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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/07/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4333/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento importi portati da atto ricognitivo, riservata per la decisione all' udienza del 18/7/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Romana Ippolito per mandato in atti Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Marco Gigante per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da atti difensivi, non essendo prodotta la memoria ex art. 189
cpc, n. 1
FATTO Con atto ritualmente notificato, lo Pt 1 traeva in lite Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, opponendo, ex art. 645 cpc, il decreto ingiuntivo n. 777/24, reso in data 17/6/24 dal Tribunale di sede per l'importo di € 10803,07, oltre accessori e spese, sostenendo la non debenza di quanto riconosciuto a debito con dichiarazione ricognitiva del 21/11/13, per intervenuta prescrizione ex art. 2949 e segg.
C.C., invocando l'operativita' della fattispecie presuntiva triennale ex art. 2956 C.C., secondo comma, precisando che, in ogni caso, sarebbe decorso anche il termine ordinario decennale, spirato, a suo dire, il 22/11/23 (esattamente dieci anni dopo la data della dichiarazione ridetta), censurando, quindi, la terdivita' della prima e asseritamente unica messa in mora per il relativo pagamento, assunta come ricevuta il 27/11/23, ovvero ad estinzione gia' verificatasi.
In virtu' di tanto, domandava revocarsi il decreto opposto, previa sospensiva cautelare della sua efficacia esecutiva ex art. 649 cpc, vinte le spese con distrazione.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in primis, negava l' applicabilita' al caso di specie della fattispecie presuntiva breve (triennale), e cio' in ragione della pre-esistenza di un contratto d' opera scritto, stipulato inter partes, evidenziando come il termine ordinario, unico applicabile, sarebbe rimasto interrotto per effetto della diffida inviata al debitore 25/1/21, seguita da altra dichiarazione di messa in mora da egli ricevuta il 5/12/23, e, affermata la debenza della somma quale prestazione dovuta dal contraente in virtu' dell' intercorso contratto di prestazione d' opera professionale (avente ad oggetto la cura della contabilita' del contribuente), concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa, anche negli aspetti cautelari, vinte le spese e con condanna dell' opponente alla rifusione danni ex art. 96 cpc.
Istruita documentalmente e con le dichiarazioni di interpello rese dal legale rappresentante della societa' opposta, previa rituale ordinanza ammissiva, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, dandosi atto che solo l' opponente provvedeva ad avvalersi, sebbene parzialmente, delle facolta' difensive concesse ex art. 189 cpc, depositando memoria di cui al n. 3.
MOTIVI
E' fatto pacificamente acquisito che, tra le parti in lite, ebbe ad intercorrere, nel periodo che interessa la vicenda di pagamento (collocato esattamente tra il 2009 ed il 2013), un rapporto di prestazione d' opera professionale, per cui la societa' opposta, assunto di non aver ricevuto il pagamento del compenso, incombente sul soggetto beneficiario della stessa, ha domandato in via monitoria quanto asseritamente dovutogli, fondando la pretesa, in via dimostrativa, sulla dichiarazione di riconoscimento del debito contratto, rimasta incontestata dall' opponente nella sua veridicita' formale, sebbene contestando la relativa debenza per intervenuta prescrizione, e, anche se solo in fase di trattazione (svoltasi secondo le formalita' di cui all'art. 171 ter cpc), assumendo di aver corrisposto importi, come portati da assegni bancari incassati dal creditore ed asseritamente documentati dalla produzione offerta nel fascicolo di parte.
In tale composito assetto dialettico, va osservato, in primis, come l'onere di eccezione incombente su chi rappresenta fattori estintivi o impeditivi dell' altrui credito, in via totale o parziale, va esercitato secondo le cadenze del protocollo processuale, che, nel caso, coincide con il primo atto difensivo di parte avversante, ovvero con l' atto di citazione ex art. 645 cpc, in cui parte opponente, tuttavia, nulla ha inteso rappresentare in merito al pregresso pagamento, limitandosi, in effetti, ad eccepire la prescrizione del credito, "scoprendo" parte delle proprie difese solo con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc, deputata esclusivamente a precisare in replica alla prima memoria di cui al richiamato articolo.
Va chiarito, in merito, che l' essenza difensiva del tardivamente assunto pagamento, configura piu' che altro l'esigenza difensiva di contrastare la tesi di inapplicabilita' della fattispecie prescrittiva triennale formulata dall' opposta (di modo che la fonte non scritta della prestazione ripristinerebbe l' applicabilita' del termine presuntivo), non avendone parte opponente alluso anche in temini di efficacia estintiva.
Ad ogni buon conto, cio' che rileva, in chiave definitoria e' che l' opponente, quantunque abbia sostenuto di aver eseguito pagamenti riferibili all' oggetto della prestazione di cui al monitorio, non ha mai contestato l' astratto onere di pagamento, nei termini rappresentati dalla societa', limitandosi in effetti, ad eccepirne la prescrizione.
Nondimeno, non ci si puo' esimere dall' evidenziare che parte opposta, a scanso di equivoci, ha inteso, attestandosi sul mancato disconoscimento del documento ricognitivo, negare ogni valenza dimostrativa alle matrici degli assegni depositati in copia, alludendo anche a pregressi rapporti (non oggetto della prestazione dedotta in monitorio), cui sarebbero riferibili quei "presunti" pagamenti, sostenendo una sorta di consolidata inoppugnabilita' della ricognizione di debito, che, a parere del relatore, non pare tesi condivisibile. E' evenienza notoria in punto di diritto, che le cosiddette promesse unilaterali di cui all'art. 1988 C.C. non costituiscano fonti obbligatorie in senso proprio, assumendo efficacia piu' che altro sul piano probatorio, in quanto dispensano il beneficiario della dichiarazione dalla prova del rapporto fondamentale, che, in effetti, si presume sussistente sino a prova contraria, disponendo una evidente inversione degli oneri dimostrativi ordinari a scapito del dichiarante, salvo che essa rimanga incontestata, come avvenuto nel caso che occupa, almeno nella sua dimensione astratta.
Ed in effetti, come avvedutamente sostenuto dall' opposta, alcun rilievo risulta mosso alla dichiarazione di debito, nella sua ontologica sussistenza, ed alla sua provenienza dalla parte qui opponente, come concludentemente rilevabile anche dal tenore delle difese opponenti, finalizzate esclusivamente a contrastare, giova ribadire, la sua efficacia per intervenuta prescrizione, di carattere presuntivo e, alternativamente, decennale.
In merito, secondo le interpretazioni piu' autorevoli, deve rilevarsi l' incompatibilita' tra l' eccezione di prescrizione breve e quella ordinaria, trattandosi notoriamente di fattispecie ontologicamente diverse, laddove la prescrizione ordinaria si perfeziona per il semplice trascorrere del tempo accompagnata all' inerzia del titolare del credito, mentre quella presuntiva opera l' inversione dell' onere probatorio, presumendosi, per una categoria di rapporti in cui il pagamento va fatto in termine immediati (esempio pagamento di acquisto di merce al minuto), che l' obbligato abbia onorato il proprio debito, sicche' debito non puo' ritenersi estinto di per se', rimanendo la facolta' a carico del creditore di provare il contrario (ipotesi non realizzabile nella prescrizione ordinaria).
In tal quadro ordinamentale rientra anche l'ipotesi di prescrizione presuntiva breve in tema di corrispettivo di opera professionale.
Ora, non avendo parte opponente mai dichiarato di aver pagato il dovuto risultante dalla ricognizione sottoscritta, peraltro affermazione incompatibile con l' eccezione di prescrizione decennale
(implicitamente scaturente dalla difesa attrice nella parte in cui afferma che essa si sarebbe, comunque, compiuta alla scadenza dei 10 anni dalla sottoscrizione del documento ricognitivo - vedasi pag. 2, capo secondo dei motivi di censura), l'eccezione di prescrizione presuntiva si connota di inammissibilita' (in termini di incompatibilita' logico giuridica tra l' una e l'altra, Cass. 7510/91), oltre che escludibile nella sua procedibilita' in virtu' della fonte contrattuale scritta da cui deriva l' obbligazione, unanimemente ritenuto altro fattore impeditivo all' operativita' della stessa.
Ne' vale a scalfire tale assetto la rappresentata provenienza dell' obbligazione da fonte non scritta, insinuata in via presuntiva dall' obbligato senza alcuna concreta dimostrazione del proprio assunto, peraltro avversata dall' opposta, che, oltre a negare valenza dimostrativa alle matrici degli assegni bancari prodotti in visione dall' opposta, ha incontestamente affermato, gradatamente, la sussistenza di obbligazioni pregresse non oggetto di giudizio, cui le stesse sarebbero riferibili.
In ogni caso, anche a volerne ritenere l' esaminabilita', l' eccezione di prescrizione triennale si palesa ultronea di per se', non avendo parte opponente, come gia' sopra argomentato, contestato il dovuto pagamento di cui alla dichiarazione di ricognizione, ne' mai affermato di averlo aliunde estinto (se non per prescrizione decennale, che sara' trattata infra), in modalita' tali quindi da ritenersi superata, su basi logiche, la presunzione di pagamento presunto, che e' la ratio che tipicamente caratterizza tale istituto.
Per quanto inerente all' eccezione di prescrizione decennale, la doglianza pare ampiamente smentita dalla lettera di messa in mora inviata dla procuratore della creditrice, di cui vi e' attestazione di ricevuta in data 2/2/21, che fungendo pacificamente quale atto interruttivo, ha determinato una nuova decorrenza del relativo periodo, sicche', essendo promosso nel frattempo il ricorso per decreto ingiuntivo nel termine ricominciato a decorrere e che sarebbe compiuto nell'anno 2031, alcuna prescrizione puo' ritenersi maturata.
Per completezza espositiva, soffermando l' attenzione sull' idoneita' estintiva (rectius, processuale) delle matrici rappresentative di assegni che parte opponente afferma incassati dalla creditrice, si palesano condivisibili le difese dell' opposta, che, a ragion veduta, obietta che non vi e' prova dell' incasso, ne', e cio' pare aspetto dirimente, anche officiosamente rilevabile, tali documenti rappresentativi del presunto pagamento possono esser riferiti come diretti alla societa', in quanto privi di una causale specifica (non e' sufficiente la mera imputazione del pagamento al "commercialista") capace di ricondurre eziologicamente l' assegno al pagamento della prestazione qui reclamata, peraltro nemmeno riconosciuta dall' interpellato legale rappresentante della convenuta, che, avendo incontestatamente affermato di non essere al momento dell' insorgenza dell' obbligazione ancora immesso nella funzione, nulla poteva riferire sul punto, mentre, con riferimento all' assegno successivamente emesso (risalente sicuramente a periodo posteriore all' assunzione della carica) non ha inteso egualmente, nulla confessare, fermi, in ogni caso, i profili di inefficacia probatoria sopra spiegati, trattandosi di matrice, parimenti, prova di specifica causale.
Per tali ragioni, l'opposizione va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, cosi' come, egualmente, va disattesa l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dall' opposta, in effetti
"orfana" non solo degli allegati costitutivi che qualificano la fattispecie (mala fede o colpa grave nel resistere all'azione monitoria di pagamento), ma anche priva di elementi idonei a configurare il danno nella sua ontologica esistenza, altro elemento chiave, necessario in ogni ipotesi risarcitoria.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, attribuibile, avuto riguardo all' esito complessivo della lite, all' opponente, e liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri tariffari nella forbice prevista per lo scaglione di valore della vertenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione interposta dall' attore Parte_1 dichiara inammissibile la pretesa di lite '
temeraria spegata dall' opposta, e condanna l' opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell' opposta societa', che liquida in € 3000,00, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge
Cosi' deciso, Taranto, 28/7/25
IL GO A. TAURINO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4333/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento importi portati da atto ricognitivo, riservata per la decisione all' udienza del 18/7/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Romana Ippolito per mandato in atti Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Marco Gigante per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da atti difensivi, non essendo prodotta la memoria ex art. 189
cpc, n. 1
FATTO Con atto ritualmente notificato, lo Pt 1 traeva in lite Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, opponendo, ex art. 645 cpc, il decreto ingiuntivo n. 777/24, reso in data 17/6/24 dal Tribunale di sede per l'importo di € 10803,07, oltre accessori e spese, sostenendo la non debenza di quanto riconosciuto a debito con dichiarazione ricognitiva del 21/11/13, per intervenuta prescrizione ex art. 2949 e segg.
C.C., invocando l'operativita' della fattispecie presuntiva triennale ex art. 2956 C.C., secondo comma, precisando che, in ogni caso, sarebbe decorso anche il termine ordinario decennale, spirato, a suo dire, il 22/11/23 (esattamente dieci anni dopo la data della dichiarazione ridetta), censurando, quindi, la terdivita' della prima e asseritamente unica messa in mora per il relativo pagamento, assunta come ricevuta il 27/11/23, ovvero ad estinzione gia' verificatasi.
In virtu' di tanto, domandava revocarsi il decreto opposto, previa sospensiva cautelare della sua efficacia esecutiva ex art. 649 cpc, vinte le spese con distrazione.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in primis, negava l' applicabilita' al caso di specie della fattispecie presuntiva breve (triennale), e cio' in ragione della pre-esistenza di un contratto d' opera scritto, stipulato inter partes, evidenziando come il termine ordinario, unico applicabile, sarebbe rimasto interrotto per effetto della diffida inviata al debitore 25/1/21, seguita da altra dichiarazione di messa in mora da egli ricevuta il 5/12/23, e, affermata la debenza della somma quale prestazione dovuta dal contraente in virtu' dell' intercorso contratto di prestazione d' opera professionale (avente ad oggetto la cura della contabilita' del contribuente), concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa, anche negli aspetti cautelari, vinte le spese e con condanna dell' opponente alla rifusione danni ex art. 96 cpc.
Istruita documentalmente e con le dichiarazioni di interpello rese dal legale rappresentante della societa' opposta, previa rituale ordinanza ammissiva, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, dandosi atto che solo l' opponente provvedeva ad avvalersi, sebbene parzialmente, delle facolta' difensive concesse ex art. 189 cpc, depositando memoria di cui al n. 3.
MOTIVI
E' fatto pacificamente acquisito che, tra le parti in lite, ebbe ad intercorrere, nel periodo che interessa la vicenda di pagamento (collocato esattamente tra il 2009 ed il 2013), un rapporto di prestazione d' opera professionale, per cui la societa' opposta, assunto di non aver ricevuto il pagamento del compenso, incombente sul soggetto beneficiario della stessa, ha domandato in via monitoria quanto asseritamente dovutogli, fondando la pretesa, in via dimostrativa, sulla dichiarazione di riconoscimento del debito contratto, rimasta incontestata dall' opponente nella sua veridicita' formale, sebbene contestando la relativa debenza per intervenuta prescrizione, e, anche se solo in fase di trattazione (svoltasi secondo le formalita' di cui all'art. 171 ter cpc), assumendo di aver corrisposto importi, come portati da assegni bancari incassati dal creditore ed asseritamente documentati dalla produzione offerta nel fascicolo di parte.
In tale composito assetto dialettico, va osservato, in primis, come l'onere di eccezione incombente su chi rappresenta fattori estintivi o impeditivi dell' altrui credito, in via totale o parziale, va esercitato secondo le cadenze del protocollo processuale, che, nel caso, coincide con il primo atto difensivo di parte avversante, ovvero con l' atto di citazione ex art. 645 cpc, in cui parte opponente, tuttavia, nulla ha inteso rappresentare in merito al pregresso pagamento, limitandosi, in effetti, ad eccepire la prescrizione del credito, "scoprendo" parte delle proprie difese solo con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc, deputata esclusivamente a precisare in replica alla prima memoria di cui al richiamato articolo.
Va chiarito, in merito, che l' essenza difensiva del tardivamente assunto pagamento, configura piu' che altro l'esigenza difensiva di contrastare la tesi di inapplicabilita' della fattispecie prescrittiva triennale formulata dall' opposta (di modo che la fonte non scritta della prestazione ripristinerebbe l' applicabilita' del termine presuntivo), non avendone parte opponente alluso anche in temini di efficacia estintiva.
Ad ogni buon conto, cio' che rileva, in chiave definitoria e' che l' opponente, quantunque abbia sostenuto di aver eseguito pagamenti riferibili all' oggetto della prestazione di cui al monitorio, non ha mai contestato l' astratto onere di pagamento, nei termini rappresentati dalla societa', limitandosi in effetti, ad eccepirne la prescrizione.
Nondimeno, non ci si puo' esimere dall' evidenziare che parte opposta, a scanso di equivoci, ha inteso, attestandosi sul mancato disconoscimento del documento ricognitivo, negare ogni valenza dimostrativa alle matrici degli assegni depositati in copia, alludendo anche a pregressi rapporti (non oggetto della prestazione dedotta in monitorio), cui sarebbero riferibili quei "presunti" pagamenti, sostenendo una sorta di consolidata inoppugnabilita' della ricognizione di debito, che, a parere del relatore, non pare tesi condivisibile. E' evenienza notoria in punto di diritto, che le cosiddette promesse unilaterali di cui all'art. 1988 C.C. non costituiscano fonti obbligatorie in senso proprio, assumendo efficacia piu' che altro sul piano probatorio, in quanto dispensano il beneficiario della dichiarazione dalla prova del rapporto fondamentale, che, in effetti, si presume sussistente sino a prova contraria, disponendo una evidente inversione degli oneri dimostrativi ordinari a scapito del dichiarante, salvo che essa rimanga incontestata, come avvenuto nel caso che occupa, almeno nella sua dimensione astratta.
Ed in effetti, come avvedutamente sostenuto dall' opposta, alcun rilievo risulta mosso alla dichiarazione di debito, nella sua ontologica sussistenza, ed alla sua provenienza dalla parte qui opponente, come concludentemente rilevabile anche dal tenore delle difese opponenti, finalizzate esclusivamente a contrastare, giova ribadire, la sua efficacia per intervenuta prescrizione, di carattere presuntivo e, alternativamente, decennale.
In merito, secondo le interpretazioni piu' autorevoli, deve rilevarsi l' incompatibilita' tra l' eccezione di prescrizione breve e quella ordinaria, trattandosi notoriamente di fattispecie ontologicamente diverse, laddove la prescrizione ordinaria si perfeziona per il semplice trascorrere del tempo accompagnata all' inerzia del titolare del credito, mentre quella presuntiva opera l' inversione dell' onere probatorio, presumendosi, per una categoria di rapporti in cui il pagamento va fatto in termine immediati (esempio pagamento di acquisto di merce al minuto), che l' obbligato abbia onorato il proprio debito, sicche' debito non puo' ritenersi estinto di per se', rimanendo la facolta' a carico del creditore di provare il contrario (ipotesi non realizzabile nella prescrizione ordinaria).
In tal quadro ordinamentale rientra anche l'ipotesi di prescrizione presuntiva breve in tema di corrispettivo di opera professionale.
Ora, non avendo parte opponente mai dichiarato di aver pagato il dovuto risultante dalla ricognizione sottoscritta, peraltro affermazione incompatibile con l' eccezione di prescrizione decennale
(implicitamente scaturente dalla difesa attrice nella parte in cui afferma che essa si sarebbe, comunque, compiuta alla scadenza dei 10 anni dalla sottoscrizione del documento ricognitivo - vedasi pag. 2, capo secondo dei motivi di censura), l'eccezione di prescrizione presuntiva si connota di inammissibilita' (in termini di incompatibilita' logico giuridica tra l' una e l'altra, Cass. 7510/91), oltre che escludibile nella sua procedibilita' in virtu' della fonte contrattuale scritta da cui deriva l' obbligazione, unanimemente ritenuto altro fattore impeditivo all' operativita' della stessa.
Ne' vale a scalfire tale assetto la rappresentata provenienza dell' obbligazione da fonte non scritta, insinuata in via presuntiva dall' obbligato senza alcuna concreta dimostrazione del proprio assunto, peraltro avversata dall' opposta, che, oltre a negare valenza dimostrativa alle matrici degli assegni bancari prodotti in visione dall' opposta, ha incontestamente affermato, gradatamente, la sussistenza di obbligazioni pregresse non oggetto di giudizio, cui le stesse sarebbero riferibili.
In ogni caso, anche a volerne ritenere l' esaminabilita', l' eccezione di prescrizione triennale si palesa ultronea di per se', non avendo parte opponente, come gia' sopra argomentato, contestato il dovuto pagamento di cui alla dichiarazione di ricognizione, ne' mai affermato di averlo aliunde estinto (se non per prescrizione decennale, che sara' trattata infra), in modalita' tali quindi da ritenersi superata, su basi logiche, la presunzione di pagamento presunto, che e' la ratio che tipicamente caratterizza tale istituto.
Per quanto inerente all' eccezione di prescrizione decennale, la doglianza pare ampiamente smentita dalla lettera di messa in mora inviata dla procuratore della creditrice, di cui vi e' attestazione di ricevuta in data 2/2/21, che fungendo pacificamente quale atto interruttivo, ha determinato una nuova decorrenza del relativo periodo, sicche', essendo promosso nel frattempo il ricorso per decreto ingiuntivo nel termine ricominciato a decorrere e che sarebbe compiuto nell'anno 2031, alcuna prescrizione puo' ritenersi maturata.
Per completezza espositiva, soffermando l' attenzione sull' idoneita' estintiva (rectius, processuale) delle matrici rappresentative di assegni che parte opponente afferma incassati dalla creditrice, si palesano condivisibili le difese dell' opposta, che, a ragion veduta, obietta che non vi e' prova dell' incasso, ne', e cio' pare aspetto dirimente, anche officiosamente rilevabile, tali documenti rappresentativi del presunto pagamento possono esser riferiti come diretti alla societa', in quanto privi di una causale specifica (non e' sufficiente la mera imputazione del pagamento al "commercialista") capace di ricondurre eziologicamente l' assegno al pagamento della prestazione qui reclamata, peraltro nemmeno riconosciuta dall' interpellato legale rappresentante della convenuta, che, avendo incontestatamente affermato di non essere al momento dell' insorgenza dell' obbligazione ancora immesso nella funzione, nulla poteva riferire sul punto, mentre, con riferimento all' assegno successivamente emesso (risalente sicuramente a periodo posteriore all' assunzione della carica) non ha inteso egualmente, nulla confessare, fermi, in ogni caso, i profili di inefficacia probatoria sopra spiegati, trattandosi di matrice, parimenti, prova di specifica causale.
Per tali ragioni, l'opposizione va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, cosi' come, egualmente, va disattesa l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dall' opposta, in effetti
"orfana" non solo degli allegati costitutivi che qualificano la fattispecie (mala fede o colpa grave nel resistere all'azione monitoria di pagamento), ma anche priva di elementi idonei a configurare il danno nella sua ontologica esistenza, altro elemento chiave, necessario in ogni ipotesi risarcitoria.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, attribuibile, avuto riguardo all' esito complessivo della lite, all' opponente, e liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri tariffari nella forbice prevista per lo scaglione di valore della vertenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione interposta dall' attore Parte_1 dichiara inammissibile la pretesa di lite '
temeraria spegata dall' opposta, e condanna l' opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell' opposta societa', che liquida in € 3000,00, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge
Cosi' deciso, Taranto, 28/7/25
IL GO A. TAURINO