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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3371 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del giorno 06/03/2025 all'esito della quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Marianna Polimeni, giusta procura in atti, opponente contro
Controparte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Calderone, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 22.06.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 819/18 del 09.05.2018, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento, nell'interesse di , della somma di € 28.028,00, oltre Controparte_1 spese e compensi della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per il noleggio di cinque posti barca in forza di un contratto sottoscritto in data 17.02.2017. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in proprio, essendo il rapporto contrattuale intercorso nei confronti della ditta Parallelo 38, di cui è titolare, di legittimazione ad agire dell'opposta, subentrata alla precedente proprietaria dichiarata fallita, nonché, l'inesistenza del diritto di credito per intervenuta risoluzione del contratto e la mancata fornitura del servizio a far data dal 20.10.2017 in seguito all'abbandono del porto. Ha, altresì, contestato la duplicazione delle fatture n. 25 e 27 dell'01.02.2018, in quanto riferite allo stesso periodo temporale ed il difetto di legittimazione in ordine alla fattura n. 26 poiché relativa al transito dell'imbarcazione Dufour 512 Dreamer SP 5700D, di proprietà di altra società. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni all'immagine subiti a causa dei feedback negativi ricevuti da alcuni diportisti per non aver potuto usufruire dei servizi che la Portorosa Marina Yatching avrebbe dovuto mettere a disposizione secondo il contratto per il mese di agosto 2017.
, costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto. L'opposizione proposta da è infondata e deve, pertanto Parte_1 essere rigettata. Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente in proprio, avendo l'opposta agito nei confronti di sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della ditta Parallelo 38, che in quanto ditta individuale comporta, come conseguenza, in caso di insolvenza dei debiti della società, che il titolare unico socio ne risponda nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 2462 c.c. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta, essendo il rapporto di ormeggio de quo intercorso direttamente tra l'opponente e la Portorosa Marina Yatching, la quale è subentrata nella gestione della struttura portuale Portorosa e nell'esecuzione di tutti i rapporti contrattuali ad essa afferenti alla e, in Controparte_2 seguito al fallimento di quest'ultima, alla curatela fallimentare, in forza del contratto di affidamento del 06.12.2011 (v. all. 9 alla comparsa di costituzione). Ciò posto, va rilevato, nel merito, che in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di ormeggio su cui si fonda la pretesa monitoria e l'inadempimento dell'opponente, il quale non ha negato il proprio inadempimento né fornito prova dei dedotti fatti estintivi.
2 In particolare, non può trovare accoglimento la censura di parte opponente sull'intervenuta risoluzione del contratto sia in relazione alla morosità dell'opponente nel pagamento dei canoni di noleggio sia all'inadempimento dell'opposta nella messa a disposizione dei servizi. Va, infatti, in primo luogo, esclusa la risoluzione del contratto in seguito all'inadempimento dell'opponente al pagamento dei canoni di ormeggio atteso che, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione ex art. 1456 c.c. non si verifica per il fatto del semplice inadempimento di un contraente ma occorre anche un'esplicita dichiarazione in questo senso da parte dell'altro che non può configurarsi come semplice dichiarazione esplicativa di una risoluzione già avvenuta. La clausola risolutiva espressa non opera, quindi, in modo automatico per effetto dell'altrui inadempimento, dovendo a tal scopo concorrere la dichiarazione della parte che intenda avvalersene, quale atto di esercizio di un diritto potestativo, proveniente da un soggetto, a propria volta, non inadempiente (Cass. Civ., 17.12.2009 n. 26508;
Cass. Civ., 6.2.2007, n. 2553), non ravvisabile nel caso di specie, non avendo l'opposta, nel cui interesse opererebbe la clausola in questione, manifestato la propria volontà di avvalersi della stessa. Ed infatti, ai sensi dell'art. 7 del contratto di ormeggio, la violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'armatore, che comportino danno all'attività o all'immagine commerciale della società, produce la risoluzione anticipata del contratto per colpa dell'armatore se di tale decisione la società darà comunicazione all'armatore a mezzo di lettera raccomandata a/r, intimando il rilascio dell'ormeggio entro 15 giorni dal ricevimento. Circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alla risoluzione per l'inadempimento da parte di agli obblighi Controparte_3 contrattuali nel mese di agosto 2017, in relazione all'assenza della fornitura prevista dall'art. 2 del contratto. In particolare, l'opponente ha lamentato la ricezione di diversi feedback negativi da parte dei diportisti in relazione alla distanza dei servizi igienici di oltre 1 km rispetto al punto di ormeggio. Sul punto, va rilevato che, per stessa ammissione dell'opponente, l'uso dei servizi igienico-sanitari non è stato totalmente impedito dalla società opposta ma gli stessi, sebbene utilizzabili dai diportisti, non fossero agevolmente raggiungibili.
Ebbene, tale circostanza non è invero sufficiente ad integrare un inadempimento della società opposta agli obblighi contrattualmenti assunti, né appare dirimente in relazione all'esistenza di una sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. La risoluzione del contratto è, infatti, come noto, subordinata, in via generale, al requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento imposto dall'art. 1455 c.c., per la cui valutazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre aver riguardo “all'interesse del creditore all'adempimento della
3 prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cass. Civ., 22.10.2014 n. 22346; Cass. Civ., 11.06.2018 n. 15052; Cass. Civ., 22.06.2020,
n. 12182). Parimenti l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi (quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità) suscettibili di misurazioni, e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza, non sussistenti nel caso in oggetto. Anche l'eccezione relativa alla non dovutezza della fattura n. 26 riferita al transito dell'imbarcazione Dufour 512 Dreamer SP 5700D di proprietà di altra società, che ha transitato nel porto nei posti barca assegnati all'opponente, va rigettata. Ai sensi dell'art. 14 del contratto, infatti, “l'Armatore non può concedere l'uso dell'ormeggio a terzi, nemmeno temporaneamente, ne sostituire l'imbarcazione per cui il presente contratto viene stipulato”, sicchè l'ormeggio di imbarcazioni differenti legittima il diritto al pagamento del corrispettivo per la relativa attività. Né può essere condiviso quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'estraneità del mezzo alla propria attività, risultando dalla documentazione in atti, la riconducibilità dello stesso alla società Parallelo 38 che ne ha autorizzato la sosta nei propri posti barca con email del 19.09.2017 e gestito il transito (v. all. 5 e 7 alla comparsa di costituzione e all. 1 alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Anche l'eccezione relativa alla duplicazione delle fatture n. 25 e 27, entrambe riferibili allo stesso periodo, va rigettata. Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che, mentre la fattura n. 27 pari ad € 16.200,00, oltre IVA, ha ad oggetto il pagamento del canone annuale di ormeggio per l'anno 2018, stabilito contrattualmente, la fattura n. 25 di € 5.200,00, oltre IVA, è, invece, dovuta a saldo dell'anno 2017 per il mancato pagamento del mese di agosto 2017, non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha fornito prova di pagamenti non conteggiati o negato il mancato pagamento.
4 Sul punto, deve, peraltro, rilevarsi l'irrilevanza della prova testimoniale articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. poiché vertente su circostanze, in parte, non contestate (n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16) e, in parte, documentali ed inconducenti (n. 8, 9 e 11) ai fini della decisione del presente giudizio. In ordine, invece, alla censura relativa alla non dovutezza del canone di ormeggio per l'anno 2018, il cui pagamento è stato richiesto anticipatamente dall'opposta, per aver abbandonato i posti barca nel mese di dicembre 2017, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, il contratto di ormeggio ha durata annuale e si intende rinnovato di anno in anno, anche in presenza di aumenti delle tariffe, qualora una delle parti non dia disdetta all'altra parte a mezzo raccomandata a/r entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza, con la precisazione di cui all'art. 6 che la risoluzione anticipata del contratto non comporta alcun rimborso del corrispettivo pattuito per il periodo non usufruito.
Ebbene, è incontestato che tale comunicazione scritta non è mai stata effettuata dall'opponente, avendo quest'ultimo reso una sola comunicazione verbale nell'ottobre 2017 (v. pag. 3 della citazione), sicchè nonostante l'abbandono del porto permane in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere il canone annuale di ormeggio in mancanza di un'espressa disdetta dello stesso.
Va, da ultimo, rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata dall'opponente. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo,
5 come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio per il quale il danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile laddove “non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Civ., sez. III, 21.06.2017, n. 15349), con la precisazione che l'onere probatorio gravante sul danneggiato deve considerarsi operante anche in caso di liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone che il pregiudizio subito dal danneggiato sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (in questo senso Cass. Civ., 30.10.2020, n. 24146, la quale ha affermato che “alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (…); il danno all'immagine (…) non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018)”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo l'opponente fornito prova del pregiudizio specifico subito, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo all'opposta in ordine ai feedback negativi ricevuti, non integrandosi, nel caso di specie, un'ipotesi di inadempiemnto contrattuale. Ne consegue l'impossibilità di liquidare, neppure in via equitativa, i pretesi danni richiesti. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020, n. 26051; Cass. Civ., 5.2.2021, n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori
6 oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022, n. 7348). L'opposizione proposta da deve, quindi, essere rigettata e Parte_1 confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3371/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3371 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del giorno 06/03/2025 all'esito della quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Marianna Polimeni, giusta procura in atti, opponente contro
Controparte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Calderone, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 22.06.2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 819/18 del 09.05.2018, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento, nell'interesse di , della somma di € 28.028,00, oltre Controparte_1 spese e compensi della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per il noleggio di cinque posti barca in forza di un contratto sottoscritto in data 17.02.2017. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in proprio, essendo il rapporto contrattuale intercorso nei confronti della ditta Parallelo 38, di cui è titolare, di legittimazione ad agire dell'opposta, subentrata alla precedente proprietaria dichiarata fallita, nonché, l'inesistenza del diritto di credito per intervenuta risoluzione del contratto e la mancata fornitura del servizio a far data dal 20.10.2017 in seguito all'abbandono del porto. Ha, altresì, contestato la duplicazione delle fatture n. 25 e 27 dell'01.02.2018, in quanto riferite allo stesso periodo temporale ed il difetto di legittimazione in ordine alla fattura n. 26 poiché relativa al transito dell'imbarcazione Dufour 512 Dreamer SP 5700D, di proprietà di altra società. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni all'immagine subiti a causa dei feedback negativi ricevuti da alcuni diportisti per non aver potuto usufruire dei servizi che la Portorosa Marina Yatching avrebbe dovuto mettere a disposizione secondo il contratto per il mese di agosto 2017.
, costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto. L'opposizione proposta da è infondata e deve, pertanto Parte_1 essere rigettata. Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente in proprio, avendo l'opposta agito nei confronti di sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della ditta Parallelo 38, che in quanto ditta individuale comporta, come conseguenza, in caso di insolvenza dei debiti della società, che il titolare unico socio ne risponda nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 2462 c.c. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta, essendo il rapporto di ormeggio de quo intercorso direttamente tra l'opponente e la Portorosa Marina Yatching, la quale è subentrata nella gestione della struttura portuale Portorosa e nell'esecuzione di tutti i rapporti contrattuali ad essa afferenti alla e, in Controparte_2 seguito al fallimento di quest'ultima, alla curatela fallimentare, in forza del contratto di affidamento del 06.12.2011 (v. all. 9 alla comparsa di costituzione). Ciò posto, va rilevato, nel merito, che in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di ormeggio su cui si fonda la pretesa monitoria e l'inadempimento dell'opponente, il quale non ha negato il proprio inadempimento né fornito prova dei dedotti fatti estintivi.
2 In particolare, non può trovare accoglimento la censura di parte opponente sull'intervenuta risoluzione del contratto sia in relazione alla morosità dell'opponente nel pagamento dei canoni di noleggio sia all'inadempimento dell'opposta nella messa a disposizione dei servizi. Va, infatti, in primo luogo, esclusa la risoluzione del contratto in seguito all'inadempimento dell'opponente al pagamento dei canoni di ormeggio atteso che, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione ex art. 1456 c.c. non si verifica per il fatto del semplice inadempimento di un contraente ma occorre anche un'esplicita dichiarazione in questo senso da parte dell'altro che non può configurarsi come semplice dichiarazione esplicativa di una risoluzione già avvenuta. La clausola risolutiva espressa non opera, quindi, in modo automatico per effetto dell'altrui inadempimento, dovendo a tal scopo concorrere la dichiarazione della parte che intenda avvalersene, quale atto di esercizio di un diritto potestativo, proveniente da un soggetto, a propria volta, non inadempiente (Cass. Civ., 17.12.2009 n. 26508;
Cass. Civ., 6.2.2007, n. 2553), non ravvisabile nel caso di specie, non avendo l'opposta, nel cui interesse opererebbe la clausola in questione, manifestato la propria volontà di avvalersi della stessa. Ed infatti, ai sensi dell'art. 7 del contratto di ormeggio, la violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'armatore, che comportino danno all'attività o all'immagine commerciale della società, produce la risoluzione anticipata del contratto per colpa dell'armatore se di tale decisione la società darà comunicazione all'armatore a mezzo di lettera raccomandata a/r, intimando il rilascio dell'ormeggio entro 15 giorni dal ricevimento. Circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alla risoluzione per l'inadempimento da parte di agli obblighi Controparte_3 contrattuali nel mese di agosto 2017, in relazione all'assenza della fornitura prevista dall'art. 2 del contratto. In particolare, l'opponente ha lamentato la ricezione di diversi feedback negativi da parte dei diportisti in relazione alla distanza dei servizi igienici di oltre 1 km rispetto al punto di ormeggio. Sul punto, va rilevato che, per stessa ammissione dell'opponente, l'uso dei servizi igienico-sanitari non è stato totalmente impedito dalla società opposta ma gli stessi, sebbene utilizzabili dai diportisti, non fossero agevolmente raggiungibili.
Ebbene, tale circostanza non è invero sufficiente ad integrare un inadempimento della società opposta agli obblighi contrattualmenti assunti, né appare dirimente in relazione all'esistenza di una sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. La risoluzione del contratto è, infatti, come noto, subordinata, in via generale, al requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento imposto dall'art. 1455 c.c., per la cui valutazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre aver riguardo “all'interesse del creditore all'adempimento della
3 prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cass. Civ., 22.10.2014 n. 22346; Cass. Civ., 11.06.2018 n. 15052; Cass. Civ., 22.06.2020,
n. 12182). Parimenti l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi (quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità) suscettibili di misurazioni, e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza, non sussistenti nel caso in oggetto. Anche l'eccezione relativa alla non dovutezza della fattura n. 26 riferita al transito dell'imbarcazione Dufour 512 Dreamer SP 5700D di proprietà di altra società, che ha transitato nel porto nei posti barca assegnati all'opponente, va rigettata. Ai sensi dell'art. 14 del contratto, infatti, “l'Armatore non può concedere l'uso dell'ormeggio a terzi, nemmeno temporaneamente, ne sostituire l'imbarcazione per cui il presente contratto viene stipulato”, sicchè l'ormeggio di imbarcazioni differenti legittima il diritto al pagamento del corrispettivo per la relativa attività. Né può essere condiviso quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'estraneità del mezzo alla propria attività, risultando dalla documentazione in atti, la riconducibilità dello stesso alla società Parallelo 38 che ne ha autorizzato la sosta nei propri posti barca con email del 19.09.2017 e gestito il transito (v. all. 5 e 7 alla comparsa di costituzione e all. 1 alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Anche l'eccezione relativa alla duplicazione delle fatture n. 25 e 27, entrambe riferibili allo stesso periodo, va rigettata. Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che, mentre la fattura n. 27 pari ad € 16.200,00, oltre IVA, ha ad oggetto il pagamento del canone annuale di ormeggio per l'anno 2018, stabilito contrattualmente, la fattura n. 25 di € 5.200,00, oltre IVA, è, invece, dovuta a saldo dell'anno 2017 per il mancato pagamento del mese di agosto 2017, non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha fornito prova di pagamenti non conteggiati o negato il mancato pagamento.
4 Sul punto, deve, peraltro, rilevarsi l'irrilevanza della prova testimoniale articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. poiché vertente su circostanze, in parte, non contestate (n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16) e, in parte, documentali ed inconducenti (n. 8, 9 e 11) ai fini della decisione del presente giudizio. In ordine, invece, alla censura relativa alla non dovutezza del canone di ormeggio per l'anno 2018, il cui pagamento è stato richiesto anticipatamente dall'opposta, per aver abbandonato i posti barca nel mese di dicembre 2017, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, il contratto di ormeggio ha durata annuale e si intende rinnovato di anno in anno, anche in presenza di aumenti delle tariffe, qualora una delle parti non dia disdetta all'altra parte a mezzo raccomandata a/r entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza, con la precisazione di cui all'art. 6 che la risoluzione anticipata del contratto non comporta alcun rimborso del corrispettivo pattuito per il periodo non usufruito.
Ebbene, è incontestato che tale comunicazione scritta non è mai stata effettuata dall'opponente, avendo quest'ultimo reso una sola comunicazione verbale nell'ottobre 2017 (v. pag. 3 della citazione), sicchè nonostante l'abbandono del porto permane in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere il canone annuale di ormeggio in mancanza di un'espressa disdetta dello stesso.
Va, da ultimo, rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata dall'opponente. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo,
5 come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio per il quale il danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile laddove “non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Civ., sez. III, 21.06.2017, n. 15349), con la precisazione che l'onere probatorio gravante sul danneggiato deve considerarsi operante anche in caso di liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone che il pregiudizio subito dal danneggiato sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (in questo senso Cass. Civ., 30.10.2020, n. 24146, la quale ha affermato che “alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (…); il danno all'immagine (…) non può essere ritenuto in re ipsa perché al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018)”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo l'opponente fornito prova del pregiudizio specifico subito, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo all'opposta in ordine ai feedback negativi ricevuti, non integrandosi, nel caso di specie, un'ipotesi di inadempiemnto contrattuale. Ne consegue l'impossibilità di liquidare, neppure in via equitativa, i pretesi danni richiesti. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020, n. 26051; Cass. Civ., 5.2.2021, n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori
6 oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022, n. 7348). L'opposizione proposta da deve, quindi, essere rigettata e Parte_1 confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3371/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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