TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4817/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'avv. Daniela Terracciano e dell'avv. Barbara Simonetti Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa della percentuale di invalidità del
100% e delle condizioni di disabilità grave;
che in sede di atp (rgn.107/2023) non veniva riconosciuto il requisito richiesto;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 22.8.2023 La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le sia riconosciuto il requisito di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente eccependo la decadenza ex art. 42 c. 3 D.l. 269/03 e contestando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel merito eccepisce la mancanza del requisito sanitario e chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima è stata sottoposta a visita in data 29.11.2022
e ha depositato il ricorso per accertamento tecnico in data 11.1.2023.
Deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Insufficienza posturo-motoria per poliartrosi a particolare espressività clinica a carico del rachide e delle ginocchia, di cui il dx già protesizzato, Deficit stenico-prensile per artrosi delle mani) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste.
In particolare, il ctu ha evidenziato “Il complesso menomativo che ne risulta, realizza una disautonomia della Ricorrente nel compimento della più parte degli atti quotidiani della vita, che vale alla stessa il diritto all'indennità di accompagnamento. L'attenta epicrisi documentale attesta che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra all'epoca della domanda non avevano raggiunto la medesima espressività clinica attuale;
sicché l'epoca di decorrenza deve essere stimata, con criterio logico-deduttivo nel marzo 2024.”.
Ha quindi concluso affermando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di marzo 2024.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Pertanto, va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1
l. 18/80, con decorrenza da marzo 2024.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4817/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere da marzo 2024
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
BI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA pronunciata all'udienza del
9.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4817/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'avv. Daniela Terracciano e dell'avv. Barbara Simonetti Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Ivanoe Ciocca CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa della percentuale di invalidità del
100% e delle condizioni di disabilità grave;
che in sede di atp (rgn.107/2023) non veniva riconosciuto il requisito richiesto;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 22.8.2023 La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che le sia riconosciuto il requisito di cui alla domanda con decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente eccependo la decadenza ex art. 42 c. 3 D.l. 269/03 e contestando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, nel merito eccepisce la mancanza del requisito sanitario e chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima è stata sottoposta a visita in data 29.11.2022
e ha depositato il ricorso per accertamento tecnico in data 11.1.2023.
Deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(Insufficienza posturo-motoria per poliartrosi a particolare espressività clinica a carico del rachide e delle ginocchia, di cui il dx già protesizzato, Deficit stenico-prensile per artrosi delle mani) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste.
In particolare, il ctu ha evidenziato “Il complesso menomativo che ne risulta, realizza una disautonomia della Ricorrente nel compimento della più parte degli atti quotidiani della vita, che vale alla stessa il diritto all'indennità di accompagnamento. L'attenta epicrisi documentale attesta che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra all'epoca della domanda non avevano raggiunto la medesima espressività clinica attuale;
sicché l'epoca di decorrenza deve essere stimata, con criterio logico-deduttivo nel marzo 2024.”.
Ha quindi concluso affermando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di marzo 2024.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Pertanto, va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1
l. 18/80, con decorrenza da marzo 2024.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4817/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere da marzo 2024
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
BI OT