Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2795/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2795/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 22.1.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
sig. con sede in VO (Napoli) alla via Palazziello n. 63 Parte_2
Loc. B P. Iva rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Iannucci, P.IVA_1
c.f. PEC: CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio in VO (Napoli), alla Via Palazziello n. 63, in virtù di procura rilasciata, in calce con foglio separato, al ricorso per decreto
ingiuntivo, il cui difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il summenzionato indirizzo PEC e/o numero di fax 081 7735349.
APPELLANTE
E
, con sede legale in VE NT
(BN), alla Via delle Puglie 47 (P.IVA: ), in persona del P.IVA_2
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Dr. , nato a Controparte_2
VE (BN) l'11.03.1958, c.f. , e ivi residente, CodiceFiscale_2
alla Via Avellino n. 4/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela De Nisco
del Foro di Avellino, c.f. - PEC: CodiceFiscale_3
con studio in Montemiletto (AV), alla Via Email_2
Palmolite n. 13, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., apposta in calce alla comparsa di costituzione e allegata alla busta di deposito, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec), sopra indicato.
L'Avv. Angela De Nisco, ai sensi di legge, rende noti, altresì, alla Spett.le
Cancelleria del Giudice adito, il n. di Fax 0824 381710 e l'indirizzo E-mail:
Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale rapp.te pro Parte_1
- tempore, come da atto di appello, e quindi:
“1) Dichiarare ammissibile il presente appello, accoglierlo
integralmente e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
2) in accoglimento dell'appello proposto, accertare e dichiarare
l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 692/2017, emesso dal Tribunale di 3
Nola, in data 24.03.2017;
3) in accoglimento dello spiegato appello e/o in subordine, si chiede
all'Ecc.ma Corte di riformare la condanna alle spese di lite e di conseguenza,
condannare il e/o chi di competenza per l'ipotesi NT
di validità della garanzia invocata al pagamento delle spese e competenze
professionali del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa.
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere
corretta la sentenza resa dal Tribunale, si chiede di riformare la sentenza
impugnata compensando integralmente le spese tra le parti, anche per questo
grado di giudizio”.
Per l'appellato in persona del NT
legale rappresentante pro - tempore, rigettarsi l'appello, con ogni conseguente statuizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29.7.2020, la in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 944/2020 dell'23.6.2020 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , in persona NT
del legale rappresentante pro - tempore avverso il decreto ingiuntivo n.
692/2017 del 24.3.2017 emesso nei propri confronti, su ricorso della
in persona del legale rappresentante pro – tempore, per Parte_1
l'importo di € 145.832,00, oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 e spese di lite, veniva revocato il detto provvedimento, con condanna di quest'ultima la pagamento delle spese di lite.
Ciò posto, con il menzionato atto introduttivo, la Parte_1 4
in persona del legale rapp.te pro - tempore, conveniva innanzi all'intestata
Corte di Appello il , in persona del legale NT
rappresentante pro – tempore, chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate,
di accogliere, in riforma della gravata decisione, le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 22.12.2020 si costituiva il NT
in persona del legale rappresentante pro - tempore,
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove;
contestava inoltre fondamento nel merito dell'avversa impugnazione, richiamando a sostegno delle proprie ragioni alcuni precedente relativi ad altri giudizi svoltisi tra le stesse parti, in atti allegati;
chiedeva quindi rigettarsi l'appello, con vittoria di spese e relativa distrazione in favore del difensore anticipatario.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato in persona del legale NT
rappresentante pro – tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma, 5
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso monitorio la Parte_1
esercente su tutto il territorio nazionale l'attività di trasporto per conto terzi,
esponeva che, nel corso degli anni 2010/2012, aveva effettuato, per conto del
, diversi trasporti per conto terzi, risultando NT
quindi creditore della somma complessiva di € 145.831,02, quale corrispettivo non versato di cui alle allegate fatture, ivi meglio menzionate ed elencate,
prodotte unitamente al registro vendite.
L'opponente deduceva, in sede di opposizione, che la CP_1
predetta era una propria consorziata - a far data dal Parte_1
13.03.2009 e fino alla data del 03.02.2017 (cfr. Allegati 1 e 2) - e, pertanto,
aveva effettuato i lavori di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti per 6
proprio conto ed in tale qualità, in virtù dei rapporti intercorrenti tra esso opponente ed i committenti, Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e ER - articolazione territoriale di ER, con sede in ER, al
Corso Giannone n. 50 (cfr. Allegati 3 e 4), nonché Controparte_3
con sede legale in Alcamo (TP), alla C.da Citrolo s.n.c., nonché
[...]
con sede legale in Milano (MI), alla Via Bensi n. 12/6. Controparte_4
Il funzionamento del detto implicava, come previsto CP_1
nell'allegato Statuto (cfr. Allegato 5), che, aggiudicata la gara, laddove i lavori venissero svolti da una o più consorziate, esse avessero fatturato direttamente al medesimo, che, solo dopo aver riscosso i compensi dall'Ente CP_1
appaltante, avrebbe riservato le somme ricevute ai consorziati, in relazione al lavoro da ciascuno eseguito;
sussistendo il rapporto esclusivamente tra il e l'Ente di Committenza, era solo il primo, in caso di mancato CP_1
pagamento da parte dell'Ente appaltante, ad essere titolato all'azione di recupero.
Precisava l'opponente che, secondo l'art. 7 dello Statuto, il CP_1
aveva l'obbligo di pagamento dei consorziati, per il lavoro svolto per suo conto, solo in caso di previa riscossione presso il Committente, come peraltro già affermato in altra analoga controversia da parte del medesimo Tribunale
di Nola (v. Tribunale di Nola - II Sez. – Giudice Dr.ssa Maria Gabriella
Frallicciardi, sentenza n. 2567/2015, pubblicata in data 6.10.2015).
D'altra parte, il si era diligentemente attivato per il recupero CP_1
del credito dovuto dal committente Consorzio Unico di Bacino delle Province
di Napoli e ER, ottenendo Decreto Ingiuntivo n. 216/2012 del 02.03.2012,
emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di 7
ER, depositato in data 3.3.2012, ma senza ottenere la provvisoria esecutorietà, poi opposto dal debitore, essendo ancora pendente il giudizio n.
R.G. 1078/2012; peraltro, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e ER, articolazione territoriale di ER, si trovava in stato di liquidazione (cfr. Allegato 9) e, dunque, il recupero del credito dovuto non era di certa e facile soddisfazione.
Il C.C.S. si era ulteriormente attivato per il recupero del credito dovuto dal committente Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e
ER, ottenendo il Decreto Ingiuntivo n. 1782/2010 del 27.12.2010, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di ER - poi opposto (R.G. n. 690/2011) - e messo comunque in esecuzione, giusta ordinanza di provvisoria esecuzione dello stesso, limitatamente ad una parte dell'intero importo ingiunto, ma senza avere alcun esito favorevole.
Analoga situazione si era verificata per il recupero del credito vantato dal C.C.S. nei confronti della società conclusosi Controparte_3
con pignoramento presso terzi con esito negativo;
quanto al recupero delle somme vantate nei confronti della era in corso il Controparte_4
giudizio di opposizione R.G. n. 59636/2014, innanzi al Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Nola, condividendo i motivi addotti dal a CP_1
sostegno della propria opposizione, così motivava la propria decisione di revoca dell'opposto decreto:
“……il fondava la sua opposizione NT
sull'art. 7 del relativo Statuto, secondo cui “[…] Il ha l'obbligo di CP_1
pagare i consorziati per i lavori eseguiti dagli stessi, per conto del , CP_1
entro quindici (15) giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettiva 8
disponibilità dei fondi […]” (cfr. allegato 5 della produzione di parte
opponente); pertanto, atteso che il non aveva NT
ancora riscosso le somme dovute dal Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e ER (nonostante l'opponente si fosse diligentemente
attivata onde ottenere tali pagamenti), la agendo in via Parte_1
monitoria nei suoi confronti aveva violato la suindicata clausola statutaria.
L'opposta invero, senza contestare né la sua qualità di socio ordinario
del opponente per il periodo compreso tra il 13/03/2009 ed il CP_1
03/02/2017 (cfr. allegati 1 e 2 della produzione dell'opponente) né che la
prestazione delle attività di cui alle fatture azionate era stata effettuata nei
confronti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e ER,
dal canto suo asseriva che “[…] come sostenuto dal NT
lo stesso si è attivato per il recupero del credito ma lo ha fatto
[...]
tardivamente, o comunque in maniera non esaustiva, rispetto ai tempi,
stabiliti dal contratto, per il pagamento da richiedere all'ente appellante,
generando a cascata un danno economico ai consorziati” (cfr. pag. 3 delle
note depositate in data 29/05/2020).
Ebbene, non si può non ravvisare, nel succitato articolo 7, una
condizione sospensiva, non ancora avveratasi al momento della presentazione
del ricorso monitorio da parte della consistente nel Parte_1
pagamento dei lavori da parte del committente nei confronti del
[...]
e, da tale considerazione, non può che derivare la revoca del NT
decreto ingiuntivo opposto.
Difatti l'opposta, onde ottenere la corresponsione della somma dovuta
direttamente dal , senza dover attendere il pagamento da parte CP_1 9
della committente, avrebbe dovuto dimostrare che l'opponente aveva agito
violando il disposto di cui all'art. 1358 c.c. onde ottenere in suo favore
l'operatività della fictio di cui all'art. 1359 c.c., cosa che invece non ha fatto;
al contrario è stata l'opponente a dimostrare di essersi prontamente attivata
onde ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Consorzio Unico di Bacino
delle Province di Napoli e ER nei suoi confronti mediante il depositava
una pluralità di atti con cui provava di aver intrapreso specifiche azioni
giudiziarie in tal senso (sul punto v. Cass. civ. 23417/2019 secondo cui “In
materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento
della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche
nell'ipotesi della "fictio" di cui all'art. 1359 c.c., ove si considera avverata
qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario al suo verificarsi”)”.
Orbene, a fronte di tale ricostruzione, del tutto logica e coerente e fondata sul testo non contestato dell'art. 7 dello Statuto consortile, l'appellante continua dedurre, come già affermato in primo grado, che la condizione sospensiva rilevata dal primo giudice dovrebbe operare solo nelle ipotesi di un'eventuale azione esecutiva, non potendo costituire una condizione di esigibilità del credito e, soprattutto, per l'accertamento dello stesso;
si tratta tuttavia, ad opinione di questa Corte, di un'affermazione del tutto apodittica,
che non trova alcun fondamento nel dettato della clausola statutaria.
Né, per altro verso, può ritenersi che la causa non operasse, a causa di un comportamento negligente nel recupero dei crediti da parte del CP_1
del quale non esiste alcuna traccia in atti, stante anzi la piena prova delle diverse iniziative giudiziarie poste in essere per la riscossione dei crediti da 10
parte del predetto originario opponente, oggi appellato.
D'altra parte, la clausola in questione risulta liberamente accettata da parte della società oggi appellante, essendo del tutto irrilevanti le considerazioni contenute nell'atto di impugnazione in ordine agli effetti pregiudizievoli economici da essa derivanti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta da parte appellante,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato in persona del NT
legale rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale rapp.te pro - tempore, e si liquidano Parte_1
in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Angela De Nisco, dichiaratasi anticipataria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
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La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pro - tempore, con Parte_1
citazione del 29.7.2020, nei confronti del , NT
in persona del legale rappresentante pro - tempore, nonché avverso la
sentenza del Tribunale di Nola n. 944/2020 del 23.6.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore al pagamento in favore del NT
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, di spese
[...]
e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida,
in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Angela De Nisco,
dichiaratasi anticipataria;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo