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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3609 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente a
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F: ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso l'avv. Michele Marra (C.F: da cui è rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione per il primo grado di giudizio.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (C.F: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
Caserta l'01.10.1974 (C.F. ), nato a [...] CodiceFiscale_4 Controparte_3
Vetere il 02.01.1947 (C.F: ) e nata a [...] CodiceFiscale_5 Parte_2
Matese l'01.01.1944 (C.F: ), tutti elettivamente domiciliati in Maddaloni alla CodiceFiscale_6 via Viviani n. 78 presso l'avv. Stefania Russo (C.F: ) da cui sono rappresentati CodiceFiscale_7
e difesi in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in appello.
APPELLATI
NONCHE' nato il [...] a [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_8
Bersaglio - Parco Aranci - Fraz. San Clemente.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 PER L'APPELLANTE: “L'avv.to Michele Marra si riporta all'appello, ed alla notifica del medesimo regolarmente eseguita al convenuto , impugna tutto quanto eccepito e dedotto da CP_4 controparte e conclude come dall'atto di appello. Conclusioni: confermare la sentenza emessa per quanto attiene alla improcedibilità della domanda per essersi, parte attrice, costituita in ritardo rispetto ai termini perentori di legge ed in particolare, stante la notifica in data 17.5.2016, la costituzione in giudizio interveniva solo in data 21.7.2016 con improcedibilità insanabile come statuito dal Giudice di prime cure, il cui capo di domanda non si impugna. Modificare e revocare il solo capo di domanda relativo alle spese, diritti ed onorario del primo grado e per l'effetto condannare gli attori al rimborso delle spese ed al pagamento degli onorari da liquidare nella somma di euro 7.228,33 come dal conteggio sopra riportato con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra. In via gradata e nel merito rigettare la domanda come proposta dagli attori per violazione della disposizione di cui all'art. 2901 c.c., non sussistendo i presupposti di legge e stante il contratto con prestazioni corrispettive ed il pagamento di un controcredito vantato dalla sig.ra nei confronti del Parte_1 sig. come dall'atto notarile;
nonché stante il maggiore credito vantato da nei CP_4 CP_4 confronti della moglie dell' , e madre degli attori, nonché sorella della per un importo CP_1 Pt_2 superiore ad euro 85.000 e con condanna alle spese, diritti ed onorario del presente giudizio ed attribuzione all'avv.to Michele Marra. Vinte le spese, diritti ed onorario del presente grado con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra”.
PER GLI APPELLATI: “In osservanza al provvedimento con cui l'Ecc.ma Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 23.05.2025, con le presenti note il sottoscritto procuratore evidenzia di essersi costituito nel celebrato giudizio di primo grado soltanto all'ultima udienza istruttoria, in aggiunta, congiuntamente e disgiuntamente, al procuratore costituito di parte attrice, odierni appellati.
Pertanto, dichiara di non essere in possesso di verbali e atti di causa diversi da quelli visibili dal fascicolo telematico. Nel riportarsi ai propri scritti difensivi e nel richiamare le eccezioni ivi sollevate, chiede dichiararsi l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità dell'appello nonché rigettare
l'appello parziale così come proposto dall'appellante per tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 cpc ridotti alla metà”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica in data 17.05.2016 ed iscritto a ruolo solo in data 21.07.2016 e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2 assumendo di vantare un credito di circa € 27.000,00 per spese legali liquidate a loro favore in precedenti giudizi, hanno convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il loro debitore pagina 2 di 7 , e sua figlia promovendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso CP_4 Parte_1
l'atto per notar del 14.01.2016 con cui il primo, in pregiudizio delle ragioni creditorie Persona_1 degli istanti, vendeva alla sua discendente un locale deposito in Caserta alla via Gaetano Filangieri per il corrispettivo di € 60.000,00 regolato, come scritto nell'atto, “a mezzo compensazione con il credito di pari importo vantato dall'acquirente nei confronti del venditore per servizi di assistenza prestati in ambito familiare e domestico nel corso di oltre dieci anni”.
All'udienza di prima comparizione il tribunale, rilevata la ritualità della notifica nei confronti di perfezionatasi il 30.05.2016, ne dichiarava la contumacia mentre disponeva la CP_4 rinnovazione della notificazione nei confronti di rinviando la causa, per la cura di tale Parte_1 incombenza, all'udienza del 14.03.2017. Solo in tale data si costituiva la quale Parte_1 chiedeva il rigetto della domanda deducendo che la vendita, avvenuta in adempimento di un debito scaduto, non era soggetta a revocazione ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed istruita assumendo una prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La controversia veniva quindi decisa con sentenza pubblicata in data 11.08.2022 e non notificata la quale, accogliendo un'eccezione formulata in comparsa conclusionale dagli stessi attori, dichiarava l'improcedibilità della domanda e compensava le spese di lite tra parti sulla scorta della seguente motivazione: “Questo Giudice, attese le conclusioni delle parti, esaminate le memorie e la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dichiara la domanda attorea improcedibile, atteso che parte attrice ha iscritto a ruolo la causa in data
21.7.2016, tardivamente rispetto alla notifica della citazione avvenuta il 17.05.2016. L'art. 165 c.p.c. prevede che l'attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto. Né potrebbe invocarsi l'ipotesi di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente…
La domanda per le ragioni su precisate non può essere accolta;
la particolarità della fattispecie esaminata e le ragioni della decisione bastano a comportare la compensazione delle spese di lite” .
§§§§§§
con atto consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 30.08.2022, iscritto Parte_1
a ruolo nello stesso giorno e recapitato a e Parte_2 Controparte_1 CP_2
il 2-9-16/09/2022, ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Controparte_3
Corte di riformare il solo capo di pronuncia relativo alla compensazione delle spese condannando gli pagina 3 di 7 attori in prime cure al pagamento delle stesse, da liquidare in euro 7.228,33 come da conteggio riportato in atti, distraendo la somma in favore dell'avv.to Michele Marra ex art. 93 c.p.c.
All'esito della prima udienza, stante il mancato buon fine della notifica dell'appello a CP_4
e la sua mancata costituzione, ne è stata disposta la rinnovazione ritualmente avvenuta in data
[...]
11.04.2023. Si sono invece costituiti e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 Parte_2 bis cpc. Nel merito gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione, reputata infondata in fatto ed in diritto, ed in subordine di ridurre l'entità delle spese richieste essendosi la sentenza pronunziata su una questione meramente processuale.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Curato il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
L'appello, contrariamente a quanto assumono i convenuti, risponde alle previsioni contenutistiche dell'art. 342 c.p.c. così come sostituito dall'art 54 D.L 22.06.2012 n. 83 conv. con mod. in L. 07.08.2012 n. 134. A tal fine, come chiarito dalla Suprema Corte, risulta infatti sufficiente che l'impugnazione contenga la chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle relative doglianze, con affiancamento alla parte volitiva di una parte argomentativa che contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della perdurante natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello il quale conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. S.U. n. 27199/2017).
Sempre in via preliminare va poi evidenziato come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto previsto dall'art. 348 ter co. 1 c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c.
e prima di dare ingresso alla trattazione. In ipotesi di compimento di dette verifiche con rinvio della causa ad altra data per la precisazione delle conclusioni, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità resta dunque definitivamente preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, risulterebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (cfr. così cass. n. 10409/2020 e cass. n. 4696/2016).
§§§§§§ pagina 4 di 7 Occorre dunque procedere all'esame dell'unico motivo di gravame con cui si censura la sentenza di primo grado nella sola parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali.
Deduce in particolare l'appellante che il richiamo, per operare la compensazione, alla
“particolarità della fattispecie esaminata” ed alle “ragioni della decisione” integra una motivazione del tutto apparente e non conforme ai principi in tema di riparto delle spese del giudizio, i quali imponevano di porle a carico degli attori.
In particolare, risulterebbe violato l'art. 92 c.p.c. il quale è stato modificato dal legislatore al fine di limitare la discrezionalità del giudice in materia evitando una pronuncia la quale penalizzi ingiustificatamente la parte vittoriosa che ha subito il processo.
La riforma del 2006 ha infatti introdotto l'obbligo per il giudice di indicare espressamente in motivazione le ragioni della disposta compensazione mentre la legge 18.06.2009 n. 69 ha sostituito i
“giusti motivi”, originariamente richiesti per la compensazione, con il più stringente requisito delle
“gravi ed eccezionali ragioni”. Il D.L n. 132/2014, convertito con mod. nella L. 10.11.2014 n. 162, ha infine stabilito che è possibile compensare le spese nei soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti con disposizione che la Consulta, con pronuncia n. 77 del 2018, ha dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna di tali ragioni giustificative della compensazione che è pregiudizievole per l'appellante la quale ha dovuto difendersi in un giudizio durato svariati anni per poi vedersi penalizzata dalla mancata condanna della controparte alle spese nonostante gli attori abbiano dato corso ad un'azione improcedibile.
§§§§§§
In replica a tali argomentazioni gli appellati deducono che ricorrevano i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla legge per la compensazione poiché a fronte della tardiva iscrizione della causa a ruolo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'odierna appellante, operando con lealtà e buona fede, ben avrebbe potuto evitare di costituirsi restando comunque tutelata, in caso di mancata rilevazione del vizio in primo grado, attraverso la proposizione di appello avverso l'eventuale sentenza di definizione della causa nel merito.
immemore del dovere di probità e lealtà sancito dall'art. 88 c.p.c., si era invece Parte_1 costituita svolgendo difese di merito ed avanzando richieste istruttorie che dilatavano inutilmente i tempi del giudizio mentre gli attori, non appena se ne avvedevano, sollecitavano con la comparsa pagina 5 di 7 conclusionale una pronunzia in rito, tesa alla declaratoria di improcedibilità della domanda, che nessun vantaggio arrecava loro costringendoli a riproporre l'azione revocatoria con ulteriore aggravio di spese.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare come non vi sia alcuna impugnazione in merito al fatto che, a seguito della tardiva iscrizione della causa a ruolo, della contumacia di uno dei convenuti e della ritardata costituzione dell'altra, la controversia andava decisa con una sentenza in rito dichiarativa dell'improcedibilità della domanda vertendo il gravame unicamente sulla legittimità della disposta compensazione delle spese.
Ciò premesso va osservato come, per giurisprudenza assolutamente pacifica, le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - per poter compensare le spese non ricorrono per il solo fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali (cfr. da ultimo Cass. n. 6424/2024 la quale ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello, in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio che è pur sempre riconducibile alla negligenza della parte).
Nel caso di specie, poiché il presente giudizio è stato instaurato in primo grado il 17.05.2016, trova applicazione “ratione temporis” proprio il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, e “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018,
n. 77. La compensazione delle spese - oltre che per soccombenza reciproca - è, dunque, consentita solo
“nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza - grazie all'intervento della Corte delle leggi - di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, tali
“altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare nei casi di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. ad es. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795 01 e, in senso conforme, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).
A tali ipotesi non è evidentemente riconducibile l'improcedibilità della domanda giudiziale e nemmeno è logicamente condivisibile l'affermazione dagli appellati secondo cui l'adozione di una pronunzia in rito costituirebbe ex se una grave ragione per compensare le spese.
L'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione della causa a ruolo discende, infatti, da una condotta negligente e perciò censurabile dell'attore sicché la decisione di compensare le spese ha la pagina 6 di 7 conseguenza paradossale di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza nonostante la negligenza di chi ha proposto l'azione dando causa al vizio che impedisce di pervenire alla decisione di merito. Del tutto singolare è pertanto l'affermazione degli appellati secondo la violazione dei doveri di lealtà e probità non discenderebbe dalla scelta di iscrivere la causa a ruolo senza osservare i termini di legge quanto piuttosto dalla decisione della convenuta di costituirsi e difendersi nonostante l'esistenza di tale vizio.
L'appello va dunque accolto e la sentenza va riformata riconoscendo le spese dei due gradi di giudizio in favore di Dette spese vanno liquidate in applicazione del D.M. 13 agosto Parte_1
2022 n. 147 avuto riguardo, per il primo grado, allo scaglione tariffario previsto per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 e per il secondo grado alla somma liquidata a titolo di spese.
Stabilisce infatti l'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014 che nelle azioni revocatorie, per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito a cui l'azione è diretta che, nel caso di specie, è stata indicata in circa € 27.000,00. Detti compensi, per entrambi i gradi di giudizio, vengono riconosciuti nella loro misura minima - tenuto conto dell'assenza di difficoltà della controversia, dei risultati conseguiti e del numero minimo di questioni affrontate - e si liquidano come da dispositivo distraendo gli importi riconosciuti in favore dell'avv. Michele Marra per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 3081/2022 pubblicata l'11.082022, così provvede:
1) Condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2 loro, al rimborso delle spese di primo grado sostenute da che si liquidano in € 3.809,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Michele Marra.
2) Condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2 loro, al rimborso delle spese di appello sostenute da che si liquidano in € 174,00 per Parte_1 esborsi ed in € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Michele Marra.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 15.09.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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