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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NT
R.G. 157/2024
La Corte D'Appello di NT, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
29.7.2024 da
(C.F. , assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PADOVAN SIMONE (C.F. del C.F._2
foro di Bolzano, con studio in 39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio, 3 e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. ECCHER ALESSIO (CF presso il cui CodiceFiscale_4
studio in Pergine Valsugana (TN) - Via Petrarca n.84 elegge domicilio, e l'Avv MANTOVANI ANDREA ( CF ) in forza di C.F._5
procura ad litem in atti appellata CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di NT, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di NT n. 674/2024 (G.I.: dott. M. Morandini), resa nel procedimento sub R.G. 1202/2021, pubblicata in data 27.06.2024
e notificata in data 01.07.2024, disattesa e rigettata ogni contraria domanda od eccezione, così giudicare:
In via principale:
1. Per i motivi tutti indicati nel presente atto ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa
[...]
in relazione ai fatti per cui è causa e, per l'effetto, riformare Parte_1
in toto la sentenza del Tribunale di NT n. 674/2024.
In via subordinata:
2. In via subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi d'appello, per le ragioni esposte in atti e previo accertamento del concorso di colpa maggioritario dell'appellata nella causazione dei danni per cui è processo, ridurre l'ammontare dell'eventuale risarcimento in modo proporzionale alle reciproche responsabilità accertate, anche in ordine alle spese di lite;
In ogni caso:
3. Con vittoria di compensi e spese di lite relativi ad entrambi i gradi processuali, nonché alla fase di mediazione ante causam, oltre ad accessori di legge e ad ogni altra ulteriore occorrenda.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nell'anno 2015 lei aveva in cura la signora CP_1
pag. 2/27 2. Vero che, nell'autunno 2015, lei indirizzava la signora CP_1
dalla dott.ssa affinché quest'ultima provvedesse alla prescrizione di Per_1
terapia farmacologica da affiancare alla psicoterapia?
3. Vero che nell'autunno/inverno 2015 la signora presentava CP_1
ideazione autolesionistica?
4. Vero che nell'autunno/inverno 2015 la signora presentava CP_1
sintomi riconducibili ad ideazione autolesionistica?
5. Vero che lei ha redatto e sottoscritto la dichiarazione prodotta dalla convenuta quale doc. 1, che si rammostra al teste?
Si indica quale testimone: - dott. con studio in Testimone_1
NT, via al Torrione, 1
Per parte appellata
1. respingere l'appello avversario;
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, Iva e
Cnpa.
3. In via istruttoria non ammettere la prova orale richiesta da controparte in quanto: a. l'istanza è stata motivatamente respinta dal Tribunale (ordinanza
16 marzo 2022), di talché controparte non poteva limitarsi sic et simpliciter a riproporle ma avrebbe dovuto dedurre un motivo ad hoc, criticando le ragioni che avevano indotto il primo Giudice a non ammettere i capitoli in quanto superflui o valutativi (Cass. 26 gennaio 2006 n.1691: “Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'art.345 c.p.c. ma non … riproporre istanze istruttorie … disattese dal giudice di I^ grado, senza espressamente censurare con motivo di gravame le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi dell'omessa pag. 3/27 pronuncia al riguardo” [negli stessi termini cfr. Cass. 22 luglio 2005
n.15393 (non massimata) e la recente Cass. 26 luglio 2024 n.21004];
b. i capitoli non meritano in ogni caso di essere ammessi: - nn.1 e 2, perché si tratta di aspetti non contestati e quindi di capitoli superflui;
- nn.3 e 4, perché con queste domande controparte punta chiaramente a far dire al testimone che, sino a quando l'ha avuta in cura, la paziente non presentava sintomi riconducibili ad ideazione autolesionistica: si tratta peraltro di circostanze ictu oculi inconferenti perché ciò che rileva è che quei sintomi siano stati colti dall'appellante nel successivo periodo in cui ella ha seguito la signora (e ve n'è prova scritta); - n.5: la CP_1
provenienza del documento non è contestata, quindi il capitolo è superfluo;
in subordine chiede d'essere autorizzata a controprova sui CP_1
capitoli che fossero ammessi con i testimoni indicati nella memoria istruttoria 24 novembre 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021, CP_1
conveniva in giudizio la dott.ssa esponendo che: a Parte_1
partire dall'anno 2008 l'attrice si era sottoposta a specifica terapia farmacologica per fronteggiare il disturbo bipolare ed i correlati scompensi psicotici;
a seguito di un peggioramento della propria condizione psichica si era rivolta nell'autunno del 2015 alla dott. , che in Parte_1
passato l'aveva già assistita e che quindi era a conoscenza del suo stato clinico;
in data 04.12.2015, al termine di una seduta, la dott.ssa Pt_1
aveva prescritto alla paziente alcuni farmaci da assumere nei successivi tre mesi;
in data 04.01.2016 l'attrice era tornata dal medico la quale che le aveva prescritto una diversa e più incisiva terapia farmacologia pag. 4/27 predisponendo e consegnando alla paziente una comunicazione indirizzata al suo medico di base dott. ; in tale documento aveva segnalato Per_2
che la manifestava “una ricaduta di sindrome depressiva CP_1
nell'ambito di s. bipolare” con la presenza di “sentimenti di colpa e astenia psicofisica”, inoltre, riportata la terapia prescritta e le analisi consigliate, lo aveva avvisato che “ in questo mese … non (doveva) restare da sola”;
l'attrice si era recata quindi in farmacia per acquistare i farmaci , senza però avvisare né i familiari né il proprio medico curante dell'incontro con la psichiatra e della nuova terapia;
che nei giorni successivi l'attrice era apparsa tranquilla, rassicurando i familiari circa il proprio stato di salute, anche in occasione dell'Epifania 2016 in cui aveva trascorso la giornata festiva con figli e nipoti, ribadendo di sentirsi bene;
il successivo
07.01.2016 l'attrice , uscita di casa poco dopo le ore 08,00 per recarsi al lavoro presso la filiale di Baselga di Pinè della Cassa Rurale Alta
Valsugana, aveva raggiunto un immobile di sua proprietà, lasciandosi cadere dall'ultimo piano dell'edificio (da circa 8-9 metri); era stata successivamente trovata a terra dalla figlia, la quale era stata avvertita che la madre non si era presentata al lavoro.
L'attrice allegava inoltre di essere stata ricoverata in gravissime condizioni presso il reparto di terapia Intensiva dell'ospedale “Santa
Chiara” di NT, ove le erano state riscontrate lesioni molto gravi (un importante ematoma periorbitario destro, la sospetta frattura del braccio destro, la posizione preternaturale del AI destro, la lacerazione della palpebra destra con evidente deformità della regione zigomatica); era rimasta ricoverata per 25 gg. durante i quali era stata sottoposta a più operazioni chirurgiche per riparare le plurime fratture dovute alla caduta pag. 5/27 quindi era stata trasferita al Servizio Psichiatrico dell'Ospedale di Borgo
Valsugana ove era rimasta sino al 21.03.2016 e successivamente al
Presidio Ospedaliero “Villa Rosa” di Pergine Valsugana, per essere infine dimessa in data 13.05.2016; era stata successivamente in cura presso il
Servizio di Psichiatria del Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana e nei mesi di agosto e dicembre 2016 era stata sottoposta presso l'
[...]
di NT ad interventi chirurgici al gomito per recuperare la CP_2
funzionalità del braccio destro;
nell'ottobre 2016 l aveva CP_3
accertato una “riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 invalidità 46%”; a seguito della menomazione subita all'occhio destro, all'inizio del 2017 la si era rivolta dapprima ad un CP_1
professionista di Pisa e quindi alla clinica privata “Parco dei Tigli” di
Padova, ove era stata ricoverata per poco più di un mese a far data dal febbraio 2017; l'insuccesso delle terapie praticate, che aveva determinato un rigido e netto decadimento fisico e psicologico, aveva indotto i suoi familiari a trasferirla con urgenza al reparto di Psichiatria dell'Ospedale di
Borgo Valsugana, ove era rimasta sino al 05.05.2017 . L'attrice chiedeva quindi che si accertasse la responsabilità, quantomeno concorrente, della convenuta in relazione all'evento dannoso occorso in data 07.01.2016, con condanna al risarcimento del danno alla persona nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 07.01.2016 a quello del pagamento.
Costituitasi con comparsa del 26.07.2021, negava Parte_1
che vi fossero a suo carico profili di responsabilità, chiedendo quindi il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di affermata responsabilità, domandava la pag. 6/27 riduzione del risarcimento del danno in ragione della colpa concorrente della attrice.
Con sentenza n. 674/2024, il Tribunale di NT accertava la responsabilità colposa della convenuta in relazione all'evento dannoso occorso all'attrice in data 07.01.2016 e la condannava al pagamento della somma di € 378.570,00 a titolo di risarcimento del danno biologico , oltre rivalutazione monetaria sulla somma devalutata al giorno del sinistro ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo.
Il Giudice di primo grado accertava a carico della convenuta una condotta colposa, connotata da negligenza, idonea ad integrare la violazione dell'obbligo giuridico del medico di adottare specifiche cautele volte a scongiurare che il paziente ponga in essere un tentativo di suicidio, il cui rischio era stato accertato dalla dottoressa come si evinceva dal Pt_1
tenore del messaggio destinato al medico di base.
Richiamati i principi giurisprudenziali che attribuiscono allo psichiatra una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso, escludeva che alla luce delle dichiarazioni dei figli potesse nello specifico ritenersi che la caduta fosse avvenuta per mera fatalità.
Osservava infatti che i testi assunti avevano riferito della presenza di una sedia a fianco del parapetto in legno del poggiolo dal quale l'attrice era caduta ed il rinvenimento vicino alla porta che conduce al poggiolo di fotografie ritraenti la famiglia dell'attrice in momenti felici;
per cui il
Tribunale riteneva che alla luce di tali circostanze non fosse possibile pag. 7/27 dubitare che fosse attribuibile ad un gesto estremo la caduta da un poggiolo, posto a circa m. 10 di altezza dal suolo, della donna che, trovandosi all'epoca in uno stato di grave crisi depressiva, non si era recata al lavoro ma si era introdotta, all'insaputa di tutti, in un appartamento di sua proprietà; osservava poi che la convenuta si era limitata a contestare la circostanza senza formulare una ipotesi diversa.
Aggiungeva inoltre che ulteriori conferme si rinvenivano sia nella scheda di accettazione al Pronto Soccorso in quanto il compilatore aveva qualificato l'accaduto come “Autolesione o tentativo di suicidio”; sia infine nella C.T.U., dal momento che il dott. aveva Persona_3
“rilevato, dai riferimenti delle parti e della valutazione diretta della periziata, alcuni indubbi elementi psicopatologici, in maggior parte preesistenti al fatto del 7 gennaio 2016 e possibilmente in causa nel determinare il fatto stesso” (v. pag. 11 C.T.U.), confermando che tale patologia “ha causato il grave gesto autolesivo del 7 gennaio 2016, con la relativa invalidità fisica e le conseguenze di aggravamento depressivo del suo stato psichico” . Ravvisava che la tesi sostenuta dalla convenuta, secondo cui la missiva indirizzata al medico di base aveva il mero scopo di consentirgli di redigere il certificato di malattia e che la frase che “in questo mese la paziente non deve restare da sola” doveva ritenersi un mero consiglio, appariva sconfessata da una lato dalla circostanza che tale nota non conteneva dati utili ai fini dell'assenza lavorativa ed al contempo che l'impiego del verbo “dovere” non si conciliava con un mero consiglio, considerato che nel corso dei colloqui con la paziente la dott.ssa Pt_1
aveva ritenuto che le condizioni psichiche della paziente erano tali da integrare il pericolo di gesti autolesionistici.
pag. 8/27 Richiamati i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla responsabilità del sanitario, affermava che la dottoressa non avesse fornito la prova di aver assunto le cautele che il caso di specie imponevano, al fine precipuo di scongiurare l'evento drammatico verificatosi a distanza di solo tre giorni dal colloquio avuto con la paziente, provvedendo ad avvisare del pericolo il medico curante dell'attrice o contattando direttamente i suoi familiari più stretti. Affermava che imprudentemente la dott.ssa aveva affidato il messaggio alla paziente, Pt_1
sottovalutando il rischio che lo stesso non sarebbe stato consegnato al medico curante, in quanto la versava in un gravissima crisi psichica CP_1
e quindi era priva della necessaria lucidità, come si evince da quanto dichiarato dalla stessa al C.T.U.
Al contempo riteneva che l'attrice aveva dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra le conseguenze di danno riportate per l'effetto del gesto autolesionistico e la condotta colposa ascrivibile alla dott.ssa e Pt_1
ciò alla stregua della regola c.d. “del più probabile che non”, in quanto se quest'ultima avesse adottato un diverso comportamento, improntato a diligenza e prudenza o conforme alle regole della perizia tecnica o richiesto da specifiche norme di legge, le probabilità di causazione dell'evento dannoso sarebbero state inferiori a quelle di non causazione.
Riteneva che fosse ragionevole ritenere che qualora la convenuta avesse adottato un comportamento prudenziale, ovvero avesse contattato direttamente il medico di base o gli stretti familiari della paziente, rendendo noto agli stessi le sue preoccupazioni in ordine ad un possibile tentativo di suicidio, questi si sarebbero immediatamente attivati per scongiurare quanto in effetti era avvenuto, onde evitare quantomeno che la non CP_1
pag. 9/27 rimanesse sola, come suggerito dalla dott.ssa all'esito del colloquio Pt_1
con la paziente;
e che quindi fosse probabile che l'attrice, qualora fosse stata supportata dal punto di vista psicologico dai congiunti, non si sarebbe recata autonomamente presso l'appartamento di sua proprietà, omettendo di presentarsi al lavoro, e soprattutto non avrebbe realizzato il proposito suicidario, piuttosto che ritenere che i congiunti si sarebbero disinteressati della stessa, lasciandola al proprio destino.
In relazione alla liquidazione del danno, richiamava gli esiti della CTU che aveva determinato nel 40% il danno biologico permanente e nel 7% il danno psichico permanente;
il danno biologico temporaneo al 100% in gg. 130, pari al periodo di ospedalizzazione, mentre quello al 50%in gg. 20,
“pari ai periodi di riposo postintervento di rimozione cerchiaggio e rimozione esostosi necessari per la consolidazione della sutura” ; e quindi quantificava il risarcimento nella somma complessiva euro 378.570,0, oltre rivalutazione ed interessi .
Proponeva appello chiedendo, in riforma della Parte_1
impugnata sentenza, il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la condanna ad un importo minore in ragione del riconoscimento di un concorso di colpa della In particolare contestava una errata CP_1
ricostruzione dei fatti ed una non corretta valutazione degli elementi probatori emersi. Negava inoltre che potesse essere ad essa ascritta una condotta colposa e contestava in ogni caso il nesso di causalità con l'evento. Lamentava infine che il Tribunale non avesse accertato neppure un concorso di colpa a cario della appellata.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello CP_1
di cui chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza.
pag. 10/27 Sulla conclusioni sopra riportate, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale non ha operato una ricostruzione corretta dei fatti in quanto si è basato su una valutazione errata degli elementi emersi in corso di causa , avendo ritenuto dimostrato che l'evento del 07.01.2016 dovesse ascriversi ad un tentativo di suicidio;
e che parimenti non ha adeguatamente valutato né lo stato psichico della paziente alla data del 04.01.2016 in cui si era sottoposta alla visita della neurologa e neppure il contenuto e la finalità della lettera redatta dalla appellante dott.ssa in occasione della visita del Pt_1
04.01.2016.
Ricorda che su indicazione dello psicologo che la seguiva, CP_1
si era rivolta nel dicembre 2015 all'appellante anche per una prescrizione farmacologica, il cui effetto sarebbe dovuto essere valutato dopo tre mesi;
tuttavia la paziente aveva prenotato per i primi giorni di gennaio una nuova visita in occasione delle quale era stata modificata la precedente terapia farmacologia. Sottolinea che entrambe le visite erano state richieste dalla che si era recata presso lo studio dell'appellante in completa CP_1
autonomia e di propria iniziativa;
ed al termine della visita del 04.01.2016 la paziente era andata in farmacia per acquistare i medicinali prescritti.
Sottolinea inoltre che è incontestato che l'episodio del 07.01.2016 sia rimasto del tutto isolato atteso che la storia clinica precedente e successiva, come descritta in CTU, non riporta mai la presenza di gesti ma neppure l'ideazione di tipo autolesionistico.
pag. 11/27 Al contempo, contesta la valenza probatoria delle circostanze valorizzate dal Tribunale , vale a dire la presenza di una sedia vicino al parapetto e di alcune fotografie, sottolineando come i figli, sentiti come testi, non erano stati presenti alla caduta. Muove obiezioni inoltre all'interpretazione attribuita all'annotazione del CTU in relazione alla natura autolesionistica del gesto.
Stigmatizza che il Tribunale ha aderito alla prospettazione di controparte secondo cui alla data del 04.01.2016 , in occasione dell'ultima visita, avesse manifestato sintomi riconducibili a propositi suicidari CP_1
od autolesionistici che ella avrebbe intercettato. Di contro, rileva che il concreto rischio di condotte autolesive viene normalmente riconosciuto essenzialmente sulla scorta di precedenti e specifici atti di autolesionismo o comunque di antecedenti tentativi suicidari, di cui invece non si rinviene traccia nella pregressa documentazione medica dimessa in atti e che non sono stati provati neppure testimonialmente.
Deduce inoltre che l'annotazione contenuta nelle conclusioni della perizia circa la sussistenza di una “inquietudine depressiva” non si può scientificamente equiparare alla sussistenza di sintomi che lasciassero sospettare eventi autolesionistici.
Sottolinea che ulteriori elementi atti ad escludere un rischio conoscibile che la paziente ponesse in essere condotte autolesionistiche fossero costituiti sia dal tenore della missiva datata 4 gennaio 2016 sia da una dichiarazione a firma dello psicologo dottor , il quale aveva Tes_1
affermato che la paziente non avesse mai espresso intenzioni CP_1
soppressive. Aggiunge inoltre che la stessa cronologia dei fatti , dal momento che la appellata si era recata di sua iniziativa dalla specialista,
pag. 12/27 aveva quindi acquistato i farmaci, poi regolarmente assunti ed aveva trascorso la festività dell'Epifania con figli e nipoti affermando di sentirsi bene, contraddicevano un intento autosoppressivo. Censura infine come il
Tribunale non abbia adeguatamente valutato una circostanza riferita dalla paziente in data 7.3.2016 allo psichiatra, che aveva annotato che ella aveva espresso il timore di essere stata vittima di tentativo di omicidio;
conclude quindi che mancano elementi indizianti di un atto autosoppressivo.
Allega che la missiva del 4 gennaio 2026 era stata richiesta dalla paziente per il proprio medico di base al fine di ottenere un certificato di malattia per non recarsi al lavoro;
deduce che l'indicazione per cui la paziente non dovesse stare da sola costituiva un mero consiglio terapeutico, ma non un monito , altrimenti si sarebbe rivolta al dottor da lei conosciuto, Tes_1
e non al medico di base, di cui non sapeva neppure il nominativo. Contesta la valutazione del documento operata dal Tribunale.
Con ulteriore motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato a carico della dottoressa una condotta colposa ed ha parimenti ravvisato il nesso di causalità con l'evento . Sotto il primo profilo, ribadito che alla data del 04.01.2016 non erano presenti segnali o sintomi che dovessero indurre l'appellante a ravvisare che la paziente fosse a rischio di atti autolesivi ovvero auto soppressivi, nega qualsiasi obbligo giuridico di impedire un evento di cui non sussisteva alcun rischio di realizzazione.
Sottolinea inoltre di essere neurologa, e non psichiatra, per cui il suo obbligo riguardava la prescrizione di farmaci, che il CTU aveva ritenuto corretta. Obietta che i precedenti giurisprudenziali menzionati in sentenza fossero relativi a fattispecie non sovrapponibili al caso di specie. Inoltre,
pag. 13/27 stigmatizza che vertendosi in ipotesi di responsabilità per omissione, era stata affermata senza tuttavia specificare lo specifico contenuto della condotta ritenuta come dovuta.
Nega infine che l'evento dannoso sarebbe stato evitato nel caso in cui la comunicazione fosse stata consegnata al dottor , in quanto non Per_2
sarebbe stato in ogni caso possibile né per il medico di base né per i familiari un sistema di sorveglianza totale a tempo indefinito. Lamenta che l'accertamento del nesso di causalità era stato fondato su una mera petizione di principio;
ed in ogni caso deduce che era stato interrotto dalla condotta della Pertanto contesta che le fosse stata imputata in via CP_1
esclusiva la responsabilità per la causazione dei danni, mentre avrebbe dovuto essere riconosciuto un concorso di colpa a carico della controparte in ragione della natura volontaria della condotta della medesima.
Infine, muove censure alla quantificazione del danno biologico con specifico riferimento alla circostanza che era stato ricompreso anche quello psichico nella misura del 7%, preesistente all'evento.
La fondatezza dei motivi è stata confutata dalla difesa della che in CP_1
primo luogo afferma che il tentato suicidio emerge sia dai referti medici sia dalle valutazioni formulate dal CTU, che non potevano ritenersi efficacemente confutate dalle confuse dichiarazioni rese dalla appellata mentre era ricoverata nel reparto di psichiatrica dell' di Borgo CP_2
Valsugana; rileva che il gesto autolesionistico è confermato dalle deposizioni del figli relative a quanto avevano trovato nell'immobile, vale a dire la presenza sul tavolo della cucina dell'appartamento da cui vi era stata la caduta di fotografie che ritraevano la donna in momenti felici, una pag. 14/27 sedia vicino al parapetto, che costituivano chiari indizi di un tentativo di suicidio;
sottolinea l'assenza di ipotesi alternative plausibili. Nega che possa essere significativa la circostanza che la paziente dopo la visita del
4 gennaio 2016 si fosse recata ad acquistare i farmaci, trattandosi di soggetto bipolare;
afferma che proprio l'aggravamento dello stato della appellata, che aveva anticipato il controllo per ottenere una terapia più incisiva , aveva indotto la dottoressa a redigere la nota diretta al medico di base. Ribadisce che la responsabilità debba essere affermata a carico della dott.ssa la quale pur avendo colto pienamente lo stato Pt_1
psichico in cui versava la paziente che aveva quindi giudicato in pericolo, anche forse per gli effetti collaterali della nuova cura, aveva commesso l'imprudenza di non comunicare al dottor direttamente il Per_2
contenuto della nota dal 4 gennaio 2016. Contesta la interpretazione formulata dalla controparte in relazione alla predetta missiva, nel senso che era finalizzata ad ottenere una prescrizione di assenza dal lavoro e quindi costituiva un mero consiglio, evidenziando che è confutata dal termine “dovere” . Ribadisce che nello specifico l'appellante, in quanto medico, era titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti di cui deve tutelare la salute da ogni pericolo, alla quale era venuta meno
, come correttamente affermato dal Tribunale mediante il richiamo a puntuali precedenti giurisprudenziali . Ribadisce l'esistenza del nesso causale. Infine, nega che possa ascriversi alla appellata alcuna corresponsabilità, trattandosi del soggetto che doveva essere tutelato dalla condotta del medico.
I motivi di appello vanno accolti nei seguenti termini.
pag. 15/27 Non è contestato che era stata visitata in data 4 dicembre CP_1
2015 dalla dottoressa che le aveva prescritto un terapia Pt_1
farmacologica (come confermato dal documento dimesso sub 1 di parte attrice) con indicazione di controllo dopo tre mesi;
tuttavia su richiesta dalla paziente , che riteneva di non avere avuto benefici, l'appellante aveva nuovamente visitato la il 4 gennaio 2016 ed aveva prescritto CP_1
una diversa terapia (doc 2 di parte attrice); inoltre aveva consegnato alla appellata una comunicazione indirizzata al medico di base dottor Per_2
in cui aveva segnalato che la paziente manifestava “una ricaduta di sindrome depressiva nell'ambito di s. bipolare” con la presenza di
“sentimenti di colpa e astenia psicofisica”; aveva riportato la terapia prescritta e suggerito degli esami concludendo nei seguenti termini: “ in questo mese la paziente non deve restare da sola”.
Costituisce aspetto parimenti non contestato che le prestazioni erano state fornite nell'ambito di un rapporto professionale diretto fra paziente e sanitario.
E' parimenti comprovato alla luce delle deposizioni dei testi ,i quali pur non presenti all'evento erano sopraggiunti nella immediatezza nel luogo , che nella prima mattinata del 7 gennaio 2016 la figlia, avvertita da una collega che la madre non si era presentata al lavoro, aveva rinvenuto l'appellata esanime nel piazzale antistante una casa di sua proprietà; il figliolo aveva poi trovato aperta la porta dell'appartamento al secondo piano ed una sedia vicino al parapetto del balcone che affacciava sul piazzale;
inoltre vicino alla porta di accesso a tale poggiolo vi erano fotografie della famiglia raffiguranti momenti felici .
pag. 16/27 Valutate congiuntamente le evidenziate circostanze, e precisamente la presenza di una sedia vicino al parapetto di una casa in cui la non CP_1
abitava all'epoca, il rinvenimento di fotografie relative a momenti di pregressa serenità familiare nonché le gravi lesioni al viso, accertate in sede ospedaliera e poi in occasione delle CTU, che denotano come l'appellata fosse rivolta verso il basso, si ravvisano indizi gravi e precisi che inducono a confermare la valutazione dei fatti operata in sentenza , secondo cui la caduta era stata determinata da un gesto volontario della donna.
Va poi aggiunto che le obiezioni sollevate nei motivi non sono atte a confutare tale quadro indiziario, dal momento che si limitano a mere ricostruzioni alternative, prive peraltro di riscontri concreti, dal momento che non è stata in alcun modo prospettata una ragione che giustificasse la presenza della donna in quella casa in orario in cui avrebbe dovuto recarsi al lavoro;
né può essere valorizzata la mera affermazione di essere stata vittima di un tentativo di omicidio , operata dalla appellata in occasione di un colloquio successivo durante il ricovero ospedaliero , dal momento che manca qualsiasi elemento che possa confermare , anche in modo indiretto, tale ipotesi, in relazione al quale difetta persino una articolata allegazione difensiva.
Ciò premesso, appare preliminarmente opportuno ricordare che: “ con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica” con la pronuncia n 10050/2024 la Cassazione ha chiarito che “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta
pag. 17/27 del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812).
Sul punto la Suprema Corte ha sottolineato che alla luce dei principi già affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 30328/2002
(sentenza “Franzese”) “la condotta non può dirsi causa di quel determinato evento se è reputata discrezionalmente tale dal giudice sulla base di una conoscenza esperienziale soggettiva (e per ciò dunque mutevole in base alla diversità dei giudizi), ma nel solo caso in cui sia possibile affermare ciò sulla base o di una regola di esperienza generalizzata (l'id quod plerumque accidit) ovvero sulla base di una legge dotata di validità scientifica che inserisca quell'evento in misura certa (legge universale) o in misura probabile (leggi statistiche) nella serie causale in cui è altresì inserita la condotta umana. L'esigenza di oggettivizzare il giudizio di ricostruzione del nesso di causalità materiale (ancorandolo all'individuazione di leggi di copertura), senza frustrare la specificità dello sviluppo causale oggetto del giudizio, ha, poi, portato la giurisprudenza a far leva sul criterio della probabilità logica (o baconiana). Emerge, dunque, come il criterio della “probabilità logica” è un criterio – sostanziale – di accertamento del nesso di causalità materiale, che non va confuso con i diversi di criteri – probatori – di accertamento della responsabilità e che fondano poi la distinzione tra il giudizio civile e quello penale.”( Cass.n 16199/ 2024 )
Sulla base del sostrato comune costituito dalla adesione alla probabilità logica, si dipanano poi le differenze in ragione del più severo o più flessibile rigore con cui – in sede processuale – è condotto l'accertamento pag. 18/27 del nesso di causalità materiale: il criterio del “più probabile del non”, in sede civile, e quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.), in sede penale.
Al contempo: “ è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre
2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n.
27606). Il concetto di "imprevedibilità", pur lessicalmente esplicativo di una soggettività comportamentale che rientra nell'area della colpa, riferito alla causa impeditiva dell'esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della "non imputabilità" (art.1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso. Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali - si è ulteriormente precisato - è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di
pag. 19/27 spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello "di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" (Cass 29 marzo 2022 n. 10050 Cass. 11 novembre 2019, n.
28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102).
Alla luce di tali consolidati principi si impongono alcune considerazioni.
Incontestato il rapporto professionale fra le parti, l'attrice ha imputato alla dottoressa l'inadempimento sotto il profilo della mancata Pt_1
attuazione delle condotte ricollegabili alla posizione di garanzia nei confronti della paziente, che le avrebbe imposto, a fronte della dedotta consapevolezza di un rischio suicidiario, di contattare direttamente il medico di base per rappresentargli lo stato di salute della donna e renderlo edotto che ella non avrebbe dovuto stare sola, come indicato nella missiva, che invece aveva consegnato direttamente alla . CP_1
Dato quindi come presupposto che vi fossero elementi che confermavano un concreto rischio suicidiario o comunque autolesionistico, che sarebbe stato perfettamente noto alla professionista, la mancata adozione di cautele atte ad assicurarsi che il medico curante, ovvero i familiari, ne fossero effettivamente informati, si porrebbe, secondo il criterio del "più probabile che non", come antecedente causale dell'evento che ha causato le lesioni accertate, in quanto in tal modo si sarebbe potuta attivare una rete di protezione familiare che avrebbe potuto efficacemente evitare che CP_1
ponesse in essere il tentativo di suicidio
[...]
Osserva tuttavia la Corte che coglie nel segno la difesa della appellante, nel contestare che tale rischio suicidario fosse percepibile all'epoca, ed addirittura che la dottoressa ne fosse consapevole .
pag. 20/27 Prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese al CTU, l'appellata si è limitata ad affermare: “Alla ho detto che ero giù di morale e che Pt_1
avevo ansia e vedevo problemi dappertutto. Non ricordo ma non escludo proposito o comunicazioni autolesive”; deve quindi sottolinearsi la incertezza palesata su tale secondo punto, che contrasta con la precisione e sicurezza mostrata nel riferire i sintomi descritti alla neurologa.
L'attenzione delle difese si è inoltre concentrata sulla missiva del 4 gennaio indirizzata al medico curante dottor , in cui la Per_2
dottoressa aveva indicato lo stato della paziente, la posologia Pt_1
prescritta ed alcuni esami a cui avrebbe dovuto sottoporsi, concludendo con l'indicazione finale : “ In questo mese la paziente non deve restare da sola”.
Va innanzitutto sottolineato che a tale inciso non può attribuirsi un significato univoco: deve prendersi atto che l'utilizzo del verbo dovere mal si concilia con la tesi secondo cui si tratterebbe di un mero
“consiglio terapeutico …indice di una certa bonomia e paternalismo” secondo quanto prospettato dalla appellante;
non di meno l'avvertimento, come formulato, poteva essere giustificato alternativamente dalla opportunità che la paziente venisse seguita nell'assunzione dei farmaci o nella cura della persona oppure che la presenza dei familiari potesse aiutarla nella recrudescenza della sindrome depressiva, che appare essere stata determinata dalle vicende legate al divorzio. Pertanto la formulazione non permette di riferirlo esclusivamente alla necessità di vigilanza a tutela della incolumità della
. CP_1
pag. 21/27 Tuttavia gli elementi emersi in corso di causa non confermano la tesi che sussistessero evidenze di un rischio suicidario : dalla documentazione medica in atti emerge che la paziente presentava una sindrome depressiva nell'ambito di sindrome bipolare, confermata dalla Pt_1
Con riferimento al periodo precedente ai fatti per cui è causa, sono stati dimessi: due referti di esami eseguiti rispettivamente nel 2011 presso l'ospedale di Rovereto e nel 2012 presso il reparto di neurologia di NT;
lettera di dimissione dalla Casa di cura privata Villa Santa Chiara, risalente al 2006 , da cui si evince la diagnosi di sindrome bipolare;
ed altra lettera di dimissione dalla stessa di cui è difficile decifrare CP_4
data e contenuto, e sulle quali il CTU non si è soffermato;
lettera a firma della dottoressa , specialista in Persona_4
psichiatria e psicoterapeuta , la quale dopo avere dato atto dei due ricoveri rispettivamente nel gennaio 2005 per depressione maggiore e del marzo- aprile 2006 per “disturbo bipolare episodio maniacale” , ha dichiarato di avere seguito la paziente dal 2003 al 2008, con una psicoterapia diretta a sostenerla nella gestione dei sintomi psicopatologici e della problematica situazione familiare;
ha aggiunto di aver fatto riferimento ai colleghi psichiatri per la terapia farmacologica intervenendo in momenti di scompenso acuto;
dichiarazione del dottor che ha fatto presente di Testimone_1
avere seguito con colloqui psicologici nel corso del 2015 ; CP_1
ha precisato che all'epoca la paziente presentava uno stato ansioso depressivo in relazione al quale l'aveva mandata dalla dottoressa per Pt_1
essere supportata anche da terapia farmacologica ed ha aggiunto che nel pag. 22/27 corso dei colloqui la paziente non aveva mai espresso intenzioni auto soppressive .
Deve quindi prendersi atto che non è stato in alcun modo provato che dalla anamnesi della paziente emergesse in alcun modo alcun tentativo suicidiario e neppure una ideazione in tal senso.
Al contempo non è contestato che la si era recata sia nel dicembre CP_1
2015 sia nel gennaio 2016 dalla neurologa da sola, senza essere accompagnata da alcun familiare;
inoltre dalla stessa allegazione difensiva della parte emerge che ella aveva assunto la terapia prescritta nel 2015 ed aveva richiesto la seconda visita anticipatamente rispetto al trimestre, avendo riscontrato che non aveva avuto l'effetto sperato. Inoltre sulla ricetta redatta il 4 gennaio 2016 è presente il timbro della farmacia, presso cui erano stati acquisti i farmaci in pari data;
e secondo la allegazione della ella aveva provveduto ad assumerli regolarmente. CP_1
Va aggiunto che il CTU ha reputato che “ I farmaci prescritti dalla referente della dott.ssa erano farmaci stabilizzatori CP_1 Pt_1
dell'umore, tranquillanti e ansiolitici (Carbolithium 600 mg. /die,
Sereupin da 20 a 30 mg. /die e 2,5 alla sera). Essi non Per_5
presentano particolari effetti collaterali”; pertanto tali valutazioni sconfessano il dubbio formulato in comparsa di costituzione in appello dalla difesa della secondo cui il rischio suicidiario potesse essere CP_1
collegato agli effetti collaterali della nuova cura.
Deve poi rilevarsi che la condotta tenuta dalla paziente non appare in alcun modo compatibile con pulsioni autodistruttive, posto che proprio a fronte della ritenuta inefficacia della prima terapia ella si era attivata per pag. 23/27 ottenere dalla neurologa un ulteriore prescrizione, evidentemente nell'intento di superare il proprio stato di malessere .
Può pertanto concludersi che sulla base della storia clinica della paziente e del comportamento dalla stessa tenuto in precedenza ed in occasione della visita del 4 gennaio 2016, non emergessero elementi che potessero costituire indizio di una intenzione autosoppressiva da parte di CP_1
che avrebbe imposto alla dottoressa l'adozione di misure di
[...] Pt_1
protezione della paziente .
La valutazione operata dalla appellante risulta poi confermata dalla condotta immediatamente successiva della paziente, che ha assunto la terapia;
inoltre in atto di citazione di primo grado la difesa dell'attrice ha allegato di avere trascorso la festività dell'epifania in famiglia rassicurando la figlia di sentirsi bene, per cui deve escludersi che in tale occasione ella avesse avuto comportamenti che potessero preoccupare ovvero insospettire i congiunti.
Inoltre, tali considerazioni non appaiono in alcun modo trovare elementi di confutazione nella relazione peritale in atti.
In primo luogo, vanno qui riportate le dichiarazioni rese dalla nel CP_1
corso delle operazioni al CTU ed all'ausiliario medico legale .
Nel corso del colloquio con il primo, la appellata aveva riferito “A dicembre 2015 dovevo aspettare i tre mesi per il controllo, ma dopo un mese mi sento addosso tutti i problemi. Prendo appuntamento con Pt_1
per avere farmaci diversi. Me li dà con una lettera per il medico di base che io però non consegno perché c'è scritto che non dovevo stare da sola, mentre io mi sentivo autonoma.”
pag. 24/27 Alla dottoressa aveva poi dichiarato 'Sono andata dalla Per_6 Pt_1
prima di Natale2015 e lei mi ha dato busta con foglio. Io l'ho letto e ho pensato: Ma se io sono venuta con l'auto e sono tornata senza stare male… perché devo far vedere questa lettera al medico?'
Emerge quindi che , in entrambi casi, la perizianda aveva confermato che la ragione per cui non aveva consegnato la lettera al medico di base era da attribuire ad un desiderio di autonomia che temeva sarebbe stato limitato.
Inoltre, ad una attenta lettura della relazione peritale emerge che il CTU, anche in ragione della formulazione del quesito si è soffermato sulla descrizione dello stato della paziente( gli atti, le dichiarazioni dei CCTTPP
e quelle della periziata confermano che tra dicembre 2015 e il 7 gennaio
2016, la signora era in periodo di particolare inquietudine CP_1
depressiva.), limitandosi ad affermare che lo stato psicopatologico le aveva causato il grave gesto autolesivo del 7 gennaio 2016, senza tuttavia formulare un ponderato giudizio ex ante sulla riconoscibilità del rischio suicidario , che invece costituisce elemento dirimente nello specifico.
Conclusivamente, deve quindi escludersi che sussistessero evidenze di un rischio suicidario che imponessero alla dottorezza ad assumere Pt_1
iniziative idonee a tutelare la incolumità della paziente, non solo nei termini contestati dalla attrice, ma anche con riferimento a più incisivi interventi. Non potendo ravvisare nella condotta della appellante alcun profilo di inadempimento e quindi di imputabilità delle lesioni subite dalla la domanda di questa ultima va respinta . CP_1
L'appello è quindi fondato e va accolto .
pag. 25/27 In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata alla rifusione delle CP_1
spese di mediazione nonché di entrambi i gradi liquidate negli importi indicati nelle notule dimesse in atti ( Cass 19148/22) ; e quindi per il procedimento di mediazione in euro 536,00 per l'attivazione ed euro
1017,00 per la negoziazione , e quindi complessivamente euro 1607,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
per il primo grado in euro 1701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1204,00 per la fase introduttiva;
euro 1806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2905,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 7616,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. ; per il presente, in cui la difesa della appellante ha fatto riferimento allo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda, richiamato anche dalla controparte nella sua notula, in euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,00 per la fase introduttiva;
euro 5880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione(come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023 ); euro 7298,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 20.119,00 , oltre spese generali, rimborso contributo unificato per euro 1821,00 CPA e IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto per intero in via definitiva a carico della appellata
pag. 26/27
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in riforma della sentenza del Tribunale di NT n.. Parte_1
674/2024 respinge la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
. Parte_1
Condanna ai sensi dell'art 91 c.p.c. a rifondere a CP_1 [...]
le spese di lite liquidate per il procedimento di mediazione in Parte_1
euro 1607,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
per il primo grado in euro
7616,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
per il presente in euro 20.119,00 , oltre spese generali, rimborso contributo unificato per euro 1821,00 CPA e IVA come per legge.
Pone l'onere della CTU in via definitiva a carico di CP_1
Deciso in NT il 27 maggio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di NT
R.G. 157/2024
La Corte D'Appello di NT, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
29.7.2024 da
(C.F. , assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PADOVAN SIMONE (C.F. del C.F._2
foro di Bolzano, con studio in 39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio, 3 e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. ECCHER ALESSIO (CF presso il cui CodiceFiscale_4
studio in Pergine Valsugana (TN) - Via Petrarca n.84 elegge domicilio, e l'Avv MANTOVANI ANDREA ( CF ) in forza di C.F._5
procura ad litem in atti appellata CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di NT, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di NT n. 674/2024 (G.I.: dott. M. Morandini), resa nel procedimento sub R.G. 1202/2021, pubblicata in data 27.06.2024
e notificata in data 01.07.2024, disattesa e rigettata ogni contraria domanda od eccezione, così giudicare:
In via principale:
1. Per i motivi tutti indicati nel presente atto ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa
[...]
in relazione ai fatti per cui è causa e, per l'effetto, riformare Parte_1
in toto la sentenza del Tribunale di NT n. 674/2024.
In via subordinata:
2. In via subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi d'appello, per le ragioni esposte in atti e previo accertamento del concorso di colpa maggioritario dell'appellata nella causazione dei danni per cui è processo, ridurre l'ammontare dell'eventuale risarcimento in modo proporzionale alle reciproche responsabilità accertate, anche in ordine alle spese di lite;
In ogni caso:
3. Con vittoria di compensi e spese di lite relativi ad entrambi i gradi processuali, nonché alla fase di mediazione ante causam, oltre ad accessori di legge e ad ogni altra ulteriore occorrenda.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nell'anno 2015 lei aveva in cura la signora CP_1
pag. 2/27 2. Vero che, nell'autunno 2015, lei indirizzava la signora CP_1
dalla dott.ssa affinché quest'ultima provvedesse alla prescrizione di Per_1
terapia farmacologica da affiancare alla psicoterapia?
3. Vero che nell'autunno/inverno 2015 la signora presentava CP_1
ideazione autolesionistica?
4. Vero che nell'autunno/inverno 2015 la signora presentava CP_1
sintomi riconducibili ad ideazione autolesionistica?
5. Vero che lei ha redatto e sottoscritto la dichiarazione prodotta dalla convenuta quale doc. 1, che si rammostra al teste?
Si indica quale testimone: - dott. con studio in Testimone_1
NT, via al Torrione, 1
Per parte appellata
1. respingere l'appello avversario;
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, Iva e
Cnpa.
3. In via istruttoria non ammettere la prova orale richiesta da controparte in quanto: a. l'istanza è stata motivatamente respinta dal Tribunale (ordinanza
16 marzo 2022), di talché controparte non poteva limitarsi sic et simpliciter a riproporle ma avrebbe dovuto dedurre un motivo ad hoc, criticando le ragioni che avevano indotto il primo Giudice a non ammettere i capitoli in quanto superflui o valutativi (Cass. 26 gennaio 2006 n.1691: “Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'art.345 c.p.c. ma non … riproporre istanze istruttorie … disattese dal giudice di I^ grado, senza espressamente censurare con motivo di gravame le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi dell'omessa pag. 3/27 pronuncia al riguardo” [negli stessi termini cfr. Cass. 22 luglio 2005
n.15393 (non massimata) e la recente Cass. 26 luglio 2024 n.21004];
b. i capitoli non meritano in ogni caso di essere ammessi: - nn.1 e 2, perché si tratta di aspetti non contestati e quindi di capitoli superflui;
- nn.3 e 4, perché con queste domande controparte punta chiaramente a far dire al testimone che, sino a quando l'ha avuta in cura, la paziente non presentava sintomi riconducibili ad ideazione autolesionistica: si tratta peraltro di circostanze ictu oculi inconferenti perché ciò che rileva è che quei sintomi siano stati colti dall'appellante nel successivo periodo in cui ella ha seguito la signora (e ve n'è prova scritta); - n.5: la CP_1
provenienza del documento non è contestata, quindi il capitolo è superfluo;
in subordine chiede d'essere autorizzata a controprova sui CP_1
capitoli che fossero ammessi con i testimoni indicati nella memoria istruttoria 24 novembre 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021, CP_1
conveniva in giudizio la dott.ssa esponendo che: a Parte_1
partire dall'anno 2008 l'attrice si era sottoposta a specifica terapia farmacologica per fronteggiare il disturbo bipolare ed i correlati scompensi psicotici;
a seguito di un peggioramento della propria condizione psichica si era rivolta nell'autunno del 2015 alla dott. , che in Parte_1
passato l'aveva già assistita e che quindi era a conoscenza del suo stato clinico;
in data 04.12.2015, al termine di una seduta, la dott.ssa Pt_1
aveva prescritto alla paziente alcuni farmaci da assumere nei successivi tre mesi;
in data 04.01.2016 l'attrice era tornata dal medico la quale che le aveva prescritto una diversa e più incisiva terapia farmacologia pag. 4/27 predisponendo e consegnando alla paziente una comunicazione indirizzata al suo medico di base dott. ; in tale documento aveva segnalato Per_2
che la manifestava “una ricaduta di sindrome depressiva CP_1
nell'ambito di s. bipolare” con la presenza di “sentimenti di colpa e astenia psicofisica”, inoltre, riportata la terapia prescritta e le analisi consigliate, lo aveva avvisato che “ in questo mese … non (doveva) restare da sola”;
l'attrice si era recata quindi in farmacia per acquistare i farmaci , senza però avvisare né i familiari né il proprio medico curante dell'incontro con la psichiatra e della nuova terapia;
che nei giorni successivi l'attrice era apparsa tranquilla, rassicurando i familiari circa il proprio stato di salute, anche in occasione dell'Epifania 2016 in cui aveva trascorso la giornata festiva con figli e nipoti, ribadendo di sentirsi bene;
il successivo
07.01.2016 l'attrice , uscita di casa poco dopo le ore 08,00 per recarsi al lavoro presso la filiale di Baselga di Pinè della Cassa Rurale Alta
Valsugana, aveva raggiunto un immobile di sua proprietà, lasciandosi cadere dall'ultimo piano dell'edificio (da circa 8-9 metri); era stata successivamente trovata a terra dalla figlia, la quale era stata avvertita che la madre non si era presentata al lavoro.
L'attrice allegava inoltre di essere stata ricoverata in gravissime condizioni presso il reparto di terapia Intensiva dell'ospedale “Santa
Chiara” di NT, ove le erano state riscontrate lesioni molto gravi (un importante ematoma periorbitario destro, la sospetta frattura del braccio destro, la posizione preternaturale del AI destro, la lacerazione della palpebra destra con evidente deformità della regione zigomatica); era rimasta ricoverata per 25 gg. durante i quali era stata sottoposta a più operazioni chirurgiche per riparare le plurime fratture dovute alla caduta pag. 5/27 quindi era stata trasferita al Servizio Psichiatrico dell'Ospedale di Borgo
Valsugana ove era rimasta sino al 21.03.2016 e successivamente al
Presidio Ospedaliero “Villa Rosa” di Pergine Valsugana, per essere infine dimessa in data 13.05.2016; era stata successivamente in cura presso il
Servizio di Psichiatria del Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana e nei mesi di agosto e dicembre 2016 era stata sottoposta presso l'
[...]
di NT ad interventi chirurgici al gomito per recuperare la CP_2
funzionalità del braccio destro;
nell'ottobre 2016 l aveva CP_3
accertato una “riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 invalidità 46%”; a seguito della menomazione subita all'occhio destro, all'inizio del 2017 la si era rivolta dapprima ad un CP_1
professionista di Pisa e quindi alla clinica privata “Parco dei Tigli” di
Padova, ove era stata ricoverata per poco più di un mese a far data dal febbraio 2017; l'insuccesso delle terapie praticate, che aveva determinato un rigido e netto decadimento fisico e psicologico, aveva indotto i suoi familiari a trasferirla con urgenza al reparto di Psichiatria dell'Ospedale di
Borgo Valsugana, ove era rimasta sino al 05.05.2017 . L'attrice chiedeva quindi che si accertasse la responsabilità, quantomeno concorrente, della convenuta in relazione all'evento dannoso occorso in data 07.01.2016, con condanna al risarcimento del danno alla persona nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 07.01.2016 a quello del pagamento.
Costituitasi con comparsa del 26.07.2021, negava Parte_1
che vi fossero a suo carico profili di responsabilità, chiedendo quindi il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di affermata responsabilità, domandava la pag. 6/27 riduzione del risarcimento del danno in ragione della colpa concorrente della attrice.
Con sentenza n. 674/2024, il Tribunale di NT accertava la responsabilità colposa della convenuta in relazione all'evento dannoso occorso all'attrice in data 07.01.2016 e la condannava al pagamento della somma di € 378.570,00 a titolo di risarcimento del danno biologico , oltre rivalutazione monetaria sulla somma devalutata al giorno del sinistro ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo.
Il Giudice di primo grado accertava a carico della convenuta una condotta colposa, connotata da negligenza, idonea ad integrare la violazione dell'obbligo giuridico del medico di adottare specifiche cautele volte a scongiurare che il paziente ponga in essere un tentativo di suicidio, il cui rischio era stato accertato dalla dottoressa come si evinceva dal Pt_1
tenore del messaggio destinato al medico di base.
Richiamati i principi giurisprudenziali che attribuiscono allo psichiatra una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso, escludeva che alla luce delle dichiarazioni dei figli potesse nello specifico ritenersi che la caduta fosse avvenuta per mera fatalità.
Osservava infatti che i testi assunti avevano riferito della presenza di una sedia a fianco del parapetto in legno del poggiolo dal quale l'attrice era caduta ed il rinvenimento vicino alla porta che conduce al poggiolo di fotografie ritraenti la famiglia dell'attrice in momenti felici;
per cui il
Tribunale riteneva che alla luce di tali circostanze non fosse possibile pag. 7/27 dubitare che fosse attribuibile ad un gesto estremo la caduta da un poggiolo, posto a circa m. 10 di altezza dal suolo, della donna che, trovandosi all'epoca in uno stato di grave crisi depressiva, non si era recata al lavoro ma si era introdotta, all'insaputa di tutti, in un appartamento di sua proprietà; osservava poi che la convenuta si era limitata a contestare la circostanza senza formulare una ipotesi diversa.
Aggiungeva inoltre che ulteriori conferme si rinvenivano sia nella scheda di accettazione al Pronto Soccorso in quanto il compilatore aveva qualificato l'accaduto come “Autolesione o tentativo di suicidio”; sia infine nella C.T.U., dal momento che il dott. aveva Persona_3
“rilevato, dai riferimenti delle parti e della valutazione diretta della periziata, alcuni indubbi elementi psicopatologici, in maggior parte preesistenti al fatto del 7 gennaio 2016 e possibilmente in causa nel determinare il fatto stesso” (v. pag. 11 C.T.U.), confermando che tale patologia “ha causato il grave gesto autolesivo del 7 gennaio 2016, con la relativa invalidità fisica e le conseguenze di aggravamento depressivo del suo stato psichico” . Ravvisava che la tesi sostenuta dalla convenuta, secondo cui la missiva indirizzata al medico di base aveva il mero scopo di consentirgli di redigere il certificato di malattia e che la frase che “in questo mese la paziente non deve restare da sola” doveva ritenersi un mero consiglio, appariva sconfessata da una lato dalla circostanza che tale nota non conteneva dati utili ai fini dell'assenza lavorativa ed al contempo che l'impiego del verbo “dovere” non si conciliava con un mero consiglio, considerato che nel corso dei colloqui con la paziente la dott.ssa Pt_1
aveva ritenuto che le condizioni psichiche della paziente erano tali da integrare il pericolo di gesti autolesionistici.
pag. 8/27 Richiamati i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla responsabilità del sanitario, affermava che la dottoressa non avesse fornito la prova di aver assunto le cautele che il caso di specie imponevano, al fine precipuo di scongiurare l'evento drammatico verificatosi a distanza di solo tre giorni dal colloquio avuto con la paziente, provvedendo ad avvisare del pericolo il medico curante dell'attrice o contattando direttamente i suoi familiari più stretti. Affermava che imprudentemente la dott.ssa aveva affidato il messaggio alla paziente, Pt_1
sottovalutando il rischio che lo stesso non sarebbe stato consegnato al medico curante, in quanto la versava in un gravissima crisi psichica CP_1
e quindi era priva della necessaria lucidità, come si evince da quanto dichiarato dalla stessa al C.T.U.
Al contempo riteneva che l'attrice aveva dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra le conseguenze di danno riportate per l'effetto del gesto autolesionistico e la condotta colposa ascrivibile alla dott.ssa e Pt_1
ciò alla stregua della regola c.d. “del più probabile che non”, in quanto se quest'ultima avesse adottato un diverso comportamento, improntato a diligenza e prudenza o conforme alle regole della perizia tecnica o richiesto da specifiche norme di legge, le probabilità di causazione dell'evento dannoso sarebbero state inferiori a quelle di non causazione.
Riteneva che fosse ragionevole ritenere che qualora la convenuta avesse adottato un comportamento prudenziale, ovvero avesse contattato direttamente il medico di base o gli stretti familiari della paziente, rendendo noto agli stessi le sue preoccupazioni in ordine ad un possibile tentativo di suicidio, questi si sarebbero immediatamente attivati per scongiurare quanto in effetti era avvenuto, onde evitare quantomeno che la non CP_1
pag. 9/27 rimanesse sola, come suggerito dalla dott.ssa all'esito del colloquio Pt_1
con la paziente;
e che quindi fosse probabile che l'attrice, qualora fosse stata supportata dal punto di vista psicologico dai congiunti, non si sarebbe recata autonomamente presso l'appartamento di sua proprietà, omettendo di presentarsi al lavoro, e soprattutto non avrebbe realizzato il proposito suicidario, piuttosto che ritenere che i congiunti si sarebbero disinteressati della stessa, lasciandola al proprio destino.
In relazione alla liquidazione del danno, richiamava gli esiti della CTU che aveva determinato nel 40% il danno biologico permanente e nel 7% il danno psichico permanente;
il danno biologico temporaneo al 100% in gg. 130, pari al periodo di ospedalizzazione, mentre quello al 50%in gg. 20,
“pari ai periodi di riposo postintervento di rimozione cerchiaggio e rimozione esostosi necessari per la consolidazione della sutura” ; e quindi quantificava il risarcimento nella somma complessiva euro 378.570,0, oltre rivalutazione ed interessi .
Proponeva appello chiedendo, in riforma della Parte_1
impugnata sentenza, il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la condanna ad un importo minore in ragione del riconoscimento di un concorso di colpa della In particolare contestava una errata CP_1
ricostruzione dei fatti ed una non corretta valutazione degli elementi probatori emersi. Negava inoltre che potesse essere ad essa ascritta una condotta colposa e contestava in ogni caso il nesso di causalità con l'evento. Lamentava infine che il Tribunale non avesse accertato neppure un concorso di colpa a cario della appellata.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello CP_1
di cui chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza.
pag. 10/27 Sulla conclusioni sopra riportate, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale non ha operato una ricostruzione corretta dei fatti in quanto si è basato su una valutazione errata degli elementi emersi in corso di causa , avendo ritenuto dimostrato che l'evento del 07.01.2016 dovesse ascriversi ad un tentativo di suicidio;
e che parimenti non ha adeguatamente valutato né lo stato psichico della paziente alla data del 04.01.2016 in cui si era sottoposta alla visita della neurologa e neppure il contenuto e la finalità della lettera redatta dalla appellante dott.ssa in occasione della visita del Pt_1
04.01.2016.
Ricorda che su indicazione dello psicologo che la seguiva, CP_1
si era rivolta nel dicembre 2015 all'appellante anche per una prescrizione farmacologica, il cui effetto sarebbe dovuto essere valutato dopo tre mesi;
tuttavia la paziente aveva prenotato per i primi giorni di gennaio una nuova visita in occasione delle quale era stata modificata la precedente terapia farmacologia. Sottolinea che entrambe le visite erano state richieste dalla che si era recata presso lo studio dell'appellante in completa CP_1
autonomia e di propria iniziativa;
ed al termine della visita del 04.01.2016 la paziente era andata in farmacia per acquistare i medicinali prescritti.
Sottolinea inoltre che è incontestato che l'episodio del 07.01.2016 sia rimasto del tutto isolato atteso che la storia clinica precedente e successiva, come descritta in CTU, non riporta mai la presenza di gesti ma neppure l'ideazione di tipo autolesionistico.
pag. 11/27 Al contempo, contesta la valenza probatoria delle circostanze valorizzate dal Tribunale , vale a dire la presenza di una sedia vicino al parapetto e di alcune fotografie, sottolineando come i figli, sentiti come testi, non erano stati presenti alla caduta. Muove obiezioni inoltre all'interpretazione attribuita all'annotazione del CTU in relazione alla natura autolesionistica del gesto.
Stigmatizza che il Tribunale ha aderito alla prospettazione di controparte secondo cui alla data del 04.01.2016 , in occasione dell'ultima visita, avesse manifestato sintomi riconducibili a propositi suicidari CP_1
od autolesionistici che ella avrebbe intercettato. Di contro, rileva che il concreto rischio di condotte autolesive viene normalmente riconosciuto essenzialmente sulla scorta di precedenti e specifici atti di autolesionismo o comunque di antecedenti tentativi suicidari, di cui invece non si rinviene traccia nella pregressa documentazione medica dimessa in atti e che non sono stati provati neppure testimonialmente.
Deduce inoltre che l'annotazione contenuta nelle conclusioni della perizia circa la sussistenza di una “inquietudine depressiva” non si può scientificamente equiparare alla sussistenza di sintomi che lasciassero sospettare eventi autolesionistici.
Sottolinea che ulteriori elementi atti ad escludere un rischio conoscibile che la paziente ponesse in essere condotte autolesionistiche fossero costituiti sia dal tenore della missiva datata 4 gennaio 2016 sia da una dichiarazione a firma dello psicologo dottor , il quale aveva Tes_1
affermato che la paziente non avesse mai espresso intenzioni CP_1
soppressive. Aggiunge inoltre che la stessa cronologia dei fatti , dal momento che la appellata si era recata di sua iniziativa dalla specialista,
pag. 12/27 aveva quindi acquistato i farmaci, poi regolarmente assunti ed aveva trascorso la festività dell'Epifania con figli e nipoti affermando di sentirsi bene, contraddicevano un intento autosoppressivo. Censura infine come il
Tribunale non abbia adeguatamente valutato una circostanza riferita dalla paziente in data 7.3.2016 allo psichiatra, che aveva annotato che ella aveva espresso il timore di essere stata vittima di tentativo di omicidio;
conclude quindi che mancano elementi indizianti di un atto autosoppressivo.
Allega che la missiva del 4 gennaio 2026 era stata richiesta dalla paziente per il proprio medico di base al fine di ottenere un certificato di malattia per non recarsi al lavoro;
deduce che l'indicazione per cui la paziente non dovesse stare da sola costituiva un mero consiglio terapeutico, ma non un monito , altrimenti si sarebbe rivolta al dottor da lei conosciuto, Tes_1
e non al medico di base, di cui non sapeva neppure il nominativo. Contesta la valutazione del documento operata dal Tribunale.
Con ulteriore motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato a carico della dottoressa una condotta colposa ed ha parimenti ravvisato il nesso di causalità con l'evento . Sotto il primo profilo, ribadito che alla data del 04.01.2016 non erano presenti segnali o sintomi che dovessero indurre l'appellante a ravvisare che la paziente fosse a rischio di atti autolesivi ovvero auto soppressivi, nega qualsiasi obbligo giuridico di impedire un evento di cui non sussisteva alcun rischio di realizzazione.
Sottolinea inoltre di essere neurologa, e non psichiatra, per cui il suo obbligo riguardava la prescrizione di farmaci, che il CTU aveva ritenuto corretta. Obietta che i precedenti giurisprudenziali menzionati in sentenza fossero relativi a fattispecie non sovrapponibili al caso di specie. Inoltre,
pag. 13/27 stigmatizza che vertendosi in ipotesi di responsabilità per omissione, era stata affermata senza tuttavia specificare lo specifico contenuto della condotta ritenuta come dovuta.
Nega infine che l'evento dannoso sarebbe stato evitato nel caso in cui la comunicazione fosse stata consegnata al dottor , in quanto non Per_2
sarebbe stato in ogni caso possibile né per il medico di base né per i familiari un sistema di sorveglianza totale a tempo indefinito. Lamenta che l'accertamento del nesso di causalità era stato fondato su una mera petizione di principio;
ed in ogni caso deduce che era stato interrotto dalla condotta della Pertanto contesta che le fosse stata imputata in via CP_1
esclusiva la responsabilità per la causazione dei danni, mentre avrebbe dovuto essere riconosciuto un concorso di colpa a carico della controparte in ragione della natura volontaria della condotta della medesima.
Infine, muove censure alla quantificazione del danno biologico con specifico riferimento alla circostanza che era stato ricompreso anche quello psichico nella misura del 7%, preesistente all'evento.
La fondatezza dei motivi è stata confutata dalla difesa della che in CP_1
primo luogo afferma che il tentato suicidio emerge sia dai referti medici sia dalle valutazioni formulate dal CTU, che non potevano ritenersi efficacemente confutate dalle confuse dichiarazioni rese dalla appellata mentre era ricoverata nel reparto di psichiatrica dell' di Borgo CP_2
Valsugana; rileva che il gesto autolesionistico è confermato dalle deposizioni del figli relative a quanto avevano trovato nell'immobile, vale a dire la presenza sul tavolo della cucina dell'appartamento da cui vi era stata la caduta di fotografie che ritraevano la donna in momenti felici, una pag. 14/27 sedia vicino al parapetto, che costituivano chiari indizi di un tentativo di suicidio;
sottolinea l'assenza di ipotesi alternative plausibili. Nega che possa essere significativa la circostanza che la paziente dopo la visita del
4 gennaio 2016 si fosse recata ad acquistare i farmaci, trattandosi di soggetto bipolare;
afferma che proprio l'aggravamento dello stato della appellata, che aveva anticipato il controllo per ottenere una terapia più incisiva , aveva indotto la dottoressa a redigere la nota diretta al medico di base. Ribadisce che la responsabilità debba essere affermata a carico della dott.ssa la quale pur avendo colto pienamente lo stato Pt_1
psichico in cui versava la paziente che aveva quindi giudicato in pericolo, anche forse per gli effetti collaterali della nuova cura, aveva commesso l'imprudenza di non comunicare al dottor direttamente il Per_2
contenuto della nota dal 4 gennaio 2016. Contesta la interpretazione formulata dalla controparte in relazione alla predetta missiva, nel senso che era finalizzata ad ottenere una prescrizione di assenza dal lavoro e quindi costituiva un mero consiglio, evidenziando che è confutata dal termine “dovere” . Ribadisce che nello specifico l'appellante, in quanto medico, era titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti di cui deve tutelare la salute da ogni pericolo, alla quale era venuta meno
, come correttamente affermato dal Tribunale mediante il richiamo a puntuali precedenti giurisprudenziali . Ribadisce l'esistenza del nesso causale. Infine, nega che possa ascriversi alla appellata alcuna corresponsabilità, trattandosi del soggetto che doveva essere tutelato dalla condotta del medico.
I motivi di appello vanno accolti nei seguenti termini.
pag. 15/27 Non è contestato che era stata visitata in data 4 dicembre CP_1
2015 dalla dottoressa che le aveva prescritto un terapia Pt_1
farmacologica (come confermato dal documento dimesso sub 1 di parte attrice) con indicazione di controllo dopo tre mesi;
tuttavia su richiesta dalla paziente , che riteneva di non avere avuto benefici, l'appellante aveva nuovamente visitato la il 4 gennaio 2016 ed aveva prescritto CP_1
una diversa terapia (doc 2 di parte attrice); inoltre aveva consegnato alla appellata una comunicazione indirizzata al medico di base dottor Per_2
in cui aveva segnalato che la paziente manifestava “una ricaduta di sindrome depressiva nell'ambito di s. bipolare” con la presenza di
“sentimenti di colpa e astenia psicofisica”; aveva riportato la terapia prescritta e suggerito degli esami concludendo nei seguenti termini: “ in questo mese la paziente non deve restare da sola”.
Costituisce aspetto parimenti non contestato che le prestazioni erano state fornite nell'ambito di un rapporto professionale diretto fra paziente e sanitario.
E' parimenti comprovato alla luce delle deposizioni dei testi ,i quali pur non presenti all'evento erano sopraggiunti nella immediatezza nel luogo , che nella prima mattinata del 7 gennaio 2016 la figlia, avvertita da una collega che la madre non si era presentata al lavoro, aveva rinvenuto l'appellata esanime nel piazzale antistante una casa di sua proprietà; il figliolo aveva poi trovato aperta la porta dell'appartamento al secondo piano ed una sedia vicino al parapetto del balcone che affacciava sul piazzale;
inoltre vicino alla porta di accesso a tale poggiolo vi erano fotografie della famiglia raffiguranti momenti felici .
pag. 16/27 Valutate congiuntamente le evidenziate circostanze, e precisamente la presenza di una sedia vicino al parapetto di una casa in cui la non CP_1
abitava all'epoca, il rinvenimento di fotografie relative a momenti di pregressa serenità familiare nonché le gravi lesioni al viso, accertate in sede ospedaliera e poi in occasione delle CTU, che denotano come l'appellata fosse rivolta verso il basso, si ravvisano indizi gravi e precisi che inducono a confermare la valutazione dei fatti operata in sentenza , secondo cui la caduta era stata determinata da un gesto volontario della donna.
Va poi aggiunto che le obiezioni sollevate nei motivi non sono atte a confutare tale quadro indiziario, dal momento che si limitano a mere ricostruzioni alternative, prive peraltro di riscontri concreti, dal momento che non è stata in alcun modo prospettata una ragione che giustificasse la presenza della donna in quella casa in orario in cui avrebbe dovuto recarsi al lavoro;
né può essere valorizzata la mera affermazione di essere stata vittima di un tentativo di omicidio , operata dalla appellata in occasione di un colloquio successivo durante il ricovero ospedaliero , dal momento che manca qualsiasi elemento che possa confermare , anche in modo indiretto, tale ipotesi, in relazione al quale difetta persino una articolata allegazione difensiva.
Ciò premesso, appare preliminarmente opportuno ricordare che: “ con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica” con la pronuncia n 10050/2024 la Cassazione ha chiarito che “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta
pag. 17/27 del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812).
Sul punto la Suprema Corte ha sottolineato che alla luce dei principi già affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 30328/2002
(sentenza “Franzese”) “la condotta non può dirsi causa di quel determinato evento se è reputata discrezionalmente tale dal giudice sulla base di una conoscenza esperienziale soggettiva (e per ciò dunque mutevole in base alla diversità dei giudizi), ma nel solo caso in cui sia possibile affermare ciò sulla base o di una regola di esperienza generalizzata (l'id quod plerumque accidit) ovvero sulla base di una legge dotata di validità scientifica che inserisca quell'evento in misura certa (legge universale) o in misura probabile (leggi statistiche) nella serie causale in cui è altresì inserita la condotta umana. L'esigenza di oggettivizzare il giudizio di ricostruzione del nesso di causalità materiale (ancorandolo all'individuazione di leggi di copertura), senza frustrare la specificità dello sviluppo causale oggetto del giudizio, ha, poi, portato la giurisprudenza a far leva sul criterio della probabilità logica (o baconiana). Emerge, dunque, come il criterio della “probabilità logica” è un criterio – sostanziale – di accertamento del nesso di causalità materiale, che non va confuso con i diversi di criteri – probatori – di accertamento della responsabilità e che fondano poi la distinzione tra il giudizio civile e quello penale.”( Cass.n 16199/ 2024 )
Sulla base del sostrato comune costituito dalla adesione alla probabilità logica, si dipanano poi le differenze in ragione del più severo o più flessibile rigore con cui – in sede processuale – è condotto l'accertamento pag. 18/27 del nesso di causalità materiale: il criterio del “più probabile del non”, in sede civile, e quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.), in sede penale.
Al contempo: “ è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre
2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n.
27606). Il concetto di "imprevedibilità", pur lessicalmente esplicativo di una soggettività comportamentale che rientra nell'area della colpa, riferito alla causa impeditiva dell'esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della "non imputabilità" (art.1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso. Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali - si è ulteriormente precisato - è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di
pag. 19/27 spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello "di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" (Cass 29 marzo 2022 n. 10050 Cass. 11 novembre 2019, n.
28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102).
Alla luce di tali consolidati principi si impongono alcune considerazioni.
Incontestato il rapporto professionale fra le parti, l'attrice ha imputato alla dottoressa l'inadempimento sotto il profilo della mancata Pt_1
attuazione delle condotte ricollegabili alla posizione di garanzia nei confronti della paziente, che le avrebbe imposto, a fronte della dedotta consapevolezza di un rischio suicidiario, di contattare direttamente il medico di base per rappresentargli lo stato di salute della donna e renderlo edotto che ella non avrebbe dovuto stare sola, come indicato nella missiva, che invece aveva consegnato direttamente alla . CP_1
Dato quindi come presupposto che vi fossero elementi che confermavano un concreto rischio suicidiario o comunque autolesionistico, che sarebbe stato perfettamente noto alla professionista, la mancata adozione di cautele atte ad assicurarsi che il medico curante, ovvero i familiari, ne fossero effettivamente informati, si porrebbe, secondo il criterio del "più probabile che non", come antecedente causale dell'evento che ha causato le lesioni accertate, in quanto in tal modo si sarebbe potuta attivare una rete di protezione familiare che avrebbe potuto efficacemente evitare che CP_1
ponesse in essere il tentativo di suicidio
[...]
Osserva tuttavia la Corte che coglie nel segno la difesa della appellante, nel contestare che tale rischio suicidario fosse percepibile all'epoca, ed addirittura che la dottoressa ne fosse consapevole .
pag. 20/27 Prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese al CTU, l'appellata si è limitata ad affermare: “Alla ho detto che ero giù di morale e che Pt_1
avevo ansia e vedevo problemi dappertutto. Non ricordo ma non escludo proposito o comunicazioni autolesive”; deve quindi sottolinearsi la incertezza palesata su tale secondo punto, che contrasta con la precisione e sicurezza mostrata nel riferire i sintomi descritti alla neurologa.
L'attenzione delle difese si è inoltre concentrata sulla missiva del 4 gennaio indirizzata al medico curante dottor , in cui la Per_2
dottoressa aveva indicato lo stato della paziente, la posologia Pt_1
prescritta ed alcuni esami a cui avrebbe dovuto sottoporsi, concludendo con l'indicazione finale : “ In questo mese la paziente non deve restare da sola”.
Va innanzitutto sottolineato che a tale inciso non può attribuirsi un significato univoco: deve prendersi atto che l'utilizzo del verbo dovere mal si concilia con la tesi secondo cui si tratterebbe di un mero
“consiglio terapeutico …indice di una certa bonomia e paternalismo” secondo quanto prospettato dalla appellante;
non di meno l'avvertimento, come formulato, poteva essere giustificato alternativamente dalla opportunità che la paziente venisse seguita nell'assunzione dei farmaci o nella cura della persona oppure che la presenza dei familiari potesse aiutarla nella recrudescenza della sindrome depressiva, che appare essere stata determinata dalle vicende legate al divorzio. Pertanto la formulazione non permette di riferirlo esclusivamente alla necessità di vigilanza a tutela della incolumità della
. CP_1
pag. 21/27 Tuttavia gli elementi emersi in corso di causa non confermano la tesi che sussistessero evidenze di un rischio suicidario : dalla documentazione medica in atti emerge che la paziente presentava una sindrome depressiva nell'ambito di sindrome bipolare, confermata dalla Pt_1
Con riferimento al periodo precedente ai fatti per cui è causa, sono stati dimessi: due referti di esami eseguiti rispettivamente nel 2011 presso l'ospedale di Rovereto e nel 2012 presso il reparto di neurologia di NT;
lettera di dimissione dalla Casa di cura privata Villa Santa Chiara, risalente al 2006 , da cui si evince la diagnosi di sindrome bipolare;
ed altra lettera di dimissione dalla stessa di cui è difficile decifrare CP_4
data e contenuto, e sulle quali il CTU non si è soffermato;
lettera a firma della dottoressa , specialista in Persona_4
psichiatria e psicoterapeuta , la quale dopo avere dato atto dei due ricoveri rispettivamente nel gennaio 2005 per depressione maggiore e del marzo- aprile 2006 per “disturbo bipolare episodio maniacale” , ha dichiarato di avere seguito la paziente dal 2003 al 2008, con una psicoterapia diretta a sostenerla nella gestione dei sintomi psicopatologici e della problematica situazione familiare;
ha aggiunto di aver fatto riferimento ai colleghi psichiatri per la terapia farmacologica intervenendo in momenti di scompenso acuto;
dichiarazione del dottor che ha fatto presente di Testimone_1
avere seguito con colloqui psicologici nel corso del 2015 ; CP_1
ha precisato che all'epoca la paziente presentava uno stato ansioso depressivo in relazione al quale l'aveva mandata dalla dottoressa per Pt_1
essere supportata anche da terapia farmacologica ed ha aggiunto che nel pag. 22/27 corso dei colloqui la paziente non aveva mai espresso intenzioni auto soppressive .
Deve quindi prendersi atto che non è stato in alcun modo provato che dalla anamnesi della paziente emergesse in alcun modo alcun tentativo suicidiario e neppure una ideazione in tal senso.
Al contempo non è contestato che la si era recata sia nel dicembre CP_1
2015 sia nel gennaio 2016 dalla neurologa da sola, senza essere accompagnata da alcun familiare;
inoltre dalla stessa allegazione difensiva della parte emerge che ella aveva assunto la terapia prescritta nel 2015 ed aveva richiesto la seconda visita anticipatamente rispetto al trimestre, avendo riscontrato che non aveva avuto l'effetto sperato. Inoltre sulla ricetta redatta il 4 gennaio 2016 è presente il timbro della farmacia, presso cui erano stati acquisti i farmaci in pari data;
e secondo la allegazione della ella aveva provveduto ad assumerli regolarmente. CP_1
Va aggiunto che il CTU ha reputato che “ I farmaci prescritti dalla referente della dott.ssa erano farmaci stabilizzatori CP_1 Pt_1
dell'umore, tranquillanti e ansiolitici (Carbolithium 600 mg. /die,
Sereupin da 20 a 30 mg. /die e 2,5 alla sera). Essi non Per_5
presentano particolari effetti collaterali”; pertanto tali valutazioni sconfessano il dubbio formulato in comparsa di costituzione in appello dalla difesa della secondo cui il rischio suicidiario potesse essere CP_1
collegato agli effetti collaterali della nuova cura.
Deve poi rilevarsi che la condotta tenuta dalla paziente non appare in alcun modo compatibile con pulsioni autodistruttive, posto che proprio a fronte della ritenuta inefficacia della prima terapia ella si era attivata per pag. 23/27 ottenere dalla neurologa un ulteriore prescrizione, evidentemente nell'intento di superare il proprio stato di malessere .
Può pertanto concludersi che sulla base della storia clinica della paziente e del comportamento dalla stessa tenuto in precedenza ed in occasione della visita del 4 gennaio 2016, non emergessero elementi che potessero costituire indizio di una intenzione autosoppressiva da parte di CP_1
che avrebbe imposto alla dottoressa l'adozione di misure di
[...] Pt_1
protezione della paziente .
La valutazione operata dalla appellante risulta poi confermata dalla condotta immediatamente successiva della paziente, che ha assunto la terapia;
inoltre in atto di citazione di primo grado la difesa dell'attrice ha allegato di avere trascorso la festività dell'epifania in famiglia rassicurando la figlia di sentirsi bene, per cui deve escludersi che in tale occasione ella avesse avuto comportamenti che potessero preoccupare ovvero insospettire i congiunti.
Inoltre, tali considerazioni non appaiono in alcun modo trovare elementi di confutazione nella relazione peritale in atti.
In primo luogo, vanno qui riportate le dichiarazioni rese dalla nel CP_1
corso delle operazioni al CTU ed all'ausiliario medico legale .
Nel corso del colloquio con il primo, la appellata aveva riferito “A dicembre 2015 dovevo aspettare i tre mesi per il controllo, ma dopo un mese mi sento addosso tutti i problemi. Prendo appuntamento con Pt_1
per avere farmaci diversi. Me li dà con una lettera per il medico di base che io però non consegno perché c'è scritto che non dovevo stare da sola, mentre io mi sentivo autonoma.”
pag. 24/27 Alla dottoressa aveva poi dichiarato 'Sono andata dalla Per_6 Pt_1
prima di Natale2015 e lei mi ha dato busta con foglio. Io l'ho letto e ho pensato: Ma se io sono venuta con l'auto e sono tornata senza stare male… perché devo far vedere questa lettera al medico?'
Emerge quindi che , in entrambi casi, la perizianda aveva confermato che la ragione per cui non aveva consegnato la lettera al medico di base era da attribuire ad un desiderio di autonomia che temeva sarebbe stato limitato.
Inoltre, ad una attenta lettura della relazione peritale emerge che il CTU, anche in ragione della formulazione del quesito si è soffermato sulla descrizione dello stato della paziente( gli atti, le dichiarazioni dei CCTTPP
e quelle della periziata confermano che tra dicembre 2015 e il 7 gennaio
2016, la signora era in periodo di particolare inquietudine CP_1
depressiva.), limitandosi ad affermare che lo stato psicopatologico le aveva causato il grave gesto autolesivo del 7 gennaio 2016, senza tuttavia formulare un ponderato giudizio ex ante sulla riconoscibilità del rischio suicidario , che invece costituisce elemento dirimente nello specifico.
Conclusivamente, deve quindi escludersi che sussistessero evidenze di un rischio suicidario che imponessero alla dottorezza ad assumere Pt_1
iniziative idonee a tutelare la incolumità della paziente, non solo nei termini contestati dalla attrice, ma anche con riferimento a più incisivi interventi. Non potendo ravvisare nella condotta della appellante alcun profilo di inadempimento e quindi di imputabilità delle lesioni subite dalla la domanda di questa ultima va respinta . CP_1
L'appello è quindi fondato e va accolto .
pag. 25/27 In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata alla rifusione delle CP_1
spese di mediazione nonché di entrambi i gradi liquidate negli importi indicati nelle notule dimesse in atti ( Cass 19148/22) ; e quindi per il procedimento di mediazione in euro 536,00 per l'attivazione ed euro
1017,00 per la negoziazione , e quindi complessivamente euro 1607,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
per il primo grado in euro 1701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1204,00 per la fase introduttiva;
euro 1806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2905,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 7616,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. ; per il presente, in cui la difesa della appellante ha fatto riferimento allo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda, richiamato anche dalla controparte nella sua notula, in euro 4389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2552,00 per la fase introduttiva;
euro 5880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione(come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023 ); euro 7298,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi di euro 20.119,00 , oltre spese generali, rimborso contributo unificato per euro 1821,00 CPA e IVA come per legge.
L'onere della CTU va posto per intero in via definitiva a carico della appellata
pag. 26/27
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in riforma della sentenza del Tribunale di NT n.. Parte_1
674/2024 respinge la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
. Parte_1
Condanna ai sensi dell'art 91 c.p.c. a rifondere a CP_1 [...]
le spese di lite liquidate per il procedimento di mediazione in Parte_1
euro 1607,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
per il primo grado in euro
7616,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
per il presente in euro 20.119,00 , oltre spese generali, rimborso contributo unificato per euro 1821,00 CPA e IVA come per legge.
Pone l'onere della CTU in via definitiva a carico di CP_1
Deciso in NT il 27 maggio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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