TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di RAVENNA Sezione Civile. composta dai sigg. magistrati:
l. dott. Giovanni Trerè ..................................... Presidente
2. dott. Alessia Vicini ............................................. Giudice relatore
3. dott. Elena Orlandi................................................. Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
1169/2025, avente ad oggetto l'interdizione di nata a [...] il [...]: CP_1
TRA
e rappresentate e difese dall'Avv.Elisabetta Parte_1 Parte_2
Mencarini in forza di mandato a margine del ricorso e dom.te presso il suo studio in Lucca;
- RICORRENTI -
E
CP_1
- INTERDICENDA –
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna
- INTERVENUTO -
-
* * * * * * *
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 All'udienza del 16 luglio 2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni del procuratore delle ricorrenti e del PM intervenuto, i quali chiedevano sostanzialmente e concordemente accogliersi il ricorso dichiarando l'interdizione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 22.05.2025 e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'interdizione della madre , novantacinquenne, sostenendo che costei era CP_1
assolutamente incapace di intendere e volere e di provvedere ai suoi interessi per assoluto decadimento fisico e mentale, essendo affetta da severa demenza senile con incapacità a svolgere le
ADL e sindrome da allettamento in severa osteoporosi.
- Disposta la comparizione delle parti innanzi al giudice designato mediante udienza da remoto, all'udienza del 16.07.2025 veniva esaminata l'interdicenda, che non forniva alcuna risposta e risultava completamente disorientata nel tempo, nello spazio e nelle relazioni intersoggettive;
nello stesso contesto venivano sentiti anche le due figlie, che confermavano il contenuto del ricorso.
Il ricorso è fondato e pertanto va dichiarata l'interdizione di . CP_1
è risultata pacificamente essere in stato di totale incapacità di intendere e di CP_1
volere.
Va precisato che secondo costante giurisprudenza il primo dei presupposti necessari ai fini della dichiarazione di interdizione deve identificarsi con una menomazione mentale - non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica - talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (v. per tutte Cass. 11.2.1994
n. 1388). Inoltre “l'interdizione e l'inabilitazione, ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c., postulano una infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da
qualificarla come habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli) e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi” (Cass. 20.11.1985 n. 5709). Infine, l'infermità di mente deve essere attuale, poiché
“l'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di
pagina 2 di 8 salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia” (Cass. 13.3.1990 n. 2031) e, quanto alla incapacità di agire, “il giudice, nell'apprezzare se una persona sia più o meno capace di provvedere ai propri interessi ai sensi dell'art. 414 c.c., deve avere riguardo non ai soli affari di indole economica e patrimoniale, ma a tutti gli atti che attengano sia alla cura della persona sia all'adempimento dei doveri familiari e della vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti” (Corte d'Appello di Milano 31.1.1999; Cass. 21.10.1991 n. 11131; Cass.
18.12.1989 n. 5652).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve osservarsi come dalla certificazione medica acquisita al processo si evinca che la resistente è affetta da una grave forma di demenza senile oltre ad altre patologie invalidanti.
L'esame dell'interdicenda ha evidenziato tale grave patologia, nonché la sua incapacità di relazionarsi convenientemente con il mondo esterno e di rispondere anche alle domande più elementari (età, nome, parentele, etc.).
è apparsa al Giudice delegato del tutto assente al colloquio, e non ha fornito CP_1
risposte confacenti a nessuna delle domande rivoltele.
La documentazione prodotta e l'esito dell'esame dell'interdicenda inducono, quindi, a ritenere che le sue condizioni non siano suscettibili di alcun apprezzabile miglioramento, anche in considerazione dell'età del soggetto (ultra novantenne).
La situazione diagnosticata di “grave demenza senile”, comporta la evidente compromissione delle funzioni cognitive superiori e sul punto sono del tutto convergenti le dichiarazioni dei congiunti.
L'evidenza della sua totale incapacità ha determinato, inoltre, lo stesso P.M. a ritenere superflua ogni ulteriore mezzo istruttorio teso a verificare il suo status fisico e mentale.
Appare, pertanto, incontestabile che l'infermità del soggetto de quo, concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e le facoltà volitive (formazione e manifestazione della volontà), è abituale e di tale assoluta gravità da renderla completamente incapace ad affrontare autonomamente le questioni della vita quotidiana, a discernere correttamente il pagina 3 di 8 significato, il valore e le conseguenze giuridiche e morali di atti e fatti, nonché di orientarsi nel tempo e nello spazio.
Ben può affermarsi in conclusione che versi in uno stato di infermità abituale CP_1
di mente tale da renderla totalmente incapace di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi e che tale status legittimi la dichiarazione di interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c., come richiesto dalle ricorrenti e dal P.M.
Peraltro, dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto il nuovo concetto di “misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”, per assicurare “protezione” alle persone che sono incapaci di provvedere ai propri interessi “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (anche parziale o temporanea)” deve farsi ricorso (e questa è in sostanza ormai la regola) ad un “amministratore di sostegno”, il quale assisterà la persona secondo le specifiche indicazioni del Giudice Tutelare competente alla sua nomina (artt. 404 ss. c.c.).
Resta ferma, però, la possibilità di ricorrere all'interdizione (o inabilitazione) “quando ciò è
necessario” per assicurare “adeguata protezione” al soggetto incapace (totalmente o parzialmente) di provvedere ai propri “interessi”.
Ne consegue che il punto determinate dell'odierna decisione sta nell'individuazione di una corretta linea di demarcazione tra la misura dell'interdizione e quella dell'amministrazione di sostegno introdotta dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Va premesso che il giudice delle leggi (Corte cost. Sent. 9.12.2005, n. 440) nel rigettare l'eccezione di legittimità costituzionale della nuova previsione normativa, che avrebbe creato un istituto (l'amministrazione di sostegno) sovrapponibile a quelli già esistenti dell'interdizione e inabilitazione, ha espressamente chiarito che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non coincide con quello dell'interdizione o inabilitazione e che è affidato al giudice “il compito di individuare l'istituto che, da un la-to, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri
pagina 4 di 8 dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”.
Partendo da questi principi la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent. 22.4.2009, n. 9628
(rv. 607599) N.A. c. N.I. che con rinvio, App. Napoli, 3.1.2007) ha chiarito che “l'ambito di CP_2
applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di
compiere un'attività negoziale per se pregiudizievole”.
Il Tribunale di Venezia, rileva che “ogni persona che anche per infermità psichica possa trovarsi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai suoi interessi ha diritto ad essere
inserita in un progetto solidaristico di sostegno nel cui ambito il decreto di cui all'art. 405 c.c. prevederà i provvedimenti indispensabili per la “cura della persona interessata”, determinando oggetto dell'incarico e durata, possibilità di sostituzione dell'A.d.S. al
beneficiario per singoli atti giuridici o per una serie di essi o anche per tutti gli atti stessi, eventuale “esclusività” della sostituzione (art. 409, comma 1, c.c.), limiti di utilizzabilità delle risorse economiche da parte del beneficiario e/o dell'. modalità dell'impiego del CP_3
patrimonio e della sua conservazione a favore del beneficiario ... È evidente che su queste premesse risulta inutile ogni discussione sulla ammissibilità di provvedimenti di sostituzione anche esclusiva del beneficiario per singoli atti o per una generalità di atti giuridico - economici, essendo evidente che il provvedimento personalizzato potrà estendersi fino ai limiti
pagina 5 di 8 massimi per cui risulti utile nell'interesse del beneficiario in relazione a tutti, ad alcuni, a categorie di atti giuridici (art. 405, comma 5, n. 3); e mai superare i limiti stessi, in un rapporto di sussidiarietà solidale che dovrà valorizzare per quanto possibile i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, le sue richieste, le sue scelte, i suoi dissensi, compatibilmente con gli interessi e le esigenze oggettive di protezione dello stesso (artt. 410 e 407 c.c.).
“Pur condividendo in linea di principio tale orientamento giurisprudenziale, non va dimenticato che se è vero che “il fine della normativa generale di protezione delle persone non autonome è in definitiva direttamente ed esclusivamente quello di “arricchire” in concreto le effettive
possibilità di agire della persona non autonoma nelle funzioni della vita quotidiana (carattere personalistico della normativa novellata), in funzione del quale vanno letti anche i provvedimenti relativi al patrimonio, tutti strumentali ad assicurare per quanto possibile l'autonomia del beneficiario
e comunque finalizzati a garantirgli la migliore qualità di vita, tenendo conto della sua situazione esistenziale e patrimoniale, riducendo al minimo indispensabile, nel concreto interesse del beneficiario il giudizio anticipato, generale ed astratto sulle sue capacità/incapacità di agire”, e se la possibilità di giungere correttamente ad un giudizio aprioristico di interdizione/inabilitazione è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante l'enorme possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di A.d.S. (la personalizzazione del provvedimento non impedisce affatto la previsione più o meno temporanea di sostituzioni generali o per categorie di atti dell'A.d.S. al beneficiario ai sensi dell'art. 405, co. 5, n. 3, c.c..), ad attuare una sufficiente protezione attiva e passiva del non autonomo, è conseguentemente incontrovertibilmente vero che la previsione dell'amministrazione di sostegno non può essere estesa fino a far collimare e coincidere, eventualmente anche ricorrendo al disposto del co. 3 dell'art. 411 c.c., 1'attuazione di tutta la protezione passiva possibile con l'interdizione con un articolato provvedimento di nomina di A.d.S.
In realtà, se il discrimen tra le due misure protettive non va individuato, come dice la Corte di
Cassazione, nel diverso grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del beneficiato, non va però trascurata la finalità del nuovo istituto di “mantenere” al soggetto pagina 6 di 8 privo di autonomia un minimo spazio di “capacità di agire”, proprio in tal senso essendo prevista la modulazione dei compiti dell'amministratore in funzione dell'articolazione concreta della tutela del soggetto.
In altri termini anche il soggetto totalmente incapace di intendere e di volere può essere in condizioni di interrelazionarsi con il mondo esterno ed esprimere, sia pure su minimi aspetti e in specifici settori della convivenza sociale, alcune scelte autonome negli atti ordinari di vita quotidiana, sicché appare in linea con la riforma consentire a tali soggetti un inserimento e coinvolgimento nel progetto di sostegno che - anche avvalendosi dell'ausilio di forze familiari e sociali disponibili - renda per lui possibile in definitiva la realizzazione in concreto delle migliori condizioni esistenziali.
Ne consegue che l'interdizione, in presenza del presupposto di incapacità totale per infermità
di mente, deve adottarsi, invece, nei casi in cui per le condizioni psichiche, fisiche e di vita di relazione del soggetto totalmente incapace non si ravvisino oggettivamente nemmeno “spazi minimi” di autodeterminazione e si imponga una permanente e completa sostituzione dell'amministratore anche nell'assolvimento dei più banali atti di vita quotidiana, non essendo realizzabile in tali condizioni una possibilità di qualsiasi diversificata autonomia del soggetto e un qualsiasi suo coinvolgimento nel progetto di sostegno teso a garantirgli condizioni esistenziali meno gravose” (Tribunale di Trani 2009).
Nel caso in esame proprio 1'esigenza dell'adozione, nell'eventuale provvedimento di nomina dell'amministratore, di compiti illimitati e di completa sostituzione all'amministrata sia nella cura della salute e nel materiale accudimento quotidiano, sia in tutti gli atti giuridici (relativi a rapporti con uffici pubblici di ogni genere, di amministrazione e gestione ordinaria delle risorse e provvidenze economiche, di impegni di spesa per le utenze e manutenzione della casa), dimostra la non duttilità dell'istituto prescelto che imporrebbe l'intervento continuo e prevaricante dell'amministratore su ogni aspetto della vita di a cui non può essere lasciato CP_1
alcuno spazio di azione o di determinazione, così estendendo 1'incapacità della amministrata alla totalità in palese opposizione con la filosofia e l'idea ispiratrice del legislatore della riforma.
pagina 7 di 8 Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono ritiene il collegio di poter concludere che nel caso in esame l'unica misura adeguata a tutelare in maniera sufficiente CP_1
sia costituita dalla interdizione, come richiesta dalle figlie.
Per quanto attiene, poi, alla richiesta di nomina di tutore provvisorio avanzata dalle ricorrenti, non si ritiene ricorrano particolari ragioni di urgenza per anticipare la delibazione del giudice tutelare che ha sicuramente maggiori mezzi per effettuare la scelta della persona più idonea a ricoprire tale incarico.
La natura della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dichiara l'interdizione di nata a [...] il CP_1
4.08.1930 e res. in Riolo Terme via Appio Todini n. 11.
Ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione al Giudice Tutelare e all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Ravenna. nella Camera di Consiglio della Sezione civile il 31 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di RAVENNA Sezione Civile. composta dai sigg. magistrati:
l. dott. Giovanni Trerè ..................................... Presidente
2. dott. Alessia Vicini ............................................. Giudice relatore
3. dott. Elena Orlandi................................................. Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
1169/2025, avente ad oggetto l'interdizione di nata a [...] il [...]: CP_1
TRA
e rappresentate e difese dall'Avv.Elisabetta Parte_1 Parte_2
Mencarini in forza di mandato a margine del ricorso e dom.te presso il suo studio in Lucca;
- RICORRENTI -
E
CP_1
- INTERDICENDA –
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna
- INTERVENUTO -
-
* * * * * * *
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 All'udienza del 16 luglio 2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni del procuratore delle ricorrenti e del PM intervenuto, i quali chiedevano sostanzialmente e concordemente accogliersi il ricorso dichiarando l'interdizione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 22.05.2025 e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'interdizione della madre , novantacinquenne, sostenendo che costei era CP_1
assolutamente incapace di intendere e volere e di provvedere ai suoi interessi per assoluto decadimento fisico e mentale, essendo affetta da severa demenza senile con incapacità a svolgere le
ADL e sindrome da allettamento in severa osteoporosi.
- Disposta la comparizione delle parti innanzi al giudice designato mediante udienza da remoto, all'udienza del 16.07.2025 veniva esaminata l'interdicenda, che non forniva alcuna risposta e risultava completamente disorientata nel tempo, nello spazio e nelle relazioni intersoggettive;
nello stesso contesto venivano sentiti anche le due figlie, che confermavano il contenuto del ricorso.
Il ricorso è fondato e pertanto va dichiarata l'interdizione di . CP_1
è risultata pacificamente essere in stato di totale incapacità di intendere e di CP_1
volere.
Va precisato che secondo costante giurisprudenza il primo dei presupposti necessari ai fini della dichiarazione di interdizione deve identificarsi con una menomazione mentale - non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica - talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (v. per tutte Cass. 11.2.1994
n. 1388). Inoltre “l'interdizione e l'inabilitazione, ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c., postulano una infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da
qualificarla come habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli) e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi” (Cass. 20.11.1985 n. 5709). Infine, l'infermità di mente deve essere attuale, poiché
“l'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di
pagina 2 di 8 salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia” (Cass. 13.3.1990 n. 2031) e, quanto alla incapacità di agire, “il giudice, nell'apprezzare se una persona sia più o meno capace di provvedere ai propri interessi ai sensi dell'art. 414 c.c., deve avere riguardo non ai soli affari di indole economica e patrimoniale, ma a tutti gli atti che attengano sia alla cura della persona sia all'adempimento dei doveri familiari e della vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti” (Corte d'Appello di Milano 31.1.1999; Cass. 21.10.1991 n. 11131; Cass.
18.12.1989 n. 5652).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve osservarsi come dalla certificazione medica acquisita al processo si evinca che la resistente è affetta da una grave forma di demenza senile oltre ad altre patologie invalidanti.
L'esame dell'interdicenda ha evidenziato tale grave patologia, nonché la sua incapacità di relazionarsi convenientemente con il mondo esterno e di rispondere anche alle domande più elementari (età, nome, parentele, etc.).
è apparsa al Giudice delegato del tutto assente al colloquio, e non ha fornito CP_1
risposte confacenti a nessuna delle domande rivoltele.
La documentazione prodotta e l'esito dell'esame dell'interdicenda inducono, quindi, a ritenere che le sue condizioni non siano suscettibili di alcun apprezzabile miglioramento, anche in considerazione dell'età del soggetto (ultra novantenne).
La situazione diagnosticata di “grave demenza senile”, comporta la evidente compromissione delle funzioni cognitive superiori e sul punto sono del tutto convergenti le dichiarazioni dei congiunti.
L'evidenza della sua totale incapacità ha determinato, inoltre, lo stesso P.M. a ritenere superflua ogni ulteriore mezzo istruttorio teso a verificare il suo status fisico e mentale.
Appare, pertanto, incontestabile che l'infermità del soggetto de quo, concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e le facoltà volitive (formazione e manifestazione della volontà), è abituale e di tale assoluta gravità da renderla completamente incapace ad affrontare autonomamente le questioni della vita quotidiana, a discernere correttamente il pagina 3 di 8 significato, il valore e le conseguenze giuridiche e morali di atti e fatti, nonché di orientarsi nel tempo e nello spazio.
Ben può affermarsi in conclusione che versi in uno stato di infermità abituale CP_1
di mente tale da renderla totalmente incapace di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi e che tale status legittimi la dichiarazione di interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c., come richiesto dalle ricorrenti e dal P.M.
Peraltro, dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto il nuovo concetto di “misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”, per assicurare “protezione” alle persone che sono incapaci di provvedere ai propri interessi “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (anche parziale o temporanea)” deve farsi ricorso (e questa è in sostanza ormai la regola) ad un “amministratore di sostegno”, il quale assisterà la persona secondo le specifiche indicazioni del Giudice Tutelare competente alla sua nomina (artt. 404 ss. c.c.).
Resta ferma, però, la possibilità di ricorrere all'interdizione (o inabilitazione) “quando ciò è
necessario” per assicurare “adeguata protezione” al soggetto incapace (totalmente o parzialmente) di provvedere ai propri “interessi”.
Ne consegue che il punto determinate dell'odierna decisione sta nell'individuazione di una corretta linea di demarcazione tra la misura dell'interdizione e quella dell'amministrazione di sostegno introdotta dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Va premesso che il giudice delle leggi (Corte cost. Sent. 9.12.2005, n. 440) nel rigettare l'eccezione di legittimità costituzionale della nuova previsione normativa, che avrebbe creato un istituto (l'amministrazione di sostegno) sovrapponibile a quelli già esistenti dell'interdizione e inabilitazione, ha espressamente chiarito che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non coincide con quello dell'interdizione o inabilitazione e che è affidato al giudice “il compito di individuare l'istituto che, da un la-to, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri
pagina 4 di 8 dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”.
Partendo da questi principi la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent. 22.4.2009, n. 9628
(rv. 607599) N.A. c. N.I. che con rinvio, App. Napoli, 3.1.2007) ha chiarito che “l'ambito di CP_2
applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di
compiere un'attività negoziale per se pregiudizievole”.
Il Tribunale di Venezia, rileva che “ogni persona che anche per infermità psichica possa trovarsi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai suoi interessi ha diritto ad essere
inserita in un progetto solidaristico di sostegno nel cui ambito il decreto di cui all'art. 405 c.c. prevederà i provvedimenti indispensabili per la “cura della persona interessata”, determinando oggetto dell'incarico e durata, possibilità di sostituzione dell'A.d.S. al
beneficiario per singoli atti giuridici o per una serie di essi o anche per tutti gli atti stessi, eventuale “esclusività” della sostituzione (art. 409, comma 1, c.c.), limiti di utilizzabilità delle risorse economiche da parte del beneficiario e/o dell'. modalità dell'impiego del CP_3
patrimonio e della sua conservazione a favore del beneficiario ... È evidente che su queste premesse risulta inutile ogni discussione sulla ammissibilità di provvedimenti di sostituzione anche esclusiva del beneficiario per singoli atti o per una generalità di atti giuridico - economici, essendo evidente che il provvedimento personalizzato potrà estendersi fino ai limiti
pagina 5 di 8 massimi per cui risulti utile nell'interesse del beneficiario in relazione a tutti, ad alcuni, a categorie di atti giuridici (art. 405, comma 5, n. 3); e mai superare i limiti stessi, in un rapporto di sussidiarietà solidale che dovrà valorizzare per quanto possibile i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, le sue richieste, le sue scelte, i suoi dissensi, compatibilmente con gli interessi e le esigenze oggettive di protezione dello stesso (artt. 410 e 407 c.c.).
“Pur condividendo in linea di principio tale orientamento giurisprudenziale, non va dimenticato che se è vero che “il fine della normativa generale di protezione delle persone non autonome è in definitiva direttamente ed esclusivamente quello di “arricchire” in concreto le effettive
possibilità di agire della persona non autonoma nelle funzioni della vita quotidiana (carattere personalistico della normativa novellata), in funzione del quale vanno letti anche i provvedimenti relativi al patrimonio, tutti strumentali ad assicurare per quanto possibile l'autonomia del beneficiario
e comunque finalizzati a garantirgli la migliore qualità di vita, tenendo conto della sua situazione esistenziale e patrimoniale, riducendo al minimo indispensabile, nel concreto interesse del beneficiario il giudizio anticipato, generale ed astratto sulle sue capacità/incapacità di agire”, e se la possibilità di giungere correttamente ad un giudizio aprioristico di interdizione/inabilitazione è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante l'enorme possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di A.d.S. (la personalizzazione del provvedimento non impedisce affatto la previsione più o meno temporanea di sostituzioni generali o per categorie di atti dell'A.d.S. al beneficiario ai sensi dell'art. 405, co. 5, n. 3, c.c..), ad attuare una sufficiente protezione attiva e passiva del non autonomo, è conseguentemente incontrovertibilmente vero che la previsione dell'amministrazione di sostegno non può essere estesa fino a far collimare e coincidere, eventualmente anche ricorrendo al disposto del co. 3 dell'art. 411 c.c., 1'attuazione di tutta la protezione passiva possibile con l'interdizione con un articolato provvedimento di nomina di A.d.S.
In realtà, se il discrimen tra le due misure protettive non va individuato, come dice la Corte di
Cassazione, nel diverso grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del beneficiato, non va però trascurata la finalità del nuovo istituto di “mantenere” al soggetto pagina 6 di 8 privo di autonomia un minimo spazio di “capacità di agire”, proprio in tal senso essendo prevista la modulazione dei compiti dell'amministratore in funzione dell'articolazione concreta della tutela del soggetto.
In altri termini anche il soggetto totalmente incapace di intendere e di volere può essere in condizioni di interrelazionarsi con il mondo esterno ed esprimere, sia pure su minimi aspetti e in specifici settori della convivenza sociale, alcune scelte autonome negli atti ordinari di vita quotidiana, sicché appare in linea con la riforma consentire a tali soggetti un inserimento e coinvolgimento nel progetto di sostegno che - anche avvalendosi dell'ausilio di forze familiari e sociali disponibili - renda per lui possibile in definitiva la realizzazione in concreto delle migliori condizioni esistenziali.
Ne consegue che l'interdizione, in presenza del presupposto di incapacità totale per infermità
di mente, deve adottarsi, invece, nei casi in cui per le condizioni psichiche, fisiche e di vita di relazione del soggetto totalmente incapace non si ravvisino oggettivamente nemmeno “spazi minimi” di autodeterminazione e si imponga una permanente e completa sostituzione dell'amministratore anche nell'assolvimento dei più banali atti di vita quotidiana, non essendo realizzabile in tali condizioni una possibilità di qualsiasi diversificata autonomia del soggetto e un qualsiasi suo coinvolgimento nel progetto di sostegno teso a garantirgli condizioni esistenziali meno gravose” (Tribunale di Trani 2009).
Nel caso in esame proprio 1'esigenza dell'adozione, nell'eventuale provvedimento di nomina dell'amministratore, di compiti illimitati e di completa sostituzione all'amministrata sia nella cura della salute e nel materiale accudimento quotidiano, sia in tutti gli atti giuridici (relativi a rapporti con uffici pubblici di ogni genere, di amministrazione e gestione ordinaria delle risorse e provvidenze economiche, di impegni di spesa per le utenze e manutenzione della casa), dimostra la non duttilità dell'istituto prescelto che imporrebbe l'intervento continuo e prevaricante dell'amministratore su ogni aspetto della vita di a cui non può essere lasciato CP_1
alcuno spazio di azione o di determinazione, così estendendo 1'incapacità della amministrata alla totalità in palese opposizione con la filosofia e l'idea ispiratrice del legislatore della riforma.
pagina 7 di 8 Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono ritiene il collegio di poter concludere che nel caso in esame l'unica misura adeguata a tutelare in maniera sufficiente CP_1
sia costituita dalla interdizione, come richiesta dalle figlie.
Per quanto attiene, poi, alla richiesta di nomina di tutore provvisorio avanzata dalle ricorrenti, non si ritiene ricorrano particolari ragioni di urgenza per anticipare la delibazione del giudice tutelare che ha sicuramente maggiori mezzi per effettuare la scelta della persona più idonea a ricoprire tale incarico.
La natura della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dichiara l'interdizione di nata a [...] il CP_1
4.08.1930 e res. in Riolo Terme via Appio Todini n. 11.
Ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione al Giudice Tutelare e all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Ravenna. nella Camera di Consiglio della Sezione civile il 31 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
pagina 8 di 8