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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 537/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE NIRTA, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Controparte_1
D'AGOSTINO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice del lavoro di Locri rigettava la domanda del Pt_1 operaio idraulico-forestale presso il cantiere dell'azienda Calabria Verde sito nel comune di San
Luca, volta ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata,
ER del Disco L2-L3 in protrusioni discali multiple da spondilodiscoartropatia lombosacrale con deficit funzionale, con conseguente condanna dell' a “costituire e liquidare una rendita da CP_1 lesione dell'integrità psico fisica conseguente alla malattia professionale, unitamente a quanto già riconosciuto al ricorrente con verbale del 28.09.2018, conformemente alla legge, nella CP_1 misura complessiva del venticinque percento (25%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 08.11.2018 oltre interessi legali dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo.”
Per quanto qui di interesse aveva articolato istanze istruttorie sui punti n. 1 e 2 delle premesse in fatto, precedute dalla locuzione “vero che”, che erano le seguenti: “1) il ricorrente, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell presso il cantiere del Controparte_2 comune di San Luca con mansioni di operaio idraulico-forestale;
2) che a causa di tale attività, che comportava una movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro ha contratto le seguente malattia professionale:
ER LE OM;
che ha comportato postumi permanenti con riduzione della capacità di lavoro generica, che unitamente a quanto già riconosciuto al ricorrente con verbale del CP_1
28.09.2018, sono da valutarsi in misura non inferiore al 25% come da relazione medico-legale di parte che si allega;
”.
Il giudicante dopo aver rilevato che la fattispecie verteva su malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a c.d. 'eziologia multifattoriale, e dunque la prova del nesso eziologico gravava interamente sul lavoratore, riteneva che questi non avesse indicato <con precisione né quali patologie lamenta né illustra quali siano stati i fattori patogenetici. In tal senso ha omesso di allegare e specificare l'esposizione al rischio, né ha esposto, offrendo di fornire adeguare prova, le condizioni di lavoro asseritamente determinanti l'insorgenza della patologia. Con maggiore precisione, non ha indicato per quanti anni ha prestato attività di operaio idraulico-forestale, né per quante ore al giorno, non ha allegato di essere stato sottoposto ad orari defatiganti o a turni particolari, o ancora a sovraccarico di lavoro per carenza di personale. In particolar modo non ha allegato neanche quali siano state negli anni le mansioni svolte e le circostanze in cui ciò sia avvenuto. Per tale ragione, si rileva che le istanze istruttorie sono state rigettate all'udienza del
04.03.2022.
In tal senso, l'esame per testi non è stato ritenuto ammissibile poiché i capitoli di prova articolati in ricorso sono apparsi assolutamente generici, ed incapaci, pertanto, di addurre al processo idonee prove su cui poggiare le ulteriori determinazioni in ordine alla richiesta consulenza tecnica ed, in ultimo, fondare la decisione.
Ciò ha pertanto impedito di indagare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia lamentata e l'attività lavorativa svolta, posto che essa stessa non è stata allegata, ma solo genericamente richiamata nella qualifica di operaio idraulico forestale e con il riferimento, assolutamente generico, ad “una movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro”.>> Ha interposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello il denuncia che la sentenza impugnata “presenta diverse inesattezze”, in Pt_1 quanto non corrispondebbe al vero che nel ricorso di primo grado non fossero state indicate le patologie ed i fattori patogenetici, infatti al punto 2 della premessa erano stati espressamente indicati sia la patologia, ovvero ER LE OM sia il probabile fattore responsabile, ovvero la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro.
Con riferimerimento alla presunta genericità delle richieste istruttorie, il si duole che Pt_1
Giudicante di primo grado, “anziché rigettare le stesse, avrebbe potuto e dovuto fare uso dei suoi poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 2°comma c.p.c ad integrazione delle richieste di parte ricorrente”
L'appello è inammissibile.
Il Giudice di prime cure infatti aveva correttamente evidenziato che già sul piano delle allegazioni relative alle concrete modalità di espletamento delle mansioni, il ricorrente non aveva chiarito alcunchè: né per quanto tempo e in quali circostanze spazio-temporali avesse epletato le stesse, né i turni di lavoro.
Il non ha impugnato tale statuizione ma si è limitato ad invocare genericamente Pt_1
l'esercizio da parte del Giudice dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c, senza tenere conto, peraltro, dell'impossibilità di esercizio degli stessi posto che le carenze rilevate riguardavano il piano assertivo, che si trova logicamente e giuridicamente a monte rispetto al piano probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appelante nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, IIIscaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 523/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 26/05/2023, dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in €2.906,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 537/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE NIRTA, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Controparte_1
D'AGOSTINO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice del lavoro di Locri rigettava la domanda del Pt_1 operaio idraulico-forestale presso il cantiere dell'azienda Calabria Verde sito nel comune di San
Luca, volta ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata,
ER del Disco L2-L3 in protrusioni discali multiple da spondilodiscoartropatia lombosacrale con deficit funzionale, con conseguente condanna dell' a “costituire e liquidare una rendita da CP_1 lesione dell'integrità psico fisica conseguente alla malattia professionale, unitamente a quanto già riconosciuto al ricorrente con verbale del 28.09.2018, conformemente alla legge, nella CP_1 misura complessiva del venticinque percento (25%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 08.11.2018 oltre interessi legali dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo.”
Per quanto qui di interesse aveva articolato istanze istruttorie sui punti n. 1 e 2 delle premesse in fatto, precedute dalla locuzione “vero che”, che erano le seguenti: “1) il ricorrente, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell presso il cantiere del Controparte_2 comune di San Luca con mansioni di operaio idraulico-forestale;
2) che a causa di tale attività, che comportava una movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro ha contratto le seguente malattia professionale:
ER LE OM;
che ha comportato postumi permanenti con riduzione della capacità di lavoro generica, che unitamente a quanto già riconosciuto al ricorrente con verbale del CP_1
28.09.2018, sono da valutarsi in misura non inferiore al 25% come da relazione medico-legale di parte che si allega;
”.
Il giudicante dopo aver rilevato che la fattispecie verteva su malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a c.d. 'eziologia multifattoriale, e dunque la prova del nesso eziologico gravava interamente sul lavoratore, riteneva che questi non avesse indicato <con precisione né quali patologie lamenta né illustra quali siano stati i fattori patogenetici. In tal senso ha omesso di allegare e specificare l'esposizione al rischio, né ha esposto, offrendo di fornire adeguare prova, le condizioni di lavoro asseritamente determinanti l'insorgenza della patologia. Con maggiore precisione, non ha indicato per quanti anni ha prestato attività di operaio idraulico-forestale, né per quante ore al giorno, non ha allegato di essere stato sottoposto ad orari defatiganti o a turni particolari, o ancora a sovraccarico di lavoro per carenza di personale. In particolar modo non ha allegato neanche quali siano state negli anni le mansioni svolte e le circostanze in cui ciò sia avvenuto. Per tale ragione, si rileva che le istanze istruttorie sono state rigettate all'udienza del
04.03.2022.
In tal senso, l'esame per testi non è stato ritenuto ammissibile poiché i capitoli di prova articolati in ricorso sono apparsi assolutamente generici, ed incapaci, pertanto, di addurre al processo idonee prove su cui poggiare le ulteriori determinazioni in ordine alla richiesta consulenza tecnica ed, in ultimo, fondare la decisione.
Ciò ha pertanto impedito di indagare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia lamentata e l'attività lavorativa svolta, posto che essa stessa non è stata allegata, ma solo genericamente richiamata nella qualifica di operaio idraulico forestale e con il riferimento, assolutamente generico, ad “una movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro”.>> Ha interposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello il denuncia che la sentenza impugnata “presenta diverse inesattezze”, in Pt_1 quanto non corrispondebbe al vero che nel ricorso di primo grado non fossero state indicate le patologie ed i fattori patogenetici, infatti al punto 2 della premessa erano stati espressamente indicati sia la patologia, ovvero ER LE OM sia il probabile fattore responsabile, ovvero la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro.
Con riferimerimento alla presunta genericità delle richieste istruttorie, il si duole che Pt_1
Giudicante di primo grado, “anziché rigettare le stesse, avrebbe potuto e dovuto fare uso dei suoi poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 2°comma c.p.c ad integrazione delle richieste di parte ricorrente”
L'appello è inammissibile.
Il Giudice di prime cure infatti aveva correttamente evidenziato che già sul piano delle allegazioni relative alle concrete modalità di espletamento delle mansioni, il ricorrente non aveva chiarito alcunchè: né per quanto tempo e in quali circostanze spazio-temporali avesse epletato le stesse, né i turni di lavoro.
Il non ha impugnato tale statuizione ma si è limitato ad invocare genericamente Pt_1
l'esercizio da parte del Giudice dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c, senza tenere conto, peraltro, dell'impossibilità di esercizio degli stessi posto che le carenze rilevate riguardavano il piano assertivo, che si trova logicamente e giuridicamente a monte rispetto al piano probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appelante nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, IIIscaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 523/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 26/05/2023, dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in €2.906,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)