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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2024, n. 10597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10597 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 17015/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato POLA MARCO Parte_1 C.F._1
MARIA con studio in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
ATTORE
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
I. dichiarare la separazione personale tra la Signora ed il Sig. Parte_1 [...]
autorizzando questi ultimi a vivere separatamente;
Controparte_1
II. disporre l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore Persona_1 in favore della madre con collocamento abitativo presso la madre stessa, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, 3° comma, cod. civ. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative, relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
III. regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio , rimettendo Persona_1 alla madre la scansione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione padre/figlio, ferma, in ogni caso, la tutela dell'interesse del minore;
V. disporre, in ogni caso, l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
VI. stabilire a carico del Sig. , in via definitiva, quale contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, che dovrà essere versata in favore della madre, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, utilizzando le seguenti coordinate: IBAN [...] oltre al rimborso in favore della madre, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse del figlio;
VII. disporre che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio nel Distretto di San Luis provincia di Lima (Perù) il 7.10.2011 (trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bresso anno 2011, atto n.42, parte II, serie C)
Dall'unione coniugale é nato nato a [...] il [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 13.04.2021 ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio;
All'udienza del 24.10.2023, celebrata davanti al Presidente f.f. a seguito di numerosi rinvii necessitati dall'esigenza di perfezionare la notifica, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso dichiarando: dal 2014 non ho più nessun tipo di contatto con mio marito. Lui non siè più fatto vedere né ha chiamato ogni tanto, ma raramente, scrive un messaggio.
Nostro figlio aveva un anno quando il papà se ne è andato, quindi neppure si ricorsa di lui, ho provato
a fargli vedere una foto del passaporto ma il bambino mi dice che non lo conosce. Attualmente vivo
Segrate con mia sorella e il bambino, quella non è la casa coniugale. Percepisco integralmente
l'assegno unico che ammonta ad e 189,00 mensili. Mi sorella lavora, dividiamo le spese di casa e mi aiuta con il bambino. Mi riservo di valutare se insistere nella domanda di decadenza che ho formulato nell'ipotesi in cui mio marito si dovesse costituire
All'esito, il Presidente f.f. ha così provveduto: 1)autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
2) Affida il figlio minore nato a Milano il [...] in [...] Persona_1 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate Via Rivoltana n. 14 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e previa interlocuzione con il ragazzino che ormai ha
10 anni
4)Pone a carico di , l'obbligo di contribuire nel mantenimento Controparte_1 del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
5)Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del Controparte_1
50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6)Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Disposto il passaggio in istruttorie e nominato il Giudice istruttore, la causa, , assegnati i termini di legge, è stata rinviata per la prima comparizione e trattazione dispondeo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 3.12.2024. Parte ricorrente è stata altresì autorizzata in caso di mancata costituzione del resistente a precisare le proprie conclusioni indicando espressamente la richiesta ovvero la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato, parte ricorrente – dopo aver fornito prova documentale del perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, non costituitosi in giudizio, ha precisato le proprie conclusioni con rinuncia espressa alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 3.12.2024 il Giudice istruttore ha rimesso al collegio per la decisione la casua, che
è stata discussa alla camera di consiglio del 4.12.2024
*******
Ritenuto:
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
(C.F.: ), stante il perfezionamento della notifica dell'ordinanza
[...] C.F._2 presidenziale documentato da parte ricorrente con le note depositate in sostituzione dell'udienza in data 3.12.2024
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre 10 anni) e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che da ultimo con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, agli inizi dell'anno 2014- quando il figlio minore aveva poco più di un anno - si è allontanato dalla casa coniugale e non vi ha più fatto ritorno, recidendo ogni contatto sia con la moglie che con il piccolo , che neppure ha provveduto a sostenere dal punto Persona_1 vista materiale
• che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (11 anni) stante l'irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi allo stato superflua;
Con riferimento al mantenimento del minore
- che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
- che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
- Che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
- che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Lavora come addetta alle vendite presso un negozio della catena Douglas e percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.100,00; vive insieme alla sorella presso l'immobile di Segrate Via Rivoltano n. 14 per la quale paga un mutuo di € 475,00 mensili. Il padre: giovane uomo di 40 anni, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 10 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
- che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non necessitano di preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e Controparte_1 ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_1
Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel Distretto di San Luis provincia di Lima (Perù) il
[...]
7.10.2011
(trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bresso anno 2011, atto n.42, parte II, serie C)
Affida il figlio minore nato a Milano il [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate Via Rivoltana n. 14 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e previa interlocuzione con il ragazzino che ormai ha
10 anni Pone a carico di , l'obbligo di contribuire nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% Controparte_1 nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato POLA MARCO Parte_1 C.F._1
MARIA con studio in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
ATTORE
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
I. dichiarare la separazione personale tra la Signora ed il Sig. Parte_1 [...]
autorizzando questi ultimi a vivere separatamente;
Controparte_1
II. disporre l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore Persona_1 in favore della madre con collocamento abitativo presso la madre stessa, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, 3° comma, cod. civ. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative, relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
III. regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio , rimettendo Persona_1 alla madre la scansione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione padre/figlio, ferma, in ogni caso, la tutela dell'interesse del minore;
V. disporre, in ogni caso, l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
VI. stabilire a carico del Sig. , in via definitiva, quale contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, che dovrà essere versata in favore della madre, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, utilizzando le seguenti coordinate: IBAN [...] oltre al rimborso in favore della madre, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse del figlio;
VII. disporre che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio nel Distretto di San Luis provincia di Lima (Perù) il 7.10.2011 (trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bresso anno 2011, atto n.42, parte II, serie C)
Dall'unione coniugale é nato nato a [...] il [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 13.04.2021 ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio;
All'udienza del 24.10.2023, celebrata davanti al Presidente f.f. a seguito di numerosi rinvii necessitati dall'esigenza di perfezionare la notifica, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso dichiarando: dal 2014 non ho più nessun tipo di contatto con mio marito. Lui non siè più fatto vedere né ha chiamato ogni tanto, ma raramente, scrive un messaggio.
Nostro figlio aveva un anno quando il papà se ne è andato, quindi neppure si ricorsa di lui, ho provato
a fargli vedere una foto del passaporto ma il bambino mi dice che non lo conosce. Attualmente vivo
Segrate con mia sorella e il bambino, quella non è la casa coniugale. Percepisco integralmente
l'assegno unico che ammonta ad e 189,00 mensili. Mi sorella lavora, dividiamo le spese di casa e mi aiuta con il bambino. Mi riservo di valutare se insistere nella domanda di decadenza che ho formulato nell'ipotesi in cui mio marito si dovesse costituire
All'esito, il Presidente f.f. ha così provveduto: 1)autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
2) Affida il figlio minore nato a Milano il [...] in [...] Persona_1 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate Via Rivoltana n. 14 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e previa interlocuzione con il ragazzino che ormai ha
10 anni
4)Pone a carico di , l'obbligo di contribuire nel mantenimento Controparte_1 del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
5)Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del Controparte_1
50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6)Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Disposto il passaggio in istruttorie e nominato il Giudice istruttore, la causa, , assegnati i termini di legge, è stata rinviata per la prima comparizione e trattazione dispondeo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 3.12.2024. Parte ricorrente è stata altresì autorizzata in caso di mancata costituzione del resistente a precisare le proprie conclusioni indicando espressamente la richiesta ovvero la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato, parte ricorrente – dopo aver fornito prova documentale del perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, non costituitosi in giudizio, ha precisato le proprie conclusioni con rinuncia espressa alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 3.12.2024 il Giudice istruttore ha rimesso al collegio per la decisione la casua, che
è stata discussa alla camera di consiglio del 4.12.2024
*******
Ritenuto:
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
(C.F.: ), stante il perfezionamento della notifica dell'ordinanza
[...] C.F._2 presidenziale documentato da parte ricorrente con le note depositate in sostituzione dell'udienza in data 3.12.2024
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre 10 anni) e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che da ultimo con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, agli inizi dell'anno 2014- quando il figlio minore aveva poco più di un anno - si è allontanato dalla casa coniugale e non vi ha più fatto ritorno, recidendo ogni contatto sia con la moglie che con il piccolo , che neppure ha provveduto a sostenere dal punto Persona_1 vista materiale
• che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (11 anni) stante l'irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la figlia tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi allo stato superflua;
Con riferimento al mantenimento del minore
- che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
- che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
- Che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
- che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Lavora come addetta alle vendite presso un negozio della catena Douglas e percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.100,00; vive insieme alla sorella presso l'immobile di Segrate Via Rivoltano n. 14 per la quale paga un mutuo di € 475,00 mensili. Il padre: giovane uomo di 40 anni, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 10 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
- che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non necessitano di preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e Controparte_1 ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_1
Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel Distretto di San Luis provincia di Lima (Perù) il
[...]
7.10.2011
(trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bresso anno 2011, atto n.42, parte II, serie C)
Affida il figlio minore nato a Milano il [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Segrate Via Rivoltana n. 14 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e previa interlocuzione con il ragazzino che ormai ha
10 anni Pone a carico di , l'obbligo di contribuire nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% Controparte_1 nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato