Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 7.5.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4930/22 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
– ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Daniela CP_1
Lumaca e Agnese Grassia;
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Luca CP_2
Cuzzupoli e Itala De Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.7.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 20.01.22, domanda all' ai CP_2 fini del riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 67%, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale del pagamento del ticket sanitario, nonché per ottenere la precedenza in sede di trasferimento ai sensi dell'art. 21 co. 2 L. 104/92; che la menzionata domanda veniva rigettata dalla Commissione Medica in quanto a seguito CP_2 di visita medica veniva riconosciuta invalida nella misura del 55%, riconoscendo l'istante soltanto “portatore di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1, l. 104/92”. A sostegno del proprio ricorso deduceva di esser affetta da diverse patologie e, in particolare, da “spondiloartrosi diffusa con sofferenza dei metameri lombari, cardiopatia ipertensiva, obesità con complicanze artrosiche, insufficienza venosa arti inferiori, disturbo d'ansia medio – grave, cheratocono os, laparocele”. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la percentuale di invalidità predetta, vinte le spese con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l deducendo, CP_1 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. LEGITTIMAZIONE PASSIVA In via preliminare, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 posto che la prestazione richiesta (esenzione ticket) è automaticamente conseguente al riconoscimento dello stato di invalidità. A ciò si aggiunga che di recente la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, è stata esaminata dalla Corte di Cassazione n. 26317/22 a mente della quale “L'oggetto del procedimento, invero, NON è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio, o alla specifica prestazione, ma è solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato... In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' anche là dove l'interessato, come nel caso CP_2 di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)”. MERITO Nel merito, il ricorso merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. In data 28.1.2024, il CTU nominato, Dott. portava a termine il proprio Persona_1 incarico riconoscendo la condizione di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 l. 118/71 e art 9 dl 509/88 - percentuale 82%”. A conclusione delle proprie osservazioni, il CTU così disponeva: “Crediamo nostro dovere porre la questione lavorativa esercitata dalla ricorrente. Il quadro clinico delineato all'esame psichiatrico riteniamo sia da considerare incompatibile con lo svolgimento di insegnante scuola primaria. I sottolineati attacchi di panico atipici, la depressione medio-grave, il ritiro sociale in un quadro definito psicopatologico, ormai cronico, hanno reso la signora ersona con difficoltà costanti (visita psichiatrica del 4/2/21)”. Pt_1
Alla luce di quanto evidenziato dal Dott. nel proprio elaborato peritale, lo Per_1 scrivente magistrato riteneva di dover procedere a nuova valutazione della ricorrente. Veniva, all'uopo, disposta ed effettuata ulteriore perizia medico legale a carico dell'istante a cura del Dott. . Per_2
Ebbene, presa visione dell'elaborato scientifico redatto dall'ausiliario del Tribunale, si ritiene di dover accogliere il ricorso. Invero, le conclusioni raggiunte dal CTU Dott. sono logiche e corrette, motivate in Per_2 maniera molto approfondita e coerenti con la documentazione medica in atti. Sulla scorta di quanto rilevato in sede di esame peritale e di esame della documentazione medica, il CTU nominato ha concluso che la ricorrente è affetta da “obesità severa in soggetto con manifestazioni algo-funzionali croniche al rachide, per scoliosi lombare sinistro-convessa, spondilodiscoartrosi in esiti di pregressa laminectomia lombare, e ai grossi cingoli per coxo-gonartrosi bilaterale, realizzante riduzione delle performances motorie. sindrome depressiva endoreattiva di grado medio in trattamento clinico combinato, psicologico e farmacologico. insufficienza venosa cronica stadio cdap3 ipertensione arteriosa”. Sulla scorta di tale diagnosi, il CTU ha così argomentato: “Nella ricorrente la combinazione di una obesità di grado severo, così come accreditata dal riscontro del BMI pari a 41,8, e la disabilità muscoloscheletrica nella quale la sofferenza della colonna vertebrale, nella sua espressione clinica nota come spondilodiscoartrosi, rappresenta un elemento fondamentale nello svilimento delle capacità lavorative, anche per gli esiti clinici residuati al pregresso (1998) intervento neurochirurgico praticato al rachide nel suo tratto lombare resosi necessario a causa di una importante ernia lombare. L'intervento di laminectomia all'epoca effettuato non ha consentito la stabilità di uno stato di relativo benessere atteso che a distanza di anni la recidiva erniaria del disco tra i somi L1-L2 ha ri-sviluppato l'identico corteo clinico sintomatologico composto da particolare limitazione funzionale articolare e sindrome algica associata, anche per l'intervenuta estesa degenerazione artrosica complicatasi da una subentrante condizione osteoporotica diffusa che alle immagini della risonanza magnetica si mostrano come infossamento delle limitanti dei corpi vertebrali L2 e L3, cui si associa una cuneizzazione di tipo frattura. Non di meno i rimaneggiamenti artrosici alle articolazioni dei grossi cingoli, soprattutto a quello femoro-tibiale rendevano ragione di una dolenzia e una mialgia costante motivo di una notevole riduzione del movimento. Altresì a carico delle ginocchia interviene anche la deformazione in valgismo, discretamente pronunciata. Sul sistema/apparato muscolo-scheletrico, pertanto, si mostrano concorrenti diverse infermità che impongono una valutazione complessiva che non può consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, quanto piuttosto in un valore percentuale proporzionale scaturito, nel caso specifico, dai codici 7105-obesità con indice di massa corporea compreso tra 35 e 40, con complicanze artrosiche e 7010-anchilosi rachide lombare. Pertanto, in quanto infermità concorrenti si raggiunge una stima percentuale di invalidità di 55%. Un breve passaggio sulla insufficienza venosa cronica della ricorrente che per le manifestazioni cutanee e periferiche alle gambe merita una breve trattazione ai fini valutativi. Essa è una condizione di alterato ritorno venoso, che in successione può dare origine in maniera sintomatica ad una trombosi venosa profonda e alla sindrome postflebitica. Le cause dell'insufficienza venosa cronica riconoscono un danno della parete venosa o un'incontinenza delle valvole. In maniera succinta giova ricordare che il ritorno del sangue venoso dalle estremità inferiori sfrutta la contrazione dei muscoli del polpaccio;
al meccanismo partecipano anche le valvole venose che dirigono il sangue prossimalmente verso il cuore. L'insufficienza venosa cronica si verifica quando l'ostruzione venosa, come ad esempio nella trombosi venosa profonda, l'insufficienza delle valvole venose o la ridotta contrazione della muscolatura che circonda le vene in condizione di ipo/immobilità riducono il flusso venoso e aumentano la pressione venosa. In queste condizioni l'accumulo di liquidi negli arti inferiori può contribuire a generare ipertensione venosa, causa di edema tissutale, flogosi e ipossia, determinando la comparsa dei sintomi. Le Tabelle di Invalidità di cui al D.M. 05.02.1992 non sono di alcun aiuto nella valutazione percentuale della disabilità che ne deriva diversamente dalle tabelle aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009. Altresì con il conforto delle linee guida dell' nelle quali il riconoscimento dell'invalidità è assoggettato a classi diverse a seconda della gravità della patologia: Escludendo la condizione di sintomaticità delle varici può acquisirsi la condizione nella quale l'insufficienza venosa si accompagna a complicazioni cutanee, pur in assenza di ulcere, ma in condizione di estesa edema cutaneo. Questa condizione può essere stimata con in un range tra 15%”. Con particolare riguardo all'aspetto psichiatrico il CTU ha evidenziato che “possiede tutte le caratteristiche per poter essere riassunta nella condizione di “lutto persistente complicato”. Questa condizione è stigmatizzata nel DSM-V laddove è definita come la presenza di uno struggimento quotidiano ed invalidante che colpisce la persona che ha subito un evento luttuoso. In questi casi la sofferenza che fa seguito alla morte è intensa perseverando per la maggior parte dei giorni, in un arco di tempo considerevole, almeno 12 mesi. Nel lutto complicato, come appare essere quello sofferto dalla ricorrente, dal punto di vista fenomenologico, si possono distinguere due categorie sintomatologiche che individuano e compongono sintomi da stress posttraumatico. Allora possono prevalere pensieri intrusivi e ricorrenti che riguardano la perdita della persona cara composti da sintomi quali rabbia, amarezza, senso di incredulità rispetto alla morte con elevata tendenza a evitare ricordi associati al dolore della perdita. In altri casi si consolidano i sintomi tipo angoscia di separazione, ossia emozioni dolorose ed intenso struggimento, desiderio della persona amata e costante preoccupazione legata al ricordo del defunto. Qualunque sia la prevalenza dei sintomi, questi hanno una pesante ricaduta sullo svolgimento delle normali attività quotidiane e causano anche problemi nella sfera sociale. In questi casi è imprescindibile la presa in carico presso un professionista adeguatamente formato, per favorire l'elaborazione delle varie fasi del lutto permettendo alla persona di adattarsi alla perdita e tornare a vivere. Il disturbo da stress post-traumatico pertanto si sviluppa anche in conseguenza di un evento particolarmente traumatico, quale può essere la perdita di un genitore, che involontariamente innesca una serie di problematiche che possono mettere in pericolo la salute e l'integrità fisica o psichica del soggetto, finanche le certezze che si erano costruite e la serenità personale e famigliare. Si caratterizza per sintomi particolarmente invalidanti, come ansia molto intensa e frequente, calo del tono dell'umore, pensieri, immagini o ricordi spiacevoli. In alcuni pazienti prevalgono sintomi collegati alla paura, all'evitamento e all'ansia, in altri si osserva un calo del tono dell'umore e anedonia. Vi sono motivi validi per supporre che nella ricorrente possa essersi originata a seguito della perdita della madre. In effetti sono venuti meno quelle certezze alle quali si era aggrappata per gestire il ruolo di moglie, madre ed insegnante;
