Art. 5.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 20.500.000.000 per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 200.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030 , della gestione delle opere pubbliche gia' eseguite in Albania.
E' altresi' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 la spesa di L. 280.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 .
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 20.500.000.000 per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 200.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030 , della gestione delle opere pubbliche gia' eseguite in Albania.
E' altresi' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 la spesa di L. 280.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 .