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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 27/02/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2025, proposto dalla società Vge 04 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Giovanni Parisi e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Tempio Pausania, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 861 del 27 novembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
Considerato che l’appello presenta profili di censura che necessitano di adeguato approfondimento nella più idonea sede di merito;
ritenuto che le esigenze cautelari della parte appellante siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai soli suddetti fini, senza alcuna sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
ritenuto, infine, di poter compensare le spese di lite della presente fase, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e rinvia all’udienza di discussione del 2 ottobre 2025.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO