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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1892 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1892/2024 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, c.f. , in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno di , c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2024, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della nota dell'8.3.2024 con la quale l' ha chiesto la restituzione a titolo CP_1
di assegno sociale 04013665, anno 2022, dell'importo di € 2.044,48 deducendo la non ripetibilità dell'indebito assistenziale.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha a lungo ritenuto che all'assegno sociale, pur costituendo un beneficio di chiara natura assistenziale, andasse applicata la disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva, infatti, che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento delldi attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Con la sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione, modificando il proprio precedente orientamento, ha affermato che “… sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del , affatto Controparte_2
differente è la situazione normativa odierna, che vede l'soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”.
Ciò non determina, tuttavia, “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”, dovendo ad essa applicarsi i principi propri dell'indebito assistenziale secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. In caso di ripetizione dell'assegno sociale, i principi sopra ricordati devono, inoltre, coordinarsi con la particolare disciplina di tale prestazione.
Infatti, l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria: “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
La ripetizione dell'indebito è, dunque, esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari.
Nella vicenda in esame, non può ritenersi operante la sanatoria alla luce del fatto che il provvedimento dell' è intervenuto entro il termine biennale;
non rileva quindi CP_1
la condotta della percipiente, chiaramente non dolosa, ma la provvisorietà dell'attribuzione della prestazione, tale da escludere la configurabilità di un legittimo affidamento nella sua definitività; ciò che, unitamente alla tempestività dell'azione di controllo annuale dell' sui redditi percepiti dal percepiente, rende legittima la CP_1
richiesta di ripetizione per superamento dei limiti reddituali.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto mentre nessuna statuizione deve essere presa sulle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex rt. 152 cpc disp.
Att..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Marsala, 31.1.2025 il Giudice
Monica D'Angelo