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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/05/2024, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 230 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza comunicata il 09/02/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Decimo Lo Presti C.F._1
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capo
d'Orlando (ME) Via Consolare Antica n. 745
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] (cod. fis. _1
) elettivamente domiciliato in Milazzo (ME) Via C.F._2
Giacomo Medici n. 40, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in TT (ME) Via Fontanelle C.F._3
n. 1 presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta che li rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
, nata a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_3
), C.F._4
1 APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 4/2021 del Tribunale di TT del 02/01/2021 nel procedimento R.G. 1344/2015.
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15/07/2015 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di TT il Notaio nonché i coniugi _1 CP_2
e
[...] Controparte_3
L'attrice esponeva che con atto pubblico del 26/07/2013 rogato dal Notaio
(repertorio n. 72229, raccolta n. 10679) i convenuti _1 CP_2
e (suoi genitori)
[...] Controparte_3
le avevano donato, tra le altre cose, l'immobile sito in IZ, c.da Rucina, individuato al Foglio 3, part. 995, sub. 2, piano T, cat. A/4, classe 2, vani 4,5 m, rendita Euro 141,77, e che nello stesso atto si affermava che “i fabbricati insistenti sul mappale 995 son stati realizzati in virtù della concessione edilizia
n. 23/95, rilasciata dal Comune di IZ in data 1 settembre 1995”. Esponeva inoltre che dopo la stipula dell'atto di donazione veniva a scoprire che la concessione edilizia richiamata in atto pubblico non era riferibile al fabbricato oggetto di donazione e che l'immobile in questione era da ritenersi abusivo tanto che il Comune di IZ emanava ordinanza di demolizione dello stesso;
essendo risultati vani i tentati di risoluzione stragiudiziale, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità parziale dell'atto pubblico e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, rappresentati dalla mancata acquisizione al proprio patrimonio dell'immobile nonché di tutti i costi da affrontare per la demolizione del fabbricato e per affrontare il conseguenziale processo penale.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1344/2015 si costituiva il Notaio , _1 eccependo l'assenza di responsabilità alcuna a suo carico per avere raccolto dichiarazioni provenienti dai coniugi donanti coniugi Controparte_4
deduceva di non avere alcun obbligo in merito all'accertamento della veridicità della dichiarazione urbanistica e di non dovere alcun risarcimento a parte attrice,
2 anche qualora fosse ravvisata una sua qualsiasi responsabilità, per la mancanza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno reclamato.
Si costituiva in giudizio anche , in proprio e quale procuratore Controparte_2
della moglie chiedendo il rigetto delle domande formulate, Controparte_3 rilevando l'assenza di qualsivoglia responsabilità essendosi peraltro essi donanti rivolti, per la stipula dell'atto di donazione, a due figure professionali e cioè il notaio ed il geom. per la parte tecnica, ai quali si _1 Controparte_5
erano affidati sotto ogni aspetto.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., dopo diversi rinvii, rigettate le richieste istruttorie formulate, la causa veniva assegnata in decisione.
Con sentenza n. 4/2021, depositata il 04/01/2021, il Tribunale ha così statuito:
“
1. Accerta e dichiara la nullità parziale dell'atto di donazione del 23 luglio
2013 limitatamente all'immobile sopra indicato per le causali di cui in motivazione;
2. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti di , e per le Controparte_2 Controparte_3 _1
causali di cui in motivazione;
Compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio”.
Il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità parziale dell'atto stante la violazione di legge in ordine alle indicazioni urbanistiche, ma ha rigettato la richiesta risarcitoria nei confronti del notaio per essersi quest'ultimo limitato a raccogliere le dichiarazioni urbanistiche dei donanti, non avendo obbligo specifico di ulteriore verifica, e nei confronti degli altri convenuti non essendo agli stessi addebitabile il difetto di garanzia ex art. 797 e 798 cod. civ..
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti e _1
, chiedendo il rigetto dell'appello, mentre non Controparte_2 Controparte_3
si è costituita.
La causa era rimessa al collegio e veniva assegnata in decisione con ordinanza comunicata il 09/02/2024, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_3
citata, non si è costituita in giudizio.
3 Nel proprio atto di impugnazione contesta la decisione del Parte_1
Giudice di prime cure ritenendola viziata da difetto di motivazione ed erroneità
e/o illogicità.
In particolare, secondo l'appellante, il notaio si sarebbe _1
colpevolmente limitato a recepire le dichiarazioni dei donanti e la produzione documentale del loro tecnico di fiducia senza effettuare le doverose verifiche, incorrendo, per tale via, in responsabilità da valutarsi ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cod.civ; deduce l'appellante che nel caso di specie si configuri un'ipotesi di responsabilità nell'operato professionale del Notaio che ha _1
redatto un atto di donazione parzialmente nullo e ciò a norma del citato art. 1176,
II comma cod. civ. dal quale discenderebbe un vero e proprio dovere di diligenza nell'attività professionale svolta, cui il notaio non può sfuggire.
Richiamando il suddetto articolo, secondo il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, l'appellante deduce che la diligenza in questione indica in astratto la misura dell'attenzione e della cura che si deve adoperare per eseguire la prestazione esattamente nel modo stabilito;
se da un lato, per come prospettato dall'appellante, la diligenza del buon padre di famiglia quale criterio generale di valutazione dell'esecuzione della prestazione è un criterio di diligenza in astratto, oggettivo e generale, commisurato all'impegno che è ragionevole attendersi da quell'astratto debitore, il secondo comma del citato art. 1176 cod. civ. riguarda il debitore professionale, richiedendo che quest'ultimo esegua la prestazione conoscendo e applicando le regole tecniche richieste da talune specifiche attività professionali, e quindi in sostanza la diligenza richiesta nell'adempimento è criterio che si specifica in funzione del titolo e della natura del rapporto.
Osserva la Corte che il notaio, come pubblico ufficiale, ha il compito di rogare atti pubblici validi, come nella fattispecie di donazione, ma tuttavia, per come afferma la suprema Corte di Cassazione, il notaio non ha l'obbligo giuridico di verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni dell'alienante riguardo la conformità del bene agli strumenti urbanistici;
pertanto, se l'alienante mente sulla regolarità del bene, il notaio non può essere ritenuto responsabile (recente ordinanza Cass. 25/05/2023 n. 14567) in quanto egli non deve svolgere alcun compito di controllo sulla regolarità urbanistica dell'immobile che è dichiarata
4 dall'alienante sotto sua responsabilità penale. Il notaio, quindi, si limita a certificare la dichiarazione e a dare fede a quanto dichiarato, ed è obbligato a inserire nell'atto gli estremi del titolo abilitativo, non avendo del resto la possibilità né gli strumenti per verificarne la veridicità.
In proposito giova ricordare il disposto dell'art. 46 DPR 380/2001 (T.U. edilizia) per il quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il
17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire
o del permesso in sanatoria”.
Quindi, di massima, "nessun obbligo riguarda il notaio, tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della conformità agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria" (Cass. pen.
26/03/2012, n. 11628).
Nella fattispecie per cui è causa il Notaio ha ricevuto le dichiarazioni _1 urbanistiche per come previsto dalla legge, inserendone menzione nell'atto pubblico, e pertanto il suo comportamento può ritenersi esente da qualsivoglia vizio o censura, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità a suo carico.
Il motivo di appello è pertanto infondate e va rigettato.
Con altro motivo di impugnazione l'appellante contesta il mancato riconoscimento della responsabilità dei donanti a norma dell'art, 797 cod.civ., per il quale il donante è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, se ciò dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
l'appellante deduce che nel caso di specie non può negarsi che sussistano ipotesi di responsabilità personale anche in capo ai coniugi , ragion per CP_2
cui essa donataria deve essere garantita per l'evizione, con conseguente obbligo del risarcimento dei danni subiti.
Osserva la Corte, con ciò concordando con il Giudice di prime cure, che l'evizione si verifica quando il compratore è privato in tutto o in parte del bene acquistato, a causa di una pronuncia giudiziale che stabilisce, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al venditore che non avrebbe potuto trasferire il bene.
5 La garanzia per evizione trova applicazione anche in caso di donazione ma trattandosi di un atto di liberalità, la responsabilità del donante è decisamente più circoscritta rispetto a quella gravante normalmente sul venditore.
Ai sensi del citato art. 797 cod.civ. il donante è infatti tenuto a garantire il donatario per l'evizione che questi potrebbe subire in relazione ai beni donati,
“1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo
o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante”.
La garanzia per l'evizione disciplinata dal suddetto articolo, prevista con diversa ed opposta disciplina rispetto alla vendita, in quanto essa non rappresenta un effetto naturale della donazione, deve quindi essere espressamente pattuita dalle parti;
stante il chiaro dettato normativo, si ritiene che il patto di garanzia debba essere espresso, non potendosi desumere implicitamente tale volontà dalle dichiarazioni del donante.
L'articolo in questione stabilisce che il donante è comunque tenuto a prestare tale garanzia, qualora sia in dolo, ovvero l'evizione dipenda da un fatto personale;
per dolo deve intendersi la conoscenza del donante dell'altruità della cosa donata, taciuta al donatario, laddove, invece, per fatto personale, si intende il comportamento del donante che ha causato l'evizione, come nell'ipotesi di successiva alienazione del medesimo bene, trascritta prima della trascrizione della precedente donazione.
Nella fattispecie per cui è causa non vi è stata alcuna specifica prestazione di garanzia da parte dei donanti e comunque nemmeno una perdita del bene per sua evizione, intesa nel senso letterale come riconoscimento della altrui proprietà, ma piuttosto una perdita a seguito di ordinanza comunale che ha disposto la demolizione dell'immobile; si tratta quindi di valutare se il comportamento dei donanti sia stato caratterizzato da dolo o fatto personale ma sul punto non risulta in alcun modo indicata e tanto meno dimostrata una tale evenienza e tanto meno, con riferimento al terzo comma del citato art., 797 cod. civ., risulta si sia trattato di una donazione con oneri a carico della donataria, o di una donazione rimuneratoria.
Anche tale motivo di impugnazione è da considerarsi infondato e va rigettato.
6 L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato l'art. 1, comma 17, L 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30/05/2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4/2021 del Parte_1
Tribunale di TT del 02/01/2021 nel procedimento R.G. 1344/2015, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso di spese e compensi del Parte_1
presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi in favore di ciascuno degli appellati costituiti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito di;
Controparte_2
3) Dichiara sussistenti i presupposti ex art. 1, c.17, L.24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del T.U. D.P.R. 30/05/2002, n. 115 per la condanna dell'appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 09/05/2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
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