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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA iscritta al n. 38600/2022 R.G. promossa da: nella causa civile di primo grado
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Clemente (c.f. ) e dall'Avv. Antonio Arciero (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Milano, in Via C.F._3
delle Forze Armate n. 41; contro
- attore-
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), presso la quale è domiciliato in Milano, in Via Freguglia n. 1; P.IVA_2
, contumace;
Controparte_3 -convenuti-
con atto di citazione notificato in data 7.10.2022;
avente a oggetto: annullamento di dimissioni volontarie, per incapacità di intendere e di conclusioni dell'attore: volere;
<contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 428 c.c. la transitoria incapacità di intendere e di volere del Sig. quantomeno dal giorno in cui ha rassegnato le proprie Parte_1 dimissioni dalle Forze dell'Ordine - il 22.3.2022 - e fino al giorno in cui è stato dimesso dalla U.O.C. Psichiatria, avvenute in data 20.5.2022, e per l'effetto,
- ANNULLARE le suddette dimissioni ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 428 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento di legge.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordi conclusioni del convenuto : Controparte_1
<contrariis rejectis: in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Tar di Milano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n.
165 del 2001 e 133, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 104 del 2010 e comunque inammissibile l'azione nella parte in cui chiede al Giudice Ordinario di accertare l'illegittimità delle dimissioni del lavoratore;
In via ancora preliminare: dichiarare che il thema decidendum afferisce al rapporto di lavoro e disporre provvedimento di trasmissione alla funzionalmente competente sezione lavoro del Tribunale di Milano;
Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza di quanto dedotto dalla controparte e, per l'effetto, rigettare il ricorso
2 In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice compensare le spese di lite in ragione del comportamento assunto in concreto dall'odierno attore e le attività istruttorie e procedimentali correttamente espletate dall'Amministrazione ricevente l'atto di dimissioni volontarie.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore, Sig. chiede di accertare e dichiarare la propria transitoria Parte_1
incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., “quantomeno dal giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni dalle Forze dell'Ordine – il 22.3.2022 - e fino al giorno in cui è stato dimesso dalla U.O.C. Psichiatria” (20.5.2022), e per l'effetto, di annullare le suddette dimissioni ai sensi del medesimo art. 428 c.c.
Egli deduce, a sostegno delle domande, che nel periodo in questione le proprie condizioni psichiche risultavano totalmente annientate o, comunque, gravemente compromesse, con la conseguenza che la volontà manifestata dall'attore in quel periodo non poteva essere né autentica né genuina, dal momento della formazione a quello di esternazione, portandolo, quindi, inconsciamente ad assumere delle decisioni non univocamente riconducibili ad una sua reale ed effettiva volontà.
In particolare, assume parte attrice che - come constatato dalla diagnosi psico-fisica degli operatori sanitari che lo ebbero in cura durante periodo di degenza presso il Policlinico di
Bari, oltre che da quella effettuata dal proprio consulente, Dott. - le Persona_1 dimissioni dalle Forze dell'Ordine rassegnate il 22.3.2022 erano state presentate in momento esistenziale caratterizzato da uno stato fisico e mentale in cui la capacità psichica del Sig. era gravemente danneggiata e compromessa da un profondo turbamento, a Pt_1
causa del quale egli era dunque, transitoriamente ma totalmente, incapace di intendere e di volere.
3 Il , costituitosi con comparsa di risposta depositata il 23.5.2023, Controparte_1
eccepisce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che la vicenda allegata dall'attore concerne rapporto di pubblico impiego e, in quanto tale, attratto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Eccepisce inoltre difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, chiede respingersi le domande attoree, perché infondate.
*
Deve preliminarmente affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il presente giudizio – volto ad ottenere l'accertamento della incapacità transitoria del sig. nel periodo in cui ha rassegnato le proprie dimissioni e gli è stata notificata Pt_1
l'accettazione delle stesse con decreto prefettizio – risulta infatti legittimamente incardinato dinanzi al Giudice Ordinario, in forza della riserva di legge contenuta negli articoli 8, comma II, c.p.a. e 9, comma II, c.p.c.
A tal proposito, si osserva che la domanda di annullamento di atto negoziale unilaterale asseritamente viziato dallo stato di incapacità d'intendere e di volere del suo autore presuppone la definizione della questione concernente la capacità del soggetto privato, che la legge sottrae alla cognizione del giudice amministrativo.
Il già citato art. 8, comma II, c.p.a. stabilisce che sono “riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”. La ratio di tale disposizione è stata chiaramente illustrata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11.11.2011 n. 304, ove si è evidenziato che: “La ultracentenaria tradizione - in vario modo risalente al primo impianto codicistico postunitario, civile
e di procedura civile, nonché alla stessa legge di unificazione amministrativa (legge 20 marzo 1865, n. 2248 e, in particolare, allegati E e D) ed espressamente proseguita,
4 via via, con le normative di riforma del sistema e degli istituti di giustizia amministrativa degli anni 1889- 1890, del 1907, del 1923-1924 e, dopo la Costituzione repubblicana, del 1971 - di riservare al giudice civile la risoluzione delle controversie sullo stato e la capacità delle persone
[…] risponde, come è noto, alla esigenza di assicurare in talune peculiari materie - rispetto alle quali maggiore è la necessità di una certezza erga omnes e sulle quali possa dunque formarsi anche un giudicato - una sede e un modello processuale unitari: così da evitare, ad un tempo, il rischio di contrastanti pronunce - che minerebbero la fiducia verso determinati atti ovvero in ordine a condizioni e qualità personali di essenziale risalto agli effetti dei rapporti intersoggettivi - e il ricorso a modelli variegati di accertamento, dipendenti dalle specificità dei procedimenti all'interno dei quali simili questioni 'pregiudicanti' possono intervenire”.
Tale scelta di sistema non è condizionata dalla circostanza che, nella materia di cui è causa, il Giudice Amministrativo sia dotato di giurisdizione esclusiva, atteso che la legge attribuisce all'A.G.O. una vera e propria riserva di giurisdizione (altrettanto esclusiva) sulle questioni concernenti la capacità delle persone.
Ciò trova conferma, oltre che nella lettera dell'art. 8 sopra citato, nell'art. 9, comma II,
c.p.c., per il quale “Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause […] relative allo stato e alla capacità delle persone”.
In senso conforme, in fattispecie analoga, si veda TAR Liguria 15.5.2017 n. 419.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che l'accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere è precluso al Giudice Amministrativo e riservato al Giudice Ordinario, in virtù delle norme di cui all'art. 8, c. 2, c.p.a. e all'art. 9, c. 2, c.p.c., anche ove tale accertamento sia funzionale alla decisione su una controversia relativa ad un rapporto di
5 pubblico impiego non privatizzato, ricadente nella giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
Si evidenzia, inoltre, che, il TAR della Lombardia - innanzi al quale l'odierno attore ha impugnato il decreto di accettazione delle dimissioni adottato dal Prefetto di Milano in data
29.03.2022 – ha accolto la domanda di sospensione ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. proposta dal Sig. e sospeso il giudizio in attesa della pronuncia di questo Tribunale, Pt_1 motivando sulla base del fatto che “(…) il ricorrente ha altresì instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (R.G.
n. 38600/2022) con cui ha chiesto l'annullamento dell'atto di dimissioni per incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 428 c.c.; tale giudizio ha carattere pregiudiziale rispetto al presente ricorso, senza che assuma rilievo
l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, su cui dovrà, se del caso, pronunciarsi il
Tribunale di Milano” (doc. 8 del fasc. att.: TAR Lombardia ord. n. 00776/2024).
Deve dunque concludersi che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata da parte convenuta sulla base del fatto che il thema decidendum afferisce a rapporto di lavoro. Ciò che concerne il riparto degli affari all'interno delle sezioni del
Tribunale non dà infatti luogo a questione di competenza, bensì di mero rispetto delle disposizioni tabellari, la cui eventuale violazione è del tutto priva di conseguenze sul piano processuale.
Quanto al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Per costituire causa di annullabilità l'incapacità di intendere e di volere, oltre a doversi manifestare nel momento del perfezionamento del negozio, deve risolversi in un errore o avere costituito terreno fertile per la captazione maliziosa del consenso negoziale a opera di terzi, ma il vizio del consenso manifestatosi nel caso concreto, anziché costituire
6 autonoma causa di invalidazione del contratto, resta assorbito, rappresentando l'effetto estrinsecativo di uno stato soggettivo anomalo, nella causa di annullamento costituita dalla incapacità naturale (artt. 428 e 1425 c.c.).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio occorre innanzi tutto verificare se l'attore, nel momento in cui rassegnò le dimissioni (22.3.2022) o in quello successivo in cui ricevette la comunicazione del decreto prefettizio di accettazione (29.3.2022), fosse effettivamente, ancorché transitoriamente, incapace di intendere o di volere e se il compimento dell'atto costituisca manifestazione esteriore di uno stato soggettivo alterato.
Come affermato da Cass. Sez. Lav. 1.9.2011, n. 17977, <Ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere>>.
Per Cass. Sez. Lav. 15.1.2004 n. 515 <Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto
o la formazione di una volontà; l'accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato>>: la S.C. ha affermato tale
7 principio in un caso in cui ha ritenuto viziata per insufficiente motivazione la sentenza di merito in cui il giudice, pur rilevando nel lavoratore che agiva per l'annullamento delle proprie dimissioni perché rassegnate in stato di incapacità naturale un quadro psichico connotato da aspetti patologici, non aveva verificato l'incidenza causale tra l'alterazione mentale del lavoratore e le ragioni soggettive che lo avevano spinto alle dimissioni, né le circostanze di fatto in cui esse erano maturate, omettendo di verificare se la dichiarazione di dimissioni - resa da una lavoratrice che non aveva maturato trattamento pensionistico e il cui marito era in quel momento disoccupato - fosse stata effettivamente frutto di una scelta consapevole o fosse stata resa in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell'atto che andava a compiere.
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale è dunque sufficiente accertare che le facoltà psichiche del soggetto erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.
Inoltre <L'incapacità di intendere e di volere, prevista nell'art. 428 cod. civ. quale causa d'annullamento del negozio giuridico (artt. 1425, secondo comma e 1324 cod. civ.) e detta anche incapacità naturale, consiste nella transitoria impossibilità di rendersi conto del contenuto e degli effetti dell'atto giuridico che si compie e non può essere data da dispiaceri anche gravi, quale ad esempio la consapevolezza di una malattia propria, o di un prossimo familiare, salvo che essa abbia cagionato una patologica alterazione mentale>> (Cass. Sez. L.
8.3.2005 n. 4967).
Come già osservato, l'incapacità deve essere verificata con riguardo al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole e di cui si chiede l'eliminazione dal mondo del diritto.
8 Nel caso di specie deve rilevarsi che le allegazioni documentali in base alle quali l'attore intende dimostrare il turbamento psichico gravemente menomante le sue facoltà volitive e intellettive si riferiscono tutte a un periodo successivo alla presentazione delle dimissioni
(22.3.2022), essendo datate maggio 2022.
Deve inoltre osservarsi che non risulta accertato che l'attore avesse manifestato, all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro o nell'imminenza di questa, problematiche di tipo cognitivo o di equilibrio psichico. Esse, come osservato, risultano emerse solo successivamente (doc. 4 att.).
A epoca immediatamente precedente alle dimissioni risale la mera inosservanza da parte del dell'obbligo vaccinale per Sars Cov-2, cui è conseguita la sua immediata Pt_1 sospensione “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
2021, n. 7”, come risulta dal decreto n. 1903 del 3.3.2022 del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di
Stato.
Secondo quanto da lui dichiarato in anamnesi ai sanitari che lo hanno avuto in cura presso il Policlinico di Bari, “dal primo trimestre del 2022 […] ha iniziato a presentare Pt_1
aumento della quota di irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni e spunti ideici paranoidei in relazione alle restrizioni messe in atto per la pandemia Covid 19”, con un progressivo peggioramento segnato dalla frequentazione di “alcuni gruppi ristretti letterari e religiosi”, in concomitanza della quale l'attore ha iniziato a presentare una
“progressiva riduzione del funzionamento e verbalizzando la volontà di licenziarsi dalle forze dell'ordine” (doc. 3), senza che ciò abbia però dato luogo all'insorgere di un turbamento psichico tale da menomare gravemente le facoltà volitive e intellettive dell'attore.
