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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9248/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9248/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Biancavilla (CT), Via F. Crispi n. 6, presso lo studio dell'avv.
FURNARI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Firenze n. 120, presso lo C.F._2
studio dell'avv. AMATO ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Santa Maria Controparte_1
di Licodia (CT) in data 02.03.2006 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli il 12.05.2005, il 28.11.2007, il Persona_1 Persona_2 Persona_3
24.04.2010, il 14.12.2013 e il 30.01.2018. Persona_4 Persona_5
La ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli tre figli e in suo favore, l'assegnazione della casa Per_3 Per_4 Per_5
coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 500,00
mensili per il mantenimento dei tre figli minorenni collocati presso di sé, oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda volta Controparte_1
ad ottenere la pronuncia della separazione personale, ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata a suo carico, formulando a sua volta domanda di addebito della separazione nei confronti della ricorrente;
si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli minorenni proposta dalla ricorrente e ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli ed il loro collocamento presso sé, nonché l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 22.02.2022 sono comparsi entrambi i coniugi per il rituale tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo: in tale sede, le parti hanno dichiarato che già da due anni i figli minorenni e abitavano con la madre mentre i due Per_3 Per_4 Per_5
figli più grandi US e abitavano con il padre. Per_2
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 04.04.2022, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori e, tenuto conto dell'assetto familiare di fatto già
2 consolidatosi, è stato disposto il collocamento dei figli e presso la Per_3 Per_4 Per_5
Per_ ricorrente , e dei figli US e presso il resistente;
è Parte_1 Controparte_1
stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in via provvisoria alla ricorrente;
è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento Controparte_1
dei figli minorenni e dell'importo complessivo di Euro 500,00, oltre il Per_3 Per_4 Per_5
pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è stato posto a carico della ricorrente Pt_1
il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dei figli minorenni US e
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo complessivo di Euro 330,00, oltre il Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, e alla presenza del Pubblico Ministero, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in udienza e, pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio, ritenuto che il primogenito US è divenuto maggiorenne, disporre l'affidamento dei quattro figli ancora oggi minorenni ad entrambi i genitori. Per quanto riguarda il loro collocamento, tenuto conto dell'assetto familiare già
consolidatosi in data antecedente all'inizio del procedimento, appare opportuno disporre il collocamento dei minorenni e presso la madre, ed il collocamento del Per_3 Per_4 Per_5
Per_ minorenne presso il padre.
Come da accordo tra le parti, va assegnata alla ricorrente la casa coniugale.
3 Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e versando alla Per_3 Per_4 Per_5
ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 580,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024, e che
Per_ la ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli US e versando al resistente,
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di
Euro 330,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
Avendo le parti precisato le conclusioni in maniera congiunta, le altre domande vanno ritenute abbandonate.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
[...]
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni , Persona_3 Persona_4
e ad entrambi i genitori;
Persona_5 Persona_2
dispone il collocamento dei figli minorenni e Persona_3 Persona_4 Per_5
presso la ricorrente e del figlio minorenne
[...] Parte_1 Persona_2
presso il resistente;
Controparte_1
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
Parte_1
4 dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé i Controparte_1
figli minorenni e compatibilmente con le Persona_3 Persona_4 Persona_5
esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività
previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che la ricorrente possa liberamente vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio , ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, a condizione che Persona_2
gli incontri siano voluti e graditi allo stesso;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minorenni Controparte_1
e versando a , entro il Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro
580,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e , minorenne,
[...] Persona_2
versando al resistente , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Controparte_1
mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 330,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024;
5 compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9248/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Biancavilla (CT), Via F. Crispi n. 6, presso lo studio dell'avv.
FURNARI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Firenze n. 120, presso lo C.F._2
studio dell'avv. AMATO ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Santa Maria Controparte_1
di Licodia (CT) in data 02.03.2006 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli il 12.05.2005, il 28.11.2007, il Persona_1 Persona_2 Persona_3
24.04.2010, il 14.12.2013 e il 30.01.2018. Persona_4 Persona_5
La ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli tre figli e in suo favore, l'assegnazione della casa Per_3 Per_4 Per_5
coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 500,00
mensili per il mantenimento dei tre figli minorenni collocati presso di sé, oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda volta Controparte_1
ad ottenere la pronuncia della separazione personale, ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata a suo carico, formulando a sua volta domanda di addebito della separazione nei confronti della ricorrente;
si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli minorenni proposta dalla ricorrente e ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli ed il loro collocamento presso sé, nonché l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 22.02.2022 sono comparsi entrambi i coniugi per il rituale tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo: in tale sede, le parti hanno dichiarato che già da due anni i figli minorenni e abitavano con la madre mentre i due Per_3 Per_4 Per_5
figli più grandi US e abitavano con il padre. Per_2
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 04.04.2022, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori e, tenuto conto dell'assetto familiare di fatto già
2 consolidatosi, è stato disposto il collocamento dei figli e presso la Per_3 Per_4 Per_5
Per_ ricorrente , e dei figli US e presso il resistente;
è Parte_1 Controparte_1
stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in via provvisoria alla ricorrente;
è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento Controparte_1
dei figli minorenni e dell'importo complessivo di Euro 500,00, oltre il Per_3 Per_4 Per_5
pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è stato posto a carico della ricorrente Pt_1
il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dei figli minorenni US e
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo complessivo di Euro 330,00, oltre il Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, e alla presenza del Pubblico Ministero, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in udienza e, pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio, ritenuto che il primogenito US è divenuto maggiorenne, disporre l'affidamento dei quattro figli ancora oggi minorenni ad entrambi i genitori. Per quanto riguarda il loro collocamento, tenuto conto dell'assetto familiare già
consolidatosi in data antecedente all'inizio del procedimento, appare opportuno disporre il collocamento dei minorenni e presso la madre, ed il collocamento del Per_3 Per_4 Per_5
Per_ minorenne presso il padre.
Come da accordo tra le parti, va assegnata alla ricorrente la casa coniugale.
3 Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e versando alla Per_3 Per_4 Per_5
ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 580,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024, e che
Per_ la ricorrente contribuisca al mantenimento dei figli US e versando al resistente,
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di
Euro 330,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
Avendo le parti precisato le conclusioni in maniera congiunta, le altre domande vanno ritenute abbandonate.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
[...]
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni , Persona_3 Persona_4
e ad entrambi i genitori;
Persona_5 Persona_2
dispone il collocamento dei figli minorenni e Persona_3 Persona_4 Per_5
presso la ricorrente e del figlio minorenne
[...] Parte_1 Persona_2
presso il resistente;
Controparte_1
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
Parte_1
4 dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé i Controparte_1
figli minorenni e compatibilmente con le Persona_3 Persona_4 Persona_5
esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività
previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che la ricorrente possa liberamente vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio , ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, a condizione che Persona_2
gli incontri siano voluti e graditi allo stesso;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minorenni Controparte_1
e versando a , entro il Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro
580,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e , minorenne,
[...] Persona_2
versando al resistente , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Controparte_1
mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 330,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di settembre 2024;
5 compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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