TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1707/23 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Evangelista Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.23, l'istante proponeva domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, della somma di €. 7.082,63, quale importo dovuto a titolo di tfr.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. III Reparto, dichiarata fallita con sentenza del
3.8.17 del Tribunale di Nola;
che presentava domanda tardiva di ammissione al passivo, accolta per
€. 7.082, 63 a titolo di tfr dal Giudice Delegato che dichiarava, altresì, esecutivo lo stato passivo;
di CP_ aver inoltrato domanda all' per il recupero della detta somma, ma l' rigettava la CP_2
domanda in quanto asseritamente priva del provvedimento del G.D. in ordine alla ammissione al passivo e della dichiarazione di non opposizione allo stato passivo;
che veniva proposto ricorso amministrativo ed allegato il modello sr54, specificando che il provvedimento di ammissione del
Giudice delegato era stato già allegato;
che, ciò nonostante, l'Istituto rimaneva silente. Concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in proprio CP_2 favore dell'importo di €. 7.082,63, oltre rivalutazione, interessi e spese. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improponibilità del ricorso ritenendo che la domanda amministrativa incompleta della documentazione necessaria dovesse equipararsi al difetto totale di domanda. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avverso ricorso difettando il provvedimento di ammissione allo stato passivo e il requisito dell'esecutività dello stesso.
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità essendovi prova in atti della presentazione della domanda amministrativa del 14.5.21. L'eccepita incompletezza della documentazione allegata necessaria per il conseguimento del beneficio non importa ovviamente l'inesistenza della domanda, ben potendo peraltro l'Istituto richiedere una integrazione della detta documentazione.
Ancora preliminarmente, giova evidenziare che l'allegato “documentazione amministrativa zip”, in CP_ prod. risulta vuoto. Pertanto, non v'è evidenza di quale fosse effettivamente la documentazione allegata dal ricorrente alla domanda amministrativa, come dedotta in memoria CP_ dall' CP_ Tanto chiarito, in linea generale si osserva che quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass. 2008, n. 1209; Cass. 2006, n.
4183).
Nel caso de quo, il ricorrente ha documentato l'insolvenza del datore, che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, la verifica operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, nonché il conseguente provvedimento di ammissione per l'importo di €. 7.082,63, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio. Ha altresì documentato la definitività ed esecutività dello stato passivo (cfr. doc. 2 prod. ric.).
E' doveroso, tuttavia, osservare che i provvedimenti del Giudice delegato di ammissione del credito del ricorrente e di esecutività dello stato passivo sono successivi all'inoltro della domanda amministrativa. Segnatamente, il provvedimento di ammissione risale al 25.11.21 e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo risale al 25.1.22, laddove la domanda amministrativa di intervento del fondo di garanzia è stata presentata in data 14.5.21.
CP_ Ne consegue che, come eccepito dall' effettivamente all'atto della presentazione della domanda amministrativa non si erano ancora perfezionati i requisiti per accedere alla prestazione, sicchè correttamente l' ha all'epoca respinto la domanda. CP_2
Tuttavia, i requisiti si sono poi senz'altro perfezionati per come documentati nell'odierno giudizio, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'importo come ammesso al passivo, con condanna dell' convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo CP_2 dovuto pari ad €. 7.082,63, a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dì della spettanza al soddisfo.
La circostanza che i presupposti per accedere alla prestazione a carico del si siano CP_3
CP_ perfezionati solo dopo la presentazione della domanda amministrativa e siano stati resi noti all' solo con l'odierno giudizio, giustifica una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di €. CP_1
7.082,63, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- compensa le spese.
Si comunichi
Nola, 8.4.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1707/23 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Evangelista Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.23, l'istante proponeva domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, della somma di €. 7.082,63, quale importo dovuto a titolo di tfr.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. III Reparto, dichiarata fallita con sentenza del
3.8.17 del Tribunale di Nola;
che presentava domanda tardiva di ammissione al passivo, accolta per
€. 7.082, 63 a titolo di tfr dal Giudice Delegato che dichiarava, altresì, esecutivo lo stato passivo;
di CP_ aver inoltrato domanda all' per il recupero della detta somma, ma l' rigettava la CP_2
domanda in quanto asseritamente priva del provvedimento del G.D. in ordine alla ammissione al passivo e della dichiarazione di non opposizione allo stato passivo;
che veniva proposto ricorso amministrativo ed allegato il modello sr54, specificando che il provvedimento di ammissione del
Giudice delegato era stato già allegato;
che, ciò nonostante, l'Istituto rimaneva silente. Concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in proprio CP_2 favore dell'importo di €. 7.082,63, oltre rivalutazione, interessi e spese. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improponibilità del ricorso ritenendo che la domanda amministrativa incompleta della documentazione necessaria dovesse equipararsi al difetto totale di domanda. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avverso ricorso difettando il provvedimento di ammissione allo stato passivo e il requisito dell'esecutività dello stesso.
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità essendovi prova in atti della presentazione della domanda amministrativa del 14.5.21. L'eccepita incompletezza della documentazione allegata necessaria per il conseguimento del beneficio non importa ovviamente l'inesistenza della domanda, ben potendo peraltro l'Istituto richiedere una integrazione della detta documentazione.
Ancora preliminarmente, giova evidenziare che l'allegato “documentazione amministrativa zip”, in CP_ prod. risulta vuoto. Pertanto, non v'è evidenza di quale fosse effettivamente la documentazione allegata dal ricorrente alla domanda amministrativa, come dedotta in memoria CP_ dall' CP_ Tanto chiarito, in linea generale si osserva che quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass. 2008, n. 1209; Cass. 2006, n.
4183).
Nel caso de quo, il ricorrente ha documentato l'insolvenza del datore, che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, la verifica operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, nonché il conseguente provvedimento di ammissione per l'importo di €. 7.082,63, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio. Ha altresì documentato la definitività ed esecutività dello stato passivo (cfr. doc. 2 prod. ric.).
E' doveroso, tuttavia, osservare che i provvedimenti del Giudice delegato di ammissione del credito del ricorrente e di esecutività dello stato passivo sono successivi all'inoltro della domanda amministrativa. Segnatamente, il provvedimento di ammissione risale al 25.11.21 e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo risale al 25.1.22, laddove la domanda amministrativa di intervento del fondo di garanzia è stata presentata in data 14.5.21.
CP_ Ne consegue che, come eccepito dall' effettivamente all'atto della presentazione della domanda amministrativa non si erano ancora perfezionati i requisiti per accedere alla prestazione, sicchè correttamente l' ha all'epoca respinto la domanda. CP_2
Tuttavia, i requisiti si sono poi senz'altro perfezionati per come documentati nell'odierno giudizio, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'importo come ammesso al passivo, con condanna dell' convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo CP_2 dovuto pari ad €. 7.082,63, a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dì della spettanza al soddisfo.
La circostanza che i presupposti per accedere alla prestazione a carico del si siano CP_3
CP_ perfezionati solo dopo la presentazione della domanda amministrativa e siano stati resi noti all' solo con l'odierno giudizio, giustifica una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di €. CP_1
7.082,63, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- compensa le spese.
Si comunichi
Nola, 8.4.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)