Articolo 11 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 gennaio 1960
Art. 11.
Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960