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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa NI MO Presidente dott.ssa RI TE RN Consigliere Estensore ing. Lorenzo Castellani Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 216/2023, promossa da:
(C.F. ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANALITRO JACOPO e dell'avv. GRASSI P.IVA_1
STEFANO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ONroparte_2 P.IVA_2
ER e dell'avv. CANNIZZARO FABIO ); C.F._1
RESISTENTE
(C.F. ) ONroparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) ONroparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) ONroparte_5 P.IVA_5
CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: – dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ ONroparte_2 nella misura corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come ON rideterminata all'esito dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022
(doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel ricorso introduttivo e nelle successive difese, nella misura indicata dal CTU nella relazione depositata il 22 luglio
2024, detraendo in ogni caso le indennità già depositate pari a € 119.832,50 come risultante dalla comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero
1329583 (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per la parte resistente: “voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Firenze, accogliere le seguenti conclusioni: I] disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria;
II] condannare, previa eventuale integrazione della Consulenza di Ufficio, volta a determinare la giusta indennità ex art.33 del TU Espropriazioni (capo
II) e completare la determinazione dell'indennità di occupazione ex art.50 del T.U. (capo
III), la (R.F.I.) a corrispondere, mediante ONroparte_6 deposito eseguito presso la Cassa DD. PP. - DTEF territorialmente competente, le somme precisate in detto capo II] secondo i computi in esso contenuti, sia per indennità di espropriazione, sia per la mancante indennità di occupazione;
ovvero quelle che verranno giudizialmente determinate;
III] condannare, altresì, la medesima Società a corrispondere gli interessi, dal momento del dovuto e fino all'assolvimento dell'obbligazione di deposito;
IV] condannare, infine, la resistente al rimborso delle spese vive e delle competenze, nonché di ogni altro onere del giudizio.”
OGGETTO: Opposizione alla stima - determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, notificato il 4.2.2023, Parte_1 ON (d'ora innanzi, per brevità, soltanto conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale, la l , il ONroparte_2 ONroparte_3 [...]
e il , proponendo ONroparte_4 ONroparte_5
2 opposizione contro la “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del perito agrario nella quale era indicata, come indennità di esproprio, la somma di € Persona_1
1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili de ONroparte_2 dovesse cessare, e di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
ON IO premettere che quale concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e in forza dei suoi poteri espropriativi, ha, nell'ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca ed al fine di realizzare le opere funzionali al raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme, autorizzato l'occupazione d'urgenza ex art. 22-bis e temporanea ex art. 49 t.u. espropri di parte dei terreni di proprietà della società , offrendo l'indennità provvisoria complessiva di € 119.832,50 ONroparte_2
(di cui € 78.043,00 quale indennità di esproprio, € 3.074,50 per indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e € 38.715,00 a titolo di deprezzamento delle aree scoperte non occupate né espropriate di cui alle ex p.lle 85 e
150), successivamente depositata presso il competente ufficio (cfr. doc. 19 all. ricorso)
La ha rifiutato l'indennità offerta e ha chiesto l'attivazione del CP_2 procedimento di determinazione ex art. 21 t.u. espropri.
ON ha quindi provveduto alla nomina dei due tecnici di parte, fissando il termine di 90 giorni per il deposito della relazione.
L'11.6.2018 è stato nominato dal Tribunale di Pistoia il per. agr. quale Persona_1 terzo tecnico, su istanza della proprietà.
ON Il 05/07/2019 il per. agr. ha depositato presso una “Relazione arbitrale” a sua Per_1 firma in cui è indicata, quale l'indennità di esproprio, la somma di € 1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili di dovesse cessare, e ONroparte_2 quella di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
Nel frattempo, ha impugnato gli atti della procedura ablativa con ONroparte_2 ricorso al TAR poi riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che lo ha respinto con la sentenza n. 174 del 08/09/2022.
ON ha quindi provveduto al frazionamento degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera riducendo l'indennità di esproprio a € 119.784,75 [€ 73.086,00 quale valore venale delle aree espropriate;
€ 7.098,75 quale indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio; € 39.600,00 quale deprezzamento delle sole aree scoperte identificate catastalmente al Fg. 8, p.lle 1258 (ex 150) e 85] e con decreto n.
36 del 22/12/2022, notificato il 05/01/2023, ha disposto l'esproprio dei terreni
3 identificati catastalmente al Fg. 8, p.lla 1256 (ex 150) per Ferrovia in sede propria e sue dipendenze, al Fg. 8, p.lle 1259 e 1260 (entrambe ex 150), 1262 (ex 724), 1264 e
1265 (entrambe ex 85) per Sede strada e sue dipendenze, nonché al Fg. 8, p.lle 1263
(ex 85) e 1257 (ex 150) per Sede corso d'acqua, per complessivi 5.332,00 mq.
Tanto premesso, questi i motivi a fondamento dell'opposizione proposta da CP_1
1. Nullità della relazione di stima
1.a. La ricorrente deduce che la relazione di stima sarebbe nulla perché depositata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri. Osserva al riguardo che il terzo tecnico è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia l'11/06/2018, per cui il termine di 90 giorni per il deposito della relazione di stima sarebbe venuto a scadenza il 10/09/2018, in assenza di proroghe, mentre la perizia è stata depositata il
5.7.2019. A suo dire: “non c'è dubbio che il termine in questione sia perentorio, dato che l'art. 21 cit. prevede che lo stesso possa essere prorogato solo dall'Autorità espropriante e solo “per effettive e comprovate difficoltà”.
1.b. La relazione di stima sarebbe inoltre viziata in quanto deliberata e sottoscritta soltanto da un tecnico (quello nominato dal Tribunale), in palese contrasto con l'art. 21
T.U. espropri, che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti”.
1.c. Infine, sarebbe stato violato il contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe frutto di elaborazione autonoma del terzo tecnico nominato dal Tribunale, senza il ON minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_7
[... Erroneità della relazione di stima.
ON Nel merito, la relazione impugnata viene contestata da in quanto:
2.a. L'indennità verrebbe erroneamente incrementata in ragione del presunto deprezzamento delle attività commerciali e ciò in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, in forza dei quali per la stima dell'indennità di esproprio non assume alcun rilievo il fatto di non poter più
“intraprendere l'attività programmata”, a maggior ragione se l'attività imprenditoriale, come nel caso di specie, è svolta da un soggetto diverso dal proprietario. In ogni caso, si nega l'esistenza di pregiudizi.
4 2.b. La relazione sarebbe del tutto errata, sui seguenti profili: superfici espropriate e sulla proprietà residua del;
accessibilità ai fondi;
aspetti idraulici;
ONroparte_2 possibilità di ampliamento dell'opificio; valore dei fabbricati.
3. Indennità di occupazione
La ricorrente impugna la relazione nella parte in cui possa essere utilizzata come base ON di calcolo per l'indennità di occupazione e non secondo i valori unitari offerti da e per le sole aree oggetto di occupazione e senza considerare il deprezzamento.
***
ON Sulla base di tutto quanto dedotto ed eccepito, ha dunque chiesto volersi:
“dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ nella misura ONroparte_2 corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come rideterminata all'esito ON dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022 (doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel presente atto, nella misura che risulterà all'esito dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che, in via istruttoria, sin d'ora si chiede di voler disporre, detraendo in ogni caso le indennità già depositate (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
Si è costituita in giudizio soltanto , la quale ha eccepito la tardività ONroparte_2 dell'opposizione e ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, chiedendo, ON in subordine, la condanna di a corrispondere la somma di € 281.775,73 ovvero quella che verrà giudizialmente determinata, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto della diminuzione di valore della proprietà, nonché la condanna dell'indennità di occupazione d'urgenza conseguentemente ricomputata;
il tutto, previa riunione del presente procedimento con quello recante n. R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria.
L' , il e il ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
***
L'iter processuale ha visto l'espletamento di CTU demandata all'ingegnere Per_2 sul seguente quesito: “il CTU, esaminata la documentazione versata in atti,
[...]
5 acquisitane ulteriore ove necessario presso pubblici uffici, effettuato sopralluogo, compiuta ogni verifica tecnica ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico, tentata la conciliazione fra le parti, a) descriva i terreni oggetto di esproprio e la loro destinazione urbanistica;
b) accerti il valore venale del bene espropriato, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e della zona in cui è inserito, specificando i criteri adottati ai fini della stima;
c) trattandosi di espropriazione parziale, determini il valore del deprezzamento della residua proprietà, tenendo conto anche delle eventuali ricadute del nuovo corso del torrente AN in termini di interclusione, escludendo invece ogni valutazione afferente l'attività imprenditoriale svolta dai terzi conduttori sul compendio immobiliare di proprietà della d) determini quindi ONroparte_2
l'ammontare della indennità di esproprio e di occupazione temporanea”.
La relazione peritale è stata depositata il 22.7.2024.
Indi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025, a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'istanza di riunione.
Preliminarmente, non vi è luogo a provvedere sull'istanza di riunione formulata da parte resistente in quanto il procedimento R.G. n. 2373/2022 è stato dichiarato estinto da questo Tribunale con ordinanza in data 19.12.2023.
2. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione.
ON Parte resistente ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta da deducendo che ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 54 del T.U. espropri la determinazione dell'indennità definitiva operata ex art. 21 del DPR avrebbe dovuto essere opposta nel termine di trenta giorni dal 27 agosto 2019, circostanza non verificatasi.
L'eccezione non è fondata.
Nel caso di specie, la relazione di stima a firma del perito agrario stata depositata Per_1 il 5.7.2019 e comunicata a mezzo pec lo stesso giorno (cfr. doc. 25 all. fascicolo ricorrente) mentre il decreto di esproprio del 22.12.2022 è stato notificato il 05/01/2023
(cfr. doc. 3 all. fascicolo ricorrente).
L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l'indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell'art. 21 del
6 medesimo d.P.R.. Pertanto, si prevede che "decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150".
L'art. 29, terzo comma, del D.lgs. 150/2011, a sua volta, stabilisce che l'opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità “va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio
(…)”.
Si è poi chiarito da parte della giurisprudenza di legittimità che, in tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (comma oggi sostituito dall'art.
29, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011) prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 5340 del 26/02/2021; e più di recente, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10078 del 2025).
ON Ne deriva, che l'opposizione proposta da è tempestiva in quanto il decreto di esproprio è successivo alla relazione di stima e il ricorso giudiziale è stato notificato il
4.2.2023, quindi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio
(5.1.2023) previsto a pena di inammissibilità dall'art. 29 cit.
3. Sulla nullità della relazione di stima.
Parte ricorrente deduce la nullità della relazione di stima a firma del perito agrario otto più profili, riassumibili nel mancato rispetto del termine di 90 giorni Persona_1 per la presentazione della relazione previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri, nella deliberazione e sottoscrizione della stessa da parte di un solo tecnico in violazione dell'art. 21 T.U. che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti” e, infine, nella lesione del principio del contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe stata compiuta autonomamente dal terzo tecnico nominato dal
7 ON Tribunale, senza il minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_1
Le doglianze della ricorrente sono fondate.
Dalla lettura della relazione di stima oggetto di opposizione (cfr. doc. 1 all. fascicolo ricorrente) emerge con palmare evidenza che essa è a firma del solo perito agrario,
nominato dal Tribunale di Pistoia. Inoltre, le considerazioni in essa Persona_1 espresse vengono formulate come valutazioni personali e non come sintesi di una elaborazione congiunta, frutto di contraddittorio tecnico. Manca altresì qualunque riferimento agli elaborati progettuali di Lo stesso conclude la relazione CP_1 Per_1 affermando <che l'indennità ivi esposta è stata “determinata in modo preliminare ed assolutamente sintetico e soggetto N. R.G. 216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa NI MO Presidente dott.ssa RI TE RN Consigliere Estensore ing. Lorenzo Castellani Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 216/2023, promossa da:
(C.F. ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANALITRO JACOPO e dell'avv. GRASSI P.IVA_1
STEFANO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ONroparte_2 P.IVA_2
ER e dell'avv. CANNIZZARO FABIO ); C.F._1
RESISTENTE
(C.F. ) ONroparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) ONroparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) ONroparte_5 P.IVA_5
CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: – dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ ONroparte_2 nella misura corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come ON rideterminata all'esito dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022
(doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel ricorso introduttivo e nelle successive difese, nella misura indicata dal CTU nella relazione depositata il 22 luglio
2024, detraendo in ogni caso le indennità già depositate pari a € 119.832,50 come risultante dalla comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero
1329583 (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per la parte resistente: “voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Firenze, accogliere le seguenti conclusioni: I] disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria;
II] condannare, previa eventuale integrazione della Consulenza di Ufficio, volta a determinare la giusta indennità ex art.33 del TU Espropriazioni (capo
II) e completare la determinazione dell'indennità di occupazione ex art.50 del T.U. (capo
III), la (R.F.I.) a corrispondere, mediante ONroparte_6 deposito eseguito presso la Cassa DD. PP. - DTEF territorialmente competente, le somme precisate in detto capo II] secondo i computi in esso contenuti, sia per indennità di espropriazione, sia per la mancante indennità di occupazione;
ovvero quelle che verranno giudizialmente determinate;
III] condannare, altresì, la medesima Società a corrispondere gli interessi, dal momento del dovuto e fino all'assolvimento dell'obbligazione di deposito;
IV] condannare, infine, la resistente al rimborso delle spese vive e delle competenze, nonché di ogni altro onere del giudizio.”
OGGETTO: Opposizione alla stima - determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, notificato il 4.2.2023, Parte_1 ON (d'ora innanzi, per brevità, soltanto conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale, la l , il ONroparte_2 ONroparte_3 [...]
e il , proponendo ONroparte_4 ONroparte_5
2 opposizione contro la “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del perito agrario nella quale era indicata, come indennità di esproprio, la somma di € Persona_1
1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili de ONroparte_2 dovesse cessare, e di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
ON IO premettere che quale concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e in forza dei suoi poteri espropriativi, ha, nell'ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca ed al fine di realizzare le opere funzionali al raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme, autorizzato l'occupazione d'urgenza ex art. 22-bis e temporanea ex art. 49 t.u. espropri di parte dei terreni di proprietà della società , offrendo l'indennità provvisoria complessiva di € 119.832,50 ONroparte_2
(di cui € 78.043,00 quale indennità di esproprio, € 3.074,50 per indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e € 38.715,00 a titolo di deprezzamento delle aree scoperte non occupate né espropriate di cui alle ex p.lle 85 e
150), successivamente depositata presso il competente ufficio (cfr. doc. 19 all. ricorso)
La ha rifiutato l'indennità offerta e ha chiesto l'attivazione del CP_2 procedimento di determinazione ex art. 21 t.u. espropri.
ON ha quindi provveduto alla nomina dei due tecnici di parte, fissando il termine di 90 giorni per il deposito della relazione.
L'11.6.2018 è stato nominato dal Tribunale di Pistoia il per. agr. quale Persona_1 terzo tecnico, su istanza della proprietà.
ON Il 05/07/2019 il per. agr. ha depositato presso una “Relazione arbitrale” a sua Per_1 firma in cui è indicata, quale l'indennità di esproprio, la somma di € 1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili di dovesse cessare, e ONroparte_2 quella di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
Nel frattempo, ha impugnato gli atti della procedura ablativa con ONroparte_2 ricorso al TAR poi riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che lo ha respinto con la sentenza n. 174 del 08/09/2022.
ON ha quindi provveduto al frazionamento degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera riducendo l'indennità di esproprio a € 119.784,75 [€ 73.086,00 quale valore venale delle aree espropriate;
€ 7.098,75 quale indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio; € 39.600,00 quale deprezzamento delle sole aree scoperte identificate catastalmente al Fg. 8, p.lle 1258 (ex 150) e 85] e con decreto n.
36 del 22/12/2022, notificato il 05/01/2023, ha disposto l'esproprio dei terreni
3 identificati catastalmente al Fg. 8, p.lla 1256 (ex 150) per Ferrovia in sede propria e sue dipendenze, al Fg. 8, p.lle 1259 e 1260 (entrambe ex 150), 1262 (ex 724), 1264 e
1265 (entrambe ex 85) per Sede strada e sue dipendenze, nonché al Fg. 8, p.lle 1263
(ex 85) e 1257 (ex 150) per Sede corso d'acqua, per complessivi 5.332,00 mq.
Tanto premesso, questi i motivi a fondamento dell'opposizione proposta da CP_1
1. Nullità della relazione di stima
1.a. La ricorrente deduce che la relazione di stima sarebbe nulla perché depositata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri. Osserva al riguardo che il terzo tecnico è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia l'11/06/2018, per cui il termine di 90 giorni per il deposito della relazione di stima sarebbe venuto a scadenza il 10/09/2018, in assenza di proroghe, mentre la perizia è stata depositata il
5.7.2019. A suo dire: “non c'è dubbio che il termine in questione sia perentorio, dato che l'art. 21 cit. prevede che lo stesso possa essere prorogato solo dall'Autorità espropriante e solo “per effettive e comprovate difficoltà”.
1.b. La relazione di stima sarebbe inoltre viziata in quanto deliberata e sottoscritta soltanto da un tecnico (quello nominato dal Tribunale), in palese contrasto con l'art. 21
T.U. espropri, che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti”.
1.c. Infine, sarebbe stato violato il contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe frutto di elaborazione autonoma del terzo tecnico nominato dal Tribunale, senza il ON minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_7
[... Erroneità della relazione di stima.
ON Nel merito, la relazione impugnata viene contestata da in quanto:
2.a. L'indennità verrebbe erroneamente incrementata in ragione del presunto deprezzamento delle attività commerciali e ciò in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, in forza dei quali per la stima dell'indennità di esproprio non assume alcun rilievo il fatto di non poter più
“intraprendere l'attività programmata”, a maggior ragione se l'attività imprenditoriale, come nel caso di specie, è svolta da un soggetto diverso dal proprietario. In ogni caso, si nega l'esistenza di pregiudizi.
4 2.b. La relazione sarebbe del tutto errata, sui seguenti profili: superfici espropriate e sulla proprietà residua del;
accessibilità ai fondi;
aspetti idraulici;
ONroparte_2 possibilità di ampliamento dell'opificio; valore dei fabbricati.
3. Indennità di occupazione
La ricorrente impugna la relazione nella parte in cui possa essere utilizzata come base ON di calcolo per l'indennità di occupazione e non secondo i valori unitari offerti da e per le sole aree oggetto di occupazione e senza considerare il deprezzamento.
***
ON Sulla base di tutto quanto dedotto ed eccepito, ha dunque chiesto volersi:
“dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ nella misura ONroparte_2 corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come rideterminata all'esito ON dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022 (doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel presente atto, nella misura che risulterà all'esito dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che, in via istruttoria, sin d'ora si chiede di voler disporre, detraendo in ogni caso le indennità già depositate (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
Si è costituita in giudizio soltanto , la quale ha eccepito la tardività ONroparte_2 dell'opposizione e ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, chiedendo, ON in subordine, la condanna di a corrispondere la somma di € 281.775,73 ovvero quella che verrà giudizialmente determinata, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto della diminuzione di valore della proprietà, nonché la condanna dell'indennità di occupazione d'urgenza conseguentemente ricomputata;
il tutto, previa riunione del presente procedimento con quello recante n. R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria.
L' , il e il ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
***
L'iter processuale ha visto l'espletamento di CTU demandata all'ingegnere Per_2 sul seguente quesito: “il CTU, esaminata la documentazione versata in atti,
[...]
5 acquisitane ulteriore ove necessario presso pubblici uffici, effettuato sopralluogo, compiuta ogni verifica tecnica ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico, tentata la conciliazione fra le parti, a) descriva i terreni oggetto di esproprio e la loro destinazione urbanistica;
b) accerti il valore venale del bene espropriato, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e della zona in cui è inserito, specificando i criteri adottati ai fini della stima;
c) trattandosi di espropriazione parziale, determini il valore del deprezzamento della residua proprietà, tenendo conto anche delle eventuali ricadute del nuovo corso del torrente AN in termini di interclusione, escludendo invece ogni valutazione afferente l'attività imprenditoriale svolta dai terzi conduttori sul compendio immobiliare di proprietà della d) determini quindi ONroparte_2
l'ammontare della indennità di esproprio e di occupazione temporanea”.
La relazione peritale è stata depositata il 22.7.2024.
Indi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025, a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'istanza di riunione.
Preliminarmente, non vi è luogo a provvedere sull'istanza di riunione formulata da parte resistente in quanto il procedimento R.G. n. 2373/2022 è stato dichiarato estinto da questo Tribunale con ordinanza in data 19.12.2023.
2. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione.
ON Parte resistente ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta da deducendo che ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 54 del T.U. espropri la determinazione dell'indennità definitiva operata ex art. 21 del DPR avrebbe dovuto essere opposta nel termine di trenta giorni dal 27 agosto 2019, circostanza non verificatasi.
L'eccezione non è fondata.
Nel caso di specie, la relazione di stima a firma del perito agrario stata depositata Per_1 il 5.7.2019 e comunicata a mezzo pec lo stesso giorno (cfr. doc. 25 all. fascicolo ricorrente) mentre il decreto di esproprio del 22.12.2022 è stato notificato il 05/01/2023
(cfr. doc. 3 all. fascicolo ricorrente).
L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l'indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell'art. 21 del
6 medesimo d.P.R.. Pertanto, si prevede che "decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150".
L'art. 29, terzo comma, del D.lgs. 150/2011, a sua volta, stabilisce che l'opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità “va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio
(…)”.
Si è poi chiarito da parte della giurisprudenza di legittimità che, in tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (comma oggi sostituito dall'art.
29, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011) prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 5340 del 26/02/2021; e più di recente, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10078 del 2025).
ON Ne deriva, che l'opposizione proposta da è tempestiva in quanto il decreto di esproprio è successivo alla relazione di stima e il ricorso giudiziale è stato notificato il
4.2.2023, quindi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio
(5.1.2023) previsto a pena di inammissibilità dall'art. 29 cit.
3. Sulla nullità della relazione di stima.
Parte ricorrente deduce la nullità della relazione di stima a firma del perito agrario otto più profili, riassumibili nel mancato rispetto del termine di 90 giorni Persona_1 per la presentazione della relazione previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri, nella deliberazione e sottoscrizione della stessa da parte di un solo tecnico in violazione dell'art. 21 T.U. che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti” e, infine, nella lesione del principio del contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe stata compiuta autonomamente dal terzo tecnico nominato dal
7 ON Tribunale, senza il minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_1
Le doglianze della ricorrente sono fondate.
Dalla lettura della relazione di stima oggetto di opposizione (cfr. doc. 1 all. fascicolo ricorrente) emerge con palmare evidenza che essa è a firma del solo perito agrario,
nominato dal Tribunale di Pistoia. Inoltre, le considerazioni in essa Persona_1 espresse vengono formulate come valutazioni personali e non come sintesi di una elaborazione congiunta, frutto di contraddittorio tecnico. Manca altresì qualunque riferimento agli elaborati progettuali di Lo stesso conclude la relazione CP_1 Per_1 affermandoa valutazioni personali, da definire eventualmente e collegialmente ai sensi dell'art. 21”>>.
Alla luce di tali rilievi risulta confermata la violazione del contraddittorio lamentata da parte ricorrente.
Né in senso contrario vale affermare – come fa parte resistente - che il perito con Per_1 nota del 9 ottobre 2018 avrebbe informato i tecnici di parte della sua nomina da parte del Tribunale di Pistoia, comunicando che l'inizio delle operazioni peritali sarebbe stato posticipato a causa della necessità di subire un intervento operatorio.
ON Si osserva al riguardo che il 16/04/2018 provvide a nominare i due tecnici di parte fissando il termine di 90 giorni per la presentazione della relazione di stima, come previsto dall'art. 21, terzo comma, T.U. espropri, (cfr. doc. 14 di parte ricorrente); la nomina del per. agr. uale terzo tecnico da parte del Tribunale su istanza Persona_1 della proprietà avvenne con provvedimento depositato l'11.6.2018 e fu comunicata al tecnico con pec del 13/06/2018 (doc. 16 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 21 cit. prevede che il termine per presentare la relazione non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.
Orbene, nel caso di specie, è evidente come la comunicazione dell'impedimento da parte del perito agrario sia intervenuta quando era già spirato il termine di 90 giorni Per_1 dalla sua nomina.
Inoltre, se è vero che il termine di 90 giorni non può definirsi perentorio, stante la previsione della sua prorogabilità, è pur vero che un'eventuale proroga deve essere richiesta prima della sua naturale scadenza;
fermo restando che nel caso di specie non
8 consta che il termine originario sia stato effettivamente prorogato mentre risulta che la relazione di stima sia stata depositata il 5.7.2019, circa 10 mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri.
Quanto all'ulteriore rilievo di parte resistente, secondo cui l'Ingegner avrebbe Per_3 partecipato alle operazioni peritali come risulterebbe dal verbale datato 29.11.2018
(doc. 3 fascicolo parte resistente), si osserva che da tale documento risulta semplicemente che l'ingegner “ha spiegato la situazione dell'azione di esproprio Per_3
e la situazione generale in cui si verrebbe a trovare la e le ragioni di CP_2
ON non accettare l'indennizzo proposto da che non terrebbe conto del notevole depauperamento economico dell'immobile in questione, aldilà della mera occupazione del terreno interessato dai lavori, riservandosi di inviare specifica relazione sulle questioni dedotte”.
Non risulta, per contro, l'esecuzione di rilievi, sopralluoghi, misurazioni, vaglio dei ON progetti di da parte dei due tecnici nominati da . ONroparte_1
La stessa affermazione di parte resistente secondo cui non si potrebbe sostenere, alla luce di quel verbale, che l'indennità definitiva sia stata determinata soltanto dal dott.
è contraddetta oltre che dal dato documentale, anche da quanto lo stesso a Per_1 Per_1 conclusione della relazione a sua firma precisa in ordine alle modalità “preliminari ed assolutamente sintetiche” soggette a “valutazioni personali” e “da definire eventualmente e collegialmente ai sensi dell'art. 21”.
Il che smentisce pure l'ulteriore rilievo secondo cui la stima sarebbe stata adottata a maggioranza, a proposito del quale deve in aggiunta osservarsi che l'art. 21, comma 3,
T.U. espropri prevede che la stima sia eseguita da un collegio peritale composto da tre periti e che “in caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza”
(art. 21, comma 11), mentre nel caso di specie è incontestabile che sia stata adottata dal solo perito Per_1
In tal senso va richiamata in questa sede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente pronuncia di questa Corte d'Appello - Sezione Prima - n. 913 del
14/05/2025 nella quale si ribadisce che, ai sensi dell'art. 21 t.u. espropri, “il procedimento e il provvedimento è a natura collegiale” e che è nulla la perizia ex art. 21 DPR 327/2001 a firma “del solo membro della terna nominato dal Presidente del
Tribunale di Prato” in quanto “Non è (…) compresa ed attuata la specificità della perizia collegiale e si erra completamente nella procedimentalizzazione e nella decisione che deve essere condivisa tra tecnici ed eventualmente adottata a maggioranza”.
9 Ne consegue la nullità della relazione di stima a firma del perito agrario Persona_1 depositata il 5.7.2019.
4. Sulla determinazione delle indennità spettanti a . ONroparte_2
La consulenza tecnica d'ufficio ha stimato le indennità spettanti a in ONroparte_2 complessivi € 120.124,61 di cui: a) € 74.041,00 quale valore venale delle aree espropriate;
b) € 36.965,00 per deprezzamento della parte residua della ex particella
85; c) € 2.000,00 forfettariamente determinati per la “sostanzialmente trascurabile” ed eventuale “minore consistenza dell'edificabile, in caso di una ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato”; d) € 7.118,61 quale indennità di occupazione calcolata per 56 mesi (indicando, su richiesta del CTP di , anche CP_2
l'importo di € 9.152,50 per il caso in cui questa voce dovesse essere calcolata per 72 mesi).
Il CTU ha in primo luogo individuato le aree espropriate e la consistenza definitiva delle stesse, pari a 5332 mq, nonché quella delle superfici dei beni assoggettati ad occupazione temporanea non preordinata ad esproprio, pari a 1694 mq (leggermente superiore rispetto a quella riportata nel verbale di immissione in possesso: cfr. pag. 19 della relazione in atti).
Inoltre, ha accertato la destinazione urbanistica delle aree espropriate indicando i vincoli preesistenti (sulle zone ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria e sulle zone in fascia di rispetto stradale, oltre che sulle porzioni di terreno in fascia di rispetto idraulico, entro dieci metri dal corso del torrente AN e del fosso MV26009) apposti in momenti differenti su diverse porzioni delle particelle oggetto di esproprio.
In ordine al valore venale dei beni espropriati, ha dato atto che l'estensione superficiale dei terreni oggetto di espropriazione non è oggetto del contendere e che le valutazioni dei consulenti di parte differiscono invece in tema di valori venali (€/mq) da attribuire ai terreni oggetto della procedura espropriativa.
4.1. Sull'indennità di esproprio
i. Il valore venale attribuito dal CTU alle aree espropriate (€ 74.041)
Il CTU, dopo aver correttamente evidenziato che il d.P.R. 327/2001 fa riferimento al criterio del valore venale per la quantificazione dell'indennità di espropriazione nel caso di esproprio di aree edificabili, mentre per quanto riguarda le aree non edificabili il criterio è quello del valore agricolo del bene, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo, ha determinato:
10 - per le aree espropriate della ex particella 150, tutte ricadenti in zona agricola e oggi identificate dalle particelle 1256, 1257, 1259 (divenute 1272 e 1273), 1260, non edificabile, il valore di 7,00 €/mq (prossimo a quello di € 8,00 €/mq dei terreni a destinazione vivaio), motivandolo, sebbene si trattasse di aree non coltivate, con l'estrema vicinanza alla zona urbanizzata, per un totale di mq
3.020,00, pari a complessivi € 21.140,00;
- per la porzione della ex particella 724, ricadente nella fascia di rispetto stradale non edificabile e catastalmente censita al catasto terreni del comune di CP_4
, oggi particella 1262 di superficie pari a 373 mq, il valore di 7 €/mq,
[...] motivato anche in questo caso dalla vicinanza all'area urbanizzata, per un totale di € 2.611,00;
- per le aree espropriate della ex particella 85, ricadenti in massima parte all'interno della fascia di rispetto autostradale e in minima parte nell'area a destinazione urbanistica D1: per quest'ultima parte, di mq 121 - considerato che essa risultava già parte di un lotto edificato e come tale, di fatto, non possedeva più la piena capacità edificatoria ma era pur sempre suscettibile di utilizzi funzionali all'attività svolta nel capannone di cui era pertinenza - il valore di 40,00
€/mq, senz'altro superiore a quello di un mero terreno agricolo ma inferiore a quello di 75 €/mq, corrispondente al valore di un terreno edificabile libero, dotato di capacità edificatoria pienamente sfruttabile;
per la restante maggiore parte, di mq. 1.818,00, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, soggetta a un vincolo di inedificabilità e oggi corrispondente alle particelle 1264, 1265 e parte della particella 1263, il valore di 25,00 €/mq, inferiore rispetto a quello dell'area espropriata avente destinazione D1 ma giudicato congruo rispetto valore venale del terreno edificabile libero;
per un totale di € 50.290,00.
ii. Il deprezzamento della residua proprietà stimato dal CTU (€ 36.965,00 + €
2.000).
Il CTU non ha rilevato deprezzamento a seguito dell'ablazione della porzione sud della particella 724, oggi individuata dalla particella 1262, trattandosi di un'area incolta sostanzialmente inutilizzata.
Con riferimento alla ex particella 150, ha affermato che l'espropriazione parziale non ha causato alcun nocumento alla residua proprietà della convenuta.
A tal fine il tecnico nominato dall'ufficio ha considerato:
11 - che la porzione residua (particella 1258) non espropriata risulta oggettivamente interclusa fra la sede del nuovo corso d'acqua (part. 1257) a est ed a nord, la nuova viabilità locale (part. 1273) a sud e altrui proprietà (part. 1294) a ovest;
ciò premesso, ha tuttavia evidenziato come anche l'originaria ex particella 150, prima dell'espropriazione, risultasse completamente interclusa tra la sede autostradale a sud, la ferrovia a nord, l'altrui proprietà a est e il fosso MV26009
a ovest e come la stessa fosse di fatto accessibile dalla ex particella 85 “mediante un attraversamento provvisorio, consistente in una lastra di cemento appoggiata sopra le sponde del fosso MV26009, tuttavia, non è stata fornita alcuna autorizzazione demaniale o licenza che legittimasse la costruzione e l'utilizzo di tale attraversamento”;
- che, secondo la carta del reticolo idrografico Toscana aggiornata con DCR
25/2024, il fosso MV26009 risulta appartenere al reticolo idrografico di rilevanza pubblica di cui alla L.R. 79/2012, la cui gestione è demandata al Genio Civile, rilevando: “Il fosso MV26009 non è dunque un fosso interpoderale, bensì un corso
d'acqua demaniale e come tale è soggetto a autorizzazione per
l'attraversamento; il fosso MV26009 non si limita a svolgere la funzione di canale irrigatorio tra due fondi, infatti si origina all'esterno della proprietà della convenuta, nella zona a sud dell'autostrada, circa 350 metri a monte del terreno oggetto di esproprio parziale, raccogliendo, lungo il proprio corso, anche acque provenienti da fondi di terzi, prima di immettersi nel AN. In assenza della suddetta autorizzazione, l'attraversamento provvisorio esistente sul fosso
MV26009 è da considerare illegittimo: la ex particella 150 risultava dunque assolutamente interclusa anche prima dell'esproprio e conseguentemente sono nulle le ricadute dell'esproprio, in termini di interclusione, sulla residua proprietà.
A ciò si aggiunga che l'attraversamento sul fosso MV26009 non appariva dotato dei requisiti di sicurezza per un utilizzo pedonale, anche di tipo provvisorio, risultando privo di parapetti”;
- che, inoltre, nel raffronto tra la situazione ante e post esproprio è addirittura possibile riscontrare un miglioramento dal punto di vista dell'accessibilità, in quanto “Ante operam la ex particella 150 era un terreno intercluso, non coltivato, scevro da una vera e propria vocazione agricola alla luce della sua sostanziale inagibilità da parte di mezzi agricoli, escludendo la possibilità di esercitare servitù di passo (non trascritte) attraverso fondi serventi di proprietà altrui”, mentre nella situazione attuale “previo ottenimento della relativa autorizzazione da parte
12 dell'ente proprietario della strada, tale particella potrebbe ottenere accesso tramite la nuova viabilità pubblica in corso di realizzazione”;
- infine, che l'attuale sistemazione del nuovo corso del torrente AN tra le particelle residue di proprietà convenuta ha diminuito il rischio idraulico a cui tali aree erano soggette prima dell'esproprio, considerato in particolare che il fosso
MV26009 non era un canale di scolo a servizio dei fondi della convenuta, ma vi recapitava acque provenienti dall'esterno della proprietà, come tali fuori dal controllo della convenuta stessa.
Con riferimento alla ex particella 85, ha rilevato che la procedura espropriativa ha portato a una riduzione di 1939 mq della superficie pertinenziale all'esterno del capannone industriale e quindi ha ritenuto congruo considerare un deprezzamento della proprietà residua a seguito della parziale ablazione, alla luce del fatto che la porzione espropriata formava con la porzione residua un unicum indiviso sotto il profilo funzionale, avente destinazione precipua a servizio del capannone industriale.
La stima di tale deprezzamento è stata compiuta calcolando la differenza tra il valore complessivo del compendio immobiliare (capannone e pertinenze esterne) prima dell'esproprio e il suo valore residuo post esproprio, attraverso le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, determinata in € 87.255 (€ 713.700 - €
626.445) e ulteriormente sottraendo da questa l'indennità di espropriazione per la porzione ablata (€ 87.255 - € 50.290), per un valore finale di € 36.965,00.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che “lo spostamento del torrente AN e la definizione della nuova fascia di rispetto idraulica non hanno avuto alcuna ripercussione diretta sul fabbricato di parte convenuta, nel senso che quest'ultimo non ha subito alcuna limitazione o restrizione d'uso o altro nocumento per effetto della ricollocazione della fascia di rispetto idraulico”, e che “'ipotesi di demolizione integrale e di successiva ricostruzione del fabbricato è riferibile esclusivamente a una possibilità che potrebbe verificarsi in un futuro non ben precisato e non invece a una eventualità imprescindibile”, valutando “trascurabile” il deprezzamento legato alla minore consistenza dell'edificabile, in caso di una ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, e quantificandolo forfettariamente in € 2.000,00.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha in un primo momento ritenuto esistente una diminuzione di valore dei beni residui dovuta al fatto che la porzione della particella 85 limitrofa alla parete dello scatolare realizzato per delimitare il nuovo corso del torrente
AN è ora maggiormente suscettibile di subire possibili allagamenti, stimandola
13 in € 10.000,00, oltre IVA, pari al costo per la fornitura e posa in opera di un sistema di scolo con valvole anti-riflusso al fine di permettere all'acqua caduta nel piazzale di defluire liberamente nel torrente AN, allo stesso tempo impedendo il flusso in senso inverso, in caso di piena del torrente.
Tuttavia, in sede conclusiva ha escluso tali somme dalla stima del deprezzamento in quanto la situazione preesistente, ossia lo scarico diretto a gravità nel fosso pubblico, non era mai stata autorizzata dall'Autorità Idraulica e un'eventuale autorizzazione sarebbe concessa “a valle di un percorso amministrativo che tiene conto delle specificità dei singoli casi (attività pericolose, rischio di inquinamento, ecc...)”.
4.2. Sull'indennità di occupazione temporanea (€ 7.18.61 oppure € 9.152,00)
Il CTU ha accertato che sono state oggetto di occupazione temporanea, una porzione della odierna particella 85 in zona a destinazione urbanistica D1 per una superficie pari a 125 mq, parte dell'odierna particella 85 in fascia di rispetto stradale per una superficie di 129 mq e l'intera particella 1258 (area agricola) di superficie pari a 1.440 mq.
Ha poi dato conto che non vi è accordo tra le parti sull'effettivo perdurare della privazione del possesso: parte ricorrente conteggia 56 mesi di occupazione temporanea, dalla data del verbale di immissione in possesso (04/04/2018) sino all'emissione del decreto di esproprio (22/12/2022), mentre parte ricorrente conteggia 72 mesi, ossia fino alla data in cui i terreni occupati sarebbero tornati nella effettiva disponibilità della convenuta.
Ha quindi proposto due differenti calcoli, determinando in € 7.118,61 l'indennità di occupazione temporanea per la durata di 56 mesi e in € 9.152,50 l'indennità di occupazione temporanea per la durata di 72 mesi e rimettendo all'apprezzamento del
Tribunale la decisione in merito all'effettiva durata del periodo di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio.
***
5. Le contestazioni rivolte alla CTU da entrambe le parti.
Le contestazioni di si fondano sui seguenti rilievi: ONroparte_2
1° rilievo. In primo luogo, parte resistente contesta le conclusioni del CTU in punto di deprezzamento della porzione della ex particella 85 non espropriata per le conseguenze negative che la realizzazione del nuovo corso del torrente
AN provocherebbe sul valore dell'edificio industriale costituendo “un
14 ostacolo assoluto ad ogni intervento di ristrutturazione e di ampliamento tanto più perché il corso d'acqua pubblico è stato realizzato a 5 metri dal muro dell'edificio esistente”.
Secondo parte resistente il nuovo vincolo generato dalla fascia di rispetto del nuovo corso del torrente AN precluderebbe la possibilità di demolizione e successiva ricostruzione del capannone di proprietà convenuta, mentre tale possibilità non sarebbe preclusa dal vincolo autostradale preesistente sul medesimo lato sud del fabbricato, di talché l'apposizione del nuovo vincolo idraulico obbligherebbe la proprietà, nel caso optasse per la demolizione integrale e ricostruzione, ad arretrare il fronte sud del fabbricato sino a una distanza di almeno 10 metri dal nuovo tracciato del corso d'acqua.
In particolare, a suo modo di vedere per l'esistenza del vincolo autostradale non sarebbero consentiti “la nuova costruzione e l'ampliamento sul fronte strada oltre i
30 metri, mentre sarebbero consentiti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva”
e in particolare l'ampliamento una tantum del 20% della superficie esistente che, come innanzi riferito, potrebbe svilupparsi sul fronte sud sino al limite dei 30 mt. dall'autostrada.
Il CTU ha osservato che laddove si potesse ipotizzare l'esecuzione di un intervento di demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato di parte convenuta con modifiche di prospetto e sagoma, l'area di sedime attualmente utilizzabile per la ricostruzione risulterebbe inferiore, rispetto a quella utilizzabile precedentemente allo spostamento del torrente AN e questo perché la porzione di fabbricato interessata dalla nuova fascia di rispetto idraulica è maggiore rispetto a quella precedentemente coperta dalla fascia di rispetto del vecchio corso, ora relitto, del torrente.
Ma ha tuttavia ritenuto: “stante l'incertezza delle previsioni normative effettivamente applicabili per la demolizione e ricostruzione nella fascia di rispetto stradale, pare a chi scrive che debba essere considerata primariamente la finalità del vincolo, sia autostradale che idraulico, che è evidentemente quella di tutela, in funzione preventiva, rispetto ai rischi per le persone e le cose. In questo senso, ampliare il concetto di demolizione e ricostruzione sino a includere le più ampie previsioni della disciplina attualmente vigente, corre il rischio di travisare lo spirito della norma che appare invece quello di limitare al massimo gli interventi possibili
15 nelle fasce di rispetto, a tutela della sicurezza, consentendo solo il mantenimento di quanto già esistente o una sua ricostruzione integrale, senza modifiche”.
Infine, ha concluso: “si ritiene che un deprezzamento legato alla minore consistenza dell'edificabile, in caso di una ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, sia sostanzialmente trascurabile e possa essere quantificato forfettariamente pari a 2000 €”.
ON dal suo canto contesta tale conclusione (come si vedrà ancora meglio in seguito), osservando che prima dell'esproprio il compendio era già gravato da numerosi vincoli che si sovrapponevano in quanto: il fronte nord era gravato dalla fascia di rispetto ferroviaria che, estendendosi per 30 metri dalla più vicina rotaia, arriva quasi a metà dello stabilimento industriale;
il fronte ovest era gravato dalla una fascia di rispetto di 10 metri dal Torrente AN prevista dal r.d. 523/1904; sul fronte sud il compendio era gravato dalla fascia di rispetto autostradale pari a 30 metri;
sul fronte est vi era la fascia di rispetto di 10 metri ex r.d. 523/1904 per il MV26009; – Pt_2 dopo l'esproprio il compendio è ancora gravato dai numerosi vincoli predetti, sempre ON sovrapposti fra loro (cfr. allegato 5 memoria preliminare CTP di pag. 28 CTU) e in particolare: la fascia di rispetto ferroviaria sul fronte nord e quella autostradale sul fronte sud restano immutate;
inoltre, come riconosciuto a pag. 27 della CTU,
“per effetto della ricollocazione del percorso del torrente AN, è venuto meno il vincolo idraulico preesistente sul lato ovest del fabbricato, mentre sul lato sud del fabbricato si è originato un nuovo vincolo idraulico (10 metri dal nuovo corso del
AN, parallelo all'autostrada), quest'ultimo è compreso all'interno della fascia di rispetto autostradale preesistente” e “non risulta invece variata la posizione della fascia di rispetto idraulica sul lato est del fabbricato” perché “in tale area, il nuovo corso del AN ricalca quello del preesistente fosso MV26009”. Il tutto, come ON risulta dal confronto fra l'allegato 4 della memoria preliminare del CTP di
(situazione ante esproprio, figura sulla sinistra) e l'allegato 5 (situazione post esproprio, figura sulla destra).
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Dal raffronto della situazione ante e post esproprio (riscontrabile dalle planimetrie a pag. 27 e 28 della CTU) si evince che è venuto meno il vincolo idraulico preesistente sul lato ovest del fabbricato, mentre sul lato sud del fabbricato si è originato un nuovo vincolo idraulico (10 metri dal nuovo corso del AN, parallelo all'autostrada); tuttavia quest'ultimo è interamente ricompreso all'interno della
16 fascia di rispetto autostradale preesistente. Non risulta invece variata la posizione della fascia di rispetto idraulica sul lato est del fabbricato, infatti, in tale area, il nuovo corso del AN ricalca quello del preesistente fosso MV26009.
Ne deriva, che già prima dell'esproprio esisteva un vincolo di inedificabilità autostradale sul lato sud del fabbricato su cui non ha ulteriormente inciso il nuovo vincolo idraulico che è ricompreso nella fascia di rispetto autostradale.
Quanto al dedotto venir meno della possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione ricostruttiva, con possibile ampliamento una tantum del 20% della superficie esistente, a seguito del vincolo di inedificabilità assoluto dovuto realizzazione del nuovo corso del AN sul lato sud, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sul punto: “Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi dell'art. 41 septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961,
n. 729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili. Tali limitazioni, costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati "a priori" per categoria e localizzazione, non sono indennizzabili, in quanto espressione del potere "conformativo" della P.A.
(ex art. 42 Cost.) e, dunque, "a fortiori" il diritto all'indennizzo non compete per gli edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, in quanto, agli effetti dell'art. 46 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, la legittimità urbanistica del manufatto rappresenta il presupposto del pregiudizio indennizzabile, tanto più che, in tale ipotesi, trova applicazione la previsione di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con ogni vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore alla esecuzione” (Sez. 1,
Sentenza n. 27114 del 04/12/2013).
Inoltre, “La nozione di ricostruzione, ai fini della salvaguardia delle fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, non deve essere tratta, analogicamente, dalla normativa del codice civile in tema di distanze, dettata a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare l'incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente vicino alle strade. Ne consegue che, ai predetti fini, rientrano nella citata nozione
17 non solo gli interventi di demolizione seguiti dalla realizzazione di un'opera diversa, cioè difforme, per volumetria e sagoma, da quella preesistente, ma anche quelli attuati mediante demolizione e successiva fedele riproduzione del fabbricato originario, determinando anche questi ultimi l'obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo che la normativa stradale ha inteso evitare” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2656 del 11/02/2015).
Ancora più di recente (cfr. in motivazione Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 2020: “In ordine alla qualificazione giuridica della fascia di rispetto, secondo l'orientamento di questa Corte, il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale comporta un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all'art. 42 Cost. (tra le tante Cass. n. 14632/2018, n.
13516/2015 e n. 27114/2013). Detto vincolo non ha natura espropriativa, né è preordinato all'espropriazione, in base a quanto previsto dagli art.32, comma 1, e
37, comma 4, del d.p.r. n.327/2001, e l'indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di terreno non edificabile (Cass. 14632/2018 e Cass. n.5875/2015). Questa Corte ha di di recente ribadito (Cass. 13598/2020) che «il vincolo di inedificabilità discende dalla legge, che prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica, è sancito nell'interesse pubblico e non può, perciò, configurarsi come mero "vincolo di distanza" (sulla qualificazione della fascia di rispetto come vincolo di distanza Cons.
Stato n.2076/2010 e Cass. n.25118/2018)», dovendosi ritenere che l'area corrispondente alla fascia di rispetto, a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa, non ha alcuna potenzialità edificatoria in virtù di disposizioni di legge, non derogabili dalla sotto-ordinata regolamentazione urbanistica, come è dato desumere anche dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4,
d.p.r. 327/2001. In ordine alla nozione di «edificazione», sempre questa Corte ha chiarito he tale concetto non si identifica né si esaurisce in quello di edificabilità residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (Cass. 9669, 8028/2000;
Cass. 4473/1999; Cass. SU 172/2001)”.
18 Alla luce di tale consolidato orientamento, il rilievo critico di parte resistente deve essere disatteso in quanto già prima dell'esproprio, in forza del preesistente vincolo autostradale, esisteva un divieto assoluto di edificazione.
2° rilievo. Parte resistente contesta la determinazione del valore della ex particella
85 compiuta dal CTU rilevando che “ai terreni della ex part. 85 F1 area urbana ricadenti in D1 di mq.
1.939 parte attrice dà un valore di € 45/mq. (pag.29 Relaz.
CTU) mentre l'Ing. li valuta € 40/mq. (pag.32); così il valore di cui alle Per_2 particelle 1263,1264 e 1265 (vedi quadro sinottico Relazione pag.15) è pari a euro
71.010,00”.
Il CTU nella sua relazione, per le aree espropriate della ex particella 85, ricadenti in massima parte all'interno della fascia di rispetto autostradale e in minima parte nell'area a destinazione urbanistica D1 ha, per quest'ultima parte, di mq 121, determinato il valore di 40,00 €/mq (inferiore a quello di 75 €/mq, corrispondente al valore di un terreno edificabile libero, dotato di capacità edificatoria pienamente sfruttabile), considerando che essa risultava già parte di un lotto edificato e come tale, di fatto, non possedeva più la piena capacità edificatoria ma era pur sempre suscettibile di utilizzi funzionali all'attività svolta nel capannone di cui era pertinenza;
per la restante maggiore parte, di mq. 1.818,00, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, soggetta a un vincolo di inedificabilità e oggi corrispondente alle particelle 1264, 1265 e parte della particella 1263, ha determinato il valore di 25,00
€/mq, inferiore rispetto a quello dell'area espropriata avente destinazione D1 ma giudicato congruo rispetto valore venale del terreno edificabile libero;
per un totale di € 50.290,00.
Inoltre, il CTU ha giustificato la scelta del valore venale pari a 40 €/mq corrispondente a circa il 50% del valore venale di un terreno edificabile libero sopra indicato ritenendola supportata da due diverse pronunce della Commissione
Provinciale Espropri di Pistoia (allegate sub. 7 alle note introduttive del CTP di R.F.I.) relative ad altre particelle oggetto del medesimo procedimento espropriativo, poste sul lato opposto di Via Quattro Querci rispetto allo stabilimento della convenuta.
ON
dal suo canto, ha evidenziato che gli importi sopra indicati coincidono ON sostanzialmente con quelli utilizzati da per la stima dell'indennità provvisoria, con la sola eccezione dei 121,00 mq. in zona D1 per i quali la stima del CTU è ON addirittura leggermente inferiore a quella di (40,00 €/mq. anziché 45,00 €/mq.) ON ma risultante dai precedenti forniti dal CTP di con la sua memoria preliminare e
19 in particolare dalle stime compiute dalla Commissione Provinciale Espropri “relative
a altre particelle oggetto del medesimo procedimento espropriativo, poste sul lato opposto di Via Quattro Querci rispetto allo stabilimento della convenuta”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il rilievo di parte resistente, per un verso, travisi la quantificazione compiuta dal CTU, per altro verso, sia infondato.
Sotto il primo profilo, risulta che l'area avente destinazione urbanistica D1 è di soli mq 121, per cui tutt'al più è solo con riferimento a tale limitata porzione che si circoscrive la contestazione, e non anche alla ben più estesa area di mq 1.818,00, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, per la quale la stima è di 25,00 €/mq, anche da parte di CP_1
Orbene, quanto alla suindicata porzione di mq 121, se è vero che nell'originaria ON determinazione di contenuta nel decreto di occupazione d'urgenza, il valore ON attribuito era di 45,00 €/mq, tuttavia, la stessa ha poi prodotto due diverse pronunce della Commissione Provinciale Espropri di Pistoia (allegate sub. 7 alle note introduttive del CTP di R.F.I.) relative ad altre particelle oggetto del medesimo procedimento espropriativo, poste sul lato opposto di Via Quattro Querci rispetto allo stabilimento della convenuta, nelle quali il valore venale di analoghe porzioni viene determinato in 40,00 €/mq (corrispondente a circa la metà del valore di 75 €/mq, pari al valore di un terreno edificabile libero, dotato di capacità edificatoria pienamente sfruttabile), che si giustifica pienamente in considerazione del fatto che la ex particella 85 risultava già parte di un lotto edificato e come tale, di fatto, non possedeva più la piena capacità edificatoria.
3° rilievo. Parte resistente rileva, sempre quanto al deprezzamento della ex particella 85, che il CTU non avrebbe fatto alcun riferimento alle superfici del fabbricato per computarne il valore, sia prima dell'espropriazione, sia dopo, limitandosi ad indicare solo due somme: 713.700 € e 626.445 €, non essendo in alcun modo possibile comprendere quali siano gli elementi sui quali ha svolto il computo.
Inoltre, a suo modo di vedere, sottraendo a quello che essa ritiene essere il valore ante esproprio del fabbricato principale e delle pertinenze (€ 748.000), a quello che essa ritiene essere il valore post esproprio (€ 608.380,00), si otterrebbe un disvalore di € 139.620,00.
20 Il Collegio osserva che - come detto in precedenza – il CTU ha valutato che, per la ex particella 85, la procedura espropriativa ha portato ad una riduzione di 1939 mq della superficie pertinenziale all'esterno del capannone industriale e per questo ha ritenuto congruo considerare un deprezzamento della proprietà residua a seguito della parziale ablazione, alla luce del fatto che la porzione espropriata formava con la porzione residua un unicum indiviso sotto il profilo funzionale, avente destinazione precipua a servizio del capannone industriale.
Quindi ha determinato tale deprezzamento, prima, calcolando la differenza tra il valore complessivo del compendio immobiliare (capannone e pertinenze esterne) ante esproprio (€ 713.7009) e il suo valore residuo post esproprio (€ 626.445), pari a € 87.255,00, e poi sottraendo da quest'ultimo l'indennità di espropriazione per la porzione ablata (€ € 50.290), così ottenendo un deprezzamento pari a 36.965 €.
Ciò premesso, il rilievo è infondato.
Il CTU ha calcolato il valore del fabbricato principale e delle pertinenze ante esproprio considerando la superficie dell'immobile e le aree pertinenziali e il valore venale minimo tra quelli proposti dal O.M.I. (da 450 €/mq a € 550 €/mq) alla luce della vetustà del fabbricato e della localizzazione poco agevole dal punto di vista dell'accessibilità da parte di mezzi pesanti, ottenendo un valore complessivo del compendio immobiliare pari a 713.700 € prima dell'esproprio e un valore pari a
626.445 € a seguito dell'esproprio, ossia una diminuzione di 87.255 €.
Non è poi vero che il CTU abbia ignorato le relazioni del CT di parte
[...]
, sul punto;
al contrario, dalle pagine 46 e ss. dell'elaborato peritale CP_2 emerge che il CTU ha preso in esame le osservazioni dell'ing. Per_4 disattendendole, ed osservando: “In particolare in detta perizia il CTP calcola Per_4 il valore del complesso immobiliare applicando tre diverse metodologie, tuttavia, a parere dello scrivente, si tratta di calcolazioni non scevre da vizi. Il primo approccio prevede l'assegnazione di valori al metro quadrato in modo arbitrario (ad esempio non viene spiegato per quale motivo il valore al metro quadrato del capannone viene stimato oltre al doppio del valore OMI). Il secondo approccio prevede l'impiego dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare). Il terzo approccio si rifà al il metodo della capitalizzazione del reddito, quest'ultimo prevede la preventiva conoscenza di innumerevoli parametri che, nel caso di specie, il CTP assegna di sua iniziativa, senza fornire giustificazione alcuna. Facendo la media dei valori così calcolati il CTP ottiene la somma di 919.725,73 € per il complesso immobiliare prima dell'esproprio.
21 Successivamente viene calcolato il valore del medesimo complesso immobiliare dopo
l'esproprio, ma inspiegabilmente questa volta viene usato solo un metodo, applicando dei prezzi al metro quadrato ridotti arbitrariamente, addirittura azzerando completamente il valore del terreno agricolo rimanente. Di fatto la stima in parola è del tutto autoreferenziale, in quanto priva di qualunque elemento che permetta di ricostruire i calcoli e le valutazioni e forse proprio per questo motivo non
è stata riproposta al collegio peritale durante il contraddittorio tecnico”.
Quanto all'entità del deprezzamento, erra parte resistente quando considera un disvalore pari alla differenza tra il valore ante esproprio e post esproprio, senza tener conto che la suddetta differenza è comprensiva anche del valore di mercato della porzione di terreno espropriata già indennizzata (€ 50.290), che deve essere dunque sottratta per evitare indebite duplicazioni.
In ordine, poi, all'ulteriore divario che la resistente ravvisa in considerazione dell'impossibilità di un ampliamento per le ragioni già esposte, si rimanda alle considerazioni già svolte in relazione al 1° rilievo.
4° rilievo Parte resistente evidenzia, anzitutto, l'omessa determinazione dell'indennità di occupazione ex art.50 del T.U. delle aree espropriate (mq.5.332), essendo stata determinata soltanto l'indennità di occupazione temporanea delle aree non preordinata all'esproprio (mq.1.694).
Inoltre, nella relazione di CTU l'indennità di occupazione temporanea sarebbe stata determinata in una somma addirittura inferiore a quella indicata dal CT di parte attrice.
Ancora, il CTU avrebbe preso in considerazione il lasso temporale di 56 mesi, ovvero di 72 mesi, cioè il tempo intercorso tra la notifica del decreto di occupazione d'urgenza (4.4.2018) e quella del decreto di esproprio (22.12.2022), nel primo caso,
e quello intercorso tra la notifica del decreto di occupazione d'urgenza (4.4.2018) e la data di rimozione dei cantieri, nel secondo caso, laddove dovrebbe considerarsi corretto il riferimento a questo secondo periodo, pari a 72 mesi, intercorrente tra la presa di possesso e la restituzione al proprietario.
Infine, l'indennità d'occupazione dovrebbe essere calcolata o su € 92.150,00
(indennità di espropriazione ricalcolata in base al 2° rilievo) oppure su € 269.620,00
(pari alla diminuzione di valore complessiva del compendio di proprietà, tenuto conto anche dell'impossibilità di realizzare l'ampliamento di cui al 1° rilievo), e quindi,
22 rispettivamente o in € 35.840,00 (€ 640,00 x 56 mesi) oppure in € 104.832,00 (€
1.872,00 x 56 mesi).
Si tratta di doglianze solo in parte fondate.
Quanto alla prima, si osserva che l'indennità di occupazione è stata in effetti riferita dal CTU soltanto alle aree non interessate dall'esproprio e non anche alle aree espropriate.
Occorre quindi integrare la stima del CTU con la determinazione dell'indennità di occupazione relativa alle aree espropriate.
Tale indennità, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, va calcolata sino alla data del decreto di esproprio, dal momento che è da tale data che si determina la perdita del diritto in capo al proprietario.
Orbene, nel caso di specie dalla data di immissione in possesso (4.4.2018: cfr. doc.
12 fascicolo parte ricorrente) fino alla data del decreto di esproprio (22.12.2022) risultano decorsi 56 mesi. Assumendo come base di calcolo l'indennità di esproprio delle suddette aree, pari a € 74.041 e dividendo, così come disposto dall'art. 50 DPR
327/01, detta somma per il doppio dodicesimo (€ 514,18) e moltiplicando poi per il numero dei mesi, si perviene all'importo di € 28.794,08 (€ 514,18 x 56 mesi).
Per il resto, il calcolo dell'indennità di occupazione effettuato dal CTU per le aree non espropriate rispecchia i valori già attribuiti alle porzioni espropriate e in particolare il valore di € 40,00 per la particella derivata 85/c di 125 mq, per il quale valgono le considerazioni già svolte in relazione al 2° rilievo, a nulla valendo che il CT di parte ricorrente abbia indicato il diverso valore di € 45,00.
In ordine al lasso temporale da prendere in considerazione per queste aree, se 56 mesi oppure 72 mesi, deve ritenersi che il periodo di occupazione relativamente alle aree non soggette ad esproprio sia da computare dal momento dell'immissione nel possesso fino alla data di restituzione del bene al proprietario, che coincide con la liberazione del cantiere e la fine dell'occupazione stessa.
Ciò si desume dalla stessa ratio dell'art. 49 T.U. espropri che disciplina l'occupazione
“temporanea di aree non soggette ad esproprio” e quindi la sottrazione alla disponibilità del proprietario di porzioni ulteriori da quelle interessate dal provvedimento ablativo in relazione alla quale l'indennità ha la funzione di
23 compensare la privazione soltanto temporanea delle facoltà dominicali fino a quando le aree non siano state restituite al proprietario stesso.
ON Pertanto, erra quando afferma che il decreto di esproprio, comportando il passaggio della proprietà del bene, porrebbe fine all'occupazione e cesserebbe quindi il diritto alla sua percezione;
infatti, un tale modo di ragionare non tiene conto che si discorre delle aree rimaste in proprietà della società espropriata ma tuttavia non disponibili da parte della stessa fino alla loro liberazione effettiva.
Ne consegue, che deve essere ritenuto corretto il calcolo che considera la durata dell'occupazione di 72 mesi, periodo che non risulta contestato da parte di CP_1
Infine, quanto all'ultimo rilievo, esso va disatteso sulla base di quanto già in precedenza osservato sia in relazione al 2° rilievo che in relazione al 1° rilievo.
Il Collegio osserva poi che non sono stati specificamente riproposti, dopo il deposito della CTU, gli altri rilievi contenuti nella comparsa di risposta de , ONroparte_2
a cui il CTU ha tuttavia dato puntuale e condivisibile risposta, e segnatamente:
- disvalore della proprietà dovuto dall'aver reso il resede della un CP_2 bacino di accumulo delle acque piovane che in esso ristagnano e ristagneranno.
Sul punto, come già detto, il consulente tecnico d'ufficio ha in un primo momento ritenuto esistente una diminuzione di valore dei beni residui dovuta al fatto che la porzione della particella 85 limitrofa alla parete dello scatolare realizzato per delimitare il nuovo corso del torrente AN è ora maggiormente suscettibile di subire possibili allagamenti, stimandola in € 10.000,00, oltre IVA, pari al costo per la fornitura e posa in opera di un sistema di scolo con valvole anti-riflusso al fine di permettere all'acqua caduta nel piazzale di defluire liberamente nel torrente
AN, allo stesso tempo impedendo il flusso in senso inverso, in caso di piena del torrente. Tuttavia, in sede conclusiva ha correttamente escluso tali somme dalla stima del deprezzamento in quanto la situazione preesistente, ossia lo scarico diretto a gravità nel fosso pubblico, non era mai stata autorizzata dall'Autorità Idraulica e un'eventuale autorizzazione sarebbe concessa “a valle di un percorso amministrativo che tiene conto delle specificità dei singoli casi (attività pericolose, rischio di inquinamento, ecc.…)” (cfr. pag. 13 -14);
- inaccessibilità alla porzione residua della ex particella 150.
Sul punto il CTU ha riconosciuto che la porzione residua (particella 1258) della ex particella 150 risulta oggettivamente interclusa fra la sede del nuovo corso d'acqua
24 (part. 1257) a est ed a nord, la nuova viabilità locale (part. 1273) a sud e altrui proprietà (part. 1294) a ovest;
ciò premesso, ha tuttavia correttamente escluso deprezzamenti evidenziando come anche l'originaria ex particella 150, prima dell'espropriazione, risultasse completamente interclusa tra la sede autostradale a sud, la ferrovia a nord, l'altrui proprietà a est e il fosso MV26009 a ovest e come la stessa fosse di fatto accessibile dalla ex particella 85 “mediante un attraversamento provvisorio, consistente in una lastra di cemento appoggiata sopra le sponde del fosso MV26009, tuttavia, non è stata fornita alcuna autorizzazione demaniale o licenza che legittimasse la costruzione e l'utilizzo di tale attraversamento” (cfr. pag.
12)
- paventato rischio idraulico e pericolo di allagamenti.
Il Ctu ha evidenziato che l'attuale sistemazione del nuovo corso del torrente
AN tra le particelle residue di proprietà convenuta ha diminuito il rischio idraulico a cui tali aree erano soggette prima dell'esproprio, considerato in particolare che il fosso MV26009 non era un canale di scolo a servizio dei fondi della convenuta, ma vi recapitava acque provenienti dall'esterno della proprietà, come tali fuori dal controllo della convenuta stessa (pag. 13).
ON Le contestazioni alla CTU di si fondano sui seguenti rilievi:
ON 1° rilievo: Secondo la relazione del CTU andrebbe emendata laddove ha stimato
(in € 36.965,00) il deprezzamento della ex particella 85 includendo anche i fabbricati e in quella in cui ha riconosciuto una (modesta) somma forfettaria (di € 2.000,00) per presunte riduzioni di volumetria che non sussistono.
Con riferimento al primo appunto, il Collegio rileva che esso è infondato in quanto il valore del fabbricato nel computo effettuato dal CTU, come detto, è servito a determinare il deprezzamento subito dalla proprietà per la riduzione di 1939 mq della superficie pertinenziale all'esterno del capannone industriale che formava con la porzione residua un unicum indiviso sotto il profilo funzionale, avente destinazione precipua a servizio del capannone industriale. Correttamente, quindi, tale deprezzamento è stato calcolato sulla differenza tra il valore complessivo del compendio immobiliare (capannone e pertinenze esterne) prima dell'esproprio (€
713.7009) e il suo valore residuo post esproprio (€ 626.445), detraendo poi da questa l'indennità di espropriazione per la porzione ablata (€ 50.290), così ottenendo un valore pari a 36.965 €.
25 ON Quanto al secondo profilo, invece, si deve concordare con in quanto alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al 1° rilievo di parte resistente, già prima dell'esproprio esisteva un vincolo assoluto di inedificabilità autostradale sul lato sud del fabbricato su cui non ha ulteriormente inciso il nuovo vincolo idraulico che è ricompreso nella fascia di rispetto autostradale.
Ne deriva, che non può essere riconosciuto alcun deprezzamento, neppure nei termini “trascurabili” indicati dal CTU, conseguente alla realizzazione del nuovo corso del torrente AN per eventuali riduzioni di volumetria in caso di futura
“ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato”.
2° rilievo. Secondo RFI tra le due stime dell'indennità di occupazione ipotizzate dal
CTU per il periodo di 56 mesi (€ 7.116,61) ovvero per il periodo di 72 mesi (€
9.152,50), sarebbe da preferire la prima in quanto il decreto di esproprio, comportando il passaggio della proprietà del bene, pone fine all'occupazione e cessa quindi il diritto alla sua percezione.
Si tratta di rilievo non condivisibile, come già in precedenza osservato in relazione al 4° rilievo di parte resistente;
infatti, un tale modo di ragionare non tiene conto che nel caso di specie non si discorre delle aree espropriate ma di quelle rimaste in proprietà della società espropriata ma tuttavia non disponibili da parte della stessa fino alla loro liberazione effettiva.
ON 3° rilievo. contesta la richiesta di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. formulata da parte resistente nella comparsa di costituzione “ricorrendone le condizioni”.
Il Collegio osserva che parte resistente, dopo le repliche formulate da parte ricorrente con le note del 27.6.2023, non ha più reiterato la richiesta né nelle conclusioni rassegnate nella memoria conclusiva né in quelle formulate con le note scritte per l'udienza di discussione. Ne consegue, che la richiesta deve ritenersi abbandonata.
6. Conclusioni.
Va sicuramente escluso qualsiasi deprezzamento delle attività commerciali esistenti nel compendio, come riconosciuto dalla stessa resistente che a pagina 5 della comparsa ha affermato: “È necessario far presente che quanto verrà esposto attiene esclusivamente al valore del bene valutato per quale era anteriormente e per come
è successivamente all'esproprio, trattandosi nel caso, senza tema di smentita, di
26 espropriazione parziale di cui all'art.33 del T.U. di cui al DPR n.327/2001. Questo senza valutazioni, come erroneamente contenuto nella Relazione su Per_1 conseguenze estranee alla mera differenza di valore della proprietà”.
L'indennità di esproprio complessiva spettante a è pari a € ONroparte_2
74.041,00.
Il valore del deprezzamento è pari a € 36.965,00.
L'indennità di occupazione è pari a 37.946,58 (€ 28.794,08 + € 9.152,50).
Per un totale di € 148.952,58 contro € 119.832,50 offerti e depositati da CP_1
Sulla differenza dovuta di € 29.120,08 decorrono gli interessi al tasso legale a far data dal deposito dell'indennità provvisoria. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che “Le obbligazioni di pagare
l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta
(non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021).
Spese di lite
L'esito della lite, se attesta che l'opposizione è stata per lo più accolta, rivela anche che a era da attribuirsi un'indennità maggiore di quella offerta e ONroparte_2
ON depositata da che pertanto, sia pure di misura, deve ritenersi soccombente sul punto.
Alla luce di tali considerazioni si giustifica una compensazione parziale che, avuto riguardo al valore complessivo accertato, si stima equo determinare nella misura di ON ¾, con condanna di a rifondere alla controparte il rimanente ¼.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (determinato in € 29.120,08, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 e quindi ricompreso nello scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000) e l'impegno difensivo (medio) prestato, alla stregua del seguente computo: € 7.616,00 per compensi (di cui: € 1.701,00 per la fase di studio;
27 € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione e € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si ritiene invece, in base al principio di causalità, che le spese di CTU, già separatamente liquidate, debbano gravare per 2/3 in capo a e ONroparte_2 per 1/3 a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, decidendo sull'opposizione proposta da Parte_1 contro la “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del
[...] perito agrario così provvede: Persona_1
- dichiara la nullità della “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del perito agrario Persona_1
- determina nella complessiva somma di € 148.952,58 l'indennità spettante a
[...]
(di cui € 74.041,00 quale indennità di esproprio, € 36.965,00 a CP_2 titolo di deprezzamento del compendio e € 37.946,58 a titolo di indennità di occupazione) e, per l'effetto,
- condanna a Parte_1 depositare presso la Cassa DD. PP. - DTEF territorialmente competente, la somma di € 29.120,08, a titolo di differenza tra l'indennità provvisoria già depositata e quella accertata come dovuta, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalla data di deposito dell'indennità provvisoria;
- dichiara compensate per ¾ le spese di lite tra e Parte_1 ONroparte_2
e condanna a rifondere a il rimanente quarto
[...] CP_1 ONroparte_2 della misura intera liquidata in € 7.616,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del
15%, CAP e IVA, come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU per 2/3 a carico di e per ONroparte_2
1/3 a carico di Parte_1
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere est.
RI TE RN
28 La Presidente
NI MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa NI MO Presidente dott.ssa RI TE RN Consigliere Estensore ing. Lorenzo Castellani Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 216/2023, promossa da:
(C.F. ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANALITRO JACOPO e dell'avv. GRASSI P.IVA_1
STEFANO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ONroparte_2 P.IVA_2
ER e dell'avv. CANNIZZARO FABIO ); C.F._1
RESISTENTE
(C.F. ) ONroparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) ONroparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) ONroparte_5 P.IVA_5
CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: – dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ ONroparte_2 nella misura corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come ON rideterminata all'esito dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022
(doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel ricorso introduttivo e nelle successive difese, nella misura indicata dal CTU nella relazione depositata il 22 luglio
2024, detraendo in ogni caso le indennità già depositate pari a € 119.832,50 come risultante dalla comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero
1329583 (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per la parte resistente: “voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Firenze, accogliere le seguenti conclusioni: I] disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria;
II] condannare, previa eventuale integrazione della Consulenza di Ufficio, volta a determinare la giusta indennità ex art.33 del TU Espropriazioni (capo
II) e completare la determinazione dell'indennità di occupazione ex art.50 del T.U. (capo
III), la (R.F.I.) a corrispondere, mediante ONroparte_6 deposito eseguito presso la Cassa DD. PP. - DTEF territorialmente competente, le somme precisate in detto capo II] secondo i computi in esso contenuti, sia per indennità di espropriazione, sia per la mancante indennità di occupazione;
ovvero quelle che verranno giudizialmente determinate;
III] condannare, altresì, la medesima Società a corrispondere gli interessi, dal momento del dovuto e fino all'assolvimento dell'obbligazione di deposito;
IV] condannare, infine, la resistente al rimborso delle spese vive e delle competenze, nonché di ogni altro onere del giudizio.”
OGGETTO: Opposizione alla stima - determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, notificato il 4.2.2023, Parte_1 ON (d'ora innanzi, per brevità, soltanto conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale, la l , il ONroparte_2 ONroparte_3 [...]
e il , proponendo ONroparte_4 ONroparte_5
2 opposizione contro la “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del perito agrario nella quale era indicata, come indennità di esproprio, la somma di € Persona_1
1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili de ONroparte_2 dovesse cessare, e di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
ON IO premettere che quale concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e in forza dei suoi poteri espropriativi, ha, nell'ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca ed al fine di realizzare le opere funzionali al raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme, autorizzato l'occupazione d'urgenza ex art. 22-bis e temporanea ex art. 49 t.u. espropri di parte dei terreni di proprietà della società , offrendo l'indennità provvisoria complessiva di € 119.832,50 ONroparte_2
(di cui € 78.043,00 quale indennità di esproprio, € 3.074,50 per indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e € 38.715,00 a titolo di deprezzamento delle aree scoperte non occupate né espropriate di cui alle ex p.lle 85 e
150), successivamente depositata presso il competente ufficio (cfr. doc. 19 all. ricorso)
La ha rifiutato l'indennità offerta e ha chiesto l'attivazione del CP_2 procedimento di determinazione ex art. 21 t.u. espropri.
ON ha quindi provveduto alla nomina dei due tecnici di parte, fissando il termine di 90 giorni per il deposito della relazione.
L'11.6.2018 è stato nominato dal Tribunale di Pistoia il per. agr. quale Persona_1 terzo tecnico, su istanza della proprietà.
ON Il 05/07/2019 il per. agr. ha depositato presso una “Relazione arbitrale” a sua Per_1 firma in cui è indicata, quale l'indennità di esproprio, la somma di € 1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili di dovesse cessare, e ONroparte_2 quella di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
Nel frattempo, ha impugnato gli atti della procedura ablativa con ONroparte_2 ricorso al TAR poi riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che lo ha respinto con la sentenza n. 174 del 08/09/2022.
ON ha quindi provveduto al frazionamento degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera riducendo l'indennità di esproprio a € 119.784,75 [€ 73.086,00 quale valore venale delle aree espropriate;
€ 7.098,75 quale indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio; € 39.600,00 quale deprezzamento delle sole aree scoperte identificate catastalmente al Fg. 8, p.lle 1258 (ex 150) e 85] e con decreto n.
36 del 22/12/2022, notificato il 05/01/2023, ha disposto l'esproprio dei terreni
3 identificati catastalmente al Fg. 8, p.lla 1256 (ex 150) per Ferrovia in sede propria e sue dipendenze, al Fg. 8, p.lle 1259 e 1260 (entrambe ex 150), 1262 (ex 724), 1264 e
1265 (entrambe ex 85) per Sede strada e sue dipendenze, nonché al Fg. 8, p.lle 1263
(ex 85) e 1257 (ex 150) per Sede corso d'acqua, per complessivi 5.332,00 mq.
Tanto premesso, questi i motivi a fondamento dell'opposizione proposta da CP_1
1. Nullità della relazione di stima
1.a. La ricorrente deduce che la relazione di stima sarebbe nulla perché depositata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri. Osserva al riguardo che il terzo tecnico è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia l'11/06/2018, per cui il termine di 90 giorni per il deposito della relazione di stima sarebbe venuto a scadenza il 10/09/2018, in assenza di proroghe, mentre la perizia è stata depositata il
5.7.2019. A suo dire: “non c'è dubbio che il termine in questione sia perentorio, dato che l'art. 21 cit. prevede che lo stesso possa essere prorogato solo dall'Autorità espropriante e solo “per effettive e comprovate difficoltà”.
1.b. La relazione di stima sarebbe inoltre viziata in quanto deliberata e sottoscritta soltanto da un tecnico (quello nominato dal Tribunale), in palese contrasto con l'art. 21
T.U. espropri, che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti”.
1.c. Infine, sarebbe stato violato il contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe frutto di elaborazione autonoma del terzo tecnico nominato dal Tribunale, senza il ON minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_7
[... Erroneità della relazione di stima.
ON Nel merito, la relazione impugnata viene contestata da in quanto:
2.a. L'indennità verrebbe erroneamente incrementata in ragione del presunto deprezzamento delle attività commerciali e ciò in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, in forza dei quali per la stima dell'indennità di esproprio non assume alcun rilievo il fatto di non poter più
“intraprendere l'attività programmata”, a maggior ragione se l'attività imprenditoriale, come nel caso di specie, è svolta da un soggetto diverso dal proprietario. In ogni caso, si nega l'esistenza di pregiudizi.
4 2.b. La relazione sarebbe del tutto errata, sui seguenti profili: superfici espropriate e sulla proprietà residua del;
accessibilità ai fondi;
aspetti idraulici;
ONroparte_2 possibilità di ampliamento dell'opificio; valore dei fabbricati.
3. Indennità di occupazione
La ricorrente impugna la relazione nella parte in cui possa essere utilizzata come base ON di calcolo per l'indennità di occupazione e non secondo i valori unitari offerti da e per le sole aree oggetto di occupazione e senza considerare il deprezzamento.
***
ON Sulla base di tutto quanto dedotto ed eccepito, ha dunque chiesto volersi:
“dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ nella misura ONroparte_2 corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come rideterminata all'esito ON dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022 (doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel presente atto, nella misura che risulterà all'esito dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che, in via istruttoria, sin d'ora si chiede di voler disporre, detraendo in ogni caso le indennità già depositate (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
Si è costituita in giudizio soltanto , la quale ha eccepito la tardività ONroparte_2 dell'opposizione e ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, chiedendo, ON in subordine, la condanna di a corrispondere la somma di € 281.775,73 ovvero quella che verrà giudizialmente determinata, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto della diminuzione di valore della proprietà, nonché la condanna dell'indennità di occupazione d'urgenza conseguentemente ricomputata;
il tutto, previa riunione del presente procedimento con quello recante n. R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria.
L' , il e il ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
***
L'iter processuale ha visto l'espletamento di CTU demandata all'ingegnere Per_2 sul seguente quesito: “il CTU, esaminata la documentazione versata in atti,
[...]
5 acquisitane ulteriore ove necessario presso pubblici uffici, effettuato sopralluogo, compiuta ogni verifica tecnica ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico, tentata la conciliazione fra le parti, a) descriva i terreni oggetto di esproprio e la loro destinazione urbanistica;
b) accerti il valore venale del bene espropriato, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e della zona in cui è inserito, specificando i criteri adottati ai fini della stima;
c) trattandosi di espropriazione parziale, determini il valore del deprezzamento della residua proprietà, tenendo conto anche delle eventuali ricadute del nuovo corso del torrente AN in termini di interclusione, escludendo invece ogni valutazione afferente l'attività imprenditoriale svolta dai terzi conduttori sul compendio immobiliare di proprietà della d) determini quindi ONroparte_2
l'ammontare della indennità di esproprio e di occupazione temporanea”.
La relazione peritale è stata depositata il 22.7.2024.
Indi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025, a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'istanza di riunione.
Preliminarmente, non vi è luogo a provvedere sull'istanza di riunione formulata da parte resistente in quanto il procedimento R.G. n. 2373/2022 è stato dichiarato estinto da questo Tribunale con ordinanza in data 19.12.2023.
2. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione.
ON Parte resistente ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta da deducendo che ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 54 del T.U. espropri la determinazione dell'indennità definitiva operata ex art. 21 del DPR avrebbe dovuto essere opposta nel termine di trenta giorni dal 27 agosto 2019, circostanza non verificatasi.
L'eccezione non è fondata.
Nel caso di specie, la relazione di stima a firma del perito agrario stata depositata Per_1 il 5.7.2019 e comunicata a mezzo pec lo stesso giorno (cfr. doc. 25 all. fascicolo ricorrente) mentre il decreto di esproprio del 22.12.2022 è stato notificato il 05/01/2023
(cfr. doc. 3 all. fascicolo ricorrente).
L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l'indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell'art. 21 del
6 medesimo d.P.R.. Pertanto, si prevede che "decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150".
L'art. 29, terzo comma, del D.lgs. 150/2011, a sua volta, stabilisce che l'opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità “va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio
(…)”.
Si è poi chiarito da parte della giurisprudenza di legittimità che, in tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (comma oggi sostituito dall'art.
29, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011) prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 5340 del 26/02/2021; e più di recente, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10078 del 2025).
ON Ne deriva, che l'opposizione proposta da è tempestiva in quanto il decreto di esproprio è successivo alla relazione di stima e il ricorso giudiziale è stato notificato il
4.2.2023, quindi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio
(5.1.2023) previsto a pena di inammissibilità dall'art. 29 cit.
3. Sulla nullità della relazione di stima.
Parte ricorrente deduce la nullità della relazione di stima a firma del perito agrario otto più profili, riassumibili nel mancato rispetto del termine di 90 giorni Persona_1 per la presentazione della relazione previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri, nella deliberazione e sottoscrizione della stessa da parte di un solo tecnico in violazione dell'art. 21 T.U. che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti” e, infine, nella lesione del principio del contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe stata compiuta autonomamente dal terzo tecnico nominato dal
7 ON Tribunale, senza il minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_1
Le doglianze della ricorrente sono fondate.
Dalla lettura della relazione di stima oggetto di opposizione (cfr. doc. 1 all. fascicolo ricorrente) emerge con palmare evidenza che essa è a firma del solo perito agrario,
nominato dal Tribunale di Pistoia. Inoltre, le considerazioni in essa Persona_1 espresse vengono formulate come valutazioni personali e non come sintesi di una elaborazione congiunta, frutto di contraddittorio tecnico. Manca altresì qualunque riferimento agli elaborati progettuali di Lo stesso conclude la relazione CP_1 Per_1 affermando <che l'indennità ivi esposta è stata “determinata in modo preliminare ed assolutamente sintetico e soggetto N. R.G. 216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa NI MO Presidente dott.ssa RI TE RN Consigliere Estensore ing. Lorenzo Castellani Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 216/2023, promossa da:
(C.F. ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANALITRO JACOPO e dell'avv. GRASSI P.IVA_1
STEFANO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ONroparte_2 P.IVA_2
ER e dell'avv. CANNIZZARO FABIO ); C.F._1
RESISTENTE
(C.F. ) ONroparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) ONroparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) ONroparte_5 P.IVA_5
CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: – dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ ONroparte_2 nella misura corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come ON rideterminata all'esito dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022
(doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel ricorso introduttivo e nelle successive difese, nella misura indicata dal CTU nella relazione depositata il 22 luglio
2024, detraendo in ogni caso le indennità già depositate pari a € 119.832,50 come risultante dalla comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero
1329583 (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per la parte resistente: “voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Firenze, accogliere le seguenti conclusioni: I] disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria;
II] condannare, previa eventuale integrazione della Consulenza di Ufficio, volta a determinare la giusta indennità ex art.33 del TU Espropriazioni (capo
II) e completare la determinazione dell'indennità di occupazione ex art.50 del T.U. (capo
III), la (R.F.I.) a corrispondere, mediante ONroparte_6 deposito eseguito presso la Cassa DD. PP. - DTEF territorialmente competente, le somme precisate in detto capo II] secondo i computi in esso contenuti, sia per indennità di espropriazione, sia per la mancante indennità di occupazione;
ovvero quelle che verranno giudizialmente determinate;
III] condannare, altresì, la medesima Società a corrispondere gli interessi, dal momento del dovuto e fino all'assolvimento dell'obbligazione di deposito;
IV] condannare, infine, la resistente al rimborso delle spese vive e delle competenze, nonché di ogni altro onere del giudizio.”
OGGETTO: Opposizione alla stima - determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, notificato il 4.2.2023, Parte_1 ON (d'ora innanzi, per brevità, soltanto conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale, la l , il ONroparte_2 ONroparte_3 [...]
e il , proponendo ONroparte_4 ONroparte_5
2 opposizione contro la “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del perito agrario nella quale era indicata, come indennità di esproprio, la somma di € Persona_1
1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili de ONroparte_2 dovesse cessare, e di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
ON IO premettere che quale concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e in forza dei suoi poteri espropriativi, ha, nell'ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca ed al fine di realizzare le opere funzionali al raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme, autorizzato l'occupazione d'urgenza ex art. 22-bis e temporanea ex art. 49 t.u. espropri di parte dei terreni di proprietà della società , offrendo l'indennità provvisoria complessiva di € 119.832,50 ONroparte_2
(di cui € 78.043,00 quale indennità di esproprio, € 3.074,50 per indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e € 38.715,00 a titolo di deprezzamento delle aree scoperte non occupate né espropriate di cui alle ex p.lle 85 e
150), successivamente depositata presso il competente ufficio (cfr. doc. 19 all. ricorso)
La ha rifiutato l'indennità offerta e ha chiesto l'attivazione del CP_2 procedimento di determinazione ex art. 21 t.u. espropri.
ON ha quindi provveduto alla nomina dei due tecnici di parte, fissando il termine di 90 giorni per il deposito della relazione.
L'11.6.2018 è stato nominato dal Tribunale di Pistoia il per. agr. quale Persona_1 terzo tecnico, su istanza della proprietà.
ON Il 05/07/2019 il per. agr. ha depositato presso una “Relazione arbitrale” a sua Per_1 firma in cui è indicata, quale l'indennità di esproprio, la somma di € 1.050.000,00, per l'ipotesi in cui l'attività svolta negli immobili di dovesse cessare, e ONroparte_2 quella di € 525.000,00 in caso di sua prosecuzione.
Nel frattempo, ha impugnato gli atti della procedura ablativa con ONroparte_2 ricorso al TAR poi riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che lo ha respinto con la sentenza n. 174 del 08/09/2022.
ON ha quindi provveduto al frazionamento degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera riducendo l'indennità di esproprio a € 119.784,75 [€ 73.086,00 quale valore venale delle aree espropriate;
€ 7.098,75 quale indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio; € 39.600,00 quale deprezzamento delle sole aree scoperte identificate catastalmente al Fg. 8, p.lle 1258 (ex 150) e 85] e con decreto n.
36 del 22/12/2022, notificato il 05/01/2023, ha disposto l'esproprio dei terreni
3 identificati catastalmente al Fg. 8, p.lla 1256 (ex 150) per Ferrovia in sede propria e sue dipendenze, al Fg. 8, p.lle 1259 e 1260 (entrambe ex 150), 1262 (ex 724), 1264 e
1265 (entrambe ex 85) per Sede strada e sue dipendenze, nonché al Fg. 8, p.lle 1263
(ex 85) e 1257 (ex 150) per Sede corso d'acqua, per complessivi 5.332,00 mq.
Tanto premesso, questi i motivi a fondamento dell'opposizione proposta da CP_1
1. Nullità della relazione di stima
1.a. La ricorrente deduce che la relazione di stima sarebbe nulla perché depositata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri. Osserva al riguardo che il terzo tecnico è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia l'11/06/2018, per cui il termine di 90 giorni per il deposito della relazione di stima sarebbe venuto a scadenza il 10/09/2018, in assenza di proroghe, mentre la perizia è stata depositata il
5.7.2019. A suo dire: “non c'è dubbio che il termine in questione sia perentorio, dato che l'art. 21 cit. prevede che lo stesso possa essere prorogato solo dall'Autorità espropriante e solo “per effettive e comprovate difficoltà”.
1.b. La relazione di stima sarebbe inoltre viziata in quanto deliberata e sottoscritta soltanto da un tecnico (quello nominato dal Tribunale), in palese contrasto con l'art. 21
T.U. espropri, che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti”.
1.c. Infine, sarebbe stato violato il contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe frutto di elaborazione autonoma del terzo tecnico nominato dal Tribunale, senza il ON minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_7
[... Erroneità della relazione di stima.
ON Nel merito, la relazione impugnata viene contestata da in quanto:
2.a. L'indennità verrebbe erroneamente incrementata in ragione del presunto deprezzamento delle attività commerciali e ciò in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, in forza dei quali per la stima dell'indennità di esproprio non assume alcun rilievo il fatto di non poter più
“intraprendere l'attività programmata”, a maggior ragione se l'attività imprenditoriale, come nel caso di specie, è svolta da un soggetto diverso dal proprietario. In ogni caso, si nega l'esistenza di pregiudizi.
4 2.b. La relazione sarebbe del tutto errata, sui seguenti profili: superfici espropriate e sulla proprietà residua del;
accessibilità ai fondi;
aspetti idraulici;
ONroparte_2 possibilità di ampliamento dell'opificio; valore dei fabbricati.
3. Indennità di occupazione
La ricorrente impugna la relazione nella parte in cui possa essere utilizzata come base ON di calcolo per l'indennità di occupazione e non secondo i valori unitari offerti da e per le sole aree oggetto di occupazione e senza considerare il deprezzamento.
***
ON Sulla base di tutto quanto dedotto ed eccepito, ha dunque chiesto volersi:
“dichiarare l'illegittimità e invalidità/inefficacia della relazione redatta dal terzo tecnico impugnata;
– e, per l'effetto, determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla società “ nella misura ONroparte_2 corrispondente a quella offerta e depositata (doc. 19), così come rideterminata all'esito ON dei frazionamenti e indicata nella nota di del 14/11/2022 (doc. 32) ovvero, tenendo conto di quanto indicato nel presente atto, nella misura che risulterà all'esito dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che, in via istruttoria, sin d'ora si chiede di voler disporre, detraendo in ogni caso le indennità già depositate (doc. 19); – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
Si è costituita in giudizio soltanto , la quale ha eccepito la tardività ONroparte_2 dell'opposizione e ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, chiedendo, ON in subordine, la condanna di a corrispondere la somma di € 281.775,73 ovvero quella che verrà giudizialmente determinata, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto della diminuzione di valore della proprietà, nonché la condanna dell'indennità di occupazione d'urgenza conseguentemente ricomputata;
il tutto, previa riunione del presente procedimento con quello recante n. R.G. n.2373/2022 contenente la medesima richiesta indennitaria.
L' , il e il ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
***
L'iter processuale ha visto l'espletamento di CTU demandata all'ingegnere Per_2 sul seguente quesito: “il CTU, esaminata la documentazione versata in atti,
[...]
5 acquisitane ulteriore ove necessario presso pubblici uffici, effettuato sopralluogo, compiuta ogni verifica tecnica ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico, tentata la conciliazione fra le parti, a) descriva i terreni oggetto di esproprio e la loro destinazione urbanistica;
b) accerti il valore venale del bene espropriato, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e della zona in cui è inserito, specificando i criteri adottati ai fini della stima;
c) trattandosi di espropriazione parziale, determini il valore del deprezzamento della residua proprietà, tenendo conto anche delle eventuali ricadute del nuovo corso del torrente AN in termini di interclusione, escludendo invece ogni valutazione afferente l'attività imprenditoriale svolta dai terzi conduttori sul compendio immobiliare di proprietà della d) determini quindi ONroparte_2
l'ammontare della indennità di esproprio e di occupazione temporanea”.
La relazione peritale è stata depositata il 22.7.2024.
Indi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025, a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'istanza di riunione.
Preliminarmente, non vi è luogo a provvedere sull'istanza di riunione formulata da parte resistente in quanto il procedimento R.G. n. 2373/2022 è stato dichiarato estinto da questo Tribunale con ordinanza in data 19.12.2023.
2. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione.
ON Parte resistente ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta da deducendo che ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 54 del T.U. espropri la determinazione dell'indennità definitiva operata ex art. 21 del DPR avrebbe dovuto essere opposta nel termine di trenta giorni dal 27 agosto 2019, circostanza non verificatasi.
L'eccezione non è fondata.
Nel caso di specie, la relazione di stima a firma del perito agrario stata depositata Per_1 il 5.7.2019 e comunicata a mezzo pec lo stesso giorno (cfr. doc. 25 all. fascicolo ricorrente) mentre il decreto di esproprio del 22.12.2022 è stato notificato il 05/01/2023
(cfr. doc. 3 all. fascicolo ricorrente).
L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l'indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell'art. 21 del
6 medesimo d.P.R.. Pertanto, si prevede che "decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150".
L'art. 29, terzo comma, del D.lgs. 150/2011, a sua volta, stabilisce che l'opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità “va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio
(…)”.
Si è poi chiarito da parte della giurisprudenza di legittimità che, in tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (comma oggi sostituito dall'art.
29, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011) prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 5340 del 26/02/2021; e più di recente, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10078 del 2025).
ON Ne deriva, che l'opposizione proposta da è tempestiva in quanto il decreto di esproprio è successivo alla relazione di stima e il ricorso giudiziale è stato notificato il
4.2.2023, quindi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio
(5.1.2023) previsto a pena di inammissibilità dall'art. 29 cit.
3. Sulla nullità della relazione di stima.
Parte ricorrente deduce la nullità della relazione di stima a firma del perito agrario otto più profili, riassumibili nel mancato rispetto del termine di 90 giorni Persona_1 per la presentazione della relazione previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri, nella deliberazione e sottoscrizione della stessa da parte di un solo tecnico in violazione dell'art. 21 T.U. che richiede che “la stima intervenga da un collegio peritale composto da tre periti” e, infine, nella lesione del principio del contraddittorio in quanto la relazione di stima sarebbe stata compiuta autonomamente dal terzo tecnico nominato dal
7 ON Tribunale, senza il minimo coinvolgimento di né del suo tecnico, e senza considerare gli elaborati progettuali di CP_1
Le doglianze della ricorrente sono fondate.
Dalla lettura della relazione di stima oggetto di opposizione (cfr. doc. 1 all. fascicolo ricorrente) emerge con palmare evidenza che essa è a firma del solo perito agrario,
nominato dal Tribunale di Pistoia. Inoltre, le considerazioni in essa Persona_1 espresse vengono formulate come valutazioni personali e non come sintesi di una elaborazione congiunta, frutto di contraddittorio tecnico. Manca altresì qualunque riferimento agli elaborati progettuali di Lo stesso conclude la relazione CP_1 Per_1 affermando
Alla luce di tali rilievi risulta confermata la violazione del contraddittorio lamentata da parte ricorrente.
Né in senso contrario vale affermare – come fa parte resistente - che il perito con Per_1 nota del 9 ottobre 2018 avrebbe informato i tecnici di parte della sua nomina da parte del Tribunale di Pistoia, comunicando che l'inizio delle operazioni peritali sarebbe stato posticipato a causa della necessità di subire un intervento operatorio.
ON Si osserva al riguardo che il 16/04/2018 provvide a nominare i due tecnici di parte fissando il termine di 90 giorni per la presentazione della relazione di stima, come previsto dall'art. 21, terzo comma, T.U. espropri, (cfr. doc. 14 di parte ricorrente); la nomina del per. agr. uale terzo tecnico da parte del Tribunale su istanza Persona_1 della proprietà avvenne con provvedimento depositato l'11.6.2018 e fu comunicata al tecnico con pec del 13/06/2018 (doc. 16 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 21 cit. prevede che il termine per presentare la relazione non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.
Orbene, nel caso di specie, è evidente come la comunicazione dell'impedimento da parte del perito agrario sia intervenuta quando era già spirato il termine di 90 giorni Per_1 dalla sua nomina.
Inoltre, se è vero che il termine di 90 giorni non può definirsi perentorio, stante la previsione della sua prorogabilità, è pur vero che un'eventuale proroga deve essere richiesta prima della sua naturale scadenza;
fermo restando che nel caso di specie non
8 consta che il termine originario sia stato effettivamente prorogato mentre risulta che la relazione di stima sia stata depositata il 5.7.2019, circa 10 mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 21, comma 3, T.U. espropri.
Quanto all'ulteriore rilievo di parte resistente, secondo cui l'Ingegner avrebbe Per_3 partecipato alle operazioni peritali come risulterebbe dal verbale datato 29.11.2018
(doc. 3 fascicolo parte resistente), si osserva che da tale documento risulta semplicemente che l'ingegner “ha spiegato la situazione dell'azione di esproprio Per_3
e la situazione generale in cui si verrebbe a trovare la e le ragioni di CP_2
ON non accettare l'indennizzo proposto da che non terrebbe conto del notevole depauperamento economico dell'immobile in questione, aldilà della mera occupazione del terreno interessato dai lavori, riservandosi di inviare specifica relazione sulle questioni dedotte”.
Non risulta, per contro, l'esecuzione di rilievi, sopralluoghi, misurazioni, vaglio dei ON progetti di da parte dei due tecnici nominati da . ONroparte_1
La stessa affermazione di parte resistente secondo cui non si potrebbe sostenere, alla luce di quel verbale, che l'indennità definitiva sia stata determinata soltanto dal dott.
è contraddetta oltre che dal dato documentale, anche da quanto lo stesso a Per_1 Per_1 conclusione della relazione a sua firma precisa in ordine alle modalità “preliminari ed assolutamente sintetiche” soggette a “valutazioni personali” e “da definire eventualmente e collegialmente ai sensi dell'art. 21”.
Il che smentisce pure l'ulteriore rilievo secondo cui la stima sarebbe stata adottata a maggioranza, a proposito del quale deve in aggiunta osservarsi che l'art. 21, comma 3,
T.U. espropri prevede che la stima sia eseguita da un collegio peritale composto da tre periti e che “in caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza”
(art. 21, comma 11), mentre nel caso di specie è incontestabile che sia stata adottata dal solo perito Per_1
In tal senso va richiamata in questa sede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente pronuncia di questa Corte d'Appello - Sezione Prima - n. 913 del
14/05/2025 nella quale si ribadisce che, ai sensi dell'art. 21 t.u. espropri, “il procedimento e il provvedimento è a natura collegiale” e che è nulla la perizia ex art. 21 DPR 327/2001 a firma “del solo membro della terna nominato dal Presidente del
Tribunale di Prato” in quanto “Non è (…) compresa ed attuata la specificità della perizia collegiale e si erra completamente nella procedimentalizzazione e nella decisione che deve essere condivisa tra tecnici ed eventualmente adottata a maggioranza”.
9 Ne consegue la nullità della relazione di stima a firma del perito agrario Persona_1 depositata il 5.7.2019.
4. Sulla determinazione delle indennità spettanti a . ONroparte_2
La consulenza tecnica d'ufficio ha stimato le indennità spettanti a in ONroparte_2 complessivi € 120.124,61 di cui: a) € 74.041,00 quale valore venale delle aree espropriate;
b) € 36.965,00 per deprezzamento della parte residua della ex particella
85; c) € 2.000,00 forfettariamente determinati per la “sostanzialmente trascurabile” ed eventuale “minore consistenza dell'edificabile, in caso di una ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato”; d) € 7.118,61 quale indennità di occupazione calcolata per 56 mesi (indicando, su richiesta del CTP di , anche CP_2
l'importo di € 9.152,50 per il caso in cui questa voce dovesse essere calcolata per 72 mesi).
Il CTU ha in primo luogo individuato le aree espropriate e la consistenza definitiva delle stesse, pari a 5332 mq, nonché quella delle superfici dei beni assoggettati ad occupazione temporanea non preordinata ad esproprio, pari a 1694 mq (leggermente superiore rispetto a quella riportata nel verbale di immissione in possesso: cfr. pag. 19 della relazione in atti).
Inoltre, ha accertato la destinazione urbanistica delle aree espropriate indicando i vincoli preesistenti (sulle zone ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria e sulle zone in fascia di rispetto stradale, oltre che sulle porzioni di terreno in fascia di rispetto idraulico, entro dieci metri dal corso del torrente AN e del fosso MV26009) apposti in momenti differenti su diverse porzioni delle particelle oggetto di esproprio.
In ordine al valore venale dei beni espropriati, ha dato atto che l'estensione superficiale dei terreni oggetto di espropriazione non è oggetto del contendere e che le valutazioni dei consulenti di parte differiscono invece in tema di valori venali (€/mq) da attribuire ai terreni oggetto della procedura espropriativa.
4.1. Sull'indennità di esproprio
i. Il valore venale attribuito dal CTU alle aree espropriate (€ 74.041)
Il CTU, dopo aver correttamente evidenziato che il d.P.R. 327/2001 fa riferimento al criterio del valore venale per la quantificazione dell'indennità di espropriazione nel caso di esproprio di aree edificabili, mentre per quanto riguarda le aree non edificabili il criterio è quello del valore agricolo del bene, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo, ha determinato:
10 - per le aree espropriate della ex particella 150, tutte ricadenti in zona agricola e oggi identificate dalle particelle 1256, 1257, 1259 (divenute 1272 e 1273), 1260, non edificabile, il valore di 7,00 €/mq (prossimo a quello di € 8,00 €/mq dei terreni a destinazione vivaio), motivandolo, sebbene si trattasse di aree non coltivate, con l'estrema vicinanza alla zona urbanizzata, per un totale di mq
3.020,00, pari a complessivi € 21.140,00;
- per la porzione della ex particella 724, ricadente nella fascia di rispetto stradale non edificabile e catastalmente censita al catasto terreni del comune di CP_4
, oggi particella 1262 di superficie pari a 373 mq, il valore di 7 €/mq,
[...] motivato anche in questo caso dalla vicinanza all'area urbanizzata, per un totale di € 2.611,00;
- per le aree espropriate della ex particella 85, ricadenti in massima parte all'interno della fascia di rispetto autostradale e in minima parte nell'area a destinazione urbanistica D1: per quest'ultima parte, di mq 121 - considerato che essa risultava già parte di un lotto edificato e come tale, di fatto, non possedeva più la piena capacità edificatoria ma era pur sempre suscettibile di utilizzi funzionali all'attività svolta nel capannone di cui era pertinenza - il valore di 40,00
€/mq, senz'altro superiore a quello di un mero terreno agricolo ma inferiore a quello di 75 €/mq, corrispondente al valore di un terreno edificabile libero, dotato di capacità edificatoria pienamente sfruttabile;
per la restante maggiore parte, di mq. 1.818,00, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, soggetta a un vincolo di inedificabilità e oggi corrispondente alle particelle 1264, 1265 e parte della particella 1263, il valore di 25,00 €/mq, inferiore rispetto a quello dell'area espropriata avente destinazione D1 ma giudicato congruo rispetto valore venale del terreno edificabile libero;
per un totale di € 50.290,00.
ii. Il deprezzamento della residua proprietà stimato dal CTU (€ 36.965,00 + €
2.000).
Il CTU non ha rilevato deprezzamento a seguito dell'ablazione della porzione sud della particella 724, oggi individuata dalla particella 1262, trattandosi di un'area incolta sostanzialmente inutilizzata.
Con riferimento alla ex particella 150, ha affermato che l'espropriazione parziale non ha causato alcun nocumento alla residua proprietà della convenuta.
A tal fine il tecnico nominato dall'ufficio ha considerato:
11 - che la porzione residua (particella 1258) non espropriata risulta oggettivamente interclusa fra la sede del nuovo corso d'acqua (part. 1257) a est ed a nord, la nuova viabilità locale (part. 1273) a sud e altrui proprietà (part. 1294) a ovest;
ciò premesso, ha tuttavia evidenziato come anche l'originaria ex particella 150, prima dell'espropriazione, risultasse completamente interclusa tra la sede autostradale a sud, la ferrovia a nord, l'altrui proprietà a est e il fosso MV26009
a ovest e come la stessa fosse di fatto accessibile dalla ex particella 85 “mediante un attraversamento provvisorio, consistente in una lastra di cemento appoggiata sopra le sponde del fosso MV26009, tuttavia, non è stata fornita alcuna autorizzazione demaniale o licenza che legittimasse la costruzione e l'utilizzo di tale attraversamento”;
- che, secondo la carta del reticolo idrografico Toscana aggiornata con DCR
25/2024, il fosso MV26009 risulta appartenere al reticolo idrografico di rilevanza pubblica di cui alla L.R. 79/2012, la cui gestione è demandata al Genio Civile, rilevando: “Il fosso MV26009 non è dunque un fosso interpoderale, bensì un corso
d'acqua demaniale e come tale è soggetto a autorizzazione per
l'attraversamento; il fosso MV26009 non si limita a svolgere la funzione di canale irrigatorio tra due fondi, infatti si origina all'esterno della proprietà della convenuta, nella zona a sud dell'autostrada, circa 350 metri a monte del terreno oggetto di esproprio parziale, raccogliendo, lungo il proprio corso, anche acque provenienti da fondi di terzi, prima di immettersi nel AN. In assenza della suddetta autorizzazione, l'attraversamento provvisorio esistente sul fosso
MV26009 è da considerare illegittimo: la ex particella 150 risultava dunque assolutamente interclusa anche prima dell'esproprio e conseguentemente sono nulle le ricadute dell'esproprio, in termini di interclusione, sulla residua proprietà.
A ciò si aggiunga che l'attraversamento sul fosso MV26009 non appariva dotato dei requisiti di sicurezza per un utilizzo pedonale, anche di tipo provvisorio, risultando privo di parapetti”;
- che, inoltre, nel raffronto tra la situazione ante e post esproprio è addirittura possibile riscontrare un miglioramento dal punto di vista dell'accessibilità, in quanto “Ante operam la ex particella 150 era un terreno intercluso, non coltivato, scevro da una vera e propria vocazione agricola alla luce della sua sostanziale inagibilità da parte di mezzi agricoli, escludendo la possibilità di esercitare servitù di passo (non trascritte) attraverso fondi serventi di proprietà altrui”, mentre nella situazione attuale “previo ottenimento della relativa autorizzazione da parte
12 dell'ente proprietario della strada, tale particella potrebbe ottenere accesso tramite la nuova viabilità pubblica in corso di realizzazione”;
- infine, che l'attuale sistemazione del nuovo corso del torrente AN tra le particelle residue di proprietà convenuta ha diminuito il rischio idraulico a cui tali aree erano soggette prima dell'esproprio, considerato in particolare che il fosso
MV26009 non era un canale di scolo a servizio dei fondi della convenuta, ma vi recapitava acque provenienti dall'esterno della proprietà, come tali fuori dal controllo della convenuta stessa.
Con riferimento alla ex particella 85, ha rilevato che la procedura espropriativa ha portato a una riduzione di 1939 mq della superficie pertinenziale all'esterno del capannone industriale e quindi ha ritenuto congruo considerare un deprezzamento della proprietà residua a seguito della parziale ablazione, alla luce del fatto che la porzione espropriata formava con la porzione residua un unicum indiviso sotto il profilo funzionale, avente destinazione precipua a servizio del capannone industriale.
La stima di tale deprezzamento è stata compiuta calcolando la differenza tra il valore complessivo del compendio immobiliare (capannone e pertinenze esterne) prima dell'esproprio e il suo valore residuo post esproprio, attraverso le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, determinata in € 87.255 (€ 713.700 - €
626.445) e ulteriormente sottraendo da questa l'indennità di espropriazione per la porzione ablata (€ 87.255 - € 50.290), per un valore finale di € 36.965,00.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che “lo spostamento del torrente AN e la definizione della nuova fascia di rispetto idraulica non hanno avuto alcuna ripercussione diretta sul fabbricato di parte convenuta, nel senso che quest'ultimo non ha subito alcuna limitazione o restrizione d'uso o altro nocumento per effetto della ricollocazione della fascia di rispetto idraulico”, e che “'ipotesi di demolizione integrale e di successiva ricostruzione del fabbricato è riferibile esclusivamente a una possibilità che potrebbe verificarsi in un futuro non ben precisato e non invece a una eventualità imprescindibile”, valutando “trascurabile” il deprezzamento legato alla minore consistenza dell'edificabile, in caso di una ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, e quantificandolo forfettariamente in € 2.000,00.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha in un primo momento ritenuto esistente una diminuzione di valore dei beni residui dovuta al fatto che la porzione della particella 85 limitrofa alla parete dello scatolare realizzato per delimitare il nuovo corso del torrente
AN è ora maggiormente suscettibile di subire possibili allagamenti, stimandola
13 in € 10.000,00, oltre IVA, pari al costo per la fornitura e posa in opera di un sistema di scolo con valvole anti-riflusso al fine di permettere all'acqua caduta nel piazzale di defluire liberamente nel torrente AN, allo stesso tempo impedendo il flusso in senso inverso, in caso di piena del torrente.
Tuttavia, in sede conclusiva ha escluso tali somme dalla stima del deprezzamento in quanto la situazione preesistente, ossia lo scarico diretto a gravità nel fosso pubblico, non era mai stata autorizzata dall'Autorità Idraulica e un'eventuale autorizzazione sarebbe concessa “a valle di un percorso amministrativo che tiene conto delle specificità dei singoli casi (attività pericolose, rischio di inquinamento, ecc...)”.
4.2. Sull'indennità di occupazione temporanea (€ 7.18.61 oppure € 9.152,00)
Il CTU ha accertato che sono state oggetto di occupazione temporanea, una porzione della odierna particella 85 in zona a destinazione urbanistica D1 per una superficie pari a 125 mq, parte dell'odierna particella 85 in fascia di rispetto stradale per una superficie di 129 mq e l'intera particella 1258 (area agricola) di superficie pari a 1.440 mq.
Ha poi dato conto che non vi è accordo tra le parti sull'effettivo perdurare della privazione del possesso: parte ricorrente conteggia 56 mesi di occupazione temporanea, dalla data del verbale di immissione in possesso (04/04/2018) sino all'emissione del decreto di esproprio (22/12/2022), mentre parte ricorrente conteggia 72 mesi, ossia fino alla data in cui i terreni occupati sarebbero tornati nella effettiva disponibilità della convenuta.
Ha quindi proposto due differenti calcoli, determinando in € 7.118,61 l'indennità di occupazione temporanea per la durata di 56 mesi e in € 9.152,50 l'indennità di occupazione temporanea per la durata di 72 mesi e rimettendo all'apprezzamento del
Tribunale la decisione in merito all'effettiva durata del periodo di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio.
***
5. Le contestazioni rivolte alla CTU da entrambe le parti.
Le contestazioni di si fondano sui seguenti rilievi: ONroparte_2
1° rilievo. In primo luogo, parte resistente contesta le conclusioni del CTU in punto di deprezzamento della porzione della ex particella 85 non espropriata per le conseguenze negative che la realizzazione del nuovo corso del torrente
AN provocherebbe sul valore dell'edificio industriale costituendo “un
14 ostacolo assoluto ad ogni intervento di ristrutturazione e di ampliamento tanto più perché il corso d'acqua pubblico è stato realizzato a 5 metri dal muro dell'edificio esistente”.
Secondo parte resistente il nuovo vincolo generato dalla fascia di rispetto del nuovo corso del torrente AN precluderebbe la possibilità di demolizione e successiva ricostruzione del capannone di proprietà convenuta, mentre tale possibilità non sarebbe preclusa dal vincolo autostradale preesistente sul medesimo lato sud del fabbricato, di talché l'apposizione del nuovo vincolo idraulico obbligherebbe la proprietà, nel caso optasse per la demolizione integrale e ricostruzione, ad arretrare il fronte sud del fabbricato sino a una distanza di almeno 10 metri dal nuovo tracciato del corso d'acqua.
In particolare, a suo modo di vedere per l'esistenza del vincolo autostradale non sarebbero consentiti “la nuova costruzione e l'ampliamento sul fronte strada oltre i
30 metri, mentre sarebbero consentiti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva”
e in particolare l'ampliamento una tantum del 20% della superficie esistente che, come innanzi riferito, potrebbe svilupparsi sul fronte sud sino al limite dei 30 mt. dall'autostrada.
Il CTU ha osservato che laddove si potesse ipotizzare l'esecuzione di un intervento di demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato di parte convenuta con modifiche di prospetto e sagoma, l'area di sedime attualmente utilizzabile per la ricostruzione risulterebbe inferiore, rispetto a quella utilizzabile precedentemente allo spostamento del torrente AN e questo perché la porzione di fabbricato interessata dalla nuova fascia di rispetto idraulica è maggiore rispetto a quella precedentemente coperta dalla fascia di rispetto del vecchio corso, ora relitto, del torrente.
Ma ha tuttavia ritenuto: “stante l'incertezza delle previsioni normative effettivamente applicabili per la demolizione e ricostruzione nella fascia di rispetto stradale, pare a chi scrive che debba essere considerata primariamente la finalità del vincolo, sia autostradale che idraulico, che è evidentemente quella di tutela, in funzione preventiva, rispetto ai rischi per le persone e le cose. In questo senso, ampliare il concetto di demolizione e ricostruzione sino a includere le più ampie previsioni della disciplina attualmente vigente, corre il rischio di travisare lo spirito della norma che appare invece quello di limitare al massimo gli interventi possibili
15 nelle fasce di rispetto, a tutela della sicurezza, consentendo solo il mantenimento di quanto già esistente o una sua ricostruzione integrale, senza modifiche”.
Infine, ha concluso: “si ritiene che un deprezzamento legato alla minore consistenza dell'edificabile, in caso di una ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato, sia sostanzialmente trascurabile e possa essere quantificato forfettariamente pari a 2000 €”.
ON dal suo canto contesta tale conclusione (come si vedrà ancora meglio in seguito), osservando che prima dell'esproprio il compendio era già gravato da numerosi vincoli che si sovrapponevano in quanto: il fronte nord era gravato dalla fascia di rispetto ferroviaria che, estendendosi per 30 metri dalla più vicina rotaia, arriva quasi a metà dello stabilimento industriale;
il fronte ovest era gravato dalla una fascia di rispetto di 10 metri dal Torrente AN prevista dal r.d. 523/1904; sul fronte sud il compendio era gravato dalla fascia di rispetto autostradale pari a 30 metri;
sul fronte est vi era la fascia di rispetto di 10 metri ex r.d. 523/1904 per il MV26009; – Pt_2 dopo l'esproprio il compendio è ancora gravato dai numerosi vincoli predetti, sempre ON sovrapposti fra loro (cfr. allegato 5 memoria preliminare CTP di pag. 28 CTU) e in particolare: la fascia di rispetto ferroviaria sul fronte nord e quella autostradale sul fronte sud restano immutate;
inoltre, come riconosciuto a pag. 27 della CTU,
“per effetto della ricollocazione del percorso del torrente AN, è venuto meno il vincolo idraulico preesistente sul lato ovest del fabbricato, mentre sul lato sud del fabbricato si è originato un nuovo vincolo idraulico (10 metri dal nuovo corso del
AN, parallelo all'autostrada), quest'ultimo è compreso all'interno della fascia di rispetto autostradale preesistente” e “non risulta invece variata la posizione della fascia di rispetto idraulica sul lato est del fabbricato” perché “in tale area, il nuovo corso del AN ricalca quello del preesistente fosso MV26009”. Il tutto, come ON risulta dal confronto fra l'allegato 4 della memoria preliminare del CTP di
(situazione ante esproprio, figura sulla sinistra) e l'allegato 5 (situazione post esproprio, figura sulla destra).
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Dal raffronto della situazione ante e post esproprio (riscontrabile dalle planimetrie a pag. 27 e 28 della CTU) si evince che è venuto meno il vincolo idraulico preesistente sul lato ovest del fabbricato, mentre sul lato sud del fabbricato si è originato un nuovo vincolo idraulico (10 metri dal nuovo corso del AN, parallelo all'autostrada); tuttavia quest'ultimo è interamente ricompreso all'interno della
16 fascia di rispetto autostradale preesistente. Non risulta invece variata la posizione della fascia di rispetto idraulica sul lato est del fabbricato, infatti, in tale area, il nuovo corso del AN ricalca quello del preesistente fosso MV26009.
Ne deriva, che già prima dell'esproprio esisteva un vincolo di inedificabilità autostradale sul lato sud del fabbricato su cui non ha ulteriormente inciso il nuovo vincolo idraulico che è ricompreso nella fascia di rispetto autostradale.
Quanto al dedotto venir meno della possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione ricostruttiva, con possibile ampliamento una tantum del 20% della superficie esistente, a seguito del vincolo di inedificabilità assoluto dovuto realizzazione del nuovo corso del AN sul lato sud, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sul punto: “Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi dell'art. 41 septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961,
n. 729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili. Tali limitazioni, costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati "a priori" per categoria e localizzazione, non sono indennizzabili, in quanto espressione del potere "conformativo" della P.A.
(ex art. 42 Cost.) e, dunque, "a fortiori" il diritto all'indennizzo non compete per gli edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, in quanto, agli effetti dell'art. 46 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, la legittimità urbanistica del manufatto rappresenta il presupposto del pregiudizio indennizzabile, tanto più che, in tale ipotesi, trova applicazione la previsione di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con ogni vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore alla esecuzione” (Sez. 1,
Sentenza n. 27114 del 04/12/2013).
Inoltre, “La nozione di ricostruzione, ai fini della salvaguardia delle fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, non deve essere tratta, analogicamente, dalla normativa del codice civile in tema di distanze, dettata a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, bensì dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, le cui disposizioni mirano ad assicurare l'incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente vicino alle strade. Ne consegue che, ai predetti fini, rientrano nella citata nozione
17 non solo gli interventi di demolizione seguiti dalla realizzazione di un'opera diversa, cioè difforme, per volumetria e sagoma, da quella preesistente, ma anche quelli attuati mediante demolizione e successiva fedele riproduzione del fabbricato originario, determinando anche questi ultimi l'obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel pericolo che la normativa stradale ha inteso evitare” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2656 del 11/02/2015).
Ancora più di recente (cfr. in motivazione Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 2020: “In ordine alla qualificazione giuridica della fascia di rispetto, secondo l'orientamento di questa Corte, il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale comporta un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all'art. 42 Cost. (tra le tante Cass. n. 14632/2018, n.
13516/2015 e n. 27114/2013). Detto vincolo non ha natura espropriativa, né è preordinato all'espropriazione, in base a quanto previsto dagli art.32, comma 1, e
37, comma 4, del d.p.r. n.327/2001, e l'indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di terreno non edificabile (Cass. 14632/2018 e Cass. n.5875/2015). Questa Corte ha di di recente ribadito (Cass. 13598/2020) che «il vincolo di inedificabilità discende dalla legge, che prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica, è sancito nell'interesse pubblico e non può, perciò, configurarsi come mero "vincolo di distanza" (sulla qualificazione della fascia di rispetto come vincolo di distanza Cons.
Stato n.2076/2010 e Cass. n.25118/2018)», dovendosi ritenere che l'area corrispondente alla fascia di rispetto, a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa, non ha alcuna potenzialità edificatoria in virtù di disposizioni di legge, non derogabili dalla sotto-ordinata regolamentazione urbanistica, come è dato desumere anche dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4,
d.p.r. 327/2001. In ordine alla nozione di «edificazione», sempre questa Corte ha chiarito he tale concetto non si identifica né si esaurisce in quello di edificabilità residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (Cass. 9669, 8028/2000;
Cass. 4473/1999; Cass. SU 172/2001)”.
18 Alla luce di tale consolidato orientamento, il rilievo critico di parte resistente deve essere disatteso in quanto già prima dell'esproprio, in forza del preesistente vincolo autostradale, esisteva un divieto assoluto di edificazione.
2° rilievo. Parte resistente contesta la determinazione del valore della ex particella
85 compiuta dal CTU rilevando che “ai terreni della ex part. 85 F1 area urbana ricadenti in D1 di mq.
1.939 parte attrice dà un valore di € 45/mq. (pag.29 Relaz.
CTU) mentre l'Ing. li valuta € 40/mq. (pag.32); così il valore di cui alle Per_2 particelle 1263,1264 e 1265 (vedi quadro sinottico Relazione pag.15) è pari a euro
71.010,00”.
Il CTU nella sua relazione, per le aree espropriate della ex particella 85, ricadenti in massima parte all'interno della fascia di rispetto autostradale e in minima parte nell'area a destinazione urbanistica D1 ha, per quest'ultima parte, di mq 121, determinato il valore di 40,00 €/mq (inferiore a quello di 75 €/mq, corrispondente al valore di un terreno edificabile libero, dotato di capacità edificatoria pienamente sfruttabile), considerando che essa risultava già parte di un lotto edificato e come tale, di fatto, non possedeva più la piena capacità edificatoria ma era pur sempre suscettibile di utilizzi funzionali all'attività svolta nel capannone di cui era pertinenza;
per la restante maggiore parte, di mq. 1.818,00, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, soggetta a un vincolo di inedificabilità e oggi corrispondente alle particelle 1264, 1265 e parte della particella 1263, ha determinato il valore di 25,00
€/mq, inferiore rispetto a quello dell'area espropriata avente destinazione D1 ma giudicato congruo rispetto valore venale del terreno edificabile libero;
per un totale di € 50.290,00.
Inoltre, il CTU ha giustificato la scelta del valore venale pari a 40 €/mq corrispondente a circa il 50% del valore venale di un terreno edificabile libero sopra indicato ritenendola supportata da due diverse pronunce della Commissione
Provinciale Espropri di Pistoia (allegate sub. 7 alle note introduttive del CTP di R.F.I.) relative ad altre particelle oggetto del medesimo procedimento espropriativo, poste sul lato opposto di Via Quattro Querci rispetto allo stabilimento della convenuta.
ON
dal suo canto, ha evidenziato che gli importi sopra indicati coincidono ON sostanzialmente con quelli utilizzati da per la stima dell'indennità provvisoria, con la sola eccezione dei 121,00 mq. in zona D1 per i quali la stima del CTU è ON addirittura leggermente inferiore a quella di (40,00 €/mq. anziché 45,00 €/mq.) ON ma risultante dai precedenti forniti dal CTP di con la sua memoria preliminare e
19 in particolare dalle stime compiute dalla Commissione Provinciale Espropri “relative
a altre particelle oggetto del medesimo procedimento espropriativo, poste sul lato opposto di Via Quattro Querci rispetto allo stabilimento della convenuta”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il rilievo di parte resistente, per un verso, travisi la quantificazione compiuta dal CTU, per altro verso, sia infondato.
Sotto il primo profilo, risulta che l'area avente destinazione urbanistica D1 è di soli mq 121, per cui tutt'al più è solo con riferimento a tale limitata porzione che si circoscrive la contestazione, e non anche alla ben più estesa area di mq 1.818,00, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, per la quale la stima è di 25,00 €/mq, anche da parte di CP_1
Orbene, quanto alla suindicata porzione di mq 121, se è vero che nell'originaria ON determinazione di contenuta nel decreto di occupazione d'urgenza, il valore ON attribuito era di 45,00 €/mq, tuttavia, la stessa ha poi prodotto due diverse pronunce della Commissione Provinciale Espropri di Pistoia (allegate sub. 7 alle note introduttive del CTP di R.F.I.) relative ad altre particelle oggetto del medesimo procedimento espropriativo, poste sul lato opposto di Via Quattro Querci rispetto allo stabilimento della convenuta, nelle quali il valore venale di analoghe porzioni viene determinato in 40,00 €/mq (corrispondente a circa la metà del valore di 75 €/mq, pari al valore di un terreno edificabile libero, dotato di capacità edificatoria pienamente sfruttabile), che si giustifica pienamente in considerazione del fatto che la ex particella 85 risultava già parte di un lotto edificato e come tale, di fatto, non possedeva più la piena capacità edificatoria.
3° rilievo. Parte resistente rileva, sempre quanto al deprezzamento della ex particella 85, che il CTU non avrebbe fatto alcun riferimento alle superfici del fabbricato per computarne il valore, sia prima dell'espropriazione, sia dopo, limitandosi ad indicare solo due somme: 713.700 € e 626.445 €, non essendo in alcun modo possibile comprendere quali siano gli elementi sui quali ha svolto il computo.
Inoltre, a suo modo di vedere, sottraendo a quello che essa ritiene essere il valore ante esproprio del fabbricato principale e delle pertinenze (€ 748.000), a quello che essa ritiene essere il valore post esproprio (€ 608.380,00), si otterrebbe un disvalore di € 139.620,00.
20 Il Collegio osserva che - come detto in precedenza – il CTU ha valutato che, per la ex particella 85, la procedura espropriativa ha portato ad una riduzione di 1939 mq della superficie pertinenziale all'esterno del capannone industriale e per questo ha ritenuto congruo considerare un deprezzamento della proprietà residua a seguito della parziale ablazione, alla luce del fatto che la porzione espropriata formava con la porzione residua un unicum indiviso sotto il profilo funzionale, avente destinazione precipua a servizio del capannone industriale.
Quindi ha determinato tale deprezzamento, prima, calcolando la differenza tra il valore complessivo del compendio immobiliare (capannone e pertinenze esterne) ante esproprio (€ 713.7009) e il suo valore residuo post esproprio (€ 626.445), pari a € 87.255,00, e poi sottraendo da quest'ultimo l'indennità di espropriazione per la porzione ablata (€ € 50.290), così ottenendo un deprezzamento pari a 36.965 €.
Ciò premesso, il rilievo è infondato.
Il CTU ha calcolato il valore del fabbricato principale e delle pertinenze ante esproprio considerando la superficie dell'immobile e le aree pertinenziali e il valore venale minimo tra quelli proposti dal O.M.I. (da 450 €/mq a € 550 €/mq) alla luce della vetustà del fabbricato e della localizzazione poco agevole dal punto di vista dell'accessibilità da parte di mezzi pesanti, ottenendo un valore complessivo del compendio immobiliare pari a 713.700 € prima dell'esproprio e un valore pari a
626.445 € a seguito dell'esproprio, ossia una diminuzione di 87.255 €.
Non è poi vero che il CTU abbia ignorato le relazioni del CT di parte
[...]
, sul punto;
al contrario, dalle pagine 46 e ss. dell'elaborato peritale CP_2 emerge che il CTU ha preso in esame le osservazioni dell'ing. Per_4 disattendendole, ed osservando: “In particolare in detta perizia il CTP calcola Per_4 il valore del complesso immobiliare applicando tre diverse metodologie, tuttavia, a parere dello scrivente, si tratta di calcolazioni non scevre da vizi. Il primo approccio prevede l'assegnazione di valori al metro quadrato in modo arbitrario (ad esempio non viene spiegato per quale motivo il valore al metro quadrato del capannone viene stimato oltre al doppio del valore OMI). Il secondo approccio prevede l'impiego dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare). Il terzo approccio si rifà al il metodo della capitalizzazione del reddito, quest'ultimo prevede la preventiva conoscenza di innumerevoli parametri che, nel caso di specie, il CTP assegna di sua iniziativa, senza fornire giustificazione alcuna. Facendo la media dei valori così calcolati il CTP ottiene la somma di 919.725,73 € per il complesso immobiliare prima dell'esproprio.
21 Successivamente viene calcolato il valore del medesimo complesso immobiliare dopo
l'esproprio, ma inspiegabilmente questa volta viene usato solo un metodo, applicando dei prezzi al metro quadrato ridotti arbitrariamente, addirittura azzerando completamente il valore del terreno agricolo rimanente. Di fatto la stima in parola è del tutto autoreferenziale, in quanto priva di qualunque elemento che permetta di ricostruire i calcoli e le valutazioni e forse proprio per questo motivo non
è stata riproposta al collegio peritale durante il contraddittorio tecnico”.
Quanto all'entità del deprezzamento, erra parte resistente quando considera un disvalore pari alla differenza tra il valore ante esproprio e post esproprio, senza tener conto che la suddetta differenza è comprensiva anche del valore di mercato della porzione di terreno espropriata già indennizzata (€ 50.290), che deve essere dunque sottratta per evitare indebite duplicazioni.
In ordine, poi, all'ulteriore divario che la resistente ravvisa in considerazione dell'impossibilità di un ampliamento per le ragioni già esposte, si rimanda alle considerazioni già svolte in relazione al 1° rilievo.
4° rilievo Parte resistente evidenzia, anzitutto, l'omessa determinazione dell'indennità di occupazione ex art.50 del T.U. delle aree espropriate (mq.5.332), essendo stata determinata soltanto l'indennità di occupazione temporanea delle aree non preordinata all'esproprio (mq.1.694).
Inoltre, nella relazione di CTU l'indennità di occupazione temporanea sarebbe stata determinata in una somma addirittura inferiore a quella indicata dal CT di parte attrice.
Ancora, il CTU avrebbe preso in considerazione il lasso temporale di 56 mesi, ovvero di 72 mesi, cioè il tempo intercorso tra la notifica del decreto di occupazione d'urgenza (4.4.2018) e quella del decreto di esproprio (22.12.2022), nel primo caso,
e quello intercorso tra la notifica del decreto di occupazione d'urgenza (4.4.2018) e la data di rimozione dei cantieri, nel secondo caso, laddove dovrebbe considerarsi corretto il riferimento a questo secondo periodo, pari a 72 mesi, intercorrente tra la presa di possesso e la restituzione al proprietario.
Infine, l'indennità d'occupazione dovrebbe essere calcolata o su € 92.150,00
(indennità di espropriazione ricalcolata in base al 2° rilievo) oppure su € 269.620,00
(pari alla diminuzione di valore complessiva del compendio di proprietà, tenuto conto anche dell'impossibilità di realizzare l'ampliamento di cui al 1° rilievo), e quindi,
22 rispettivamente o in € 35.840,00 (€ 640,00 x 56 mesi) oppure in € 104.832,00 (€
1.872,00 x 56 mesi).
Si tratta di doglianze solo in parte fondate.
Quanto alla prima, si osserva che l'indennità di occupazione è stata in effetti riferita dal CTU soltanto alle aree non interessate dall'esproprio e non anche alle aree espropriate.
Occorre quindi integrare la stima del CTU con la determinazione dell'indennità di occupazione relativa alle aree espropriate.
Tale indennità, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, va calcolata sino alla data del decreto di esproprio, dal momento che è da tale data che si determina la perdita del diritto in capo al proprietario.
Orbene, nel caso di specie dalla data di immissione in possesso (4.4.2018: cfr. doc.
12 fascicolo parte ricorrente) fino alla data del decreto di esproprio (22.12.2022) risultano decorsi 56 mesi. Assumendo come base di calcolo l'indennità di esproprio delle suddette aree, pari a € 74.041 e dividendo, così come disposto dall'art. 50 DPR
327/01, detta somma per il doppio dodicesimo (€ 514,18) e moltiplicando poi per il numero dei mesi, si perviene all'importo di € 28.794,08 (€ 514,18 x 56 mesi).
Per il resto, il calcolo dell'indennità di occupazione effettuato dal CTU per le aree non espropriate rispecchia i valori già attribuiti alle porzioni espropriate e in particolare il valore di € 40,00 per la particella derivata 85/c di 125 mq, per il quale valgono le considerazioni già svolte in relazione al 2° rilievo, a nulla valendo che il CT di parte ricorrente abbia indicato il diverso valore di € 45,00.
In ordine al lasso temporale da prendere in considerazione per queste aree, se 56 mesi oppure 72 mesi, deve ritenersi che il periodo di occupazione relativamente alle aree non soggette ad esproprio sia da computare dal momento dell'immissione nel possesso fino alla data di restituzione del bene al proprietario, che coincide con la liberazione del cantiere e la fine dell'occupazione stessa.
Ciò si desume dalla stessa ratio dell'art. 49 T.U. espropri che disciplina l'occupazione
“temporanea di aree non soggette ad esproprio” e quindi la sottrazione alla disponibilità del proprietario di porzioni ulteriori da quelle interessate dal provvedimento ablativo in relazione alla quale l'indennità ha la funzione di
23 compensare la privazione soltanto temporanea delle facoltà dominicali fino a quando le aree non siano state restituite al proprietario stesso.
ON Pertanto, erra quando afferma che il decreto di esproprio, comportando il passaggio della proprietà del bene, porrebbe fine all'occupazione e cesserebbe quindi il diritto alla sua percezione;
infatti, un tale modo di ragionare non tiene conto che si discorre delle aree rimaste in proprietà della società espropriata ma tuttavia non disponibili da parte della stessa fino alla loro liberazione effettiva.
Ne consegue, che deve essere ritenuto corretto il calcolo che considera la durata dell'occupazione di 72 mesi, periodo che non risulta contestato da parte di CP_1
Infine, quanto all'ultimo rilievo, esso va disatteso sulla base di quanto già in precedenza osservato sia in relazione al 2° rilievo che in relazione al 1° rilievo.
Il Collegio osserva poi che non sono stati specificamente riproposti, dopo il deposito della CTU, gli altri rilievi contenuti nella comparsa di risposta de , ONroparte_2
a cui il CTU ha tuttavia dato puntuale e condivisibile risposta, e segnatamente:
- disvalore della proprietà dovuto dall'aver reso il resede della un CP_2 bacino di accumulo delle acque piovane che in esso ristagnano e ristagneranno.
Sul punto, come già detto, il consulente tecnico d'ufficio ha in un primo momento ritenuto esistente una diminuzione di valore dei beni residui dovuta al fatto che la porzione della particella 85 limitrofa alla parete dello scatolare realizzato per delimitare il nuovo corso del torrente AN è ora maggiormente suscettibile di subire possibili allagamenti, stimandola in € 10.000,00, oltre IVA, pari al costo per la fornitura e posa in opera di un sistema di scolo con valvole anti-riflusso al fine di permettere all'acqua caduta nel piazzale di defluire liberamente nel torrente
AN, allo stesso tempo impedendo il flusso in senso inverso, in caso di piena del torrente. Tuttavia, in sede conclusiva ha correttamente escluso tali somme dalla stima del deprezzamento in quanto la situazione preesistente, ossia lo scarico diretto a gravità nel fosso pubblico, non era mai stata autorizzata dall'Autorità Idraulica e un'eventuale autorizzazione sarebbe concessa “a valle di un percorso amministrativo che tiene conto delle specificità dei singoli casi (attività pericolose, rischio di inquinamento, ecc.…)” (cfr. pag. 13 -14);
- inaccessibilità alla porzione residua della ex particella 150.
Sul punto il CTU ha riconosciuto che la porzione residua (particella 1258) della ex particella 150 risulta oggettivamente interclusa fra la sede del nuovo corso d'acqua
24 (part. 1257) a est ed a nord, la nuova viabilità locale (part. 1273) a sud e altrui proprietà (part. 1294) a ovest;
ciò premesso, ha tuttavia correttamente escluso deprezzamenti evidenziando come anche l'originaria ex particella 150, prima dell'espropriazione, risultasse completamente interclusa tra la sede autostradale a sud, la ferrovia a nord, l'altrui proprietà a est e il fosso MV26009 a ovest e come la stessa fosse di fatto accessibile dalla ex particella 85 “mediante un attraversamento provvisorio, consistente in una lastra di cemento appoggiata sopra le sponde del fosso MV26009, tuttavia, non è stata fornita alcuna autorizzazione demaniale o licenza che legittimasse la costruzione e l'utilizzo di tale attraversamento” (cfr. pag.
12)
- paventato rischio idraulico e pericolo di allagamenti.
Il Ctu ha evidenziato che l'attuale sistemazione del nuovo corso del torrente
AN tra le particelle residue di proprietà convenuta ha diminuito il rischio idraulico a cui tali aree erano soggette prima dell'esproprio, considerato in particolare che il fosso MV26009 non era un canale di scolo a servizio dei fondi della convenuta, ma vi recapitava acque provenienti dall'esterno della proprietà, come tali fuori dal controllo della convenuta stessa (pag. 13).
ON Le contestazioni alla CTU di si fondano sui seguenti rilievi:
ON 1° rilievo: Secondo la relazione del CTU andrebbe emendata laddove ha stimato
(in € 36.965,00) il deprezzamento della ex particella 85 includendo anche i fabbricati e in quella in cui ha riconosciuto una (modesta) somma forfettaria (di € 2.000,00) per presunte riduzioni di volumetria che non sussistono.
Con riferimento al primo appunto, il Collegio rileva che esso è infondato in quanto il valore del fabbricato nel computo effettuato dal CTU, come detto, è servito a determinare il deprezzamento subito dalla proprietà per la riduzione di 1939 mq della superficie pertinenziale all'esterno del capannone industriale che formava con la porzione residua un unicum indiviso sotto il profilo funzionale, avente destinazione precipua a servizio del capannone industriale. Correttamente, quindi, tale deprezzamento è stato calcolato sulla differenza tra il valore complessivo del compendio immobiliare (capannone e pertinenze esterne) prima dell'esproprio (€
713.7009) e il suo valore residuo post esproprio (€ 626.445), detraendo poi da questa l'indennità di espropriazione per la porzione ablata (€ 50.290), così ottenendo un valore pari a 36.965 €.
25 ON Quanto al secondo profilo, invece, si deve concordare con in quanto alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al 1° rilievo di parte resistente, già prima dell'esproprio esisteva un vincolo assoluto di inedificabilità autostradale sul lato sud del fabbricato su cui non ha ulteriormente inciso il nuovo vincolo idraulico che è ricompreso nella fascia di rispetto autostradale.
Ne deriva, che non può essere riconosciuto alcun deprezzamento, neppure nei termini “trascurabili” indicati dal CTU, conseguente alla realizzazione del nuovo corso del torrente AN per eventuali riduzioni di volumetria in caso di futura
“ipotetica demolizione integrale e ricostruzione del fabbricato”.
2° rilievo. Secondo RFI tra le due stime dell'indennità di occupazione ipotizzate dal
CTU per il periodo di 56 mesi (€ 7.116,61) ovvero per il periodo di 72 mesi (€
9.152,50), sarebbe da preferire la prima in quanto il decreto di esproprio, comportando il passaggio della proprietà del bene, pone fine all'occupazione e cessa quindi il diritto alla sua percezione.
Si tratta di rilievo non condivisibile, come già in precedenza osservato in relazione al 4° rilievo di parte resistente;
infatti, un tale modo di ragionare non tiene conto che nel caso di specie non si discorre delle aree espropriate ma di quelle rimaste in proprietà della società espropriata ma tuttavia non disponibili da parte della stessa fino alla loro liberazione effettiva.
ON 3° rilievo. contesta la richiesta di riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. formulata da parte resistente nella comparsa di costituzione “ricorrendone le condizioni”.
Il Collegio osserva che parte resistente, dopo le repliche formulate da parte ricorrente con le note del 27.6.2023, non ha più reiterato la richiesta né nelle conclusioni rassegnate nella memoria conclusiva né in quelle formulate con le note scritte per l'udienza di discussione. Ne consegue, che la richiesta deve ritenersi abbandonata.
6. Conclusioni.
Va sicuramente escluso qualsiasi deprezzamento delle attività commerciali esistenti nel compendio, come riconosciuto dalla stessa resistente che a pagina 5 della comparsa ha affermato: “È necessario far presente che quanto verrà esposto attiene esclusivamente al valore del bene valutato per quale era anteriormente e per come
è successivamente all'esproprio, trattandosi nel caso, senza tema di smentita, di
26 espropriazione parziale di cui all'art.33 del T.U. di cui al DPR n.327/2001. Questo senza valutazioni, come erroneamente contenuto nella Relazione su Per_1 conseguenze estranee alla mera differenza di valore della proprietà”.
L'indennità di esproprio complessiva spettante a è pari a € ONroparte_2
74.041,00.
Il valore del deprezzamento è pari a € 36.965,00.
L'indennità di occupazione è pari a 37.946,58 (€ 28.794,08 + € 9.152,50).
Per un totale di € 148.952,58 contro € 119.832,50 offerti e depositati da CP_1
Sulla differenza dovuta di € 29.120,08 decorrono gli interessi al tasso legale a far data dal deposito dell'indennità provvisoria. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che “Le obbligazioni di pagare
l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta
(non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021).
Spese di lite
L'esito della lite, se attesta che l'opposizione è stata per lo più accolta, rivela anche che a era da attribuirsi un'indennità maggiore di quella offerta e ONroparte_2
ON depositata da che pertanto, sia pure di misura, deve ritenersi soccombente sul punto.
Alla luce di tali considerazioni si giustifica una compensazione parziale che, avuto riguardo al valore complessivo accertato, si stima equo determinare nella misura di ON ¾, con condanna di a rifondere alla controparte il rimanente ¼.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (determinato in € 29.120,08, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 e quindi ricompreso nello scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000) e l'impegno difensivo (medio) prestato, alla stregua del seguente computo: € 7.616,00 per compensi (di cui: € 1.701,00 per la fase di studio;
27 € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione e € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si ritiene invece, in base al principio di causalità, che le spese di CTU, già separatamente liquidate, debbano gravare per 2/3 in capo a e ONroparte_2 per 1/3 a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, decidendo sull'opposizione proposta da Parte_1 contro la “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del
[...] perito agrario così provvede: Persona_1
- dichiara la nullità della “relazione di stima” del 05/07/2019 a firma del perito agrario Persona_1
- determina nella complessiva somma di € 148.952,58 l'indennità spettante a
[...]
(di cui € 74.041,00 quale indennità di esproprio, € 36.965,00 a CP_2 titolo di deprezzamento del compendio e € 37.946,58 a titolo di indennità di occupazione) e, per l'effetto,
- condanna a Parte_1 depositare presso la Cassa DD. PP. - DTEF territorialmente competente, la somma di € 29.120,08, a titolo di differenza tra l'indennità provvisoria già depositata e quella accertata come dovuta, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalla data di deposito dell'indennità provvisoria;
- dichiara compensate per ¾ le spese di lite tra e Parte_1 ONroparte_2
e condanna a rifondere a il rimanente quarto
[...] CP_1 ONroparte_2 della misura intera liquidata in € 7.616,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del
15%, CAP e IVA, come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU per 2/3 a carico di e per ONroparte_2
1/3 a carico di Parte_1
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere est.
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28 La Presidente
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Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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