Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 401 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 792/2020(RG 2933/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
RICCHIUTI Pt 1
rappr. e dif. dall'avv. E. SPADA
- Appellante-
contro
Controparte 1 9in persona del
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. VINCI
-Appellata-
OGGETTO: "malattia professionale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 19/10/2020 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere accolto la domanda di riconoscimento di un indennizzo per la malattia professionale denunciata, ha liquidato in favore dell'istante una somma per compensi professionali del difensore inferiore ai parametri legali di cui al DM 55/2014, ossia € 1200,00. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la liquidazione delle spese in conformità ai parametri di legge. L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello
L'appello è fondato per quanto di ragione. La causa in primo grado verteva sull'accertamento della ernia lombare come malattia professionale ed è stata decisa all'esito dell'espletamento di una ctu medica. Ebbene, applicando le tariffe di cui al DM 55/2014 nei valori minimi in considerazione della serialità della controversia, si perviene in ogni caso a valori più alti di quelli considerati dal giudice di primo grado;
difatti utilizzando la tabella delle cause previdenziali e lo scaglione per le cause di valore indeterminabili, per cui si guarda allo scaglione tra € 5000,00 e 26.000,00, deve al minimo liquidarsi € 4638,00, oltre oneri accessori come per legge, che è senz'altro somma adeguatamente compensativa dell'impegno difensivo dell'avvocato istante.
La resistenza dell'CP 2 in appello in ordine alla domanda proposta, giustifica la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base alla tariffa relativa allo scaglione in cui è compresa la somma accordata in misura superiore a quella ottenuta in primo grado, con esclusione della fase istruttoria, che non c'è stata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo sulle spese, condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di primo grado, che liquida in € 4638,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell' avvocato anticipante. Condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 900,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione.
Taranto, 22/1/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro