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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 1601 dell'anno 2022 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Scardigno Parte_1
OPPONENTE
Contro
e, per essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Enrico Sgarbi e Luca Ghelfi
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 09.01.2025, la causa era riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua Parte_1
qualità di fideiussore della società , Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
1 emesso dal Tribunale adito in favore della , con cui Controparte_1
era ingiunto ai fideiussori della società di pagare in solido l'importo di € 512.969,64, oltre interessi e spese legali.
Il decreto era emesso in relazione al contratto di mutuo ipotecario di € 3.000.000,00 stipulato in data 23.02.2006 tra la società debitrice principale con l'allora Cassa di Risparmio Parte_2
di Ferrara s.p.a., garantito da fideiussione specifica rilasciata da e in data 17.02.2006 sino alla Parte_1 Controparte_3
concorrenza di € 3.000.000,00 “a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nei Parte_2
confronti del predetto istituto di credito e rinvenienti dall'anzidetto mutuo”; la dichiarava di agire per il CP_1
pagamento del credito residuato dall'avvenuta vendita in sede esecutiva, a seguito di pignoramento, dell'immobile ipotecato.
L'opponente invocava la revoca del decreto ingiuntivo, contestando la nullità della fideiussione rilasciata per contrarietà all'art. 2 co.2,
lett. a) legge n. 287/1990, poiché redatta in conformità allo schema contrattuale ABI, nonché la violazione dell'art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., con memoria ex art. 183 co.6 n. 1
c.p.c. parte opponente lamentava il difetto di legittimazione attiva della per mancata prova dell'avvenuta cessione del Controparte_1
credito.
La causa, istruita mediante prove documentali, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi in data 18.02.2025 –
2 data nella quale era riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, sollevata nella prima memoria ex art. 183 co.6 n. 1
c.p.c., deve osservarsi quanto segue.
In primis, “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è
soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”
(Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16814); deve pertanto ritenersi ammissibile l'eccezione sollevata, avendo parte opposta avuto la possibilità, nel termine successivo, di produrre documenti a confutazione dell'eccezione sollevata.
Nel merito, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n.
385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, se da un lato la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria
3 dalla notificazione al debitore ceduto, dall'altro, al fine di dimostrare la titolarità del credito, deve recare l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza una specifica enunciazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. n. 10860/2024; Cass. N. 15884/2019; Cass. N. 17110/2019; Cass.
N. 31118/2017).
Nella specie, si è realizzata una duplice cessione: dapprima quella disposta dalla Banca d'Italia a in Controparte_4
attuazione di programmi di risoluzione della crisi di Banca delle
Marche S.p.A., Cassa di Controparte_5
Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di
Chieti S.p.A., con provvedimenti del 26/1/2016 e del 30/12/2016, con efficacia rispettivamente dall'1/2/2016 e dall'1/1/2017, dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle suddette banche in risoluzione alla data del 30/9/2015, nel frattempo confluiti nella Controparte_6 [...]
, Controparte_7 Controparte_8
e
[...] Controparte_9
successivamente, quella realizzata nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione di cui al contratto di cessione del 15.06.2017 dalla in favore della società Controparte_4 Controparte_1
Dall'analisi delle Gazzette Ufficiali nn. 64 del 17.03.2016 e 46 del
24.02.2017 emerge l'avvenuta cessione dei crediti in sofferenza dalla
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. alla Controparte_4
4 5 La successiva Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 73 del 22.06.2017
dimostra, invece, l'avvenuta cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 TUB dalla a , Controparte_4 Controparte_1
in forza di contratto di cessione del 15.06.2017:
6 Parte opposta ha documentato la circostanza della dichiarata risoluzione del contratto di mutuo oggetto di causa nel marzo 2015,
come da raccomandata in atti regolarmente ricevuta dal destinatario,
così da poter presuntivamente qualificare il credito quale credito in sofferenza sin dalla data di settembre 2015.
In ogni caso, a riprova definitiva della inclusione del credito nel perimetro della cessione, risultano prodotti gli estratti notarili autenticati attestanti l'inclusione del credito oggetto di giudizio nell'elenco dei crediti ceduti in blocco dapprima da [...]
[...] in favore di Controparte_10 Controparte_4
e, successivamente, da quest'ultima a Controparte_1
Sulla base di tali elementi, può ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Deve, peraltro, ricordarsi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe,
quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n.
12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co.
2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Ne consegue, quindi, la piena ammissibilità della prova documentale offerta nel corso del giudizio di opposizione, a seguito della eccezione sollevata dall'opponente, pur in assenza della predetta prova documentale nella fase monitoria.
8 Risulta, inoltre, adeguatamente provata l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, alla luce della documentazione prodotta sin dalla fase monitoria.
Passando ad esaminare la fideiussione specifica rilasciata in data
17.02.2006 da e in favore della società Parte_1 Controparte_3
mutuataria deve concludersi per la Parte_2
permanenza della natura accessoria della garanzia, non potendo l'atto qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Infatti, l'atto presenta le clausole «a semplice richiesta scritta» e
«nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore», clausole che,
quantunque essenziali al contratto autonomo di garanzia, non lo implicano necessariamente.
Tali clausole, infatti, mirano essenzialmente a svincolare l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria dalla previa dimostrazione da parte del creditore dell'inadempimento del debitore principale, con l'effetto di semplificare l'escussione della garanzia.
Questa configurazione della garanzia non è tuttavia incompatibile con la figura della fideiussione dal momento che attenua, ma non spezza definitivamente, il rapporto di accessorietà con l'obbligazione garantita, allo stesso modo di una clausola solve et repete.
Nel caso di specie, la fideiussione prevede il pagamento a prima richiesta, ma non esclude espressamente la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni nei confronti del creditore.
Testualmente, infatti, la clausola negoziale rimane ambigua e prescrive soltanto la necessità che il fideiussore paghi nonostante le eventuali eccezioni del debitore principale, non escludendo che possa eccepire vizi relativi al rapporto garantito. Inoltre, anche la clausola che limita la possibilità di sollevare eccezioni fa esclusivo riferimento alle eccezioni inerenti alla legittimità del recesso e
9 nulla dispone in ordine alle eccezioni relative all'obbligazione principale.
Nella fideiussione in argomento non si rinviene, in definitiva, un livello di autonomia tale da poter sostenere la definitiva rottura del rapporto di accessorietà, elemento tipico del contratto autonomo di garanzia.
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione poiché
resa sul modello ABI, in contrasto con il divieto di intese restrittive di cui all'art. 2 L. 287/1990, deve osservarsi che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “configura un'ipotesi di «nullità speciale» quella posta attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'«ordine pubblico economico», cosicché si tratta di nullità ulteriore rispetto a quelle che il sistema già
conosceva, avente una portata più ampia della nullità codicistica
(art. 1418 cod. civ.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento — come la «nullità di protezione» nei contratti del consumatore e la nullità nei rapporti tra imprese — in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un «nesso funzionale»,
non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale.
Pertanto, i contratti di fideiussione “a valle” di intese anti-
concorrenziali, dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità di vigilanza di settore, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
10 vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza —
, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata,
una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU., 30/12/2021, n.41994).
La pronuncia fa seguito, chiarendone le conseguenze, al provvedimento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del III co. dell'art. 20 della legge n. 287 del
1990, che ha ritenuto censurabili le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus,
contemplanti la clausola n. 2, denominata “di reviviscenza”, la clausola n. 8, denominata “sopravvivenza”, ed infine la clausola n.
6, denominata “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”
Nella specie, deve evidenziarsi la natura dell'atto quale fideiussione specifica.
Sul punto, è intervenuta più volte la Suprema Corte, affermando che la dichiarazione di nullità della fideiussione perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed esaminato nel Provv. Banca Italia
2 maggio 2005 n. 55 presuppone che tale fideiussione sia qualificabile come omnibus (Cass. 15 luglio 2024 n. 19401, Cass. 19 aprile 2024 n.
10689; Cass. 2 agosto 2024 n. 21841); in quanto solo con riferimento a queste ultime “è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole censurate”.
Da ultimo (Cass. 25 novembre 2024 n. 30383), superando l'unica pronuncia di segno contrario (Cassazione civile sez. III, 21/10/2024,
n.27243), la Corte di Cassazione ha ribadito che «il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del
11 sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce».
Sula base di tale orientamento, condiviso dal Tribunale adito, non sussistono profili di invalidità della fideiussione.
La deroga alla disciplina ex art. 1957 c.c. è stata specificamente pattuita e doppiamente sottoscritta dalle parti;
trattasi, inoltre,
di un beneficio rimesso alla disponibilità delle parti e che può essere oggetto di preventiva rinuncia, non violando alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; 21867/2013; 13078/2008).
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ing. Emesso su ricorso di , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 17.000,00 per compensi, oltre r.f. iva e cap come per legge.
Bari, 04/06/2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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