Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 1.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470 , spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470 , spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 26/07/2012, n. 1101Provvedimento: N. 00009/2008 REG.RIC. N. 01101/2012 REG.PROV.COLL. N. 00009/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da: BR TO, IO IV, AU CC, AS RL, EP CI, RE CA, NR De ZI, NN De RO, RA EL, EF IV, TO OG, IA SE, CA LL, IE ON, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7; contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- diritto alle indennità per servizi sulla rete autostradale·
- competenza territoriale·
- presupposti per il riconoscimento delle indennità·
- spese di lite·
- violazione di norme amministrative·
- eccesso di potere·
- accertamento giudiziale del diritto·
- annullamento di nota amministrativa