In altre parole, se risulta accertato che le condizioni psichiche di sono Parte_1 peggiorate all'esito delle rassegnate dimissioni, sino a condurre l'attore alla degenza psichiatrica (con assoggettamento a TSO) a far data dal 4.5.2022, non vi è invece alcuna prova che egli versasse in un transitorio stato di significativa perturbazione della capacità di
9 intendere e di volere nel momento in cui presentò le proprie dimissioni (22.3.2022) o in quello in cui ricevette la notifica del decreto prefettizio di accettazione delle medesime
(29.3.2022): non può cioè ritenersi con la necessaria certezza che l'atto risolutivo del rapporto di lavoro tra l'attore e il sia stato frutto di decisione Controparte_1
condizionata da un quadro psichico alterato.
Le considerazioni di cui sopra non trovano smentita nella perizia 6.9.2022 del consulente di parte Dott. secondo cui “Nel periodo compreso tra marzo e Persona_2
maggio 2022 il Sig. ha presentato segni e sintomi di psicosi affettiva Parte_1
bipolare ovvero di un disturbo bipolare I tipo con disturbi con gravi manifestazioni psicotiche che ha totalmente escluso la sua capacità di intendere e di volere in quella fase della sua vita […] a parere del sottoscritto il nel periodo marzo – maggio 2022, Pt_1
quando ha assunto la decisione di dimettersi dalla polizia di Stato e di allontanarsi dalla moglie a causa di un grave scompenso psicotico e affettivo, si trovava in uno stato di alterazione mentale tale per cui la capacità di intendere e di volere era totalmente esclusa”.
Tali valutazioni del consulente di parte, formulate in termini di opinione soggettiva formatasi ex post rispetto al periodo indicato con generico riferimento al marzo–maggio
2022, non trovano riscontro in elementi oggettivi acquisiti al processo e comunque non consentono di ritenere che i dati neuropsicologici suggestivi di deficit cognitivi fossero effettivamente e certamente sussistenti nel momento in cui l'attore presentò le proprie dimissioni dalla Polizia di Stato (22/29.3.2022).
Per le considerazioni che precedono le domande di parte attrice devono essere respinte.
**
10 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). e vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147 (causa di valore indeterminabile).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
respinge le domande proposte dall'attore;
condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 21.2.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in merito alla cui efficacia probatoria si ricorda che la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980; cfr. anche Cass. 27 dicembre 2018 ord. n. 33503; Cass. 22 aprile 2009
n. 9551);
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA iscritta al n. 38600/2022 R.G. promossa da: nella causa civile di primo grado
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Clemente (c.f. ) e dall'Avv. Antonio Arciero (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Milano, in Via C.F._3
delle Forze Armate n. 41; contro
- attore-
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), presso la quale è domiciliato in Milano, in Via Freguglia n. 1; P.IVA_2
, contumace;
Controparte_3 -convenuti-
con atto di citazione notificato in data 7.10.2022;
avente a oggetto: annullamento di dimissioni volontarie, per incapacità di intendere e di conclusioni dell'attore: volere;
<contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 428 c.c. la transitoria incapacità di intendere e di volere del Sig. quantomeno dal giorno in cui ha rassegnato le proprie Parte_1 dimissioni dalle Forze dell'Ordine - il 22.3.2022 - e fino al giorno in cui è stato dimesso dalla U.O.C. Psichiatria, avvenute in data 20.5.2022, e per l'effetto,
- ANNULLARE le suddette dimissioni ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 428 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento di legge.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordi conclusioni del convenuto : Controparte_1
<contrariis rejectis: in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Tar di Milano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n.
165 del 2001 e 133, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 104 del 2010 e comunque inammissibile l'azione nella parte in cui chiede al Giudice Ordinario di accertare l'illegittimità delle dimissioni del lavoratore;
In via ancora preliminare: dichiarare che il thema decidendum afferisce al rapporto di lavoro e disporre provvedimento di trasmissione alla funzionalmente competente sezione lavoro del Tribunale di Milano;
Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza di quanto dedotto dalla controparte e, per l'effetto, rigettare il ricorso
2 In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice compensare le spese di lite in ragione del comportamento assunto in concreto dall'odierno attore e le attività istruttorie e procedimentali correttamente espletate dall'Amministrazione ricevente l'atto di dimissioni volontarie.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore, Sig. chiede di accertare e dichiarare la propria transitoria Parte_1
incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., “quantomeno dal giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni dalle Forze dell'Ordine – il 22.3.2022 - e fino al giorno in cui è stato dimesso dalla U.O.C. Psichiatria” (20.5.2022), e per l'effetto, di annullare le suddette dimissioni ai sensi del medesimo art. 428 c.c.
Egli deduce, a sostegno delle domande, che nel periodo in questione le proprie condizioni psichiche risultavano totalmente annientate o, comunque, gravemente compromesse, con la conseguenza che la volontà manifestata dall'attore in quel periodo non poteva essere né autentica né genuina, dal momento della formazione a quello di esternazione, portandolo, quindi, inconsciamente ad assumere delle decisioni non univocamente riconducibili ad una sua reale ed effettiva volontà.
In particolare, assume parte attrice che - come constatato dalla diagnosi psico-fisica degli operatori sanitari che lo ebbero in cura durante periodo di degenza presso il Policlinico di
Bari, oltre che da quella effettuata dal proprio consulente, Dott. - le Persona_1 dimissioni dalle Forze dell'Ordine rassegnate il 22.3.2022 erano state presentate in momento esistenziale caratterizzato da uno stato fisico e mentale in cui la capacità psichica del Sig. era gravemente danneggiata e compromessa da un profondo turbamento, a Pt_1
causa del quale egli era dunque, transitoriamente ma totalmente, incapace di intendere e di volere.
3 Il , costituitosi con comparsa di risposta depositata il 23.5.2023, Controparte_1
eccepisce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che la vicenda allegata dall'attore concerne rapporto di pubblico impiego e, in quanto tale, attratto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Eccepisce inoltre difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, chiede respingersi le domande attoree, perché infondate.
*
Deve preliminarmente affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il presente giudizio – volto ad ottenere l'accertamento della incapacità transitoria del sig. nel periodo in cui ha rassegnato le proprie dimissioni e gli è stata notificata Pt_1
l'accettazione delle stesse con decreto prefettizio – risulta infatti legittimamente incardinato dinanzi al Giudice Ordinario, in forza della riserva di legge contenuta negli articoli 8, comma II, c.p.a. e 9, comma II, c.p.c.
A tal proposito, si osserva che la domanda di annullamento di atto negoziale unilaterale asseritamente viziato dallo stato di incapacità d'intendere e di volere del suo autore presuppone la definizione della questione concernente la capacità del soggetto privato, che la legge sottrae alla cognizione del giudice amministrativo.
Il già citato art. 8, comma II, c.p.a. stabilisce che sono “riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”. La ratio di tale disposizione è stata chiaramente illustrata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11.11.2011 n. 304, ove si è evidenziato che: “La ultracentenaria tradizione - in vario modo risalente al primo impianto codicistico postunitario, civile
e di procedura civile, nonché alla stessa legge di unificazione amministrativa (legge 20 marzo 1865, n. 2248 e, in particolare, allegati E e D) ed espressamente proseguita,
4 via via, con le normative di riforma del sistema e degli istituti di giustizia amministrativa degli anni 1889- 1890, del 1907, del 1923-1924 e, dopo la Costituzione repubblicana, del 1971 - di riservare al giudice civile la risoluzione delle controversie sullo stato e la capacità delle persone
[…] risponde, come è noto, alla esigenza di assicurare in talune peculiari materie - rispetto alle quali maggiore è la necessità di una certezza erga omnes e sulle quali possa dunque formarsi anche un giudicato - una sede e un modello processuale unitari: così da evitare, ad un tempo, il rischio di contrastanti pronunce - che minerebbero la fiducia verso determinati atti ovvero in ordine a condizioni e qualità personali di essenziale risalto agli effetti dei rapporti intersoggettivi - e il ricorso a modelli variegati di accertamento, dipendenti dalle specificità dei procedimenti all'interno dei quali simili questioni 'pregiudicanti' possono intervenire”.
Tale scelta di sistema non è condizionata dalla circostanza che, nella materia di cui è causa, il Giudice Amministrativo sia dotato di giurisdizione esclusiva, atteso che la legge attribuisce all'A.G.O. una vera e propria riserva di giurisdizione (altrettanto esclusiva) sulle questioni concernenti la capacità delle persone.
Ciò trova conferma, oltre che nella lettera dell'art. 8 sopra citato, nell'art. 9, comma II,
c.p.c., per il quale “Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause […] relative allo stato e alla capacità delle persone”.
In senso conforme, in fattispecie analoga, si veda TAR Liguria 15.5.2017 n. 419.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che l'accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere è precluso al Giudice Amministrativo e riservato al Giudice Ordinario, in virtù delle norme di cui all'art. 8, c. 2, c.p.a. e all'art. 9, c. 2, c.p.c., anche ove tale accertamento sia funzionale alla decisione su una controversia relativa ad un rapporto di
5 pubblico impiego non privatizzato, ricadente nella giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
Si evidenzia, inoltre, che, il TAR della Lombardia - innanzi al quale l'odierno attore ha impugnato il decreto di accettazione delle dimissioni adottato dal Prefetto di Milano in data
29.03.2022 – ha accolto la domanda di sospensione ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. proposta dal Sig. e sospeso il giudizio in attesa della pronuncia di questo Tribunale, Pt_1 motivando sulla base del fatto che “(…) il ricorrente ha altresì instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (R.G.
n. 38600/2022) con cui ha chiesto l'annullamento dell'atto di dimissioni per incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 428 c.c.; tale giudizio ha carattere pregiudiziale rispetto al presente ricorso, senza che assuma rilievo
l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, su cui dovrà, se del caso, pronunciarsi il
Tribunale di Milano” (doc. 8 del fasc. att.: TAR Lombardia ord. n. 00776/2024).
Deve dunque concludersi che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata da parte convenuta sulla base del fatto che il thema decidendum afferisce a rapporto di lavoro. Ciò che concerne il riparto degli affari all'interno delle sezioni del
Tribunale non dà infatti luogo a questione di competenza, bensì di mero rispetto delle disposizioni tabellari, la cui eventuale violazione è del tutto priva di conseguenze sul piano processuale.
Quanto al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Per costituire causa di annullabilità l'incapacità di intendere e di volere, oltre a doversi manifestare nel momento del perfezionamento del negozio, deve risolversi in un errore o avere costituito terreno fertile per la captazione maliziosa del consenso negoziale a opera di terzi, ma il vizio del consenso manifestatosi nel caso concreto, anziché costituire
6 autonoma causa di invalidazione del contratto, resta assorbito, rappresentando l'effetto estrinsecativo di uno stato soggettivo anomalo, nella causa di annullamento costituita dalla incapacità naturale (artt. 428 e 1425 c.c.).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio occorre innanzi tutto verificare se l'attore, nel momento in cui rassegnò le dimissioni (22.3.2022) o in quello successivo in cui ricevette la comunicazione del decreto prefettizio di accettazione (29.3.2022), fosse effettivamente, ancorché transitoriamente, incapace di intendere o di volere e se il compimento dell'atto costituisca manifestazione esteriore di uno stato soggettivo alterato.
Come affermato da Cass. Sez. Lav. 1.9.2011, n. 17977, <Ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere>>.
Per Cass. Sez. Lav. 15.1.2004 n. 515 <Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto
o la formazione di una volontà; l'accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato>>: la S.C. ha affermato tale
7 principio in un caso in cui ha ritenuto viziata per insufficiente motivazione la sentenza di merito in cui il giudice, pur rilevando nel lavoratore che agiva per l'annullamento delle proprie dimissioni perché rassegnate in stato di incapacità naturale un quadro psichico connotato da aspetti patologici, non aveva verificato l'incidenza causale tra l'alterazione mentale del lavoratore e le ragioni soggettive che lo avevano spinto alle dimissioni, né le circostanze di fatto in cui esse erano maturate, omettendo di verificare se la dichiarazione di dimissioni - resa da una lavoratrice che non aveva maturato trattamento pensionistico e il cui marito era in quel momento disoccupato - fosse stata effettivamente frutto di una scelta consapevole o fosse stata resa in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell'atto che andava a compiere.
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale è dunque sufficiente accertare che le facoltà psichiche del soggetto erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.
Inoltre <L'incapacità di intendere e di volere, prevista nell'art. 428 cod. civ. quale causa d'annullamento del negozio giuridico (artt. 1425, secondo comma e 1324 cod. civ.) e detta anche incapacità naturale, consiste nella transitoria impossibilità di rendersi conto del contenuto e degli effetti dell'atto giuridico che si compie e non può essere data da dispiaceri anche gravi, quale ad esempio la consapevolezza di una malattia propria, o di un prossimo familiare, salvo che essa abbia cagionato una patologica alterazione mentale>> (Cass. Sez. L.
8.3.2005 n. 4967).
Come già osservato, l'incapacità deve essere verificata con riguardo al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole e di cui si chiede l'eliminazione dal mondo del diritto.
8 Nel caso di specie deve rilevarsi che le allegazioni documentali in base alle quali l'attore intende dimostrare il turbamento psichico gravemente menomante le sue facoltà volitive e intellettive si riferiscono tutte a un periodo successivo alla presentazione delle dimissioni
(22.3.2022), essendo datate maggio 2022.
Deve inoltre osservarsi che non risulta accertato che l'attore avesse manifestato, all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro o nell'imminenza di questa, problematiche di tipo cognitivo o di equilibrio psichico. Esse, come osservato, risultano emerse solo successivamente (doc. 4 att.).
A epoca immediatamente precedente alle dimissioni risale la mera inosservanza da parte del dell'obbligo vaccinale per Sars Cov-2, cui è conseguita la sua immediata Pt_1 sospensione “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
2021, n. 7”, come risulta dal decreto n. 1903 del 3.3.2022 del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di
Stato.
Secondo quanto da lui dichiarato in anamnesi ai sanitari che lo hanno avuto in cura presso il Policlinico di Bari, “dal primo trimestre del 2022 […] ha iniziato a presentare Pt_1
aumento della quota di irritabilità, scarsa tolleranza alle frustrazioni e spunti ideici paranoidei in relazione alle restrizioni messe in atto per la pandemia Covid 19”, con un progressivo peggioramento segnato dalla frequentazione di “alcuni gruppi ristretti letterari e religiosi”, in concomitanza della quale l'attore ha iniziato a presentare una
“progressiva riduzione del funzionamento e verbalizzando la volontà di licenziarsi dalle forze dell'ordine” (doc. 3), senza che ciò abbia però dato luogo all'insorgere di un turbamento psichico tale da menomare gravemente le facoltà volitive e intellettive dell'attore.
In altre parole, se risulta accertato che le condizioni psichiche di sono Parte_1 peggiorate all'esito delle rassegnate dimissioni, sino a condurre l'attore alla degenza psichiatrica (con assoggettamento a TSO) a far data dal 4.5.2022, non vi è invece alcuna prova che egli versasse in un transitorio stato di significativa perturbazione della capacità di
9 intendere e di volere nel momento in cui presentò le proprie dimissioni (22.3.2022) o in quello in cui ricevette la notifica del decreto prefettizio di accettazione delle medesime
(29.3.2022): non può cioè ritenersi con la necessaria certezza che l'atto risolutivo del rapporto di lavoro tra l'attore e il sia stato frutto di decisione Controparte_1
condizionata da un quadro psichico alterato.
Le considerazioni di cui sopra non trovano smentita nella perizia 6.9.2022 del consulente di parte Dott. secondo cui “Nel periodo compreso tra marzo e Persona_2
maggio 2022 il Sig. ha presentato segni e sintomi di psicosi affettiva Parte_1
bipolare ovvero di un disturbo bipolare I tipo con disturbi con gravi manifestazioni psicotiche che ha totalmente escluso la sua capacità di intendere e di volere in quella fase della sua vita […] a parere del sottoscritto il nel periodo marzo – maggio 2022, Pt_1
quando ha assunto la decisione di dimettersi dalla polizia di Stato e di allontanarsi dalla moglie a causa di un grave scompenso psicotico e affettivo, si trovava in uno stato di alterazione mentale tale per cui la capacità di intendere e di volere era totalmente esclusa”.
Tali valutazioni del consulente di parte, formulate in termini di opinione soggettiva formatasi ex post rispetto al periodo indicato con generico riferimento al marzo–maggio
2022, non trovano riscontro in elementi oggettivi acquisiti al processo e comunque non consentono di ritenere che i dati neuropsicologici suggestivi di deficit cognitivi fossero effettivamente e certamente sussistenti nel momento in cui l'attore presentò le proprie dimissioni dalla Polizia di Stato (22/29.3.2022).
Per le considerazioni che precedono le domande di parte attrice devono essere respinte.
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10 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). e vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147 (causa di valore indeterminabile).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
respinge le domande proposte dall'attore;
condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 21.2.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in merito alla cui efficacia probatoria si ricorda che la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980; cfr. anche Cass. 27 dicembre 2018 ord. n. 33503; Cass. 22 aprile 2009
n. 9551);