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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17/9/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 7654/2021 R.G.; causa pendente tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in VIALE AUGUSTO n. 162,
NAPOLI, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato alla VIA VINCENZO IROLLI n. 2- Controparte_1
BIS, NAPOLI, presso lo studio dell'avv. IRENE DE SANTIS, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 20/9/2019 la
[...] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_2
Napoli l'avv. e spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il Controparte_1 precetto notificato in data 12/9/2019 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 32 dell'11/7/2019 del Giudice di Pace di Napoli nella parte contenente la liquidazione delle spese di lite, precetto concernente l'importo complessivo di euro
2.486,71 e, segnatamente, euro 789,00 per compenso liquidato nel titolo, euro 180,00 per spese vive liquidate nel titolo, euro 350,00 per rimborso acconto C.T.U., euro 69,78 per copie conformi, euro 9,30 per notifica copie conformi, euro 69,78 per copie esecutive, euro 135,00 per compenso per il precetto ed euro 315,00 per compenso per fase di esecuzione, il tutto oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
IVA.
L'opponente premetteva: che la sentenza azionata quale titolo esecutivo era stata pronunciata nel giudizio promosso ad istanza della società Parte_3 con il patrocinio dell'avv. ; che la compagnia di assicurazione aveva Controparte_1 manifestato già in data antecedente alla pronuncia della sentenza (e, segnatamente, in data 12/3/2019) all'avv. la propria disponibilità al pagamento Controparte_1 delle somme eventualmente liquidate in sentenza;
che l'avv. in data Controparte_1
13/3/2019 aveva risposto positivamente, manifestando la disponibilità propria e della cliente a ricevere i pagamenti eventualmente stabiliti dal giudice di pace purché conformi ai parametri di legge;
che la sentenza era stata depositata in data
11/7/2019 e che, ciononostante, alcun conteggio era stato trasmesso onde consentire il pagamento spontaneo;
che, al contrario, era seguita la notificazione di due atti di precetto in data 12/9/2019 (l'uno per l'importo liquidato a titolo di capitale e l'altro per le competenze di lite); che, ad ogni modo, in data 17/9/2019 aveva inviato comunicazione a mezzo PEC all'avv. ed al rispettivo CP_1 procuratore, rappresentando di aver trasmesso assegno bancario del complessivo importo di euro 2.937,73 intestato alla (di cui euro Parte_3
1.913,11 per competenze professionali), precisando di aver eseguito il pagamento direttamente alla società in ragione della rinuncia all'attribuzione delle spese di lite indicata da parte dell'avv. nei pro-forma a margine del precetto;
che Controparte_1 nella medesima PEC aveva precisato di aver corrisposto una somma inferiore a quanto indicato nel precetto, attesa la presenza di somme non spettanti alla luce del
D.M. n. 55/2014, chiedendone quindi la rettifica o, comunque, il ritiro tenuto conto dell'avvenuta corresponsione delle somme;
che tale assegno era stato ricevuto dalla parte creditrice in data 19/9/2019 ma che era stato restituito al mittente senza una valida giustificazione;
che ne era conseguita la notificazione di due atti di pignoramento presso terzi, uno per l'esecuzione forzata finalizzata al recupero della sorta capitale e l'altro per il recupero delle somme spettanti a titolo di competenze di lite;
che nemmeno il successivo invio di ulteriore assegno circolare per la medesima somma complessiva di euro 2.937,73 (intestato sempre alla Parte_3
e ricevuto dalla controparte in data 17/6/2020) aveva fermato l'azione esecutiva.
Nel merito, l'opponente postulava l'inesistenza del credito per l'intervenuto pagamento in data immediatamente successiva alla notificazione del precetto;
rilevava, in ogni caso, come la notificazione del precetto avesse avuto luogo in violazione dei principi di buona fede e correttezza in quanto eseguita nonostante la comunicazione dell'intervenuta predisposizione del pagamento richiesto;
sotto questo profilo, in particolare, invocava l'aspettativa del debitore a non vedere diminuito il proprio patrimonio in misura eccedente quanto necessario per la realizzazione del diritto del creditore;
infine ed in via subordinata, deduceva l'illegittimità della richiesta di alcune voci indicate nel precetto in quanto non giustificate e ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e, segnatamente: l'importo di euro
69,78 per il rilascio di copie conformi della sentenza da notificare per il decorso del termine breve di impugnazione (in quanto non documentata); l'importo di euro 69,78 per il rilascio di copie della sentenza in forma esecutiva anziché del minor importo di euro 34,89; l'importo di euro 9,30 per la notificazione della sentenza in realtà avvenuta in via telematica;
l'importo di euro 315,00 richiesto a titolo di compenso per l'avvio dell'esecuzione in quanto non ancora iniziata.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, l'opponente domandava: in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia del precetto ed accertarsi l'inesistenza del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
in via subordinata, rideterminarsi le somme nella misura dovuta in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Si costituiva l'opposto , il quale chiedeva, in via principale, il Controparte_1 rigetto della domanda e, in via subordinata, la mera riduzione delle somme intimate qualora ritenute in parte non dovute;
al riguardo, contestava innanzitutto la circostanza relativa alla propria rinuncia all'attribuzione delle spese di lite, precisando di aver inviato all'avvocato di controparte, in data 18/9/2019 e
23/9/2019, comunicazione a mezzo mail con cui chiariva di non aver mai effettuato rinuncia in tal senso;
sosteneva, pertanto, di aver restituito l'assegno intestato alla relativo all'importo omnicomprensivo di euro 2.937,73 Controparte_2 poiché, appunto, errato e, comunque, in quanto inviato presso lo studio dell'avv.
Felice Ferrara e non presso il proprio studio legale;
deduceva, quindi, l'esistenza del credito sotteso al precetto poiché mai soddisfatto;
rilevava, in ogni caso, la correttezza delle somme richieste per spese e compensi legali.
Con sentenza n. 5111 del 23/2/2021 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione limitatamente alla richiesta di riduzione della somma precettata, rideterminandola in euro 2.416,93 ed escludendo alcuni degli importi richiesti a titolo di spese;
condannava, però, la Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione del 19/3/2021 la Parte_2 proponeva, quindi, appello avverso la sentenza di primo grado;
in
[...] particolare, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva riconosciuto la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e lealtà processuale ravvisabile nella condotta posta in essere dalla parte creditrice, evidenziando come la stessa sarebbe stata funzionale unicamente a conseguire la maggiorazione delle spese per l'esecuzione forzata.
Si costituiva la parte appellata avv. , la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, atteso che, pur confermando di aver manifestato la propria disponibilità al difensore della alla ricezione degli Pt_2 importi liquidati in sentenza, nessun pagamento era stato corrisposto al momento dell'invio del precetto avvenuto in data 11/9/2019; deduceva, pertanto,
l'infondatezza del primo motivo di appello data l'esistenza del credito sotteso e la mancata soddisfazione dell'obbligazione di pagamento;
precisava, al riguardo, che nemmeno l'invio dell'assegno bancario intestato alla per Parte_3
l'intero importo a titolo di sorta capitale e competenze professionali poteva costituire prova della materiale disponibilità al pagamento da parte della creditrice, atteso che la propria rinuncia all'attribuzione delle spese di lite manifestata contestualmente all'invio del precetto era stata, successivamente, revocata a mezzo comunicazione mail del 23/9/2019; che per tali motivi l'assegno era stato restituito al mittente in data 30/9/2019; che per le medesime ragioni anche il secondo assegno circolare di pari importo non era stato incassato, peraltro non corrispondendo a quanto richiesto a titolo di spese ed onorari in precetto;
in riferimento a quest'ultimo atto ed alle cifre in esso contestate dalla debitrice, sosteneva trattarsi, invece, di spese inevitabili, come quelle di notificazione della sentenza per il decorso del termine breve di impugnazione e la richiesta di rilascio di due copie della sentenza con formula esecutiva, necessarie all'avvio delle esecuzioni presso terzi poi intraprese;
in riferimento, poi, all'importo di euro 315,00 a titolo di onorari per la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo ex D.M. n. 55/2014 ne confermava la debenza poiché attività necessarie all'avvio della successiva fase esecutiva;
in via subordinata e qualora invece ritenute come non dovute, chiedeva la mera riduzione della somma intimata e la conferma per la restante parte dell'atto di precetto.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che
– come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
In particolare, appare fondato il rilievo per cui la condotta dell'avv. nella CP_1 fase di esecuzione/adempimento dell'obbligazione non sia stata conforme al canone di correttezza e buona fede.
Sotto questo profilo, infatti, la complessiva censura si risolve nella considerazione per cui le regole di buona fede e correttezza non consentirebbero la diretta notificazione del precetto di pagamento ed imporrebbero al creditore un onere di
“cooperare” con il debitore al fine di consentirgli il pagamento spontaneo.
Ritiene questo giudice che – nel quadro della complessiva e specifica vicenda per cui è causa – un tale onere sia stato effettivamente configurabile e non sia stato assolto dal creditore.
Al riguardo, è ben noto come la più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dei principi di correttezza e buona fede oggettiva abbia condotto ad una valorizzazione di tali canoni quali espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.
In particolare, si è evidenziato come tali principi si traducano nel dovere per il creditore di non “aggravare” la posizione del debitore laddove non sia direttamente necessario al soddisfacimento del proprio interesse e nell'onere di “cooperare” nella fase esecutiva dell'obbligazione (e finanche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale) al fine di assicurare l'adempimento da parte del debitore medesimo, sempre che, beninteso, l'attività richiesta al creditore non si risolva in un apprezzabile sacrificio rispetto ad altri valori. In tale prospettiva, quindi, è andata emergendo la nozione di “abuso del diritto” (e quella correlata di “abuso del processo”) quale fattispecie idonea a comprendere l'ipotesi in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr., tra le tante, con riguardo specificamente alla materia contrattuale, Cass. 15 giugno 2018, n. 15885; Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass.
18 settembre 2009, n. 20106; cfr., altresì, con riguardo alla tematica processuale del frazionamento del credito, Cass. Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726).
Orbene, la condotta posta in essere nel caso di specie dal creditore non può ritenersi corrispondente ai principi in questione.
Occorre considerare, anzitutto, come a fronte dell'espressa disponibilità al pagamento operata dalla compagnia di assicurazione e della confermata disponibilità in tal senso comunicata dall'avv. alcuna trasmissione di conteggio sia stata CP_1 effettuata all'esito del deposito della sentenza, bensì la diretta notificazione del precetto: al contrario, la trasmissione preventiva del conteggio a fronte delle interlocuzioni intercorse ben si sarebbe giustificata nell'ambito dell'ordinaria cooperazione dovuta dal creditore per consentire al debitore di adempiere (sol che si pensi, ad esempio, alla necessità di fornire indicazioni circa il regime fiscale applicabile).
A ciò si aggiunga come l'atto di precetto notificato abbia contenuto somme in parte non dovute e comunque non giustificabili;
nello specifico, al di là degli importi già riconosciuti come non dovuti dal giudice di prime cure non risulta giustificabile nemmeno l'importo di euro 315,00 per la fase di studio ed introduzione del procedimento esecutivo, trattandosi di attività non ancora posta in essere e, comunque, meramente eventuale e successiva al mancato pagamento delle somme.
Peraltro, in alcun modo sono state prospettate le ragioni per le quali – pur a fronte di una disponibilità al pagamento comunque manifestata e del breve lasso di tempo intercorso dal deposito della sentenza – il creditore avrebbe avuto necessità di procedere direttamente all'attività di esecuzione forzata, con la propedeutica notificazione del precetto.
In altri termini, la condotta complessivamente emergente (reciproca disponibilità al pagamento a fronte dell'invio preventivo dei conteggi), l'omissione di tale adempimento da parte del soggetto creditore e l'indubbia maggiorazione delle voci inserite per il precetto e l'esecuzione costituiscono plurimi elementi che inducono a ritenere che la notificazione del precetto sia stata in realtà funzionale non già allo scopo di conseguire l'esatto adempimento del credito consacrato nel titolo, quanto piuttosto all'obiettivo di realizzare un risultato diverso ed ulteriore, ovverosia, la locupletazione degli importi richiesti per ulteriori spese legali, ciò che realizza una vera e propria “deviazione” rispetto agli standard di buona fede e correttezza e, quindi, l'abuso del diritto e dello strumento processuale.
§ 4. Una volta riscontrata la violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva e l'abuso del diritto nei termini sopra descritti ritiene questo giudice che l'opposizione all'esecuzione formulata dalla società Parte_2 debba essere accolta nella parte in cui è comunque diretta
[...] all'accertamento negativo del diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle (ulteriori) somme richieste per compenso di precetto ed esecuzione (oltre che per spese vive successive alla pronuncia della sentenza).
A ben vedere, quelle somme pretese dal creditore configurano il proprium dell'abuso del diritto riscontrato nella vicenda per cui è causa, ragion per cui l'esclusione del recupero delle stesse mira per l'appunto ad eliminare – anche in un'ottica di logica giuridica – le conseguenze della riscontrata condotta contraria alle regole di correttezza e buona fede, in tal modo ripristinando il quadro alterato dal comportamento abusivo posto in essere.
In tale prospettiva, peraltro, un indice normativo in favore della conclusione qui delineata si riscontra in una disposizione del codice di procedura civile spesso negletta: quella cioè dell'art. 92, primo comma, c.p.c. nella parte in cui consente al giudice – in sede di liquidazione delle spese di lite – di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che risultino “superflue” (ovverosia, non necessarie per l'affermazione del diritto).
Non v'è dubbio che si tratta di una previsione legata ad una fattispecie non direttamente rilevante nel caso di specie, atteso che concerne il potere di liquidazione delle spese all'esito di un giudizio di cognizione.
Tuttavia, la disposizione in questione appare espressione di un principio generale idoneo ad “orientare” anche la presente decisione: invero, essa esprime la fondamentale esigenza per cui il principio di “causalità” (che, come ben noto, sovrintende al regolamento delle spese di lite) sia letto nel prisma dei principi di correttezza e buona fede (i quali trovano un esplicito ancoraggio in ambito processuale nell'art. 88 c.p.c.), con la conseguente esclusione del diritto al ristoro di quegli esborsi che la parte avrebbe potuto evitare con una condotta ispirata ai suddetti principi. La medesima situazione di fondo appare allora sussistere, mutatis mutandis, in un caso come quello di specie.
In altri termini, nella misura in cui l'azione esecutiva è stata minacciata con lo scopo di recuperare spese che non erano dovute e che sarebbe stato ben possibile
“evitare” nel quadro di un comportamento conforme alle regole della correttezza e buona fede oggettiva, l'esclusione del diritto al recupero delle stesse risponde alla medesima ratio legis sottesa alla previsione dell'art. 92, primo comma, c.p.c.
§ 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere accolto, con declaratoria di esclusione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle somme auto-liquidate a titolo di spese vive successive alla formazione del titolo (euro 69,78 per copie conformi, euro 9,30 per notifica copie conformi, euro 69,78 per copie esecutive), quelle per compenso di precetto (euro
135,00) e per la fase di esecuzione (euro 315,00), oltre ovviamente gli accessori di legge.
§ 6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
Il valore della causa deve essere individuato nel caso di specie alla luce dell'entità del risultato favorevole effettivamente conseguito dall'odierna società opponente/appellante e, quindi, con applicazione dello scaglione fino ad euro
1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
RIFORMA parzialmente la sentenza n. 5111 del 23/2/2021 del Giudice di
Pace di Napoli;
DICHIARA l'inesistenza del diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per il recupero delle somme richieste nel precetto a titolo di spese vive successive (euro 69,78 per copie conformi, euro 9,30 per notifica copie conformi, euro 69,78 per copie esecutive), per compenso di precetto
(euro 135,00) e per la fase di esecuzione (euro 315,00), oltre i relativi accessori (rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge). CONDANNA parte appellata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante delle spese del Parte_2 doppio grado di giudizio, che liquida come segue: per il primo grado di giudizio: euro 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il secondo grado di giudizio: euro 174,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 2/4/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17/9/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 7654/2021 R.G.; causa pendente tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in VIALE AUGUSTO n. 162,
NAPOLI, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato alla VIA VINCENZO IROLLI n. 2- Controparte_1
BIS, NAPOLI, presso lo studio dell'avv. IRENE DE SANTIS, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 20/9/2019 la
[...] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_2
Napoli l'avv. e spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il Controparte_1 precetto notificato in data 12/9/2019 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 32 dell'11/7/2019 del Giudice di Pace di Napoli nella parte contenente la liquidazione delle spese di lite, precetto concernente l'importo complessivo di euro
2.486,71 e, segnatamente, euro 789,00 per compenso liquidato nel titolo, euro 180,00 per spese vive liquidate nel titolo, euro 350,00 per rimborso acconto C.T.U., euro 69,78 per copie conformi, euro 9,30 per notifica copie conformi, euro 69,78 per copie esecutive, euro 135,00 per compenso per il precetto ed euro 315,00 per compenso per fase di esecuzione, il tutto oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
IVA.
L'opponente premetteva: che la sentenza azionata quale titolo esecutivo era stata pronunciata nel giudizio promosso ad istanza della società Parte_3 con il patrocinio dell'avv. ; che la compagnia di assicurazione aveva Controparte_1 manifestato già in data antecedente alla pronuncia della sentenza (e, segnatamente, in data 12/3/2019) all'avv. la propria disponibilità al pagamento Controparte_1 delle somme eventualmente liquidate in sentenza;
che l'avv. in data Controparte_1
13/3/2019 aveva risposto positivamente, manifestando la disponibilità propria e della cliente a ricevere i pagamenti eventualmente stabiliti dal giudice di pace purché conformi ai parametri di legge;
che la sentenza era stata depositata in data
11/7/2019 e che, ciononostante, alcun conteggio era stato trasmesso onde consentire il pagamento spontaneo;
che, al contrario, era seguita la notificazione di due atti di precetto in data 12/9/2019 (l'uno per l'importo liquidato a titolo di capitale e l'altro per le competenze di lite); che, ad ogni modo, in data 17/9/2019 aveva inviato comunicazione a mezzo PEC all'avv. ed al rispettivo CP_1 procuratore, rappresentando di aver trasmesso assegno bancario del complessivo importo di euro 2.937,73 intestato alla (di cui euro Parte_3
1.913,11 per competenze professionali), precisando di aver eseguito il pagamento direttamente alla società in ragione della rinuncia all'attribuzione delle spese di lite indicata da parte dell'avv. nei pro-forma a margine del precetto;
che Controparte_1 nella medesima PEC aveva precisato di aver corrisposto una somma inferiore a quanto indicato nel precetto, attesa la presenza di somme non spettanti alla luce del
D.M. n. 55/2014, chiedendone quindi la rettifica o, comunque, il ritiro tenuto conto dell'avvenuta corresponsione delle somme;
che tale assegno era stato ricevuto dalla parte creditrice in data 19/9/2019 ma che era stato restituito al mittente senza una valida giustificazione;
che ne era conseguita la notificazione di due atti di pignoramento presso terzi, uno per l'esecuzione forzata finalizzata al recupero della sorta capitale e l'altro per il recupero delle somme spettanti a titolo di competenze di lite;
che nemmeno il successivo invio di ulteriore assegno circolare per la medesima somma complessiva di euro 2.937,73 (intestato sempre alla Parte_3
e ricevuto dalla controparte in data 17/6/2020) aveva fermato l'azione esecutiva.
