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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Piazza, all'esito dell'udienza cartolare del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15631 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Marcello Anania e Parte_1
con elezione di domicilio a Palermo, via Valdemone n. 57 appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Romano e con elezione CP_1
di domicilio a Palermo, via Tripoli n. 30 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, per l'udienza cartolare del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1012/24 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data
29.03.2024, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla per i danni dalla stessa subiti a seguito del crollo del soffitto CP_1
dell'immobile di sua proprietà per le infiltrazioni provenienti dalla proprietà del . Pt_1
A sostegno dell'appello, ha innanzitutto evidenziato di aver appreso della pendenza del procedimento di primo grado solo con la notifica della sentenza definitiva oggetto dell'odierna impugnazione;
ha contestato, quindi, la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita a mezzo PEC ad un indirizzo utilizzato dal per fini Pt_1
professionali e non personali e ha eccepito l'omessa produzione delle ricevute comprovanti l'avvenuta ricezione e consegna dell'atto notificato. Indi, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e ha chiesto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa innanzi al primo giudice.
Si è costituita la quale preliminarmente ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Nel merito, ha contestato i fatti così come rappresentati dall'appellante e ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna della controparte al risarcimento di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c.
Ciò posto, come già rilevato con ordinanza del 30.04.24, osserva il Tribunale che l'appello proposto va dichiarato inammissibile perché tardivo.
L'art. 327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo che la parte (contumace in primo grado) dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
Nel caso che ci occupa, l'atto di appello è stato notificato soltanto in data
10.12.24, ampiamente oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 29.03.24.
Inoltre, non giova all'appellante eccepire la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, posto che deve ritenersi valida la notifica dell'atto effettuata alla casella pec professionale del destinatario anziché a quella personale.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia – che tuttavia si pone in linea con quanto già in precedenza affermato (Cass.
n.12134/24 e n. 2460/2021) – ha ribadito che le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge e del tutto ininfluente è la circostanza che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, ben potendo lo stesso essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cassazione n.1615 del 22.01.2025).
Peraltro, l'operatività del l'INAD, ovvero l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, già disciplinato dall'art. 6 quater del D.lgs. 80/2005, ha comportato l'acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC, per cui l'indirizzo PEC, comunicato dall'appellante professionista al proprio
Ordine professionale, è stato automaticamente inserito tra gli indirizzi dei domicili digitali delle persone fisiche, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l'indicazione di un altro indirizzo PEC
(circostanza, quest'ultima, rimasta indimostrata).
Giova evidenziare, inoltre, che dalla documentazione prodotta in atti risulta altresì che l'odierna appellata ha trasmesso al Gendusa una diffida prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado – trasmessa al medesimo indirizzo pec impiegato per la notifica dell'atto di citazione – cui è seguito il regolare riscontro da parte del procuratore dallo stesso nominato (cfr. all. n. 3
e 5 fascicolo di primo grado di parte appellata). Detta circostanza, in difetto di prova contraria, rappresenta un indice presuntivo da parte dell'appellante della conoscenza anche dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
In definitiva, acclarata la regolarità dell'instaurazione del giudizio dinnanzi al giudice di prime cure nei confronti del Gendusa – comprovata, peraltro, dalla ricevuta di accettazione e consegna della pec inoltrata dall'avv. Romano in data 14.11.2022 – l'appello introduttivo del presente giudizio non può ritenersi tardivo, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e dunque va dichiarato inammissibile.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dall'appellata nei confronti dell'appellante, non sussistendo la prova che quest'ultimo abbia agito con mala fede o colpa grave. Infine, le spese vanno poste a carico dell'appellante e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria vanno liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1012/24 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data
29.03.2024.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di CP_2
lite, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 25.09.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Piazza, all'esito dell'udienza cartolare del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15631 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Marcello Anania e Parte_1
con elezione di domicilio a Palermo, via Valdemone n. 57 appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Romano e con elezione CP_1
di domicilio a Palermo, via Tripoli n. 30 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, per l'udienza cartolare del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1012/24 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data
29.03.2024, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla per i danni dalla stessa subiti a seguito del crollo del soffitto CP_1
dell'immobile di sua proprietà per le infiltrazioni provenienti dalla proprietà del . Pt_1
A sostegno dell'appello, ha innanzitutto evidenziato di aver appreso della pendenza del procedimento di primo grado solo con la notifica della sentenza definitiva oggetto dell'odierna impugnazione;
ha contestato, quindi, la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita a mezzo PEC ad un indirizzo utilizzato dal per fini Pt_1
professionali e non personali e ha eccepito l'omessa produzione delle ricevute comprovanti l'avvenuta ricezione e consegna dell'atto notificato. Indi, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e ha chiesto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa innanzi al primo giudice.
Si è costituita la quale preliminarmente ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Nel merito, ha contestato i fatti così come rappresentati dall'appellante e ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna della controparte al risarcimento di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c.
Ciò posto, come già rilevato con ordinanza del 30.04.24, osserva il Tribunale che l'appello proposto va dichiarato inammissibile perché tardivo.
L'art. 327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo che la parte (contumace in primo grado) dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
Nel caso che ci occupa, l'atto di appello è stato notificato soltanto in data
10.12.24, ampiamente oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 29.03.24.
Inoltre, non giova all'appellante eccepire la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, posto che deve ritenersi valida la notifica dell'atto effettuata alla casella pec professionale del destinatario anziché a quella personale.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia – che tuttavia si pone in linea con quanto già in precedenza affermato (Cass.
n.12134/24 e n. 2460/2021) – ha ribadito che le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge e del tutto ininfluente è la circostanza che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, ben potendo lo stesso essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cassazione n.1615 del 22.01.2025).
Peraltro, l'operatività del l'INAD, ovvero l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, già disciplinato dall'art. 6 quater del D.lgs. 80/2005, ha comportato l'acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC, per cui l'indirizzo PEC, comunicato dall'appellante professionista al proprio
Ordine professionale, è stato automaticamente inserito tra gli indirizzi dei domicili digitali delle persone fisiche, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l'indicazione di un altro indirizzo PEC
(circostanza, quest'ultima, rimasta indimostrata).
Giova evidenziare, inoltre, che dalla documentazione prodotta in atti risulta altresì che l'odierna appellata ha trasmesso al Gendusa una diffida prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado – trasmessa al medesimo indirizzo pec impiegato per la notifica dell'atto di citazione – cui è seguito il regolare riscontro da parte del procuratore dallo stesso nominato (cfr. all. n. 3
e 5 fascicolo di primo grado di parte appellata). Detta circostanza, in difetto di prova contraria, rappresenta un indice presuntivo da parte dell'appellante della conoscenza anche dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
In definitiva, acclarata la regolarità dell'instaurazione del giudizio dinnanzi al giudice di prime cure nei confronti del Gendusa – comprovata, peraltro, dalla ricevuta di accettazione e consegna della pec inoltrata dall'avv. Romano in data 14.11.2022 – l'appello introduttivo del presente giudizio non può ritenersi tardivo, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e dunque va dichiarato inammissibile.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dall'appellata nei confronti dell'appellante, non sussistendo la prova che quest'ultimo abbia agito con mala fede o colpa grave. Infine, le spese vanno poste a carico dell'appellante e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria vanno liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1012/24 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data
29.03.2024.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di CP_2
lite, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 25.09.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza