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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 964/2015 R.G. Sezione Lavoro (più le riunite, 965/2015, 1212/2015, 1368/2015, 1372/2015, 1373/2015, 888/2016,
889/2016, 890/2016, 891/2016. 1642/2017 R.G. Sezione Lavoro), avente ad oggetto: “opposizione rapporti agricoli” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ) e ( ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 rappresentate e difese dall'Avv.to Gabriella Cioffi e Franca Lucivello giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Bagnasco, Atanasio
Maurizio Greco, Di Feo Agostino e Regaldo Patrizia, in virtù delle procure volta per volta individuate nei singoli procedimenti al momento della costituzione;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 04/06/2016 esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze di 102 giornate lavorative nell'anno 2007 presso l'aziend agricola SANTANNA 2002 PIC.SOC.COOP rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di
CP_ lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno indicato, a fonte di riduzione delle giornate lavorative (27 giornate non riconosciute e cancellate). Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: 1) dichiarare intercorso il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate lavorative nell'anno 2007 tra la ricorrente e l'azienda agricola SANTANNA 2002 PIC.SOC.COOP. A.R.L. con sede legale in Pontecagnano
Faiano; 2) Ordinare all' O chi per esso vi è tenuto, alla immediata reisdcrizione CP_1
della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Omignano, per le
27 giornate lavorative cancellate e relative all'anno 2007, ricorrendone tutti i requisiti di legge; 3) Dichiarare, per l'efetto, illegittima la richiesta dell' relativa alla CP_1
restituzione della somma pari ad euro 580,50 e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente a trattenere la somma di euro 580,50 a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel corso della causa venivano riuniti molteplici ricorsi per medesime questioni di diritto, seppure i rapporti in alcuni ricorsi presso altre aziende agricole (ditta
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, la Consorzio Poma) per altri soggetti ed altri Controparte_5 CP_3
periodi. Le cause in questione sono quelle identificate agli originari numeri di ruolo 965/2015, 1212/2015, 1368/2015, 1372/2015, 1373/2015, 888/2016,
889/2016, 890/2016, 891/2016 e 1642/2017. Per la precisione:
- conveniva in giudizio l' per il Parte_4 CP_1
riconoscimento delle giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola
SANTANNA per l'anno 2007 e presso la società agricola per l'anno CP_4
2011 (965/2015), nonché presso l'azienda agricola per l'anno 2008 CP_2
Pag. 2 di 9 (889/2015).
- conveniva in giudizio l per il riconoscimento delle Parte_8 CP_1
giornate lavorative svolte presso la società agricola TORRE e PIANETA
FRUTTA per l'anno 2011 e presso la società agricola per l'anno 2012 CP_4
(1211/2015).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_2 CP_1
giornate lavorative svolte presso la ditta per Parte_10
l'anno 2008, presso la società agricola e per l'anno CP_4 CP_3
2010, presso la società agricola ed il CP_4 CP_3
CONSORZIO POMA per l'anno 2011 e presso l'azienda agricola boschiva LA
SERENELLA per il 2012 (1212/2015).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento Parte_5 CP_1 delle giornate lavorative svolte presso la società agricola per l'anno CP_4
2007 (1373/2015) nonché presso l'azienda agricola per l'anno 2008 CP_2
(890/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_3 CP_1 giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola per l'anno 2007 CP_4
(1369/2015) nonché presso l'azienda agricola per l'anno 2008 CP_2
(891/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_7 CP_1
giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola SANTANNA per l'anno 2007
(1372/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_9 CP_1 giornate lavorative svolte presso la società agricola per l'anno 2010 CP_4
nonché presso la società agricola per l'anno 2011 CP_3
(888/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_6 CP_1
giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola SANTANNA per l'anno 2007
Pag. 3 di 9 presso la società agricola TORRE e PIANETA FRUTTA per l'anno 2011, presso la società agricola per l'anno 2012 (1642/2017). CP_4
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1
del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
Tanto si rileva per ogni singolo procedimento.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art.
9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto
Pag. 4 di 9 di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della
Pag. 5 di 9 veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i
Pag. 6 di 9 verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, si impone il rigetto delle domande oggi riunite.
All'udienza del 10/10/2018 testimoniava 1) a favore di Parte_3 Parte_5
rilevando di essere già stata testimone a suo favore in altri giudizi. 2)
[...]
a favore de “le ricorrenti” 3) in favore de “le Parte_2 Parte_4
ricorrenti”.
All'udienza 17/05/2019 venivano sentiti i testi e a Parte_7 Parte_8 favore de “le ricorrenti”.
Si precisa infine che nella 891/2016 all'udienza del 27/10/2018 La
[...]
testimoniava a favore di mentre Parte_4 Parte_3 Controparte_6
veniva sentita nella causa RG 1368/2015 (già riunita alla 1372/2015 e
1373/2015), e dichiarava in favore della “ricorrente” (senza ulteriori specificazioni).
Nella valutazione delle prove appare chiaro il condiviso interesse dei testimoni.
Al riguardo, va detto che secondo la giurisprudenza di legittimità “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con
Pag. 7 di 9 le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Corte di Cassazione, n. 7763/2010). Nel caso di specie è evidente che le ricorrenti, testimoni le une a favore delle altre, non sono pienamente attendibili atteso che sono portatrici degli stessi interessi delle altre lavoratrici ricorrenti (interesse ad un certo esito della lite che può positivamente influire sulla loro condizione di parti ricorrenti contro l'Istituto
Nazionale per la previdenza sociale).
A ciò si aggiunge che le stesse testimonianze sono state raccolte per lo più in un modulo prestampato, di tal ché oggi è limitata la valutazione del giudice rispetto all'assunzione della prova testimoniale. A tanto si aggiunga che in alcune di esse
è difficile comprendere a quale “ricorrente” o “ricorrenti” faccia riferimento il testimone (anche considerato che le domandi delle diverse ricorrenti non è perfettamente collimante, variando per numero di giornate, annualità e anche aziende di riferimento).
La prova orale appare, pertanto, insufficiente e cede il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori nei singoli CP_1
verbali ispettivi presi in esame, che, a parere del giudicante, sono tali da legittimare i provvedimenti assunti dall' . Pt_11
4.1 Nulla per le spese, sopportate da parte vittoriosa . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e nei confronti dell'
[...] Parte_9 Controparte_7
, così provvede:
[...]
Pag. 8 di 9 1) Rigetta i ricorsi riuniti;
2) Nulla per le spese, sopportate da parte resistente.
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 964/2015 R.G. Sezione Lavoro (più le riunite, 965/2015, 1212/2015, 1368/2015, 1372/2015, 1373/2015, 888/2016,
889/2016, 890/2016, 891/2016. 1642/2017 R.G. Sezione Lavoro), avente ad oggetto: “opposizione rapporti agricoli” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
( ) e ( ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 rappresentate e difese dall'Avv.to Gabriella Cioffi e Franca Lucivello giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Bagnasco, Atanasio
Maurizio Greco, Di Feo Agostino e Regaldo Patrizia, in virtù delle procure volta per volta individuate nei singoli procedimenti al momento della costituzione;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 04/06/2016 esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze di 102 giornate lavorative nell'anno 2007 presso l'aziend agricola SANTANNA 2002 PIC.SOC.COOP rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di
CP_ lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno indicato, a fonte di riduzione delle giornate lavorative (27 giornate non riconosciute e cancellate). Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: 1) dichiarare intercorso il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate lavorative nell'anno 2007 tra la ricorrente e l'azienda agricola SANTANNA 2002 PIC.SOC.COOP. A.R.L. con sede legale in Pontecagnano
Faiano; 2) Ordinare all' O chi per esso vi è tenuto, alla immediata reisdcrizione CP_1
della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Omignano, per le
27 giornate lavorative cancellate e relative all'anno 2007, ricorrendone tutti i requisiti di legge; 3) Dichiarare, per l'efetto, illegittima la richiesta dell' relativa alla CP_1
restituzione della somma pari ad euro 580,50 e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente a trattenere la somma di euro 580,50 a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel corso della causa venivano riuniti molteplici ricorsi per medesime questioni di diritto, seppure i rapporti in alcuni ricorsi presso altre aziende agricole (ditta
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, la Consorzio Poma) per altri soggetti ed altri Controparte_5 CP_3
periodi. Le cause in questione sono quelle identificate agli originari numeri di ruolo 965/2015, 1212/2015, 1368/2015, 1372/2015, 1373/2015, 888/2016,
889/2016, 890/2016, 891/2016 e 1642/2017. Per la precisione:
- conveniva in giudizio l' per il Parte_4 CP_1
riconoscimento delle giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola
SANTANNA per l'anno 2007 e presso la società agricola per l'anno CP_4
2011 (965/2015), nonché presso l'azienda agricola per l'anno 2008 CP_2
Pag. 2 di 9 (889/2015).
- conveniva in giudizio l per il riconoscimento delle Parte_8 CP_1
giornate lavorative svolte presso la società agricola TORRE e PIANETA
FRUTTA per l'anno 2011 e presso la società agricola per l'anno 2012 CP_4
(1211/2015).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_2 CP_1
giornate lavorative svolte presso la ditta per Parte_10
l'anno 2008, presso la società agricola e per l'anno CP_4 CP_3
2010, presso la società agricola ed il CP_4 CP_3
CONSORZIO POMA per l'anno 2011 e presso l'azienda agricola boschiva LA
SERENELLA per il 2012 (1212/2015).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento Parte_5 CP_1 delle giornate lavorative svolte presso la società agricola per l'anno CP_4
2007 (1373/2015) nonché presso l'azienda agricola per l'anno 2008 CP_2
(890/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_3 CP_1 giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola per l'anno 2007 CP_4
(1369/2015) nonché presso l'azienda agricola per l'anno 2008 CP_2
(891/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_7 CP_1
giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola SANTANNA per l'anno 2007
(1372/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_9 CP_1 giornate lavorative svolte presso la società agricola per l'anno 2010 CP_4
nonché presso la società agricola per l'anno 2011 CP_3
(888/2016).
- conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle Parte_6 CP_1
giornate lavorative svolte presso l'azienda agricola SANTANNA per l'anno 2007
Pag. 3 di 9 presso la società agricola TORRE e PIANETA FRUTTA per l'anno 2011, presso la società agricola per l'anno 2012 (1642/2017). CP_4
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1
del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
Tanto si rileva per ogni singolo procedimento.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art.
9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto
Pag. 4 di 9 di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della
Pag. 5 di 9 veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i
Pag. 6 di 9 verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, si impone il rigetto delle domande oggi riunite.
All'udienza del 10/10/2018 testimoniava 1) a favore di Parte_3 Parte_5
rilevando di essere già stata testimone a suo favore in altri giudizi. 2)
[...]
a favore de “le ricorrenti” 3) in favore de “le Parte_2 Parte_4
ricorrenti”.
All'udienza 17/05/2019 venivano sentiti i testi e a Parte_7 Parte_8 favore de “le ricorrenti”.
Si precisa infine che nella 891/2016 all'udienza del 27/10/2018 La
[...]
testimoniava a favore di mentre Parte_4 Parte_3 Controparte_6
veniva sentita nella causa RG 1368/2015 (già riunita alla 1372/2015 e
1373/2015), e dichiarava in favore della “ricorrente” (senza ulteriori specificazioni).
Nella valutazione delle prove appare chiaro il condiviso interesse dei testimoni.
Al riguardo, va detto che secondo la giurisprudenza di legittimità “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con
Pag. 7 di 9 le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Corte di Cassazione, n. 7763/2010). Nel caso di specie è evidente che le ricorrenti, testimoni le une a favore delle altre, non sono pienamente attendibili atteso che sono portatrici degli stessi interessi delle altre lavoratrici ricorrenti (interesse ad un certo esito della lite che può positivamente influire sulla loro condizione di parti ricorrenti contro l'Istituto
Nazionale per la previdenza sociale).
A ciò si aggiunge che le stesse testimonianze sono state raccolte per lo più in un modulo prestampato, di tal ché oggi è limitata la valutazione del giudice rispetto all'assunzione della prova testimoniale. A tanto si aggiunga che in alcune di esse
è difficile comprendere a quale “ricorrente” o “ricorrenti” faccia riferimento il testimone (anche considerato che le domandi delle diverse ricorrenti non è perfettamente collimante, variando per numero di giornate, annualità e anche aziende di riferimento).
La prova orale appare, pertanto, insufficiente e cede il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori nei singoli CP_1
verbali ispettivi presi in esame, che, a parere del giudicante, sono tali da legittimare i provvedimenti assunti dall' . Pt_11
4.1 Nulla per le spese, sopportate da parte vittoriosa . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e nei confronti dell'
[...] Parte_9 Controparte_7
, così provvede:
[...]
Pag. 8 di 9 1) Rigetta i ricorsi riuniti;
2) Nulla per le spese, sopportate da parte resistente.
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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