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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, Giudice Onorario dott. Antonio Carleo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 30156/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione il 23 giugno
2025 a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13 ottobre 2025
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1
NE (NA) alla via Orazio n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Capasso (c.f.:
) pec dal quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio
ATTRICE - OPPONENTE
E
c.f.: , elettivamente domiciliata in Giugliano in Controparte_1 C.F._3
Campania (NA) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'Avv. CO AO ES, pec dal quale è rappresentata e difesa in virtù Email_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA - OPPOSTA
E
c.f.: e c.f.: Controparte_2 C.F._4 Parte_2 elettivamente domiciliati in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione C.F._5
Esterna n. 49, pec presso lo studio dell'Avv. Email_3
BE EN (c.f.: ) dal quale sono rappresentati e difesi giusta C.F._6 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI - OPPOSTI
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Oggetto: opposizione di terzo ex art. 404, co I, c.p.c..
Conclusioni così precisate:
Attori: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27 maggio 2025, il procuratore degli opponenti ha chiesto: “a) In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione. b) Nel merito, per le causali espresse in premessa, dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti dell'istante, la sentenza passata in giudicato n. 4297\2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06.05.2021, a definizione del procedimento civile
R.G.N. 7779\2015, promosso dalla signora nei confronti dei signori Controparte_1
e , nonché tutti i successivi atti posti in essere, per le Controparte_2 Parte_2 motivazioni esposte in narrativa. c) Accogliere la domanda di accertamento negativo dell'acquisto per usucapione, per le causali espresse in premessa, e conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra non ha acquistato per usucapione Controparte_1
l'immobile (terreno) sito in San OR a Cremano (Na) al vico AN n. 5 (Cat. Terr.
Comune San OR a Cremano, foglio 5, part. 34, are 03, centiare 45, senza reddito). d)
Accertare il diritto di comproprietà della dott.ssa sull'area di corte, Parte_1 classificata al catasto, al foglio 5, part. 34, are 03, centiare 45, quale diretta conseguenza dell'atto di acquisto, per notar del 28.2.07, dell'unita immobiliare facente parte del Per_1 fabbricato sito nel Comune di San OR a Cremano, alla via AN 4, e precisamente
l'appartamento situato al piano terra, distinto al numero interno 3, composto di quattro vani ed accessori, riportato al catasto fabbricati del Comune di San OR a Cremano al foglio
5, particella 72, subalterno 1, categoria a/4, classe 3. e) In subordine, nel caso di mancato accoglimento delle domande sub c) e d), pronunciarsi sentenza costitutiva di servitù di CP_ passaggio coattivo a favore della dott.sa , nei confronti di , e Parte_1 CP_2
, nell'immobile (terreno) sito in San OR a Cremano (Na) al vico Parte_2
AN n. 5 (Cat. Terr. Comune San OR a Cremano, foglio 5, part. 34, are 03, centiare
45, senza reddito), al fine di accedere al lastrico solare del fabbricato di cui alla particella 72 di cui l'attrice è comproprietaria. f) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi
a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuta : come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27 maggio Controparte_1
2025: . “1)Dichiarare e ritenere inammissibile, improcedibile ed infondata già nella fase
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rescindente la proposta opposizione di terzo;
2) Dichiarare e ritenere inammissibile, improcedibile ed infondata anche nella eventuale fase rescissoria la proposta opposizione di terzo;
3)Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la totale carenza d'interesse ad agire della dott.ssa e, comunque, respingere la domanda di accertamento del Parte_1 diritto di comproprietà sul terreno oggetto del giudizio, siccome inammissibile, improcedibile, indimostrata ed infondata in fatto e diritto;
4) respingere, in ogni caso, la domanda di accertamento negativo dell'avvenuto acquisto per usucapione da parte della sig.ra
del terreno per cui è causa stante il chiaro difetto di legittimazione nonché Controparte_1 perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
5) dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda di costituzione di servitù coattiva;
6)
Respingere in ogni caso l'intera domanda avversa;
7)Fermi gli effetti del giudicato della sentenza di usucapione nei confronti dei sigg.ri e Parte_2 CP_2
,condizionatamente all'accoglimento della domanda rescindente o se effettivamente necessario, in via di eccezione e di domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il possesso esclusivo inequivocabilmente esercitato uti dominus dalla signora , Controparte_1 nata a San OR a [...] il [...], C.F. , in modo C.F._3 continuato, non interrotto, pacifico, pubblico per un periodo ultra ventennale, sull'immobile sito in San OR a Cremano al Vicoletto AN n.5, riportato al Catasto Terreni di detto
Comune al foglio 5 particella 34, are 03, centiare 45, senza reddito e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di , della piena ed Controparte_1 assoluta proprietà della totalità del detto immobile sito in San OR a Cremano al Vicoletto
AN n.5 anche nei confronti della dott.ssa o comunque erga omnes;
Parte_1
8)Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la Trascrizione dell' emananda sentenza in suo favore con ogni conseguenza di legge con esonero di ogni responsabilità; 9)condannare l'incauta attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi anche in via equitativa;
10)Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Convenuti e come da note di trattazione Controparte_2 Parte_2 scritta per l'udienza del 27 maggio 2025: ”riportarsi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta , alla documentazione prodotta, alle memorie183 ed alle conclusioni in esse rassegnate ed insite per l'accoglimento dell'eccezione preliminare ed in ogni caso per il
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rigetto di ogni domanda avanzata dalla Dott.ssa nei confronti dei comparenti, in Pt_1 quanto inammissibile, infondata, generica e non provata per le motivazioni già ampiamente delineate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nell'atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto”
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art.45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n.
1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass.
Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da è inammissibile. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2023, la dott.ssa proponeva Pt_1 opposizione ordinaria di terzo, ex art. 404 I co. c.p.c., avverso la sentenza, passata in cosa giudicata, n. 4297/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 aprile 2021, pubblicata in data 6 maggio 2021, nel giudizio instaurato tra contro Controparte_1 Parte_2
e con cui è stata dichiarata esclusiva proprietaria del
[...] CP_2 Controparte_1 terreno in San OR a Cremano (NA) al vico AN n. 5, riportato al Catasto Terreni al
Foglio 5, particella 34, are 03, centiare 45, in conseguenza dell'accertata intervenuta usucapione a far data dal 1990.
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Con comparsa di costituzione e risposta in data 06.04.2023, si costituiva in giudizio l'opposta che nell'impugnare e contestare, parola per parola, il contenuto Controparte_1 dell'atto introduttivo, ne eccepiva la improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e temerarietà oltreché l'assoluta infondatezza nel merito chiedendo, pertanto, il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite, e condanna ex art. 96 cpc 1° e 3° cpv.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 06.04.2023, si costituivano, altresì, gli opposti e che preliminarmente eccepivano il Controparte_2 Parte_2
“ne bis in idem”, stante la circostanza che sia il Tribunale di Napoli che la Corte d'Appello di
Napoli hanno già escluso la condominialità del terreno in parola per mancanza di prova. Per cui la presente domanda essendo volta a ripetere nuovamente lo stesso giudizio ma sotto una nuova veste è temeraria, e configura abuso dello strumento processuale. Nel merito chiedendo la conferma della sentenza oggetto del presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma C.p.c., con ordinanza del 18.01.2024, il
Giudice precedente assegnatario del procedimento, ritenuto che la causa, sulla base dei documenti prodotti, possa essere rinviata per la precisazione delle conclusioni senza necessità di compiere attività istruttoria;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025. Laddove, a seguito di scardinamento, la causa è stata chiamata innanzi allo scrivente che la assegnava in decisione sulle conclusioni sopra riportate con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Premesso in diritto che, come anche recentemente ribadito dal Supremo Collegio, “la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti “(Corte di cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 21230 del 30/07/2024).
Infatti, come è noto, l'opposizione di terzo ordinaria avanzata da chi si ritiene litisconsorte pretermesso (come nel caso di specie) avverso una sentenza di primo grado è un mezzo di impugnazione straordinaria nella quale si può distinguere tra una fase rescindente, volta a verificare la sussistenza effettiva del vizio di integrità del contradditorio nel primo giudizio e, quindi, a porre nel nulla la decisione impugnata, ed una fase rescissoria solo eventuale che si svolge innanzi al medesimo giudice, subordinata alla dichiarata nullità della
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prima sentenza e volta ad emettere una pronuncia sostitutiva della stessa con la partecipazione della parte pretermessa.
Nella fattispecie il giudizio si conclude nella fase rescindente poiché questo tribunale ritiene che non sia litisconsorte pretermessa del primo giudizio e ciò perché Parte_1 va ritenuto, in base ai titoli notarili ed agli atti giudiziari versati in atti, insussistente qualsiasi diritto tra l'appartamento di proprietà ed il giardino, ripotato nel C.T. del Comune di Pt_1
San OR a Cremano foglio 5 p.lla 34, are 03, centiare 45, usucapito da , Controparte_1 con la conseguenza che nel precedente giudizio non vi è stata alcuna violazione del litisconsorzio.
Invero, l'odierna opponente assume di essere proprietaria per acquisto fattone dai sigg.ri e , in virtù di atto per notar del 28/2/2007 rep. Controparte_2 Parte_2 Per_1
20661, racc. 6763, dell'unita immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di San
OR a Cremano, alla Via AN 4, e precisamente l'appartamento situato al piano terra, distinto al numero interno 3, composto di quattro vani ed accessori, riportato al catasto fabbricati del Comune di San OR a Cremano al foglio 5, particella 72, subalterno 1, categoria a/4, classe 3, nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni, ivi compreso il terreno sito in San OR a Cremano (NA) al vico AN n. 5 (Cat. Terr.
Comune San OR a Cremano (NA), foglio 5 p.lla 34, are 03, centiare 45, senza reddito), per cui la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4297\2021, qui impugnata, sarebbe stata emessa in assenza della litisconsorte necessaria pretermessa, , e quindi sarebbe del Parte_1 tutto inutiliter data.
Ora sta di fatto che, come si evince dalla lettura del (citato atto notar , titolo di Per_1 acquisto della odierna opponente, e ebbero ad Parte_2 Controparte_2 alienare a “l'unita immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Parte_1
Comune di San OR a Cremano, alla Via AN n.5, e precisamente: appartamento al piano terra, distinto con il numero interno tre, composto di quattro vani ed accessori, confinante con via AN, proprietà , area scoperta condominiale, salvo altri;
Per_2 riportato nel catasto fabbricati del comune di San OR a Cremano al foglio 5, particella
72, subalterno 1, categoria A/4, classe 3, vani 5,5, rendita euro 238,60, Vicolo AN n. 9 piano T.” Nel suddetto atto notarile, all'art. 2 si precisa che “La vendita è effettuata a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova e comprende ogni diritto
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accessorio, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni, il tutto come pervenuto ai venditori in forza dei seguenti titoli: - atto del Notaio del 23 febbraio 1961, trascritto il 25 febbraio 1961 ai nn. Per_3
7256/5280, con il quale la sig.ra , nata a [...] il [...], acquistò, tra Parte_3
l'altro, l'immobile in oggetto;
- successione di deceduta, ab intestata, in San Parte_3
OR a Cremano il 05.12.1989 (eredi legittimi n. sei figli sigg. , Controparte_3
CP_ Vincenzo, , , e . CP_4 Parte_2 CP_2
Per quel che concerne il giardino oggetto della sentenza di usucapione, lo stesso non è menzionato negli atti di trasferimento successivi all'originario atto per Notar Persona_4 in data 23/2/1961, con il quale la sig.ra in (compianta madre dei Parte_3 CP_1 LI ) acquistò dai e i seguenti beni CP_1 Controparte_5 CP_6 immobili siti in San OR a Cremano, vicoletto AN :
-due piccoli, separati e autonomi corpi di fabbrica (riportati in catasto alla partita 2627, mappa 775-v-33);
-contiguo giardino riportato in catasto alla partita 609 del catasto terreni, foglio 5, particella 34 di are 2,75 con reddito dominicale di £52,25 ed agrario di £.6,60.
In seguito al decesso della sig.ra , in data 5/12/1989, i propri figli e suoi Parte_3 unici eredi, con il citato atto , effettuarono varie cessioni delle proprie quote per Persona_5 cui: divenne piena ed esclusiva proprietaria di uno dei due corpi di Controparte_1 fabbrica, composto da due appartamenti, identificati in catasto alla partita 1412, foglio 5, particella 33 subalterno 3 e 4; mentre i germani e divennero unici CP_2 Parte_2 comproprietari del secondo dei due corpi di fabbrica, composto da due appartamenti di cui uno al piano terra contraddistinto con il numero di interno tre (poi venduto alla dott.ssa
) identificato in Catasto alla partita 1412, foglio 5, particella 72 sub.1 e, l'altro, sito al Pt_1 primo piano identificato in catasto alla partita 1412, foglio 5, particella 72 sub.2.
