Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2163/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 2163/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale dell'8.1.2025, e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Antonio D'Auria, c.f. PEC: CodiceFiscale_2
Fabio D'Auria, c.f. Email_1 C.F._3
, PEC: e Valeria D'Auria, c.f.
[...] Email_2 [...]
, PEC: fax: 081 C.F._4 Email_3
19725973, tutti con studio in Scafati (SA), alla Via Luigi Sturzo n.18, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone,
sito in Napoli, alla Via Biscardi 31.
RICORRENTE
E
, c.f. in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_4
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente ,come da conclusioni rassegnate con Parte_1
note inviate in data 31.1.2023, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento
della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
persona del suo L.R.P.T. – a pagare al ricorrente i danni subiti , per la
perdita delle colture danneggiate (coltura di cipolle) e di tutti i danni
al terreno ed annessi , nella misura che riterrà in Sua Giustizia , da
determinarsi, ove necessario c on criterio equitativo , avendo come
punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Dott.
nei suoi elaborati versati in atti, con Persona_1
rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate 3
dalla data dell'allagamento (22 febbraio 2015) fino all'effettivo
soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA
ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, D'Auria
Fabio e D'Auria Valeria, antistatari, all'uopo l'avv. Antonio D'Auria
dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli
avvocati Fabio e Valeria D'Auria, ai quali, pertanto, potrà essere
attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno;
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata provvisoriamente
esecutiva”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.2.2020, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.8.2020, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche la , in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni, all'impianto irriguo e al fondo, del quale risultava proprietario,
della totale estensione di mq 4.163 ubicato nel Comune di Scafati e riportato in catasto al foglio 29, p.lla 393 (mq. 549), p.lla 5 (mq. 1123), p.lla 6 (mq
1751), p.lla 674 (mq 596), p.lla 761 (mq 144).
Detto fondo, in data 22.2.2015, era stato infatti sommerso da acqua maleodorante, melma e detriti esondati - e comunque trasportati dalle acque,
anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio -
provenienti dallo straripamento del Fiume Sarno, il quale, all'epoca dei fatti, 4
si trovava in pessimo stato di manutenzione: il suo alveo era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del necessario dragaggio, con vegetazione incontrollata al suo interno che ne limitavano sensibilmente la sezione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.7.2020, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 4.5.2021. In tale sede - verificata la rinotifica dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
6.8.2020- il G.D. dichiarava la contumacia della e Controparte_1
concedeva i termini delle memorie ex art.183 co. VI c.p.c. rinviando per la successiva trattazione all'udienza del 5.4.2022.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera
Inferiore ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025, per poi essere anticipata all'udienza dell'8.1.2025 con decreto del 6.12.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, il
Tribunale all'udienza collegiale dell'8.1.2025 riservava la causa in decisione.
*************
La domanda risulta fondata e va accolta per quanto di ragione, nei termini appresso indicati.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali allegate alla perizia di 5
parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 9.11.2022, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi e Testimone_1 Persona_1
(quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr.
dichiarazioni rese dai testi e ). Testimone_1 Persona_1
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
22.2.2015 il Fiume Sarno esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 6
resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, e quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad 7
una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_1
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva il fondo esteso mq. 4.163, riportato Parte_1
in catasto al foglio 29, p.lla 393 (mq. 549), p.lla 5 (mq. 1123), p.lla 6 (mq
1751), p.lla 674 (mq 596), p.lla 781 (mq 144).
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_1 8
danno complessivo pari ad € 23.406,00, tenendo conto di varie voci di danno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, cipolla per mq 3.400, distrutta o comunque resa non utilizzabile.
Il perito ha stimato il danno precisando che la cipolla ha un costo pari a € 2,90 per metro quadro, determinandone l'ammontare complessivo in €
9.860,00
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della 9
decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_1
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava il fondo per cui è causa a cipolle e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle 10
produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a
[...]
l'importo di € 3.944,00. Pt_1
Per quanto riguarda i danni richiesti dal ricorrente per mancata
coltivazione succedanea, si rileva che il dott. non ha Persona_1
specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni
de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte. Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Il perito ha, poi, individuato una serie di attività necessarie al
ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavi a
[...]
sezione aperta, rinterri e trasporti, movimentazione nell'area di cantiere, con 11
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti
di qualsiasi natura.
Ebbene, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 4.896,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.958,40.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno aventi ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 2.516,00 ed € 2.142,00, per un totale di € 4.658,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 1.863,20. 12
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino
dell'impianto irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
In conclusione, a può essere riconosciuto il risarcimento Parte_1
dei danni nella misura di € 7.765,60 (€ 3.944,00 + € 1.958,40 + € 1.863,20).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adìto
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno ed il suo controfosso destro sono corsi d'acqua naturale inseriti negli elenchi delle acque pubbliche.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. 13
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.2.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna spettante alla ricorrente,
calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari quindi ad € 10.291,31.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella 14
misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
-tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria,
dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
15
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 6.8.2020- da nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni
[...]
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente , dell'importo di € 10.291,31, oltre interessi al Parte_1
tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
[...]
, in complessivi € 2.632,00, di cui € 132,00 per spese vive ed € Pt_1
2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente