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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.386/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FAVARA MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. RACHIERO Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO
LA SRL (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ASCIOTI FRANCESCO P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FAVARA MARCO per parte resistente 'avv. Paolo Perrone in sostituzione Controparte_1
dell'avv. RACHIERO DIEGO per parte resistente LA S.r.l. l'avv. ASCIOTTI FRANCESCO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Giudice del Lavoro Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - ACCERTARE E DICHIARARE che il RICORRENTE, ha diritto a PERCEPIRE ED OTTENERE la retribuzione di Luglio 2023 così come riconosciuto dalla datrice di lavoro e determinato nel cedolino paga (Luglio 2023) prodotto con il presente ricorso e, conseguentemente, CONDANNARE la società Controparte_1
P.I.: in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 CP_2
C.F.: , con sede Legale a Brindisi (72100-BR) Corso Garibaldi n. 17 C.F._2
PEC: al PAGAMENTO dell'importo netto di € 1.819,84 Email_1 corrispondente alla somma lorda di € 689,85 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla scadenza al saldo;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il
RICORRENTE, durante tutto il suo rapporto di lavoro con Controparte_1
(04.10.2022 - 27.07.2023) ha prestato attività lavorativa nell'appalto/Sub-appaltato
“Condominio IL ON “sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21 la cui committenza è riconducibile alla società LA srl;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il RICORRENTE, ha diritto a PERCEPIRE ED OTTENERE il Trattamento di Fine
Rapporto così come riconosciuto dalla datrice di lavoro e determinato nel cedolino paga
(Dicembre 2023) prodotto e, conseguentemente, CONDANNARE - ex art. 29 del d.lgs.
276/2003 in via tra loro solidale e/o alternativo la società Controparte_1
P.I.: in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 CP_2
C.F.: , con sede Legale a Brindisi (72100-BR) Corso Garibaldi n. 17 C.F._2
PEC: e la P.I.: in Email_1 Controparte_3 P.IVA_2 persona dell'amministratore C.F.: con Controparte_4 C.F._3
sede Legale in Milano (20124-MI) Via Galileo Galilei n. 5 PEC: al Email_2
PAGAMENTO dell'importo lordo € 1.638,46 pari a € 1.313,17 netti a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla scadenza al saldo;
SPESE: - Per effetto di tutto quanto sopra esposto CONDANNARE le resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge. Il sottoscritto procuratore si dichiara ANTISTATARIO delle somme e, conseguentemente, chiede la DISTRAZIONE a favore dello stesso, ai sensi di cui all'art. 93 c.p.c., di quanto verrà liquidato a titolo di onorari e spese giudiziali. - MANLEVARE parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale dello stesso come da dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'iscrizione a ruolo della causa. IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede di ordinare alle RESISTENTI, ex art. 210 cpc, l'esibizione e deposito del contratto avuto luogo tra LA srl e la la avente ad oggetto i Controparte_5
lavori da effettuarsi nel cantiere: “Condominio IL ON “ sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21; - si chiede, sin da subito di essere ammessi a prova per interpello e ad eventuale prova contraria con i testi già indicati sugli stessi capitoli che verranno ammessi;
- si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli da intendersi formulati in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero è che”. v SULLE RETRIBUZIONI
NON VERSATE 1) Il RICORRENTE nel periodo che va dal 04.10.2022 - 27.07.2023 allorché assunto presso la veniva adibito come carpentiere nel Controparte_1 cantiere: “Condominio IL ON “sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21; 2)
Il cantiere: “Condominio IL ON “sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21 era stato appaltato alla società dalla società LA srl;
(risponde Controparte_1
teste n. 1-2)
PARTE RESISTENTE Controparte_1
1) NEL MERITO rigettare tutte le domande del Sig. Parte_1
perché infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2) IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui fosse, anche solo in parte, accertato l'an relativo a tutte o ad alcune delle pretese avversarie, quantificare analiticamente e correttamente l'ammontare delle somme effettivamente dovute al ricorrente, detratti tutti gli importi già corrisposti dalla 3) Con vittoria di spese e Controparte_1
compensi di lite. In via istruttoria: - respingere ogni avversa istanza istruttoria, perché generica ed assolutamente irrilevante ai fini del decidere;
- senza con ciò acconsentire in alcun modo all'inversione dell'onere della prova, ammettere interrogatorio formale del ricorrente e del legale rappresentante della LA S.R.L. e prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) Vero che nel 2021 la tipulava n. 3 contratti Controparte_1
di subappalto con LA S.R.L. aventi ad oggetto l'esecuzione di opere edili in
Lombardia, segnatamente aventi ad oggetto tre caseggiati in DO SA AC, Bollate e
Limbiate. b) Vero che la on contratto a tempo determinato Controparte_1
(poi trasformato in contratto a tempo indeterminato) con decorrenza dal 4.10.2022 assumeva il ricorrente, destinandolo al cantiere di Bollate. c) Vero che i controlli delle presenze in cantiere venivano effettuati dalla LA S.R.L. d) Vero che le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore sono state inferiori a quanto previsto contrattualmente e indicato in busta paga. e) Vero che come si evince dalla comunicazione inviata da
LA alla resistente (doc. 2 che si esibisce al teste) il cantiere di DO risultava più volte sprovvisto di maestranze. Si indicano a testi Sig. , residente in [...]Testimone_1
SAta Susanna (Brindisi), alla Contrada SAta Maria n.24, Sig. , Testimone_2
domiciliato presso LA S.R.L., con sede in Cinisello Balsamo (Milano) alla Via
Guicciardini n.45, - Nella denegata ipotesi di ammissione di eventuali capitoli di prova di controparte, ammettersi prova contraria diretta ed indiretta, sempre senza con ciò acconsentire all'inversione dell'onere della prova. - Si chiede altresi ammettersi e disporsi ordine di esibizione a LA S.R.L. ex art.210 c.p.c. dei fogli di presenza relativi al cantiere di
DO relativamente al periodo luglio 2023. PARTE RESISTENTE LA S.r.l.
Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Pavia stralci la posizione di TR SRL estromettendone la partecipazione al giudizio di cui sopra determinando lo svolgimento del medesimo nei confronti esclusivi di ed – in ogni caso- rigettare le domande avverse Controparte_1
perché infondate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 386/2024 promossa da:
(cf. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FAVARA MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.RACHIERO Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO
LA S.r.l. (c.f. con il patrocinio dell'avv. ASCIOTI FRANCESCO P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio le resistenti sopra Parte_1
identificate allegando e deducendo:
- di essere stato assunto da in data 4 ottobre 2022 con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo determinato full-time (poi trasformato in tempo indeterminato) con qualifica di operaio comune, 2° Livello ccnl Edilizia-Industria con mansioni di Carpentiere Edile;
- che le società resistenti avevano stipulato un contratto di appalto per il risanamento e la riqualificazione energetica di un edificio residenziale/Condominio: “IL ON “sito in
DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21“con superbonus 110%”;
- che il rapporto di lavoro anzidetto si è interrotto in data 27 luglio 2023 ma, ciò nonostante, non gli sono state corrisposte la retribuzione di luglio 2023 ed il trattamento di fine rapporto.
1.1. La società si è costituita in giudizio allegando che il Controparte_1
lavoratore aveva prestato la propria attività per un quantitativo di ore inferiore a quello indicato nelle buste paga;
la società TR S.r.l. ha chiesto di essere manlevata dall'altra resistente in forza di accordo intervenuto tra le stesse.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che la stipula del contratto di lavoro, le mansioni svolte dal ricorrente e la durata dello stesso, oltre ad essere in parte documentate (cfr. comunicazione lav sub doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e copia non firmata del contratto di lavoro sub fascicolo ) non sono state minimamente Controparte_1
contestate.
Parimenti è incontestato che il ricorrente abbia svolto le proprie mansioni esclusivamente presso il cantiere di DO SA AC e che non siano stati allo stesso corrisposte la retribuzione di luglio 2023 ed il tfr;
giova, poi, evidenziare che la
[...]
non ha contestato la provenienza delle buste paga prodotte dal ricorrente (cfr. Controparte_1
doc. n. 5 e n. 6 fascicolo parte resistente).
Circa l'ammontare del credito parte resistente ha allegato che Controparte_1
il ricorrente ha lavorato meno ore di quanto indicato nel prospetto paga;
si deve, tuttavia, evidenziare che la parte non ha allegato e provato l'orario effettivamente svolto dal ricorrente.
Costituisce, infatti, un orientamento pressoché uniforme della giurisprudenza di legittimità e di quella di merito quello secondo il quale “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (Cass. Sez.
L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017)”. L'art. 2735 cod. civ. stabilisce che la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
l'art. 2732 cod. civ. prevede poi che la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Pertanto, la parte resistente avrebbe dovuto provare l'errore sotteso ai prospetti paga consegnati al lavoratore;
nella specie, però, il capitolo di prova articolato dalla parte (Vero che le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore sono state inferiori a quanto previsto contrattualmente e indicato in busta paga) attiene solo all'esistenza di un minor orario di lavoro ma non è idoneo, per come genericamente formulato, a dimostrare la relativa quantificazione.
In definitiva, sussiste il credito del ricorrente per come specificato nei prospetti paga agli atti.
2.1. È incontestata l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti resistenti in relazione anche al cantiere ove ha prestato la propria attività il ricorrente;
in particolare, la società ha allegato nella propria memoria di aver stipulato nel 2021 Controparte_1
tre contratti di sub appalto con la TR S.r.l.
L'art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 237 del 2003 prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La TR S.r.l. costituendosi in giudizio nulla ha eccepito in ordine alla tempestività dell'azione del ricorrente, essendosi limitata ad allegare l'esistenza di un accordo di manleva stipulato con la (cfr. doc. sub fascicolo TR S.r.l.). Controparte_1
L'accordo di manleva risulta documentato (cfr. lettera L del documento citato) sebbene lo stesso non possa essere opposto al ricorrente.
In definitiva le resistenti devono essere condannate in solido al pagamento della somma netta di euro 3.133,01 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2023 e di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
La dovrà tenere indenne la TR S.r.l. da tutto quanto Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in forza della presente sentenza.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Favara, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e
5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.133,01 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2023 e di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna, altresì, le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Favara che si liquidano in euro 2.626 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
3. condanna la a tenere indenne la TR S.r.l. da ogni esborso che Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a fare in forza della presente sentenza.
Pavia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FAVARA MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. RACHIERO Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO
LA SRL (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ASCIOTI FRANCESCO P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FAVARA MARCO per parte resistente 'avv. Paolo Perrone in sostituzione Controparte_1
dell'avv. RACHIERO DIEGO per parte resistente LA S.r.l. l'avv. ASCIOTTI FRANCESCO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Giudice del Lavoro Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - ACCERTARE E DICHIARARE che il RICORRENTE, ha diritto a PERCEPIRE ED OTTENERE la retribuzione di Luglio 2023 così come riconosciuto dalla datrice di lavoro e determinato nel cedolino paga (Luglio 2023) prodotto con il presente ricorso e, conseguentemente, CONDANNARE la società Controparte_1
P.I.: in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 CP_2
C.F.: , con sede Legale a Brindisi (72100-BR) Corso Garibaldi n. 17 C.F._2
PEC: al PAGAMENTO dell'importo netto di € 1.819,84 Email_1 corrispondente alla somma lorda di € 689,85 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla scadenza al saldo;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il
RICORRENTE, durante tutto il suo rapporto di lavoro con Controparte_1
(04.10.2022 - 27.07.2023) ha prestato attività lavorativa nell'appalto/Sub-appaltato
“Condominio IL ON “sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21 la cui committenza è riconducibile alla società LA srl;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il RICORRENTE, ha diritto a PERCEPIRE ED OTTENERE il Trattamento di Fine
Rapporto così come riconosciuto dalla datrice di lavoro e determinato nel cedolino paga
(Dicembre 2023) prodotto e, conseguentemente, CONDANNARE - ex art. 29 del d.lgs.
276/2003 in via tra loro solidale e/o alternativo la società Controparte_1
P.I.: in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 CP_2
C.F.: , con sede Legale a Brindisi (72100-BR) Corso Garibaldi n. 17 C.F._2
PEC: e la P.I.: in Email_1 Controparte_3 P.IVA_2 persona dell'amministratore C.F.: con Controparte_4 C.F._3
sede Legale in Milano (20124-MI) Via Galileo Galilei n. 5 PEC: al Email_2
PAGAMENTO dell'importo lordo € 1.638,46 pari a € 1.313,17 netti a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla scadenza al saldo;
SPESE: - Per effetto di tutto quanto sopra esposto CONDANNARE le resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge. Il sottoscritto procuratore si dichiara ANTISTATARIO delle somme e, conseguentemente, chiede la DISTRAZIONE a favore dello stesso, ai sensi di cui all'art. 93 c.p.c., di quanto verrà liquidato a titolo di onorari e spese giudiziali. - MANLEVARE parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale dello stesso come da dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'iscrizione a ruolo della causa. IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede di ordinare alle RESISTENTI, ex art. 210 cpc, l'esibizione e deposito del contratto avuto luogo tra LA srl e la la avente ad oggetto i Controparte_5
lavori da effettuarsi nel cantiere: “Condominio IL ON “ sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21; - si chiede, sin da subito di essere ammessi a prova per interpello e ad eventuale prova contraria con i testi già indicati sugli stessi capitoli che verranno ammessi;
- si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli da intendersi formulati in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero è che”. v SULLE RETRIBUZIONI
NON VERSATE 1) Il RICORRENTE nel periodo che va dal 04.10.2022 - 27.07.2023 allorché assunto presso la veniva adibito come carpentiere nel Controparte_1 cantiere: “Condominio IL ON “sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21; 2)
Il cantiere: “Condominio IL ON “sito in DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21 era stato appaltato alla società dalla società LA srl;
(risponde Controparte_1
teste n. 1-2)
PARTE RESISTENTE Controparte_1
1) NEL MERITO rigettare tutte le domande del Sig. Parte_1
perché infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2) IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui fosse, anche solo in parte, accertato l'an relativo a tutte o ad alcune delle pretese avversarie, quantificare analiticamente e correttamente l'ammontare delle somme effettivamente dovute al ricorrente, detratti tutti gli importi già corrisposti dalla 3) Con vittoria di spese e Controparte_1
compensi di lite. In via istruttoria: - respingere ogni avversa istanza istruttoria, perché generica ed assolutamente irrilevante ai fini del decidere;
- senza con ciò acconsentire in alcun modo all'inversione dell'onere della prova, ammettere interrogatorio formale del ricorrente e del legale rappresentante della LA S.R.L. e prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) Vero che nel 2021 la tipulava n. 3 contratti Controparte_1
di subappalto con LA S.R.L. aventi ad oggetto l'esecuzione di opere edili in
Lombardia, segnatamente aventi ad oggetto tre caseggiati in DO SA AC, Bollate e
Limbiate. b) Vero che la on contratto a tempo determinato Controparte_1
(poi trasformato in contratto a tempo indeterminato) con decorrenza dal 4.10.2022 assumeva il ricorrente, destinandolo al cantiere di Bollate. c) Vero che i controlli delle presenze in cantiere venivano effettuati dalla LA S.R.L. d) Vero che le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore sono state inferiori a quanto previsto contrattualmente e indicato in busta paga. e) Vero che come si evince dalla comunicazione inviata da
LA alla resistente (doc. 2 che si esibisce al teste) il cantiere di DO risultava più volte sprovvisto di maestranze. Si indicano a testi Sig. , residente in [...]Testimone_1
SAta Susanna (Brindisi), alla Contrada SAta Maria n.24, Sig. , Testimone_2
domiciliato presso LA S.R.L., con sede in Cinisello Balsamo (Milano) alla Via
Guicciardini n.45, - Nella denegata ipotesi di ammissione di eventuali capitoli di prova di controparte, ammettersi prova contraria diretta ed indiretta, sempre senza con ciò acconsentire all'inversione dell'onere della prova. - Si chiede altresi ammettersi e disporsi ordine di esibizione a LA S.R.L. ex art.210 c.p.c. dei fogli di presenza relativi al cantiere di
DO relativamente al periodo luglio 2023. PARTE RESISTENTE LA S.r.l.
Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Pavia stralci la posizione di TR SRL estromettendone la partecipazione al giudizio di cui sopra determinando lo svolgimento del medesimo nei confronti esclusivi di ed – in ogni caso- rigettare le domande avverse Controparte_1
perché infondate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 386/2024 promossa da:
(cf. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FAVARA MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.RACHIERO Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO
LA S.r.l. (c.f. con il patrocinio dell'avv. ASCIOTI FRANCESCO P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio le resistenti sopra Parte_1
identificate allegando e deducendo:
- di essere stato assunto da in data 4 ottobre 2022 con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo determinato full-time (poi trasformato in tempo indeterminato) con qualifica di operaio comune, 2° Livello ccnl Edilizia-Industria con mansioni di Carpentiere Edile;
- che le società resistenti avevano stipulato un contratto di appalto per il risanamento e la riqualificazione energetica di un edificio residenziale/Condominio: “IL ON “sito in
DO SA AC (MI) in Via Mozart 7/21“con superbonus 110%”;
- che il rapporto di lavoro anzidetto si è interrotto in data 27 luglio 2023 ma, ciò nonostante, non gli sono state corrisposte la retribuzione di luglio 2023 ed il trattamento di fine rapporto.
1.1. La società si è costituita in giudizio allegando che il Controparte_1
lavoratore aveva prestato la propria attività per un quantitativo di ore inferiore a quello indicato nelle buste paga;
la società TR S.r.l. ha chiesto di essere manlevata dall'altra resistente in forza di accordo intervenuto tra le stesse.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che la stipula del contratto di lavoro, le mansioni svolte dal ricorrente e la durata dello stesso, oltre ad essere in parte documentate (cfr. comunicazione lav sub doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e copia non firmata del contratto di lavoro sub fascicolo ) non sono state minimamente Controparte_1
contestate.
Parimenti è incontestato che il ricorrente abbia svolto le proprie mansioni esclusivamente presso il cantiere di DO SA AC e che non siano stati allo stesso corrisposte la retribuzione di luglio 2023 ed il tfr;
giova, poi, evidenziare che la
[...]
non ha contestato la provenienza delle buste paga prodotte dal ricorrente (cfr. Controparte_1
doc. n. 5 e n. 6 fascicolo parte resistente).
Circa l'ammontare del credito parte resistente ha allegato che Controparte_1
il ricorrente ha lavorato meno ore di quanto indicato nel prospetto paga;
si deve, tuttavia, evidenziare che la parte non ha allegato e provato l'orario effettivamente svolto dal ricorrente.
Costituisce, infatti, un orientamento pressoché uniforme della giurisprudenza di legittimità e di quella di merito quello secondo il quale “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (Cass. Sez.
L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017)”. L'art. 2735 cod. civ. stabilisce che la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale;
l'art. 2732 cod. civ. prevede poi che la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Pertanto, la parte resistente avrebbe dovuto provare l'errore sotteso ai prospetti paga consegnati al lavoratore;
nella specie, però, il capitolo di prova articolato dalla parte (Vero che le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore sono state inferiori a quanto previsto contrattualmente e indicato in busta paga) attiene solo all'esistenza di un minor orario di lavoro ma non è idoneo, per come genericamente formulato, a dimostrare la relativa quantificazione.
In definitiva, sussiste il credito del ricorrente per come specificato nei prospetti paga agli atti.
2.1. È incontestata l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti resistenti in relazione anche al cantiere ove ha prestato la propria attività il ricorrente;
in particolare, la società ha allegato nella propria memoria di aver stipulato nel 2021 Controparte_1
tre contratti di sub appalto con la TR S.r.l.
L'art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 237 del 2003 prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La TR S.r.l. costituendosi in giudizio nulla ha eccepito in ordine alla tempestività dell'azione del ricorrente, essendosi limitata ad allegare l'esistenza di un accordo di manleva stipulato con la (cfr. doc. sub fascicolo TR S.r.l.). Controparte_1
L'accordo di manleva risulta documentato (cfr. lettera L del documento citato) sebbene lo stesso non possa essere opposto al ricorrente.
In definitiva le resistenti devono essere condannate in solido al pagamento della somma netta di euro 3.133,01 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2023 e di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
La dovrà tenere indenne la TR S.r.l. da tutto quanto Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in forza della presente sentenza.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Favara, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e
5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.133,01 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2023 e di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna, altresì, le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Favara che si liquidano in euro 2.626 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
3. condanna la a tenere indenne la TR S.r.l. da ogni esborso che Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a fare in forza della presente sentenza.
Pavia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina