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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 1913/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 1913 / 2022 Ruolo Generale tra:
, (P. IVA e codice fiscale ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Via Stanzione n. 9, SM LA (MB), 20865, in persona del legale rappresentante protempore SI.ra (codice fiscale ), nata a [...] Controparte_2 C.F._1 (BG) il 31/12/1966 e residente in SM LA (MI) al C.so Italia n. 49, rappresentata e difesa, dall'Avv. Ernesto Rao Limata (C.F.: , del foro di Napoli con C.F._2 studio in Napoli., alla Via Andrea D'Isernia n.8, ove elettivamente la Società domicilia. posta elettronica certificata è Email_1
Attrice- opponente
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._1 31/12/1966 e residente in SM LA (MI) al C.so Italia n. 49. 2
(codice fiscale ), nato il [...] al Parte_1 C.F._3 Cairo (Egitto) e residente in DE EL DA (BS), in Via Giulio Cesare N.2/ Larici, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pagano (C.F. ) del Foro di C.F._4 Napoli, con studio in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia n.8, ove elettivamente domiciliano;
-Attori- opponenti contro in persona del Presidente del Controparte_3 Consiglio di Amministrazione, Ing. , con sede in Via Alcide de Gasperi, 11 CP_4
- 20061 -Carugate (MI) –
PEC: – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Email_2 Imprese di n. , aderente al CP_3 P.IVA_2 Controparte_5 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA
[...]
– P./IVA , Cod. . Iscritta all'Albo delle Controparte_5 P.IVA_3 C.F._5
1 banche n. 4496, Cod. ABI: 08453.3, Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161457. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata e difesa in via disgiunta tra loro dagli Avv.ti Carlo Verticale – C.F. – e Simona Dinetta C.F. – dello C.F._6 C.F._7 CP_6
Legale – C.F. – di , Via Durini n. 4, giusta Controparte_7 P.IVA_4 CP_3 procura generale alle liti per atto Notaio Dott. di Sesto San Giovanni del Persona_1 3.5.18 - Rep. 30.878 – Racc. 14.174 (doc. n. 1 fasc. ing.) ed elettivamente domiciliata in Brugherio (MB), Via I maggio n. 24/I
- convenuta opposta oggetto: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.4953/2021, emesso dal Tribunale di Monza, in data 24.12.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ OPPONENTE CP_8
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI MONZA, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano, così provvedere:
1. in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo N. 4953/2021 del 24.12.2021 - Giudice: Dottor Nicola
Greco, a definizione della procedura monitoria RGN 10130/2021, in quanto improponibile la relativa domanda per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla
[...] in relazione alla pretesa azionata con il predetto decreto perché Controparte_3 inesistente qualsiasi obbligazione degli opponenti nei confronti della ricorrente;
2. in via gradata rispetto al punto 1), accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il reale rapporto di dare-avere della Società nei confronti della banca ingiungente, ricostruendo con l'ausilio di una ctu tecnico contabile il saldo dei predetti conti secondo i criteri indicati al punto 7)del presente atto, riconducendo lo stesso a criteri di giustizia, il tutto per i motivi indicati in premessa;
3. in ogni caso condannare, altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Si chiede, altresì, laddove occorra, in via istruttoria disporsi C.T.U. contabile per la ricostruzione dei rapporti de quibus con l'applicazione dei criteri indicati in premessa.
➢ OPPONENTI e Controparte_2 Parte_2
“1.in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo N. 4953/2021 del 24.12.2021 - Giudice: Dottor Nicola
Greco, a definizione della procedura monitoria RGN 10130/2021, in quanto improponibile la relativa domanda per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla
[...] in relazione alla pretesa azionata con il predetto decreto perché Controparte_3 inesistente qualsiasi obbligazione degli opponenti nei confronti della ricorrente;
2.in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della Banca convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
3.in via gradata rispetto ai punti di cui sopra, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il reale rapporto di dare-avere della Società nei confronti della banca ingiungente, Controparte_1 ricostruendo con l'ausilio di una ctu tecnico contabile il saldo del predetto rapporto, applicando il tasso di interesse legale in luogo di quello indicato nei predetti contratti (per violazione dell'art. 1284- 1346 c.c., 116
2 e 117 Tub IV comma) o, in via ancora più gradata, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub (VI comma), in ogni caso sempre escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione composta degli interessi, il tutto per i motivi indicati, dichiarando di conseguenza l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria degli opponenti nei confronti della Banca opposta.
4.In via ulteriormente gradata rispetto al punto 3, accertare e dichiarare per i motivi indicati in premessa e all'esito sempre di Ctu tecnico contabile, che la somma eventualmente dovuta dagli opponenti è inferiore a quella ingiunta dalla in quanto frutto di addebiti illegittimi;
CP_3
5.in ogni caso condannare, altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
Chiede disporsi C.T.U. contabile per la ricostruzione dei c/c indicati con l'applicazione dei criteri indicati in atto di citazione
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CP_9
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare:
Nel merito: previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso, respingere l'opposizione proposta dalla società , in persona del liquidatore sig.ra o di chi altri pro Controparte_1 Controparte_2 tempore legalmente la rappresenti, e dai sig.ri e avverso il decreto Controparte_2 Parte_2 ingiuntivo n. 4953/21 – RG ing. n. 10130/21 e questo confermare in ogni sua parte;
dichiarare in ogni caso tenuti e condannare la società , in persona del liquidatore sig.ra Controparte_1 CP_2
o di chi altri pro tempore legalmente la rappresenti nonché i sig.ri e
[...] Controparte_2 Parte_2
a pagare a la somma di € 43.606,19=, oltre interessi di
[...] Controparte_3 mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso con le spese e gli onorari motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 3 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Gli attori presentano opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.4953/2021, emesso dal
Tribunale di Monza, in data 24.12.2021 a definizione della procedura monitoria nrg
10130/2021, con cui veniva ingiunto, agli stessi, (testualmente): “ di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso ex artt. 633 e seguenti c.p.c., entro quaranta giorni dalla notifica del decreto:
1. la somma di € 43.606,19;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre ad €
286,00 per esborsi, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014”.
La convenuta si è costituita contestando le pretese avversarie.
4 Va ricordato che al presente procedimento n. 1913/2022 è stato riunito il procedimento n.
1968/2022 come da ordinanza in data 3 novembre 2022. Con la stessa ordinanza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n.4953/2021 del
24.12.2021; la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento n.
1968/2022 era già stata concessa dal giudice originario assegnatario del fascicolo.
Infruttuosamente esperita la mediazione e rigettate le istanze istruttorie il procedimento è pervenuto in decisione sulla scorta delle conclusioni riportate in epigrafe
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Nel descrivere i presupposti in fatto dell'opposizione vengono evidenziati seguenti elementi:
1. La era intestataria dal 2011, presso la filiale di SM LA (MB), della Controparte_10 [...]
(ora del c/c n.025/174019 su cui era regolata, dal 2011, senza soluzione di CP_11 Controparte_9 continuità, un'apertura di credito superiore a € 5.200,00;
2. La con comunicazione del 30.08.2021, agli atti, inviata alla Società, recedeva dal contratto di conto CP_3 corrente;
3. Nel corso del suddetto rapporto, la banca ha richiesto e applicato, sul conto sopra richiamato:
a) tassi di interessi debitori usurari;
b) tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti;
c) spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti;
d) capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.;
e) capitalizzazione trimestrale delle spese in violazione dell'art. 1283 c.c.;
f) interessi creditori inferiori a quelli dovuti;
g) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo.
La società attrice ritiene di non aver mai sottoscritto valide pattuizioni contrattuali. Aggiunge poi:
“ da un accurato esame della documentazione contabile (ovvero gli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze, dal 31/10/2011 al 30/09/2021 allegati dalla al ricorso per decreto CP_3 ingiuntivo) risultano pertanto addebitati - come si evince dalla tabella allegata all'atto di citazione- ai danni della società opponente, sul c/c 025/17401 euro 20.731,67 a titolo di interessi debitori, euro 2.783,87 a titoli di oneri collegati al credito, euro 2.851,65 a titolo di spese, per un totale di euro 26.367,19 somme illegittimamente capitalizzate in violazione dell'articolo 1283 c.c. Risultano altresì addebitate sul c/c
025/17401 ulteriori somme per euro 768,50 a titolo di spese non sorrette da alcuna giustificazione contabile e contrattuale: si vedano le tabelle a pagg. 4-6- citazione per il rapporto n. 025/174019
Affermano poi che la convenuta ha in ogni caso modificato unilateralmente i tassi debitori ultralegali CP_3
e gli oneri applicati nel corso del rapporto senza alcuna legittima pattuizione in tal senso e, comunque, senza alcun giustificato motivo e, in ogni caso, senza darne comunicazione alla società cliente così come previsto dall'art. 118 del D.lgs. 385/1993. Vengono riportate, nella tabella a pag. della citazione 7 per il rapporto n.
025/17401 le variazioni in pejus sullo stesso praticate.
5 Così prosegue l'atto di citazione:
La società correntista intende contestare, nella sostanza, sia i suddetti elementi - competenze a debito, costituite da interessi debitori, e da spese perché non pattuiti specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB per quanto si dirà e il saldo del rapporto n. 025/714019 in quanto inficiato dagli addebiti illegittimi, nonché la mancata applicazione degli interessi a credito dovuti per legge;
tali addebiti non sono giustificati dalle scritture contrattuali in atti:
-Sulla documentazione depositata in atti dalla e sulla sua inidoneità a provare il credito azionato CP_3 attraverso la procedura monitoria.
Nello specifico:
Allegato 2 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Lettera di apertura di conto corrente –accettazione”
- relativo al rapporto di conto corrente N. 025/174019 datato 28.10.2011, formato da 26 pagine. Tale documento contiene le norme che regolano il conto corrente di corrispondenza e i servizi connessi. A tale scrittura è stata allegata una scrittura, formata da 13 pagine datata 28.10.2011, denominata “Documento di sintesi” che in relazione al tasso debitore, contiene il riferimento soltanto a quello applicabile agli” scoperti in assenza di fido”. Essendo pacifico che sul predetto rapporto era regolata un'apertura di credito, è evidente che tale indicazione non è applicabile all'affidamento in essere, per cui non sussiste alcuna pattuizione delle condizioni economiche applicate. La pattuizione di un tasso riferito al conto corrente o allo “scoperto di conto corrente” non può essere applicabile all'acclarata apertura di credito, essendo rapporti autonomi. L'apertura di credito necessita di un'apposita pattuizione, così come il conto anticipi (Cass. 27836/2017). In merito alla capitalizzazione trimestrale delle competenze, il tasso a credito nominale e quello effettivo indicati sono praticamente identici (non potendo matematicamente essere significativo uno scostamento dello 0,008%) per cui non risulta soddisfatto il criterio previsto dalla delibera CICR del 09.02.2000 che detta i criteri per la deroga legittima dell'art. 1283 c.c
Allegato 3 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Contratto di affidamento” composto da 4 pagine relativo al rapporto N. 025/174019 datato 22.11.2011 relativo alla concessione di un affidamento per apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00 regolata sul conto corrente intrattenuto già con la ale scrittura non contiene alcuna condizione economica. CP_3
Allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Apertura di credito in conto corrente –commissione sull'accordato – accettazione” composto da 3 pagine datato 29.02.2012 con riferimento all'apertura di credito a tempo indeterminato n. 327147 a valere sul conto corrente n.025/174019 di euro 50.000,00. Sono indicati due tassi nominali diversi tra loro, ovvero uno del 9,50% e un altro “massimo” del 15%. Non è dato comprendere quando la banca possa applicare l'uno piuttosto che l'altro, essendo la circostanza lasciata al suo esclusivo arbitrio, in violazione del principio di trasparenza bancaria e dell'art. 1346 c.c.
In ogni caso, seppure si considerasse che con tale pattuizione la ha ritenuto di riservarsi legittimamente CP_3 la possibilità di applicare un tasso nominale massimo del 15%, lo stesso nella sua misura effettiva (non indicata) pari al 15,865% ovvero superiore al tasso soglia antiusura (All.2 Decreti Ministeriali IV trim 2011 –
III trim 2021) per l'operazione e il periodo di riferimento, pari al 15,6375%. Con violazione, pertanto, della legge 108/1996 e applicazione di quanto previsto dall'art. 1815 c.c., ovvero lo storno di qualsiasi interesse.
Allegato 5 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Apertura di credito in conto corrente –modifica delle condizioni economiche – accettazione “composto da 3 pagine datato 04.09.2015 con riferimento all'apertura di credito a tempo indeterminato n.327147 a valere sul conto corrente n.025/174019 di euro
50.000,00. Tale scrittura ha modificato a decorrere dal 04.09.2015 i tassi di interesse. Viene indicato un tasso del 7,823% per quanto poi si dirà e uno massimo del 15% nella sola misura nominale. Valga quanto dedotto per la scrittura precedente in merito alla violazione dell'art. 1284 c.c., 117 TUB e 1346 c.c.
6 In ogni caso, anche in relazione al tasso debitore nominale annuo del 7,82300% che effettivo diviene pari a
8,05550%, va rilevato quanto segue. Trattasi di tasso da calcolare aggiungendo lo spread al parametro di riferimento. Il parametro di riferimento viene indicato nella “Media mensile Euribor, Divisore 360, a tre mesi
– rilevazione in ciascun mese solare con applicazione nel mese successivo”. Tale riferimento è inidoneo a legittimare, sotto il profilo della determinabilità, la clausola di corresponsione degli interessi. Come sancito dalla Suprema Corte, “il tasso Euribor non è, infatti, un tasso adeguatamente determinabile, in quanto oscillante in funzione del tempo e risultante da un coacervo di dati, di difficile determinazione e finanche determinabilità” (Cass. 25768/2020). Tali dati sono chiaramente il tenor, il fixing e la base giornaliera. Così anche per il fixing. Difatti il tasso Euribor, che è fissato giornalmente dall'EMMI (European Money Market
Institute), la quale è un'associazione bancaria al quale appartengono 4.500 banche europee, varia potenzialmente ogni giorno e ogni giorno è pubblicato dall'Emmi stessa. Per cui va indicato precisamente se i valori giornalieri dell'Euribor vadano considerati per valuta, per data pubblicazione sul Sole 24 Ore o per data pubblicazione dell'Emmi, perché a seconda della scelta effettuata il parametro muta (e anche il costo del finanziamento).
Nel caso di specie, la dicitura “Media mensile Euribor, Divisore 360, a tre mesi – rilevazione in ciascun mese solare con applicazione nel mese successivo”, non appare idonea a rendere chiaramente determinabile il tasso applicato, anche sotto il dedotto profilo della trasparenza bancaria.
Come ha recentemente dedotto la Suprema Corte sul punto, “al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie;
in tale prospettiva, costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione da effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso (Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 3 marzo 2020, nella causa C125/18)” (Cass.
18275/2021). SInificativamente, la Suprema Corte fa riferimento a una recente pronuncia della Corte di giustizia Europea, che è particolarmente attenta nell'elaborazione del principio di trasparenza bancaria cui è pure informata la normativa di settore del nostro ordinamento.
La clausola in oggetto, si ribadisce altresì, non specifica:
- il fixing
- le modalità di rilevazione del parametro variabile (Euribor), la definizione di tale parametro e cosa sia di fatto l'ente che lo pubblica.
- l'andamento di tale tasso precedentemente alla stipula.
L'indeterminabilità sussiste anche sotto altro aspetto;
benvero l'espressione che viene utilizzata nella scrittura (testuale):” Media mensile Euribor, Divisore 360, a tre mesi – rilevazione in ciascun mese solare con applicazione nel mese successivo”, rende evidente una genericità, e quindi nullità, della stessa. Orbene, come peraltro è prassi nella contrattualistica bancaria, l'istituto di credito e il correntista devono pattuire un tasso al momento della stipula del contratto che dovrebbe regolare il rapporto durante il suo svolgimento. Ciò detto quel tasso (peraltro inidoneo per i già motivi dedotti e per quelli a dedursi in seguito) qualora definito
7 posticipato risulta non operativo al momento della conclusione del contratto;
manca, peraltro, il riferimento temporale successivo che determinerebbe l'inizio dell'applicazione del tasso.
Non vi è chi non veda che la dizione utilizzata non consente certamente di stabilire che le parti, nella scrittura agli atti, hanno determinato specificamente un tasso d'interesse ultra – legale da applicare al predetto rapporto.
Sempre in tale scrittura, come per le scritture precedenti. non viene indicato il tasso creditore annuo nominale ma solo la periodicità trimestrale della sua capitalizzazione, per cui risulta violato l'art. 1283 c.c. né vi sono valide pattuizioni in relazione alle altre voci di costo.
La società opponente intende contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e delle spese a qualunque titolo addebitate, capitalizzazione operata dalla banca come ravvisabile dagli estratti conto del conto ordinario, in quanto illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c., come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. n.12507 dell'11/11/99; Cass. n.3096 del 30/3/99; Cass. n.2374 del 16/3/99; nonché Cass. Sezioni Unite del 4/11/04 n.21095); tale contestazione si estende anche al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09-02-2000, la quale, in attuazione del II comma dell'art. 120 del D.lgs. 385/1993 (così come modificato dall'art. 25 d.lgs. 342/1999) ha stabilito modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi, legittimando di fatto la cd. capitalizzazione trimestrale qualora sia pattuita, circostanza che nel caso di specie si contesta. In ogni caso, la delibera CICR condiziona l'anatocismo ad alcune formalità, tra le quali spicca il rispetto del “principio della reciprocità”. In poche parole, il periodo di capitalizzazione degli interessi deve essere il medesimo per quelli debitori e per quelli creditori;
inoltre, la suddetta capitalizzazione deve comunque avvenire “secondo le medesime modalità”. Cosa che, nel caso di specie non è avvenuta, essendo gli interessi a credito pressoché inesistenti (come comprovato dal fatto che il tasso nominale e il tasso effettivo indicati sono del tutto identici, non avendo lo scostamento indicato alcun reale effetto matematico), con l'effetto che dovrà essere esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi in ogni caso per non esserci una valida pattuizione che la giustifichi ma anche per violazione del principio di reciprocità anche per il periodo successivo al febbraio 2000, in quanto la ratio della normativa posta dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 è quella “di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per così dire – secundum eventum obligationis, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l'anatocismo a favore del cliente” (Tribunale di
Grosseto, decreto 3 luglio 2006).
Conseguentemente, la società attrice formalmente eccepisce e rileva l'erroneità del saldo e dei relativi addebiti sul conto corrente ordinario n.025/174019 (sul quale era regolata un'apertura di credito) per quanto rilevato, che, pertanto, con l'ausilio di una c.t.u. contabile, dovrà essere ricostruito il saldo del conto corrente ordinario n. 025/174019 secondo i seguenti criteri:
a) eliminazione di ogni forma di competenza qualora pattuito un tasso effettivo superiore al tasso soglia in violazione della legge 108/1996;
b) in via gradata, rispetto al punto a): applicare il tasso legale per tutta la durata del rapporto, sia per le operazioni a debito che per quelle a credito del correntista;
c) in via gradata, qualora l'On. Le G.I. non ritenesse fondata la richiesta indicata sub. a), applicare il tasso nominale minimo dei BOT annuali via via vigenti, da accertarsi in giudizio, ai sensi dell'art. 117 comma 7 lett a. del D.lg. 385/93;
8 d) nel caso di applicazione del criterio indicato sub b) si dovranno applicare i tassi nominali massimi per le operazioni a credito del correntista ed i tassi nominali minimi per le operazioni a debito del correntista;
e) in ogni caso, esclusione totale di ogni forma di capitalizzazione, degli interessi e delle competenze
(Cass. Civ. Sez. I 19/5/2005 n.10599; Cass. Sezioni Unite del 4/11/04 n.21095; Cass. Civ. Sez. Unite
n. 24418/2012);
f) in ogni caso esclusione delle spese, di qualsiasi tipo, perché nulle o comunque non pattuite;
g) in ogni caso applicazione delle valute tenendo conto della data effettiva in cui la banca acquista e/o perde la disponibilità dell'importo relativo all'operazione effettuata;
h) in via gradata, qualora l'On.Le Tribunale ritenesse sussistente una valida pattuizione in merito agli addebiti contestati nel presente atto, applicazione degli stessi senza tenere conto delle variazioni contrattuali peggiorative per la cliente adottate unilateralmente dalla banca;
Per completezza, si ricorda che gli estratti conto non sono da ritenersi approvati neanche tacitamente, in quanto non trasmessi nei modi e termini contrattuali alla correntista, e che, comunque, l'eventuale approvazione, per dottrina e giurisprudenza univoca, non comporta la validità del titolo giuridico in base al quale le impugnate annotazioni sono state effettuate (v. Cass. 19/1/84 n.452; Cass. 24/7/86 n.4735 in CP_3
Borsa e Titoli,1988, II,563; Cass. Civ. 13/04/2005 n. 7662; Cass. 17679/09; Cass. 23971/10; Cass. 4564/2012).
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A questa descrizione gli opponenti e , chiamati a rispondere le debito in CP_2 T_ qualità di fideiussori, aggiungono che la Banca non ha agito, nei loro confronti, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come sancito dall'art.1957 cc.
Eccepiscono, poi, la nullità della clausola rubricata con il numero 6 contenuta nella fideiussione del 22.11.2011, in quanto tale clausola è frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, il quale testualmente recita: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi”.
Tale clausola è quella riportata nella fideiussione in atti, all'art. 6:
9 art. 6: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957c.c. che si intende derogato”.
Ora, non vi è chi non veda che la predetta fideiussione è stata predisposta dalla Banca convenuta partendo da un modello di schema predisposto dalle Banche in concerto tra loro, ovvero sul modello dell'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) redatto nell'ottobre 2002 (All.1) e poi notificato alla Banca d'Italia con lettera del
07.03.2003, in qualità di organo antitrust. Dopo che la Banca d'Italia aveva, nei mesi di Aprile e Maggio 2003, invitato l'ABI ad eliminare alcune previsioni dello schema notificato lesive della concorrenza, con lettera dell'11 luglio 2003, l'ABI notificava alla Banca d'Italia lo schema con alcune modifiche apportate (All.2).
La Banca d'Italia, nella sua qualità di Autorità preposta, esaminava il predetto schema al fine di verificare se lo stesso potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza. L'istruttoria, prevista dagli art.2 e 14 della legge 287/1990, si apriva l'8 novembre 2003 e si concludeva con provvedimento cui ha fatto seguito quello della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 (All.3) (all'epoca Autorità garante della Concorrenza tra istituti Creditizi), che ha ribadito che le disposizioni relative agli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione bancaria dell'Abi (ricalcato dalla fideiussione in atti) sono illegittime per violazione della normativa antitrust e che ciò comporta la nullità delle clausole stesse.
Con tale provvedimento la Banca d'Italia ha invitato altresì l'Abi – e quindi le banche aderenti - ad emendare le proprie fideiussioni delle clausole ritenute lesive, cosa che nel caso di specie chiaramente non è avvenuta, tanto che l'intesa restrittiva è perdurata quanto meno sino al 2011, come dimostra la fideiussione allegata.
Come detto, tra le clausole ritenute lesive della libertà di concorrenza e dell'integrità del mercato c'è anche la clausola riportata all'articolo 6 della fideiussione sottoscritta dai SIg.ri e di preventiva CP_2 T_ rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. Si tratta di clausola riportata nel predetto schema oggetto di istruttoria e riprodotta, come detto, nella fideiussione in atti, testualmente e senza alcuna modifica, all'art.6.
La Banca D'Italia, nel provvedimento 55/2005, così concludeva: “per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa(…)gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”;
Gli opponenti eccepiscono la nullità della predetta clausola per contrarietà alla predetta normativa che risulta norma imperative di ordine pubblico economico, posta a tutela della libera concorrenza in ambito nazionale ed europeo, sul presupposto che il contratto in atti, nella parte in cui contiene la predetta clausola, è nullo in quanto trattasi di sbocco a valle di un'intesa anticoncorrenziale concertata a monte, costituendone il naturale effetto, esso stesso distorsivo della libera concorrenza.
La nullità della predetta clausola è stata confermata, recentemente, dalla Suprema Corte a Sez. Unite con
Sent. 41994/2022, la quale ha statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
10 Le predette nullità determinano, in relazione in particolare all'art. 6 della fideiussione in atti e alla illegittima deroga ivi contenuta, l'estinzione e/o comunque la liberazione del presunto fideiussore
In via istruttoria sono state presentate le seguenti richieste:
A) ordine di esibizione ex art.210 cpc alle 5 banche più rappresentative del territorio nazionale
B) CTU tecnico-contabile che ricostruisca il saldo del conto corrente ordinario n. 025/174019 secondo i seguenti criteri:
a) eliminazione di ogni forma di competenza qualora pattuito un tasso effettivo superiore al tasso soglia in violazione della legge 108/1996.
b) applicare il tasso legale per tutta la durata del rapporto, sia per le operazioni a debito che per quelle a credito del correntista;
c) in via gradata, qualora l'On. Le G.I. non ritenesse fondata la richiesta indicata sub. a), applicare il tasso nominale minimo dei BOT annuali via via vigenti, da accertarsi in giudizio, ai sensi dell'art. 117 comma 7 lett.
a. del D.lg. 385/93;
d) nel caso di applicazione del criterio indicato sub c) si dovranno applicare i tassi nominali massimi per le operazioni a credito del correntista ed i tassi nominali minimi per le operazioni a debito del correntista;
e) in ogni caso, esclusione totale di ogni forma di capitalizzazione, degli interessi e delle competenze (Cass.
Civ. Sez. I 19/5/2005 n.10599; Cass. Sezioni Unite del 4/11/04 n.21095; Cass. Civ. Sez. Unite n. 24418/2012);
f) in ogni caso esclusione delle spese, di qualsiasi tipo, perché nulle o comunque non pattuite;
g) in ogni caso applicazione delle valute tenendo conto della data effettiva in cui la banca acquista e/o perde la disponibilità dell'importo relativo all'operazione effettuata;
h) in via gradata, qualora l'On. Le Tribunale ritenesse sussistente una valida pattuizione in merito agli addebiti contestati nel presente atto, applicazione degli stessi senza tenere conto delle variazioni contrattuali peggiorative per la cliente adottate unilateralmente dalla banca.
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La convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie formulando i seguenti CP_3 rilievi:
ELla capitalizzazione trimestrale, dell'asserita applicazione di condizioni peggiorative, della mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate ai contratti e della usurarietà dei tassi applicati
Gli odierni opponenti e, quindi, sia la società , sia i sig.ri e Controparte_1 CP_2 T_
(questi ultimi in via subordinata), contestano, in modo del tutto generico, l'applicazione di interessi anatocistici e di interessi e spese asseritamente non dovuti. L'eccezione, tuttavia, risulta priva di fondamento.
Peraltro, le doglianze avversarie sono talmente generiche da non consentire a una compiuta CP_9 difesa.
Si evidenzia, infatti, che l'onere probatorio incombe sull'opponente che, tuttavia, non lo ha in alcun modo assolto, essendosi la stessa limitata a formulare mere eccezioni prive di qualsivoglia fondamento.
Gli attori opponenti, tuttavia, non spiegano nè men che meno provano la predetta affermazione.
11 Controparte, per sopperire a tale carenza, chiedeva che venisse disposta CTU contabile;
richiesta alla quale la scrivente difesa si è opposta fin dagli atti introduttivi in quanto la stessa avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo
Nessuna illegittima capitalizzazione periodica degli interessi è ascrivibile alla Banca, la quale si è sempre comportata – nel rapporto con la clientela - correttamente e nel rispetto dei criteri di diligenza ex articolo
1176 cod. civ..
Si osserva sul punto che la società opponente, ha espressamente approvato per iscritto Controparte_1 tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 117 del T.U. bancario e successive modifiche.
In particolare:
con riguardo al contratto di apertura di conto corrente 025/174019, la si è riservata la facoltà di CP_3 modifica unilaterale delle condizioni economiche anche in senso sfavorevole alla società correntista (Sez.I, art.13 doc. 2 fasc. ing.). Peraltro, gli estratti conto che la ha sempre inoltrato alla correntista, sono stati CP_3 corredati dalle Proposte di Modifica Unilaterale del contratto.
EL pari, la clausola di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi risulta validamente pattuita (Parte
II, Sez. I, art.4 doc. 2 fasc. ing.).
Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto da controparte nel proprio atto di citazione, sono state rispettate le condizioni richieste per la capitalizzazione degli interessi: la specifica approvazione per iscritto e la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori.
L'art. 4 del contratto di conto corrente - Parte II: Disposizioni Particolari Sezione I Conto corrente bancario prevede, infatti, che: “I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità - pattuita ed indicata nel predetto prospetto - portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge (…)”.
Il documento di sintesi delle “Condizioni economiche più significative” relative al contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione pattuita (cfr doc. n. 2 fasc. ing.).
La clausola di cui all'art. 4 risulta debitamente ratificata ex art. 1341 c.c., come prescritto dalla delibera del
CICR del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, che ha provveduto ad eseguire le direttive di cui all'art 25, comma 2 d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art 1341 c.c.
Si è tenuto, infatti, opportuno conto della Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013), art. 629,che ha modificato l'art.120, 2°c.Tub, disponendo l'illegittima applicazione di qualsivoglia forma di capitalizzazione sull'interesse passivo a partire dal 1° gennaio del 2014 al 30.9.2016.
A partire dal 1° ottobre 2016, è stato applicato il disposto normativo ex art. 17 bis del D.L. n.18 del 14 febbraio 2016, convertito nella Legge 8 aprile 2016 n.40 e sono state seguite le Istruzioni operative dettate dalla ELibera CICR n. 343 del 03 agosto 2016,3 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
2016).
L'art. 17 bis della legge n.49 dell'8.4.2016 ha modificato l'art. 120 Tub disponendo che:
- gli interessi creditori e debitori del conto corrente sono conteggiati annualmente, con calcolo da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno;
- gli interessi creditori, sono accreditati con valuta 31 dicembre di ogni anno;
- gli interessi debitori sono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
12 Da tale data la banca può addebitarli in conto e legittimamente capitalizzarli, solo previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del cliente (la legittimità reintrodotta, però, opererà solo per la capitalizzazione annuale e non per quella trimestrale).
Ricordiamo pertanto che in base al quadro normativo qui dianzi esposto, il correntista può scegliere di autorizzare o meno l'addebito degli interessi debitori;
la norma non prescrive alcun obbligo al riguardo.
A nulla, pertanto, valgono le generiche contestazioni sulla presunta illiceità del comportamento di
[...]
in merito alla capitalizzazione degli interessi debitori. CP_9
EL pari infondata è l'eccezione avversaria secondo cui: “in relazione al tasso debitore, contiene il riferimento soltanto a quello applicabile agli scoperti in assenza di fido”.
Essendo pacifico che sul predetto rapporto era regolata un'apertura di credito, è evidente che tale indicazione non è applicabile all'affidamento in essere, per cui non sussiste alcuna pattuizione delle condizioni economiche applicate. La pattuizione di un tasso riferito al conto corrente o allo “scoperto di conto corrente” non può essere applicabile all'acclarata apertura di credito, essendo rapporti autonomi. L'apertura di credito necessita di un'apposita pattuizione, così come il conto anticipi (Cass. 27836/2017)”.
Orbene, è appena il caso di rilevare come che nel lasso di tempo intercorrente tra l'apertura di credito di
50.000,00 € del 18.11.2011 e l'apertura di credito di 50.000,00 € del 23.11.2011:
c) il rapporto non ha presentato saldi debitori;
d) solo (e correttamente), in data 22.11.2011, il conto scalare evidenzia la linea di credito concessa per affidamento in c/c di 50.000,00€ (cfr. estratto conto scalare del IV trimestre del 2011 prodotto sub doc. 13 fasc. ing.);
- con riguardo al contratto di apertura di credito in c/c del 18.11.2011 che si produce sub doc. 1, risulta validamente pattuita e ratificata la pari periodicit‡ capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (cfr. pag.3 doc. 1) che va riconosciuta come già validamente pattuita nel contratto di apertura di c/c del
28.10.2011.
Anche la clausola dello Ius Variandi risulta presente e ratificata (cfr. pag.3 doc. 1) così come risultano dettagliatamente specificate le condizioni economiche (cfr. doc. 1);
- nel contratto di apertura di credito in c/c del 22.11.2011 (cfr. doc. n. 3 fasc. ing.) risulta espressamente previsto che lo stesso non rappresenta una novazione del precedente delle obbligazioni nascenti dalle precedenti concessioni, con la conseguenza che deve ritenersi invocata e fatta salva la clausola, validamente pattuita nel precedente contratto di apertura di credito in c/c di 50.000,00€ del 18.11.2011;
- con riguardo alla scrittura del 29.2.2012 con la quale l'opponente ha chiesto ed ottenuto di applicare, a decorrere dall'1.1.2012, in sostituzione della commissione massimo scoperto, la commissione sull'accordato, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto da controparte a pag. 8 del proprio atto di citazione, la misura del tasso debitore pattuito in contratto è chiara: per il tasso intrafido 9,5%; per l'extrafido
13,5%.
La misura del 15% che controparte indica quale pattuizione del tasso debitore, è una misura massima, è un tasso CAP.
Occorre pertanto rilevare che la teoria difensiva secondo cui vi sarebbe usurarietà rappresenta un vero e proprio fuor d'opera: le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, già del luglio 2016, recitano con estrema chiarezza che il tasso CAP definito al momento
13 della stipula non rileva né ai fini della segnalazione della categoria (per la rilevazione del TEGM), nè per la verifica della usurarietà;
- con riguardo alla scrittura del 4.9.2015 contenente la modifica delle condizioni economiche dell'apertura di credito n. 327147 prodotta sub doc. n. 5 fasc. ing. occorre rilevare come anche tale accordo contenga una valida pattuizione circa periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, la ratifica dello Ius
Variandi nonché tutte le condizioni economiche applicate (cfr. doc. n. 5 fasc. ing).
Evidenziamo inoltre che controparte formula per il contratto di apertura di credito del 4.9.2015, la medesima eccezione di presunta usurarietà già eccepita per il contratto del 29.2.2012, già confutata ed a cui si rinvia.
Si ribadisce che, del pari infondata è l'eccezione avversaria relativa alla presunta nullità del tasso variabile agganciato al parametro Euribor, pattuito nel contratto che ci occupa.
Granitica è la giurisprudenza in punto.
Richiamando giurisprudenza di merito parte convenuta ricorda che “ è legittimo il contratto debitamente sottoscritto, con determinazione degli interessi tramite indice Euribor (…)gli interessi sono sufficientemente determinati mediante il rinvio all'Euribor, trattandosi di un indice ufficiale, regolarmente e costantemente indicato in tutti i mercati regolamentati dell'UE e in assenza di accertamenti definitivi della sua illegittimità.
Trattandosi di un parametro costantemente applicato in tutto il mercato unico europeo, il rinvio a tale parametro consente certamente al mutuatario di avere sufficiente conoscenza del tasso di interesse e del suo costante andamento”.
Aggiunge parte convenuta: “nel merito, il rapporto che ci occupa è un c/c sorto validamente stipulato con forma scritta ad substantiam in cui i tassi, prezzi e condizioni sono esplicitamente indicati.
Infine, con riferimento alla asserita usurarietà dei tassi applicati, l'esponente si riporta integralmente a tutto quanto già riferito negli scritti difensivi in atti precisando unicamente che controparte neanche nelle memorie istruttorie ha argomentato o documentato in alcun modo quanto riferito negli atti di citazione ai quali si replica.
Alla luce di quanto esposto è chiaro come l'eccezione avversaria non possa trovare accoglimento”.
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Parte convenuta contesta poi le affermazioni degli opponenti e CP_2 T_
“ELl'asserita nullità del contratto di fideiussione omnibus, dell'estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dell'asserita nullità e/o inefficacia delle clausole di cui agli art. 5-6-7-8 in quanto vessatorie
Gli opponenti e, nello specifico i sig.ri e nella loro qualità di fideiussori, lamentano, in via CP_2 T_ principale, che il contratto di fideiussione omnibus, di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio, stipulato in data
22.11.2011 con la sarebbe nullo per violazione dell'art. 2, comma 2 della legge n. 287/90 che vieta le CP_3 intese fra imprese che abbiano per oggetto e per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Occorre innanzitutto precisare che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, anche laddove si volesse ritenere violato il predetto disposto normativo, il contratto di fideiussione non potrebbe comunque considerarsi nullo.
Un chiarimento circa le conseguenze della predetta violazione è stato fornito da una recente sentenza della
Corte di cassazione (n. 24044/2019) che, di fronte all'alternativa tra nullità assoluta e parziale, ha optato per la seconda. Oltretutto, su tale argomento si è espressa in maniera chiara e risolutiva anche una recentissima sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la n. 41994/2021 del 30.12.2021. Con tale pronuncia, le
14 Sezioni Unite, hanno confermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
In aggiunta alla questione della nullità dei contratti fideiussori asseritamente dedotta da controparte nel proprio scritto difensivo e pocanzi totalmente smentita, occorre analizzare un ulteriore profilo, addirittura prodromico al primo.
I sig.ri e per poter chiedere al Giudicante di dichiarare la nullità di un contratto devono CP_2 T_ dapprima dimostrare il proprio interesse.
In altre parole, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione del pregiudizio effettivo che avrebbero subito dall'asserita violazione da parte dell'odierna opposta alla normativa antitrust.
La giurisprudenza richiamata, ed in particolare il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9354 del 3 maggio 2019 ha infatti rilevato che l'utilizzo dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 del contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole contestate (articoli 2, 6 e 8 di detto schema ABI), ma a condizione che il fideiussore abbia dato la prova, sia che dette clausole siano il frutto di intese anticoncorrenziali confluite nel contratto, sia della lesione della sua libertà contrattuale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Controparte, non ha in alcun modo dimostrato che le clausole contrattuali presenti all'interno del contratto di fideiussione sottoscritto nel 2011 rientrino nel c.d. modello ABI.
Infatti, controparte per provare l'illegittimità delle suddette clausole si è limitata a riprodurre copie di scritture fideiussorie relative ad anni precedenti rispetto all'anno del contratto in esame che risale al 2011.
Ed infatti, l'unico contratto di fideiussione prodotto che sembrerebbe essere relativo all'anno 2011 è in realtà un contratto di fideiussione specifica e non fideiussione omnibus come quello oggetto di contestazione.
In punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia non sia applicabile alle fideiussioni specifiche.
La logica conseguenza di quanto appena riferito è che, quale prova del perdurare di un'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di fideiussione oggetto delle contestazioni di controparte, non può essere certamente utilizzato un unico contratto e, peraltro, di diversa tipologia.
Allo stesso modo, neanche i restanti contratti prodotti da controparte possono essere considerati idonei a fornire la prova di quanto sostenuto negli atti ai quali si replica in quanto i contratti sono relativi ad anni differenti rispetto a quello in cui il contratto in esame è stato stipulato.
Qualora la fideiussione oggetto di contestazione sia stata rilasciata dopo l'accertamento effettuato da Banca
D'Italia del 2005, il fideiussore opponente ha l'onere di allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza al momento in cui è stata rilasciata la fideiussione.
Infatti, il fideiussore opponente in questo caso non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto quest'ultimo concerne un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica degli opponenti (in tal senso, Tribunale di Milano n. 2979/2023, Tribunale di Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022
n. 8031; nel medesimo senso, già Tribunale di Milano, Sez. Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751).
(…)
15 Con riguardo, poi, alla clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c., si evidenzia che la stessa può essere, come nel caso di specie, legittimamente derogata dalle parti, non violando alcun principio di ordine pubblico.
Il contratto di fideiussione del 22.11.2011 prevede infatti all'art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” (cfr. doc. n. 7 fasc. ing.).
Nella fattispecie de qua i fideiussori hanno preventivamente ed espressamente rinunciato alla tutela di cui all'art. 1957 c.c.
La teoria difensiva avversaria, secondo cui avrebbe dovuto agire entro il 30.10.2021 non può CP_9 dunque trovare accoglimento.
Controparte eccepisce, infine, la vessatorietà delle clausole 5,6,7 e 8 poichè approvate in violazione della disciplina di tutela del consumatore ex art. 33,34,35 e 36 D.lgs. n. 206/2005.
Orbene, occorre in primo luogo evidenziare come tale contestazione non possa essere avanzata dalla sig.ra dal momento che la stessa ricopriva e ricopre il ruolo di amministratore unico della società Controparte_2 debitrice principale, e, di conseguenza, non può certamente essere qualificata quale Controparte_1 consumatore.
Fermo quanto precede, è appena il caso di precisare come la Corte di Legittimità abbia espressamente sancito che la clausola di deroga alla decadenza del creditore prevista dall'articolo 1957 c.c. non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cassazione civile sez. III 18 aprile 2007 n. 9245,
Cass. 6 aprile 1992, n. 4208; Cass. 28 marzo 1990 n. 2545; Cass. 20 aprile 1982,n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cfr. Cassazione civile sez. III 18 aprile 2007 n. 9245, Cass. 11 gennaio
2006, n. 394; Cass. 20 gennaio 2004, n. 776; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456; Cass. 22 giugno 1993, n. 6897), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel casoche siano predisposte da -uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. 16 giugno1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio
1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142, che evidenzia specie in motivazione come rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale).
La clausola non è pertanto vessatoria e come tale non necessita neppure di specifica approvazione per iscritto.
Nel caso di specie i fideiussori odierni opponenti hanno addirittura dichiarato per iscritto di approvare ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole richiamate nel contratto di fideiussione e quindi, anche quella di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. di cui però i sig.ri lamentano la violazione (cfr. doc. n. CP_2 T_
7 fasc. ing.).
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Così riportate le rispettive e contrapposte posizioni difensive si deve rilevare la genericità delle richieste di parte attrice.
16 Parte convenuta ha chiarito la corretta lettura della propria produzione documentale e ricostruito analiticamente il contenuto dei rapporti intrattenuti con gli opponenti.
A contrasto della dettagliata ricostruzione di parte convenuta, e a sostegno delle proprie pretese parte attrice non propone alcuna elaborazione che possa comprovare le proposizioni avanzate: “accertare e dichiarare il reale rapporto di dare-avere (…) e che la somma eventualmente dovuta dagli opponenti è inferiore a quella ingiunta dalla Banca, in quanto frutto di addebiti illegittimi” è richiesta che presuppone l' esposizione di dati certi da contrapporre alla ricostruzione effettuata dalla banca .
A fronte di questa totale carenza di prova la CTU richiesta si presenta come sostitutiva di un onere non adempiuto e va pertanto – come già nel corso della fase istruttoria – rigettata.
Con riguardo alle doglianze dei fideiussori si deve in primo luogo rilevare la notevole distanza temporale tra la data di stipulazione del contratto in esame ( anno 2011) e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
L'utilizzo attuale dello schema contrattuale fideiussorio è da ricondurre con ragionevole grado di certezza alla considerazione della corrispondenza del contenuto dei patti agli interessi economico-giuridici dell'istituto, e non ad un' acritica e pedissequa aderenza ad un accordo anticoncorrenziale e ad uno schema lontano nel tempo. In ogni caso è parte attrice che deve fornire la prova contraria ed al riguardo né la mera comparazione con clausole di altri istituti, né , ancor più la risalenza nel tempo di tali clausole comparative può fungere da prova di quanto asserito. Va quindi rigettata la richiesta ex art. 210 cpc
Con riguardo al richiamo all'articolo 1957 c.c. e alla disciplina dei consumatori, si deve in primo luogo rilevare che alla non può essere attribuita la qualifica di consumatore CP_2 essendo legale rappresentante della società opponente.
Con riguardo all'opponente ( che peraltro aveva anche poteri di firma disgiunta T_ sul conto corrente) , va ricordato che ancora in tempi recenti ( sent.2607/2024) la Corte ha ribadito le conclusioni più volte raggiunte secondo cui:
i) «La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore» (cfr., in termini, Cass. n. 28943
17 del 2017. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. 24 settembre 2013, n. 21867 del 2013 e Cass. n. 9245 del 2007);
ii) «Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.» (cfr. Cass. n. 16836 del 2015).
Dal contratto di fideiussione del 22.11.2011 all'art. 6 – con specifica doppia approvazione ex art. 1341c.c. ( si veda pag. 52/625 della produzione del fascicolo monitorio allegata alla comparsa di costituzione) si desume l'accordo della parti per la deroga all'articolo 1957 c.c.
Tutte le richieste , sia di parte attrice sia di parte attrice sia di CP_1 CP_2 parte attrice vanno pertanto rigettate, con le conseguenze in tema di T_ soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, nelle cause riunite nn.1913/2022 e n. 1968/2022, nel contraddittorio tra le parti:
rigetta tutte le opposizioni proposte dalle parti attrici.
Conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua statuizione, dichiarando tenuti e condannando la società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché i sig.ri e Controparte_2 Parte_2
in via tra di loro solidale , a pagare a
[...] Controparte_3 la somma di € 43.606,19=, azionata in monitorio, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo ed oltre agli accessori liquidati nel decreto ingiuntivo.
Dichiara altresì tenute e condanna parti attrici opponenti alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di opposizione in favore della convenuta che liquida in complessivi euro
10.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, istanza.
Esecutività ex lege
Monza, 17 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
18
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 1913 / 2022 Ruolo Generale tra:
, (P. IVA e codice fiscale ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Via Stanzione n. 9, SM LA (MB), 20865, in persona del legale rappresentante protempore SI.ra (codice fiscale ), nata a [...] Controparte_2 C.F._1 (BG) il 31/12/1966 e residente in SM LA (MI) al C.so Italia n. 49, rappresentata e difesa, dall'Avv. Ernesto Rao Limata (C.F.: , del foro di Napoli con C.F._2 studio in Napoli., alla Via Andrea D'Isernia n.8, ove elettivamente la Società domicilia. posta elettronica certificata è Email_1
Attrice- opponente
(codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._1 31/12/1966 e residente in SM LA (MI) al C.so Italia n. 49. 2
(codice fiscale ), nato il [...] al Parte_1 C.F._3 Cairo (Egitto) e residente in DE EL DA (BS), in Via Giulio Cesare N.2/ Larici, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pagano (C.F. ) del Foro di C.F._4 Napoli, con studio in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia n.8, ove elettivamente domiciliano;
-Attori- opponenti contro in persona del Presidente del Controparte_3 Consiglio di Amministrazione, Ing. , con sede in Via Alcide de Gasperi, 11 CP_4
- 20061 -Carugate (MI) –
PEC: – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Email_2 Imprese di n. , aderente al CP_3 P.IVA_2 Controparte_5 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA
[...]
– P./IVA , Cod. . Iscritta all'Albo delle Controparte_5 P.IVA_3 C.F._5
1 banche n. 4496, Cod. ABI: 08453.3, Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161457. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata e difesa in via disgiunta tra loro dagli Avv.ti Carlo Verticale – C.F. – e Simona Dinetta C.F. – dello C.F._6 C.F._7 CP_6
Legale – C.F. – di , Via Durini n. 4, giusta Controparte_7 P.IVA_4 CP_3 procura generale alle liti per atto Notaio Dott. di Sesto San Giovanni del Persona_1 3.5.18 - Rep. 30.878 – Racc. 14.174 (doc. n. 1 fasc. ing.) ed elettivamente domiciliata in Brugherio (MB), Via I maggio n. 24/I
- convenuta opposta oggetto: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.4953/2021, emesso dal Tribunale di Monza, in data 24.12.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ OPPONENTE CP_8
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI MONZA, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano, così provvedere:
1. in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo N. 4953/2021 del 24.12.2021 - Giudice: Dottor Nicola
Greco, a definizione della procedura monitoria RGN 10130/2021, in quanto improponibile la relativa domanda per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla
[...] in relazione alla pretesa azionata con il predetto decreto perché Controparte_3 inesistente qualsiasi obbligazione degli opponenti nei confronti della ricorrente;
2. in via gradata rispetto al punto 1), accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il reale rapporto di dare-avere della Società nei confronti della banca ingiungente, ricostruendo con l'ausilio di una ctu tecnico contabile il saldo dei predetti conti secondo i criteri indicati al punto 7)del presente atto, riconducendo lo stesso a criteri di giustizia, il tutto per i motivi indicati in premessa;
3. in ogni caso condannare, altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Si chiede, altresì, laddove occorra, in via istruttoria disporsi C.T.U. contabile per la ricostruzione dei rapporti de quibus con l'applicazione dei criteri indicati in premessa.
➢ OPPONENTI e Controparte_2 Parte_2
“1.in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo N. 4953/2021 del 24.12.2021 - Giudice: Dottor Nicola
Greco, a definizione della procedura monitoria RGN 10130/2021, in quanto improponibile la relativa domanda per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla
[...] in relazione alla pretesa azionata con il predetto decreto perché Controparte_3 inesistente qualsiasi obbligazione degli opponenti nei confronti della ricorrente;
2.in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'obbligazione fideiussoria degli opponenti nei confronti della Banca convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
3.in via gradata rispetto ai punti di cui sopra, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il reale rapporto di dare-avere della Società nei confronti della banca ingiungente, Controparte_1 ricostruendo con l'ausilio di una ctu tecnico contabile il saldo del predetto rapporto, applicando il tasso di interesse legale in luogo di quello indicato nei predetti contratti (per violazione dell'art. 1284- 1346 c.c., 116
2 e 117 Tub IV comma) o, in via ancora più gradata, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub (VI comma), in ogni caso sempre escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione composta degli interessi, il tutto per i motivi indicati, dichiarando di conseguenza l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria degli opponenti nei confronti della Banca opposta.
4.In via ulteriormente gradata rispetto al punto 3, accertare e dichiarare per i motivi indicati in premessa e all'esito sempre di Ctu tecnico contabile, che la somma eventualmente dovuta dagli opponenti è inferiore a quella ingiunta dalla in quanto frutto di addebiti illegittimi;
CP_3
5.in ogni caso condannare, altresì, la banca opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
Chiede disporsi C.T.U. contabile per la ricostruzione dei c/c indicati con l'applicazione dei criteri indicati in atto di citazione
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CP_9
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare:
Nel merito: previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso, respingere l'opposizione proposta dalla società , in persona del liquidatore sig.ra o di chi altri pro Controparte_1 Controparte_2 tempore legalmente la rappresenti, e dai sig.ri e avverso il decreto Controparte_2 Parte_2 ingiuntivo n. 4953/21 – RG ing. n. 10130/21 e questo confermare in ogni sua parte;
dichiarare in ogni caso tenuti e condannare la società , in persona del liquidatore sig.ra Controparte_1 CP_2
o di chi altri pro tempore legalmente la rappresenti nonché i sig.ri e
[...] Controparte_2 Parte_2
a pagare a la somma di € 43.606,19=, oltre interessi di
[...] Controparte_3 mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso con le spese e gli onorari motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 3 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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Gli attori presentano opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.4953/2021, emesso dal
Tribunale di Monza, in data 24.12.2021 a definizione della procedura monitoria nrg
10130/2021, con cui veniva ingiunto, agli stessi, (testualmente): “ di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso ex artt. 633 e seguenti c.p.c., entro quaranta giorni dalla notifica del decreto:
1. la somma di € 43.606,19;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre ad €
286,00 per esborsi, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014”.
La convenuta si è costituita contestando le pretese avversarie.
4 Va ricordato che al presente procedimento n. 1913/2022 è stato riunito il procedimento n.
1968/2022 come da ordinanza in data 3 novembre 2022. Con la stessa ordinanza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n.4953/2021 del
24.12.2021; la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento n.
1968/2022 era già stata concessa dal giudice originario assegnatario del fascicolo.
Infruttuosamente esperita la mediazione e rigettate le istanze istruttorie il procedimento è pervenuto in decisione sulla scorta delle conclusioni riportate in epigrafe
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Nel descrivere i presupposti in fatto dell'opposizione vengono evidenziati seguenti elementi:
1. La era intestataria dal 2011, presso la filiale di SM LA (MB), della Controparte_10 [...]
(ora del c/c n.025/174019 su cui era regolata, dal 2011, senza soluzione di CP_11 Controparte_9 continuità, un'apertura di credito superiore a € 5.200,00;
2. La con comunicazione del 30.08.2021, agli atti, inviata alla Società, recedeva dal contratto di conto CP_3 corrente;
3. Nel corso del suddetto rapporto, la banca ha richiesto e applicato, sul conto sopra richiamato:
a) tassi di interessi debitori usurari;
b) tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti;
c) spese, commissioni variamente denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti;
d) capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.;
e) capitalizzazione trimestrale delle spese in violazione dell'art. 1283 c.c.;
f) interessi creditori inferiori a quelli dovuti;
g) peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da giustificato motivo.
La società attrice ritiene di non aver mai sottoscritto valide pattuizioni contrattuali. Aggiunge poi:
“ da un accurato esame della documentazione contabile (ovvero gli estratti conto comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze, dal 31/10/2011 al 30/09/2021 allegati dalla al ricorso per decreto CP_3 ingiuntivo) risultano pertanto addebitati - come si evince dalla tabella allegata all'atto di citazione- ai danni della società opponente, sul c/c 025/17401 euro 20.731,67 a titolo di interessi debitori, euro 2.783,87 a titoli di oneri collegati al credito, euro 2.851,65 a titolo di spese, per un totale di euro 26.367,19 somme illegittimamente capitalizzate in violazione dell'articolo 1283 c.c. Risultano altresì addebitate sul c/c
025/17401 ulteriori somme per euro 768,50 a titolo di spese non sorrette da alcuna giustificazione contabile e contrattuale: si vedano le tabelle a pagg. 4-6- citazione per il rapporto n. 025/174019
Affermano poi che la convenuta ha in ogni caso modificato unilateralmente i tassi debitori ultralegali CP_3
e gli oneri applicati nel corso del rapporto senza alcuna legittima pattuizione in tal senso e, comunque, senza alcun giustificato motivo e, in ogni caso, senza darne comunicazione alla società cliente così come previsto dall'art. 118 del D.lgs. 385/1993. Vengono riportate, nella tabella a pag. della citazione 7 per il rapporto n.
025/17401 le variazioni in pejus sullo stesso praticate.
5 Così prosegue l'atto di citazione:
La società correntista intende contestare, nella sostanza, sia i suddetti elementi - competenze a debito, costituite da interessi debitori, e da spese perché non pattuiti specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB per quanto si dirà e il saldo del rapporto n. 025/714019 in quanto inficiato dagli addebiti illegittimi, nonché la mancata applicazione degli interessi a credito dovuti per legge;
tali addebiti non sono giustificati dalle scritture contrattuali in atti:
-Sulla documentazione depositata in atti dalla e sulla sua inidoneità a provare il credito azionato CP_3 attraverso la procedura monitoria.
Nello specifico:
Allegato 2 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Lettera di apertura di conto corrente –accettazione”
- relativo al rapporto di conto corrente N. 025/174019 datato 28.10.2011, formato da 26 pagine. Tale documento contiene le norme che regolano il conto corrente di corrispondenza e i servizi connessi. A tale scrittura è stata allegata una scrittura, formata da 13 pagine datata 28.10.2011, denominata “Documento di sintesi” che in relazione al tasso debitore, contiene il riferimento soltanto a quello applicabile agli” scoperti in assenza di fido”. Essendo pacifico che sul predetto rapporto era regolata un'apertura di credito, è evidente che tale indicazione non è applicabile all'affidamento in essere, per cui non sussiste alcuna pattuizione delle condizioni economiche applicate. La pattuizione di un tasso riferito al conto corrente o allo “scoperto di conto corrente” non può essere applicabile all'acclarata apertura di credito, essendo rapporti autonomi. L'apertura di credito necessita di un'apposita pattuizione, così come il conto anticipi (Cass. 27836/2017). In merito alla capitalizzazione trimestrale delle competenze, il tasso a credito nominale e quello effettivo indicati sono praticamente identici (non potendo matematicamente essere significativo uno scostamento dello 0,008%) per cui non risulta soddisfatto il criterio previsto dalla delibera CICR del 09.02.2000 che detta i criteri per la deroga legittima dell'art. 1283 c.c
Allegato 3 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Contratto di affidamento” composto da 4 pagine relativo al rapporto N. 025/174019 datato 22.11.2011 relativo alla concessione di un affidamento per apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00 regolata sul conto corrente intrattenuto già con la ale scrittura non contiene alcuna condizione economica. CP_3
Allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Apertura di credito in conto corrente –commissione sull'accordato – accettazione” composto da 3 pagine datato 29.02.2012 con riferimento all'apertura di credito a tempo indeterminato n. 327147 a valere sul conto corrente n.025/174019 di euro 50.000,00. Sono indicati due tassi nominali diversi tra loro, ovvero uno del 9,50% e un altro “massimo” del 15%. Non è dato comprendere quando la banca possa applicare l'uno piuttosto che l'altro, essendo la circostanza lasciata al suo esclusivo arbitrio, in violazione del principio di trasparenza bancaria e dell'art. 1346 c.c.
In ogni caso, seppure si considerasse che con tale pattuizione la ha ritenuto di riservarsi legittimamente CP_3 la possibilità di applicare un tasso nominale massimo del 15%, lo stesso nella sua misura effettiva (non indicata) pari al 15,865% ovvero superiore al tasso soglia antiusura (All.2 Decreti Ministeriali IV trim 2011 –
III trim 2021) per l'operazione e il periodo di riferimento, pari al 15,6375%. Con violazione, pertanto, della legge 108/1996 e applicazione di quanto previsto dall'art. 1815 c.c., ovvero lo storno di qualsiasi interesse.
Allegato 5 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato “Apertura di credito in conto corrente –modifica delle condizioni economiche – accettazione “composto da 3 pagine datato 04.09.2015 con riferimento all'apertura di credito a tempo indeterminato n.327147 a valere sul conto corrente n.025/174019 di euro
50.000,00. Tale scrittura ha modificato a decorrere dal 04.09.2015 i tassi di interesse. Viene indicato un tasso del 7,823% per quanto poi si dirà e uno massimo del 15% nella sola misura nominale. Valga quanto dedotto per la scrittura precedente in merito alla violazione dell'art. 1284 c.c., 117 TUB e 1346 c.c.
6 In ogni caso, anche in relazione al tasso debitore nominale annuo del 7,82300% che effettivo diviene pari a
8,05550%, va rilevato quanto segue. Trattasi di tasso da calcolare aggiungendo lo spread al parametro di riferimento. Il parametro di riferimento viene indicato nella “Media mensile Euribor, Divisore 360, a tre mesi
– rilevazione in ciascun mese solare con applicazione nel mese successivo”. Tale riferimento è inidoneo a legittimare, sotto il profilo della determinabilità, la clausola di corresponsione degli interessi. Come sancito dalla Suprema Corte, “il tasso Euribor non è, infatti, un tasso adeguatamente determinabile, in quanto oscillante in funzione del tempo e risultante da un coacervo di dati, di difficile determinazione e finanche determinabilità” (Cass. 25768/2020). Tali dati sono chiaramente il tenor, il fixing e la base giornaliera. Così anche per il fixing. Difatti il tasso Euribor, che è fissato giornalmente dall'EMMI (European Money Market
Institute), la quale è un'associazione bancaria al quale appartengono 4.500 banche europee, varia potenzialmente ogni giorno e ogni giorno è pubblicato dall'Emmi stessa. Per cui va indicato precisamente se i valori giornalieri dell'Euribor vadano considerati per valuta, per data pubblicazione sul Sole 24 Ore o per data pubblicazione dell'Emmi, perché a seconda della scelta effettuata il parametro muta (e anche il costo del finanziamento).
Nel caso di specie, la dicitura “Media mensile Euribor, Divisore 360, a tre mesi – rilevazione in ciascun mese solare con applicazione nel mese successivo”, non appare idonea a rendere chiaramente determinabile il tasso applicato, anche sotto il dedotto profilo della trasparenza bancaria.
Come ha recentemente dedotto la Suprema Corte sul punto, “al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie;
in tale prospettiva, costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione da effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso (Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 3 marzo 2020, nella causa C125/18)” (Cass.
18275/2021). SInificativamente, la Suprema Corte fa riferimento a una recente pronuncia della Corte di giustizia Europea, che è particolarmente attenta nell'elaborazione del principio di trasparenza bancaria cui è pure informata la normativa di settore del nostro ordinamento.
La clausola in oggetto, si ribadisce altresì, non specifica:
- il fixing
- le modalità di rilevazione del parametro variabile (Euribor), la definizione di tale parametro e cosa sia di fatto l'ente che lo pubblica.
- l'andamento di tale tasso precedentemente alla stipula.
L'indeterminabilità sussiste anche sotto altro aspetto;
benvero l'espressione che viene utilizzata nella scrittura (testuale):” Media mensile Euribor, Divisore 360, a tre mesi – rilevazione in ciascun mese solare con applicazione nel mese successivo”, rende evidente una genericità, e quindi nullità, della stessa. Orbene, come peraltro è prassi nella contrattualistica bancaria, l'istituto di credito e il correntista devono pattuire un tasso al momento della stipula del contratto che dovrebbe regolare il rapporto durante il suo svolgimento. Ciò detto quel tasso (peraltro inidoneo per i già motivi dedotti e per quelli a dedursi in seguito) qualora definito
7 posticipato risulta non operativo al momento della conclusione del contratto;
manca, peraltro, il riferimento temporale successivo che determinerebbe l'inizio dell'applicazione del tasso.
Non vi è chi non veda che la dizione utilizzata non consente certamente di stabilire che le parti, nella scrittura agli atti, hanno determinato specificamente un tasso d'interesse ultra – legale da applicare al predetto rapporto.
Sempre in tale scrittura, come per le scritture precedenti. non viene indicato il tasso creditore annuo nominale ma solo la periodicità trimestrale della sua capitalizzazione, per cui risulta violato l'art. 1283 c.c. né vi sono valide pattuizioni in relazione alle altre voci di costo.
La società opponente intende contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e delle spese a qualunque titolo addebitate, capitalizzazione operata dalla banca come ravvisabile dagli estratti conto del conto ordinario, in quanto illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c., come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. n.12507 dell'11/11/99; Cass. n.3096 del 30/3/99; Cass. n.2374 del 16/3/99; nonché Cass. Sezioni Unite del 4/11/04 n.21095); tale contestazione si estende anche al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09-02-2000, la quale, in attuazione del II comma dell'art. 120 del D.lgs. 385/1993 (così come modificato dall'art. 25 d.lgs. 342/1999) ha stabilito modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi, legittimando di fatto la cd. capitalizzazione trimestrale qualora sia pattuita, circostanza che nel caso di specie si contesta. In ogni caso, la delibera CICR condiziona l'anatocismo ad alcune formalità, tra le quali spicca il rispetto del “principio della reciprocità”. In poche parole, il periodo di capitalizzazione degli interessi deve essere il medesimo per quelli debitori e per quelli creditori;
inoltre, la suddetta capitalizzazione deve comunque avvenire “secondo le medesime modalità”. Cosa che, nel caso di specie non è avvenuta, essendo gli interessi a credito pressoché inesistenti (come comprovato dal fatto che il tasso nominale e il tasso effettivo indicati sono del tutto identici, non avendo lo scostamento indicato alcun reale effetto matematico), con l'effetto che dovrà essere esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi in ogni caso per non esserci una valida pattuizione che la giustifichi ma anche per violazione del principio di reciprocità anche per il periodo successivo al febbraio 2000, in quanto la ratio della normativa posta dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 è quella “di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per così dire – secundum eventum obligationis, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l'anatocismo a favore del cliente” (Tribunale di
Grosseto, decreto 3 luglio 2006).
Conseguentemente, la società attrice formalmente eccepisce e rileva l'erroneità del saldo e dei relativi addebiti sul conto corrente ordinario n.025/174019 (sul quale era regolata un'apertura di credito) per quanto rilevato, che, pertanto, con l'ausilio di una c.t.u. contabile, dovrà essere ricostruito il saldo del conto corrente ordinario n. 025/174019 secondo i seguenti criteri:
a) eliminazione di ogni forma di competenza qualora pattuito un tasso effettivo superiore al tasso soglia in violazione della legge 108/1996;
b) in via gradata, rispetto al punto a): applicare il tasso legale per tutta la durata del rapporto, sia per le operazioni a debito che per quelle a credito del correntista;
c) in via gradata, qualora l'On. Le G.I. non ritenesse fondata la richiesta indicata sub. a), applicare il tasso nominale minimo dei BOT annuali via via vigenti, da accertarsi in giudizio, ai sensi dell'art. 117 comma 7 lett a. del D.lg. 385/93;
8 d) nel caso di applicazione del criterio indicato sub b) si dovranno applicare i tassi nominali massimi per le operazioni a credito del correntista ed i tassi nominali minimi per le operazioni a debito del correntista;
e) in ogni caso, esclusione totale di ogni forma di capitalizzazione, degli interessi e delle competenze
(Cass. Civ. Sez. I 19/5/2005 n.10599; Cass. Sezioni Unite del 4/11/04 n.21095; Cass. Civ. Sez. Unite
n. 24418/2012);
f) in ogni caso esclusione delle spese, di qualsiasi tipo, perché nulle o comunque non pattuite;
g) in ogni caso applicazione delle valute tenendo conto della data effettiva in cui la banca acquista e/o perde la disponibilità dell'importo relativo all'operazione effettuata;
h) in via gradata, qualora l'On.Le Tribunale ritenesse sussistente una valida pattuizione in merito agli addebiti contestati nel presente atto, applicazione degli stessi senza tenere conto delle variazioni contrattuali peggiorative per la cliente adottate unilateralmente dalla banca;
Per completezza, si ricorda che gli estratti conto non sono da ritenersi approvati neanche tacitamente, in quanto non trasmessi nei modi e termini contrattuali alla correntista, e che, comunque, l'eventuale approvazione, per dottrina e giurisprudenza univoca, non comporta la validità del titolo giuridico in base al quale le impugnate annotazioni sono state effettuate (v. Cass. 19/1/84 n.452; Cass. 24/7/86 n.4735 in CP_3
Borsa e Titoli,1988, II,563; Cass. Civ. 13/04/2005 n. 7662; Cass. 17679/09; Cass. 23971/10; Cass. 4564/2012).
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A questa descrizione gli opponenti e , chiamati a rispondere le debito in CP_2 T_ qualità di fideiussori, aggiungono che la Banca non ha agito, nei loro confronti, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come sancito dall'art.1957 cc.
Eccepiscono, poi, la nullità della clausola rubricata con il numero 6 contenuta nella fideiussione del 22.11.2011, in quanto tale clausola è frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, il quale testualmente recita: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi”.
Tale clausola è quella riportata nella fideiussione in atti, all'art. 6:
9 art. 6: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957c.c. che si intende derogato”.
Ora, non vi è chi non veda che la predetta fideiussione è stata predisposta dalla Banca convenuta partendo da un modello di schema predisposto dalle Banche in concerto tra loro, ovvero sul modello dell'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) redatto nell'ottobre 2002 (All.1) e poi notificato alla Banca d'Italia con lettera del
07.03.2003, in qualità di organo antitrust. Dopo che la Banca d'Italia aveva, nei mesi di Aprile e Maggio 2003, invitato l'ABI ad eliminare alcune previsioni dello schema notificato lesive della concorrenza, con lettera dell'11 luglio 2003, l'ABI notificava alla Banca d'Italia lo schema con alcune modifiche apportate (All.2).
La Banca d'Italia, nella sua qualità di Autorità preposta, esaminava il predetto schema al fine di verificare se lo stesso potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza. L'istruttoria, prevista dagli art.2 e 14 della legge 287/1990, si apriva l'8 novembre 2003 e si concludeva con provvedimento cui ha fatto seguito quello della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 (All.3) (all'epoca Autorità garante della Concorrenza tra istituti Creditizi), che ha ribadito che le disposizioni relative agli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione bancaria dell'Abi (ricalcato dalla fideiussione in atti) sono illegittime per violazione della normativa antitrust e che ciò comporta la nullità delle clausole stesse.
Con tale provvedimento la Banca d'Italia ha invitato altresì l'Abi – e quindi le banche aderenti - ad emendare le proprie fideiussioni delle clausole ritenute lesive, cosa che nel caso di specie chiaramente non è avvenuta, tanto che l'intesa restrittiva è perdurata quanto meno sino al 2011, come dimostra la fideiussione allegata.
Come detto, tra le clausole ritenute lesive della libertà di concorrenza e dell'integrità del mercato c'è anche la clausola riportata all'articolo 6 della fideiussione sottoscritta dai SIg.ri e di preventiva CP_2 T_ rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. Si tratta di clausola riportata nel predetto schema oggetto di istruttoria e riprodotta, come detto, nella fideiussione in atti, testualmente e senza alcuna modifica, all'art.6.
La Banca D'Italia, nel provvedimento 55/2005, così concludeva: “per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa(…)gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”;
Gli opponenti eccepiscono la nullità della predetta clausola per contrarietà alla predetta normativa che risulta norma imperative di ordine pubblico economico, posta a tutela della libera concorrenza in ambito nazionale ed europeo, sul presupposto che il contratto in atti, nella parte in cui contiene la predetta clausola, è nullo in quanto trattasi di sbocco a valle di un'intesa anticoncorrenziale concertata a monte, costituendone il naturale effetto, esso stesso distorsivo della libera concorrenza.
La nullità della predetta clausola è stata confermata, recentemente, dalla Suprema Corte a Sez. Unite con
Sent. 41994/2022, la quale ha statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
10 Le predette nullità determinano, in relazione in particolare all'art. 6 della fideiussione in atti e alla illegittima deroga ivi contenuta, l'estinzione e/o comunque la liberazione del presunto fideiussore
In via istruttoria sono state presentate le seguenti richieste:
A) ordine di esibizione ex art.210 cpc alle 5 banche più rappresentative del territorio nazionale
B) CTU tecnico-contabile che ricostruisca il saldo del conto corrente ordinario n. 025/174019 secondo i seguenti criteri:
a) eliminazione di ogni forma di competenza qualora pattuito un tasso effettivo superiore al tasso soglia in violazione della legge 108/1996.
b) applicare il tasso legale per tutta la durata del rapporto, sia per le operazioni a debito che per quelle a credito del correntista;
c) in via gradata, qualora l'On. Le G.I. non ritenesse fondata la richiesta indicata sub. a), applicare il tasso nominale minimo dei BOT annuali via via vigenti, da accertarsi in giudizio, ai sensi dell'art. 117 comma 7 lett.
a. del D.lg. 385/93;
d) nel caso di applicazione del criterio indicato sub c) si dovranno applicare i tassi nominali massimi per le operazioni a credito del correntista ed i tassi nominali minimi per le operazioni a debito del correntista;
e) in ogni caso, esclusione totale di ogni forma di capitalizzazione, degli interessi e delle competenze (Cass.
Civ. Sez. I 19/5/2005 n.10599; Cass. Sezioni Unite del 4/11/04 n.21095; Cass. Civ. Sez. Unite n. 24418/2012);
f) in ogni caso esclusione delle spese, di qualsiasi tipo, perché nulle o comunque non pattuite;
g) in ogni caso applicazione delle valute tenendo conto della data effettiva in cui la banca acquista e/o perde la disponibilità dell'importo relativo all'operazione effettuata;
h) in via gradata, qualora l'On. Le Tribunale ritenesse sussistente una valida pattuizione in merito agli addebiti contestati nel presente atto, applicazione degli stessi senza tenere conto delle variazioni contrattuali peggiorative per la cliente adottate unilateralmente dalla banca.
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La convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie formulando i seguenti CP_3 rilievi:
ELla capitalizzazione trimestrale, dell'asserita applicazione di condizioni peggiorative, della mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate ai contratti e della usurarietà dei tassi applicati
Gli odierni opponenti e, quindi, sia la società , sia i sig.ri e Controparte_1 CP_2 T_
(questi ultimi in via subordinata), contestano, in modo del tutto generico, l'applicazione di interessi anatocistici e di interessi e spese asseritamente non dovuti. L'eccezione, tuttavia, risulta priva di fondamento.
Peraltro, le doglianze avversarie sono talmente generiche da non consentire a una compiuta CP_9 difesa.
Si evidenzia, infatti, che l'onere probatorio incombe sull'opponente che, tuttavia, non lo ha in alcun modo assolto, essendosi la stessa limitata a formulare mere eccezioni prive di qualsivoglia fondamento.
Gli attori opponenti, tuttavia, non spiegano nè men che meno provano la predetta affermazione.
11 Controparte, per sopperire a tale carenza, chiedeva che venisse disposta CTU contabile;
richiesta alla quale la scrivente difesa si è opposta fin dagli atti introduttivi in quanto la stessa avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo
Nessuna illegittima capitalizzazione periodica degli interessi è ascrivibile alla Banca, la quale si è sempre comportata – nel rapporto con la clientela - correttamente e nel rispetto dei criteri di diligenza ex articolo
1176 cod. civ..
Si osserva sul punto che la società opponente, ha espressamente approvato per iscritto Controparte_1 tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 117 del T.U. bancario e successive modifiche.
In particolare:
con riguardo al contratto di apertura di conto corrente 025/174019, la si è riservata la facoltà di CP_3 modifica unilaterale delle condizioni economiche anche in senso sfavorevole alla società correntista (Sez.I, art.13 doc. 2 fasc. ing.). Peraltro, gli estratti conto che la ha sempre inoltrato alla correntista, sono stati CP_3 corredati dalle Proposte di Modifica Unilaterale del contratto.
EL pari, la clausola di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi risulta validamente pattuita (Parte
II, Sez. I, art.4 doc. 2 fasc. ing.).
Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto da controparte nel proprio atto di citazione, sono state rispettate le condizioni richieste per la capitalizzazione degli interessi: la specifica approvazione per iscritto e la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori.
L'art. 4 del contratto di conto corrente - Parte II: Disposizioni Particolari Sezione I Conto corrente bancario prevede, infatti, che: “I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità - pattuita ed indicata nel predetto prospetto - portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge (…)”.
Il documento di sintesi delle “Condizioni economiche più significative” relative al contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione pattuita (cfr doc. n. 2 fasc. ing.).
La clausola di cui all'art. 4 risulta debitamente ratificata ex art. 1341 c.c., come prescritto dalla delibera del
CICR del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, che ha provveduto ad eseguire le direttive di cui all'art 25, comma 2 d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art 1341 c.c.
Si è tenuto, infatti, opportuno conto della Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013), art. 629,che ha modificato l'art.120, 2°c.Tub, disponendo l'illegittima applicazione di qualsivoglia forma di capitalizzazione sull'interesse passivo a partire dal 1° gennaio del 2014 al 30.9.2016.
A partire dal 1° ottobre 2016, è stato applicato il disposto normativo ex art. 17 bis del D.L. n.18 del 14 febbraio 2016, convertito nella Legge 8 aprile 2016 n.40 e sono state seguite le Istruzioni operative dettate dalla ELibera CICR n. 343 del 03 agosto 2016,3 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
2016).
L'art. 17 bis della legge n.49 dell'8.4.2016 ha modificato l'art. 120 Tub disponendo che:
- gli interessi creditori e debitori del conto corrente sono conteggiati annualmente, con calcolo da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno;
- gli interessi creditori, sono accreditati con valuta 31 dicembre di ogni anno;
- gli interessi debitori sono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
12 Da tale data la banca può addebitarli in conto e legittimamente capitalizzarli, solo previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del cliente (la legittimità reintrodotta, però, opererà solo per la capitalizzazione annuale e non per quella trimestrale).
Ricordiamo pertanto che in base al quadro normativo qui dianzi esposto, il correntista può scegliere di autorizzare o meno l'addebito degli interessi debitori;
la norma non prescrive alcun obbligo al riguardo.
A nulla, pertanto, valgono le generiche contestazioni sulla presunta illiceità del comportamento di
[...]
in merito alla capitalizzazione degli interessi debitori. CP_9
EL pari infondata è l'eccezione avversaria secondo cui: “in relazione al tasso debitore, contiene il riferimento soltanto a quello applicabile agli scoperti in assenza di fido”.
Essendo pacifico che sul predetto rapporto era regolata un'apertura di credito, è evidente che tale indicazione non è applicabile all'affidamento in essere, per cui non sussiste alcuna pattuizione delle condizioni economiche applicate. La pattuizione di un tasso riferito al conto corrente o allo “scoperto di conto corrente” non può essere applicabile all'acclarata apertura di credito, essendo rapporti autonomi. L'apertura di credito necessita di un'apposita pattuizione, così come il conto anticipi (Cass. 27836/2017)”.
Orbene, è appena il caso di rilevare come che nel lasso di tempo intercorrente tra l'apertura di credito di
50.000,00 € del 18.11.2011 e l'apertura di credito di 50.000,00 € del 23.11.2011:
c) il rapporto non ha presentato saldi debitori;
d) solo (e correttamente), in data 22.11.2011, il conto scalare evidenzia la linea di credito concessa per affidamento in c/c di 50.000,00€ (cfr. estratto conto scalare del IV trimestre del 2011 prodotto sub doc. 13 fasc. ing.);
- con riguardo al contratto di apertura di credito in c/c del 18.11.2011 che si produce sub doc. 1, risulta validamente pattuita e ratificata la pari periodicit‡ capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (cfr. pag.3 doc. 1) che va riconosciuta come già validamente pattuita nel contratto di apertura di c/c del
28.10.2011.
Anche la clausola dello Ius Variandi risulta presente e ratificata (cfr. pag.3 doc. 1) così come risultano dettagliatamente specificate le condizioni economiche (cfr. doc. 1);
- nel contratto di apertura di credito in c/c del 22.11.2011 (cfr. doc. n. 3 fasc. ing.) risulta espressamente previsto che lo stesso non rappresenta una novazione del precedente delle obbligazioni nascenti dalle precedenti concessioni, con la conseguenza che deve ritenersi invocata e fatta salva la clausola, validamente pattuita nel precedente contratto di apertura di credito in c/c di 50.000,00€ del 18.11.2011;
- con riguardo alla scrittura del 29.2.2012 con la quale l'opponente ha chiesto ed ottenuto di applicare, a decorrere dall'1.1.2012, in sostituzione della commissione massimo scoperto, la commissione sull'accordato, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto da controparte a pag. 8 del proprio atto di citazione, la misura del tasso debitore pattuito in contratto è chiara: per il tasso intrafido 9,5%; per l'extrafido
13,5%.
La misura del 15% che controparte indica quale pattuizione del tasso debitore, è una misura massima, è un tasso CAP.
Occorre pertanto rilevare che la teoria difensiva secondo cui vi sarebbe usurarietà rappresenta un vero e proprio fuor d'opera: le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, già del luglio 2016, recitano con estrema chiarezza che il tasso CAP definito al momento
13 della stipula non rileva né ai fini della segnalazione della categoria (per la rilevazione del TEGM), nè per la verifica della usurarietà;
- con riguardo alla scrittura del 4.9.2015 contenente la modifica delle condizioni economiche dell'apertura di credito n. 327147 prodotta sub doc. n. 5 fasc. ing. occorre rilevare come anche tale accordo contenga una valida pattuizione circa periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, la ratifica dello Ius
Variandi nonché tutte le condizioni economiche applicate (cfr. doc. n. 5 fasc. ing).
Evidenziamo inoltre che controparte formula per il contratto di apertura di credito del 4.9.2015, la medesima eccezione di presunta usurarietà già eccepita per il contratto del 29.2.2012, già confutata ed a cui si rinvia.
Si ribadisce che, del pari infondata è l'eccezione avversaria relativa alla presunta nullità del tasso variabile agganciato al parametro Euribor, pattuito nel contratto che ci occupa.
Granitica è la giurisprudenza in punto.
Richiamando giurisprudenza di merito parte convenuta ricorda che “ è legittimo il contratto debitamente sottoscritto, con determinazione degli interessi tramite indice Euribor (…)gli interessi sono sufficientemente determinati mediante il rinvio all'Euribor, trattandosi di un indice ufficiale, regolarmente e costantemente indicato in tutti i mercati regolamentati dell'UE e in assenza di accertamenti definitivi della sua illegittimità.
Trattandosi di un parametro costantemente applicato in tutto il mercato unico europeo, il rinvio a tale parametro consente certamente al mutuatario di avere sufficiente conoscenza del tasso di interesse e del suo costante andamento”.
Aggiunge parte convenuta: “nel merito, il rapporto che ci occupa è un c/c sorto validamente stipulato con forma scritta ad substantiam in cui i tassi, prezzi e condizioni sono esplicitamente indicati.
Infine, con riferimento alla asserita usurarietà dei tassi applicati, l'esponente si riporta integralmente a tutto quanto già riferito negli scritti difensivi in atti precisando unicamente che controparte neanche nelle memorie istruttorie ha argomentato o documentato in alcun modo quanto riferito negli atti di citazione ai quali si replica.
Alla luce di quanto esposto è chiaro come l'eccezione avversaria non possa trovare accoglimento”.
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Parte convenuta contesta poi le affermazioni degli opponenti e CP_2 T_
“ELl'asserita nullità del contratto di fideiussione omnibus, dell'estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dell'asserita nullità e/o inefficacia delle clausole di cui agli art. 5-6-7-8 in quanto vessatorie
Gli opponenti e, nello specifico i sig.ri e nella loro qualità di fideiussori, lamentano, in via CP_2 T_ principale, che il contratto di fideiussione omnibus, di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio, stipulato in data
22.11.2011 con la sarebbe nullo per violazione dell'art. 2, comma 2 della legge n. 287/90 che vieta le CP_3 intese fra imprese che abbiano per oggetto e per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.
Occorre innanzitutto precisare che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, anche laddove si volesse ritenere violato il predetto disposto normativo, il contratto di fideiussione non potrebbe comunque considerarsi nullo.
Un chiarimento circa le conseguenze della predetta violazione è stato fornito da una recente sentenza della
Corte di cassazione (n. 24044/2019) che, di fronte all'alternativa tra nullità assoluta e parziale, ha optato per la seconda. Oltretutto, su tale argomento si è espressa in maniera chiara e risolutiva anche una recentissima sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la n. 41994/2021 del 30.12.2021. Con tale pronuncia, le
14 Sezioni Unite, hanno confermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
In aggiunta alla questione della nullità dei contratti fideiussori asseritamente dedotta da controparte nel proprio scritto difensivo e pocanzi totalmente smentita, occorre analizzare un ulteriore profilo, addirittura prodromico al primo.
I sig.ri e per poter chiedere al Giudicante di dichiarare la nullità di un contratto devono CP_2 T_ dapprima dimostrare il proprio interesse.
In altre parole, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione del pregiudizio effettivo che avrebbero subito dall'asserita violazione da parte dell'odierna opposta alla normativa antitrust.
La giurisprudenza richiamata, ed in particolare il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9354 del 3 maggio 2019 ha infatti rilevato che l'utilizzo dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 del contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole contestate (articoli 2, 6 e 8 di detto schema ABI), ma a condizione che il fideiussore abbia dato la prova, sia che dette clausole siano il frutto di intese anticoncorrenziali confluite nel contratto, sia della lesione della sua libertà contrattuale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Controparte, non ha in alcun modo dimostrato che le clausole contrattuali presenti all'interno del contratto di fideiussione sottoscritto nel 2011 rientrino nel c.d. modello ABI.
Infatti, controparte per provare l'illegittimità delle suddette clausole si è limitata a riprodurre copie di scritture fideiussorie relative ad anni precedenti rispetto all'anno del contratto in esame che risale al 2011.
Ed infatti, l'unico contratto di fideiussione prodotto che sembrerebbe essere relativo all'anno 2011 è in realtà un contratto di fideiussione specifica e non fideiussione omnibus come quello oggetto di contestazione.
In punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia non sia applicabile alle fideiussioni specifiche.
La logica conseguenza di quanto appena riferito è che, quale prova del perdurare di un'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di fideiussione oggetto delle contestazioni di controparte, non può essere certamente utilizzato un unico contratto e, peraltro, di diversa tipologia.
Allo stesso modo, neanche i restanti contratti prodotti da controparte possono essere considerati idonei a fornire la prova di quanto sostenuto negli atti ai quali si replica in quanto i contratti sono relativi ad anni differenti rispetto a quello in cui il contratto in esame è stato stipulato.
Qualora la fideiussione oggetto di contestazione sia stata rilasciata dopo l'accertamento effettuato da Banca
D'Italia del 2005, il fideiussore opponente ha l'onere di allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza al momento in cui è stata rilasciata la fideiussione.
Infatti, il fideiussore opponente in questo caso non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto quest'ultimo concerne un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica degli opponenti (in tal senso, Tribunale di Milano n. 2979/2023, Tribunale di Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022
n. 8031; nel medesimo senso, già Tribunale di Milano, Sez. Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751).
(…)
15 Con riguardo, poi, alla clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c., si evidenzia che la stessa può essere, come nel caso di specie, legittimamente derogata dalle parti, non violando alcun principio di ordine pubblico.
Il contratto di fideiussione del 22.11.2011 prevede infatti all'art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” (cfr. doc. n. 7 fasc. ing.).
Nella fattispecie de qua i fideiussori hanno preventivamente ed espressamente rinunciato alla tutela di cui all'art. 1957 c.c.
La teoria difensiva avversaria, secondo cui avrebbe dovuto agire entro il 30.10.2021 non può CP_9 dunque trovare accoglimento.
Controparte eccepisce, infine, la vessatorietà delle clausole 5,6,7 e 8 poichè approvate in violazione della disciplina di tutela del consumatore ex art. 33,34,35 e 36 D.lgs. n. 206/2005.
Orbene, occorre in primo luogo evidenziare come tale contestazione non possa essere avanzata dalla sig.ra dal momento che la stessa ricopriva e ricopre il ruolo di amministratore unico della società Controparte_2 debitrice principale, e, di conseguenza, non può certamente essere qualificata quale Controparte_1 consumatore.
Fermo quanto precede, è appena il caso di precisare come la Corte di Legittimità abbia espressamente sancito che la clausola di deroga alla decadenza del creditore prevista dall'articolo 1957 c.c. non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cassazione civile sez. III 18 aprile 2007 n. 9245,
Cass. 6 aprile 1992, n. 4208; Cass. 28 marzo 1990 n. 2545; Cass. 20 aprile 1982,n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cfr. Cassazione civile sez. III 18 aprile 2007 n. 9245, Cass. 11 gennaio
2006, n. 394; Cass. 20 gennaio 2004, n. 776; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456; Cass. 22 giugno 1993, n. 6897), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel casoche siano predisposte da -uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. 16 giugno1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio
1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142, che evidenzia specie in motivazione come rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale).
La clausola non è pertanto vessatoria e come tale non necessita neppure di specifica approvazione per iscritto.
Nel caso di specie i fideiussori odierni opponenti hanno addirittura dichiarato per iscritto di approvare ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole richiamate nel contratto di fideiussione e quindi, anche quella di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. di cui però i sig.ri lamentano la violazione (cfr. doc. n. CP_2 T_
7 fasc. ing.).
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Così riportate le rispettive e contrapposte posizioni difensive si deve rilevare la genericità delle richieste di parte attrice.
16 Parte convenuta ha chiarito la corretta lettura della propria produzione documentale e ricostruito analiticamente il contenuto dei rapporti intrattenuti con gli opponenti.
A contrasto della dettagliata ricostruzione di parte convenuta, e a sostegno delle proprie pretese parte attrice non propone alcuna elaborazione che possa comprovare le proposizioni avanzate: “accertare e dichiarare il reale rapporto di dare-avere (…) e che la somma eventualmente dovuta dagli opponenti è inferiore a quella ingiunta dalla Banca, in quanto frutto di addebiti illegittimi” è richiesta che presuppone l' esposizione di dati certi da contrapporre alla ricostruzione effettuata dalla banca .
A fronte di questa totale carenza di prova la CTU richiesta si presenta come sostitutiva di un onere non adempiuto e va pertanto – come già nel corso della fase istruttoria – rigettata.
Con riguardo alle doglianze dei fideiussori si deve in primo luogo rilevare la notevole distanza temporale tra la data di stipulazione del contratto in esame ( anno 2011) e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
L'utilizzo attuale dello schema contrattuale fideiussorio è da ricondurre con ragionevole grado di certezza alla considerazione della corrispondenza del contenuto dei patti agli interessi economico-giuridici dell'istituto, e non ad un' acritica e pedissequa aderenza ad un accordo anticoncorrenziale e ad uno schema lontano nel tempo. In ogni caso è parte attrice che deve fornire la prova contraria ed al riguardo né la mera comparazione con clausole di altri istituti, né , ancor più la risalenza nel tempo di tali clausole comparative può fungere da prova di quanto asserito. Va quindi rigettata la richiesta ex art. 210 cpc
Con riguardo al richiamo all'articolo 1957 c.c. e alla disciplina dei consumatori, si deve in primo luogo rilevare che alla non può essere attribuita la qualifica di consumatore CP_2 essendo legale rappresentante della società opponente.
Con riguardo all'opponente ( che peraltro aveva anche poteri di firma disgiunta T_ sul conto corrente) , va ricordato che ancora in tempi recenti ( sent.2607/2024) la Corte ha ribadito le conclusioni più volte raggiunte secondo cui:
i) «La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore» (cfr., in termini, Cass. n. 28943
17 del 2017. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. 24 settembre 2013, n. 21867 del 2013 e Cass. n. 9245 del 2007);
ii) «Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.» (cfr. Cass. n. 16836 del 2015).
Dal contratto di fideiussione del 22.11.2011 all'art. 6 – con specifica doppia approvazione ex art. 1341c.c. ( si veda pag. 52/625 della produzione del fascicolo monitorio allegata alla comparsa di costituzione) si desume l'accordo della parti per la deroga all'articolo 1957 c.c.
Tutte le richieste , sia di parte attrice sia di parte attrice sia di CP_1 CP_2 parte attrice vanno pertanto rigettate, con le conseguenze in tema di T_ soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, nelle cause riunite nn.1913/2022 e n. 1968/2022, nel contraddittorio tra le parti:
rigetta tutte le opposizioni proposte dalle parti attrici.
Conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua statuizione, dichiarando tenuti e condannando la società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché i sig.ri e Controparte_2 Parte_2
in via tra di loro solidale , a pagare a
[...] Controparte_3 la somma di € 43.606,19=, azionata in monitorio, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo ed oltre agli accessori liquidati nel decreto ingiuntivo.
Dichiara altresì tenute e condanna parti attrici opponenti alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di opposizione in favore della convenuta che liquida in complessivi euro
10.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, istanza.
Esecutività ex lege
Monza, 17 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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