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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.436/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1
Pisacane e dall'avv.Gianfranco Toscano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Angri (SA) alla via G.D'Anna n.40- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Chirico ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via E.Fermi n.6 – appellato
E
, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e quali eredi di rappresentati
[...] CP_6 Persona_1
e difesi dall'avv. Francesco Savastano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) al viale
Europa n.130 – appellati
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.231/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 17/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, delle domande proposte in primo grado, con la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari;
per l'appellato : chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
per gli appellati eredi di chiedevano il rigetto Persona_1
dell'appello con la vittoria delle spese di lite.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 ottobre 2024 e con ordinanza del 7 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Nocera inferiore al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno all'immagine, del danno alla reputazione e del danno biologico conseguenti al proprio coinvolgimento in un procedimento penale per la realizzazione di un box auto in assenza di permesso di costruire.
La parte attrice chiedeva, altresì, che gli fosse riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale che aveva subito per le spese legali necessarie alla difesa tecnica nel suddetto procedimento penale nonché per quelle ulteriori sostenute per l'attività difensiva svolta davanti al Tar Campania.
si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto dichiarava di aver acquistato l'immobile da il 27/12/1995 e di non aver realizzato Persona_1
alcuna opera edilizia abusiva.
Il convenuto concludeva chiedendo, previa chiamata in causa del terzo venditore, di essere manlevato da eventuali conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda attorea.
3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano CP_2
, , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
quali eredi di .
[...] Persona_1
I chiamati eccepivano in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per infondatezza.
La causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea e applicava in tema di spese il principio della soccombenza a carico dell'attore e a favore sia del convenuto che dei chiamati in causa.
Il Giudice di primo grado decideva sulla base della ragione più
liquida affermando che l'attore non aveva provato nè il danno non patrimoniale che quello patrimoniale.
Sotto il primo profilo il danneggiato non aveva fornito la prova dei danni subiti, essendosi limitato ad allegazioni generiche e del tutto sfornite di supporto probatorio rispetto all'asserito danno all'immagine, alla reputazione e al danno biologico, ed essendosi rimesso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cc;
non era possibile
4 fare ricorso al criterio equitativo per la valutazione dei suddetti danni poiché il potere discrezionale del giudice in merito era rigorosamente subordinato al duplice presupposto della prova dell'esistenza di danni risarcibili e dell'impossibilità o dell'enorme difficoltà, di poterli dimostrare nel loro preciso ammontare.
Sotto il secondo profilo il danno patrimoniale non poteva essere riconosciuto per le spese sostenute per l'attività del difensore nominato nel procedimento penale n. 4588/08/2021 in quanto agli atti risultava che l'avvocato difensore fosse l'avv. Anna Califano e non dall'avv.
Veronica Russo e neanche per quelle sostenute per le somme versate all'avv. Criscuolo per la difesa nel procedimento dinanzi al TAR
Campania poiché la sospensiva emessa non conteneva alcuna motivazione in ordine alla natura abusiva delle opere realizzate ed oggetto del procedimento penale.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)omessa pronuncia sulle preliminari eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevata dai chiamati, omessa valutazione dei fatti e delle prove posti a base di detta eccezione, con
5 conseguente erronea e falsa applicazione dell'art. 1492 I comma e
2943 cc e dell'art. 91 cpc;
secondo l'appellante il Tribunale non poteva decidere secondo il principio della ragione più liquida, principio che non poteva essere applicato in presenza di questioni di rito e, in particolare, perché i chiamati in causa avevano eccepito la propria carenza di legittimazione e la prescrizione dell'azione; la mancata valutazione di tali questioni preliminari, pur volendo ammettere l'applicabilità del criterio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di rito e questioni di merito, aveva determinato la sua automatica condanna al pagamento delle spese processuali anche in favore dei terzi evocati in giudizio, mentre, invece, tale condanna andava disposta in capo al convenuto quale improvvido chiamante in causa che aveva adottato una condotta processuale temeraria con abusivo esercizio del diritto di difesa;
2)mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sia patrimoniali che non, con la presupposta motivazione - vizio di motivazione - erronea valutazione dei fatti e delle prove posti a base di detta domanda, con conseguente erronea e falsa applicazione degli artt.
1126, 2059, 2697 e 2729 del cc 1480, 1218,1223 e 1479 cc- violazione
6 e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 - 115 e 116 cpc;
secondo l'appellante la prova del danno non patrimoniale poteva essere fornita anche mediante presunzioni;
ai fini della liquidazione equitativa aveva pienamente assolto al suo onere probatorio quanto alla sussistenza dell'evento lesivo mediante tramite la produzione degli atti relativi al procedimento penale, dell'ordinanza di demolizione emessa dal e del decreto di sequestro emesso il 9/9/2008 dal Controparte_7
PM dr. Sessa del Tribunale di Nocera Inferiore e che, pertanto, sulla base di tale documentazione il Tribunale avrebbe potuto far ricorso all'art. 1226 cc;
inoltre il Giudice di primo grado non si era pronunciato, in violazione dell'art. 112 cpc, sulla sua richiesta risarcitoria corrispondente alla riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile rivelatosi abusivo, essendo stata irrilevante la sua scelta di aver preferito esercitare l'azione risarcitoria piuttosto che l' actio quanti minoris;
invero secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 1223 cc, il risarcimento del danno doveva essere integrale e, quindi, corrispondere alla differenza tra il valore effettivo del patrimonio in un determinato momento e il valore che si sarebbe potuto realizzare se l'obbligazione fosse stata
7 esattamente adempiuta, comprendendo così una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore, quale danno emergente, e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio, quale lucro cessante;
quanto alle spese legali l'avv.Anna
Califano era il difensore di ufficio e, quindi, il suo unico difensore di fiducia era l'avv. Veronica Russo e la natura abusiva delle opere in relazione alle spese sostenute dinanzi al Tar poteva essere desunta dalla convalida del sequestro del PM e dall'ordinanza di demolizione emessa dal evidenziando anche che, secondo Controparte_7
consolidati orientamenti giurisprudenziali, il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, aveva efficacia di piena prova, fino a querela di falso.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
affermando che:
l'applicazione del principio della ragione più liquida era stata corretta;
la condanna alle spese anche rispetto al terzo chiamato in causa non era censurabile in quanto le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in causa dovevano essere poste a carico di chi, rimasto
8 soccombente, ne aveva provocato e giustificato l'intervento in causa;
tale regola valeva anche se l'attore soccombente non avesse formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, facendosi soltanto salva l'ipotesi in cui l'iniziativa del chiamante si fosse rivelata palesemente arbitraria;
il potere discrezionale che l'art. 1226 cc conferiva al giudice era rigorosamente subordinato al duplice presupposto che fosse provata l'esistenza di danni risarcibili e che fosse impossibile, o molto difficile,
la dimostrazione del loro preciso ammontare;
l'ulteriore documentazione esibita in appello non era ammissibile.
Gli eredi di si costituivano chiedendo il rigetto Persona_1
dell'appello per infondatezza.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Il principio della ragione più liquida è stato correttamente applicato in quanto secondo l'interpretazione resa dalla Corte di
Cassazione “in applicazione del principio processuale della "ragione
più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
9 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che
comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca
il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare
ai sensi dell'art. 276 cpc ( cfr.sent. Cass. sez. un. n.9936/2014; sent.
Cass.n.11458/2018; sent.Cass.n.24093/2019; sent. Cass.n.26634/2022;
sent.Cass.n.30507/2023).
E tale principio è applicabile anche nel caso vi siano anche questioni di rito.
In applicazione del principio processuale della ragione più
liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di
merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in
presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto
che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della
stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
10 trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio(cfr.sent.Cass. n.26634/2022)
Non è fondata neppure la questione che attiene alle spese poste a carico dell'attore soccombente anche nei confronti del terzo chiamato in garanzia.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato(
cfr.sent Cass.n.6144/2024; ord. Cass.n.10364/2023; ord.
Cass.n.18710/2021; ord. Cass.n.31889/20919).
Nel caso di specie non può dirsi che l'iniziativa della parte convenuta in primo grado sia stata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, anche alla luce del prosieguo di questa motivazione.
11 La censura che riguarda il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale non è accoglibile.
Da un canto l'appellante non ha allegato alcunché ai fini di un ragionamento presuntivo e ha sostenuto in appello che fosse semmai provato che vi fosse un abuso edilizio di parte dell'immobile che aveva acquistato.
E'chiaro che le sue allegazioni in merito alla configurabilità
dell'abuso edilizio attengono ai fatti produttivi del danno, ma non a quanto necessario per la determinazione del danno medesimo.
L'appellante ha chiesto anche di determinare il danno sotto il profilo della riduzione del prezzo, ma sul punto la Corte rileva che tale domanda era stata articolata ammissibilmente in primo grado solo in sede conclusionale.
Quanto al danno patrimoniale va premesso che il Parte_1
ha esibito in un caso una fattura e nell'altro una notula e una lettera di messa in mora, ovvero documentazione che non comprova un esborso effettivo e, quindi, un'effettiva diminuzione patrimoniale.
In ogni caso quanto alla sede penale l'appellante non ha esibito agli atti in mandato conferito all'avv. Veronica Russo che a suo dire
12 avrebbe esplicato la sua attività al fine di ottenere una richiesta di archiviazione da parte del PM ed accolta dal Gip.
Agli atti abbiamo soltanto il decreto di archiviazione, mentre non abbiamo il mandato alle liti e le memorie che avrebbero condotto il
PM a formulare la richiesta di archiviazione al Gip.
In merito all'attività professionale posta in essere dall'avv
Criscuolo occorre partire dalla motivazione del Tribunale che ha rigettato la richiesta in considerazione del fatto che il TAR aveva accolto la sospensiva senza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'abuso edilizio.
L'appellante ha sostenuto che la configurabilità dell'abuso edilizio era, comunque, evincibile dal provvedimento di sequestro del PM, dal contenuto dell'ordinanza di demolizione e dal verbale di polizia municipale che aveva efficacia di piena prova fino a querela di falso.
In realtà il Tribunale ha deciso secondo la ragione più liquida,
ovvero rigettando la domanda in mancanza della prova del danno, ma poi nel concreto ai fini del rigetto della domanda di risarcimento del
13 danno patrimoniale ha valutato la sussistenza dell'abuso edilizio,
ovvero del fatto produttivo del danno.
In proposito la Corte rileva che è riscontrato che vi fosse un abuso edilizio e precisamente la modifica di destinazione d'uso di una cantinola in un box auto.
Se ciò è vero, è altrettanto vero che il aveva Parte_1
acquistato nell'atto pubblico del 23 giugno 2006 per Notaio Per_2
il vano in questione contrassegnato dal numero 31 e indicato quale cantinola.
Dalle caratteristiche del vano che facevano risalire le opere abusive ad un 'epoca risalente- ovvero ad un'epoca anteriore addirittura alla prima vendita del 1995 come affermato nel decreto di archiviazione del Gip del 24 11 2009 - era possibile desumere che l'appellante aveva acquistato una cantinola che, invece. era un box auto.
All'atto della stipula della compravendita il Parte_1
acquistava una cantinola e non un box ed era perfettamente in grado di verificare cosa andava ad acquistare e la relativa regolarità a livello edilizio.
14 Sulla base di tale ragionamento la domanda di risarcimento non poteva in alcun modo essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida in E 2445,00 oltre Controparte_1
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3)condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore degli eredi di spese che liquida in E 2445,00 oltre Persona_1
15 IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002;
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.436/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1
Pisacane e dall'avv.Gianfranco Toscano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Angri (SA) alla via G.D'Anna n.40- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Chirico ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via E.Fermi n.6 – appellato
E
, CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e quali eredi di rappresentati
[...] CP_6 Persona_1
e difesi dall'avv. Francesco Savastano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) al viale
Europa n.130 – appellati
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.231/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 17/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, delle domande proposte in primo grado, con la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari;
per l'appellato : chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
per gli appellati eredi di chiedevano il rigetto Persona_1
dell'appello con la vittoria delle spese di lite.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 ottobre 2024 e con ordinanza del 7 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Nocera inferiore al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno all'immagine, del danno alla reputazione e del danno biologico conseguenti al proprio coinvolgimento in un procedimento penale per la realizzazione di un box auto in assenza di permesso di costruire.
La parte attrice chiedeva, altresì, che gli fosse riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale che aveva subito per le spese legali necessarie alla difesa tecnica nel suddetto procedimento penale nonché per quelle ulteriori sostenute per l'attività difensiva svolta davanti al Tar Campania.
si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto dichiarava di aver acquistato l'immobile da il 27/12/1995 e di non aver realizzato Persona_1
alcuna opera edilizia abusiva.
Il convenuto concludeva chiedendo, previa chiamata in causa del terzo venditore, di essere manlevato da eventuali conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda attorea.
3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano CP_2
, , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
quali eredi di .
[...] Persona_1
I chiamati eccepivano in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per infondatezza.
La causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea e applicava in tema di spese il principio della soccombenza a carico dell'attore e a favore sia del convenuto che dei chiamati in causa.
Il Giudice di primo grado decideva sulla base della ragione più
liquida affermando che l'attore non aveva provato nè il danno non patrimoniale che quello patrimoniale.
Sotto il primo profilo il danneggiato non aveva fornito la prova dei danni subiti, essendosi limitato ad allegazioni generiche e del tutto sfornite di supporto probatorio rispetto all'asserito danno all'immagine, alla reputazione e al danno biologico, ed essendosi rimesso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cc;
non era possibile
4 fare ricorso al criterio equitativo per la valutazione dei suddetti danni poiché il potere discrezionale del giudice in merito era rigorosamente subordinato al duplice presupposto della prova dell'esistenza di danni risarcibili e dell'impossibilità o dell'enorme difficoltà, di poterli dimostrare nel loro preciso ammontare.
Sotto il secondo profilo il danno patrimoniale non poteva essere riconosciuto per le spese sostenute per l'attività del difensore nominato nel procedimento penale n. 4588/08/2021 in quanto agli atti risultava che l'avvocato difensore fosse l'avv. Anna Califano e non dall'avv.
Veronica Russo e neanche per quelle sostenute per le somme versate all'avv. Criscuolo per la difesa nel procedimento dinanzi al TAR
Campania poiché la sospensiva emessa non conteneva alcuna motivazione in ordine alla natura abusiva delle opere realizzate ed oggetto del procedimento penale.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)omessa pronuncia sulle preliminari eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevata dai chiamati, omessa valutazione dei fatti e delle prove posti a base di detta eccezione, con
5 conseguente erronea e falsa applicazione dell'art. 1492 I comma e
2943 cc e dell'art. 91 cpc;
secondo l'appellante il Tribunale non poteva decidere secondo il principio della ragione più liquida, principio che non poteva essere applicato in presenza di questioni di rito e, in particolare, perché i chiamati in causa avevano eccepito la propria carenza di legittimazione e la prescrizione dell'azione; la mancata valutazione di tali questioni preliminari, pur volendo ammettere l'applicabilità del criterio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di rito e questioni di merito, aveva determinato la sua automatica condanna al pagamento delle spese processuali anche in favore dei terzi evocati in giudizio, mentre, invece, tale condanna andava disposta in capo al convenuto quale improvvido chiamante in causa che aveva adottato una condotta processuale temeraria con abusivo esercizio del diritto di difesa;
2)mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sia patrimoniali che non, con la presupposta motivazione - vizio di motivazione - erronea valutazione dei fatti e delle prove posti a base di detta domanda, con conseguente erronea e falsa applicazione degli artt.
1126, 2059, 2697 e 2729 del cc 1480, 1218,1223 e 1479 cc- violazione
6 e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 - 115 e 116 cpc;
secondo l'appellante la prova del danno non patrimoniale poteva essere fornita anche mediante presunzioni;
ai fini della liquidazione equitativa aveva pienamente assolto al suo onere probatorio quanto alla sussistenza dell'evento lesivo mediante tramite la produzione degli atti relativi al procedimento penale, dell'ordinanza di demolizione emessa dal e del decreto di sequestro emesso il 9/9/2008 dal Controparte_7
PM dr. Sessa del Tribunale di Nocera Inferiore e che, pertanto, sulla base di tale documentazione il Tribunale avrebbe potuto far ricorso all'art. 1226 cc;
inoltre il Giudice di primo grado non si era pronunciato, in violazione dell'art. 112 cpc, sulla sua richiesta risarcitoria corrispondente alla riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile rivelatosi abusivo, essendo stata irrilevante la sua scelta di aver preferito esercitare l'azione risarcitoria piuttosto che l' actio quanti minoris;
invero secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell'art. 1223 cc, il risarcimento del danno doveva essere integrale e, quindi, corrispondere alla differenza tra il valore effettivo del patrimonio in un determinato momento e il valore che si sarebbe potuto realizzare se l'obbligazione fosse stata
7 esattamente adempiuta, comprendendo così una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore, quale danno emergente, e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio, quale lucro cessante;
quanto alle spese legali l'avv.Anna
Califano era il difensore di ufficio e, quindi, il suo unico difensore di fiducia era l'avv. Veronica Russo e la natura abusiva delle opere in relazione alle spese sostenute dinanzi al Tar poteva essere desunta dalla convalida del sequestro del PM e dall'ordinanza di demolizione emessa dal evidenziando anche che, secondo Controparte_7
consolidati orientamenti giurisprudenziali, il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, aveva efficacia di piena prova, fino a querela di falso.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
affermando che:
l'applicazione del principio della ragione più liquida era stata corretta;
la condanna alle spese anche rispetto al terzo chiamato in causa non era censurabile in quanto le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in causa dovevano essere poste a carico di chi, rimasto
8 soccombente, ne aveva provocato e giustificato l'intervento in causa;
tale regola valeva anche se l'attore soccombente non avesse formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, facendosi soltanto salva l'ipotesi in cui l'iniziativa del chiamante si fosse rivelata palesemente arbitraria;
il potere discrezionale che l'art. 1226 cc conferiva al giudice era rigorosamente subordinato al duplice presupposto che fosse provata l'esistenza di danni risarcibili e che fosse impossibile, o molto difficile,
la dimostrazione del loro preciso ammontare;
l'ulteriore documentazione esibita in appello non era ammissibile.
Gli eredi di si costituivano chiedendo il rigetto Persona_1
dell'appello per infondatezza.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Il principio della ragione più liquida è stato correttamente applicato in quanto secondo l'interpretazione resa dalla Corte di
Cassazione “in applicazione del principio processuale della "ragione
più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
9 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che
comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca
il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare
ai sensi dell'art. 276 cpc ( cfr.sent. Cass. sez. un. n.9936/2014; sent.
Cass.n.11458/2018; sent.Cass.n.24093/2019; sent. Cass.n.26634/2022;
sent.Cass.n.30507/2023).
E tale principio è applicabile anche nel caso vi siano anche questioni di rito.
In applicazione del principio processuale della ragione più
liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di
merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in
presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto
che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della
stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
10 trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio(cfr.sent.Cass. n.26634/2022)
Non è fondata neppure la questione che attiene alle spese poste a carico dell'attore soccombente anche nei confronti del terzo chiamato in garanzia.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato(
cfr.sent Cass.n.6144/2024; ord. Cass.n.10364/2023; ord.
Cass.n.18710/2021; ord. Cass.n.31889/20919).
Nel caso di specie non può dirsi che l'iniziativa della parte convenuta in primo grado sia stata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, anche alla luce del prosieguo di questa motivazione.
11 La censura che riguarda il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale non è accoglibile.
Da un canto l'appellante non ha allegato alcunché ai fini di un ragionamento presuntivo e ha sostenuto in appello che fosse semmai provato che vi fosse un abuso edilizio di parte dell'immobile che aveva acquistato.
E'chiaro che le sue allegazioni in merito alla configurabilità
dell'abuso edilizio attengono ai fatti produttivi del danno, ma non a quanto necessario per la determinazione del danno medesimo.
L'appellante ha chiesto anche di determinare il danno sotto il profilo della riduzione del prezzo, ma sul punto la Corte rileva che tale domanda era stata articolata ammissibilmente in primo grado solo in sede conclusionale.
Quanto al danno patrimoniale va premesso che il Parte_1
ha esibito in un caso una fattura e nell'altro una notula e una lettera di messa in mora, ovvero documentazione che non comprova un esborso effettivo e, quindi, un'effettiva diminuzione patrimoniale.
In ogni caso quanto alla sede penale l'appellante non ha esibito agli atti in mandato conferito all'avv. Veronica Russo che a suo dire
12 avrebbe esplicato la sua attività al fine di ottenere una richiesta di archiviazione da parte del PM ed accolta dal Gip.
Agli atti abbiamo soltanto il decreto di archiviazione, mentre non abbiamo il mandato alle liti e le memorie che avrebbero condotto il
PM a formulare la richiesta di archiviazione al Gip.
In merito all'attività professionale posta in essere dall'avv
Criscuolo occorre partire dalla motivazione del Tribunale che ha rigettato la richiesta in considerazione del fatto che il TAR aveva accolto la sospensiva senza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'abuso edilizio.
L'appellante ha sostenuto che la configurabilità dell'abuso edilizio era, comunque, evincibile dal provvedimento di sequestro del PM, dal contenuto dell'ordinanza di demolizione e dal verbale di polizia municipale che aveva efficacia di piena prova fino a querela di falso.
In realtà il Tribunale ha deciso secondo la ragione più liquida,
ovvero rigettando la domanda in mancanza della prova del danno, ma poi nel concreto ai fini del rigetto della domanda di risarcimento del
13 danno patrimoniale ha valutato la sussistenza dell'abuso edilizio,
ovvero del fatto produttivo del danno.
In proposito la Corte rileva che è riscontrato che vi fosse un abuso edilizio e precisamente la modifica di destinazione d'uso di una cantinola in un box auto.
Se ciò è vero, è altrettanto vero che il aveva Parte_1
acquistato nell'atto pubblico del 23 giugno 2006 per Notaio Per_2
il vano in questione contrassegnato dal numero 31 e indicato quale cantinola.
Dalle caratteristiche del vano che facevano risalire le opere abusive ad un 'epoca risalente- ovvero ad un'epoca anteriore addirittura alla prima vendita del 1995 come affermato nel decreto di archiviazione del Gip del 24 11 2009 - era possibile desumere che l'appellante aveva acquistato una cantinola che, invece. era un box auto.
All'atto della stipula della compravendita il Parte_1
acquistava una cantinola e non un box ed era perfettamente in grado di verificare cosa andava ad acquistare e la relativa regolarità a livello edilizio.
14 Sulla base di tale ragionamento la domanda di risarcimento non poteva in alcun modo essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00 E-
26.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida in E 2445,00 oltre Controparte_1
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3)condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore degli eredi di spese che liquida in E 2445,00 oltre Persona_1
15 IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002;
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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