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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1024/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona del Consigliere designato dott. Piero Rocchetti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1024/2025 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa come da procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002, nel presente procedimento dall'avv.
NA De BE e con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, Via Susa, n. 42
Opponente contro
, (c.f. ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Opposto-contumace
Oggetto: reclamo ai sensi degli artt. 84 e 170 del DPR 115/2002.
Conclusioni.
Per l'opponente: come da ricorso depositato in data 31.07.2025
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto in data 16.07.2025 Parte_1
(comunicatole a mezzo pec in data 21.7.2025 della Corte di Appello di Torino-Sezione Famiglia
e NI) che ha liquidato in favore del difensore opponente “a titolo di compenso per l'attività svolta nel giudizio in oggetto quale Difensore e Curatore Speciale dei minori sopra indicati, ammessa in tale veste al Patrocinio a spese dello Stato,la complessiva somma di €
2.838,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA-chiedendo la riliquidazione degli onorari e dei diritti nella giusta misura, tenuto conto della complessità della causa
1 dell'effettività dell'attività svolta e delle tariffe previste, così come stabilito dalla legge istitutiva del Patrocinio a spese dello Stato nel settore civile e come sopra indicate, in € 12.156,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, importo non dimidiato e instando altresì per la liquidazione per l'intero delle competenze e spese della presente procedura.
Nel decreto impugnato, dato atto dell'istanza di liquidazione dell'avv. , nominato curatore Pt_1
speciale dei minori e ammessi al Persona_1 Persona_2 patrocinio a spese dello Stato con provvedimenti del Consiglio dell'Ordine in data 12.03.2024
(procedura avente da oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Torino del 16.01.2024 n.44/2024 che dichiarava l'adottabilità dei minori, procedimento instaurato dalla madre dei minori, SI ) e in data 17.04.2024 (procedura Persona_3 avente ad oggetto l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza di cui sopra), la Sezione Famiglia e NI di questa Corte ha fatto riferimento all'art. 82 del DPR
115/2002 cit. e ha provveduto alla liquidazione dei compensi applicando, ai sensi dell'art. 130
Dpr 115 cit., la riduzione della metà.
Ha stabilito che potevano essere liquidate solo le spese documentate e che, avuto riguardo al valore della domanda, la causa doveva ascriversi allo scaglione indeterminabile a complessità bassa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e che, in relazione all'attività svolta e ai risultati, potesse essere liquidata la somma complessiva di € 5.676,00 avuto riguardo a valori tra i minimi e i medi (ossia € 2.058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, €
2.2000, per la fase istruttoria), decurtata della metà, oltre accessori di legge.
La Corte ha ritenuto che la somma relativa alla fase istruttoria dovesse essere liquidata in misura inferiore ai valori medi in considerazione del fatto che erano state esclusivamente acquisite relazioni dei Servizi e non erano stati sentititi testi né era stata effettuata una CTU e che nulla potesse essere liquidato per la fase decisionale visto che nessuna attività era stata concretamente svolta dall'Avvocata istante in detta fase (nessuna memoria era stata depositata oltre a quella costituiva inziale;
inoltre, all'udienza di discussione finale la Difensora si era fatta sostituite da una collega che si era limitata a richiamare la memoria di costituzione)
2. Secondo la reclamante l'attività dalla stessa svolta – nel giudizio di reclamo e nella sospensiva- (docc. 2 e 3) avverso la procedura di adottabilità dei suddetti minori ed esitata con l'accoglimento dell'appello proposto dalla madre dei minori (cfr. doc. 7) – era stata di particolare importanza e complessità.
2 Il P.G. ha comunicato di avere preso visione del ricorso senza formulare conclusioni.
All'udienza del 18 novembre 2025 è comparsa soltanto il Difensore di parte ricorrente e, stante la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del . CP_1
All'esito della discussione il Consigliere designato si è riservato.
3. Sciogliendo la riserva, deve ritenersi che l'opposizione sia limitatamente fondata.
Per la liquidazione del compenso a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, occorre osservare “la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità”; per i procedimenti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile (compreso tra 26.000,01 e
52.000,00 euro) (v. art. 5, comma 6 D.M. 55/2014), il valore medio è di euro 9.991,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.045,00 per la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la fase decisionale):
Tuttavia, nella notula presentata per la liquidazione del compenso, la ricorrente, facendo riferimento all'art. 5, co. 6 D.M. 55 cit., aveva indicato i valori medi degli scaglioni superiori (da
26.001,00 a 260.000,00 euro) e aveva rammentato come, per particolare importanza e complessità delle questioni trattate e degli effetti, dovesse farsi riferimento allo scaglione fino a
€ 520.000,00.
Tale proposta di liquidazione non può essere accolta, non ravvisandosi una particolare complessità del reclamo sul procedimento di adottabilità, come si evidenzia dalla limitata attività istruttoria svolta e pertanto appare corretta la liquidazione operata dal Collegio della Sezione
NI e Famiglia che ha fatto riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa e ha determinato l'importo della fase istruttoria nella somma di € 2.2000,00, inferiore ai valori medi.
Non condivide, invece, il giudice designato la decisione di non liquidare il compenso per la fase decisionale, posto che è facoltà del difensore farsi sostituire in udienza (art 14 L.3171272012
n.247) e nei procedimenti di reclamo di sentenze di adottabilità la fase decisionale è sempre sostituita da discussione orale.
Tuttavia, essendosi il sostituto limitato a richiamare le conclusioni appare opportuno liquidare tale fase con riferimento al valore minimo e quindi in € 1735,00.
A norma dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 “gli importi spettanti al difensore .... sono ridotti della metà”, con la conseguenza che la liquidazione corretta è quella di euro 3.705,50 oltre rimborso
3 forfettario, IVA e CPA (2058,00 fase di studio-1418,00 fase introduttiva-2.200 fase istruttoria-
1735,00 fase decisionale= 7411,00:2= 3.705,50)
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, liquidate in base al decisum ex art. 5, 1° comma, D.M. 55/2014 in euro 915,00 (importo base euro 1.830,00, dovendosi escludere la fase istruttoria e/o di trattazione non espletata in questa fase, ridotto alla metà ex art. 4, 1° comma, D.M. 55/2014, trattandosi di affare non difficoltoso avente ad oggetto la sola liquidazione delle spese di giudizio), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
P. Q. M.
Visti gli artt. 281 -decies c.p.c., 82 e 130 D.P.R. 115/2002 -15 D.lgs n.150/2011 liquida in favore dell'avv. il compenso di euro 3.705,00 oltre rimborso forfettario, Parte_1
IVA e CPA per l'attività prestata nella sua qualità di curatore speciale dei minori Persona_1
e ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio svoltosi
[...] Persona_2 davanti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione NI – Famiglia, conclusosi con sentenza in data 08.04.2025 condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in euro 915,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Torino il 20/11/2025.
Il Consigliere designato dott. Piero Rocchetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona del Consigliere designato dott. Piero Rocchetti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1024/2025 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa come da procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002, nel presente procedimento dall'avv.
NA De BE e con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, Via Susa, n. 42
Opponente contro
, (c.f. ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Opposto-contumace
Oggetto: reclamo ai sensi degli artt. 84 e 170 del DPR 115/2002.
Conclusioni.
Per l'opponente: come da ricorso depositato in data 31.07.2025
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto in data 16.07.2025 Parte_1
(comunicatole a mezzo pec in data 21.7.2025 della Corte di Appello di Torino-Sezione Famiglia
e NI) che ha liquidato in favore del difensore opponente “a titolo di compenso per l'attività svolta nel giudizio in oggetto quale Difensore e Curatore Speciale dei minori sopra indicati, ammessa in tale veste al Patrocinio a spese dello Stato,la complessiva somma di €
2.838,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA-chiedendo la riliquidazione degli onorari e dei diritti nella giusta misura, tenuto conto della complessità della causa
1 dell'effettività dell'attività svolta e delle tariffe previste, così come stabilito dalla legge istitutiva del Patrocinio a spese dello Stato nel settore civile e come sopra indicate, in € 12.156,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, importo non dimidiato e instando altresì per la liquidazione per l'intero delle competenze e spese della presente procedura.
Nel decreto impugnato, dato atto dell'istanza di liquidazione dell'avv. , nominato curatore Pt_1
speciale dei minori e ammessi al Persona_1 Persona_2 patrocinio a spese dello Stato con provvedimenti del Consiglio dell'Ordine in data 12.03.2024
(procedura avente da oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Torino del 16.01.2024 n.44/2024 che dichiarava l'adottabilità dei minori, procedimento instaurato dalla madre dei minori, SI ) e in data 17.04.2024 (procedura Persona_3 avente ad oggetto l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza di cui sopra), la Sezione Famiglia e NI di questa Corte ha fatto riferimento all'art. 82 del DPR
115/2002 cit. e ha provveduto alla liquidazione dei compensi applicando, ai sensi dell'art. 130
Dpr 115 cit., la riduzione della metà.
Ha stabilito che potevano essere liquidate solo le spese documentate e che, avuto riguardo al valore della domanda, la causa doveva ascriversi allo scaglione indeterminabile a complessità bassa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e che, in relazione all'attività svolta e ai risultati, potesse essere liquidata la somma complessiva di € 5.676,00 avuto riguardo a valori tra i minimi e i medi (ossia € 2.058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, €
2.2000, per la fase istruttoria), decurtata della metà, oltre accessori di legge.
La Corte ha ritenuto che la somma relativa alla fase istruttoria dovesse essere liquidata in misura inferiore ai valori medi in considerazione del fatto che erano state esclusivamente acquisite relazioni dei Servizi e non erano stati sentititi testi né era stata effettuata una CTU e che nulla potesse essere liquidato per la fase decisionale visto che nessuna attività era stata concretamente svolta dall'Avvocata istante in detta fase (nessuna memoria era stata depositata oltre a quella costituiva inziale;
inoltre, all'udienza di discussione finale la Difensora si era fatta sostituite da una collega che si era limitata a richiamare la memoria di costituzione)
2. Secondo la reclamante l'attività dalla stessa svolta – nel giudizio di reclamo e nella sospensiva- (docc. 2 e 3) avverso la procedura di adottabilità dei suddetti minori ed esitata con l'accoglimento dell'appello proposto dalla madre dei minori (cfr. doc. 7) – era stata di particolare importanza e complessità.
2 Il P.G. ha comunicato di avere preso visione del ricorso senza formulare conclusioni.
All'udienza del 18 novembre 2025 è comparsa soltanto il Difensore di parte ricorrente e, stante la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del . CP_1
All'esito della discussione il Consigliere designato si è riservato.
3. Sciogliendo la riserva, deve ritenersi che l'opposizione sia limitatamente fondata.
Per la liquidazione del compenso a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, occorre osservare “la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità”; per i procedimenti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile (compreso tra 26.000,01 e
52.000,00 euro) (v. art. 5, comma 6 D.M. 55/2014), il valore medio è di euro 9.991,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.045,00 per la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la fase decisionale):
Tuttavia, nella notula presentata per la liquidazione del compenso, la ricorrente, facendo riferimento all'art. 5, co. 6 D.M. 55 cit., aveva indicato i valori medi degli scaglioni superiori (da
26.001,00 a 260.000,00 euro) e aveva rammentato come, per particolare importanza e complessità delle questioni trattate e degli effetti, dovesse farsi riferimento allo scaglione fino a
€ 520.000,00.
Tale proposta di liquidazione non può essere accolta, non ravvisandosi una particolare complessità del reclamo sul procedimento di adottabilità, come si evidenzia dalla limitata attività istruttoria svolta e pertanto appare corretta la liquidazione operata dal Collegio della Sezione
NI e Famiglia che ha fatto riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa e ha determinato l'importo della fase istruttoria nella somma di € 2.2000,00, inferiore ai valori medi.
Non condivide, invece, il giudice designato la decisione di non liquidare il compenso per la fase decisionale, posto che è facoltà del difensore farsi sostituire in udienza (art 14 L.3171272012
n.247) e nei procedimenti di reclamo di sentenze di adottabilità la fase decisionale è sempre sostituita da discussione orale.
Tuttavia, essendosi il sostituto limitato a richiamare le conclusioni appare opportuno liquidare tale fase con riferimento al valore minimo e quindi in € 1735,00.
A norma dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 “gli importi spettanti al difensore .... sono ridotti della metà”, con la conseguenza che la liquidazione corretta è quella di euro 3.705,50 oltre rimborso
3 forfettario, IVA e CPA (2058,00 fase di studio-1418,00 fase introduttiva-2.200 fase istruttoria-
1735,00 fase decisionale= 7411,00:2= 3.705,50)
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, liquidate in base al decisum ex art. 5, 1° comma, D.M. 55/2014 in euro 915,00 (importo base euro 1.830,00, dovendosi escludere la fase istruttoria e/o di trattazione non espletata in questa fase, ridotto alla metà ex art. 4, 1° comma, D.M. 55/2014, trattandosi di affare non difficoltoso avente ad oggetto la sola liquidazione delle spese di giudizio), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
P. Q. M.
Visti gli artt. 281 -decies c.p.c., 82 e 130 D.P.R. 115/2002 -15 D.lgs n.150/2011 liquida in favore dell'avv. il compenso di euro 3.705,00 oltre rimborso forfettario, Parte_1
IVA e CPA per l'attività prestata nella sua qualità di curatore speciale dei minori Persona_1
e ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio svoltosi
[...] Persona_2 davanti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione NI – Famiglia, conclusosi con sentenza in data 08.04.2025 condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in euro 915,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Torino il 20/11/2025.
Il Consigliere designato dott. Piero Rocchetti
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