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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3845/2022 depositato il 27/12/2022 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare, 6 90123 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036388016000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036388016000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo e Motivi della decisione RGR 3845/2022 Ricorrente_1Con il ricorso che si scrutina il sig. ricorreva contro il
Comune Palermo avverso la cartella esattoriale n. 29620200036388016000, notificata il 01.07.2022, per un valore complessivo pari ad € 1.004,26 recante una pretesa impositiva complessiva relativa a molteplici tributi ed enti impositori, limitatamente agli avvisi in essa contenuti relativi all'IMU (Imposta Municipale
Propria) per anni d'imposta 2012-2013, per l'importo complessivo di € 621,00,
In buona sostanza lamentava la mancanza del presupposto impositivo. per il
Indirizzo_1periodo 01-04/2012 sull'immobile di;
− sul cespite di
Indirizzo_2 Indirizzo_3 e per immobili concessi in usufrutto;
−
Indirizzo_4sull'immobile di per essere l'abitazione principale.
Il Comune di Palermo ha osservato che, come emerge dalla documentazione in atti, la cartella di pagamento è stata preceduta dalla regolare notifica degli avvisi prodromici, non impugnati, con la conseguenza che, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri.
Nel caso di specie, infatti, gli avvisi n. 20183 per l'anno 2012 e n. 24340 per l'anno 2013, prodromici alla cartella impugnata, risultano regolarmente notificati rispettivamente il 24.10.2017 e il 12.12.2017 e per non essere stati impugnati sono divenuti definitivi.
Tuttavia, ha osservato l'Amministrazione comunale, nell'ottica della collaborazione e con l'obiettivo della corretta tassazione, è stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dal ricorrente, che sono stati accolti con nota di sgravio. Alla luce di quanto sopra compendiato, va dichiarata la estinzione de giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate stante le ragioni che hanno, comunque, indotto l'Amministrazione a provvedere allo sgravio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione collegiale, dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente -est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore FRASCA MATTEO, Giudice GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 3845/2022 depositato il 27/12/2022 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare, 6 90123 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036388016000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036388016000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo e Motivi della decisione RGR 3845/2022 Ricorrente_1Con il ricorso che si scrutina il sig. ricorreva contro il
Comune Palermo avverso la cartella esattoriale n. 29620200036388016000, notificata il 01.07.2022, per un valore complessivo pari ad € 1.004,26 recante una pretesa impositiva complessiva relativa a molteplici tributi ed enti impositori, limitatamente agli avvisi in essa contenuti relativi all'IMU (Imposta Municipale
Propria) per anni d'imposta 2012-2013, per l'importo complessivo di € 621,00,
In buona sostanza lamentava la mancanza del presupposto impositivo. per il
Indirizzo_1periodo 01-04/2012 sull'immobile di;
− sul cespite di
Indirizzo_2 Indirizzo_3 e per immobili concessi in usufrutto;
−
Indirizzo_4sull'immobile di per essere l'abitazione principale.
Il Comune di Palermo ha osservato che, come emerge dalla documentazione in atti, la cartella di pagamento è stata preceduta dalla regolare notifica degli avvisi prodromici, non impugnati, con la conseguenza che, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri.
Nel caso di specie, infatti, gli avvisi n. 20183 per l'anno 2012 e n. 24340 per l'anno 2013, prodromici alla cartella impugnata, risultano regolarmente notificati rispettivamente il 24.10.2017 e il 12.12.2017 e per non essere stati impugnati sono divenuti definitivi.
Tuttavia, ha osservato l'Amministrazione comunale, nell'ottica della collaborazione e con l'obiettivo della corretta tassazione, è stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dal ricorrente, che sono stati accolti con nota di sgravio. Alla luce di quanto sopra compendiato, va dichiarata la estinzione de giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate stante le ragioni che hanno, comunque, indotto l'Amministrazione a provvedere allo sgravio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione collegiale, dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Presidente -est.
Dr. Guido Petrigni