Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 5103 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile in data 6 marzo 2025 preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e
“trattazione scritta” ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa avente n.r.g. 5103/2024 vertente
TRA
c.f. nata a [...] il [...] ivi residente (NA) alla Parte_1 C.F._1 via D'Annunzio 33 e elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 365 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta ed Anna Barretta che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso (comunicazioni alla pec:
) Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore con sede in Roma
CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 l'istante ha proposto domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore delle ultime tre mensilità dovute dal proprio datore di lavoro s.p.a.
[...] avendo lavorato alle dipendenze di tale società dal 01.10.2014 al 29.02.2020 Controparte_2 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di collocamento in quiescenza.
Aggiungeva che con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 16.12.2020 innanzi a questa sezione lavoro (giudizio avente r.g.n. 20639\2020) aveva chiesto la condanna della
[...] al pagamento delle spettanze maturate e non percepite nel corso del dedotto Controparte_3 rapporto di lavoro ed in particolare richiedeva il pagamento di € 3.925,81 a titolo di ultime tre mensilità e che tale giudizio veniva riunito a quello avente n. rg 20617\2020.
Specificava, poi, che in data 4.4.2022 la veniva dichiarata Controparte_3 fallita dal Tribunale di Roma e di aver, quindi, presentato istanza di ammissione al passivo ex art. 93
Legge Fallimentare;
conseguentemente, con ordinanza datata 12.5.2022, il giudice del lavoro adito aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo in ragione dell'intervenuto fallimento del
4.4.2022.
Deduceva ancora di essere stata ammessa allo stato passivo della , in Controparte_4 via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di Euro 4.589,85, di cui: - Euro
1.121,66 a titolo di retribuzione dicembre 2019; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione gennaio 2020;
- Euro
747,77 a titolo di quattordicesima;
- Euro 24,42 a titolo di saldo ferie;
- Euro 78,80 a titolo di saldo permessi rol e che, in data 17.1.2023, lo stato passivo veniva approvato e reso esecutivo.
Infine sottolineava di avere inoltrato, in data 10.03.2023, domanda all' per l'intervento del CP_1 Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR pari ad € 3.134,88 maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e che, l' aveva provveduto corrispondere in data CP_1 26.7.2023 soltanto dapprima la somma di € 703,66 (e poi quella di € 685,64.
Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di “condannare l'
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.972,68 a titolo di ultime tre mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente CP_1 procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
L' non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità e la tempestività della notifica dell'atto CP_1 introduttivo del giudizio (notifica effettuata in data 28.5.2024 per la prima udienza fissata per il 26.9.2024).
In tale data - dichiarata la contumacia dell' (regolarmente evocato in giudizio e non costituito) CP_1
– la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.3.2025 con concessione alle parti costituite di un termine per il deposito di note finali di discussione.
In data 6.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Sulla base della documentazione in atti, la causa viene decisa con la presente motivazione;
pertanto la domanda giudiziale presentata dalla parte ricorrente nei confronti dell' è fondata e merita CP_1 accoglimento.
CP_ Quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinta e autonoma rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass.
2008, n. 1209; Cass. 2006, n. 4183).
Va, quindi, precisato, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, che l'oggetto della domanda non è inerente al pagamento di una prestazione avente natura pensionistica, in quanto appare pacifico, in giurisprudenza, che il credito relativo al pagamento dell'indennità di fine rapporto o alle ultime tre mensilità, seppur effettuato da parte dell' quale gestore del fondo di garanzia, ha natura di CP_1 credito di lavoro.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7.2.1992 n.1341; Cass.
1.9.1995 n.9233), l'intervento dell' quale gestore del fondo voluto dal legislatore a garanzia di CP_1 un credito del lavoratore considerato particolarmente meritevole di tutela, non muta la natura del suddetto credito, che rimane retributivo a tutti gli effetti.
Con l'intervento del fondo di garanzia istituito dalla legge n.297/1982 si realizza un accollo cumulativo ex lege che lascia invariata la natura dell'obbligazione fatta valere.
Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n.285 dell'1.6.1993 richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato devono intendersi non soltanto quelle inerenti alle due obbligazioni principali e reciproche che caratterizzano il rapporto di lavoro ed ai poteri e doveri di varia natura che gravitano intorno ad esse, ma ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto. Tale collegamento, a sua volta, deve ravvisarsi ogni qual volta il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, pur non costituendo la causa pretendi della pretesa fatta valere in giudizio, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale”.
Nella specie il danno sofferto dal lavoratore consiste nello stato di insoddisfazione di crediti derivanti da un rapporto di lavoro, e quindi tale rapporto è l'antecedente necessario della tutela invocata dal lavoratore.
In ogni caso va osservato che l'ammontare del credito vantato dal ricorrente è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale (è dimostrato in via documentale che dopo la dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro la è stata ammessa allo stato passivo della Pt_2 Controparte_4 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c per il complessivo importo di Euro 4.589,85, di
[...] cui: - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione dicembre 2019; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione gennaio 2020; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione febbraio 2020; - Euro 373,88 a titolo di tredicesima;
- Euro 747,77 a titolo di quattordicesima;
- Euro 24,42 a titolo di saldo ferie;
- Euro 78,80
a titolo di saldo permessi rol e che, in data 17.1.2023 e che lo stato passivo è stato poi approvato e reso esecutivo).
Deve, poi, essere osservato che, la disposizione invocata nel presente giudizio (l'art. 2 del decreto legislativo n.80 del 1992), ha alle spalle delle vicissitudini complesse.
La direttiva CEE 80/987 del 1980, avente ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevedeva l'istituzione di organismi di garanzia volti ad assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva, sia pure entro limiti prefissati, dei crediti per le retribuzioni, nei casi di insolvenza del datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali.
Sennonché tale direttiva non è stata compiutamente e tempestivamente attuata nell'ordinamento italiano, poiché l'istituzione del fondo di garanzia previsto dalla L.297/82 non assicura la soddisfazione del credito per retribuzioni dirette, in quanto la garanzia del fondo è limitata al reddito per TFR.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 2.2.1989 ha accertato e dichiarato tale inadempienza;
al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva, sia pure tardivamente, è da ultimo intervenuto il decreto legislativo n.80 del 1992, il quale agli artt. 1 e 2, prevede che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura fallimentare, il lavoratore dipendente può ottenere dall' , quale gestore del fondo di garanzia istituito con L.297/82, il pagamento dei crediti CP_1 di lavoro diversi da quelli spettanti per TFR ed inerenti le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data della sentenza dichiarativa di fallimento (in un importo non superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento mensile di
. CP_5
E' proprio in virtù di tale normativa che agisce il ricorrente, il cui datore di lavoro, non aveva corrisposto le retribuzioni relative ai mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Sotto tale profilo va rilevato che, in risposta ai rilievi effettuati dall' , che la finalità della CP_1 disposizione in esame è proprio quella di garantire il pagamento dei crediti maturati nell'ultimo periodo del rapporto, non soddisfatti da parte del datore di lavoro insolvente, e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non possa rientrare in essa il diritto del creditore che, attivatosi tempestivamente per la soddisfazione del proprio credito, abbia sperimentato l'insufficienza del patrimonio del debitore e che, poi, abbia dovuto attendere, in relazione alla peculiarità del debitore medesimo, la pronuncia accertativa dell'insolvenza da parte di un soggetto terzo, pronunzia che - come statuisce l'art.1, comma 1, del decreto in oggetto, costituisce il presupposto – e nel contempo segna il termine iniziale – per potere poi accedere, come previsto dall'art.1, alle prestazioni del fondo.
In ragione di tale considerazione ben possono farsi rientrare nella disposizione in questione anche quei crediti rientranti nei dodici mesi che precedono l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata a cui sono conseguite – proprio in dipendenza dell'accertata incapienza del patrimonio del debitore – l'istanza di fallimento e la successiva pronunzia della sezione fallimentare del Tribunale competente, che ha natura non costituiva bensì semplicemente ricognitiva di quello stesso stato di insolvenza che il lavoratore aveva già sperimentato.
Detto questo va anche affermato, per completezza di analisi, che lo scrivente non ignora quel diverso orientamento instauratosi in seno alla Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi:
“L'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, che sancisce il diritto al pagamento delle ultime tre mensilita' rientranti nell'anno che precede l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, individua il momento dell'insorgere dell'insolvenza nella data del provvedimento dichiarativo del fallimento (o delle altre procedure di cui all'art. 1 comma primo). Poiche' non e' possibile interpretare detta disposizione alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio
1997 (in causa C-373/95), secondo la quale l'insorgere dell'insolvenza - a norma della Direttiva n.
987 del 1980 - si deve determinare alla data dell'istanza di apertura del procedimento concorsuale, ne discende che per questa parte la Direttiva non risulta attuata”.(cfr.SENT. n.5524 del 4.6.1999, SEZ. L); “In relazione alla tutela del lavoratore rispetto al mancato conseguimento della retribuzione per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro, e' irrilevante la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 987/80, e quindi non sono configurabili pretese risarcitorie del lavoratore, se la tutela non sarebbe stata assicurata neanche nella vigenza della disciplina di cui alla D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, come nel caso in cui le retribuzioni non percepite siano maturate in epoca anteriore all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Ne', in termini generali, e' sostenibile la non congruita' del requisito della dichiarazione formale dell'insolvenza del datore di lavoro (mediante
l'apertura di una delle procedure concorsuali specificate dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. n.
80/1992, per i datori di lavoro che vi siano soggetti) entro il termine di un anno dal mancato pagamento della retribuzione, poiche' in linea di principio i tempi richiesti dalla formalizzazione non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto in questione e, d'altra parte, la maggiore lunghezza del termine previsto dalla normativa attuativa italiana (dodici mesi invece di sei della direttiva comunitaria) e' astrattamente idonea a compensare la previsione di un accertamento formale dello stato di insolvenza, a cui la direttiva non fa riferimento. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha rilevato che doveva escludersi l'astratta rilevanza della eccepita illegittimita', poiché l'interessato non aveva dedotto e provato la determinante anteriorità, nel caso concreto, della situazione di insolvenza rispetto alla relativa formalizzazione giudiziale)”
(cfr. SENT.: 5591 del 6.06.1998, SEZ. L).
Tuttavia, deve anche essere considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, al momento della sua emanazione, aveva proprio la finalità di sanare una situazione di inadempienza ultradecennale dello Stato nei confronti della direttiva comunitaria, e che lo Stato non può, pertanto, con tale normativa, rendere particolarmente difficoltoso, e talora impedire, l'esercizio di un diritto soggettivo quale è quello di ottenere il pagamento delle ultime retribuzioni.
Pertanto, a causa dei tempi notoriamente lunghi, necessari per ottenere la sentenza di fallimento, può sostenersi che il termine di 12 mesi previsto dalla norma in questione, qualora interpretato nel senso letterale sopra riportato, apparirebbe incompatibile con una ragionevole probabilità di esercitare il diritto prima che il termine sia trascorso.
Deve anche essere sottolineata l'irragionevolezza di una soluzione che fa dipendere la sussistenza del credito dalla durata dei procedimenti giudiziari.
Quanto al disposto dell'art. 2 del DL citato, esso statuisce che: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali….”
Reputa il giudicante che - onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata - diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date.
Nella specie la sequenza temporale degli eventi è la seguente:
- in data 29.2.2020 (data in cui la è stata collocata in quiescenza) termina il rapporto di Pt_1 lavoro tra la e la Società Pt_1 CP_3 Controparte_3
- in data 16.12.2020 la deposita ricorso ex art 414 cpc innanzi a questa sezione lavoro Pt_1
(giudizio avente r.g.n. 20639\2020) chiedendo la condanna della Controparte_3 al pagamento delle spettanze maturate e non percepite nel corso del dedotto
[...] rapporto di lavoro ed in particolare richiedeva il pagamento di € 3.925,81 a titolo di ultime tre mensilità e che tale giudizio veniva riunito a quello avente n. rg 20617\2020;
- in data 4.4.2022 la è stata dichiarata fallita dal Controparte_3
Tribunale di Roma;
- in data 12.5.2022 il giudice del lavoro adito ha cancellato la causa dal ruolo in ragione dell'intervenuto fallimento del 4.4.2022; - in data 17.1.2023 dopo che la era stata ammessa allo stato passivo, tale stato passivo è Pt_1 stato approvato e reso esecutivo;
- in data 10.03.2023 la ha tempestivamente presentato domanda all' chiedendo Pt_1 CP_1 l'intervento del Fondo di Garanzia;
- in data 26.7.2023 l' ha posto in pagamento solo una parte del dovuto e precisamente CP_1 dapprima la somma di € 703,66 e poi quella di € 685,64;
- in data 1.3.2024 la si è rivolta a questa A.G.. Pt_1
Dunque, tutta la procedura attivata è da considerarsi pienamente tempestiva.
Può reputarsi sussistente l'obbligo del Fondo di Garanzia, per le somme richieste da parte ricorrente. Va ribadito, infatti, che ai sensi degli artt 1 e 2 del D.LGS 80/92 l' Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 è esteso ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, anche per questi crediti è previsto l'intervento del fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure concorsuali sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, come previsto dal comma 2 dell'art.1 del D.LGS 80/92. Ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso al fondo di garanzia la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nel caso di specie, come già ricordato, il datore di lavoro è stato sottoposto al procedura concorsuale e la ricorrente è stata ammessa al passivo.
In ordine al quantum riconoscibile all'istante, è noto che l'intervento del Fondo di garanzia è soggetto a limiti oggettivi, ovvero che il pagamento non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale). Tuttavia, l'importo richiesto non è maggiore al detto massimale.
La agisce per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità ed in particolare la retribuzione Pt_1 dei mesi di dicembre, 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020.
Nel provvedimento di ammissione al passivo sono quantificati i crediti degli ultimi tre mesi in complessivi € 3.364,98: ovvero € 1.121,66 per ciascuno dei tre mesi. Pertanto tenuto conto di quanto già corrisposto dall' (che ha posto in pagamento dapprima la somma di € 703,66 e poi quella di CP_1
€ 685,64) alla ricorrente spetta la somma complessiva di € 1.972,68 (ovvero la somma di € 3.364,98
- 685,64 - 703,66 = € 1.972,68) a titolo di ultime tre mensilità
La domanda deve essere, pertanto, accolta nella misura sopra indicata, con condanna dell' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 1.972,68 a titolo delle ultime tre retribuzioni mensili non corrisposte, oltre agli interessi successivi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 1.972.68 a titolo delle ultime tre retribuzioni mensili non corrisposte, oltre agli interessi successivi sino al soddisfo. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.000,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione;
Così deciso in Napoli, il 07.04.2025 Il Giudice
Dr. Federico Bile