ruolo probabilmente già sostenuto a fatica al di là delle proprie capacità e possibilità. In altre parole, con l'evento luttuoso, le è venuto a mancare quella figura che la supportava nella sua assenza per motivi di lavoro nella cura dei figli, condizione indispensabile per consentirle di vedersi realizzata come donna e professionista nel ruolo di moglie e insegnate, specialmente se quest'ultimo richiedeva per la sua realizzazione il trasferimento giornaliero al di fuori della propria regione di residenza. Quindi, l'improvvisa e non accettata perdita di una figura tanto importante ha rappresentato un evento talmente traumatizzante di fronte al quale ha dovuto, ma non saputo, mettere in pratica strategie idonee ed adeguate anche per la propria salute psichiatrica. La letteratura scientifica a proposito dell'evento luttuoso ha speso fiumi di parole;
tutte le certezze sono profondamente sconvolte, assenza di fiducia nel futuro, profonda sensazione di insicurezza dove nulla ha più senso. Tutto sembra imprevedibile e minaccioso;
senza la figura scomparsa la vita è difficile da affrontare perché ci si sente profondamente soli e in trappola. Il lutto è una risposta normale e assolutamente naturale a un evento doloroso. Quando però la sofferenza si prolunga nel tempo e il lutto diventa complicato, tanto da interferire con il buon funzionamento della persona. L'elaborazione normale di un lutto passa attraverso delle fasi;
alla negazione che rappresenta una reazione fisiologica di fronte all'insostenibile dolore della perdita, mano a mano si fa strada la consapevolezza che la perdita è reale a allora si può sentire una profonda emozione di rabbia che può essere diretta verso la persona che ci ha lasciati o verso noi stessi, per non essere riusciti a fare qualcosa per evitare l'evento. In questo caso la rabbia può essere considerata come il tentativo disperato ti trovare una spiegazione ad un evento assolutamente inaccettabile. A proseguire subentra uno stadio di depressione con una profonda sofferenza e tristezza legata al dolore per la realtà dell'evento e la non rimediabilità alla morte. Fisiologicamente quindi interviene quel ultimo stadio che è l'accettazione della realtà dei fatti. È evidente che nella ricorrente il normale ciclo luttuoso si è inceppato riuscendo a sbloccarsi piuttosto tardivamente pur lasciando invariate e irrisolte parte dei problemi della vita ad essa conseguenti. Da un punto di vista medico legale si ritiene che la sua valutazione medico-legale deve avvenire per analogia stante l'assenza della voce specifica nelle tabelle di invalidità. Pertanto ci si può rifare al codice 2206–s. depressiva endoreattiva grave- con attribuzione del valore di invalidità 40%”. Operata tale accurata ricostruzione ed analisi, il Consulente ha concluso che la sig.ra è da ritenere: Parte_1
“INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DA 34% AL 73 % ART. 2 E 13 L. 118/71 E ART 9 DL. 509/88 PERCENTUALE 77% e PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL' ART 3, COMMA 1 LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 NELLA MISURA SUPERIORE AI DUE TERZI (ART. 21) DECORRENZA dalla data della presentazione della domanda amministrativa”. Le conclusioni del CTU sono condivisibili in quanto logiche e adeguatamente motivate;
le singole patologie sono state riscontrate dal consulente all'atto della visita medico legale ed appaiono anche adeguatamente comprovate dalla documentazione medica in atti. Esse, del resto, risultano conformi ai codici tabellari richiamati e viene condivisa dal Tribunale. A fronte del deposito dell'elaborato peritale, del resto, nessuna delle parti costituite ha sollevato contestazioni di sorta. La domanda va, pertanto, accolta con accertamento dell'invalidità di pari al Parte_1
77% con decorrenza da gennaio 2022, ossia dalla domanda amministrativa. Le spese di lite tra la ricorrente ed sono integralmente compensate, tenuto conto dell'intervento giurisprudenziale della corte di Cassazione in epoca pressoché coincidente col deposito del ricorso. Le spese di lite tra la ricorrente ed sono compensate per ½, CP_2 in considerazione della obiettiva difficoltà di valutazione della patologia psichiatrica, che ha richiesto la nomina di due diversi consulenti a cura del Tribunale. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che è invalida nella misura Parte_1 del 77%, con decorrenza da gennaio 2022;
3) Compensa le spese di lite tra la ricorrente ed .
4) Compensa per ½ le spese di lite tra la ricorrente ed e condanna quest'ultimo al CP_2 pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli