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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6537/2020 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 10.12.2024 assunta all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2044/2020 TRA
, rapp.ta e difesa dall'avvocato Rosario Musumeci giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Traversa Pisciarelli, 2/C APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, alla Via CP_1
Cordero di Pamparato, 15 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante si è riportato ai motivi di gravame ed alle richieste ivi formulate insistendo per il loro accoglimento e chiedendo trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 per chiedere la restituzione della somma di euro 5.000,00 da CP_1 quest'ultima indebitamente trattenuta. Deduceva l'attore che, in data 28-06-2005, stipulava con la società finanziaria CP_1 il contratto di mutuo n. 00027397W rimborsabile mediante cessione pro
[...] solvendo di quote della retribuzione/pensione; che, al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto, per un totale di euro 6.995,66 da ammortizzare pro rata nella misura di euro 58,29 per ognuna delle 120 rate da euro 288,00 (commissioni bancarie euro 798,36; commissioni di intermediazione euro 6.197,30); che parte attrice provvedeva all'anticipata estinzione del contratto allorquando residuavano 89 rate, versando in un'unica soluzione, allo scadere della rata n. 31, l'intero capitale residuo così come quantificato mediante apposito conteggio di anticipata estinzione;
che stante l'anticipata estinzione, la avrebbe CP_1 dovuto restituire i costi del credito soggetti a maturazione nel tempo, incassati anticipatamente dall'istituto mutuante al momento della liquidazione;
che parte attrice aveva diritto al rimborso dei costi del credito non maturati per l'anticipata estinzione quantificati in euro 5.188,44 (ratei di commissioni bancarie non maturati euro 592,11; ratei di commissioni di intermediazione non maturati euro 4.596,33), ridotta alla somma di euro 5.000,00 per economia di giudizio. Nonostante i solleciti inoltrati, tuttavia, la società convenuta non aveva provveduto a restituire all'istante quanto ricevuto nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi, sicché ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia. Con sent. n. 2044/2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritenendola infondata e compensava le spese di lite. Con atto ritualmente notificato alla a mezzo pec in data 14.12.2020, CP_1
ha proposto appello con cui ha chiesto la riforma della predetta Parte_1 sentenza, con condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 5.000,00, oltre alla riforma del regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della normativa in materia di protezione dei consumatori che prevede la vessatorietà delle clausole che limitano la ripetibilità pdelle somme sborsate dal mutuatario al momento della sottoscrizione del finanziamento in caso estinzione anticipata, in quanto idonee a determinare uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore;
degli artt. 125 t.u.b., previgente formulazione, e 125 sexies t.u.b., attuale formulazione, che prevedono la riduzione equa del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento e da considerarsi norme imperative e come tali inderogabili;
dei principi generali fissati in materia di ripetizione dell'indebito dall'art. 2033 c.c. In particolare il giudice di prime cure aveva errato nel non ritenere nulla la relativa previsione contrattuale, in quanto vessatoria e comunque contraria alla norma imperativa di cui all'art 125 t.u.b. ( e successivamente art 125 sexies t.u.b.) e non rilevandone in ogni caso la opacitià e mancanza di chiarezza in ordine ai costi contrattuali effettivamente affrontati dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto che, non legati alla durata dello stesso, non sarebbero stati suscettibili di ripetizione in caso di anticipata estinzione. In ragione di tali motivi, quindi, l'appellante chiedeva la integrale riforma della sentenza gravata, con accoglimento della domanda dallo stesso proposta in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Nonostante la regolarità della notifica, la ometteva di costituirsi, sicché CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, dunque, state il carattere documentale della stessa, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ed all'esito con ordinanza del 10.12.2024 trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal 23 dicembre 2024. 2. In via preliminare ed in rito, va rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica della , nel termine semestrale dalla CP_1 pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 30 aprile 2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per l'epidemia da covid – 19 e della sospensione feriale e considerato che il termine ultimo veniva a cadere nella giornata di sabato, venendo prorogato così al successivo lunedì 14 dicembre 2020), così come tempestiva è la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta in data 21.12.2020. 3. Parte appellante ha criticato la pronuncia con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, così argomentando: “in punto di diritto l'art. 125 sexies del T.U.B. prevede la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo, con diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sebbene tale norma sia entrata in vigore il 19-09-2010, anche la vecchia formulazione dell'art. 125 comma 2 T.U.B. prevedeva la facoltà di estinzione anticipata del mutuo e il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo. In definitiva la norma più recente non appare innovativa ma ricognitiva della norma previgente. (…) Occorre distinguere tra somme che debbono essere corrisposte dal debitore a fronte di prestazioni già rese (cd. up-front) e somme legate alla durata del mutuo (cd. recurring). (…) L'attore rivendica il diritto alla restituzione parziale dell'importo versato al momento della stipula del contratto;
la già menzionata spesa rappresenta il costo per l'attivazione del mutuo;
dunque, attiene a circostanze strettamente collegate al solo momento di apertura del mutuo, estranea alle vicende successive;
dunque, costi che vanno sopportati indipendentemente dall'estinzione anticipata. Infondata appare anche la richiesta di restituzione parziale del corrispettivo pagato all'intermediario, in quanto dagli atti emerge che l'attore per la concessione del mutuo si sia rivolto ad una società di intermediazione, dunque un soggetto diverso dalla società di finanziamento”. Sostanzialmente l'appellante ha evidenziato il suo diritto di ottenere da parte appellata il rimborso dei costi del credito, sia rispetto agli oneri di intermediazione, considerato che la è mera mandataria della sia riguardo gli Controparte_3 CP_1 oneri di commissioni bancarie non maturati;
nel merito, ha dedotto la sussistenza del proprio diritto alla restituzione dei costi del finanziamento in ragione dell'estinzione anticipata del contratto. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. In punto di diritto bisogna premettere che già anteriormente alla riforma del 2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Tale disposizione statuiva in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputava pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile. Con il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 in Attuazione della direttiva 2008/48/CE, l'art 125 Tub è stato sostituito con l'art 125-sexies che dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale disposizione (di cui all'art. 125 sexies) non può infatti dirsi propriamente innovativa poiché si tratta di una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di equa riduzione del costo complessivo del credito. Infatti già il testo previgente dell'art. 125 TUB prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore. La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. Come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023, richiamata e confermata dalla più recente ordinanza n. 14836 del 28.05.2024) l'affermazione della Corte di Giustizia nella menzionata sentenza è fondata sull'idea secondo cui “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” Peraltro, sottolinea la Cassazione, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005.
“L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Per_1
e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21
[...] Persona_2 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_3
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., Persona_3
C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.”(cfr. Cass. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023) Orbene, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della rinuncia al rimborso contenuta nell'art. 16 delle Condizioni Generali del regolamento contrattuale. Tale clausola contrattuale, che prevede: “viene espressamene convenuto che in tute le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del finanziamento la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-D-E-F-G1 e G2 del frontespizio, nonché quelli di cui all'art 5”, risulta contraria all'art.125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore, come tale non derogabile dall'autonomia privata. La deroga al disposto di legge, del resto, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è pertanto vessatoria e, quindi, nulla. Né è invocabile sul punto la doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, trovando invece applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28); nell'interpretare le norme, il giudice dovrà tendere alla finalità propria della normativa comunitaria, cui l'ordinamento interno deve uniformarsi, di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), di talchè «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32). Significativamente la Suprema Corte, conclude osservando come “in definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.(cfr. Cass. Ordinanza n. 25977 del 6.09.2023) Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente la fondatezza dei motivi di doglianza fatti valere dall'odierno appellante, atteso che nell'ottica di una elevata tutela del consumatore ed al fine di garantire effettività alla protezione dello stesso, deve ritenersi oramai superata la distinzione fra costi up-front e costi recurring
– distinzione unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e fonte di possibili abusi in danno del mutuatario - dovendosi in ogni caso assicurare il rimborso di tutti i costi legati alla stipula del contratto. E' appena il caso di precisare che i richiamati principi risultano vincolanti per il giudice nazionale. Le sentenze interpretative della CGUE, infatti, esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio;
invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui,
“nell'ordinamento interno, le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583); ancora, la pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577). Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame. L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile. Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Nel caso che ne occupa il rapporto è sorto prima dell'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB, atteso che lo stesso è stato sottoscritto in data 28.06.2005 e, tuttavia, come sopra osservato, anteriormente alla riforma del 2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Ebbene, tale disposizione statuisce in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputa pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rende la previsione autonomamente eseguibile. Di conseguenza, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della rinuncia al rimborso contenuta nel regolamento contrattuale.
Venendo alla determinazione dell'importo, poi, ritiene questo giudice che lo stesso sia stato correttamente determinato dall'appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado secondo un criterio di proporzionalità ( il costo originario dovuto da contratto per intermediazione era, infatti, pari ad € 6.197,30 che considerata la durata del finanziamento pari a 120 rate e l'avvenuta estinzione anticipata dello stesso alla trentunesima rata, determina un esborso non dovuto pari appunto al costo proporzionale delle rimanenti 89 rate per tale voce pari ad € 4.596,33, mentre il costo complessivo delle commissioni bancarie, pari ad € 789,36, moltiplicate per il numero di rate non corrisposte perché oggetto di estinzione anticipata, porta ad un non dovuto esborso di complessivi € 592,11; il tutto per complessivi € 5.188,44), ossia secondo il criterio cd. “pro rata temporis”. Alla stregua di quest'ultimo, è necessario moltiplicare l'importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo. La CGUE, invero è addivenuta alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto;
la Corte, in sostanza, attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Nulla esclude, peraltro, che le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possano declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi;
tuttavia è necessario vagliare che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di proporzionalità. Posto pertanto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti è stato affermato come principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB, una clausola ( come quella invocata dall'odierna appellante, e contenuta all'art. 3 del contratto di finanziamento) che, sia pure in modo implicito o indiretto, escluda o limiti la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto contraria a norma imperativa - e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. (alla pari di ogni altra clausola incompatibile con l'ampiezza oggettuale del diritto alla riduzione dei costi) - non può regolare il criterio di rimborso dei costi del credito complessivamente intesi. In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. In altre parole i finanziatori avrebbero la possibilità di “spostare” il costo del finanziamento su voci di costo che prevedano un criterio di rimborso che non rispecchi il canone della proporzione alla vita del contratto;
ciò renderebbe il consumatore privo della tutela che l'art.16 della Direttiva, come interpretato alla CGUE, che impone di procedere alla riduzione di tutti i costi connessi al credito in proporzione alla durata residua del contratto. Al contrario, l'applicazione di un unico criterio faciliterebbe l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria. Va poi chiarito che deve ritenersi la legittimazione passiva dell'appellata anche in relazione alla domanda di ripetizione degli oneri di intermediazione. Esiste invero un chiaro collegamento negoziale fra il prestito e ed i costi di intermediazione. La domanda de quo, infatti, va qualificata, ad avviso di chi scrive, come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.; come affermato da Cass. 7871/2011: "La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante." Orbene, emerge dagli atti che la incassò direttamente dal i costi di CP_1 Pt_1 intermediazione. Va anche sottolineato che vieppiù, nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'attività di intermediazione funzionale e prodromica alla stipula del contratto, incassava integralmente tali costi che la parte mutuataria corrispondeva anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto;
sicché deve presumersi che il relativo costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato. Peraltro, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione e di intermediazione. Sulla scorta di tali argomenti, la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis, ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013). Invero la circostanza che tali costi siano destinati alla remunerazione dell'opera di intermediazione svolta dalla società terza ( la non incide sui Controparte_3 correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e gli oneri di intermediazione che espone anche la società finanziaria (sebbene non abbia goduto del predetti esborsi) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società di intermediazione che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Ne consegue che va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva della mutuante ed il diritto alla ripetizione proporzionale degli oneri di intermediazione. Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello proposto da va accolto con Parte_1 conseguente riforma della sentenza gravata ed accoglimento della domanda proposta dall'attore in primo grado, limitata dallo stesso nella misura di euro 5.000,00, oltre interessi legali dall'estinzione del contratto sino al soddisfo. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7- 2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza della convenuta e si liquidano, di ufficio, nella misura CP_1 indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, primo grado: fase studio, euro 118,00; fase introduttiva, euro 126,00; fase istruttoria/trattazione, euro 186,00; fase decisionale, euro 212,50; secondo grado: fase studio, euro 150,00; fase introduttiva, euro 150,00; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50), secondo i minimi tariffari tenuto conto della complessità del giudizio – alla luce della consolidata giurisprudenza - e dell'attività svolta in ragione del carattere meramente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 pace di Torre Annunziata n. 2044/2020, pubblicata in data 30 aprile 2020;
• per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore di , della Parte_1 somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data di anticipazione estinzione del contratto al soddisfo;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore di delle spese processuali di primo grado che liquida in euro Parte_1
125,00 per spese ed euro 632,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosario Musumeci ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore di delle spese processuali di secondo grado che liquida in euro Parte_1
174,00 per spese ed euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosario Musumeci ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Torre Annunziata, il 13.05.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
, rapp.ta e difesa dall'avvocato Rosario Musumeci giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Traversa Pisciarelli, 2/C APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, alla Via CP_1
Cordero di Pamparato, 15 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante si è riportato ai motivi di gravame ed alle richieste ivi formulate insistendo per il loro accoglimento e chiedendo trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 per chiedere la restituzione della somma di euro 5.000,00 da CP_1 quest'ultima indebitamente trattenuta. Deduceva l'attore che, in data 28-06-2005, stipulava con la società finanziaria CP_1 il contratto di mutuo n. 00027397W rimborsabile mediante cessione pro
[...] solvendo di quote della retribuzione/pensione; che, al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto, per un totale di euro 6.995,66 da ammortizzare pro rata nella misura di euro 58,29 per ognuna delle 120 rate da euro 288,00 (commissioni bancarie euro 798,36; commissioni di intermediazione euro 6.197,30); che parte attrice provvedeva all'anticipata estinzione del contratto allorquando residuavano 89 rate, versando in un'unica soluzione, allo scadere della rata n. 31, l'intero capitale residuo così come quantificato mediante apposito conteggio di anticipata estinzione;
che stante l'anticipata estinzione, la avrebbe CP_1 dovuto restituire i costi del credito soggetti a maturazione nel tempo, incassati anticipatamente dall'istituto mutuante al momento della liquidazione;
che parte attrice aveva diritto al rimborso dei costi del credito non maturati per l'anticipata estinzione quantificati in euro 5.188,44 (ratei di commissioni bancarie non maturati euro 592,11; ratei di commissioni di intermediazione non maturati euro 4.596,33), ridotta alla somma di euro 5.000,00 per economia di giudizio. Nonostante i solleciti inoltrati, tuttavia, la società convenuta non aveva provveduto a restituire all'istante quanto ricevuto nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi, sicché ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia. Con sent. n. 2044/2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda ritenendola infondata e compensava le spese di lite. Con atto ritualmente notificato alla a mezzo pec in data 14.12.2020, CP_1
ha proposto appello con cui ha chiesto la riforma della predetta Parte_1 sentenza, con condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 5.000,00, oltre alla riforma del regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame ha lamentato l'erronea applicazione delle norme di diritto e, in particolare, della normativa in materia di protezione dei consumatori che prevede la vessatorietà delle clausole che limitano la ripetibilità pdelle somme sborsate dal mutuatario al momento della sottoscrizione del finanziamento in caso estinzione anticipata, in quanto idonee a determinare uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore;
degli artt. 125 t.u.b., previgente formulazione, e 125 sexies t.u.b., attuale formulazione, che prevedono la riduzione equa del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento e da considerarsi norme imperative e come tali inderogabili;
