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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15524/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15524/2017 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Parte_1
Napolitano ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio legale Perchinunno, Via Calefati, 6
APPELLANTE
C O N T R O
rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. F. Conte ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio della seconda in Bari, Corso Alcide De Gasperi, 465/B
APPELLATA
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n. 186/17
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17.10.2024
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2017 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 186/17 emessa dal Giudice di Pace di
Monopoli con cui era stata accolta la domanda proposta da nei suoi confronti con condanna Parte_2
dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di € 692,45; contestava la decisione che, a fronte della domanda con cui l'attrice, premessa la sua qualità di proprietaria di un immobile sito in , alla Controparte_1
Via Roma n.10, aveva sostenuto l'illegittimità della somma richiesta dalla società a titolo di Parte_1
allaccio per la fornitura di gas, dovendo calcolarsi detto importo con aggiornamento sulla base degli indici
ISTAT e non secondo quanto previsto dalla Convenzione conclusa nel 1995 con il Comune di CP_1
aveva posto a base della sua decisione le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata su
[...]
conclusioni erronee;
censurava l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alle contestazioni svolte in relazione ad una Convenzione Parte_2
a cui non aveva preso parte e all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito.
Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della decisione con rigetto della domanda attorea e condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio. si costituiva con comparsa di risposta depositata il 22.1.2018 eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nonché l'infondatezza dei motivi di appello in relazione ai condivisibili esiti della c.t.u. e della ritenuta legittimazione a contestare l'applicazione di una Convenzione relativa ad un servizio di pubblica utilità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta e, nel merito, il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione.
Va dichiarata la contumacia del che non risulta costituito nonostante la regolare Controparte_1
notifica dell'atto di appello.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. atteso che, alla luce delle contestazioni svolte e delle puntuali censure alla decisione di primo grado, non vi sono ragioni per ritenere l'insussistenza di motivi di accoglimento del medesimo.
Allo stesso modo deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c. 3 c.p.c. atteso che, indipendentemente dal valore della controversia, sono stati sottoposti in sede di gravame motivi di censura che attengono alla violazione di norme sul procedimento - identificate unicamente nelle regole che presidiano lo pagina 2 di 5 svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo - in relazione all'omessa pronuncia del primo giudice in punto di difetto di legittimazione attiva dell'attrice e di giurisdizione ed in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
Assume l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado sul presupposto della erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio a cui il primo giudice ha aderito nonché dell'omessa pronuncia a fronte dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito e di legittimazione attiva dell'attrice.
Con l'atto introduttivo del giudizio aveva rappresentato di aver chiesto alla società Parte_2 CP_2
un preventivo per l'allacciamento della sua abitazione, sita in alla Via Roma n. 10, alla
[...] Controparte_1
rete gas metano;
che detto importo era stato quantificato nella misura di € 1.056,28 ed era stato ritenuto erroneo ed ingiustificato alla luce delle previsioni della Convenzione intervenuta tra il Comune Controparte_1
e la società concessionaria del servizio dovendosi applicare agli importi stabiliti – secondo la tesi attorea
[...]
- un aggiornamento in base alla variazioni percentuale degli indici ISTAT;
che sosteneva che l'importo dovuto per l'allaccio fosse pari ad €281,07, Iva inclusa.
Il primo giudice ha ritenuto fondate le doglianze dell'attrice in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione dell'importo dovuto per l'allaccio richiesto.
E' necessario prendere le mosse dalla Convenzione del 6.3.1995 per la concessione dell'impianto di distribuzione di gas naturale intercorsa tra il Comune di e la società , cui è Controparte_1 CP_3
subentrata la società con cui il predetto ente locale ha concesso alla società indicato il pubblico Parte_1
servizio di distribuzione ed eventualmente di produzione del gas per uso domestico, di riscaldamento, commerciale, artigianale ed industriale nel territorio comunale.
La previsione di cui all'art. 13 riguarda espressamente l'allacciamento degli utenti e stabilisce il concorso dell'utente nelle spese di allacciamento con contributo a fondo perduto, indicando le somme dovute in base alla portata dell'allacciamento e precisando la revisione annuale dei prezzi, con determinazione del coefficiente di aggiornamento eseguita in base al metodo previsto dalla l. 24.6.1964 n. 463 e dal D.M. LL.PP.
11.12.1978, senza alea contrattuale, con facoltà del Comune di verificare la congruità dei conteggi predisposti dalla Concessionaria;
in assenza dei dati necessari per operare detta revisione, l'aggiornamento sarebbe stato eseguito in base alle variazioni percentuali degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Sulla base di tale indicazione la società appellante ha chiesto all'appellata il pagamento della somma di €
1.056,28, comprensivo di Iva, di cui € 824,01 a titolo di contributo spese di allacciamento, oltre ad € 41,79 per contributo posa mensola.
pagina 3 di 5 Sostiene la l'erroneità dell'importo quantificato per le spese di allacciamento sul presupposto Parte_2
della non applicabilità, ai fini dell'aggiornamento del contributo previsto dalla Convenzione per l'allacciamento con portata fino a 4,5/m3h, della l. 463/68 in quanto disposizione relativa agli appalti pubblici dovendosi, al contrario, applicare l'aggiornamento secondo gli indici ISTAT.
Orbene si tratta di censura non esaminabile dal giudice ordinario atteso che l'attrice contesta il parametro al quale le parti contraenti dell'originaria Convenzione di concessione hanno inteso ancorare l'aggiornamento del contributo dovuto per l'allacciamento.
Nell'ambito della convenzione, il ha esercitato un proprio potere, funzionale alla realizzazione CP_1
dell'interesse pubblico e caratterizzato dai connotati della discrezionalità amministrativa, a fronte del quale non di diritti soggettivi può parlarsi ma solo di interessi legittimi dei soggetti eventualmente incisi.
Né la circostanza che tale potere riposi formalmente su una pattuizione convenzionale ne modifica le caratteristiche, ben potendo le pubbliche amministrazioni realizzare i propri scopi istituzionali anche mediante accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'impugnazione proposta dagli utenti riguardo alle deliberazioni assunte dalla conferenza dei sindaci in ordine alle tariffe del servizio di teleriscaldamento erogato da una società privata in base a convenzione con i Comuni interessati, concedenti i terreni di installazione degli impianti, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale in materia di pubblici servizi, che non muta natura per la sua origine convenzionale
(Cass. S.U. 23924/14).
Ne consegue che l'utente, anche laddove lamenti l'immediata lesività della sua posizione in relazione alle tariffe determinate nella Convenzione, non può sottoporre al giudice ordinario la sua censura che investe, in maniera specifica, l'esercizio del potere amministrativo, così come trasfuso nell'accordo con il concessionario.
In accoglimento dell'appello, deve pertanto essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito la domanda proposta dalla in primo grado. Parte_2
Non può essere disposta, così come richiesta dalla parte appellante, la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata atteso che non risultano somme che la parte appellante è stata condannata a versare in ragione della sentenza riformata.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate – tra le parti costituite - come da dispositivo (in applicazione del D.M. 55/14 per il giudizio di primo grado e del D.M.
147/22 per il presente giudizio), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta
(con esclusione della fase istruttoria per la fase di appello).
Nessuna statuizione sulle spese del giudizio deve invece essere assunta tra e il Parte_2 [...]
che non si è costituito. Controparte_1
pagina 4 di 5 In ragione della soccombenza le spese di c.t.u. del giudizio di primo grado devono essere messe a carico di
Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da 2 in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, nei confronti di disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Parte_2
così provvede:
1) accoglie appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da per difetto di giurisdizione del giudice adito;
Parte_2
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di Parte_2
entrambi i gradi del giudizio in favore della società appellante, che liquida, complessivamente, in € 883,50, di cui € 91,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) nulla per le spese di lite tra e il Parte_2 Controparte_1
4) pone definitivamente a carico della parte appellata costituita le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di primo grado.
Bari, 13.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15524/2017 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Parte_1
Napolitano ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio legale Perchinunno, Via Calefati, 6
APPELLANTE
C O N T R O
rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. F. Conte ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio della seconda in Bari, Corso Alcide De Gasperi, 465/B
APPELLATA
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli n. 186/17
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17.10.2024
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2017 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 186/17 emessa dal Giudice di Pace di
Monopoli con cui era stata accolta la domanda proposta da nei suoi confronti con condanna Parte_2
dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di € 692,45; contestava la decisione che, a fronte della domanda con cui l'attrice, premessa la sua qualità di proprietaria di un immobile sito in , alla Controparte_1
Via Roma n.10, aveva sostenuto l'illegittimità della somma richiesta dalla società a titolo di Parte_1
allaccio per la fornitura di gas, dovendo calcolarsi detto importo con aggiornamento sulla base degli indici
ISTAT e non secondo quanto previsto dalla Convenzione conclusa nel 1995 con il Comune di CP_1
aveva posto a base della sua decisione le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata su
[...]
conclusioni erronee;
censurava l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alle contestazioni svolte in relazione ad una Convenzione Parte_2
a cui non aveva preso parte e all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito.
Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della decisione con rigetto della domanda attorea e condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio. si costituiva con comparsa di risposta depositata il 22.1.2018 eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nonché l'infondatezza dei motivi di appello in relazione ai condivisibili esiti della c.t.u. e della ritenuta legittimazione a contestare l'applicazione di una Convenzione relativa ad un servizio di pubblica utilità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta e, nel merito, il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione.
Va dichiarata la contumacia del che non risulta costituito nonostante la regolare Controparte_1
notifica dell'atto di appello.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. atteso che, alla luce delle contestazioni svolte e delle puntuali censure alla decisione di primo grado, non vi sono ragioni per ritenere l'insussistenza di motivi di accoglimento del medesimo.
Allo stesso modo deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c. 3 c.p.c. atteso che, indipendentemente dal valore della controversia, sono stati sottoposti in sede di gravame motivi di censura che attengono alla violazione di norme sul procedimento - identificate unicamente nelle regole che presidiano lo pagina 2 di 5 svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo - in relazione all'omessa pronuncia del primo giudice in punto di difetto di legittimazione attiva dell'attrice e di giurisdizione ed in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
Assume l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado sul presupposto della erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio a cui il primo giudice ha aderito nonché dell'omessa pronuncia a fronte dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito e di legittimazione attiva dell'attrice.
Con l'atto introduttivo del giudizio aveva rappresentato di aver chiesto alla società Parte_2 CP_2
un preventivo per l'allacciamento della sua abitazione, sita in alla Via Roma n. 10, alla
[...] Controparte_1
rete gas metano;
che detto importo era stato quantificato nella misura di € 1.056,28 ed era stato ritenuto erroneo ed ingiustificato alla luce delle previsioni della Convenzione intervenuta tra il Comune Controparte_1
e la società concessionaria del servizio dovendosi applicare agli importi stabiliti – secondo la tesi attorea
[...]
- un aggiornamento in base alla variazioni percentuale degli indici ISTAT;
che sosteneva che l'importo dovuto per l'allaccio fosse pari ad €281,07, Iva inclusa.
Il primo giudice ha ritenuto fondate le doglianze dell'attrice in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione dell'importo dovuto per l'allaccio richiesto.
E' necessario prendere le mosse dalla Convenzione del 6.3.1995 per la concessione dell'impianto di distribuzione di gas naturale intercorsa tra il Comune di e la società , cui è Controparte_1 CP_3
subentrata la società con cui il predetto ente locale ha concesso alla società indicato il pubblico Parte_1
servizio di distribuzione ed eventualmente di produzione del gas per uso domestico, di riscaldamento, commerciale, artigianale ed industriale nel territorio comunale.
La previsione di cui all'art. 13 riguarda espressamente l'allacciamento degli utenti e stabilisce il concorso dell'utente nelle spese di allacciamento con contributo a fondo perduto, indicando le somme dovute in base alla portata dell'allacciamento e precisando la revisione annuale dei prezzi, con determinazione del coefficiente di aggiornamento eseguita in base al metodo previsto dalla l. 24.6.1964 n. 463 e dal D.M. LL.PP.
11.12.1978, senza alea contrattuale, con facoltà del Comune di verificare la congruità dei conteggi predisposti dalla Concessionaria;
in assenza dei dati necessari per operare detta revisione, l'aggiornamento sarebbe stato eseguito in base alle variazioni percentuali degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Sulla base di tale indicazione la società appellante ha chiesto all'appellata il pagamento della somma di €
1.056,28, comprensivo di Iva, di cui € 824,01 a titolo di contributo spese di allacciamento, oltre ad € 41,79 per contributo posa mensola.
pagina 3 di 5 Sostiene la l'erroneità dell'importo quantificato per le spese di allacciamento sul presupposto Parte_2
della non applicabilità, ai fini dell'aggiornamento del contributo previsto dalla Convenzione per l'allacciamento con portata fino a 4,5/m3h, della l. 463/68 in quanto disposizione relativa agli appalti pubblici dovendosi, al contrario, applicare l'aggiornamento secondo gli indici ISTAT.
Orbene si tratta di censura non esaminabile dal giudice ordinario atteso che l'attrice contesta il parametro al quale le parti contraenti dell'originaria Convenzione di concessione hanno inteso ancorare l'aggiornamento del contributo dovuto per l'allacciamento.
Nell'ambito della convenzione, il ha esercitato un proprio potere, funzionale alla realizzazione CP_1
dell'interesse pubblico e caratterizzato dai connotati della discrezionalità amministrativa, a fronte del quale non di diritti soggettivi può parlarsi ma solo di interessi legittimi dei soggetti eventualmente incisi.
Né la circostanza che tale potere riposi formalmente su una pattuizione convenzionale ne modifica le caratteristiche, ben potendo le pubbliche amministrazioni realizzare i propri scopi istituzionali anche mediante accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'impugnazione proposta dagli utenti riguardo alle deliberazioni assunte dalla conferenza dei sindaci in ordine alle tariffe del servizio di teleriscaldamento erogato da una società privata in base a convenzione con i Comuni interessati, concedenti i terreni di installazione degli impianti, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale in materia di pubblici servizi, che non muta natura per la sua origine convenzionale
(Cass. S.U. 23924/14).
Ne consegue che l'utente, anche laddove lamenti l'immediata lesività della sua posizione in relazione alle tariffe determinate nella Convenzione, non può sottoporre al giudice ordinario la sua censura che investe, in maniera specifica, l'esercizio del potere amministrativo, così come trasfuso nell'accordo con il concessionario.
In accoglimento dell'appello, deve pertanto essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito la domanda proposta dalla in primo grado. Parte_2
Non può essere disposta, così come richiesta dalla parte appellante, la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata atteso che non risultano somme che la parte appellante è stata condannata a versare in ragione della sentenza riformata.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate – tra le parti costituite - come da dispositivo (in applicazione del D.M. 55/14 per il giudizio di primo grado e del D.M.
147/22 per il presente giudizio), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta
(con esclusione della fase istruttoria per la fase di appello).
Nessuna statuizione sulle spese del giudizio deve invece essere assunta tra e il Parte_2 [...]
che non si è costituito. Controparte_1
pagina 4 di 5 In ragione della soccombenza le spese di c.t.u. del giudizio di primo grado devono essere messe a carico di
Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da 2 in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, nei confronti di disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Parte_2
così provvede:
1) accoglie appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da per difetto di giurisdizione del giudice adito;
Parte_2
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di Parte_2
entrambi i gradi del giudizio in favore della società appellante, che liquida, complessivamente, in € 883,50, di cui € 91,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) nulla per le spese di lite tra e il Parte_2 Controparte_1
4) pone definitivamente a carico della parte appellata costituita le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di primo grado.
Bari, 13.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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