Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 258/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
LALLI e dell'Avv. ROBERTO GALLETTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 14/05/2025, alle ore 12.28, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP dott.ssa Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Andrea Esposito in sostituzione dell'Avv. Lalli Claudio Per parte appellata, l'Avv. Piccoli Maurizio
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, l'Avv. Piccoli insiste affinché si tenga conto anche del merito della lite, secondo quanto già dedotto nella comparsa di costituzione.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 258/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
LALLI e dell'Avv. ROBERTO GALLETTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO CP_1 C.F._2
PICCOLI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 811/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/11/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- NEL MERITO, per tutte le ragioni esposte, in riforma parziale della Sentenza impugnata, dunque mantenendo inalterata la statuizione adottata in Primo Grado, poiché corretta sotto ogni profilo, Accertare e Dichiarare che la liquidazione della Condanna al Pagamento delle Spese del Giudizio di Primo Grado è stata adottata e calcolata in violazione dei Parametri di Legge vigenti e, per gli effetti, Condannare il Sig. al pagamento delle CP_1
Spese del Giudizio di Primo Grado, in favore del Sig. calcolandole Parte_1
pagina 2 di 11 secondo le Tariffe Professionali di cui al D.M. 8 Marzo 2018, n. 37, o, meglio ancora, all'attuale D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 Ottobre 2022, decurtando quanto dal medesimo già corrisposto e distraendo la differenza in favore degli odierni Procuratori che si dichiarano antistatari;
- IN OGNI CASO, con vittoria di Spese ed Onorari del Giudizio di Appello, calcolati in base al valore della Domanda con DISTRAZIONE in favore dell'Avv. Roberto GALLETTI che si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: respingere l'appello ex adverso formulato, siccome infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atto, con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di causa, oltre accessori in misura di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. (di seguito anche appellante), con atto di citazione, Parte_1 regolarmente e tempestivamente notificato il 2.2.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellato), proponendo CP_1 gravame, limitatamente alla liquidazione delle spese, avverso la sentenza n. 811/2022 del
Tribunale di Livorno pubblicata il 07/11/2022.
1.1 Il Tribunale, rigettata, per l'intervenuta prescrizione del diritto dedotto (i.e. del diritto alla provvigione asseritamente spettante per la compravendita, al prezzo di €
20.000.000,00, di un importante compendio immobiliare sito in Bibbona costituito da fabbricati e terreni, denominato Podere Suvereto I e Podere Suvereto 2), la domanda proposta da nei confronti di , ha condannato l'attore a rimborsargli le spese CP_1 Parte_1 processuali così liquidate:
€ 4.387,50 per la fase di studio della controversia, € 2.895,10 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 5.000,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
È pacifico che in ottemperanza alla condanna, ha pagato a l'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 20.840,03.
, articolando unico motivo, si duole della misura delle spese liquidate, Parte_2 perché:
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1.2.a Il Tribunale ha applicato il D.M. 55/2014 nel testo originario, anziché in quello ratione temporis applicabile, risultante dalle modifiche del D.M. 37/2018; anzi, dovendosi, se del caso, applicare anche il D.M. 147/2022.
1.2.b Il Tribunale ha disatteso i parametri medi.
1.2.c Il Tribunale, addirittura, ha derogato ai parametri minimi.
1.2.d Il Tribunale non ha concesso la maggiorazione dell'art. 4 co. 2^ D.M. 55/2014.
La corretta liquidazione, emendati gli errori denunciati, dovrebbe essere questa (appello, pagg. 6-7):
CALCOLO SPESE LEGALI
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000
FASE COMPENSO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00=
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 17.515,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 46.708,80=
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 29.193,00
Totale variazioni in aumento + € 17.515,80 pagina 4 di 11 Compenso € 46.708,80=
Spese generali (15% sul compenso totale) € 7.006,32
Cassa Avvocati (4%) € 2.148,60
Totale imponibile € 55.863,72
IVA 22% su Imponibile € 12.290,02
COMPENSO COMPLESSIVO € 68.153,74=
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.1 In particolare, ha prima di tutto sostenuto, variamente argomentando, che la sentenza, che ha dichiarato prescritto il diritto, è ingiusta e che la scelta di non impugnarla è stata maturata nell'intento di non rischiare l'aggravio di spese.
2.2 Per il resto, ha osservato che:
2.2.a il D.M. 37/2018 non ha fatti altro che modificare il D.M. 55/2014, sicché la prima censura non ha rilievo;
2.2.b i parametri medi, a differenza di quanto ex adverso sostenuto, sono stati applicati a seguito di specifica motivazione, ossia: “le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (Euro 600.000,00), della natura della causa, del fatto che la stessa viene a definizione su questione preliminare, di ogni altra emergenza alla luce dei criteri previsti dal
DM per la liquidazione dei compensi professionali legali”;
2.2.c i parametri per la fase 3 erano stati giustamente ridotti in considerazione dell'assenza, dopo le memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., di attività istruttoria;
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2.2.d l'aumento per la pluralità di parti era riconoscibile discrezionalmente e, nel caso di specie, non v'era ragione di concederlo.
3. Con ordinanza 26.11.2024, la Corte ha disposto procedersi nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., rinviando all'udienza odierna per la discussione orale, che si è svolta in presenza, come da retroestesa parte di verbale.
***
4. L'appello è parzialmente fondato e, in tali limiti, va accolto.
4.1 Costituiscono datti pacifici e documentati che:
(-) il valore della causa era di 600mila euro, dal momento che aveva chiesto la CP_1 condanna del al pagamento di una provvigione del 3% del prezzo di vendita, pari a Parte_1
20milioni di euro;
(-) in primo grado, oltre al , erano stati convenuti dal per dirigere Parte_1 CP_1 contro di loro analoga domanda, anche e la società Controparte_2 Controparte_3
, infatti, era, nell'ambito dell'affare dedotto per fondare la domanda di provvigione, Parte_1
Cont il promittente venditore e venditore del compendio, mentre era il promissario acquirente per sé o per persona da nominare e la società era la compratrice finale;
(-) la causa è stata trattata con concessione dei termini dell'art. 183 co. 6^ c.p.c., ma senza lo svolgimento di attività istruttoria ulteriore.
4.2 Le considerazioni che l'appellato svolge, insistendovi anche in sede di discussione, in merito all'ingiustizia della sentenza non hanno diritto di cittadinanza in causa, dal momento che sindacare il merito della causa, anche solo ai presenti fini, equivarrebbe a mettere in discussione questioni coperte da giudicato sostanziale.
4.3 Il decreto ministeriale che il Tribunale (la cui motivazione non contiene alcuna indicazione specifica, facendo generico riferimento al DM per la liquidazione dei compensi professionali legali) avrebbe dovuto applicare è il D.M. 55/2014, come risultante dalle modifiche introdotte col D.M. 37/2018, nonché anche dalle modifiche successivamente pagina 6 di 11 introdotte con D.M. 147/2022, posto che quest'ultimo è entrato in vigore il 23.10.2022 e la sentenza è stata pubblicata il 7.11.2022.
Infatti, l'art. 6 del D.M. 147/2022 stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La prestazione professionale dell'avvocato, d'altra parte, non può certo esaurirsi prima dell'emissione della sentenza, dal momento che sino ad allora il professionista, quanto meno, svolge il compito di rappresentare la parte dinanzi alla curia.
4.4 Può passarsi alla liquidazione.
4.4.a Merita premettere che la Corte, nel suo sindacato, non è vincolata, neppure in negativo, dalla determinazione che il Tribunale ha effettuato per ciascuna singola fase, dal momento che tali specifiche determinazioni non assurgono a parti di sentenza suscettibili ex art. 329 c.p.c., in difetto di impugnazione, di passare in giudicato, con la conseguenza, dunque, che, ove necessario, si potrà, per la singola fase, prevedere, pur in difetto di impugnazione incidentale, stabilire una somma inferiore a quella riconosciuta dal Tribunale.
Gli unici vincoli che segnano il perimetro della cognizione d'appello sono:
4.4.a.i la liquidazione del Tribunale, che, in difetto di appello incidentale, non potrebbe essere, beninteso nel suo complesso, superiore a quella da riconoscere qui;
4.4.a.ii la nota spese depositata dalla parte vittoriosa in prime cure, che segna il limite della domanda di rimborso (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
4.4.b Il collegio ritiene che per le fasi 1, 2 e 4 debbano essere applicati i parametri medi e ciò in quanto non esiste alcuna valida ragione per discostarsene.
Il Tribunale, che di fatto ha aumentato le fasi 1 e 2 e ha ridotto la fase 4, ha sul punto richiamato la natura della causa, il fatto che la stessa viene a definizione su questione preliminare e ogni altra emergenza.
Il primo e il terzo riferimento sono generici e non hanno alcun reale significato.
La circostanza, poi, che la causa sia stata decisa accogliendo l'eccezione di prescrizione, a sua volta, non può avere avuto alcun ruolo sugli oneri difensivi riconnessi allo studio della controversia, alla predisposizione degli atti e alla fase decisionale, dal momento che l'impegno pagina 7 di 11 richiesto all'avvocato del convenuto non si è ovviamente limitato alla questione preliminare di merito, ma ha dovuto obbligatoriamente riguardare tutti i temi e gli argomenti rilevanti.
D'altra parte, neppure si rinvengono elementi per un aumento dei parametri medi, che restano quelli più adeguati in relazione alla fattispecie concreta.
Per il resto, non sono indicati, né autonomamente rilevabili profili utili per discostarsi dai valori medi.
4.4.c A diversa conclusione deve pervenirsi per la fase 3, fortemente penalizzata dal
Tribunale, con violazione del minimo inderogabilmente stabilito dal D.M. 55/2014, nel testo applicabile.
Essa, d'altra parte, è stata senz'altro svolta come attività di trattazione e valutazione delle prove documentali, ma, come pure ovvio, non ha contemplato quell'ordinario segmento costituito dall'assunzione di prove costituende.
La limitazione, dunque, dell'attività in concreto svolta rispetto a quella complessiva che concerne l'emolumento, giustifica una riduzione, che la Corte reputa congruo determinare nel
50% del parametro medio.
4.4.d Il valore di causa (600mila euro) richiede, poi, di operare, rispetto allo scaglione sino a 520mila euro, di applicare l'aumento, che, l'art. 6 del D.M. 55/2014, stabilisce, per la fascia sino a 1milione di euro, dover essere fino al 30 per cento in più.
Il collegio ritiene di contenere nel 5% tale aumento, perché il valore di causa è assai più vicino al minimo di scaglione (520mila euro e un centesimo) che non al massimo (1milione di euro).
4.4.e Pertanto: € 3.721,20 fase 1, € 2.454,90 fase 2, € 5.465,78 fase 3 ed € 6.472,20 fase
4, in tutto € 18.114,08.
4.5 L'aumento per la pluralità di parti è, ai sensi dell'invocato art. 4 co. 2^ D.M.55/2014, discrezionale (come già affermato da questa Corte territoriale: App. FI, III, sentenza n.
2503/2023 pubblicata il 13.12.2023) e, nel caso di specie, il collegio ritiene di non poterlo riconoscere in favore della difesa . Parte_1
L'unico vero contraddittore del era l'attore Parte_1 CP_1
pagina 8 di 11 Cont Le altre parti, ossia i convenuti e risultano essersi trovati nella Controparte_3 medesima posizione di comune resistenza contro l'attore, come si evince anche solo dalle conclusioni rassegnate in prime cure.
Va quindi escluso che la presenza in causa di altri due convenuti, oltre a , abbia Parte_1 avuto un qualche concreto riflesso sulle sue esigenze difensive, con la conseguenza che concedere l'aumento richiesto sarebbe, in quanto privo di giustificazione, arbitrario.
Né in proposito l'appellante offre spunti diversi, essendosi limitato – come si ricava dal passo dell'appello dedicato a questo tema (pag. 5) – a pretendere l'aumento, come, cioè, se si trattasse di una posta che automaticamente accede al compenso;
senza, dunque, considerare che la sua concessione è discrezionale (il giudice può, non deve) e che, pertanto, occorre poter giustificare il maggior compenso con un corrispondente ed effettivo aumento dell'attività di difesa. Proprio per questo, la legge non prevede automatismi, perché non sempre e non per forza la pluralità di parti si ripercuote sull'impegno difensivo di ciascuna di esse.
4.6 La liquidazione del Tribunale, pari a € 14.282,60, oltre accessori, risulta dunque inferiore a quella spettante, determinata, in base agli argomenti passati in rassegna, a €
18.114,08, oltre accessori e in tal senso e in tali limiti la sentenza va riformata, disattese le maggiori pretese di . Parte_1
V'è, per la differenza non incassata, istanza ex art. 93 c.p.c. (decurtando quanto dal medesimo già corrisposto e distraendo la differenza in favore degli odierni Procuratori che si dichiarano antistatari;
); e in tal senso di provvede nel dispositivo, rimesse alle parti i calcoli aritmetici.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza, che non è esclusa, neppure in parte, dalla riduzione della pretesa (Cass. SSUU civ. 31.10.2022 n. 32061).
Il valore della causa d'appello differisce da quello di primo grado e, in base al criterio del decisum, va individuato nella differenza fra quanto liquidato dalla Corte e quanto la parte appellante ha ricevuto in forza della liquidazione operata dal Tribunale.
Il compenso spettante per il primo grado, comprensivo di accessori (15% per rimborso forfettario, c.a.p. e i.v.a.), è di € 26.430,00; mentre quello percepito è stato dichiarato da in € 20.840,00 (appello, pag. 4). Parte_1
pagina 9 di 11 Il valore del giudizio di secondo grado è dunque di € 5.590,00; con scaglione applicabile sino a 26mila euro.
I parametri medi di tutte le fasi devono essere dimezzati, dal momento che la causa d'appello aveva un contenuto estremamente semplice e l'attività svolta in concreto è stata modesta, sia in fase iniziale, per la semplicità del caso, sia in fase di trattazione, molto limitata;
ed è stata ridotta nella fase decisoria a seguito della discussione orale.
Pertanto: € 567,00 fase 1, € 460,50 fase 2, € 921,50 fase 3 ed € 955,50 fase 4, in tutto €
2.904,50.
Si accoglie rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 811/2022 emessa dal Tribunale di CP_1
Livorno e pubblicata il 07/11/2022, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, ridetermina le spese processuali di primo grado liquidate in favore di
[...]
e a carico di in € 18.114,08, oltre al 15% per rimborso Parte_1 CP_1 forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi, previa detrazione di quanto già corrisposto pari a € 20.840,03, in favore dei procuratori antistatarî
Avv. CLAUDIO LALLI e Avv. ROBERTO GALLETTI;
2. condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 2.904,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore dei procuratori antistatarî Avv. CLAUDIO LALLI
e Avv. ROBERTO GALLETTI.
Firenze, 14 maggio 2025.
Il Presidente est. pagina 10 di 11 Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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