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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1214 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pignataro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Nazionale n. 289/A, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caruso ed elettivamente domiciliata in Benevento, alla via A. Meomartini n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE - OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Rossella Scalercio ed elettivamente domiciliato in alla via de Roberto n. 34, in CP_2
virtù di delega allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
03420220009449788000, notificata in data 10.05.2023, recante l'importo di € 83.198,88 ed emessa in virtù della sanzione amministrativa ex L. 689/81 irrogata dall' Controparte_2
[...]
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa motivazione della cartella di pagamento impugnata, l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Pertanto, chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di dichiarare l'illegittimità dello stesso.
2. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva di rigettare la Controparte_1 richiesta di sospensione e il ricorso;
in via subordinata, di confermare l'atto impugnato, rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente;
in via ulteriormente gradata, di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
pagina 2 di 5 3. Si costituiva in giudizio tardivamente l' , che Controparte_2 chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda e, nel merito, di rigettare il ricorso.
4. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 12.04.2025 veniva accolta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato. All'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
5. Preliminarmente, si segnala che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova dell'esistenza e della notifica dell'ordinanza posta alla base della cartella di pagamento impugnata.
6. Invero, non risulta essere stata prodotta l'ordinanza ingiunzione n. 327/2017 del 18.09.2017, che a giudizio dell' sarebbe posta alla base della Controparte_2
cartella impugnata, né vi è prova in atti della notifica della stessa al ricorrente.
Ad ogni modo, si rileva che la costituzione dell'ente impositore risulta tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di dieci giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione, come disposto dall'art. 416 c.p.c., applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011.
Invero, nonostante la prima udienza era fissata all'11.04.2024, l' si è costituito in CP_2
giudizio in data 02.04.2024, mentre la costituzione doveva avvenire entro il 29.03.2024, atteso che il decimo giorno antecedente all'udienza scadeva in data 01.04.2024, giorno festivo (Lunedì dell'Angelo) e che il giorno precedente era domenica;
pertanto, in virtù dell'art. 155, c. IV, c.p.c. detto termine veniva anticipato al sabato (30.03.2024) e poi, ai sensi dell'art. 155, c. V, c.p.c., al venerdì (29.03.2024), atteso che il deposito della comparsa di costituzione costituisce atto processuale da svolgersi fuori dall'udienza, a nulla rilevando il deposito telematico della predetta memoria.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “Le modalità di esecuzione del deposito, di persona mediante accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico, non incidono sulla regola, unitaria, relativa alle modalità di calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto. La regola sul calcolo dei termini per lo svolgimento di attività processualmente rilevanti
è infatti unitaria, e prescinde dalle modalità del compimento di esse. In particolare, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e comma 5 c.p.c. contenuto nella L. 17 dicembre 2012 n.
221, art. 16-bis, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine pagina 3 di 5 per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Deve darsi quindi continuità al consolidato orientamento di legittimità sul punto, secondo il quale il comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo ( diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso
(come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 c.p.c.), ovvero caratterizzati dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere completata una determinata attività . Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di detto tipo di termine, con conseguente individuazione del dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, diversamente, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine stesso” (Cass. civ., sez. III, sent. n.8496/2023; conf. Cass. civ, sez. VI, ord.
n.21335/2017; Cass. civ., sez. III, sent. n.14767/2014).
Pertanto, la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione, da cui deriva l'inapplicabilità in concreto della sanzione e, dunque, l'illegittimità della stessa iscrizione a ruolo del credito, determina la nullità della cartella di pagamento.
7. Per tali ragioni, va dichiarata la nullità del fermo amministrativo relativamente alla predetta cartella di pagamento.
8. Le spese seguono la soccombenza, posta in capo all' Controparte_2
e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014
[...]
n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del che dell'ente impositore, va distinta Controparte_1
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di pagina 4 di 5 merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass., sez. VI, ord. n. 7716/2022; conf. Cass., sez. VI, ord. n.
7371/2017).
Si compensano le spese nei confronti dell' , atteso che Controparte_1
l'accoglimento del ricorso è stato determinato da attività imputabile esclusivamente all'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
03420220009449788000;
condanna l' alla refusione, in favore Controparte_2
di delle spese di lite che si liquidano in € 7.400,00 (di cui € Parte_1
1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
si compensano le spese nei confronti dell' . Controparte_1
Castrovillari, 23.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1214 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pignataro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Nazionale n. 289/A, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caruso ed elettivamente domiciliata in Benevento, alla via A. Meomartini n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE - OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Rossella Scalercio ed elettivamente domiciliato in alla via de Roberto n. 34, in CP_2
virtù di delega allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
03420220009449788000, notificata in data 10.05.2023, recante l'importo di € 83.198,88 ed emessa in virtù della sanzione amministrativa ex L. 689/81 irrogata dall' Controparte_2
[...]
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa motivazione della cartella di pagamento impugnata, l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Pertanto, chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di dichiarare l'illegittimità dello stesso.
2. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva di rigettare la Controparte_1 richiesta di sospensione e il ricorso;
in via subordinata, di confermare l'atto impugnato, rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente;
in via ulteriormente gradata, di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio.
pagina 2 di 5 3. Si costituiva in giudizio tardivamente l' , che Controparte_2 chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda e, nel merito, di rigettare il ricorso.
4. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 12.04.2025 veniva accolta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato. All'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
5. Preliminarmente, si segnala che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova dell'esistenza e della notifica dell'ordinanza posta alla base della cartella di pagamento impugnata.
6. Invero, non risulta essere stata prodotta l'ordinanza ingiunzione n. 327/2017 del 18.09.2017, che a giudizio dell' sarebbe posta alla base della Controparte_2
cartella impugnata, né vi è prova in atti della notifica della stessa al ricorrente.
Ad ogni modo, si rileva che la costituzione dell'ente impositore risulta tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di dieci giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione, come disposto dall'art. 416 c.p.c., applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011.
Invero, nonostante la prima udienza era fissata all'11.04.2024, l' si è costituito in CP_2
giudizio in data 02.04.2024, mentre la costituzione doveva avvenire entro il 29.03.2024, atteso che il decimo giorno antecedente all'udienza scadeva in data 01.04.2024, giorno festivo (Lunedì dell'Angelo) e che il giorno precedente era domenica;
pertanto, in virtù dell'art. 155, c. IV, c.p.c. detto termine veniva anticipato al sabato (30.03.2024) e poi, ai sensi dell'art. 155, c. V, c.p.c., al venerdì (29.03.2024), atteso che il deposito della comparsa di costituzione costituisce atto processuale da svolgersi fuori dall'udienza, a nulla rilevando il deposito telematico della predetta memoria.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “Le modalità di esecuzione del deposito, di persona mediante accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico, non incidono sulla regola, unitaria, relativa alle modalità di calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto. La regola sul calcolo dei termini per lo svolgimento di attività processualmente rilevanti
è infatti unitaria, e prescinde dalle modalità del compimento di esse. In particolare, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e comma 5 c.p.c. contenuto nella L. 17 dicembre 2012 n.
221, art. 16-bis, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine pagina 3 di 5 per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Deve darsi quindi continuità al consolidato orientamento di legittimità sul punto, secondo il quale il comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo ( diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso
(come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 c.p.c.), ovvero caratterizzati dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere completata una determinata attività . Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di detto tipo di termine, con conseguente individuazione del dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, diversamente, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine stesso” (Cass. civ., sez. III, sent. n.8496/2023; conf. Cass. civ, sez. VI, ord.
n.21335/2017; Cass. civ., sez. III, sent. n.14767/2014).
Pertanto, la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione, da cui deriva l'inapplicabilità in concreto della sanzione e, dunque, l'illegittimità della stessa iscrizione a ruolo del credito, determina la nullità della cartella di pagamento.
7. Per tali ragioni, va dichiarata la nullità del fermo amministrativo relativamente alla predetta cartella di pagamento.
8. Le spese seguono la soccombenza, posta in capo all' Controparte_2
e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014
[...]
n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del che dell'ente impositore, va distinta Controparte_1
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di pagina 4 di 5 merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass., sez. VI, ord. n. 7716/2022; conf. Cass., sez. VI, ord. n.
7371/2017).
Si compensano le spese nei confronti dell' , atteso che Controparte_1
l'accoglimento del ricorso è stato determinato da attività imputabile esclusivamente all'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
03420220009449788000;
condanna l' alla refusione, in favore Controparte_2
di delle spese di lite che si liquidano in € 7.400,00 (di cui € Parte_1
1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
si compensano le spese nei confronti dell' . Controparte_1
Castrovillari, 23.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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