Nulla, quindi, viene disposto in questo atto in ordine al giardino oggetto di usucapione che, avendo una sua identificazione catastale autonoma e ben individuata, rimase in comunione tra essi LI . CP_1
Questa è la situazione giuridica dei predetti beni risultante dalla lettura dei titoli di proprietà prima della vendita da parte dei sigg.ri e alla Controparte_2 Parte_2 dott.ssa , odierna opponente. Parte_1
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Detta vendita è avvenuta con il citato atto per notar del 28/2/2007 rep. 20661, Per_1 racc. 6763 con il quale all'art. 2, com'è d'uso, è stato previsto che la cessione comprendesse la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni, come pervenuto ai venditori.
Con successivo atto pubblico di rettifica sempre per notar di pochi mesi dopo e, Per_1 cioè, del 30/11/2007 rep. 2203, racc. 7492, le parti con libera manifestazione di volontà dichiararono, così chiarendo la loro volontà, alla lettera b) … “che nell'atto in questione, per mera omissione, non si è precisato che all'acquirente non compete alcun diritto sul giardino retrostante il fabbricato (giardino individuato in catasto al foglio 5 della particella 34) in quanto lo stesso non è condominiale bensì di proprietà dei signori Parte_2
CP_ e ….. pertanto gli esatti confini del cespite sono” via AN, proprietà CP_2
e giardino retrostante di proprietà .” Per_2 Parte_4
Tale atto di rettifica, veniva impugnato innanzi al Tribunale di Napoli dalla odierna opponente, perché, a suo dire, parzialmente invalido nella parte in cui ha inteso modificare la volontà espressa nel precedente contratto in ordine alla cessione della quota di comproprietà del giardino. Laddove la stessa ha chiesto dichiararsi la nullità del suddetto “atto di rettifica”
e, conseguentemente, dichiararsi la propria qualità di comproprietaria delle dedotte parti comuni del fabbricato. Con Sentenza n. 12221/2016 pubbl. il 10/11/2016, il Tribunale nel dichiarare la nullità dell'“atto di rettifica” stipulato fra le parti il 30 novembre 2011 e l'inammissibilità della domanda di accertamento della comproprietà del giardino, osservava che: “Con l'“atto di rettifica” stipulato il 30 novembre 2007 dinanzi al notaio Per_6 le parti dichiararono che nel rogito di compravendita del 28 febbraio 2007 non si era
[...] precisato, per mera omissione, a) che all'acquirente non competeva alcun diritto sul giardino retrostante il fabbricato, in quanto lo stesso non era condominiale, bensì di , Parte_2
e , … …. Se con tale atto si è inteso precisare la volontà delle CP_2 Controparte_1 parti, esso si presenta inutile, in quanto la stessa doveva già risultare dal rogito di compravendita del 28 febbraio 2007. Pena la nullità di tale contratto, che peraltro non ricorre, perché nella compravendita del 2007 il bene risulta compiutamente determinato e le parti comuni, in mancanza di diverse determinazioni negoziali espressamente indicate, vanno individuate in base alle regole legali. L'“atto di rettifica” risulta quindi nullo, ex artt. 1418 e
1325 c.c., per mancanza di causa. L'ipotesi che i sottoscrittori abbiano inteso modificare il contenuto dell'atto di compravendita escludendo beni in esso compresi è, invece, esclusa
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dalla stessa convenzione del 30 novembre 2007, in cui sin dal titolo, è chiaramente manifestata l'intenzione di precisare una volontà che nella compravendita era stata, “per mera omissione”, espressa in modo incompleto. È vero che l'atto medesimo contiene espressioni non del tutto univoche (“convengono di rettificare e integrare il citato atto a rogito”; “resta fermo tutto il resto dell'atto rettificato che qui si intende riportato e trascritto integralmente con la sola modifica convenuta”) in cui si usa il sostantivo “modifica”, tuttavia la conferma del richiamo alla “rettifica” e la suddetta precisazione che la convenzione pone rimedio a una “mera omissione” non consentono di ritenere che si sia voluto esprimere una volontà diversa da quella evincibile dall'atto del 28 febbraio 2007.
Sulla premessa di tali rilievi, non v'è dubbio che vada dichiarata la nullità dell'atto sottoscritto il 30 novembre 2007. L'interrogatorio formale deferito all'attrice dai convenuti non può condurre a diversa conclusione, in quanto il contenuto del contratto di compravendita è quello oggettivato nel testo del relativo atto pubblico e le riserve mentali, anche se fossero confessate, non possono indurre a interpretarlo in modo diverso. L'attrice chiede anche che “per l'effetto di quanto sopra ed in virtù dell'atto di compravendita del
28.02.2007” il Tribunale dichiari “che l'attrice è piena ed esclusiva proprietaria non soltanto dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di San OR a
Cremano, alla via AN n. 4, riportato al catasto fabbricati del Comune di san OR a
Cremano al foglio 5, particella 72, subalterno 1, categoria a/4, classe 3, vani 5,5, ma anche della proporzionale quota di comproprietà delle dedotte parti comuni e cioè del giardino retrostante al fabbricato (individuato in catasto al foglio 5 della particella 34) e del terrazzo di copertura dello stesso fabbricato”. Osserva il Tribunale che il rapporto di conseguenzialità, che l'attrice prospetta, fra la declaratoria di nullità dell'“atto di rettifica”
e il riconoscimento del suo diritto di proprietà sui beni in contestazione, in realtà non sussiste, in quanto tale diritto non potrebbe che discendere direttamente dall'atto di compravendita del 28 febbraio 2007, interpretato secondo legge. Quindi la domanda, così come posta, è inaccoglibile. Del resto, a tutto voler concedere, avrebbe Parte_1 dovuto fornire gli elementi di prova necessari a suffragare la sua pretesa, con particolare riferimento allo stato dei luoghi e alla situazione catastale degli immobili che si pretendono comuni.”
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Detta sentenza del Tribunale di Napoli è stata confermata dalla successiva Sentenza n.
4549/2020 pubbl. il 28/12/2020 della Corte di Appello versata in atti.
Da quanto sopra, vale a dire dalla lettura degli atti notarili e delle sentenze di questo
Tribunale passate in giudicato ed in particolare dal titolo di proprietà dell'opponente e relative risultanze ipocatastali, emerge in modo chiaro ed inequivoco che quest'ultima non ha mai conseguito la comproprietà del giardino oggetto di usucapione.
A riprova di quanto evidenziato, nella sentenza n. 4297/2021 pubblicata il 6/5/2021, oggetto della presente opposizione, si legge: “Innanzitutto va dato atto che l'attore ha fornito prova del titolo di proprietà del bene in capo ai convenuti, versando in atti sia l'atto di scioglimento della comunione che il precedente atto di acquisto da parte della comune madre;
ha, inoltre, prodotto sia una visura catastale che una visura ipotecaria, le quali non attestano, al 13.2.2015, trascrizioni e/o iscrizioni contro i contitolari”. Quindi il Tribunale ha ritenuto integro il contraddittorio all'esito dell'esame delle risultanze ipocatastali, che come accertato non prevedono l'esistenza di alcun diritto di sul giardino usucapito Parte_5 da uno dei germani . CP_1
Sulla premessa di tali rilievi, l'opposizione ex art. 404, co. I, c.p.c. proposta da Pt_1
deve, quindi, essere dichiarata inammissibile non potendo la medesima essere
[...] qualificata come litisconsorte necessaria pretermessa e legittimata, quindi, a proporre questo mezzo straordinario di impugnazione in quanto l'opponente pretermesso non dimostra di essere titolare di un diritto autonomo incompatibile con quanto disposto dalla sentenza opposta.
Ogni altra domanda proposta nel presente giudizio resta assorbita dalla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione data la preclusività di quest'ultima pronuncia.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento della pena pecuniaria di
€ 2,00 così come previsto dall'art. 408 c.p.c..
Alla soccombenza segue la condanna della opponente al pagamento in favore degli opposti costituitisi delle spese di lite che si liquidano di ufficio in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 404, primo comma, c.p.c. avverso la sentenza la sentenza n. 4297\2021, emessa da questo Tribunale , pubblicata in data 06.05.2021, proposta
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da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
[...]
A. dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 404, co. I, c.p.c. proposta da Pt_1
;
[...]
B. condanna la medesima al pagamento della pena pecuniaria di € 2,00;
C. condanna , al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano qui in € 3.562,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell' avv.
CO AO ES ex art. 93 c.p.c.;
D. condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano qui in euro 3.562,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. BE EN ex art. 93 c.p.c...
Così deciso in Napoli, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
(dott. Antonio Carleo)
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