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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3597/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( rapp.to e difeso dall'Avv.to Anna Maria Parte_1 C.F._1
Vecchione ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Fra Scipione
Bellabona n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Giuseppe Di Meo, con cui elettivamente domicilia in Avellino alla via Maffucci n.12, giusta mandato come in atti;
CP_2
( ( , in Parte_2 CP_3 P.IVA_2 persona Regionale p.t. della rapp.ta e difesa dall'Avv.to CP_4 CP_5
Sergio Parrella e che in Avellino, alla via Iannaccone n.12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012202490043833967 notificata in data 08.10.2024 nella parte in cui essa è riferita alla cartella di pagamento n.
01220010049820977000, per sanzioni civili anno 2000, a favore di I CP_3 resistenti si sono costituiti.
2) La domanda è fondata e va accolta.
1 La cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione è stata dichiarata estinta per prescrizione del credito con Sentenza del Tribunale di Avellino
n.987/2024 del 25.10.2024.
Va, dunque, accertato e dichiarato che ed ciascuno per Controparte_6 CP_3 quanto di competenza, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , per la esecuzione dell'avviso di addebito in parte Parte_1 motiva indicato e che, pertanto, va annullato.
3) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti poiché l'intimazione oggetto di impugnazione è dello 08.10.2024 precedente, dunque, alla Sentenza del
Tribunale di Avellino n.987/2024 del 25.10.2024.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr.3597/2024 R.G. Lavoro, e proposta da nei Parte_1 confronti di ed , ogni contraria istanza, CP_3 Controparte_1 eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_6
ed ciascuno per quanto di competenza, non hanno diritto a procedere
[...] CP_3
nei confronti di per la esecuzione dei crediti di cui all'avviso di Parte_1 addebito in atti ed in parte motiva indicato;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 19 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3597/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( rapp.to e difeso dall'Avv.to Anna Maria Parte_1 C.F._1
Vecchione ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Fra Scipione
Bellabona n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Giuseppe Di Meo, con cui elettivamente domicilia in Avellino alla via Maffucci n.12, giusta mandato come in atti;
CP_2
( ( , in Parte_2 CP_3 P.IVA_2 persona Regionale p.t. della rapp.ta e difesa dall'Avv.to CP_4 CP_5
Sergio Parrella e che in Avellino, alla via Iannaccone n.12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 012202490043833967 notificata in data 08.10.2024 nella parte in cui essa è riferita alla cartella di pagamento n.
01220010049820977000, per sanzioni civili anno 2000, a favore di I CP_3 resistenti si sono costituiti.
2) La domanda è fondata e va accolta.
1 La cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione è stata dichiarata estinta per prescrizione del credito con Sentenza del Tribunale di Avellino
n.987/2024 del 25.10.2024.
Va, dunque, accertato e dichiarato che ed ciascuno per Controparte_6 CP_3 quanto di competenza, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , per la esecuzione dell'avviso di addebito in parte Parte_1 motiva indicato e che, pertanto, va annullato.
3) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti poiché l'intimazione oggetto di impugnazione è dello 08.10.2024 precedente, dunque, alla Sentenza del
Tribunale di Avellino n.987/2024 del 25.10.2024.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr.3597/2024 R.G. Lavoro, e proposta da nei Parte_1 confronti di ed , ogni contraria istanza, CP_3 Controparte_1 eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_6
ed ciascuno per quanto di competenza, non hanno diritto a procedere
[...] CP_3
nei confronti di per la esecuzione dei crediti di cui all'avviso di Parte_1 addebito in atti ed in parte motiva indicato;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 19 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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