Art. 11.
Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e successive modificazioni.
Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e successive modificazioni.