Art. 1.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470 , spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470 , spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.