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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6089/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da: Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 e Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza Email_2elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009749921001 INVIM 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2984/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: (Trascrizione
delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , quale (unica) erede di Nominativo_1 deceduta il 6/12/2021, difesa dai dottori Difensore_2 Difensore_1commercialisti e , con ricorso, depositato a questa CGT di Cosenza in data 24/8/2024, chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 03420220009749921001, notificata il 10/6/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di CS (AdER) per conto dell'Agenzia delle Entrate-DirProv di CS (AdE), con richiesta di versamento di tot. € 12.161,00 per Invim, oltre interessi, tasse ed II.DD, quale “coobbligata in solido”, a seguito delle sentenze “definitive” pronunciate dalla CTR Calabria con n. 4418/01/2018 (nei confronti del co-obbligato Nominativo_2) e la n. 1204/03/2018 (nei confronti di Nominativo_1 e Nominativo_3).
La ricorrente, precisato che l'opposizione alla Cartella de qua, avviene solo “a titolo cautelativo”, in quanto la stessa, avendo rinunciato all'eredità della madre -con atto notarile del 5/8/2024 ed effetto retroattivo, non ha alcuna “legittimazione passiva” per i debiti tributari della defunta madre. A sostegno della propria tesi allega relativa documentazione e giurisprudenza (Corte Cass. sent. n. 11832 del 12/4/2022). L'AdE, nel costituirsi in giudizio con atto del 10/10/2024, controdeduce all'eccezione di cui al ricorso, chiedendone il rigetto per infondatezza. Con Memorie depositate il 24/10/2025, il difensore della parte ricorrente, richiamato anche l'art. 456 c.c., contesta le ragioni della parte resistente ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Alla odierna pubblica udienza, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In verità, dalla documentazione in atti depositata, risulta che l'odierna ricorrente, con atto notarile del 5/8/2024 ha, di fatto, rinunciato alla eredità della propria madre, Nominativo_1, deceduta il 6/12/2021. Conseguentemente, in presenza della rinuncia all'eredità, nessun debito e/o onere tributario afferente al de cuis, può essere addebitato all'erede che, come nel caso in esame, risulta di avere formalmente rinunciato all'eredità. Infatti, a parere di questo giudicante ed in linea anche con la prevalente giurisprudenza, è pacifico che non può essere considerato soggetto passivo d'imposta di successione l'erede che abbia rinunciato all'eredità, non avendo il rinunciante alcuna in merito legittimazione passiva (Cass.n. 11832/2022). Inoltre la rinuncia all'eredità (così come l'accettazione dell'eredità: srt. 481 c.c.), esercitata nei modi e termini di legge, ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.), per cui, la Suprema Corte, ha, fra l'altro, anche stabilito il seguente principio, pure condiviso da questo giudice: “ -omissis- in tema di Imposta di Successione, il chiamato all'eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'Avviso di Accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinuncia all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno, con effetto retroattivo, anche del presupposto impositivo” (Cassaz n. 9186/2022).
Alla luce di quanto appena esposto non può neanche essere condivisa la tesi (la “preoccupazione”) dell'Ufficio impositore sulla “strumentalità” della rinuncia all'eredità, allorquando, il “rinunciante” può successivamente (entro dieci anni) revocare l'atto di rinuncia all'eredità e accettare la stessa attraverso “fatti ed atti concludenti”, al solo fine di eludere (aggirare), nell'immediatezza, il dettato fiscale (e gli oneri tributari dovuti), perseguendo il maturare della eventuale prescrizione del credito e/o la decadenza del potere di riscossione. In verità questa conclusione dell'Ufficio, oltre essere una semplice congettura non dimostrata nel caso in esame e non facilmente dimostrabile, non è legittimamente perseguibile grazie al disposto delle norme in materia di rinuncia ed accettazione dell'eredità, ed ad alcuni principi stabiliti anche da autorevole giurisprudenza. Infatti, ai sensi degli artt. 519 e 525 del c.c., l'eventuale atto di revoca (entro dieci anni) della intervenuta rinuncia all'eredità dovrà avvenire con la stessa “forma solenne”, prevista ed utilizzata per l'atto di rinuncia (e cioè con dichiarazione davanti al Notaio o al Cancelliere e registrazione dell'atto), non essendo, quindi, ammissibile una “revoca tacita” (Cassaz. 37927/2022 e n. 4274/2013). Di fatto, quindi, l'A.F., a parere di questo giudicante, è, comunque, messa nelle condizioni di potere
“conoscere” della revoca dell'atto di rinuncia all'eredità e, quindi, fare valere i propri diritti verso il soggetto, che, quale erede a tutti gli effetti, assume la veste di legittimato passivo.
Il ricorso quindi va accolto e l'atto opposto annullato.
Relativamente alle spese si ritiene che le stesse restino compensate fra le parti in causa. A questo proposito, oltre alla complessità delle norme in materia (non sempre interpretate in termini univoci), occorre anche considerare che, nel caso in esame, la rinuncia all'eredità (del 5/8/2024) è intervenuta (seppure legittimamente) solo successivamente all'emissione ed alla notifica (del 10/6/2024) della Cartella di Pagamento opposta, per cui nessun addebito può essere mosso all'operato delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6089/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da: Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 e Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza Email_2elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009749921001 INVIM 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2984/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: (Trascrizione
delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , quale (unica) erede di Nominativo_1 deceduta il 6/12/2021, difesa dai dottori Difensore_2 Difensore_1commercialisti e , con ricorso, depositato a questa CGT di Cosenza in data 24/8/2024, chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 03420220009749921001, notificata il 10/6/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di CS (AdER) per conto dell'Agenzia delle Entrate-DirProv di CS (AdE), con richiesta di versamento di tot. € 12.161,00 per Invim, oltre interessi, tasse ed II.DD, quale “coobbligata in solido”, a seguito delle sentenze “definitive” pronunciate dalla CTR Calabria con n. 4418/01/2018 (nei confronti del co-obbligato Nominativo_2) e la n. 1204/03/2018 (nei confronti di Nominativo_1 e Nominativo_3).
La ricorrente, precisato che l'opposizione alla Cartella de qua, avviene solo “a titolo cautelativo”, in quanto la stessa, avendo rinunciato all'eredità della madre -con atto notarile del 5/8/2024 ed effetto retroattivo, non ha alcuna “legittimazione passiva” per i debiti tributari della defunta madre. A sostegno della propria tesi allega relativa documentazione e giurisprudenza (Corte Cass. sent. n. 11832 del 12/4/2022). L'AdE, nel costituirsi in giudizio con atto del 10/10/2024, controdeduce all'eccezione di cui al ricorso, chiedendone il rigetto per infondatezza. Con Memorie depositate il 24/10/2025, il difensore della parte ricorrente, richiamato anche l'art. 456 c.c., contesta le ragioni della parte resistente ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Alla odierna pubblica udienza, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In verità, dalla documentazione in atti depositata, risulta che l'odierna ricorrente, con atto notarile del 5/8/2024 ha, di fatto, rinunciato alla eredità della propria madre, Nominativo_1, deceduta il 6/12/2021. Conseguentemente, in presenza della rinuncia all'eredità, nessun debito e/o onere tributario afferente al de cuis, può essere addebitato all'erede che, come nel caso in esame, risulta di avere formalmente rinunciato all'eredità. Infatti, a parere di questo giudicante ed in linea anche con la prevalente giurisprudenza, è pacifico che non può essere considerato soggetto passivo d'imposta di successione l'erede che abbia rinunciato all'eredità, non avendo il rinunciante alcuna in merito legittimazione passiva (Cass.n. 11832/2022). Inoltre la rinuncia all'eredità (così come l'accettazione dell'eredità: srt. 481 c.c.), esercitata nei modi e termini di legge, ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.), per cui, la Suprema Corte, ha, fra l'altro, anche stabilito il seguente principio, pure condiviso da questo giudice: “ -omissis- in tema di Imposta di Successione, il chiamato all'eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'Avviso di Accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinuncia all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno, con effetto retroattivo, anche del presupposto impositivo” (Cassaz n. 9186/2022).
Alla luce di quanto appena esposto non può neanche essere condivisa la tesi (la “preoccupazione”) dell'Ufficio impositore sulla “strumentalità” della rinuncia all'eredità, allorquando, il “rinunciante” può successivamente (entro dieci anni) revocare l'atto di rinuncia all'eredità e accettare la stessa attraverso “fatti ed atti concludenti”, al solo fine di eludere (aggirare), nell'immediatezza, il dettato fiscale (e gli oneri tributari dovuti), perseguendo il maturare della eventuale prescrizione del credito e/o la decadenza del potere di riscossione. In verità questa conclusione dell'Ufficio, oltre essere una semplice congettura non dimostrata nel caso in esame e non facilmente dimostrabile, non è legittimamente perseguibile grazie al disposto delle norme in materia di rinuncia ed accettazione dell'eredità, ed ad alcuni principi stabiliti anche da autorevole giurisprudenza. Infatti, ai sensi degli artt. 519 e 525 del c.c., l'eventuale atto di revoca (entro dieci anni) della intervenuta rinuncia all'eredità dovrà avvenire con la stessa “forma solenne”, prevista ed utilizzata per l'atto di rinuncia (e cioè con dichiarazione davanti al Notaio o al Cancelliere e registrazione dell'atto), non essendo, quindi, ammissibile una “revoca tacita” (Cassaz. 37927/2022 e n. 4274/2013). Di fatto, quindi, l'A.F., a parere di questo giudicante, è, comunque, messa nelle condizioni di potere
“conoscere” della revoca dell'atto di rinuncia all'eredità e, quindi, fare valere i propri diritti verso il soggetto, che, quale erede a tutti gli effetti, assume la veste di legittimato passivo.
Il ricorso quindi va accolto e l'atto opposto annullato.
Relativamente alle spese si ritiene che le stesse restino compensate fra le parti in causa. A questo proposito, oltre alla complessità delle norme in materia (non sempre interpretate in termini univoci), occorre anche considerare che, nel caso in esame, la rinuncia all'eredità (del 5/8/2024) è intervenuta (seppure legittimamente) solo successivamente all'emissione ed alla notifica (del 10/6/2024) della Cartella di Pagamento opposta, per cui nessun addebito può essere mosso all'operato delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.