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4 dicembre 2021
4 dicembre 2021
Art. 7. Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo 1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le universita' riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001:
«2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.».
2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001:
«2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.».
Commentario • 1
- 1. proroga delle modalità specialiPierpaolo Molinengo · https://www.lavoroediritti.com/ · 5 marzo 2024 · 0.98771894
Gli Esami di Stato per le abilitazioni professionali proseguiranno in modalità speciale fino al prossimo 31 dicembre 2024. A determinare questa sorta di proroga è stato il Decreto Milleproroghe – convertito nella Legge n. 18/2024 – entrato in vigore il 28 febbraio 2024. Nello specifico l'articolo 6 prevede che per gli esami di abilitazione professionale, che si devono sostenere dopo aver conseguito una laurea, vengono prorogate le modalità straordinarie fino al 31 dicembre 2024. La deadline precedente era fissata al 31 dicembre 2023. Esami di Stato professioni: la proroga al 31 dicembre per le modalità speciali Il Decreto Milleproroghe va ad impattare direttamente anche sugli Esami di …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2026, n. 19980Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30560/2021 proposto da: BA IT, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Scrocca, come da procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Commissione Esaminatrice istituita ai sensi dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; Civile Sent. Sez. 2 Num. 19980 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 15/06/2026 2 di 15 – controricorrenti – avverso la sentenza n. 3194/2021 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 30/04/2021 e non notificata. Udita …Leggi di più...
- art. 33 l. n. 56/1989·
- art. 92 c.p.c.·
- ius superveniens·
- tantum devolutum quantum appellatum·
- art. 112 c.p.c.·
- obiter dictum·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 183 c.p.c.·
- cessazione materia del contendere·
- art. 7 l. n. 163/2021·
- translatio iudicii·
- art. 342 c.p.c.·
- art. 125 bis disp. att. c.p.c.·
- soccombenza virtuale·
- art. 345 c.p.c.