Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 963
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470 , spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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