Nel merito, l'opponente postulava l'inesistenza del credito per l'intervenuto pagamento in data immediatamente successiva alla notificazione del precetto;
rilevava, in ogni caso, come la notificazione del precetto avesse avuto luogo in violazione dei principi di buona fede e correttezza in quanto eseguita nonostante la comunicazione dell'intervenuta predisposizione del pagamento richiesto;
sotto questo profilo, in particolare, invocava l'aspettativa del debitore a non vedere diminuito il proprio patrimonio in misura eccedente quanto necessario per la realizzazione del diritto del creditore;
infine ed in via subordinata, deduceva l'illegittimità della richiesta di alcune voci indicate nel precetto in quanto non giustificate e ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e, segnatamente: l'importo di euro
69,78 per il rilascio di copie conformi della sentenza da notificare per il decorso del termine breve di impugnazione (in quanto non documentata); l'importo di euro 69,78 per il rilascio di copie della sentenza in forma esecutiva anziché del minor importo di euro 34,89; l'importo di euro 9,30 per la notificazione della sentenza in realtà avvenuta in via telematica;
l'importo di euro 315,00 richiesto a titolo di compenso per l'avvio dell'esecuzione in quanto non ancora iniziata.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, l'opponente domandava: in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia del precetto ed accertarsi l'inesistenza del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
in via subordinata, rideterminarsi le somme nella misura dovuta in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Si costituiva l'opposto , il quale chiedeva, in via principale, il Controparte_1 rigetto della domanda e, in via subordinata, la mera riduzione delle somme intimate qualora ritenute in parte non dovute;
al riguardo, contestava innanzitutto la circostanza relativa alla propria rinuncia all'attribuzione delle spese di lite, precisando di aver inviato all'avvocato di controparte, in data 18/9/2019 e
23/9/2019, comunicazione a mezzo mail con cui chiariva di non aver mai effettuato rinuncia in tal senso;
sosteneva, pertanto, di aver restituito l'assegno intestato alla relativo all'importo omnicomprensivo di euro 2.937,73 Controparte_2 poiché, appunto, errato e, comunque, in quanto inviato presso lo studio dell'avv.
Felice Ferrara e non presso il proprio studio legale;
deduceva, quindi, l'esistenza del credito sotteso al precetto poiché mai soddisfatto;
rilevava, in ogni caso, la correttezza delle somme richieste per spese e compensi legali.
Con sentenza n. 5111 del 23/2/2021 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione limitatamente alla richiesta di riduzione della somma precettata, rideterminandola in euro 2.416,93 ed escludendo alcuni degli importi richiesti a titolo di spese;
condannava, però, la Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione del 19/3/2021 la Parte_2 proponeva, quindi, appello avverso la sentenza di primo grado;
in
[...] particolare, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva riconosciuto la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e lealtà processuale ravvisabile nella condotta posta in essere dalla parte creditrice, evidenziando come la stessa sarebbe stata funzionale unicamente a conseguire la maggiorazione delle spese per l'esecuzione forzata.
Si costituiva la parte appellata avv. , la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, atteso che, pur confermando di aver manifestato la propria disponibilità al difensore della alla ricezione degli Pt_2 importi liquidati in sentenza, nessun pagamento era stato corrisposto al momento dell'invio del precetto avvenuto in data 11/9/2019; deduceva, pertanto,
l'infondatezza del primo motivo di appello data l'esistenza del credito sotteso e la mancata soddisfazione dell'obbligazione di pagamento;
precisava, al riguardo, che nemmeno l'invio dell'assegno bancario intestato alla per Parte_3
l'intero importo a titolo di sorta capitale e competenze professionali poteva costituire prova della materiale disponibilità al pagamento da parte della creditrice, atteso che la propria rinuncia all'attribuzione delle spese di lite manifestata contestualmente all'invio del precetto era stata, successivamente, revocata a mezzo comunicazione mail del 23/9/2019; che per tali motivi l'assegno era stato restituito al mittente in data 30/9/2019; che per le medesime ragioni anche il secondo assegno circolare di pari importo non era stato incassato, peraltro non corrispondendo a quanto richiesto a titolo di spese ed onorari in precetto;
in riferimento a quest'ultimo atto ed alle cifre in esso contestate dalla debitrice, sosteneva trattarsi, invece, di spese inevitabili, come quelle di notificazione della sentenza per il decorso del termine breve di impugnazione e la richiesta di rilascio di due copie della sentenza con formula esecutiva, necessarie all'avvio delle esecuzioni presso terzi poi intraprese;
in riferimento, poi, all'importo di euro 315,00 a titolo di onorari per la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo ex D.M. n. 55/2014 ne confermava la debenza poiché attività necessarie all'avvio della successiva fase esecutiva;
in via subordinata e qualora invece ritenute come non dovute, chiedeva la mera riduzione della somma intimata e la conferma per la restante parte dell'atto di precetto.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che
– come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
In particolare, appare fondato il rilievo per cui la condotta dell'avv. nella CP_1 fase di esecuzione/adempimento dell'obbligazione non sia stata conforme al canone di correttezza e buona fede.
