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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha deliberato di emettere la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16217 del R.G.A.C. dell'anno 2024, rimessa alla decisone del Collegio all'udienza del 26.6.2025 vertente
TRA
pendente innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, n. 11/2022 ( , in persona del curatore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso – in virtù di autorizzazione G.D. 06.08.2022 dall'avv. Nicola Rascio ( ) con studio in Napoli, alla via Monteoliveto n. 37 C.F._1
ATTORE
E
( ), nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Fallimento attore ha concluso all'udienza del 26.6.2025 riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti ossia:
1 “ dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate con pronuncia di inefficacia del sequestro e ordine di cancellazione delle formalità da eseguirsi a cure e spese del sig. CP_1
.”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato sia ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica (notifica del 27.7.2024), sia al domicilio eletto presso il procuratore costituito in sede di procedimento cautelare ante causam (notifica del 12.7.2014) il Parte_2
. (d'ora in poi ) con sede legale in Aversa
[...] Controparte_2
(CE), Viale Europa n. 63, ha evocato in giudizio quale amministratore unico della CP_1 suddetta società sin dalla sua costituzione e di poi liquidatore della stessa a far data dall'1.08.2018 e sino al momento del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 11/2022 del 03.03.2022 . Parte attrice ha contestato sin dalla richiesta di pronuncia di sequestro conservativo ante causam - misura concessa dapprima con decreto inaudita altera parte (decreto del 7.10.2022) e, quindi, dopo l'instaurazione del contraddittorio e vari rinvii per bonario componimento, confermato con ordinanza del 16.5.2024 - il mancato deposito di bilanci dopo l'esercizio chiuso al 2016, l'assenza della documentazione contabile della società non consegnata agli organi della procedura né dagli stessi rinvenuta e il mancato rinvenimento della stragrande parte delle poste attive indicate nell'ultimo bilancio depositato ( immobilizzazioni per € 43.638,00; rimanenze per € 4.520.900,00; crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 4.872.173,00; disponibilità liquide per € 49.924,00; ratei e risconti per € 328.291,00) per un totale di euro € 9.814.926,00.
Atteso il rinvenimento di pochissimi beni acquisiti alla massa fallimentare, tenuto conto del mancato deposito dei bilanci per gli anni dal 2017 al 2021 e dell'assenza delle scritture contabili, la UR ha allegato di non essere stata in grado di avere contezza della situazione economica e patrimoniale della società nei 5 anni antecedenti alla dichiarazione del fallimento e di non aver potuto ricostruire i fatti di gestione, chiedendo, quindi, la condanna del al pagamento della
Pt_1 somma di euro 800.000,00 pur a fronte di un passivo di gran lunga superiore (Euro 3.114.817,40, di cui Euro 2.506.953,20 in privilegio (AER e lavoratori, soprattutto), giustificando la limitazione della domanda risarcitoria in ragione delle consistenze patrimoniali del come residuate
Pt_1 all'esito degli atti dismissivi contestati. 2. Compiute le verifiche preliminari previste dall'art 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del convenuto e in assenza di questioni rilevabili di ufficio assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. Indi, dopo alcuni rinvii disposti avendo parte attrice rappresentato la ripresa d trattative di bonario componimento con il , all'udienza del 17.6.2025 il dava atto del
Pt_1 Parte_1 perfezionamento della transazione sottoscritta con il e della sua esecuzione e, depositato
Pt_1
l'accordo, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo che la causa fosse rimessa alla decisone del Collegio con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. 3. Ciò premesso, la UR attrice depositando la transazione raggiunta con il convenuto ha dato atto di aver definito bonariamente la lite ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo raggiunto anche sul punto un'intesa con la controparte.
2 E' noto che la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico, non regolamentato dal codice di proceduta civile, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo. La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per svariate ragioni. In buona sostanza, la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. In particolare, la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, come nel caso di specie, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Applicando i suddetti principi al caso di specie va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come da richiesta va dichiarata ai sensi dell'art 669 novies c.p.c. l'inefficacia del sequestro disposto con conseguente con ordine di cancellazione delle formalità connesse da eseguirsi a cure e spese di come da intervenuti accordi a cura e spese di con esonero del CP_1 CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente da qualsivoglia responsabilità.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili atteso che nell'accordo in atti le parti hanno previsto la compensazione delle stesse dovendosi peraltro tener conto che nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere per transazione, il governo delle spese non va statuito in base al principio della soccombenza virtuale, dovendosi provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti (in tal caso, il silenzio serbato dalle parti sul punto spese si deve intendere come invito alla Corte a disporre la compensazione), sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione (cfr. Tribunale di Milano 5 ottobre 2021, n. 8023, Corte di Appello di Napoli 21 giugno 2022, n. 2856).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1. conferma la dichiarazione di contumacia di CP_1
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. dichiara l'inefficacia del sequestro concesso con decreto del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa del 7.10.2022) e confermato con ordinanza dell'intestato
3 Tribunale del 16.5.2024 (n. cron. 2340/2024) a cura e spese di con esonero del CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente da qualsivoglia responsabilità.
4. Spese irripetibili
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha deliberato di emettere la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16217 del R.G.A.C. dell'anno 2024, rimessa alla decisone del Collegio all'udienza del 26.6.2025 vertente
TRA
pendente innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, n. 11/2022 ( , in persona del curatore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso – in virtù di autorizzazione G.D. 06.08.2022 dall'avv. Nicola Rascio ( ) con studio in Napoli, alla via Monteoliveto n. 37 C.F._1
ATTORE
E
( ), nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Fallimento attore ha concluso all'udienza del 26.6.2025 riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti ossia:
1 “ dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate con pronuncia di inefficacia del sequestro e ordine di cancellazione delle formalità da eseguirsi a cure e spese del sig. CP_1
.”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato sia ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica (notifica del 27.7.2024), sia al domicilio eletto presso il procuratore costituito in sede di procedimento cautelare ante causam (notifica del 12.7.2014) il Parte_2
. (d'ora in poi ) con sede legale in Aversa
[...] Controparte_2
(CE), Viale Europa n. 63, ha evocato in giudizio quale amministratore unico della CP_1 suddetta società sin dalla sua costituzione e di poi liquidatore della stessa a far data dall'1.08.2018 e sino al momento del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 11/2022 del 03.03.2022 . Parte attrice ha contestato sin dalla richiesta di pronuncia di sequestro conservativo ante causam - misura concessa dapprima con decreto inaudita altera parte (decreto del 7.10.2022) e, quindi, dopo l'instaurazione del contraddittorio e vari rinvii per bonario componimento, confermato con ordinanza del 16.5.2024 - il mancato deposito di bilanci dopo l'esercizio chiuso al 2016, l'assenza della documentazione contabile della società non consegnata agli organi della procedura né dagli stessi rinvenuta e il mancato rinvenimento della stragrande parte delle poste attive indicate nell'ultimo bilancio depositato ( immobilizzazioni per € 43.638,00; rimanenze per € 4.520.900,00; crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 4.872.173,00; disponibilità liquide per € 49.924,00; ratei e risconti per € 328.291,00) per un totale di euro € 9.814.926,00.
Atteso il rinvenimento di pochissimi beni acquisiti alla massa fallimentare, tenuto conto del mancato deposito dei bilanci per gli anni dal 2017 al 2021 e dell'assenza delle scritture contabili, la UR ha allegato di non essere stata in grado di avere contezza della situazione economica e patrimoniale della società nei 5 anni antecedenti alla dichiarazione del fallimento e di non aver potuto ricostruire i fatti di gestione, chiedendo, quindi, la condanna del al pagamento della
Pt_1 somma di euro 800.000,00 pur a fronte di un passivo di gran lunga superiore (Euro 3.114.817,40, di cui Euro 2.506.953,20 in privilegio (AER e lavoratori, soprattutto), giustificando la limitazione della domanda risarcitoria in ragione delle consistenze patrimoniali del come residuate
Pt_1 all'esito degli atti dismissivi contestati. 2. Compiute le verifiche preliminari previste dall'art 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del convenuto e in assenza di questioni rilevabili di ufficio assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. Indi, dopo alcuni rinvii disposti avendo parte attrice rappresentato la ripresa d trattative di bonario componimento con il , all'udienza del 17.6.2025 il dava atto del
Pt_1 Parte_1 perfezionamento della transazione sottoscritta con il e della sua esecuzione e, depositato
Pt_1
l'accordo, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo che la causa fosse rimessa alla decisone del Collegio con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. 3. Ciò premesso, la UR attrice depositando la transazione raggiunta con il convenuto ha dato atto di aver definito bonariamente la lite ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo raggiunto anche sul punto un'intesa con la controparte.
2 E' noto che la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico, non regolamentato dal codice di proceduta civile, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo. La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per svariate ragioni. In buona sostanza, la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. In particolare, la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, come nel caso di specie, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Applicando i suddetti principi al caso di specie va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come da richiesta va dichiarata ai sensi dell'art 669 novies c.p.c. l'inefficacia del sequestro disposto con conseguente con ordine di cancellazione delle formalità connesse da eseguirsi a cure e spese di come da intervenuti accordi a cura e spese di con esonero del CP_1 CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente da qualsivoglia responsabilità.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili atteso che nell'accordo in atti le parti hanno previsto la compensazione delle stesse dovendosi peraltro tener conto che nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere per transazione, il governo delle spese non va statuito in base al principio della soccombenza virtuale, dovendosi provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti (in tal caso, il silenzio serbato dalle parti sul punto spese si deve intendere come invito alla Corte a disporre la compensazione), sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione (cfr. Tribunale di Milano 5 ottobre 2021, n. 8023, Corte di Appello di Napoli 21 giugno 2022, n. 2856).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1. conferma la dichiarazione di contumacia di CP_1
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. dichiara l'inefficacia del sequestro concesso con decreto del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa del 7.10.2022) e confermato con ordinanza dell'intestato
3 Tribunale del 16.5.2024 (n. cron. 2340/2024) a cura e spese di con esonero del CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente da qualsivoglia responsabilità.
4. Spese irripetibili
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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