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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2593/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2 01/01/1969, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. DURANTE GABRIELLA, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 08/10/1992;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 13/01/2022 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in pari data. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente. Per_
Le parti – che hanno due figlie nata il [...]; , nata il [...]) – hanno Per_1 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Caserta (CE) il 08/10/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune con atto Anno 1992 Parte ll Serie A N. 15 Uff. IX, scegliendo il regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale ovvero: a) I coniugi continueranno a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) Le figlie maggiorenni, economicamente indipendenti, dimorano l'una, , Persona_3 presso l'abitazione che si appartiene alla sig.ra e l'altra, , Parte_1 Persona_4 presso una propria abitazioni;
c) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/10/1992 in Caserta da
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2 01/01/1969, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1992).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2593/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2 01/01/1969, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. DURANTE GABRIELLA, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 08/10/1992;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 13/01/2022 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in pari data. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente. Per_
Le parti – che hanno due figlie nata il [...]; , nata il [...]) – hanno Per_1 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Caserta (CE) il 08/10/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune con atto Anno 1992 Parte ll Serie A N. 15 Uff. IX, scegliendo il regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale ovvero: a) I coniugi continueranno a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) Le figlie maggiorenni, economicamente indipendenti, dimorano l'una, , Persona_3 presso l'abitazione che si appartiene alla sig.ra e l'altra, , Parte_1 Persona_4 presso una propria abitazioni;
c) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/10/1992 in Caserta da
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2 01/01/1969, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1992).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso