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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 505/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via V.Veneto n. 13, Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Argento del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2018 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1115/2017 notificatogli l'11.01.2018, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale in data 11.11.2017, su ricorso dell' per il pagamento della complessiva somma di CP_2
€ 24.896,23, oltre accessori, pretesa a titolo di contributi non versati nel triennio interessato dalle agevolazioni previste dalla L. n. 289/2002 in favore dei soggetti operanti nei territori danneggiati dal terremoto del dicembre 1990 e relativo aggravio di sanzioni, in ragione dell'incompatibilità della disposizione agevolatrice con il mercato interno per violazione del T.F.U.E., giusta decisione della Commissione U.E. del 14.08.2015. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, attesa l'estinzione del debito previdenziale con il versamento a saldo del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, come previsto dalle reiterate disposizioni agevolatrici di legge anteriori alla decisione della Commissione U.E., e l'inapplicabilità, al debito contributivo sub iudice, della decisione anzidetta, attesa l'inesigibilità del recupero degli aiuti di Stato erogati per il risalente sisma del dicembre 1990, in ragione dell'irreperibilità della documentazione attestante i riportati danni, trattandosi in ogni caso di aiuto rientrante nella c.d. regola de minimis; deplorando l'abuso dello strumento processuale azionato dall' , l'opponente ne ha infine altresì chiesto la condanna al pagamento di CP_1 importo risarcitorio ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_2 destituita di fondamento, sul rilievo che: il debito contributivo risultava dai modelli DM10 trasmessi dall'opponente negli anni 1991 e 1992, i quali evidenziavano, al netto degli eseguiti pagamenti, un insoluto di € 17.555,79 oltre accessori;
l'estensione dell'agevolazione in commento ai debiti previdenziali era stata disposta dall'art. 1, comma 363, L. n. 266/2005, con conseguente inutilizzabilità, ai fini della definizione agevolata, delle somme anteriormente versate;
e nessun rilievo assumeva il difetto di un ordine di recupero conseguente alla decisione della Commissione
U.E. del 14.08.2015, essendo stata comunque dichiarata la contrarietà della disposizione agevolatrice al T.F.U.E. e l'opponente non avendo provato il rispetto della c.d. regola de minimis. Disattesa l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025.
*****
Va innanzitutto rilevato che nell'accolto ricorso per ingiunzione l' si è affermato CP_2 creditore della complessiva somma di € 24.896,23 “a titolo di contributi e somme aggiuntive, calcolate ai sensi della L. n. 388/2000 art. 116, relative al periodo 10/1992-11/1992, come da DM- V allegati” - voci in petitum specificate in € 16.466,79 per contributi (al netto del versamento di € 1.089,00 eseguito dal debitore in data 16.05.2003) e in € 8.429,44 per somme aggiuntive, come dagli acclusi n. 21 modelli DM10, nei quali risultano annotazioni con il codice N922 istituito in occasione della sospensione dei versamenti previdenziali disposta con ordinanza n. 2057 del
21.12.1990. Ciò detto, a mente dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”, l'art. 1, comma 363, L. n. 266/2005 avendo unicamente stabilito che “per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall' articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006”; l'evocata disposizione agevolatrice, dunque, appare essere stata ab initio dettata al fine di consentire, con il versamento del
10% di quanto dovuto, la definizione tanto dei debiti tributari quanto dei debiti previdenziali, originariamente entro il 16.04.2003, termine in prosieguo interessato da numerose proroghe. Acclarato per quanto sopra l'avvalimento della sospensione dei versamenti (dichiarato dall'opponente mercé l'annotazione delle autoliquidate somme a debito sotto il codice N922 istituito per l'adesione datoriale all'introdotta agevolazione) e l'entità del debito contributivo sospeso e non onorato (la cui attualità prescinde dalla richiamata decisione della Commissione U.E. e dall'obbligo di recupero a carico dell'Italia), la disposizione agevolatrice in commento - com'è noto - non ha superato il vaglio di conformità alle regole del mercato interno della Commissione
U.E., la quale con la richiamata decisione del 14.08.2015 ne ha ritenuta la natura di aiuto di Stato e dichiarato l'illegittimità per contrarietà all'art. 107, par.2 lettera b), ordinando all'Italia il CP_3 recupero delle accordate agevolazioni. Quanto agli aiuti già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione - tra i quali va annoverata l'agevolazione per cui è causa -, la decisione ha nondimeno affermato la compatibilità del regime di favore con il mercato interno a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa a causa della calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione, previa allegazione di ogni compensazione ottenuta da qualsiasi fonte
(assicurativa, risarcitoria o altro) e con esclusione di ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi oneri che superi la soglia di esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore (c.d. regola de minimis); resta inoltre escluso per l'Italia l'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della decisione, con l'unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita. Ciò detto, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nelle azioni intraprese dall per il recupero degli sgravi contributivi (…) considerati come aiuti di Stato, grava CP_2 sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune” e “ai fini della verifica del rispetto della regola "de minimis", il giudice dovrà tener conto di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto” (cfr. CASS. n. 1583/2023; CASS. n. 7704/2020), posto che “le specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma” (cfr. CASS. n. 14574/2017; CASS. n. 1583/2023; CASS. n. 7704/2020).
Posto che la decisione della Commissione costituisce ex art. 288 T.F.U.E. atto normativo vincolante - e dunque ius superveniens al quale va data immediata applicazione nella giurisdizione domestica -, va quindi rilevato che l'opponente non ha documentato né altrimenti chiesto di provare i fatti costitutivi della richiamata esenzione in applicazione della regola de minimis. A tal riguardo, premesso che, argomentando ex art.
6.1 e 6.2 Reg. CE n. 1407/2013, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'ammissibilità, in via eccezionale, della prova della mancata fruizione di aiuti sopravanzanti i limiti di cui all'applicabile regolamento de minimis - in sede giurisdizionale - a mezzo di autocertificazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, quanto meno fino all'istituzione operativa del registro nazionale per gli aiuti di Stato (avutasi con D.MISE n. 115 del 31.05.2017), la Suprema
Corte ha precisato che, quanto alle agevolazioni previste dalla disciplina speciale connessa al c.d.
del 1990, “il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente CP_4 intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della
l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui “Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l'art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014)” (cfr. CASS. n. 34530/2024); nel caso sub iudice l'opponente ha tuttavia esibito autodichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 datata 19.02.2018 del seguente tenore:
“l'impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006 del 15.12.2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente dichiarazione”, alla cui perplessa formulazione (non espressiva della mancata fruizione di aiuti sopravanzanti la soglia de minimis nel triennio 2001-2003) non è dato annettere la richiesta assunzione di responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 505/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 31 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 505/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via V.Veneto n. 13, Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Argento del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2018 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1115/2017 notificatogli l'11.01.2018, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale in data 11.11.2017, su ricorso dell' per il pagamento della complessiva somma di CP_2
€ 24.896,23, oltre accessori, pretesa a titolo di contributi non versati nel triennio interessato dalle agevolazioni previste dalla L. n. 289/2002 in favore dei soggetti operanti nei territori danneggiati dal terremoto del dicembre 1990 e relativo aggravio di sanzioni, in ragione dell'incompatibilità della disposizione agevolatrice con il mercato interno per violazione del T.F.U.E., giusta decisione della Commissione U.E. del 14.08.2015. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, attesa l'estinzione del debito previdenziale con il versamento a saldo del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, come previsto dalle reiterate disposizioni agevolatrici di legge anteriori alla decisione della Commissione U.E., e l'inapplicabilità, al debito contributivo sub iudice, della decisione anzidetta, attesa l'inesigibilità del recupero degli aiuti di Stato erogati per il risalente sisma del dicembre 1990, in ragione dell'irreperibilità della documentazione attestante i riportati danni, trattandosi in ogni caso di aiuto rientrante nella c.d. regola de minimis; deplorando l'abuso dello strumento processuale azionato dall' , l'opponente ne ha infine altresì chiesto la condanna al pagamento di CP_1 importo risarcitorio ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_2 destituita di fondamento, sul rilievo che: il debito contributivo risultava dai modelli DM10 trasmessi dall'opponente negli anni 1991 e 1992, i quali evidenziavano, al netto degli eseguiti pagamenti, un insoluto di € 17.555,79 oltre accessori;
l'estensione dell'agevolazione in commento ai debiti previdenziali era stata disposta dall'art. 1, comma 363, L. n. 266/2005, con conseguente inutilizzabilità, ai fini della definizione agevolata, delle somme anteriormente versate;
e nessun rilievo assumeva il difetto di un ordine di recupero conseguente alla decisione della Commissione
U.E. del 14.08.2015, essendo stata comunque dichiarata la contrarietà della disposizione agevolatrice al T.F.U.E. e l'opponente non avendo provato il rispetto della c.d. regola de minimis. Disattesa l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025.
*****
Va innanzitutto rilevato che nell'accolto ricorso per ingiunzione l' si è affermato CP_2 creditore della complessiva somma di € 24.896,23 “a titolo di contributi e somme aggiuntive, calcolate ai sensi della L. n. 388/2000 art. 116, relative al periodo 10/1992-11/1992, come da DM- V allegati” - voci in petitum specificate in € 16.466,79 per contributi (al netto del versamento di € 1.089,00 eseguito dal debitore in data 16.05.2003) e in € 8.429,44 per somme aggiuntive, come dagli acclusi n. 21 modelli DM10, nei quali risultano annotazioni con il codice N922 istituito in occasione della sospensione dei versamenti previdenziali disposta con ordinanza n. 2057 del
21.12.1990. Ciò detto, a mente dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”, l'art. 1, comma 363, L. n. 266/2005 avendo unicamente stabilito che “per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall' articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006”; l'evocata disposizione agevolatrice, dunque, appare essere stata ab initio dettata al fine di consentire, con il versamento del
10% di quanto dovuto, la definizione tanto dei debiti tributari quanto dei debiti previdenziali, originariamente entro il 16.04.2003, termine in prosieguo interessato da numerose proroghe. Acclarato per quanto sopra l'avvalimento della sospensione dei versamenti (dichiarato dall'opponente mercé l'annotazione delle autoliquidate somme a debito sotto il codice N922 istituito per l'adesione datoriale all'introdotta agevolazione) e l'entità del debito contributivo sospeso e non onorato (la cui attualità prescinde dalla richiamata decisione della Commissione U.E. e dall'obbligo di recupero a carico dell'Italia), la disposizione agevolatrice in commento - com'è noto - non ha superato il vaglio di conformità alle regole del mercato interno della Commissione
U.E., la quale con la richiamata decisione del 14.08.2015 ne ha ritenuta la natura di aiuto di Stato e dichiarato l'illegittimità per contrarietà all'art. 107, par.2 lettera b), ordinando all'Italia il CP_3 recupero delle accordate agevolazioni. Quanto agli aiuti già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione - tra i quali va annoverata l'agevolazione per cui è causa -, la decisione ha nondimeno affermato la compatibilità del regime di favore con il mercato interno a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa a causa della calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione, previa allegazione di ogni compensazione ottenuta da qualsiasi fonte
(assicurativa, risarcitoria o altro) e con esclusione di ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi oneri che superi la soglia di esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore (c.d. regola de minimis); resta inoltre escluso per l'Italia l'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della decisione, con l'unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita. Ciò detto, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nelle azioni intraprese dall per il recupero degli sgravi contributivi (…) considerati come aiuti di Stato, grava CP_2 sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune” e “ai fini della verifica del rispetto della regola "de minimis", il giudice dovrà tener conto di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto” (cfr. CASS. n. 1583/2023; CASS. n. 7704/2020), posto che “le specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma” (cfr. CASS. n. 14574/2017; CASS. n. 1583/2023; CASS. n. 7704/2020).
Posto che la decisione della Commissione costituisce ex art. 288 T.F.U.E. atto normativo vincolante - e dunque ius superveniens al quale va data immediata applicazione nella giurisdizione domestica -, va quindi rilevato che l'opponente non ha documentato né altrimenti chiesto di provare i fatti costitutivi della richiamata esenzione in applicazione della regola de minimis. A tal riguardo, premesso che, argomentando ex art.
6.1 e 6.2 Reg. CE n. 1407/2013, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'ammissibilità, in via eccezionale, della prova della mancata fruizione di aiuti sopravanzanti i limiti di cui all'applicabile regolamento de minimis - in sede giurisdizionale - a mezzo di autocertificazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, quanto meno fino all'istituzione operativa del registro nazionale per gli aiuti di Stato (avutasi con D.MISE n. 115 del 31.05.2017), la Suprema
Corte ha precisato che, quanto alle agevolazioni previste dalla disciplina speciale connessa al c.d.
del 1990, “il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente CP_4 intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della
l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui “Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l'art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014)” (cfr. CASS. n. 34530/2024); nel caso sub iudice l'opponente ha tuttavia esibito autodichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 datata 19.02.2018 del seguente tenore:
“l'impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006 del 15.12.2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente dichiarazione”, alla cui perplessa formulazione (non espressiva della mancata fruizione di aiuti sopravanzanti la soglia de minimis nel triennio 2001-2003) non è dato annettere la richiesta assunzione di responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 505/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 31 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella