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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 8613/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8613/2017 promossa da: nato a [...] la Strada l'1/01/1968 Parte_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Ciro Paolo Ascione e domiciliato presso il suo studio sito in San Nicola la Strada (CE) alla Via
Palomba n° 6;
-attore- contro
Arch. Nicola, nato a [...] il CP_1
04/09/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Parente Paolo, (C.F.:
) elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Caserta (CE) alla Via F. Daniele n. 47;
-convenuto-
e
1 (P.IVA ), in liquidazione in Controparte_2 P.IVA_1
persona del liquidatore Sig. (C.F.: CP_3
) rappresentata e difesa dall'Avv. Golino C.F._2
Domenico (C.F.: (C.F.: ) domiciliata presso C.F._3
lo studio sito in Marcianise (CE), alla Via Mestre n. 28;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio l'impresa e l'architetto Controparte_2 CP_4
domandando il risarcimento dei danni subiti a causa della realizzazione asseritamente difettosa dell'immobile sito in San Nicola
La Strada alla Via Manzoni, 68 identificato al N.C.E.U. al foglio 3, particella 5175., commissionato alla convenuta impresa sotto la direzione lavori dell'Arch. CP_1
Deduceva l'attore l'esistenza di gravi difetti costruttivi (vizi strutturali, calcestruzzo scadente, errate impermeabilizzazioni, assenza di cappotto termico, malfunzionamenti fognari e infiltrazioni), accertati da perizia tecnica redatta dall'Ing. Per_1
nel 2013. A sostegno della domanda venivano allegate
[...]
2 comunicazioni extra-giudiziali, documentazione edilizia e la relazione tecnica di parte. Chiedeva l'attore di accertare la responsabilità solidale ex artt. 1667 e 1669 c.c. della ditta esecutrice e del direttore dei lavori, con condanna al risarcimento dei danni materiali e morali.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità della Controparte_2
domanda per genericità, nonché la decadenza e prescrizione ex artt.
1667 e 1669 c.c., stante la tardiva denuncia dei vizi (scoperti nel 2013, con azione promossa nel 2017). Contestava inoltre il valore probatorio della perizia di parte (non sottoscritta, non svolta in contraddittorio, riferita a materiale di provenienza incerta).
Si costituiva l'arch. aderendo integralmente alle CP_4
eccezioni della convenuta impresa, eccependo altresì la mancanza di legittimazione passiva, avendo eseguito la direzione dei lavori secondo le regole dell'arte e ricevuto comunicazioni solo generiche e tardive.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice ammetteva la prova per testi, escutendo i testi delle parti. Veniva rigettata la richiesta di CTU, ritenuta esplorativa.
La causa veniva trattenuta in decisione con udienza cartolare del 7 gennaio 2025 con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190
c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha fondato la propria domanda sugli artt. 1667 e 1669 c.c., invocando la responsabilità solidale di impresa e direttore dei lavori
3 per vizi dell'opera.
Tuttavia, nonostante l'attività istruttoria svolta, l'attore non ha fornito alcuna prova oggettiva ed attendibile in ordine alla effettiva esistenza dei vizi lamentati.
Va preliminarmente precisato che è noto, che la consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., ha natura di mezzo istruttorio ausiliario e non può sopperire alle carenze probatorie delle parti;
ne consegue che la richiesta di CTU formulata dall'attore, in assenza di adeguati elementi tecnici già ritualmente introdotti in causa, correttamente è stata rigettata.
Ne deriva che, in assenza di elementi tecnici autonomi ed imparziali, la prova della sussistenza dei gravi vizi denunciati non risulta raggiunta.
Anche la prova testimoniale offerta dall'attore (a mezzo del fratello,
si è rivelata generica e priva di riscontri Testimone_1
documentali.
Va rilevato altresì che la domanda attorea, pur astrattamente idonea a comprendere tutte le voci di danno riconducibili alla condotta denunciata (Cass. civ. Sez. III n. 20643/2016), risulta formulata in modo del tutto generico, non contenendo alcuna quantificazione, nemmeno orientativa, del danno lamentato. Tale genericità, pur non inficiando in sé l'ammissibilità dell'azione, contribuisce a evidenziarne la fragilità complessiva, ostacolando un adeguato confronto nel contraddittorio e rendendo impossibile qualunque valutazione in punto di liquidazione.
In mancanza di prova tecnica indipendente e in difetto di elementi
4 certi a supporto della doglianza attorea, non risultano integrati gli elementi costitutivi dell'illecito denunciato, né può procedersi a una liquidazione equitativa del danno.
Resta assorbita l'eccezione di prescrizione e decadenza.
Le spese di lite di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, della complessità tecnica della materia trattata e della articolazione delle difese, che giustificano l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.,
P.Q.M
.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lì, 04/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8613/2017 promossa da: nato a [...] la Strada l'1/01/1968 Parte_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Ciro Paolo Ascione e domiciliato presso il suo studio sito in San Nicola la Strada (CE) alla Via
Palomba n° 6;
-attore- contro
Arch. Nicola, nato a [...] il CP_1
04/09/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Parente Paolo, (C.F.:
) elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Caserta (CE) alla Via F. Daniele n. 47;
-convenuto-
e
1 (P.IVA ), in liquidazione in Controparte_2 P.IVA_1
persona del liquidatore Sig. (C.F.: CP_3
) rappresentata e difesa dall'Avv. Golino C.F._2
Domenico (C.F.: (C.F.: ) domiciliata presso C.F._3
lo studio sito in Marcianise (CE), alla Via Mestre n. 28;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio l'impresa e l'architetto Controparte_2 CP_4
domandando il risarcimento dei danni subiti a causa della realizzazione asseritamente difettosa dell'immobile sito in San Nicola
La Strada alla Via Manzoni, 68 identificato al N.C.E.U. al foglio 3, particella 5175., commissionato alla convenuta impresa sotto la direzione lavori dell'Arch. CP_1
Deduceva l'attore l'esistenza di gravi difetti costruttivi (vizi strutturali, calcestruzzo scadente, errate impermeabilizzazioni, assenza di cappotto termico, malfunzionamenti fognari e infiltrazioni), accertati da perizia tecnica redatta dall'Ing. Per_1
nel 2013. A sostegno della domanda venivano allegate
[...]
2 comunicazioni extra-giudiziali, documentazione edilizia e la relazione tecnica di parte. Chiedeva l'attore di accertare la responsabilità solidale ex artt. 1667 e 1669 c.c. della ditta esecutrice e del direttore dei lavori, con condanna al risarcimento dei danni materiali e morali.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità della Controparte_2
domanda per genericità, nonché la decadenza e prescrizione ex artt.
1667 e 1669 c.c., stante la tardiva denuncia dei vizi (scoperti nel 2013, con azione promossa nel 2017). Contestava inoltre il valore probatorio della perizia di parte (non sottoscritta, non svolta in contraddittorio, riferita a materiale di provenienza incerta).
Si costituiva l'arch. aderendo integralmente alle CP_4
eccezioni della convenuta impresa, eccependo altresì la mancanza di legittimazione passiva, avendo eseguito la direzione dei lavori secondo le regole dell'arte e ricevuto comunicazioni solo generiche e tardive.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice ammetteva la prova per testi, escutendo i testi delle parti. Veniva rigettata la richiesta di CTU, ritenuta esplorativa.
La causa veniva trattenuta in decisione con udienza cartolare del 7 gennaio 2025 con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190
c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha fondato la propria domanda sugli artt. 1667 e 1669 c.c., invocando la responsabilità solidale di impresa e direttore dei lavori
3 per vizi dell'opera.
Tuttavia, nonostante l'attività istruttoria svolta, l'attore non ha fornito alcuna prova oggettiva ed attendibile in ordine alla effettiva esistenza dei vizi lamentati.
Va preliminarmente precisato che è noto, che la consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., ha natura di mezzo istruttorio ausiliario e non può sopperire alle carenze probatorie delle parti;
ne consegue che la richiesta di CTU formulata dall'attore, in assenza di adeguati elementi tecnici già ritualmente introdotti in causa, correttamente è stata rigettata.
Ne deriva che, in assenza di elementi tecnici autonomi ed imparziali, la prova della sussistenza dei gravi vizi denunciati non risulta raggiunta.
Anche la prova testimoniale offerta dall'attore (a mezzo del fratello,
si è rivelata generica e priva di riscontri Testimone_1
documentali.
Va rilevato altresì che la domanda attorea, pur astrattamente idonea a comprendere tutte le voci di danno riconducibili alla condotta denunciata (Cass. civ. Sez. III n. 20643/2016), risulta formulata in modo del tutto generico, non contenendo alcuna quantificazione, nemmeno orientativa, del danno lamentato. Tale genericità, pur non inficiando in sé l'ammissibilità dell'azione, contribuisce a evidenziarne la fragilità complessiva, ostacolando un adeguato confronto nel contraddittorio e rendendo impossibile qualunque valutazione in punto di liquidazione.
In mancanza di prova tecnica indipendente e in difetto di elementi
4 certi a supporto della doglianza attorea, non risultano integrati gli elementi costitutivi dell'illecito denunciato, né può procedersi a una liquidazione equitativa del danno.
Resta assorbita l'eccezione di prescrizione e decadenza.
Le spese di lite di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, della complessità tecnica della materia trattata e della articolazione delle difese, che giustificano l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.,
P.Q.M
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Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lì, 04/07/2025
Il Giudice
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