dei principi generali fissati in materia di ripetizione dell'indebito dall'art. 2033 c.c. In particolare il giudice di prime cure aveva errato nel non ritenere nulla la relativa previsione contrattuale, in quanto vessatoria e comunque contraria alla norma imperativa di cui all'art 125 t.u.b. ( e successivamente art 125 sexies t.u.b.) e non rilevandone in ogni caso la opacitià e mancanza di chiarezza in ordine ai costi contrattuali effettivamente affrontati dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto che, non legati alla durata dello stesso, non sarebbero stati suscettibili di ripetizione in caso di anticipata estinzione. In ragione di tali motivi, quindi, l'appellante chiedeva la integrale riforma della sentenza gravata, con accoglimento della domanda dallo stesso proposta in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Nonostante la regolarità della notifica, la ometteva di costituirsi, sicché CP_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, dunque, state il carattere documentale della stessa, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ed all'esito con ordinanza del 10.12.2024 trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal 23 dicembre 2024. 2. In via preliminare ed in rito, va rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica della , nel termine semestrale dalla CP_1 pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 30 aprile 2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per l'epidemia da covid – 19 e della sospensione feriale e considerato che il termine ultimo veniva a cadere nella giornata di sabato, venendo prorogato così al successivo lunedì 14 dicembre 2020), così come tempestiva è la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta in data 21.12.2020. 3. Parte appellante ha criticato la pronuncia con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, così argomentando: “in punto di diritto l'art. 125 sexies del T.U.B. prevede la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo, con diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sebbene tale norma sia entrata in vigore il 19-09-2010, anche la vecchia formulazione dell'art. 125 comma 2 T.U.B. prevedeva la facoltà di estinzione anticipata del mutuo e il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo. In definitiva la norma più recente non appare innovativa ma ricognitiva della norma previgente. (…) Occorre distinguere tra somme che debbono essere corrisposte dal debitore a fronte di prestazioni già rese (cd. up-front) e somme legate alla durata del mutuo (cd. recurring). (…) L'attore rivendica il diritto alla restituzione parziale dell'importo versato al momento della stipula del contratto;
la già menzionata spesa rappresenta il costo per l'attivazione del mutuo;
dunque, attiene a circostanze strettamente collegate al solo momento di apertura del mutuo, estranea alle vicende successive;
dunque, costi che vanno sopportati indipendentemente dall'estinzione anticipata. Infondata appare anche la richiesta di restituzione parziale del corrispettivo pagato all'intermediario, in quanto dagli atti emerge che l'attore per la concessione del mutuo si sia rivolto ad una società di intermediazione, dunque un soggetto diverso dalla società di finanziamento”. Sostanzialmente l'appellante ha evidenziato il suo diritto di ottenere da parte appellata il rimborso dei costi del credito, sia rispetto agli oneri di intermediazione, considerato che la è mera mandataria della sia riguardo gli Controparte_3 CP_1 oneri di commissioni bancarie non maturati;
nel merito, ha dedotto la sussistenza del proprio diritto alla restituzione dei costi del finanziamento in ragione dell'estinzione anticipata del contratto. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. In punto di diritto bisogna premettere che già anteriormente alla riforma del 2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Tale disposizione statuiva in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputava pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile. Con il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 in Attuazione della direttiva 2008/48/CE, l'art 125 Tub è stato sostituito con l'art 125-sexies che dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale disposizione (di cui all'art. 125 sexies) non può infatti dirsi propriamente innovativa poiché si tratta di una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di equa riduzione del costo complessivo del credito. Infatti già il testo previgente dell'art. 125 TUB prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore. La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»; di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. Come evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023, richiamata e confermata dalla più recente ordinanza n. 14836 del 28.05.2024) l'affermazione della Corte di Giustizia nella menzionata sentenza è fondata sull'idea secondo cui “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” Peraltro, sottolinea la Cassazione, una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005.
“L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Per_1
e , C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21
[...] Persona_2 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_3
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., Persona_3
C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”. L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.”(cfr. Cass. ordinanza n. 25977 del 6.09.2023) Orbene, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della rinuncia al rimborso contenuta nell'art. 16 delle Condizioni Generali del regolamento contrattuale. Tale clausola contrattuale, che prevede: “viene espressamene convenuto che in tute le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del finanziamento la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-D-E-F-G1 e G2 del frontespizio, nonché quelli di cui all'art 5”, risulta contraria all'art.125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore, come tale non derogabile dall'autonomia privata. La deroga al disposto di legge, del resto, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è pertanto vessatoria e, quindi, nulla. Né è invocabile sul punto la doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, trovando invece applicazione gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28); nell'interpretare le norme, il giudice dovrà tendere alla finalità propria della normativa comunitaria, cui l'ordinamento interno deve uniformarsi, di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), di talchè «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32). Significativamente la Suprema Corte, conclude osservando come “in definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.(cfr. Cass. Ordinanza n. 25977 del 6.09.2023) Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente la fondatezza dei motivi di doglianza fatti valere dall'odierno appellante, atteso che nell'ottica di una elevata tutela del consumatore ed al fine di garantire effettività alla protezione dello stesso, deve ritenersi oramai superata la distinzione fra costi up-front e costi recurring
– distinzione unilateralmente predisposta dall'istituto di credito e fonte di possibili abusi in danno del mutuatario - dovendosi in ogni caso assicurare il rimborso di tutti i costi legati alla stipula del contratto. E' appena il caso di precisare che i richiamati principi risultano vincolanti per il giudice nazionale. Le sentenze interpretative della CGUE, infatti, esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio;
invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui,
“nell'ordinamento interno, le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583); ancora, la pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577). Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame. L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile. Non può allora dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Nel caso che ne occupa il rapporto è sorto prima dell'entrata in vigore dell'art 125 sexies TUB, atteso che lo stesso è stato sottoscritto in data 28.06.2005 e, tuttavia, come sopra osservato, anteriormente alla riforma del 2010, il Testo Unico Bancario all'art. 125 stabiliva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Ebbene, tale disposizione statuisce in maniera chiara il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del finanziamento e si reputa pienamente operativa, anche in assenza delle disposizioni secondarie del CICR, in ragione del criterio di equità dalla stessa comunque imposto, che rende la previsione autonomamente eseguibile. Di conseguenza, il riconoscimento del diritto del consumatore all'equa riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del credito comporta la nullità della rinuncia al rimborso contenuta nel regolamento contrattuale.
Venendo alla determinazione dell'importo, poi, ritiene questo giudice che lo stesso sia stato correttamente determinato dall'appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado secondo un criterio di proporzionalità ( il costo originario dovuto da contratto per intermediazione era, infatti, pari ad € 6.197,30 che considerata la durata del finanziamento pari a 120 rate e l'avvenuta estinzione anticipata dello stesso alla trentunesima rata, determina un esborso non dovuto pari appunto al costo proporzionale delle rimanenti 89 rate per tale voce pari ad € 4.596,33, mentre il costo complessivo delle commissioni bancarie, pari ad € 789,36, moltiplicate per il numero di rate non corrisposte perché oggetto di estinzione anticipata, porta ad un non dovuto esborso di complessivi € 592,11; il tutto per complessivi € 5.188,44), ossia secondo il criterio cd. “pro rata temporis”. Alla stregua di quest'ultimo, è necessario moltiplicare l'importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo. La CGUE, invero è addivenuta alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto;
la Corte, in sostanza, attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Nulla esclude, peraltro, che le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possano declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi;
tuttavia è necessario vagliare che il criterio prescelto sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di proporzionalità. Posto pertanto che il principio di proporzionalità della riduzione dei costi sostenuti è stato affermato come principio cardine della disciplina comunitaria oggi trasposta nell'art. 125 sexies TUB, una clausola ( come quella invocata dall'odierna appellante, e contenuta all'art. 3 del contratto di finanziamento) che, sia pure in modo implicito o indiretto, escluda o limiti la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto contraria a norma imperativa - e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. (alla pari di ogni altra clausola incompatibile con l'ampiezza oggettuale del diritto alla riduzione dei costi) - non può regolare il criterio di rimborso dei costi del credito complessivamente intesi. In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. In altre parole i finanziatori avrebbero la possibilità di “spostare” il costo del finanziamento su voci di costo che prevedano un criterio di rimborso che non rispecchi il canone della proporzione alla vita del contratto;
ciò renderebbe il consumatore privo della tutela che l'art.16 della Direttiva, come interpretato alla CGUE, che impone di procedere alla riduzione di tutti i costi connessi al credito in proporzione alla durata residua del contratto. Al contrario, l'applicazione di un unico criterio faciliterebbe l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria. Va poi chiarito che deve ritenersi la legittimazione passiva dell'appellata anche in relazione alla domanda di ripetizione degli oneri di intermediazione. Esiste invero un chiaro collegamento negoziale fra il prestito e ed i costi di intermediazione. La domanda de quo, infatti, va qualificata, ad avviso di chi scrive, come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.; come affermato da Cass. 7871/2011: "La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante." Orbene, emerge dagli atti che la incassò direttamente dal i costi di CP_1 Pt_1 intermediazione. Va anche sottolineato che vieppiù, nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'attività di intermediazione funzionale e prodromica alla stipula del contratto, incassava integralmente tali costi che la parte mutuataria corrispondeva anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto;
sicché deve presumersi che il relativo costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato. Peraltro, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione e di intermediazione. Sulla scorta di tali argomenti, la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis, ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013). Invero la circostanza che tali costi siano destinati alla remunerazione dell'opera di intermediazione svolta dalla società terza ( la non incide sui Controparte_3 correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e gli oneri di intermediazione che espone anche la società finanziaria (sebbene non abbia goduto del predetti esborsi) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società di intermediazione che in nulla incidono nel presente giudizio e sulla conseguente legittimazione passiva (in termini Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Ne consegue che va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva della mutuante ed il diritto alla ripetizione proporzionale degli oneri di intermediazione. Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello proposto da va accolto con Parte_1 conseguente riforma della sentenza gravata ed accoglimento della domanda proposta dall'attore in primo grado, limitata dallo stesso nella misura di euro 5.000,00, oltre interessi legali dall'estinzione del contratto sino al soddisfo. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del secondo motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7- 2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza della convenuta e si liquidano, di ufficio, nella misura CP_1 indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, primo grado: fase studio, euro 118,00; fase introduttiva, euro 126,00; fase istruttoria/trattazione, euro 186,00; fase decisionale, euro 212,50; secondo grado: fase studio, euro 150,00; fase introduttiva, euro 150,00; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50), secondo i minimi tariffari tenuto conto della complessità del giudizio – alla luce della consolidata giurisprudenza - e dell'attività svolta in ragione del carattere meramente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 pace di Torre Annunziata n. 2044/2020, pubblicata in data 30 aprile 2020;
• per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore di , della Parte_1 somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data di anticipazione estinzione del contratto al soddisfo;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore di delle spese processuali di primo grado che liquida in euro Parte_1
125,00 per spese ed euro 632,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosario Musumeci ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore di delle spese processuali di secondo grado che liquida in euro Parte_1
174,00 per spese ed euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosario Musumeci ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Torre Annunziata, il 13.05.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello