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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA 3.6.2025 N. 48/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Camurri e l'Avv. Garoli, presso lo Studio dei quali in Cremona, Via Gramsci n. 17, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE – Oggetto: Spettanze retributive. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“che il Tribunale di Cremona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, voglia In principalità e nel merito:
- accertare e dichiarare che non ha mai corrisposto le competenze Controparte_1 retributive dovute per i mesi di maggio 2023, agosto 2023, giugno e luglio 2024 e non ha mai provveduto a versare quanto dovuto, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di TFR, di indennità sostitutiva di preavviso e di altre indennità di fine rapporto e per l'effetto,
- condannare la Società debitrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 25.282,04 (venticinquemiladuecentoottantadue/04) ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente spese e competenze della presente procedura”. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 19.4.2022 al 3.7.2024, con qualifica di impiegato inquadrato nel livello AD1 del
CCNL Legno e Arredamento industria, e ha lamentato, in primo luogo, di non avere mai percepito il pagamento delle spettanze maturate per i mesi di maggio e agosto 2023 e giugno 2024, eccettuato un acconto di € 890,00 netti - pari a € 1.309,00 lordi - ricevuto a maggio 2024.
Ha affermato, inoltre, di essersi dimesso per giusta causa, in ragione dell'impossibilità - per ragioni familiari, economiche e sociali - di accettare il trasferimento disposto dalla datrice dalla sede di Castelleone, ove aveva sempre prestato servizio, alla sede di Lentate sul SO (MB); al termine del rapporto, peraltro, la convenuta aveva omesso anche il pagamento del saldo delle competenze di luglio 2024, indennità di fine rapporto e TFR, oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Per tali ragioni, con il presente giudizio ha chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento delle spettanze residue, quantificate in € 25.282,04 lordi complessivi.
Non si è costituita la convenuta, dichiarata contumace all'udienza del 10.4.2025.
Acquisite dalla ex datrice le buste paga relative alle residue mensilità rivendicate, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'udienza del 3 giugno 2025, previa discussione, il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la presente sentenza contestuale.
*** * ***
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve darsi atto della piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei termini dedotti dalla difesa attorea, essendo documentalmente dimostrate sia l'assunzione a tempo pieno e determinato del ricorrente a far data dal 19.4.2022, con mansioni di impiegato di livello AD1 CCNL Legno e Arredamento e Industria (cfr. buste paga, doc. 3 ricorrente), sia la cessazione per dimissioni “per giusta causa a seguito di trasferimento oltre i 50 km presso la sede di Lentate sul
SO (MB). Impossibilità a trasferirsi anche per motivi di carattere familiare, economico e sociale”, con decorrenza dal 4.7.2024 (cfr. comunicazione recesso, doc. 5, ricorrente)
Ciò posto, le spettanze retributive e finali risultano comprovate, per una parte, dai cedolini prodotti dal ricorrente sub doc. 3, da cui si evince un credito lordo complessivo di € 5.514,41 (cfr. la voce “totale competenze”, pari a € 2.672,27 per maggio 2023 ed € 2.842,14 per agosto 2023) e, per la restante parte, dalle buste paga versate nel fascicolo telematico dalla medesima convenuta in data
23.5.2025, a seguito dell'ordine di esibizione, da cui risulta un credito complessivo di ulteriori €
2 13.779,24 (di cui € 3.009,55 lordi per competenze di giugno 2024, € 5.365,13 per retribuzione di luglio 2024 e spettanze finali ed € 5.404,56 lordi a titolo di TFR, cfr. produzione 23.5.2025).
Per tali ragioni, difettando la prova contraria del pagamento delle spettanze rivendicate, la
[...] deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo complessivo di € CP_1
19.293,65 lordi, di cui € 5.404,56 lordi a titolo di TFR, assumendo quale dato univoco e decisivo la somma delle competenze totali lorde risultanti dalle buste paga;
somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
*** * ***
3. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone l'accertamento della giusta causa e che il ricorrente fonda – sinteticamente ed esclusivamente – sul trasferimento presso la sede di lavoro di Lentate sul SO
(MB) disposto dalla datrice, senza, però, contestare l'effettività del motivo addotto o l'illegittimità del provvedimento1 e senza precisare le ulteriori ragioni concrete che, in ogni caso, avrebbero impedito la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, in assenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 2112 c.c., comunque neppure invocato.
Quanto al primo aspetto, anzi, preme sottolineare che la lettera prodotta in data 16.4.2025, puntualmente consegnata dalla datrice, giustificava il trasferimento con il fatto che “tutte le attività effettuate a Castelleone cesseranno entro il 19 aprile 2024”: essa, pertanto, adduceva una ragione organizzativa di carattere oggettivo che non è stata contestata con l'atto introduttivo.
Sennonché, se è vero che le dimissioni per trasferimento rilevano in ogni caso ai fini della percezione della Naspi, in quanto realizzano uno stato di disoccupazione involontaria, ovvero causalmente imputabile alla decisione - anche legittima - del datore, è altrettanto vero che analoghe conclusioni non valgono per il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone l'accertamento di una giusta causa ex art. 2119 c.c., ovvero di una condotta idonea non solo a motivare il recesso del lavoratore, ma anche a rendere impossibile la prosecuzione temporanea del rapporto per il tempo pattuito dalle parti o indicato dalla contrattazione collettiva.
La prova di tale circostanza - che costituisce il fondamento del diritto di credito vantato dal lavoratore dimissionario – grava su quest'ultimo, tenuto ad allegare e dimostrare le concrete ragioni in fatto e di diritto che rendevano il trasferimento – nel caso di specie, giustificato da una ragione oggettiva non contestata – contrario a buona fede o, comunque, tale da rendere inesigibile la resa
3 della prestazione per il tempo necessario a garantire il preavviso di 60 giorni richiesto per il profilo
AD1 (cfr. doc. 2).
Tale onere, tuttavia, è rimasto insoddisfatto: da un lato, infatti, ferma l'assenza di contestazione in merito alla legittimità del trasferimento, non sono stati dedotti e provati né le distanze e i tempi di percorrenza tra la residenza e la nuova sede di servizio né i relativi costi e la loro sproporzione rispetto alla retribuzione maturata;
dall'altro, non sono state in alcun modo precisate le ragioni
“familiari” e “sociali” genericamente poste a sostegno della giusta causa di recesso.
Né si può trascurare, in senso contrario, come dalla comunicazione di trasferimento, sottoscritta dal ricorrente in data 6 giugno 2024, si ricavi che il provvedimento era già stato adottato “a decorrere dal 13 maggio 2024”, di talché il aveva lavorato per quasi due mesi prima di dimettersi Pt_1 il 3/4 luglio 2024, ovvero per un tempo analogo a quello richiesto dalla contrattazione collettiva;
trattasi, infatti, di circostanza che si pone in contrasto con l'effettiva impossibilità di proseguire il rapporto per il tempo necessario a garantire il preavviso dovuto in caso di recesso del lavoratore.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la Controparte_1 deve essere condannata alla loro rifusione in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (rapportato al decisum) e della sua bassa complessità, nonché delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna a pagare al ricorrente, per le causali di cui alla parte motiva, Controparte_1
l'importo complessivo di 19.293,65 lordi (di cui € 5.404,56 lordi a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo;
rigetta nel resto;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 3 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il trasferimento, invero, può rilevare quale giusta causa di recesso del lavoratore in quanto illegittimo e non sorretto da reali ragioni organizzative (Cass. n. 1074/1999).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Camurri e l'Avv. Garoli, presso lo Studio dei quali in Cremona, Via Gramsci n. 17, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE – Oggetto: Spettanze retributive. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“che il Tribunale di Cremona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, voglia In principalità e nel merito:
- accertare e dichiarare che non ha mai corrisposto le competenze Controparte_1 retributive dovute per i mesi di maggio 2023, agosto 2023, giugno e luglio 2024 e non ha mai provveduto a versare quanto dovuto, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di TFR, di indennità sostitutiva di preavviso e di altre indennità di fine rapporto e per l'effetto,
- condannare la Società debitrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 25.282,04 (venticinquemiladuecentoottantadue/04) ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente spese e competenze della presente procedura”. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 19.4.2022 al 3.7.2024, con qualifica di impiegato inquadrato nel livello AD1 del
CCNL Legno e Arredamento industria, e ha lamentato, in primo luogo, di non avere mai percepito il pagamento delle spettanze maturate per i mesi di maggio e agosto 2023 e giugno 2024, eccettuato un acconto di € 890,00 netti - pari a € 1.309,00 lordi - ricevuto a maggio 2024.
Ha affermato, inoltre, di essersi dimesso per giusta causa, in ragione dell'impossibilità - per ragioni familiari, economiche e sociali - di accettare il trasferimento disposto dalla datrice dalla sede di Castelleone, ove aveva sempre prestato servizio, alla sede di Lentate sul SO (MB); al termine del rapporto, peraltro, la convenuta aveva omesso anche il pagamento del saldo delle competenze di luglio 2024, indennità di fine rapporto e TFR, oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Per tali ragioni, con il presente giudizio ha chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento delle spettanze residue, quantificate in € 25.282,04 lordi complessivi.
Non si è costituita la convenuta, dichiarata contumace all'udienza del 10.4.2025.
Acquisite dalla ex datrice le buste paga relative alle residue mensilità rivendicate, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'udienza del 3 giugno 2025, previa discussione, il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la presente sentenza contestuale.
*** * ***
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve darsi atto della piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei termini dedotti dalla difesa attorea, essendo documentalmente dimostrate sia l'assunzione a tempo pieno e determinato del ricorrente a far data dal 19.4.2022, con mansioni di impiegato di livello AD1 CCNL Legno e Arredamento e Industria (cfr. buste paga, doc. 3 ricorrente), sia la cessazione per dimissioni “per giusta causa a seguito di trasferimento oltre i 50 km presso la sede di Lentate sul
SO (MB). Impossibilità a trasferirsi anche per motivi di carattere familiare, economico e sociale”, con decorrenza dal 4.7.2024 (cfr. comunicazione recesso, doc. 5, ricorrente)
Ciò posto, le spettanze retributive e finali risultano comprovate, per una parte, dai cedolini prodotti dal ricorrente sub doc. 3, da cui si evince un credito lordo complessivo di € 5.514,41 (cfr. la voce “totale competenze”, pari a € 2.672,27 per maggio 2023 ed € 2.842,14 per agosto 2023) e, per la restante parte, dalle buste paga versate nel fascicolo telematico dalla medesima convenuta in data
23.5.2025, a seguito dell'ordine di esibizione, da cui risulta un credito complessivo di ulteriori €
2 13.779,24 (di cui € 3.009,55 lordi per competenze di giugno 2024, € 5.365,13 per retribuzione di luglio 2024 e spettanze finali ed € 5.404,56 lordi a titolo di TFR, cfr. produzione 23.5.2025).
Per tali ragioni, difettando la prova contraria del pagamento delle spettanze rivendicate, la
[...] deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo complessivo di € CP_1
19.293,65 lordi, di cui € 5.404,56 lordi a titolo di TFR, assumendo quale dato univoco e decisivo la somma delle competenze totali lorde risultanti dalle buste paga;
somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
*** * ***
3. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone l'accertamento della giusta causa e che il ricorrente fonda – sinteticamente ed esclusivamente – sul trasferimento presso la sede di lavoro di Lentate sul SO
(MB) disposto dalla datrice, senza, però, contestare l'effettività del motivo addotto o l'illegittimità del provvedimento1 e senza precisare le ulteriori ragioni concrete che, in ogni caso, avrebbero impedito la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, in assenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 2112 c.c., comunque neppure invocato.
Quanto al primo aspetto, anzi, preme sottolineare che la lettera prodotta in data 16.4.2025, puntualmente consegnata dalla datrice, giustificava il trasferimento con il fatto che “tutte le attività effettuate a Castelleone cesseranno entro il 19 aprile 2024”: essa, pertanto, adduceva una ragione organizzativa di carattere oggettivo che non è stata contestata con l'atto introduttivo.
Sennonché, se è vero che le dimissioni per trasferimento rilevano in ogni caso ai fini della percezione della Naspi, in quanto realizzano uno stato di disoccupazione involontaria, ovvero causalmente imputabile alla decisione - anche legittima - del datore, è altrettanto vero che analoghe conclusioni non valgono per il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone l'accertamento di una giusta causa ex art. 2119 c.c., ovvero di una condotta idonea non solo a motivare il recesso del lavoratore, ma anche a rendere impossibile la prosecuzione temporanea del rapporto per il tempo pattuito dalle parti o indicato dalla contrattazione collettiva.
La prova di tale circostanza - che costituisce il fondamento del diritto di credito vantato dal lavoratore dimissionario – grava su quest'ultimo, tenuto ad allegare e dimostrare le concrete ragioni in fatto e di diritto che rendevano il trasferimento – nel caso di specie, giustificato da una ragione oggettiva non contestata – contrario a buona fede o, comunque, tale da rendere inesigibile la resa
3 della prestazione per il tempo necessario a garantire il preavviso di 60 giorni richiesto per il profilo
AD1 (cfr. doc. 2).
Tale onere, tuttavia, è rimasto insoddisfatto: da un lato, infatti, ferma l'assenza di contestazione in merito alla legittimità del trasferimento, non sono stati dedotti e provati né le distanze e i tempi di percorrenza tra la residenza e la nuova sede di servizio né i relativi costi e la loro sproporzione rispetto alla retribuzione maturata;
dall'altro, non sono state in alcun modo precisate le ragioni
“familiari” e “sociali” genericamente poste a sostegno della giusta causa di recesso.
Né si può trascurare, in senso contrario, come dalla comunicazione di trasferimento, sottoscritta dal ricorrente in data 6 giugno 2024, si ricavi che il provvedimento era già stato adottato “a decorrere dal 13 maggio 2024”, di talché il aveva lavorato per quasi due mesi prima di dimettersi Pt_1 il 3/4 luglio 2024, ovvero per un tempo analogo a quello richiesto dalla contrattazione collettiva;
trattasi, infatti, di circostanza che si pone in contrasto con l'effettiva impossibilità di proseguire il rapporto per il tempo necessario a garantire il preavviso dovuto in caso di recesso del lavoratore.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la Controparte_1 deve essere condannata alla loro rifusione in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (rapportato al decisum) e della sua bassa complessità, nonché delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna a pagare al ricorrente, per le causali di cui alla parte motiva, Controparte_1
l'importo complessivo di 19.293,65 lordi (di cui € 5.404,56 lordi a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo;
rigetta nel resto;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 3 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il trasferimento, invero, può rilevare quale giusta causa di recesso del lavoratore in quanto illegittimo e non sorretto da reali ragioni organizzative (Cass. n. 1074/1999).