Sotto questo profilo, infatti, la complessiva censura si risolve nella considerazione per cui le regole di buona fede e correttezza non consentirebbero la diretta notificazione del precetto di pagamento ed imporrebbero al creditore un onere di
“cooperare” con il debitore al fine di consentirgli il pagamento spontaneo.
Ritiene questo giudice che – nel quadro della complessiva e specifica vicenda per cui è causa – un tale onere sia stato effettivamente configurabile e non sia stato assolto dal creditore.
Al riguardo, è ben noto come la più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dei principi di correttezza e buona fede oggettiva abbia condotto ad una valorizzazione di tali canoni quali espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.
In particolare, si è evidenziato come tali principi si traducano nel dovere per il creditore di non “aggravare” la posizione del debitore laddove non sia direttamente necessario al soddisfacimento del proprio interesse e nell'onere di “cooperare” nella fase esecutiva dell'obbligazione (e finanche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale) al fine di assicurare l'adempimento da parte del debitore medesimo, sempre che, beninteso, l'attività richiesta al creditore non si risolva in un apprezzabile sacrificio rispetto ad altri valori. In tale prospettiva, quindi, è andata emergendo la nozione di “abuso del diritto” (e quella correlata di “abuso del processo”) quale fattispecie idonea a comprendere l'ipotesi in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr., tra le tante, con riguardo specificamente alla materia contrattuale, Cass. 15 giugno 2018, n. 15885; Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass.
18 settembre 2009, n. 20106; cfr., altresì, con riguardo alla tematica processuale del frazionamento del credito, Cass. Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726).
Orbene, la condotta posta in essere nel caso di specie dal creditore non può ritenersi corrispondente ai principi in questione.
Occorre considerare, anzitutto, come a fronte dell'espressa disponibilità al pagamento operata dalla compagnia di assicurazione e della confermata disponibilità in tal senso comunicata dall'avv. alcuna trasmissione di conteggio sia stata CP_1 effettuata all'esito del deposito della sentenza, bensì la diretta notificazione del precetto: al contrario, la trasmissione preventiva del conteggio a fronte delle interlocuzioni intercorse ben si sarebbe giustificata nell'ambito dell'ordinaria cooperazione dovuta dal creditore per consentire al debitore di adempiere (sol che si pensi, ad esempio, alla necessità di fornire indicazioni circa il regime fiscale applicabile).
A ciò si aggiunga come l'atto di precetto notificato abbia contenuto somme in parte non dovute e comunque non giustificabili;
nello specifico, al di là degli importi già riconosciuti come non dovuti dal giudice di prime cure non risulta giustificabile nemmeno l'importo di euro 315,00 per la fase di studio ed introduzione del procedimento esecutivo, trattandosi di attività non ancora posta in essere e, comunque, meramente eventuale e successiva al mancato pagamento delle somme.
Peraltro, in alcun modo sono state prospettate le ragioni per le quali – pur a fronte di una disponibilità al pagamento comunque manifestata e del breve lasso di tempo intercorso dal deposito della sentenza – il creditore avrebbe avuto necessità di procedere direttamente all'attività di esecuzione forzata, con la propedeutica notificazione del precetto.
In altri termini, la condotta complessivamente emergente (reciproca disponibilità al pagamento a fronte dell'invio preventivo dei conteggi), l'omissione di tale adempimento da parte del soggetto creditore e l'indubbia maggiorazione delle voci inserite per il precetto e l'esecuzione costituiscono plurimi elementi che inducono a ritenere che la notificazione del precetto sia stata in realtà funzionale non già allo scopo di conseguire l'esatto adempimento del credito consacrato nel titolo, quanto piuttosto all'obiettivo di realizzare un risultato diverso ed ulteriore, ovverosia, la locupletazione degli importi richiesti per ulteriori spese legali, ciò che realizza una vera e propria “deviazione” rispetto agli standard di buona fede e correttezza e, quindi, l'abuso del diritto e dello strumento processuale.
§ 4. Una volta riscontrata la violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva e l'abuso del diritto nei termini sopra descritti ritiene questo giudice che l'opposizione all'esecuzione formulata dalla società Parte_2 debba essere accolta nella parte in cui è comunque diretta
[...] all'accertamento negativo del diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle (ulteriori) somme richieste per compenso di precetto ed esecuzione (oltre che per spese vive successive alla pronuncia della sentenza).
A ben vedere, quelle somme pretese dal creditore configurano il proprium dell'abuso del diritto riscontrato nella vicenda per cui è causa, ragion per cui l'esclusione del recupero delle stesse mira per l'appunto ad eliminare – anche in un'ottica di logica giuridica – le conseguenze della riscontrata condotta contraria alle regole di correttezza e buona fede, in tal modo ripristinando il quadro alterato dal comportamento abusivo posto in essere.
In tale prospettiva, peraltro, un indice normativo in favore della conclusione qui delineata si riscontra in una disposizione del codice di procedura civile spesso negletta: quella cioè dell'art. 92, primo comma, c.p.c. nella parte in cui consente al giudice – in sede di liquidazione delle spese di lite – di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che risultino “superflue” (ovverosia, non necessarie per l'affermazione del diritto).
Non v'è dubbio che si tratta di una previsione legata ad una fattispecie non direttamente rilevante nel caso di specie, atteso che concerne il potere di liquidazione delle spese all'esito di un giudizio di cognizione.
Tuttavia, la disposizione in questione appare espressione di un principio generale idoneo ad “orientare” anche la presente decisione: invero, essa esprime la fondamentale esigenza per cui il principio di “causalità” (che, come ben noto, sovrintende al regolamento delle spese di lite) sia letto nel prisma dei principi di correttezza e buona fede (i quali trovano un esplicito ancoraggio in ambito processuale nell'art. 88 c.p.c.), con la conseguente esclusione del diritto al ristoro di quegli esborsi che la parte avrebbe potuto evitare con una condotta ispirata ai suddetti principi. La medesima situazione di fondo appare allora sussistere, mutatis mutandis, in un caso come quello di specie.
In altri termini, nella misura in cui l'azione esecutiva è stata minacciata con lo scopo di recuperare spese che non erano dovute e che sarebbe stato ben possibile
“evitare” nel quadro di un comportamento conforme alle regole della correttezza e buona fede oggettiva, l'esclusione del diritto al recupero delle stesse risponde alla medesima ratio legis sottesa alla previsione dell'art. 92, primo comma, c.p.c.
§ 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere accolto, con declaratoria di esclusione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle somme auto-liquidate a titolo di spese vive successive alla formazione del titolo (euro 69,78 per copie conformi, euro 9,30 per notifica copie conformi, euro 69,78 per copie esecutive), quelle per compenso di precetto (euro
135,00) e per la fase di esecuzione (euro 315,00), oltre ovviamente gli accessori di legge.
§ 6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
Il valore della causa deve essere individuato nel caso di specie alla luce dell'entità del risultato favorevole effettivamente conseguito dall'odierna società opponente/appellante e, quindi, con applicazione dello scaglione fino ad euro
1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
RIFORMA parzialmente la sentenza n. 5111 del 23/2/2021 del Giudice di
Pace di Napoli;
DICHIARA l'inesistenza del diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per il recupero delle somme richieste nel precetto a titolo di spese vive successive (euro 69,78 per copie conformi, euro 9,30 per notifica copie conformi, euro 69,78 per copie esecutive), per compenso di precetto
(euro 135,00) e per la fase di esecuzione (euro 315,00), oltre i relativi accessori (rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge). CONDANNA parte appellata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante delle spese del Parte_2 doppio grado di giudizio, che liquida come segue: per il primo grado di giudizio: euro 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il secondo grado di giudizio: euro 174,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 2/4/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea