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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteforte Irpino - Piazza Del Popolo 83024 Monteforte Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti AM Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 9064054250004265 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “accogliere le doglianze del contribuente e annullare i calendati atti per i motivi meglio esposti in premessa, nonché l'intimazione in epigrafe nella parte relativa agli importi chiesti con le cartelle e gli avvisi oggetto di contestazione. Con vittoria di spese ed onorar”; per la resistente: “- Rigettare il ricorso attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto per i suindicati motivi;
-
Con vittoria di spese e compensi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 agosto 2025 e ritualmente depositato, la Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 9064054250004265 della somma di € 29.135,82, notificatole da AM
Tributi S.r.l. il 29 maggio 2025 per il mancato pagamento dell'IMU dovuto al Comune di Monteforte Irpino per l'anno 2022, nonché i relativi atti prodromici, rappresentati dall'accertamento esecutivo n. 2351 del
01.12.2023 e dalla intimazione di pagamento n. 8064054240005738. La ricorrente s'è doluta de: il difetto di notifica degli indicati atti prodromici al pignoramento;
la non debenza del reclamato tributo, essendo l'immobile tassato esente a norma dell'art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, perché interamente destinato ad attività religiose e a ricettività sociale religiosa.
Costituendosi con controdeduzioni del 16 ottobre 2025, AM Tributi S.r.l. ha eccepito: la rituale notifica,
a cura del Comune di Monteforte Irpino, dell'avviso di accertamento IMU n. 2351/2022, in data 19 gennaio
2024, e dell'intimazione di pagamento n. 8064054240005738, in data 19 ottobre 2024, entrambe all'indirizzo presso il quale era stato notificato il pignoramento oggetto di giudizio;
il consolidamento della pretesa tributaria, non essendo stati impugnati i prodromici atto impositivo e della riscossione.
Il Comune di Monteforte Irpino non s'è costituito.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, rilevando la tardiva eventuale costituzione del Comune di Monteforte Irpino, con conseguente inammissibilità della documentazione che quello avrebbe potuto produrre, e l'infondatezza delle avverse difese ed eccezioni.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di gravame è fondato, non risultando gli atti prodromici al pignoramento ritualmente notificati alla ricorrente.
AM Tributi S.r.l., invero, ha versato in atti la copia di un avviso di ricevimento spedito a mezzo del corriere
MAB alla Ricorrente_1 all'indirizzo di INDIRIZZO1, dal quale risulta unicamente la siglatura della casella “ASSENTE” e l'annotazione “Assente per: 19/01/2024 09:40”: che tale avviso si riferisca ad una raccomandata contenente l'avviso di accertamento n. 2351 del 01.12.2023 del
Comune di Monteforte Irpino è mero postulato della società concessionaria, nient'affatto dimostrato.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 8064054240005738, la resistente offre alla valutazione di questa
Corte la copia della raccomandata AG 38651895318-2 spedita all'ente alla INDIRIZZO1 nel quale risulta la sola annotazione della data “10/04/25” in calce alla dicitura “PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL
TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE”: l'indirizzo di destinazione del plico è diverso dalla sede dell'ente.
Entrambe le raccomandate risultano spedite ad un indirizzo diverso dalla sede legale della Ricorrente_1
, ubicata alla INDIRIZZO 2 (risultante dagli atti prodotti dalla ricorrente).
Va rammentato che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, grava sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che il luogo scelto per la notifica, diverso dalla sede dell'ente, è affettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative;
sullo specifico punto difetta qualsivoglia allegazione, prim'ancora che prova, da parte resistente.
2.- Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, pertinente l'esenzione dal tributo.
L'immobile oggetto dell'imposizione, invero, risulta essere di proprietà della Ente_Religioso_1 , ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per antico possesso del relativo status, ex art. 12 della legge n.
449/1984, e risulta essere destinato, in parte, all'esercizio del culto e, in altra parte, a scopi riconducibili all'art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985 (cfr. la sentenza n. 644/2019 della CTP di Avellino, confermata dalla CTR Campania con la sentenza n. 1607/2021, resa inter partes per l'IMU relativo all'anno d'imposta
2012, e la sentenza n. 5614/2021 della stessa CTR Campania, relativa all'IMU dell'anno 2013).
3.- In conclusione, il ricorso va accolto e il pignoramento annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei resistenti, a carico dei quali vano poste in solido, e vanno liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali ed euro 120,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteforte Irpino - Piazza Del Popolo 83024 Monteforte Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti AM Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 9064054250004265 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “accogliere le doglianze del contribuente e annullare i calendati atti per i motivi meglio esposti in premessa, nonché l'intimazione in epigrafe nella parte relativa agli importi chiesti con le cartelle e gli avvisi oggetto di contestazione. Con vittoria di spese ed onorar”; per la resistente: “- Rigettare il ricorso attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto per i suindicati motivi;
-
Con vittoria di spese e compensi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 agosto 2025 e ritualmente depositato, la Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 9064054250004265 della somma di € 29.135,82, notificatole da AM
Tributi S.r.l. il 29 maggio 2025 per il mancato pagamento dell'IMU dovuto al Comune di Monteforte Irpino per l'anno 2022, nonché i relativi atti prodromici, rappresentati dall'accertamento esecutivo n. 2351 del
01.12.2023 e dalla intimazione di pagamento n. 8064054240005738. La ricorrente s'è doluta de: il difetto di notifica degli indicati atti prodromici al pignoramento;
la non debenza del reclamato tributo, essendo l'immobile tassato esente a norma dell'art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, perché interamente destinato ad attività religiose e a ricettività sociale religiosa.
Costituendosi con controdeduzioni del 16 ottobre 2025, AM Tributi S.r.l. ha eccepito: la rituale notifica,
a cura del Comune di Monteforte Irpino, dell'avviso di accertamento IMU n. 2351/2022, in data 19 gennaio
2024, e dell'intimazione di pagamento n. 8064054240005738, in data 19 ottobre 2024, entrambe all'indirizzo presso il quale era stato notificato il pignoramento oggetto di giudizio;
il consolidamento della pretesa tributaria, non essendo stati impugnati i prodromici atto impositivo e della riscossione.
Il Comune di Monteforte Irpino non s'è costituito.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, rilevando la tardiva eventuale costituzione del Comune di Monteforte Irpino, con conseguente inammissibilità della documentazione che quello avrebbe potuto produrre, e l'infondatezza delle avverse difese ed eccezioni.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di gravame è fondato, non risultando gli atti prodromici al pignoramento ritualmente notificati alla ricorrente.
AM Tributi S.r.l., invero, ha versato in atti la copia di un avviso di ricevimento spedito a mezzo del corriere
MAB alla Ricorrente_1 all'indirizzo di INDIRIZZO1, dal quale risulta unicamente la siglatura della casella “ASSENTE” e l'annotazione “Assente per: 19/01/2024 09:40”: che tale avviso si riferisca ad una raccomandata contenente l'avviso di accertamento n. 2351 del 01.12.2023 del
Comune di Monteforte Irpino è mero postulato della società concessionaria, nient'affatto dimostrato.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 8064054240005738, la resistente offre alla valutazione di questa
Corte la copia della raccomandata AG 38651895318-2 spedita all'ente alla INDIRIZZO1 nel quale risulta la sola annotazione della data “10/04/25” in calce alla dicitura “PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL
TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE”: l'indirizzo di destinazione del plico è diverso dalla sede dell'ente.
Entrambe le raccomandate risultano spedite ad un indirizzo diverso dalla sede legale della Ricorrente_1
, ubicata alla INDIRIZZO 2 (risultante dagli atti prodotti dalla ricorrente).
Va rammentato che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, grava sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che il luogo scelto per la notifica, diverso dalla sede dell'ente, è affettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative;
sullo specifico punto difetta qualsivoglia allegazione, prim'ancora che prova, da parte resistente.
2.- Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, pertinente l'esenzione dal tributo.
L'immobile oggetto dell'imposizione, invero, risulta essere di proprietà della Ente_Religioso_1 , ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per antico possesso del relativo status, ex art. 12 della legge n.
449/1984, e risulta essere destinato, in parte, all'esercizio del culto e, in altra parte, a scopi riconducibili all'art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985 (cfr. la sentenza n. 644/2019 della CTP di Avellino, confermata dalla CTR Campania con la sentenza n. 1607/2021, resa inter partes per l'IMU relativo all'anno d'imposta
2012, e la sentenza n. 5614/2021 della stessa CTR Campania, relativa all'IMU dell'anno 2013).
3.- In conclusione, il ricorso va accolto e il pignoramento annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei resistenti, a carico dei quali vano poste in solido, e vanno liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali ed euro 120,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.