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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/07/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4958 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
LL SS & IG SR (p. iva n. 00044900686), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SCLOCCO MARIANNA, con domicilio eletto in Falcone e Borsellino n.18 Pescara, presso il difensore avv. SCLOCCO MARIANNA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
HA SR (p. iva n. 02519150128), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LAVIZZARI REBECCA, con domicilio eletto in VIALE AGUGGIARI N. 8 VARESE, presso il difensore avv. LAVIZZARI REBECCA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. LL SS & GL RL ha proposto azione nei confronti di RK RL esponendo che: in data 9.08.2022 la società ricorrente ha sottoscritto con la società resistente una scrittura privata avente ad oggetto lo smobilizzo del credito di imposta derivante da lavori Superbonus 110 %; in esecuzione del contratto, la ricorrente ha versato in favore di parte resistente la somma di euro 8.000,00 a titolo di cauzione;
in data 22.08.2022, le medesime parti hanno sottoscritto un altro contratto avente ad oggetto l'affidamento a RK RL del mandato di consulenza volto a cedere i crediti d'imposta maturati a fronte dell'esecuzione di opere di Superbonus 110% ; in relazione a tale contratto la ricorrente ha versato la somma di euro 7.568,00 a titolo di acconto;
la resistente, invece, non ha svolto l'attività cui si era obbligata con i predetti contratti ed è, pertanto, responsabile della mancata esecuzione degli stessi;
la ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme da essa versate.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione di entrambi i contratti per l'inadempimento della parte resistente e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme da essa corrisposte pari ad euro 8.000,00 nonché ad euro 7.568,00.
Si è costituita in giudizio RK RL eccependo, in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito ha dedotto che: la somma di euro 8.000,00, non è dovuta in quanto le condizioni contrattuali pattuite prevedevano la restituzione della predetta somma solo
- 1 - qualora entro il 31.12.2023 la ricorrente avesse affidato a RK crediti cedibili per un ammontare non inferiore ad euro 4.000.000,00; che alla data del 31.12.2023 la ricorrente, invece, aveva affidato a RK RL crediti per soli euro 1.550.941,88; che, dunque, non aveva raggiunto l'ammontare della riserva opzionata;
ha inoltre eccepito che l'inadempimento al contratto di consulenza del 22.08.2022 è dipeso dall'inadempimento della parte ricorrente, la quale, non consegnando la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, non ha consentito a RK di proseguire nell'iter di certificazione dei crediti e di concludere positivamente l'incarico; che tale comportamento inadempiente di parte ricorrente deve essere interpretato come recesso unilaterale dal contratto.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e chiedendo di accertare che il contratto del
9.08.2022 si è risolto per il mancato raggiungimento della somma opzionata e che il contratto del 22.08.2022 si
è risolto per il recesso esercitato dalla società ricorrente.
La causa, dopo l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo, è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare il grave inadempimento di parte convenuta nell'esecuzione dei contratti conclusi con la stessa in data 9.08.2022 e in data 22.08.2022 con conseguente condanna di RK
s.r.l. alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei predetti contratti.
Iniziando ad esaminare la domanda di risoluzione del contratto del 9.08.2022 e di restituzione della somma di euro 8.000,00, va osservato quanto segue.
Tale domanda non risulta fondata.
Parte ricorrente ha allegato che RK RL non ha mai svolto l'attività di smobilizzo del credito di imposta ed ha, pertanto, diritto alla restituzione della somma di euro 8.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Parte resistente ha eccepito che la somma di euro 8.000,00 non è dovuta in quanto le condizioni contrattuali pattuite prevedevano la restituzione della predetta somma solo qualora entro il 31.12.2023 la ricorrente avesse affidato a RK crediti cedibili per un ammontare non inferiore ad euro 4.000.000,00; che alla data del
31.12.2023 la ricorrente, invece, aveva affidato a RK RL crediti per soli euro 1.550.941,88; che dunque non aveva raggiunto l'ammontare della riserva opzionata.
Occorre, in primo luogo, analizzare il contenuto della scrittura privata (doc. 2 di parte attrice).
Al punto 2, è previsto che: LL SS & GL S.r.l. dichiara di intendere avvalersi della professionalità, del
Know How e delle competenze offerte dalla società RK RL, che accetta di collaborare con LL SS &
GL S.r.l.. LL SS & GL S.r.l. si impegna ad affidare, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto a tutto il 31.12.2023, mandati di consulenza volti alla cessione di crediti d'imposta (Superbonus
110% e Sismabonus) per un importo non inferiore a € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00)
Ai punti 3, 4, e 5 è previsto che: “Per l'attività svolta dalla società RK RL, ovvero per la riserva del suddetto plafond, viene richiesto sin d'ora il deposito cauzionale di € 8.000,00 (euro ottomila/00) non soggetto ad iva – art. 2 del DPR 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Il deposito cauzionale sarà oggetto di restituzione al raggiungimento del plafond opzionato. Sarà invece trattenuto a titolo di penale, come tale, qualora l'importo oggetto di Contratti di Consulenza per la cessione dei crediti d'imposta risultanti dagli
- 2 - “Estratti monitoraggio crediti” di LL SS & GL S.r.l. a tutto il 31.12.2023 risultino inferiori a €
3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00)”.
Pertanto, è provato che la somma di euro 8.000,00 sarebbe stata restituita alla ricorrente qualora la parte ricorrente avesse affidato alla società convenuta incarichi di consulenza relativi alla cessione di crediti per un importo pari al plafond pattuito (euro 4.000.000,00), mentre sarebbe stata trattenuta da RK a titolo di penale se la ricorrente avesse concluso entro il 31.12.2023 contratti di consulenza relativi alla cessione di crediti per un importo inferiore ad euro 3.600,000,00.
Ebbene, dalla documentazione in atti, è emerso che nel periodo pattuito (9.08.2022-31.12.2023) LL SS
& GL RL ha affidato alla società convenuta un mandato di consulenza avente ad oggetto la cessione del credito d'imposta per un ammontare di euro 1.550.941,88 (doc. 1 parte attrice).
La parte ricorrente, a fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta, non ha provato di aver affidato alla società convenuta altri mandati di consulenza al fine di raggiungere il plafond pattuito che le avrebbe permesso di riottenere la somma di euro 8000,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Deve, pertanto, ritenersi operante la clausola di cui all'art. 5 del predetto contratto che consente alla parte resistente di trattenere la somma di euro 8.000,00.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto del 9.08.2022 e di restituzione della somma di euro 8.000,00 essendo, piuttosto, la parte ricorrente inadempiente a quanto previsto dal contratto non avendo provveduto a cedere alla resistente crediti per l'ammontare pattuito in contratto.
Deve, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto stipulato inter partes in data 22.08.2022 per inadempimento della parte resistente.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento di RK RL al contratto di consulenza del 22.08.2022.
È provato documentalmente che RK RL si era obbligata a svolgere attività di consulenza e nello specifico a rendere liquido il credito di imposta della società ricorrente mediante la redazione e gestione di apposita pratica sul portale di cessione del credito ( cfr. doc. 3 di parte attrice, quinta premessa).
Parte resistente ha eccepito che l'inadempimento è dipeso dal fatto che LL SS & GL RL non aveva consegnato i documenti necessari per poter svolgere il mandato di consulenza, in violazione degli obblighi contrattuali posti a suo carico ( cfr. doc. 2 di parte resistente, art.
6. Obblighi: “LL SS & GL S.r.l. dichiara di impegnarsi a fornire, nel termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione della cessione e ciò per consentire a RK RL di svolgere correttamente il proprio mandato nei termini stabiliti”).
Ebbene, nel caso di specie, la parte resistente, a sostegno della propria eccezione ha prodotto mails del 20-21-
28 febbraio 2023 e del 22 marzo 2023 in cui la stessa sollecitava alla parte ricorrente l'invio di alcuni documenti mancanti(cfr. doc. 3 di parte resistente).
Tuttavia, tale circostanza va posta in correlazione con quanto emerge dalle comunicazioni successivamente intercorse tra le parti e documentate da parte ricorrente.
Infatti, con mail del 19.04.2023 (successiva quindi alle mails di febbraio e marzo 2023 in cui veniva sollecitato l'invio della documentazione mancante) parte resistente nella persona di Gianluca ON, comunicava a parte ricorrente (VI TA, legale rappresentante della LL SS & GL RL) la sua disponibilità a
- 3 - proseguire il rapporto collaborativo (cfr. doc. 3 di parte attrice, pag. 29: “Egregio Dr. TA, voglio innanzitutto ringraziarLa per la cordialissima telefonata tra noi poco fa intervenuta ribadendo il mio pieno supporto al fine
di poter addivenire quanto prima possibile al raggiungimento del fine comune. In continuità riporto di seguito gli step che con il Suo assenso intenderei perseguire: - sollecitazione massima da parte mia nei confronti della piattaforma per giungere ad un volume ben superiore ad € 500.000,00 con relativa CL - invio a ns. differente Cessionario per la quotazione che Le ho anticipato e relativa alla totalità delle annualità cedibili
(79% di 110%) - riproposizione a Lei per benestare - invio contratto di Cessione dei crediti che se convergente con Suoi desiderata porterà alla liquidazione degli stessi. Ritengo altresì che, almeno per ora, si possa noi ritenere nulla l'istanza da Lei inviataci con riguardo alla dismissione del mandato a noi ascritto con relativo “plafond” a copertura. Dove tutto quanto sopra fosse coincidente con ciò da noi condiviso nella call di cui sopra, La prego di volermi restituire Suo benestare così che io possa dare il dovuto impulso.
Restando in attesa e ringraziando per la fiducia rinnovata auguro buon lavoro. Cordialità/Best regards”).
È altresì provato documentalmente che parte ricorrente rinnovava l'incarico di consulenza (cfr. doc. 3 di parte attrice, pag. 28: Egregio Dr. ON, le rinnovo la nostra fiducia per questo ulteriore tentativo. La ringrazio per l'interessamento personale per la nostra pratica e le auguro buon lavoro VI TA).
Pertanto, alla luce del chiaro intento manifestato da entrambe le parti di proseguire con la collaborazione, deve ritenersi che la documentazione richiesta nel febbraio/marzo 2023 fosse stata consegnata da parte ricorrente o comunque non fosse così indispensabile per l'esecuzione del contratto.
Ed infatti, se la mancata consegna della predetta documentazione avesse realmente impedito a RK RL la prosecuzione dell'attività, quando quest'ultima si è proposta di proseguire la collaborazione con la parte ricorrente, avrebbe senz'altro ribadito la richiesta della documentazione mancante ed invece, dalla documentazione in atti, non emerge che la stessa sia stata richiesta successivamente alla comunicazione proveniente da parte convenuta nell'aprile del 2023 e in cui la stessa si impegnava a proseguire nell'adempimento del contratto.
Dalla corrispondenza prodotta dalla ricorrente emerge, al contrario, che RK RL dapprima si rendeva disponibile a proseguire l'attività di consulenza e poi ometteva di fornire qualsivoglia riscontro alle richieste di parte ricorrente di informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.
Alla luce di tali motivazioni, il contratto del 22.08.2022 deve ritenersi risolto per grave inadempimento imputabile alla parte resistente la quale non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto a quanto ivi pattuito.
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c., in forza dei quali deve essere restituita alla parte ricorrente la somma di euro 7.568,00 versata a titolo di acconto del prezzo.
Sul punto si precisa che la parte ricorrente non ha chiesto il pagamento degli interessi e quindi gli stessi non possono essere riconosciuti.
Sul punto si precisa che come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 23603/2010 “fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio, in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e
- 4 - nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.”
Nel caso di specie, in assenza di domanda e venendo in rilievo un debito di valuta non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma sopra liquidata.
Alla luce della reciproca soccombenza, in virtù dell'accoglimento di una sola delle domande formulate da parte ricorrente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta LL SS & GL RL nei confronti di RK RL disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto per grave inadempimento di RK s.r.l. il contratto concluso tra le parti in data
22.08.2022 e per l'effetto condanna RK s.r.l. alla restituzione in favore di LL SS & GL s.r.l. della somma pari ad euro 7568,60;
b) rigetta la domanda di risoluzione per grave inadempimento di parte convenuta del contratto stipulato inter partes in data 09.08.2022;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Busto Arsizio, il 10/07/2024
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4958 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
LL SS & IG SR (p. iva n. 00044900686), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SCLOCCO MARIANNA, con domicilio eletto in Falcone e Borsellino n.18 Pescara, presso il difensore avv. SCLOCCO MARIANNA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
HA SR (p. iva n. 02519150128), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LAVIZZARI REBECCA, con domicilio eletto in VIALE AGUGGIARI N. 8 VARESE, presso il difensore avv. LAVIZZARI REBECCA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. LL SS & GL RL ha proposto azione nei confronti di RK RL esponendo che: in data 9.08.2022 la società ricorrente ha sottoscritto con la società resistente una scrittura privata avente ad oggetto lo smobilizzo del credito di imposta derivante da lavori Superbonus 110 %; in esecuzione del contratto, la ricorrente ha versato in favore di parte resistente la somma di euro 8.000,00 a titolo di cauzione;
in data 22.08.2022, le medesime parti hanno sottoscritto un altro contratto avente ad oggetto l'affidamento a RK RL del mandato di consulenza volto a cedere i crediti d'imposta maturati a fronte dell'esecuzione di opere di Superbonus 110% ; in relazione a tale contratto la ricorrente ha versato la somma di euro 7.568,00 a titolo di acconto;
la resistente, invece, non ha svolto l'attività cui si era obbligata con i predetti contratti ed è, pertanto, responsabile della mancata esecuzione degli stessi;
la ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme da essa versate.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione di entrambi i contratti per l'inadempimento della parte resistente e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme da essa corrisposte pari ad euro 8.000,00 nonché ad euro 7.568,00.
Si è costituita in giudizio RK RL eccependo, in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito ha dedotto che: la somma di euro 8.000,00, non è dovuta in quanto le condizioni contrattuali pattuite prevedevano la restituzione della predetta somma solo
- 1 - qualora entro il 31.12.2023 la ricorrente avesse affidato a RK crediti cedibili per un ammontare non inferiore ad euro 4.000.000,00; che alla data del 31.12.2023 la ricorrente, invece, aveva affidato a RK RL crediti per soli euro 1.550.941,88; che, dunque, non aveva raggiunto l'ammontare della riserva opzionata;
ha inoltre eccepito che l'inadempimento al contratto di consulenza del 22.08.2022 è dipeso dall'inadempimento della parte ricorrente, la quale, non consegnando la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, non ha consentito a RK di proseguire nell'iter di certificazione dei crediti e di concludere positivamente l'incarico; che tale comportamento inadempiente di parte ricorrente deve essere interpretato come recesso unilaterale dal contratto.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e chiedendo di accertare che il contratto del
9.08.2022 si è risolto per il mancato raggiungimento della somma opzionata e che il contratto del 22.08.2022 si
è risolto per il recesso esercitato dalla società ricorrente.
La causa, dopo l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo, è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare il grave inadempimento di parte convenuta nell'esecuzione dei contratti conclusi con la stessa in data 9.08.2022 e in data 22.08.2022 con conseguente condanna di RK
s.r.l. alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei predetti contratti.
Iniziando ad esaminare la domanda di risoluzione del contratto del 9.08.2022 e di restituzione della somma di euro 8.000,00, va osservato quanto segue.
Tale domanda non risulta fondata.
Parte ricorrente ha allegato che RK RL non ha mai svolto l'attività di smobilizzo del credito di imposta ed ha, pertanto, diritto alla restituzione della somma di euro 8.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Parte resistente ha eccepito che la somma di euro 8.000,00 non è dovuta in quanto le condizioni contrattuali pattuite prevedevano la restituzione della predetta somma solo qualora entro il 31.12.2023 la ricorrente avesse affidato a RK crediti cedibili per un ammontare non inferiore ad euro 4.000.000,00; che alla data del
31.12.2023 la ricorrente, invece, aveva affidato a RK RL crediti per soli euro 1.550.941,88; che dunque non aveva raggiunto l'ammontare della riserva opzionata.
Occorre, in primo luogo, analizzare il contenuto della scrittura privata (doc. 2 di parte attrice).
Al punto 2, è previsto che: LL SS & GL S.r.l. dichiara di intendere avvalersi della professionalità, del
Know How e delle competenze offerte dalla società RK RL, che accetta di collaborare con LL SS &
GL S.r.l.. LL SS & GL S.r.l. si impegna ad affidare, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto a tutto il 31.12.2023, mandati di consulenza volti alla cessione di crediti d'imposta (Superbonus
110% e Sismabonus) per un importo non inferiore a € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00)
Ai punti 3, 4, e 5 è previsto che: “Per l'attività svolta dalla società RK RL, ovvero per la riserva del suddetto plafond, viene richiesto sin d'ora il deposito cauzionale di € 8.000,00 (euro ottomila/00) non soggetto ad iva – art. 2 del DPR 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Il deposito cauzionale sarà oggetto di restituzione al raggiungimento del plafond opzionato. Sarà invece trattenuto a titolo di penale, come tale, qualora l'importo oggetto di Contratti di Consulenza per la cessione dei crediti d'imposta risultanti dagli
- 2 - “Estratti monitoraggio crediti” di LL SS & GL S.r.l. a tutto il 31.12.2023 risultino inferiori a €
3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00)”.
Pertanto, è provato che la somma di euro 8.000,00 sarebbe stata restituita alla ricorrente qualora la parte ricorrente avesse affidato alla società convenuta incarichi di consulenza relativi alla cessione di crediti per un importo pari al plafond pattuito (euro 4.000.000,00), mentre sarebbe stata trattenuta da RK a titolo di penale se la ricorrente avesse concluso entro il 31.12.2023 contratti di consulenza relativi alla cessione di crediti per un importo inferiore ad euro 3.600,000,00.
Ebbene, dalla documentazione in atti, è emerso che nel periodo pattuito (9.08.2022-31.12.2023) LL SS
& GL RL ha affidato alla società convenuta un mandato di consulenza avente ad oggetto la cessione del credito d'imposta per un ammontare di euro 1.550.941,88 (doc. 1 parte attrice).
La parte ricorrente, a fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta, non ha provato di aver affidato alla società convenuta altri mandati di consulenza al fine di raggiungere il plafond pattuito che le avrebbe permesso di riottenere la somma di euro 8000,00 versata a titolo di deposito cauzionale.
Deve, pertanto, ritenersi operante la clausola di cui all'art. 5 del predetto contratto che consente alla parte resistente di trattenere la somma di euro 8.000,00.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto del 9.08.2022 e di restituzione della somma di euro 8.000,00 essendo, piuttosto, la parte ricorrente inadempiente a quanto previsto dal contratto non avendo provveduto a cedere alla resistente crediti per l'ammontare pattuito in contratto.
Deve, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto stipulato inter partes in data 22.08.2022 per inadempimento della parte resistente.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento di RK RL al contratto di consulenza del 22.08.2022.
È provato documentalmente che RK RL si era obbligata a svolgere attività di consulenza e nello specifico a rendere liquido il credito di imposta della società ricorrente mediante la redazione e gestione di apposita pratica sul portale di cessione del credito ( cfr. doc. 3 di parte attrice, quinta premessa).
Parte resistente ha eccepito che l'inadempimento è dipeso dal fatto che LL SS & GL RL non aveva consegnato i documenti necessari per poter svolgere il mandato di consulenza, in violazione degli obblighi contrattuali posti a suo carico ( cfr. doc. 2 di parte resistente, art.
6. Obblighi: “LL SS & GL S.r.l. dichiara di impegnarsi a fornire, nel termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione della cessione e ciò per consentire a RK RL di svolgere correttamente il proprio mandato nei termini stabiliti”).
Ebbene, nel caso di specie, la parte resistente, a sostegno della propria eccezione ha prodotto mails del 20-21-
28 febbraio 2023 e del 22 marzo 2023 in cui la stessa sollecitava alla parte ricorrente l'invio di alcuni documenti mancanti(cfr. doc. 3 di parte resistente).
Tuttavia, tale circostanza va posta in correlazione con quanto emerge dalle comunicazioni successivamente intercorse tra le parti e documentate da parte ricorrente.
Infatti, con mail del 19.04.2023 (successiva quindi alle mails di febbraio e marzo 2023 in cui veniva sollecitato l'invio della documentazione mancante) parte resistente nella persona di Gianluca ON, comunicava a parte ricorrente (VI TA, legale rappresentante della LL SS & GL RL) la sua disponibilità a
- 3 - proseguire il rapporto collaborativo (cfr. doc. 3 di parte attrice, pag. 29: “Egregio Dr. TA, voglio innanzitutto ringraziarLa per la cordialissima telefonata tra noi poco fa intervenuta ribadendo il mio pieno supporto al fine
di poter addivenire quanto prima possibile al raggiungimento del fine comune. In continuità riporto di seguito gli step che con il Suo assenso intenderei perseguire: - sollecitazione massima da parte mia nei confronti della piattaforma per giungere ad un volume ben superiore ad € 500.000,00 con relativa CL - invio a ns. differente Cessionario per la quotazione che Le ho anticipato e relativa alla totalità delle annualità cedibili
(79% di 110%) - riproposizione a Lei per benestare - invio contratto di Cessione dei crediti che se convergente con Suoi desiderata porterà alla liquidazione degli stessi. Ritengo altresì che, almeno per ora, si possa noi ritenere nulla l'istanza da Lei inviataci con riguardo alla dismissione del mandato a noi ascritto con relativo “plafond” a copertura. Dove tutto quanto sopra fosse coincidente con ciò da noi condiviso nella call di cui sopra, La prego di volermi restituire Suo benestare così che io possa dare il dovuto impulso.
Restando in attesa e ringraziando per la fiducia rinnovata auguro buon lavoro. Cordialità/Best regards”).
È altresì provato documentalmente che parte ricorrente rinnovava l'incarico di consulenza (cfr. doc. 3 di parte attrice, pag. 28: Egregio Dr. ON, le rinnovo la nostra fiducia per questo ulteriore tentativo. La ringrazio per l'interessamento personale per la nostra pratica e le auguro buon lavoro VI TA).
Pertanto, alla luce del chiaro intento manifestato da entrambe le parti di proseguire con la collaborazione, deve ritenersi che la documentazione richiesta nel febbraio/marzo 2023 fosse stata consegnata da parte ricorrente o comunque non fosse così indispensabile per l'esecuzione del contratto.
Ed infatti, se la mancata consegna della predetta documentazione avesse realmente impedito a RK RL la prosecuzione dell'attività, quando quest'ultima si è proposta di proseguire la collaborazione con la parte ricorrente, avrebbe senz'altro ribadito la richiesta della documentazione mancante ed invece, dalla documentazione in atti, non emerge che la stessa sia stata richiesta successivamente alla comunicazione proveniente da parte convenuta nell'aprile del 2023 e in cui la stessa si impegnava a proseguire nell'adempimento del contratto.
Dalla corrispondenza prodotta dalla ricorrente emerge, al contrario, che RK RL dapprima si rendeva disponibile a proseguire l'attività di consulenza e poi ometteva di fornire qualsivoglia riscontro alle richieste di parte ricorrente di informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.
Alla luce di tali motivazioni, il contratto del 22.08.2022 deve ritenersi risolto per grave inadempimento imputabile alla parte resistente la quale non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto a quanto ivi pattuito.
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c., in forza dei quali deve essere restituita alla parte ricorrente la somma di euro 7.568,00 versata a titolo di acconto del prezzo.
Sul punto si precisa che la parte ricorrente non ha chiesto il pagamento degli interessi e quindi gli stessi non possono essere riconosciuti.
Sul punto si precisa che come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 23603/2010 “fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio, in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e
- 4 - nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.”
Nel caso di specie, in assenza di domanda e venendo in rilievo un debito di valuta non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma sopra liquidata.
Alla luce della reciproca soccombenza, in virtù dell'accoglimento di una sola delle domande formulate da parte ricorrente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta LL SS & GL RL nei confronti di RK RL disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara risolto per grave inadempimento di RK s.r.l. il contratto concluso tra le parti in data
22.08.2022 e per l'effetto condanna RK s.r.l. alla restituzione in favore di LL SS & GL s.r.l. della somma pari ad euro 7568,60;
b) rigetta la domanda di risoluzione per grave inadempimento di parte convenuta del contratto stipulato inter partes in data 09.08.2022;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Busto Arsizio, il 10/07/2024
Il Giudice
Carlo Barile
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