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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2861 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “Rinvio dalla Cassazione;
altri contratti d'opera”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 9340/14, pubblicata il 20 Giugno 2014; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Febbraio 2024, all'esito dell'udienza del 20 Febbraio 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 16 Maggio 2024), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Angelo Marro ( ) e Vincenzo Mainolfi C.F._2
( ), con i quali è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._3
PEC:
Email_1
Riassumente ed appellante incidentale
E
(C.F.: , (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, (C.F.: P.IVA_2 Controparte_4
, (C.F.: , P.IVA_3 CP_3 Parte_1 P.IVA_4 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Parte_2
1 dello Stato di Napoli (C.F.: , con la quale sono elettivamente dom.ti presso il P.IVA_5
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Convenuti in riassunzione ( quale appellante principale;
le altre Controparte_2
Amministrazioni quali appellate)
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Febbraio 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), la Difesa del riassumente , a mezzo delle note scritte, Controparte_1
ha concluso riportandosi all'atto di riassunzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12 Ottobre 2011 nei confronti della Controparte_2
del del del e dell'
[...] CP_5 CP_6 Controparte_3 Parte_2
il dott. esponeva di essere laureato ed abilitato in
[...] Controparte_1
Medicina e Chirurgia, e di avere frequentato, a tempo pieno e senza svolgimento di attività libero-professionale, un corso di specializzazione in Farmacologia, presso l' Parte_2
negli anni accademici dal 1986-87 all'anno 1989-90.
[...]
Egli aveva conseguito la specializzazione in data 25.10.1990.
Tuttavia non gli era stato corrisposto alcunchè a titolo di remunerazione o indennità per l'attività svolta.
Orbene, la normativa comunitaria riconosceva ai medici specializzandi il diritto ad un'adeguata remunerazione.
Tale normativa era stata recepita dall'Italia solo parzialmente.
Lo Stato Italiano, a mezzo dell'art. 11 della Legge n. 370/99, aveva parzialmente adempiuto agli obblighi comunitari. Di fatto si era assicurata la tutela soltanto ai soggetti destinatari di talune sentenze del TAR del Lazio, divenute irrevocabili.
Al contrario, si trattava di dare attuazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sia nell'arresto a S.U. n. 9147/09, sia nella successiva pronuncia n. 10813/11.
2 In definitiva, sussisteva la responsabilità della per la mancata Controparte_2
attuazione della direttiva comunitaria, oltre che di vari ulteriori soggetti tenuti in solido al pagamento del compenso agli specializzandi (si trattava del , del Controparte_3 CP_5
del e dell' . Parte_2
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse, chiedeva di: Controparte_1
Accertarsi la frequenza del corso di specializzazione in Farmacologia, presso l'Università
negli anni accademici dal 1986-87 all'anno 1989-90, con superamento Parte_2
dell'esame in data 25.10.1990;
Accertarsi l'inadempimento dello Stato alla direttiva comunitaria;
Per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni, per un totale di euro 26.895,72 (e cioè euro 6.723,93 annui, secondo il parametro fornito dalla Legge n.
370/99), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A mezzo di comparsa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituivano gli enti convenuti, e cioè la , il il il e Controparte_2 CP_5 Controparte_3
l' Parte_2
Essi chiedevano di rigettarsi la domanda attorea.
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9340/14, pubblicata il 20 Giugno 2014:
Accoglieva la domanda risarcitoria del dott. (come proposta nei confronti della CP_1
); per l'effetto, condannava la al Controparte_2 Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma di euro 26.855,76, oltre interessi Controparte_1
legali, decorrenti dal 3 Settembre 2009 (data della messa in mora);
3 Rigettava la domanda risarcitoria, come proposta nei confronti di tutti gli altri convenuti, e cioè (infatti il G.M. affermava la CP_5 Organizzazione_1
legittimazione passiva esclusiva della ); Controparte_2
Infine, compensava le spese del giudizio tra tutte le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la giusta Controparte_2
citazione notificata l'11 Dicembre 2014.
L'Avvocatura Distrettuale impugnante chiedeva, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di rigettarsi la domanda risarcitoria, come proposta dal dott.
nei confronti della;
il tutto, con vittoria delle spese del CP_1 Controparte_2
doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 10 Aprile 2015, si costituiva l'appellato
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame proposto dalla . CP_1 Controparte_2
Altresì l'originario attore proponeva un articolato gravame incidentale.
A mezzo di tale gravame, il dott. innanzi tutto si doleva della mancata condanna a CP_1
carico del del del (tutti CP_5 Organizzazione_2
condebitori solidali con la ). Controparte_2
Sempre in via incidentale, l'attore lamentava che il primo Giudice, sull'importo di CP_1
euro 26.855,76, riconosciuto a titolo di risarcimento danni, non avesse anche liquidato la rivalutazione monetaria.
Infine, si doleva del fatto che il G.M. avesse compensato le spese, Controparte_1
discostandosi in questo modo dal principio della soccombenza;
da qui la richiesta di vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 6 Novembre 2015, si costituivano gli appellati CP_5
ed aderendo al gravame principale della Controparte_3 Parte_2
, ed altresì chiedendo di rigettarsi l'appello incidentale, proposto dal Controparte_2
nei loro confronti. CP_1
4 La Corte di Appello, Terza sezione civile, con la sentenza n. 2652/19, pubblicata il 16 Maggio
2019, in accoglimento del gravame principale, rigettava la domanda risarcitoria (come proposta nei confronti della ), per intervenuta prescrizione. Controparte_2
Altresì la Corte territoriale, nel contesto di tale statuizione di rigetto, affermava l'esclusiva legittimazione passiva della . Controparte_2
Ancora la Corte d'Appello – a seguito dell'accoglimento dell'appello principale della
– dichiarava assorbito il gravame incidentale di . Controparte_2 Controparte_1
Infine la Corte territoriale dichiarava integralmente compensate le spese del doppio grado tra tutte le parti.
proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte Controparte_1
territoriale.
Si costituivano con controricorso gli intimati , Controparte_2 CP_5 [...]
ed chiedendo di rigettarsi il ricorso. CP_3 Parte_2
La Corte di Cassazione, Sezione civile 6-3, con l'ordinanza n. 12062/22, pubblicata il 13 Aprile
2022, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, addotto da , con il quale ci Controparte_1
si duole del fatto che la Corte territoriale abbia accolto l'eccezione di prescrizione.
In particolare i Supremi Giudici si sono espressi nei seguenti termini:…Questa Corte ha già affermato che, in caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della Controparte_2
, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi Amministrazione estranea al rapporto
[...]
controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento….A tale giurisprudenza va data ulteriore continuità. Ne consegue che il ricorso è fondato, perché l'atto interruttivo del 3 Settembre 2009, pacificamente esistente, era valido nei confronti dell'intero apparato dello Stato. Il ricorso pertanto è accolto, e la
5 sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell'appello, attenendosi al principio di diritto suindicato, ed esaminerà anche le altre questioni che erano state poste con l'appello principale e con quello incidentale. Al Giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione…
In definitiva la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto da (già appellante Controparte_1
incidentale), con la citazione in riassunzione notificata in data 22 Giugno 2022.
Orbene, nell'atto di citazione in riassunzione l'odierno riassumente ha chiesto di rigettarsi il gravame principale della , con la conseguente conferma della Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14; altresì ha chiesto la vittoria delle spese di tutti i gradi (ivi compreso il primo grado).
In definitiva l'odierno riassumente ha rinunciato ad alcune delle pretese, caratterizzanti l'appello incidentale, proposto con la comparsa depositata il 10 Aprile 2015.
In particolare il dott. non insiste nella richiesta di condanna – in solido con la CP_1
– anche del del del Controparte_2 CP_5 [...]
Organizzazione_2
Né l'originario attore insiste nella doglianza, relativa alla mancata liquidazione della rivalutazione monetaria, sulla sorta capitale di euro 26.855,76.
In sostanza insiste nel gravame incidentale, con esclusivo riferimento alla Controparte_1
doglianza avverso la compensazione delle spese statuita dal Tribunale di Napoli (e soltanto per quel che concerne il rapporto processuale con la ). Controparte_2
Giusta comparsa depositata il 25 Ottobre 2022, si sono costituiti gli enti convenuti in riassunzione, e cioè la , il il il e Controparte_2 CP_5 Controparte_3
l' Parte_2
6 A mezzo di tale comparsa di costituzione, l'Avvocatura Distrettuale ha insistito nell'accoglimento del gravame principale della , avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Napoli (sentenza con la quale essa è stata Controparte_2
condannata al pagamento, in favore del dott. , a titolo di risarcimento danni, della CP_1
somma di euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 03.9.2009).
All'uopo, la ha osservato come la Corte di Appello (nella sentenza Controparte_2
n. 2652/19, poi annullata dalla Cassazione) avesse accolto la preliminare eccezione di intervenuta prescrizione. Quindi – ad avviso della suddetta Presidenza – resta impregiudicato l'esame degli ulteriori motivi di gravame principale addotti (ed in particolare la doglianza per la non conformità della specializzazione in Farmacologia, conseguita dal
Principe).
Altresì l'Avvocatura Distrettuale chiede di rigettarsi il gravame incidentale del dott. . CP_1
Giusta ordinanza comunicata il 26 Febbraio 2024 – all'esito dell'udienza del 20 Febbraio
2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte del solo riassumente ), la causa è stata dalla Corte Controparte_1
riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale della Controparte_2
Alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. 12062/22, non possono nutrirsi dubbi sul mandato conferito a questo Giudice di rinvio, e quindi sul thema decidendum della presente fase processuale.
Premesso l'integrale annullamento della sentenza della Corte di Appello n. 2652/19, si tratta di esaminare l'appello principale della , interposto avverso la Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14 (pronuncia con la quale, appunto, è stata accolta la domanda risarcitoria, avanzata dal dott. nei confronti della suddetta Controparte_1
). Controparte_2
7 Come già ricordato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, i Supremi Giudici hanno definitivamente sancito l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dalla convenuta . Controparte_2
Pertanto si impone, a questo punto, l'esame degli ulteriori motivi di gravame, addotti dall'originaria convenuta.
Ebbene, anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati, ragion per cui si addiviene all'integrale rigetto dell'appello principale della . Controparte_2
Infatti, il Collegio aderisce integralmente a plurimi arresti della Suprema Corte (successivi alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado), tutti confermativi dell'iter argomentativo del G.M. di Napoli, in punto di sussistenza del diritto alla remunerazione, per coloro che – nell'arco temporale compreso tra il 1983 ed il 1990 – hanno frequentato la scuola di specializzazione in Farmacologia, conseguendo la specializzazione medesima (tra i quali, appunto, l'odierno riassumente ). Controparte_1
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 9190/20, ha posto l'accento sulla direttiva comunitaria n. 75/362.
La direttiva ha distinto tra due gruppi di specializzazioni mediche: vale a dire quelle comuni a tutti gli Stati membri (artt.
4-5 della direttiva); e quelle comuni a due o più Stati membri
(artt. 6-8).
In particolare l'art. 7 della direttiva 75/362 ha stabilito quali siano i diplomi di specializzazione equipollenti ai diplomi comuni a tutti gli Stati (appunto perché comuni ad almeno due Stati membri).
Dunque, nella pronuncia n. 9190/20 si ribadisce esplicitamente come, nel novero delle specializzazioni equipollenti, vi sia anche quella in Farmacologia, conseguita dal dott.
. CP_1
Trattasi di equipollenza, volta a conseguire le finalità previste dall'art. 7 della Direttiva
75/362/CEE.
Il descritto ed inequivoco insegnamento è stato ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte
8 nella pronuncia n. 4575/22.
Appunto, la specializzazione in Farmacologia rientra tra i diplomi equipollenti, perché comuni ad almeno due Stati membri dell'Unione Europea.
Di conseguenza, la Repubblica Italiana è obbligata a prevedere ex Lege una remunerazione, in favore dei medici specializzandi, che abbiano frequentato la scuola di Specializzazione in
Farmacologia.
Tra costoro rientra il dott. il quale, presso l'Università Federico II, ha Controparte_1
frequentato la Scuola di Specializzazione in Farmacologia, quadriennale, negli anni accademici compresi tra l'a.a. 1986-87 e l'anno 1989-90.
Quindi, come risulta dalla certificazione acquisita fin dal primo grado, il dott. ha CP_1
conseguito la specializzazione in data 25 Ottobre 1990, avendo superato il relativo esame.
Anche per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9340/14 (di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della
[...]
) è del tutto immune da censure. CP_2
Infatti il Tribunale ha applicato il parametro di riferimento, proveniente dall'art. 11 della
Legge n. 370/99 (già avvalorato dalle S.U. nella pronuncia n. 30649/18).
Quindi il danno è stato correttamente determinato nella misura annua di euro 6.713,94
(equivalente dell'importo originario di L. 13 milioni, previsto dall'art. 11 della Legge n.
370/99).
Ciò premesso, il Tribunale ha proceduto a moltiplicare l'importo di euro 6.713,94 per i quattro anni di durata del corso di specializzazione (vale a dire dall'anno accademico 1986-
87 all'a.a. 1989-90).
Trattasi di anni di frequenza, tutti “consumati” in costanza dell'inadempimento dello Stato
Italiano alle direttive comunitarie.
In tal modo il G.M. di Napoli, nella sentenza n. 9340/14, ha quantificato l'importo complessivo in euro 26.855,76.
9 Da qui l'emessa condanna, a carico della , al pagamento, in favore Controparte_2
di , della somma di euro 26.855,76, oltre interessi legali, decorrenti dalla Controparte_1
messa in mora del 3 Settembre 2009.
Correttamente il G.M. non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, dato che l'originario debito di valore si è trasformato in debito di valuta, a seguito della “monetizzazione” ex Lege, effettuata con la succitata Legge n. 370/99.
In definitiva questo Giudice di rinvio ribadisce la propria adesione all'iter argomentativo seguito dal G.M. di Napoli nella sentenza n. 9340/14, anche alla luce dell'ulteriore avallo proveniente dalla Suprema Corte, con i succitati arresti del 2020 e del 2022.
Pertanto deve essere rigettato l'appello principale, proposto dalla;
Controparte_2
per l'effetto, deve essere confermata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14, con la quale la è stata condannata (a titolo di risarcimento danni) al Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma di euro 26.855,76, oltre interessi Controparte_1
legali, decorrenti dalla messa in mora del 3 Settembre 2009.
A questo punto, si deve esaminare l'appello incidentale di . Controparte_1
Sul gravame incidentale proposto da Controparte_1
E' d'uopo esaminare l'appello incidentale proposto da , con la Controparte_1
precisazione di come lo stesso risulti delimitato rispetto al “perimetro” originario;
infatti il dott. , nell'atto di riassunzione notificato il 22 Giugno 2022, non ha reiterato tutte CP_1
le doglianze, che erano state esposte nell'appello incidentale, di cui alla comparsa di costituzione, depositata il 10 Aprile 2015.
In sostanza l'originario attore ha ribadito soltanto la doglianza, inerente alla statuita compensazione delle spese del primo grado (e ciò con esclusivo riferimento al rapporto processuale con la Presidenza del Consiglio).
Appunto, a mezzo del gravame incidentale del 10 Aprile 2015 il dott. Principe aveva ancora invocato la corresponsabilità – in solido con la – anche delle altre Controparte_2
10 Amministrazioni convenute (ci si riferisce al al al ed CP_5 Controparte_3
all'Università . Parte_2
Al contrario, ormai non è più in discussione la legittimazione passiva esclusiva in capo alla sola Presidenza del Consiglio, come affermato dal G.M. nella sentenza n. 9340/14.
Orbene, ad avviso di questo Giudice di rinvio si impone l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di tutti i gradi (ivi compreso il giudizio di legittimità); e questo per le ragioni già correttamente indicate dal Tribunale nella sentenza di prime cure (ovviamente, in quella sede, limitatamente al primo grado).
Invero, vanno compensate le spese di tutti i gradi, tra tutte le parti, considerata l'opinabilità delle questioni giuridiche trattate, nonché alla luce delle significative oscillazioni giurisprudenziali (di cui è stata oggetto la materia in questione).
Pertanto l'appello incidentale di deve essere rigettato (laddove, appunto, Controparte_1
ci si doleva della compensazione delle spese del primo grado, in ordine al rapporto processuale tra l'attore e la ). CP_1 Controparte_2
Sull'ulteriore importo pari al contributo unificato
L'appello principale della ed il gravame incidentale di Controparte_2 [...]
sono stati proposti, rispettivamente, in date 11 Dicembre 2014 e 10 Aprile 2015. CP_1
Quindi gli stessi, ratione temporis (in quanto successivi al 31 Gennaio 2013), rientrano nella previsione dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Tuttavia, per quel che concerne la Presidenza del Consiglio, quest'ultima è esonerata dall'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Infatti l'obbligo non vale per le
Amministrazioni dello Stato Centrale, istituzionalmente esonerate (stante la loro qualità soggettiva) dal materiale versamento del contributo medesimo, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. civ., n. 5955/14).
Invece nulla quaestio in ordine alla sussistenza dei presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, a carico
11 dell'impugnante incidentale . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla nei confronti di Controparte_2
(appello notificato anche al Controparte_1 Controparte_4
, al , al ed
[...] Controparte_7 Controparte_3
all' , nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto Parte_2
da , entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14, Controparte_1
pubblicata il 20 Giugno 2014 – appelli riassunti da con atto notificato in Controparte_1
data 22 Giugno 2022, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
12062/22, pubblicata il 13 Aprile 2022 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2652/19, pubblicata il 16 Maggio 2019), così provvede:
A) Rigetta l'appello principale proposto dalla;
per l'effetto, Controparte_2
conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14, con la quale la Controparte_2
è stata condannata al pagamento, in favore di , a titolo di
[...] Controparte_1
risarcimento danni, della somma di euro 26.855,76, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora del 3 Settembre 2009;
B) Rigetta il gravame incidentale proposto da;
Controparte_1
C) Dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio
(ivi compreso il giudizio in Cassazione);
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante incidentale
, odierno riassumente) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 Controparte_1
DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 Giugno 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2861 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “Rinvio dalla Cassazione;
altri contratti d'opera”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 9340/14, pubblicata il 20 Giugno 2014; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Febbraio 2024, all'esito dell'udienza del 20 Febbraio 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 16 Maggio 2024), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Angelo Marro ( ) e Vincenzo Mainolfi C.F._2
( ), con i quali è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._3
PEC:
Email_1
Riassumente ed appellante incidentale
E
(C.F.: , (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, (C.F.: P.IVA_2 Controparte_4
, (C.F.: , P.IVA_3 CP_3 Parte_1 P.IVA_4 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Parte_2
1 dello Stato di Napoli (C.F.: , con la quale sono elettivamente dom.ti presso il P.IVA_5
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Convenuti in riassunzione ( quale appellante principale;
le altre Controparte_2
Amministrazioni quali appellate)
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Febbraio 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), la Difesa del riassumente , a mezzo delle note scritte, Controparte_1
ha concluso riportandosi all'atto di riassunzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12 Ottobre 2011 nei confronti della Controparte_2
del del del e dell'
[...] CP_5 CP_6 Controparte_3 Parte_2
il dott. esponeva di essere laureato ed abilitato in
[...] Controparte_1
Medicina e Chirurgia, e di avere frequentato, a tempo pieno e senza svolgimento di attività libero-professionale, un corso di specializzazione in Farmacologia, presso l' Parte_2
negli anni accademici dal 1986-87 all'anno 1989-90.
[...]
Egli aveva conseguito la specializzazione in data 25.10.1990.
Tuttavia non gli era stato corrisposto alcunchè a titolo di remunerazione o indennità per l'attività svolta.
Orbene, la normativa comunitaria riconosceva ai medici specializzandi il diritto ad un'adeguata remunerazione.
Tale normativa era stata recepita dall'Italia solo parzialmente.
Lo Stato Italiano, a mezzo dell'art. 11 della Legge n. 370/99, aveva parzialmente adempiuto agli obblighi comunitari. Di fatto si era assicurata la tutela soltanto ai soggetti destinatari di talune sentenze del TAR del Lazio, divenute irrevocabili.
Al contrario, si trattava di dare attuazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sia nell'arresto a S.U. n. 9147/09, sia nella successiva pronuncia n. 10813/11.
2 In definitiva, sussisteva la responsabilità della per la mancata Controparte_2
attuazione della direttiva comunitaria, oltre che di vari ulteriori soggetti tenuti in solido al pagamento del compenso agli specializzandi (si trattava del , del Controparte_3 CP_5
del e dell' . Parte_2
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse, chiedeva di: Controparte_1
Accertarsi la frequenza del corso di specializzazione in Farmacologia, presso l'Università
negli anni accademici dal 1986-87 all'anno 1989-90, con superamento Parte_2
dell'esame in data 25.10.1990;
Accertarsi l'inadempimento dello Stato alla direttiva comunitaria;
Per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni, per un totale di euro 26.895,72 (e cioè euro 6.723,93 annui, secondo il parametro fornito dalla Legge n.
370/99), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
A mezzo di comparsa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituivano gli enti convenuti, e cioè la , il il il e Controparte_2 CP_5 Controparte_3
l' Parte_2
Essi chiedevano di rigettarsi la domanda attorea.
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9340/14, pubblicata il 20 Giugno 2014:
Accoglieva la domanda risarcitoria del dott. (come proposta nei confronti della CP_1
); per l'effetto, condannava la al Controparte_2 Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma di euro 26.855,76, oltre interessi Controparte_1
legali, decorrenti dal 3 Settembre 2009 (data della messa in mora);
3 Rigettava la domanda risarcitoria, come proposta nei confronti di tutti gli altri convenuti, e cioè (infatti il G.M. affermava la CP_5 Organizzazione_1
legittimazione passiva esclusiva della ); Controparte_2
Infine, compensava le spese del giudizio tra tutte le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la giusta Controparte_2
citazione notificata l'11 Dicembre 2014.
L'Avvocatura Distrettuale impugnante chiedeva, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di rigettarsi la domanda risarcitoria, come proposta dal dott.
nei confronti della;
il tutto, con vittoria delle spese del CP_1 Controparte_2
doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 10 Aprile 2015, si costituiva l'appellato
[...]
, chiedendo di rigettarsi il gravame proposto dalla . CP_1 Controparte_2
Altresì l'originario attore proponeva un articolato gravame incidentale.
A mezzo di tale gravame, il dott. innanzi tutto si doleva della mancata condanna a CP_1
carico del del del (tutti CP_5 Organizzazione_2
condebitori solidali con la ). Controparte_2
Sempre in via incidentale, l'attore lamentava che il primo Giudice, sull'importo di CP_1
euro 26.855,76, riconosciuto a titolo di risarcimento danni, non avesse anche liquidato la rivalutazione monetaria.
Infine, si doleva del fatto che il G.M. avesse compensato le spese, Controparte_1
discostandosi in questo modo dal principio della soccombenza;
da qui la richiesta di vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 6 Novembre 2015, si costituivano gli appellati CP_5
ed aderendo al gravame principale della Controparte_3 Parte_2
, ed altresì chiedendo di rigettarsi l'appello incidentale, proposto dal Controparte_2
nei loro confronti. CP_1
4 La Corte di Appello, Terza sezione civile, con la sentenza n. 2652/19, pubblicata il 16 Maggio
2019, in accoglimento del gravame principale, rigettava la domanda risarcitoria (come proposta nei confronti della ), per intervenuta prescrizione. Controparte_2
Altresì la Corte territoriale, nel contesto di tale statuizione di rigetto, affermava l'esclusiva legittimazione passiva della . Controparte_2
Ancora la Corte d'Appello – a seguito dell'accoglimento dell'appello principale della
– dichiarava assorbito il gravame incidentale di . Controparte_2 Controparte_1
Infine la Corte territoriale dichiarava integralmente compensate le spese del doppio grado tra tutte le parti.
proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte Controparte_1
territoriale.
Si costituivano con controricorso gli intimati , Controparte_2 CP_5 [...]
ed chiedendo di rigettarsi il ricorso. CP_3 Parte_2
La Corte di Cassazione, Sezione civile 6-3, con l'ordinanza n. 12062/22, pubblicata il 13 Aprile
2022, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, addotto da , con il quale ci Controparte_1
si duole del fatto che la Corte territoriale abbia accolto l'eccezione di prescrizione.
In particolare i Supremi Giudici si sono espressi nei seguenti termini:…Questa Corte ha già affermato che, in caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della Controparte_2
, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi Amministrazione estranea al rapporto
[...]
controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento….A tale giurisprudenza va data ulteriore continuità. Ne consegue che il ricorso è fondato, perché l'atto interruttivo del 3 Settembre 2009, pacificamente esistente, era valido nei confronti dell'intero apparato dello Stato. Il ricorso pertanto è accolto, e la
5 sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell'appello, attenendosi al principio di diritto suindicato, ed esaminerà anche le altre questioni che erano state poste con l'appello principale e con quello incidentale. Al Giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione…
In definitiva la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto da (già appellante Controparte_1
incidentale), con la citazione in riassunzione notificata in data 22 Giugno 2022.
Orbene, nell'atto di citazione in riassunzione l'odierno riassumente ha chiesto di rigettarsi il gravame principale della , con la conseguente conferma della Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14; altresì ha chiesto la vittoria delle spese di tutti i gradi (ivi compreso il primo grado).
In definitiva l'odierno riassumente ha rinunciato ad alcune delle pretese, caratterizzanti l'appello incidentale, proposto con la comparsa depositata il 10 Aprile 2015.
In particolare il dott. non insiste nella richiesta di condanna – in solido con la CP_1
– anche del del del Controparte_2 CP_5 [...]
Organizzazione_2
Né l'originario attore insiste nella doglianza, relativa alla mancata liquidazione della rivalutazione monetaria, sulla sorta capitale di euro 26.855,76.
In sostanza insiste nel gravame incidentale, con esclusivo riferimento alla Controparte_1
doglianza avverso la compensazione delle spese statuita dal Tribunale di Napoli (e soltanto per quel che concerne il rapporto processuale con la ). Controparte_2
Giusta comparsa depositata il 25 Ottobre 2022, si sono costituiti gli enti convenuti in riassunzione, e cioè la , il il il e Controparte_2 CP_5 Controparte_3
l' Parte_2
6 A mezzo di tale comparsa di costituzione, l'Avvocatura Distrettuale ha insistito nell'accoglimento del gravame principale della , avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Napoli (sentenza con la quale essa è stata Controparte_2
condannata al pagamento, in favore del dott. , a titolo di risarcimento danni, della CP_1
somma di euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 03.9.2009).
All'uopo, la ha osservato come la Corte di Appello (nella sentenza Controparte_2
n. 2652/19, poi annullata dalla Cassazione) avesse accolto la preliminare eccezione di intervenuta prescrizione. Quindi – ad avviso della suddetta Presidenza – resta impregiudicato l'esame degli ulteriori motivi di gravame principale addotti (ed in particolare la doglianza per la non conformità della specializzazione in Farmacologia, conseguita dal
Principe).
Altresì l'Avvocatura Distrettuale chiede di rigettarsi il gravame incidentale del dott. . CP_1
Giusta ordinanza comunicata il 26 Febbraio 2024 – all'esito dell'udienza del 20 Febbraio
2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte del solo riassumente ), la causa è stata dalla Corte Controparte_1
riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale della Controparte_2
Alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. 12062/22, non possono nutrirsi dubbi sul mandato conferito a questo Giudice di rinvio, e quindi sul thema decidendum della presente fase processuale.
Premesso l'integrale annullamento della sentenza della Corte di Appello n. 2652/19, si tratta di esaminare l'appello principale della , interposto avverso la Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14 (pronuncia con la quale, appunto, è stata accolta la domanda risarcitoria, avanzata dal dott. nei confronti della suddetta Controparte_1
). Controparte_2
7 Come già ricordato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, i Supremi Giudici hanno definitivamente sancito l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dalla convenuta . Controparte_2
Pertanto si impone, a questo punto, l'esame degli ulteriori motivi di gravame, addotti dall'originaria convenuta.
Ebbene, anche gli ulteriori motivi di gravame sono infondati, ragion per cui si addiviene all'integrale rigetto dell'appello principale della . Controparte_2
Infatti, il Collegio aderisce integralmente a plurimi arresti della Suprema Corte (successivi alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado), tutti confermativi dell'iter argomentativo del G.M. di Napoli, in punto di sussistenza del diritto alla remunerazione, per coloro che – nell'arco temporale compreso tra il 1983 ed il 1990 – hanno frequentato la scuola di specializzazione in Farmacologia, conseguendo la specializzazione medesima (tra i quali, appunto, l'odierno riassumente ). Controparte_1
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 9190/20, ha posto l'accento sulla direttiva comunitaria n. 75/362.
La direttiva ha distinto tra due gruppi di specializzazioni mediche: vale a dire quelle comuni a tutti gli Stati membri (artt.
4-5 della direttiva); e quelle comuni a due o più Stati membri
(artt. 6-8).
In particolare l'art. 7 della direttiva 75/362 ha stabilito quali siano i diplomi di specializzazione equipollenti ai diplomi comuni a tutti gli Stati (appunto perché comuni ad almeno due Stati membri).
Dunque, nella pronuncia n. 9190/20 si ribadisce esplicitamente come, nel novero delle specializzazioni equipollenti, vi sia anche quella in Farmacologia, conseguita dal dott.
. CP_1
Trattasi di equipollenza, volta a conseguire le finalità previste dall'art. 7 della Direttiva
75/362/CEE.
Il descritto ed inequivoco insegnamento è stato ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte
8 nella pronuncia n. 4575/22.
Appunto, la specializzazione in Farmacologia rientra tra i diplomi equipollenti, perché comuni ad almeno due Stati membri dell'Unione Europea.
Di conseguenza, la Repubblica Italiana è obbligata a prevedere ex Lege una remunerazione, in favore dei medici specializzandi, che abbiano frequentato la scuola di Specializzazione in
Farmacologia.
Tra costoro rientra il dott. il quale, presso l'Università Federico II, ha Controparte_1
frequentato la Scuola di Specializzazione in Farmacologia, quadriennale, negli anni accademici compresi tra l'a.a. 1986-87 e l'anno 1989-90.
Quindi, come risulta dalla certificazione acquisita fin dal primo grado, il dott. ha CP_1
conseguito la specializzazione in data 25 Ottobre 1990, avendo superato il relativo esame.
Anche per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9340/14 (di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della
[...]
) è del tutto immune da censure. CP_2
Infatti il Tribunale ha applicato il parametro di riferimento, proveniente dall'art. 11 della
Legge n. 370/99 (già avvalorato dalle S.U. nella pronuncia n. 30649/18).
Quindi il danno è stato correttamente determinato nella misura annua di euro 6.713,94
(equivalente dell'importo originario di L. 13 milioni, previsto dall'art. 11 della Legge n.
370/99).
Ciò premesso, il Tribunale ha proceduto a moltiplicare l'importo di euro 6.713,94 per i quattro anni di durata del corso di specializzazione (vale a dire dall'anno accademico 1986-
87 all'a.a. 1989-90).
Trattasi di anni di frequenza, tutti “consumati” in costanza dell'inadempimento dello Stato
Italiano alle direttive comunitarie.
In tal modo il G.M. di Napoli, nella sentenza n. 9340/14, ha quantificato l'importo complessivo in euro 26.855,76.
9 Da qui l'emessa condanna, a carico della , al pagamento, in favore Controparte_2
di , della somma di euro 26.855,76, oltre interessi legali, decorrenti dalla Controparte_1
messa in mora del 3 Settembre 2009.
Correttamente il G.M. non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, dato che l'originario debito di valore si è trasformato in debito di valuta, a seguito della “monetizzazione” ex Lege, effettuata con la succitata Legge n. 370/99.
In definitiva questo Giudice di rinvio ribadisce la propria adesione all'iter argomentativo seguito dal G.M. di Napoli nella sentenza n. 9340/14, anche alla luce dell'ulteriore avallo proveniente dalla Suprema Corte, con i succitati arresti del 2020 e del 2022.
Pertanto deve essere rigettato l'appello principale, proposto dalla;
Controparte_2
per l'effetto, deve essere confermata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14, con la quale la è stata condannata (a titolo di risarcimento danni) al Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma di euro 26.855,76, oltre interessi Controparte_1
legali, decorrenti dalla messa in mora del 3 Settembre 2009.
A questo punto, si deve esaminare l'appello incidentale di . Controparte_1
Sul gravame incidentale proposto da Controparte_1
E' d'uopo esaminare l'appello incidentale proposto da , con la Controparte_1
precisazione di come lo stesso risulti delimitato rispetto al “perimetro” originario;
infatti il dott. , nell'atto di riassunzione notificato il 22 Giugno 2022, non ha reiterato tutte CP_1
le doglianze, che erano state esposte nell'appello incidentale, di cui alla comparsa di costituzione, depositata il 10 Aprile 2015.
In sostanza l'originario attore ha ribadito soltanto la doglianza, inerente alla statuita compensazione delle spese del primo grado (e ciò con esclusivo riferimento al rapporto processuale con la Presidenza del Consiglio).
Appunto, a mezzo del gravame incidentale del 10 Aprile 2015 il dott. Principe aveva ancora invocato la corresponsabilità – in solido con la – anche delle altre Controparte_2
10 Amministrazioni convenute (ci si riferisce al al al ed CP_5 Controparte_3
all'Università . Parte_2
Al contrario, ormai non è più in discussione la legittimazione passiva esclusiva in capo alla sola Presidenza del Consiglio, come affermato dal G.M. nella sentenza n. 9340/14.
Orbene, ad avviso di questo Giudice di rinvio si impone l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di tutti i gradi (ivi compreso il giudizio di legittimità); e questo per le ragioni già correttamente indicate dal Tribunale nella sentenza di prime cure (ovviamente, in quella sede, limitatamente al primo grado).
Invero, vanno compensate le spese di tutti i gradi, tra tutte le parti, considerata l'opinabilità delle questioni giuridiche trattate, nonché alla luce delle significative oscillazioni giurisprudenziali (di cui è stata oggetto la materia in questione).
Pertanto l'appello incidentale di deve essere rigettato (laddove, appunto, Controparte_1
ci si doleva della compensazione delle spese del primo grado, in ordine al rapporto processuale tra l'attore e la ). CP_1 Controparte_2
Sull'ulteriore importo pari al contributo unificato
L'appello principale della ed il gravame incidentale di Controparte_2 [...]
sono stati proposti, rispettivamente, in date 11 Dicembre 2014 e 10 Aprile 2015. CP_1
Quindi gli stessi, ratione temporis (in quanto successivi al 31 Gennaio 2013), rientrano nella previsione dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Tuttavia, per quel che concerne la Presidenza del Consiglio, quest'ultima è esonerata dall'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Infatti l'obbligo non vale per le
Amministrazioni dello Stato Centrale, istituzionalmente esonerate (stante la loro qualità soggettiva) dal materiale versamento del contributo medesimo, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. civ., n. 5955/14).
Invece nulla quaestio in ordine alla sussistenza dei presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, a carico
11 dell'impugnante incidentale . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla nei confronti di Controparte_2
(appello notificato anche al Controparte_1 Controparte_4
, al , al ed
[...] Controparte_7 Controparte_3
all' , nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto Parte_2
da , entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14, Controparte_1
pubblicata il 20 Giugno 2014 – appelli riassunti da con atto notificato in Controparte_1
data 22 Giugno 2022, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
12062/22, pubblicata il 13 Aprile 2022 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2652/19, pubblicata il 16 Maggio 2019), così provvede:
A) Rigetta l'appello principale proposto dalla;
per l'effetto, Controparte_2
conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9340/14, con la quale la Controparte_2
è stata condannata al pagamento, in favore di , a titolo di
[...] Controparte_1
risarcimento danni, della somma di euro 26.855,76, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora del 3 Settembre 2009;
B) Rigetta il gravame incidentale proposto da;
Controparte_1
C) Dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio
(ivi compreso il giudizio in Cassazione);
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante incidentale
, odierno riassumente) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 Controparte_1
DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 Giugno 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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