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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1046/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Padova (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore dott. , difeso dall'avv. Guido Perillo e Parte_2
domiciliato in Padova presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Venezia (c.f. e p. iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante dott. difesa P.IVA_2 CP_2
dall'avv. Giuliano Marchi e domiciliata in Venezia presso lo studio del difensore
1 (appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, anche istruttoria, deduzione e difesa, in totale riforma della sentenza n.1252/2024 pronunciata il 23.04.2024 dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Venezia – Sezione Prima Civile, Dott. Paolo Filippone, pubblicata il
2.05.2024 (Repert. n. n.3278/2024 del 02/05/2024), notificata da Controparte_1
con p.e.c. del 15.05.2024, con cui è stato definito il procedimento
[...]
civile R.G. n.12993/2019, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/improponibilità delle domande spiegate dall'attrice nei confronti del Controparte_1
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice in ordine alle domande relative agli impianti meccanici avanzate nei confronti di parte convenuta;
nel merito, in via subordinata e salvo gravame: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare integralmente le domande tutte proposte dall'attrice
perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
sempre nel merito, in via ulteriormente gradata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, ridurre ad equità ai sensi dell'art.1384 c.c. l'ammontare della penale prevista all'art.13 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29.09.2017; in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge;
2 in via istruttoria: in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I. in data 5.07.2021, ammettersi prova testimoniale sui capitoli nn.1) e 4) formulati nella seconda memoria autorizzata ex art.183, comma 6, c.p.c. in data 24.03.2021 (con il teste ivi indicato), da intendersi qui come integralmente richiamati e trascritti;
si insta affinché l'Ill.mo Giudice accolga l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246
c.p.c. dei signori e sollevata Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
dal convenuto a verbale d'udienza del 14.12.2021 e, per l'effetto, Parte_1
dichiari la nullità delle testimonianze rese dai medesimi soggetti.
Per l'appellata: rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Spese ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2019, Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, affinché il giudice,
[...] Parte_1
accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sorte dal contratto di appalto concluso il 29 settembre 2017 e dichiarata la risoluzione del rapporto, la condannasse al pagamento di Euro 63.600 a titolo di penale da ritardo e al risarcimento del danno.
L'attrice deduceva di essere subentrata all'appaltante Proven s.r.l. nel contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione d'immobile situato in Venezia e la sua trasformazione in struttura ricettiva di tipo alberghiero. L'appaltatrice non aveva completato le lavorazioni ed eliminato i vizi riscontrati dal direttore dei lavori arch.
Inoltre, sebbene l'art. 13 del contratto d'appalto prevedesse che Testimone_1
i lavori fossero ultimati entro quattordici mesi dalla data d'inizio (10 ottobre 2017), nel luglio 2019 non erano ancora conclusi.
3 Il cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria, accertato in contraddittorio con controparte e non rimediato dall'appaltatrice, aveva cagionato l'inadempimento dell'attrice nei confronti di H2O s.r.l., società cui era stata affidata la gestione dell'albergo.
Con ricorso depositato il 3 settembre 2020, l'attrice dava atto del fallimento di dichiarato dal Tribunale di Padova il 19-20 dicembre 2019, e Parte_1
riassumeva il processo.
Si costituiva in giudizio il in persona del suo curatore, Parte_1
chiedendo che le domande dell'attrice fossero respinte.
La convenuta eccepiva l'improcedibilità delle domande, da sottoporre al vaglio degli organi della procedura concorsuale, nonché il difetto di legittimazione di alle che non era l'appaltante. CP_1 Controparte_1
Nel merito, la convenuta sosteneva che il protrarsi dei lavori dipendeva da una sospensione di sei mesi ad essa non imputabile e da “una serie di lavori e forniture extracontrattuali”; negava la gravità dell'inadempimento (comunque i danni non erano provati) e aggiungeva che l'appaltante non aveva saldato il corrispettivo dell'appalto.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'attrice limitava le domande all'accertamento dell'inadempimento e alla richiesta di risoluzione del contratto di appalto.
Con ordinanza 5 luglio 2021, il giudice ammetteva prove orali e disponeva c.t.u. “al fine di accertare l'esistenza dei vizi allegati dall'attrice nell'impianto di climatizzazione e di produzione acqua calda sanitaria, la loro causa ed il costo delle opere per porvi rimedio”, nominando all'uopo l'ing. , poi sostituito con l'ing. , il quale Persona_1 Persona_2
depositava la relazione peritale il 4 dicembre 2022.
Con sentenza n. 1252/2024, depositata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Venezia dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice e
4 accertava che a questa nulla era ancora dovuto per quanto eseguito. La convenuta era condannata a rifondere all'attrice le spese processuali.
Il giudice, dopo avere rilevato che l'attrice aveva anche chiesto (per quanto non esplicitato nelle rassegnate conclusioni) l'accertamento di non essere debitrice dell'appaltatrice, riteneva provati i vizi, che riguardavano opere commissionate dall'appaltante.
Il Tribunale così motivava la decisione:
“La Relazione peritale ha confermato la sussistenza di gravi vizi e/o mancanze, segnalati da parte attrice, che affliggono l'impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda, afferenti sia il profilo documentale che quello tecnico-esecutivo.
Il Consulente, in particolare, ha accertato, principalmente, che “le pompe di calore per la produzione del calore e della ACS (acqua calda sanitaria), così come installate, non rispettano le condizioni ottimali di funzionamento richiamate dalla casa produttrice” (Rel. Ctu, pagg. 14-15); che le pompe di calore sono posizionate in modo scorretto “causando, in piena stagione turistica, ridotte rese e prestazioni” (Rel. Ctu, pag. 18); che “il serbatoio di accumulo dell'acqua calda invernale e dell'acqua refrigerata estiva ha una capacità di circa 500 litri invece degli 800 litri previsti a progetto” (Rel. Ctu, pag. 18); che “la distribuzione dei fluidi non è realizzata secondo la regola dell'arte, causando un forte sbilanciamento delle linee e conseguentemente una resa delle unità interne non appropriata alle reali esigenze della struttura” (Rel. Ctu, pag. 21); che
l'impianto non risulta coibentato in modo regolare (Rel. Ctu, pag. 21); che le tubazioni dell'impianto non sono correttamente isolate (Rel. Ctu, pag. 23); che la distribuzione ai piani dei ventilconvettori non costituisce un'installazione corretta (Rel. Ctu, pag. 24); che le dichiarazioni di conformità firmate dai tecnici sono affette da vizi di validità e, comunque, non risultano conformi a quanto ispezionato durante i sopralluoghi (Rel. Ctu, pag. 27-28).
Per rimediare ai vizi accertati è necessario, a giudizio del Ctu, rivedere l'impianto in maniera significativa a mezzo ri-progettazione degli impianti da parte di un professionista abilitato, per un costo complessivo stimato in € 195.000,00 (Rel. Ctu, pagg. 29-30).
La difesa di parte convenuta ripropone nelle difese conclusive le contestazioni ai risultati cui è pervenuto il Tecnico dell'Ufficio con richiamo alle osservazioni svolte dal Ctp in sede di operazioni peritali. In ordine alle stesse, si osserva peraltro, pare che il Ctu abbia già diffusamente ed esaurientemente risposto (Rel. Ctu, pagg. da 32 a 72).
L'entità dei vizi riscontrati dal Consulente è idonea a configurare grave inadempimento dell'appaltatrice (non emergendo che gli stessi non debbano essere imputati all'esecutrice dei
5 lavori), avuto riguardo, da un lato, al costo delle opere di rimedio soprattutto se parametrato al valore complessivo dell'appalto (€ 450.000,00, come documentato), dall'altro, all'interesse della committente a conseguire, non solo, in generale, la corretta realizzazione di tutte le opere appaltate, ma soprattutto, nello specifico, il perfetto funzionamento degli impianti esaminati dal
Ctu essendo le unità esclusive adibite ad attività alberghiera.
Nel valutare, ai fini della richiesta risolutoria e di accertamento negativo del credito, se
l'accertato inadempimento dell'appaltatrice possa essere eliso o, quantomeno, pareggiato dall'asserita inadempienza al saldo del corrispettivo che imputa alla committente (si Pt_1 veda Cass. n. 13827/19, secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”), la documentazione agli atti e l'esperita istruttoria non sembrano idonee a comprovare la tesi del fallimento.
I testi e , i quali hanno entrambi rivestito il ruolo di direttore Testimone_2 Testimone_1 dei lavori, da un lato hanno dichiarato che per tutte le opere che venivano eseguite da Pt_1 veniva redatto progressivamente, con il responsabile dell'impresa, lo stato avanzamento lavori e liquidati via via i relativi importi all'impresa (teste , dall'altro non hanno potuto Tes_2 esattamente confermare che tutte le opere commissionate, sia quelle indicate nel capitolato iniziale sia quelle extra contratto di cui al computo metrico e resoconto sub docc.
9-10 del convenuto (osservandosi, peraltro, che le opere indicate nel doc. 9 sembrano riguardare diverso
Condominio), siano state completamente eseguite dall'impresa (testi e . Tes_2 Tes_1
La difesa di parte convenuta ritiene che i predetti testi siano incapaci a deporre, come già eccepito in udienza;
tuttavia, come già osservato, l'oggetto della presente causa è stato circoscritto alla pronuncia risolutoria con abbandono delle domande risarcitorie (in ordine alle quali il direttore dei lavori potrebbe essere legittimato a contraddire) inizialmente formulate.
Il teste pur dichiarando che l'impresa provvide a realizzare tutte le opere Tes_4 commissionate, ha tuttavia precisato che, se per tutto il 2018 le opere venivano documentate e contabilizzate in appositi SAL, “per il 2019 la contabilità di cantiere è saltata a causa della condotta dell'impresa”
Non può ritenersi adeguatamente provato, dunque, che a luglio 2019, quando la committente diffidava l'impresa a porre rimedio ai vizi riscontrati negli impianti, la prima risultasse debitrice, per le opere fino ad allora eseguite, della somma di € 332.305,83 indicata nella fattura n. 30 del
6 2.7.19 (all. 7 attoreo), considerando anche il fatto che la suddetta fattura si riferisce espressamente a “SAL 14 opere interne come da contabilità inviata in data 26 giugno 2019” e, agli atti, non constano i predetti documenti richiamati nell'oggetto della scrittura contabile.
Soggiunto che parte convenuta, onerata della relativa prova, non ha sollecitato l'espletamento di eventuale Ctu finalizzata a verificare la consistenza delle opere eseguite dall'appaltatrice e le somme residue eventualmente ancora dovute.
Dall'accertata risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice consegue, dunque, come richiesto da parte attrice, anche l'accertamento che alcuna somma è ancora dovuta da quest'ultima per le opere eseguite dall'appaltatrice.
L'accertata risoluzione per la non corretta esecuzione delle opere relative all'impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda assorbe la subordinata domanda di risoluzione per
l'asserito ritardo dell'impresa nell'avanzamento dei lavori rispetto al programma previsto contrattualmente”.
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2024, il Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) la cognizione era devoluta alla competenza esclusiva del giudice fallimentare, tenuto conto che l'attrice non aveva espressamente formulato una domanda di accertamento negativo del debito, mentre le pretese esercitate erano in grado d'incidere sulla massa fallimentare, costituendo l'antecedente logico-giuridico di una condanna restitutoria o risarcitoria;
2) l'attrice era priva di legittimazione ad agire, poiché gli impianti di climatizzazione e di produzione dell'acqua non erano oggetto del contratto di cui si era domandata la risoluzione;
3) non sussistevano le condizioni per dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, poiché le opere erano state completate, mentre gli impianti, asseritamente difettosi, non rientravano nell'oggetto del contratto, e comunque l'inadempimento non aveva la gravità richiesta dall'art. 1455 c.c.; 4) il giudice non avrebbe dovuto disporre c.t.u., in quanto l'indagine tecnica era irrilevante, lo stato dei luoghi era stato modificato e, non convocando il perito per rendere chiarimenti sui criteri adottati nella stima dei costi dell'intervento riparatorio, aveva violato il principio del contraddittorio;
5) e Testimone_1
erano incapaci a testimoniare, poiché erano stati i progettisti e Testimone_2
direttori dei lavori, avendo perciò un interesse personale, attuale e concreto al
7 giudizio;
6) il giudice era incorso in vizio di ultrapetizione, poiché l'attrice non aveva “mai formulato espressamente una domanda di accertamento negativo del residuo credito vantato dalla società appaltatrice nei propri confronti, come assume infondatamente il giudice a quo, né il ha svolto alcuna domanda Parte_1
riconvenzionale di condanna al pagamento della fattura insoluta n. 30/2019
(facendo invece espressa riserva di agire in separato giudizio)”; 7) dall'accoglimento dell'appello conseguiva la necessità di una diversa regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante affermava poi di riproporre le domande ed eccezioni già formulate nel corso del primo grado di giudizio, negando di essere stata in ritardo nell'ultimazione dei lavori e precisando che la committente aveva richiesto una serie di lavori e forniture extracontrattuali, che avevano comportato il protrarsi dell'appalto.
Il chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse Parte_1
dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte da controparte e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. In via subordinata, l'appellante chiedeva che le domande dell'attrice fossero rigettate.
Si costituiva anche nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
L'appellata affermava di avere limitato le sue domande a seguito dell'intervenuto fallimento della convenuta e di essere la committente delle opere viziate (i vizi, accertati dal c.t.u., erano gravi e consentivano la risoluzione dell'appalto ex art. 1669 c.c.).
Con ordinanza del 25 ottobre 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Il primo e il sesto motivo d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente. Con essi l'appellante afferma che CP_1 Controparte_1
non aveva “espressamente” formulato una domanda di accertamento negativo
[...]
del credito ed eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Venezia a favore del
8 Tribunale di Padova, quale giudice fallimentare, “considerati i consequenziali effetti sia risarcitori sia restitutori” (pagg.
9-10 dell'atto di citazione in appello).
I motivi sono infondati.
Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 22 febbraio 2022, il difensore di scrisse: “il patrocinio della società Controparte_1
preso atto del provvedimento del Giudice del 21.1.2021, con cui Controparte_1
ha chiesto a parte attrice, alla luce della eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal fallimento, la definitiva precisazione o modificazione delle domande e delle conclusioni, precisa che le domande della società nei confronti del fallimento dovranno vertere esclusivamente sull'accertamento degli inadempimenti Pt_1
contrattuali della società e della conseguente insussistenza di ogni ragione Pt_1
di credito vantata da per asseriti lavori edili eseguiti presso Parte_1
l'immobile di Venezia Santa Croce 420/a”.
È vero che, nelle conclusioni rassegnate con la medesima memoria, si domandava l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del contratto e “la sussistenza dei presupposti per applicare alla società convenuta la penale giornaliera di € 300,00 contrattualmente prevista”, ma è altresì vero che l'atto difensivo dev'essere considerato nella sua interezza.
Pertanto, deve respingersi la lettura formalistica del che Parte_1
presta attenzione alla sola parte finale della memoria e non al suo complessivo contenuto, e riconoscere – come già evidenziato dal Tribunale di Venezia – che l'attrice ha richiesto, in luogo di una condanna risarcitoria, l'accertamento di non essere debitrice: richiesta formulata in modo chiaro e ben compresa da controparte
(si poteva difatti leggere nella terza memoria depositata il 13 aprile 2021 dal
“In effetti, l'avverso patrocinio assume che la società Parte_1
fallita sarebbe stata “convenuta nel giudizio di accertamento negativo” del credito indicato nella fattura finale n. 30/2019 emessa dalla stessa (sub doc. n.7 attoreo), per cui sarebbe “onerata” dal fornirne la prova”).
9 Ciò detto, si rileva che, ai sensi dell'art. 52 l. fall., solo le domande di condanna risarcitorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, dovendo essere conosciute dagli organi della procedura secondo le disposizioni del capo V del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Le azioni di accertamento negativo del debito non sono attratte alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, poiché non sono derivanti dal fallimento
(art. 24 l. fall.) e non alterano la posizione dei creditori concorsuali.
Alla stessa conclusione si perviene anche qualora l'accertamento negativo del credito presupponga un fenomeno compensativo, purché, a seguito della compensazione, non residui un maggiore credito nei confronti del fallito. Solo allora si può dire che l'accertamento del credito, posto in compensazione, costituisca l'antecedente giuridico di un'ulteriore pretesa nei confronti della massa, la quale dev'essere necessariamente vagliata dagli organi fallimentari (cfr., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 14 maggio 2024, n. 13345). Si aggiunga che la compensazione è sempre possibile (Cass. civ., ord., 7 dicembre 2021, n. 38888: “l'art. 56, comma 1,
l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente”).
Nella specie, a parte l'ambiguità della difesa del che non Parte_1
afferma l'esistenza di un credito nei confronti di alle CP_1 Controparte_1
pur riservandosi – a sei anni dall'apertura della dichiarazione di fallimento – di agire separatamente per il recupero del corrispettivo (quando, evidentemente, sarebbe stato ragionevole attendersi, in presenza di un credito scaturito dall'appalto, che il proponesse domanda riconvenzionale), l'attrice si è limitata a domandare Parte_1
che fosse accertato che non era debitrice nei confronti dell'appaltatrice. Quindi, a
10 differenza di quanto sostiene l'appellante, l'accertamento richiesto non è diretto “a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna”.
È anche opportuno precisare che la domanda di accertamento negativo del credito non dipende dalla risoluzione del contratto di appalto, bensì dal minore valore di quanto realizzato (in ragione del costo che l'appaltante dovrà sostenere per rimediare ai difetti). Infatti, anche in caso di risoluzione dell'appalto per inadempimento, l'appaltatore conserva il diritto al corrispettivo per le opere da lui realizzata non affette da vizi (cfr. Cass. civ., ord., 4 marzo 2019, n. 6244).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante, pur non contestando che sia subentrato nel contratto d'appalto concluso il Controparte_1
29 settembre 2017 da Proven s.r.l. con sostiene che l'impianto di Parte_1
climatizzazione e l'impianto di produzione di acqua calda sono stati commissionati dal e non da Ne Controparte_3 Controparte_1
discenderebbe il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Il motivo è manifestamente infondato in fatto e in diritto.
In diritto, si rileva che la legittimazione attiva dipende esclusivamente dalle domande formulate da chi agisce in giudizio. Poiché CP_1 CP_1 CP_1
ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento di controparte, la risoluzione del
[...]
contratto e l'accertamento di non essere debitrice nei confronti del
[...]
non si vede come possa negarsi la legittimazione al processo. Parte_1
In fatto, la tesi per cui l'oggetto del contratto di appalto non comprenderebbe gli impianti viziati non trova riscontro.
Il contratto di appalto concluso dal il 16 novembre 2017 Controparte_3
concerneva esclusivamente opere edili esterne relative al fabbricato condominiale
(tetto, coibentazione, terrazze e facciate).
Il contratto di appalto concluso da Proven s.r.l. prevedeva, invece, anche la realizzazione degli impianti meccanici.
Del resto, non si comprenderebbe la ragione per cui il avrebbe dovuto CP_3
appaltare opere a beneficio di Emerge, infatti, dalla Controparte_1
11 relazione del c.t.u., ma ancora prima dalla relazione dell'ing. (doc. 4 Persona_3
fasc. primo grado dell'attrice), che sia l'impianto di climatizzazione sia quello di produzione di acqua calda erano al servizio dell'hotel, presente nella porzione di fabbricato di proprietà dell'appellata.
È poi decisivo il fatto che, a seguito dell'ultimo Sal (Sal 14), fatturò a Parte_1
il corrispettivo di Euro 332.305,83 per opere CP_1 Controparte_1
interne “compreso impianti e opere non in contratto” (v. fattura n. 30 del 2 luglio
2019).
L'appaltatrice non chiese il pagamento del corrispettivo degli impianti al
Condominio, né prima né dopo la dichiarazione di fallimento.
3. Il quinto motivo d'impugnazione con cui l'appellante afferma che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione d'incapacità a testimoniale di
[...]
e poiché, nella qualità di progettisti e direttori dei Tes_1 Testimone_2
lavori, avrebbero avuto interesse all'esito del giudizio è inammissibile, ancora prima che infondato.
Infatti, il Tribunale di Venezia non ha tratto dalla loro deposizione la prova di alcun fatto specifico, sicché la decisione non si regge su dette testimonianze (e conseguentemente il motivo d'impugnazione non è suscettibile di portare alla riforma della sentenza).
In ogni caso, si ricorda che l'incapacità a testimoniare sussiste solo quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile.
Nella specie, fermo rimanendo che non risulta che e abbiano Tes_1 Tes_2
progettato o diretto gli impianti in esame, non è stata ascritta ai predetti, né dall'attrice né dalla convenuta, una qualche responsabilità per il cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione e quello di produzione di acqua
12 calda. Ne consegue che essi non avevano un interesse attuale e concreto che avrebbe legittimato la partecipazione al processo.
4. Altrettanto infondato è il quarto motivo d'impugnazione con cui l'appellante sostiene che il giudice non avrebbe dovuto disporre c.t.u., in quanto l'indagine era irrilevante (poiché non sarebbe stata proposta una domanda di accertamento negativo del credito), lo stato dei luoghi era stato modificato;
inoltre, non convocando il perito per rendere chiarimenti sui criteri adottati nella stima dei costi dell'intervento riparatorio, il giudice avrebbe violato il principio del contraddittorio.
La consulenza tecnica, il cui ingresso rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, era necessaria per istruire la causa, dovendosi stabilire se le opere erano viziate e in che misura.
Chiarito che la domanda di accertamento negativo del credito era stata proposta dall'attrice, l'indagine tecnica non era affatto irrilevante.
Non vi è stata alcuna modifica dello stato dei luoghi da parte dell'attrice (sul punto la doglianza è generica, poiché l'appellante non chiarisce in cosa sarebbero consistite le modifiche), ma esclusivamente il compimento d'interventi di completamento, peraltro limitati, che non hanno impedito al perito di accertare i difetti degli impianti.
L'ing. aveva risposto puntualmente alle osservazioni dei c.t.p. Persona_2
della convenuta (v. pagg. 32 e ss. della relazione depositata il 4 dicembre 2022), sicché non si rendeva necessaria la sua convocazione (la decisione di convocare il c.t.u. rientra tra i poteri discrezionali del giudice e ad essa non corrisponde un diritto processuale della parte).
Il costo per rimediare ai vizi è stato analiticamente indicato alle pagg. 29 e 30 della relazione, e ammonta a complessivi Euro 195.000.
Non corrisponde al vero quanto sostenuto dal c.t.p. dell'appellante, ing.
[...]
, secondo cui “i costi sono riferiti alla realizzazione di un impianto Per_4
differente da quello esistente”, trattandosi di interventi strettamente necessari per il funzionamento a regola d'arte dell'impianto realizzato, mantenendo – come
13 precisato dal perito – le pompe di calore e, per quanto possibile, i componenti installati.
Del resto, il c.t.p. non ha suggerito alcun intervento alternativo, né ha indicato quale, dei costi esposti dal c.t.u., sarebbe eccessivo.
5. Merita invece accoglimento il terzo motivo d'impugnazione, secondo cui non sussistevano i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.
5.1. Il riferimento dell'appellante all'art. 1455 c.c. non è corretto, trovando applicazione l'art. 1668 c.c., in quanto le opere furono completate. È tuttavia esatto quanto osserva, ossia che la risoluzione del contratto di appalto presuppone che le opere siano del tutto inadatte alla loro destinazione.
Non è il caso di specie, poiché l'appalto aveva ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'immobile (molteplici opere edili e di altra natura), mentre i vizi riguardano esclusivamente gli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Peraltro, gli impianti funzionano, per quanto con significativi problemi.
Il c.t.u. ha evidenziato l'insufficienza della documentazione (“Manca la relazione ex
Legge 10/1991, ovvero non reperibile agli atti. Il progetto, secondo DM 37/08, è firmato da un tecnico come responsabile tecnico della ditta ma anche come progettista. Poiché in questo caso sono superati i limiti previsti dal DM 37/08, che consentirebbe al direttore tecnico la possibilità di progettare, il p.i. ER non può svolgere la doppia veste di progettista e direttore tecnico dell'azienda. Inoltre il
p.i. è sospeso dal collegio dei periti a tempo indeterminato dal CP_4
31/10/2014 e quindi interdetto all'esercizio della libera professione nell'ambito delle proprie competenze. Quindi le DICO (dichiarazioni di conformità) da lui firmate e i progetti nelle stesse richiamate, per altro non rispondenti a quanto rilevato in loco, sono, oltreché non veritiere, anche non valide. Il tecnico firmatario, oltre che impossibilitato ad esercitare contemporaneamente il ruolo di progettista e responsabile tecnico dell'impresa per il DM 37/08, risulta anche non in possesso dei titoli dichiarati, così come da documento del collegio dei periti di Treviso. In
14 conclusione le DICO non hanno validità. In tal senso andranno riviste e rifatte sulla scorta di quanto realizzato e visionato. Il progetto analizzato nelle tavole allegate alla non risulta essere conforme a quanto ispezionato durante i sopralluoghi. CP_5
Viene descritto un impianto di riscaldamento/raffrescamento e idrico-sanitario concettualmente e totalmente diverso da quello presente”).
Inoltre, sono stati accertati i seguenti vizi esecutivi:
“l'impianto analizzato è diverso da quanto descritto nelle dichiarazioni di conformità; non sono stati riscontrati i cosiddetti As-Built (come costruito a carico dell'installatore) così come richiesti dal DM 37/08. Mancano calcoli termici e di apporti e di distribuzione delle linee. il Progetto e quindi la realizzazione risultano non conformi alle normali tecniche di progettazione impiantistica e alle Norme UNI di riferimento.
Le pompe di calore per la produzione del calore e della ACS non rispettano le condizioni ottimali di funzionamento richiamate dalla casa costruttrice.
La distribuzione ai piani dei ventilconvettori prima descritta come “mista”, non è una installazione corretta”.
Inoltre, il perito ha constatato “dai sopralluoghi [che] anche solo il rispetto dei più semplici canoni di realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte non è stato rispettato: le pompe di calore sono appoggiate sul solaio in modo provvisorio
e non consono ai manuali di istruzione della casa costruttrice, le tubazioni e i sistemi di pompaggio sono appoggiati su dei pezzi di legno o mattoni”. L'impianto funzionante anche in regime estivo, spesso sia in centrale, sotto centrale e ai piani non risulta coibentato in modo regolare, lasciando i collettori totalmente privi di isolamento e quindi soggetti a condensa con possibili cause di infiltrazioni.
Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento/raffrescamento, le pompe di calore sono posizionate e installate in modo scorretto e non funzionali al loro funzionamento secondo le rese energetiche e di potenza prestazionali che devono fornire, causando, in piena stagione turistica, ridotte rese e prestazioni.
15 La distribuzione dei fluidi non è realizzata secondo la regola dell'arte, causando un forte sbilanciamento delle linee e conseguentemente una resa delle unità interne non appropriata alle reali esigenze della struttura.
La rete di ricircolo non è sufficiente e quindi la produzione di acqua calda sanitaria non viene distribuita in modo corretto ed uniforme, causandone i vizi richiamati. Il tempo di arrivo dell'acqua calda sanitario supera, ai piani più sfavoriti, i 30 secondi, tempo impostato come riferimento nelle norme UNI.
La pompa di calore dedicata alla produzione di ACS ha un fluido frigorigeno
(R410a), non in grado di garantire con continuità almeno i 60°C di accumulo nei serbatoi: quindi le resistenze elettriche sono sempre inserite”.
In definitiva, gli impianti in esame sono affetti da plurimi vizi, anche gravi, ma sono tuttavia in funzione. È senz'altro costoso rimediare ai difetti, ma l'opera non è interamente da rifare.
Dunque, considerato che, tra tutto quanto appaltato, i vizi riguardano solo gli impianti suddetti, che non sono peraltro da sostituire integralmente, bensì da riparare, il contratto di appalto non può essere risolto.
5.2. Il Tribunale di Venezia ha fatto conseguire, dalla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito.
Si è visto al punto che precede che il contratto di appalto non poteva essere risolto e si è già detto (v. punto 1) che, in ogni caso, l'appaltatore conserva il diritto al corrispettivo per le opere realizzate.
Tornando al caso di specie, all'esito delle lavorazioni, emise fattura Parte_1
per Euro 332.305,83, a saldo del corrispettivo sia delle opere contrattuali sia di quelle extra-contratto (v. fattura n. 30 del 2 luglio 2019). non ha contestato, con un minimo di specificità, Controparte_1
tale fattura, tanto meno ha dimostrato di avere già saldato il prezzo dell'appalto (v. pag. 4 dell'atto di citazione del 16 dicembre 2019).
16 Il Tribunale di Venezia ha affermato che la convenuta era onerata della prova del proprio credito.
Tale statuizione non è condivisibile poiché non si era Parte_1
affermata creditrice e tantomeno aveva proposto una domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
Ne consegue che, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., era onere dell'attrice, che richiedeva una pronuncia di accertamento negativo, dimostrare che il debito non sussisteva.
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2015, n.9201).
Prima ancora della prova è mancata una precisa allegazione, non avendo CP_1
dedotto di avere già interamente corrisposto il prezzo
[...] Controparte_1
dell'appalto (per le opere contrattuali e quelle commissionate in corso di rapporto).
Dunque, può dirsi che il debito residuo di nei Controparte_1
confronti del ammonti ad Euro 137.305,83 (Euro Parte_1
332.305,83 meno Euro 195.000,00, quale costo per rimediare ai vizi).
Non può tenersi conto della penale da ritardo (originaria pretesa dell'attrice), poiché il Tribunale di Venezia non ha accertato un ritardo imputabile all'appaltatrice. né ha riproposto la domanda né ha proposto Controparte_1
appello incidentale.
6. In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 1252/2024 del Tribunale di
Venezia, deve respingersi la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto ed altresì la domanda di accertamento negativo del credito, poiché residua un credito capitale di Euro 137.305,83 a favore di
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
17 Nel resto l'appello viene rigettato.
Atteso l'esito complessivo del giudizio (che vede il rigetto della domanda, proposta dall'attrice, di accertamento di non essere debitrice del , ma nel contempo Parte_1
accerta il diritto dell'attrice stessa di scomputare dal saldo del corrispettivo dell'appalto l'importo di Euro 195.000), nonché l'equivoca posizione processuale assunta dal (il quale, pur richiamando la “fattura finale”, Parte_1
non ha mai inteso precisare l'ammontare del suo credito e, inspiegabilmente, non ha esercitato il diritto), le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate.
Per le stessa ragioni, il compenso del c.t.u., come liquidato dal Tribunale di Venezia, dev'essere posto a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1046/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione dal
(appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1252/2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto di appalto di cui è causa e rigetta la domanda di accertamento negativo del debito di
[...]
nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
4) pone il compenso del c.t.u., come liquidato dal Tribunale di Venezia, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.
Venezia, 21 novembre 2025.
18 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Padova (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore dott. , difeso dall'avv. Guido Perillo e Parte_2
domiciliato in Padova presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Venezia (c.f. e p. iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante dott. difesa P.IVA_2 CP_2
dall'avv. Giuliano Marchi e domiciliata in Venezia presso lo studio del difensore
1 (appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, anche istruttoria, deduzione e difesa, in totale riforma della sentenza n.1252/2024 pronunciata il 23.04.2024 dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Venezia – Sezione Prima Civile, Dott. Paolo Filippone, pubblicata il
2.05.2024 (Repert. n. n.3278/2024 del 02/05/2024), notificata da Controparte_1
con p.e.c. del 15.05.2024, con cui è stato definito il procedimento
[...]
civile R.G. n.12993/2019, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/improponibilità delle domande spiegate dall'attrice nei confronti del Controparte_1
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice in ordine alle domande relative agli impianti meccanici avanzate nei confronti di parte convenuta;
nel merito, in via subordinata e salvo gravame: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare integralmente le domande tutte proposte dall'attrice
perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
sempre nel merito, in via ulteriormente gradata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, ridurre ad equità ai sensi dell'art.1384 c.c. l'ammontare della penale prevista all'art.13 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 29.09.2017; in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge;
2 in via istruttoria: in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I. in data 5.07.2021, ammettersi prova testimoniale sui capitoli nn.1) e 4) formulati nella seconda memoria autorizzata ex art.183, comma 6, c.p.c. in data 24.03.2021 (con il teste ivi indicato), da intendersi qui come integralmente richiamati e trascritti;
si insta affinché l'Ill.mo Giudice accolga l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246
c.p.c. dei signori e sollevata Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
dal convenuto a verbale d'udienza del 14.12.2021 e, per l'effetto, Parte_1
dichiari la nullità delle testimonianze rese dai medesimi soggetti.
Per l'appellata: rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Spese ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2019, Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, affinché il giudice,
[...] Parte_1
accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sorte dal contratto di appalto concluso il 29 settembre 2017 e dichiarata la risoluzione del rapporto, la condannasse al pagamento di Euro 63.600 a titolo di penale da ritardo e al risarcimento del danno.
L'attrice deduceva di essere subentrata all'appaltante Proven s.r.l. nel contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione d'immobile situato in Venezia e la sua trasformazione in struttura ricettiva di tipo alberghiero. L'appaltatrice non aveva completato le lavorazioni ed eliminato i vizi riscontrati dal direttore dei lavori arch.
Inoltre, sebbene l'art. 13 del contratto d'appalto prevedesse che Testimone_1
i lavori fossero ultimati entro quattordici mesi dalla data d'inizio (10 ottobre 2017), nel luglio 2019 non erano ancora conclusi.
3 Il cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria, accertato in contraddittorio con controparte e non rimediato dall'appaltatrice, aveva cagionato l'inadempimento dell'attrice nei confronti di H2O s.r.l., società cui era stata affidata la gestione dell'albergo.
Con ricorso depositato il 3 settembre 2020, l'attrice dava atto del fallimento di dichiarato dal Tribunale di Padova il 19-20 dicembre 2019, e Parte_1
riassumeva il processo.
Si costituiva in giudizio il in persona del suo curatore, Parte_1
chiedendo che le domande dell'attrice fossero respinte.
La convenuta eccepiva l'improcedibilità delle domande, da sottoporre al vaglio degli organi della procedura concorsuale, nonché il difetto di legittimazione di alle che non era l'appaltante. CP_1 Controparte_1
Nel merito, la convenuta sosteneva che il protrarsi dei lavori dipendeva da una sospensione di sei mesi ad essa non imputabile e da “una serie di lavori e forniture extracontrattuali”; negava la gravità dell'inadempimento (comunque i danni non erano provati) e aggiungeva che l'appaltante non aveva saldato il corrispettivo dell'appalto.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'attrice limitava le domande all'accertamento dell'inadempimento e alla richiesta di risoluzione del contratto di appalto.
Con ordinanza 5 luglio 2021, il giudice ammetteva prove orali e disponeva c.t.u. “al fine di accertare l'esistenza dei vizi allegati dall'attrice nell'impianto di climatizzazione e di produzione acqua calda sanitaria, la loro causa ed il costo delle opere per porvi rimedio”, nominando all'uopo l'ing. , poi sostituito con l'ing. , il quale Persona_1 Persona_2
depositava la relazione peritale il 4 dicembre 2022.
Con sentenza n. 1252/2024, depositata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Venezia dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice e
4 accertava che a questa nulla era ancora dovuto per quanto eseguito. La convenuta era condannata a rifondere all'attrice le spese processuali.
Il giudice, dopo avere rilevato che l'attrice aveva anche chiesto (per quanto non esplicitato nelle rassegnate conclusioni) l'accertamento di non essere debitrice dell'appaltatrice, riteneva provati i vizi, che riguardavano opere commissionate dall'appaltante.
Il Tribunale così motivava la decisione:
“La Relazione peritale ha confermato la sussistenza di gravi vizi e/o mancanze, segnalati da parte attrice, che affliggono l'impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda, afferenti sia il profilo documentale che quello tecnico-esecutivo.
Il Consulente, in particolare, ha accertato, principalmente, che “le pompe di calore per la produzione del calore e della ACS (acqua calda sanitaria), così come installate, non rispettano le condizioni ottimali di funzionamento richiamate dalla casa produttrice” (Rel. Ctu, pagg. 14-15); che le pompe di calore sono posizionate in modo scorretto “causando, in piena stagione turistica, ridotte rese e prestazioni” (Rel. Ctu, pag. 18); che “il serbatoio di accumulo dell'acqua calda invernale e dell'acqua refrigerata estiva ha una capacità di circa 500 litri invece degli 800 litri previsti a progetto” (Rel. Ctu, pag. 18); che “la distribuzione dei fluidi non è realizzata secondo la regola dell'arte, causando un forte sbilanciamento delle linee e conseguentemente una resa delle unità interne non appropriata alle reali esigenze della struttura” (Rel. Ctu, pag. 21); che
l'impianto non risulta coibentato in modo regolare (Rel. Ctu, pag. 21); che le tubazioni dell'impianto non sono correttamente isolate (Rel. Ctu, pag. 23); che la distribuzione ai piani dei ventilconvettori non costituisce un'installazione corretta (Rel. Ctu, pag. 24); che le dichiarazioni di conformità firmate dai tecnici sono affette da vizi di validità e, comunque, non risultano conformi a quanto ispezionato durante i sopralluoghi (Rel. Ctu, pag. 27-28).
Per rimediare ai vizi accertati è necessario, a giudizio del Ctu, rivedere l'impianto in maniera significativa a mezzo ri-progettazione degli impianti da parte di un professionista abilitato, per un costo complessivo stimato in € 195.000,00 (Rel. Ctu, pagg. 29-30).
La difesa di parte convenuta ripropone nelle difese conclusive le contestazioni ai risultati cui è pervenuto il Tecnico dell'Ufficio con richiamo alle osservazioni svolte dal Ctp in sede di operazioni peritali. In ordine alle stesse, si osserva peraltro, pare che il Ctu abbia già diffusamente ed esaurientemente risposto (Rel. Ctu, pagg. da 32 a 72).
L'entità dei vizi riscontrati dal Consulente è idonea a configurare grave inadempimento dell'appaltatrice (non emergendo che gli stessi non debbano essere imputati all'esecutrice dei
5 lavori), avuto riguardo, da un lato, al costo delle opere di rimedio soprattutto se parametrato al valore complessivo dell'appalto (€ 450.000,00, come documentato), dall'altro, all'interesse della committente a conseguire, non solo, in generale, la corretta realizzazione di tutte le opere appaltate, ma soprattutto, nello specifico, il perfetto funzionamento degli impianti esaminati dal
Ctu essendo le unità esclusive adibite ad attività alberghiera.
Nel valutare, ai fini della richiesta risolutoria e di accertamento negativo del credito, se
l'accertato inadempimento dell'appaltatrice possa essere eliso o, quantomeno, pareggiato dall'asserita inadempienza al saldo del corrispettivo che imputa alla committente (si Pt_1 veda Cass. n. 13827/19, secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”), la documentazione agli atti e l'esperita istruttoria non sembrano idonee a comprovare la tesi del fallimento.
I testi e , i quali hanno entrambi rivestito il ruolo di direttore Testimone_2 Testimone_1 dei lavori, da un lato hanno dichiarato che per tutte le opere che venivano eseguite da Pt_1 veniva redatto progressivamente, con il responsabile dell'impresa, lo stato avanzamento lavori e liquidati via via i relativi importi all'impresa (teste , dall'altro non hanno potuto Tes_2 esattamente confermare che tutte le opere commissionate, sia quelle indicate nel capitolato iniziale sia quelle extra contratto di cui al computo metrico e resoconto sub docc.
9-10 del convenuto (osservandosi, peraltro, che le opere indicate nel doc. 9 sembrano riguardare diverso
Condominio), siano state completamente eseguite dall'impresa (testi e . Tes_2 Tes_1
La difesa di parte convenuta ritiene che i predetti testi siano incapaci a deporre, come già eccepito in udienza;
tuttavia, come già osservato, l'oggetto della presente causa è stato circoscritto alla pronuncia risolutoria con abbandono delle domande risarcitorie (in ordine alle quali il direttore dei lavori potrebbe essere legittimato a contraddire) inizialmente formulate.
Il teste pur dichiarando che l'impresa provvide a realizzare tutte le opere Tes_4 commissionate, ha tuttavia precisato che, se per tutto il 2018 le opere venivano documentate e contabilizzate in appositi SAL, “per il 2019 la contabilità di cantiere è saltata a causa della condotta dell'impresa”
Non può ritenersi adeguatamente provato, dunque, che a luglio 2019, quando la committente diffidava l'impresa a porre rimedio ai vizi riscontrati negli impianti, la prima risultasse debitrice, per le opere fino ad allora eseguite, della somma di € 332.305,83 indicata nella fattura n. 30 del
6 2.7.19 (all. 7 attoreo), considerando anche il fatto che la suddetta fattura si riferisce espressamente a “SAL 14 opere interne come da contabilità inviata in data 26 giugno 2019” e, agli atti, non constano i predetti documenti richiamati nell'oggetto della scrittura contabile.
Soggiunto che parte convenuta, onerata della relativa prova, non ha sollecitato l'espletamento di eventuale Ctu finalizzata a verificare la consistenza delle opere eseguite dall'appaltatrice e le somme residue eventualmente ancora dovute.
Dall'accertata risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice consegue, dunque, come richiesto da parte attrice, anche l'accertamento che alcuna somma è ancora dovuta da quest'ultima per le opere eseguite dall'appaltatrice.
L'accertata risoluzione per la non corretta esecuzione delle opere relative all'impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda assorbe la subordinata domanda di risoluzione per
l'asserito ritardo dell'impresa nell'avanzamento dei lavori rispetto al programma previsto contrattualmente”.
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2024, il Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) la cognizione era devoluta alla competenza esclusiva del giudice fallimentare, tenuto conto che l'attrice non aveva espressamente formulato una domanda di accertamento negativo del debito, mentre le pretese esercitate erano in grado d'incidere sulla massa fallimentare, costituendo l'antecedente logico-giuridico di una condanna restitutoria o risarcitoria;
2) l'attrice era priva di legittimazione ad agire, poiché gli impianti di climatizzazione e di produzione dell'acqua non erano oggetto del contratto di cui si era domandata la risoluzione;
3) non sussistevano le condizioni per dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, poiché le opere erano state completate, mentre gli impianti, asseritamente difettosi, non rientravano nell'oggetto del contratto, e comunque l'inadempimento non aveva la gravità richiesta dall'art. 1455 c.c.; 4) il giudice non avrebbe dovuto disporre c.t.u., in quanto l'indagine tecnica era irrilevante, lo stato dei luoghi era stato modificato e, non convocando il perito per rendere chiarimenti sui criteri adottati nella stima dei costi dell'intervento riparatorio, aveva violato il principio del contraddittorio;
5) e Testimone_1
erano incapaci a testimoniare, poiché erano stati i progettisti e Testimone_2
direttori dei lavori, avendo perciò un interesse personale, attuale e concreto al
7 giudizio;
6) il giudice era incorso in vizio di ultrapetizione, poiché l'attrice non aveva “mai formulato espressamente una domanda di accertamento negativo del residuo credito vantato dalla società appaltatrice nei propri confronti, come assume infondatamente il giudice a quo, né il ha svolto alcuna domanda Parte_1
riconvenzionale di condanna al pagamento della fattura insoluta n. 30/2019
(facendo invece espressa riserva di agire in separato giudizio)”; 7) dall'accoglimento dell'appello conseguiva la necessità di una diversa regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante affermava poi di riproporre le domande ed eccezioni già formulate nel corso del primo grado di giudizio, negando di essere stata in ritardo nell'ultimazione dei lavori e precisando che la committente aveva richiesto una serie di lavori e forniture extracontrattuali, che avevano comportato il protrarsi dell'appalto.
Il chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse Parte_1
dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte da controparte e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. In via subordinata, l'appellante chiedeva che le domande dell'attrice fossero rigettate.
Si costituiva anche nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
L'appellata affermava di avere limitato le sue domande a seguito dell'intervenuto fallimento della convenuta e di essere la committente delle opere viziate (i vizi, accertati dal c.t.u., erano gravi e consentivano la risoluzione dell'appalto ex art. 1669 c.c.).
Con ordinanza del 25 ottobre 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Il primo e il sesto motivo d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente. Con essi l'appellante afferma che CP_1 Controparte_1
non aveva “espressamente” formulato una domanda di accertamento negativo
[...]
del credito ed eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Venezia a favore del
8 Tribunale di Padova, quale giudice fallimentare, “considerati i consequenziali effetti sia risarcitori sia restitutori” (pagg.
9-10 dell'atto di citazione in appello).
I motivi sono infondati.
Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 22 febbraio 2022, il difensore di scrisse: “il patrocinio della società Controparte_1
preso atto del provvedimento del Giudice del 21.1.2021, con cui Controparte_1
ha chiesto a parte attrice, alla luce della eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal fallimento, la definitiva precisazione o modificazione delle domande e delle conclusioni, precisa che le domande della società nei confronti del fallimento dovranno vertere esclusivamente sull'accertamento degli inadempimenti Pt_1
contrattuali della società e della conseguente insussistenza di ogni ragione Pt_1
di credito vantata da per asseriti lavori edili eseguiti presso Parte_1
l'immobile di Venezia Santa Croce 420/a”.
È vero che, nelle conclusioni rassegnate con la medesima memoria, si domandava l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del contratto e “la sussistenza dei presupposti per applicare alla società convenuta la penale giornaliera di € 300,00 contrattualmente prevista”, ma è altresì vero che l'atto difensivo dev'essere considerato nella sua interezza.
Pertanto, deve respingersi la lettura formalistica del che Parte_1
presta attenzione alla sola parte finale della memoria e non al suo complessivo contenuto, e riconoscere – come già evidenziato dal Tribunale di Venezia – che l'attrice ha richiesto, in luogo di una condanna risarcitoria, l'accertamento di non essere debitrice: richiesta formulata in modo chiaro e ben compresa da controparte
(si poteva difatti leggere nella terza memoria depositata il 13 aprile 2021 dal
“In effetti, l'avverso patrocinio assume che la società Parte_1
fallita sarebbe stata “convenuta nel giudizio di accertamento negativo” del credito indicato nella fattura finale n. 30/2019 emessa dalla stessa (sub doc. n.7 attoreo), per cui sarebbe “onerata” dal fornirne la prova”).
9 Ciò detto, si rileva che, ai sensi dell'art. 52 l. fall., solo le domande di condanna risarcitorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, dovendo essere conosciute dagli organi della procedura secondo le disposizioni del capo V del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Le azioni di accertamento negativo del debito non sono attratte alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, poiché non sono derivanti dal fallimento
(art. 24 l. fall.) e non alterano la posizione dei creditori concorsuali.
Alla stessa conclusione si perviene anche qualora l'accertamento negativo del credito presupponga un fenomeno compensativo, purché, a seguito della compensazione, non residui un maggiore credito nei confronti del fallito. Solo allora si può dire che l'accertamento del credito, posto in compensazione, costituisca l'antecedente giuridico di un'ulteriore pretesa nei confronti della massa, la quale dev'essere necessariamente vagliata dagli organi fallimentari (cfr., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 14 maggio 2024, n. 13345). Si aggiunga che la compensazione è sempre possibile (Cass. civ., ord., 7 dicembre 2021, n. 38888: “l'art. 56, comma 1,
l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente”).
Nella specie, a parte l'ambiguità della difesa del che non Parte_1
afferma l'esistenza di un credito nei confronti di alle CP_1 Controparte_1
pur riservandosi – a sei anni dall'apertura della dichiarazione di fallimento – di agire separatamente per il recupero del corrispettivo (quando, evidentemente, sarebbe stato ragionevole attendersi, in presenza di un credito scaturito dall'appalto, che il proponesse domanda riconvenzionale), l'attrice si è limitata a domandare Parte_1
che fosse accertato che non era debitrice nei confronti dell'appaltatrice. Quindi, a
10 differenza di quanto sostiene l'appellante, l'accertamento richiesto non è diretto “a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna”.
È anche opportuno precisare che la domanda di accertamento negativo del credito non dipende dalla risoluzione del contratto di appalto, bensì dal minore valore di quanto realizzato (in ragione del costo che l'appaltante dovrà sostenere per rimediare ai difetti). Infatti, anche in caso di risoluzione dell'appalto per inadempimento, l'appaltatore conserva il diritto al corrispettivo per le opere da lui realizzata non affette da vizi (cfr. Cass. civ., ord., 4 marzo 2019, n. 6244).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante, pur non contestando che sia subentrato nel contratto d'appalto concluso il Controparte_1
29 settembre 2017 da Proven s.r.l. con sostiene che l'impianto di Parte_1
climatizzazione e l'impianto di produzione di acqua calda sono stati commissionati dal e non da Ne Controparte_3 Controparte_1
discenderebbe il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Il motivo è manifestamente infondato in fatto e in diritto.
In diritto, si rileva che la legittimazione attiva dipende esclusivamente dalle domande formulate da chi agisce in giudizio. Poiché CP_1 CP_1 CP_1
ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento di controparte, la risoluzione del
[...]
contratto e l'accertamento di non essere debitrice nei confronti del
[...]
non si vede come possa negarsi la legittimazione al processo. Parte_1
In fatto, la tesi per cui l'oggetto del contratto di appalto non comprenderebbe gli impianti viziati non trova riscontro.
Il contratto di appalto concluso dal il 16 novembre 2017 Controparte_3
concerneva esclusivamente opere edili esterne relative al fabbricato condominiale
(tetto, coibentazione, terrazze e facciate).
Il contratto di appalto concluso da Proven s.r.l. prevedeva, invece, anche la realizzazione degli impianti meccanici.
Del resto, non si comprenderebbe la ragione per cui il avrebbe dovuto CP_3
appaltare opere a beneficio di Emerge, infatti, dalla Controparte_1
11 relazione del c.t.u., ma ancora prima dalla relazione dell'ing. (doc. 4 Persona_3
fasc. primo grado dell'attrice), che sia l'impianto di climatizzazione sia quello di produzione di acqua calda erano al servizio dell'hotel, presente nella porzione di fabbricato di proprietà dell'appellata.
È poi decisivo il fatto che, a seguito dell'ultimo Sal (Sal 14), fatturò a Parte_1
il corrispettivo di Euro 332.305,83 per opere CP_1 Controparte_1
interne “compreso impianti e opere non in contratto” (v. fattura n. 30 del 2 luglio
2019).
L'appaltatrice non chiese il pagamento del corrispettivo degli impianti al
Condominio, né prima né dopo la dichiarazione di fallimento.
3. Il quinto motivo d'impugnazione con cui l'appellante afferma che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione d'incapacità a testimoniale di
[...]
e poiché, nella qualità di progettisti e direttori dei Tes_1 Testimone_2
lavori, avrebbero avuto interesse all'esito del giudizio è inammissibile, ancora prima che infondato.
Infatti, il Tribunale di Venezia non ha tratto dalla loro deposizione la prova di alcun fatto specifico, sicché la decisione non si regge su dette testimonianze (e conseguentemente il motivo d'impugnazione non è suscettibile di portare alla riforma della sentenza).
In ogni caso, si ricorda che l'incapacità a testimoniare sussiste solo quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile.
Nella specie, fermo rimanendo che non risulta che e abbiano Tes_1 Tes_2
progettato o diretto gli impianti in esame, non è stata ascritta ai predetti, né dall'attrice né dalla convenuta, una qualche responsabilità per il cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione e quello di produzione di acqua
12 calda. Ne consegue che essi non avevano un interesse attuale e concreto che avrebbe legittimato la partecipazione al processo.
4. Altrettanto infondato è il quarto motivo d'impugnazione con cui l'appellante sostiene che il giudice non avrebbe dovuto disporre c.t.u., in quanto l'indagine era irrilevante (poiché non sarebbe stata proposta una domanda di accertamento negativo del credito), lo stato dei luoghi era stato modificato;
inoltre, non convocando il perito per rendere chiarimenti sui criteri adottati nella stima dei costi dell'intervento riparatorio, il giudice avrebbe violato il principio del contraddittorio.
La consulenza tecnica, il cui ingresso rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, era necessaria per istruire la causa, dovendosi stabilire se le opere erano viziate e in che misura.
Chiarito che la domanda di accertamento negativo del credito era stata proposta dall'attrice, l'indagine tecnica non era affatto irrilevante.
Non vi è stata alcuna modifica dello stato dei luoghi da parte dell'attrice (sul punto la doglianza è generica, poiché l'appellante non chiarisce in cosa sarebbero consistite le modifiche), ma esclusivamente il compimento d'interventi di completamento, peraltro limitati, che non hanno impedito al perito di accertare i difetti degli impianti.
L'ing. aveva risposto puntualmente alle osservazioni dei c.t.p. Persona_2
della convenuta (v. pagg. 32 e ss. della relazione depositata il 4 dicembre 2022), sicché non si rendeva necessaria la sua convocazione (la decisione di convocare il c.t.u. rientra tra i poteri discrezionali del giudice e ad essa non corrisponde un diritto processuale della parte).
Il costo per rimediare ai vizi è stato analiticamente indicato alle pagg. 29 e 30 della relazione, e ammonta a complessivi Euro 195.000.
Non corrisponde al vero quanto sostenuto dal c.t.p. dell'appellante, ing.
[...]
, secondo cui “i costi sono riferiti alla realizzazione di un impianto Per_4
differente da quello esistente”, trattandosi di interventi strettamente necessari per il funzionamento a regola d'arte dell'impianto realizzato, mantenendo – come
13 precisato dal perito – le pompe di calore e, per quanto possibile, i componenti installati.
Del resto, il c.t.p. non ha suggerito alcun intervento alternativo, né ha indicato quale, dei costi esposti dal c.t.u., sarebbe eccessivo.
5. Merita invece accoglimento il terzo motivo d'impugnazione, secondo cui non sussistevano i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.
5.1. Il riferimento dell'appellante all'art. 1455 c.c. non è corretto, trovando applicazione l'art. 1668 c.c., in quanto le opere furono completate. È tuttavia esatto quanto osserva, ossia che la risoluzione del contratto di appalto presuppone che le opere siano del tutto inadatte alla loro destinazione.
Non è il caso di specie, poiché l'appalto aveva ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'immobile (molteplici opere edili e di altra natura), mentre i vizi riguardano esclusivamente gli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Peraltro, gli impianti funzionano, per quanto con significativi problemi.
Il c.t.u. ha evidenziato l'insufficienza della documentazione (“Manca la relazione ex
Legge 10/1991, ovvero non reperibile agli atti. Il progetto, secondo DM 37/08, è firmato da un tecnico come responsabile tecnico della ditta ma anche come progettista. Poiché in questo caso sono superati i limiti previsti dal DM 37/08, che consentirebbe al direttore tecnico la possibilità di progettare, il p.i. ER non può svolgere la doppia veste di progettista e direttore tecnico dell'azienda. Inoltre il
p.i. è sospeso dal collegio dei periti a tempo indeterminato dal CP_4
31/10/2014 e quindi interdetto all'esercizio della libera professione nell'ambito delle proprie competenze. Quindi le DICO (dichiarazioni di conformità) da lui firmate e i progetti nelle stesse richiamate, per altro non rispondenti a quanto rilevato in loco, sono, oltreché non veritiere, anche non valide. Il tecnico firmatario, oltre che impossibilitato ad esercitare contemporaneamente il ruolo di progettista e responsabile tecnico dell'impresa per il DM 37/08, risulta anche non in possesso dei titoli dichiarati, così come da documento del collegio dei periti di Treviso. In
14 conclusione le DICO non hanno validità. In tal senso andranno riviste e rifatte sulla scorta di quanto realizzato e visionato. Il progetto analizzato nelle tavole allegate alla non risulta essere conforme a quanto ispezionato durante i sopralluoghi. CP_5
Viene descritto un impianto di riscaldamento/raffrescamento e idrico-sanitario concettualmente e totalmente diverso da quello presente”).
Inoltre, sono stati accertati i seguenti vizi esecutivi:
“l'impianto analizzato è diverso da quanto descritto nelle dichiarazioni di conformità; non sono stati riscontrati i cosiddetti As-Built (come costruito a carico dell'installatore) così come richiesti dal DM 37/08. Mancano calcoli termici e di apporti e di distribuzione delle linee. il Progetto e quindi la realizzazione risultano non conformi alle normali tecniche di progettazione impiantistica e alle Norme UNI di riferimento.
Le pompe di calore per la produzione del calore e della ACS non rispettano le condizioni ottimali di funzionamento richiamate dalla casa costruttrice.
La distribuzione ai piani dei ventilconvettori prima descritta come “mista”, non è una installazione corretta”.
Inoltre, il perito ha constatato “dai sopralluoghi [che] anche solo il rispetto dei più semplici canoni di realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte non è stato rispettato: le pompe di calore sono appoggiate sul solaio in modo provvisorio
e non consono ai manuali di istruzione della casa costruttrice, le tubazioni e i sistemi di pompaggio sono appoggiati su dei pezzi di legno o mattoni”. L'impianto funzionante anche in regime estivo, spesso sia in centrale, sotto centrale e ai piani non risulta coibentato in modo regolare, lasciando i collettori totalmente privi di isolamento e quindi soggetti a condensa con possibili cause di infiltrazioni.
Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento/raffrescamento, le pompe di calore sono posizionate e installate in modo scorretto e non funzionali al loro funzionamento secondo le rese energetiche e di potenza prestazionali che devono fornire, causando, in piena stagione turistica, ridotte rese e prestazioni.
15 La distribuzione dei fluidi non è realizzata secondo la regola dell'arte, causando un forte sbilanciamento delle linee e conseguentemente una resa delle unità interne non appropriata alle reali esigenze della struttura.
La rete di ricircolo non è sufficiente e quindi la produzione di acqua calda sanitaria non viene distribuita in modo corretto ed uniforme, causandone i vizi richiamati. Il tempo di arrivo dell'acqua calda sanitario supera, ai piani più sfavoriti, i 30 secondi, tempo impostato come riferimento nelle norme UNI.
La pompa di calore dedicata alla produzione di ACS ha un fluido frigorigeno
(R410a), non in grado di garantire con continuità almeno i 60°C di accumulo nei serbatoi: quindi le resistenze elettriche sono sempre inserite”.
In definitiva, gli impianti in esame sono affetti da plurimi vizi, anche gravi, ma sono tuttavia in funzione. È senz'altro costoso rimediare ai difetti, ma l'opera non è interamente da rifare.
Dunque, considerato che, tra tutto quanto appaltato, i vizi riguardano solo gli impianti suddetti, che non sono peraltro da sostituire integralmente, bensì da riparare, il contratto di appalto non può essere risolto.
5.2. Il Tribunale di Venezia ha fatto conseguire, dalla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito.
Si è visto al punto che precede che il contratto di appalto non poteva essere risolto e si è già detto (v. punto 1) che, in ogni caso, l'appaltatore conserva il diritto al corrispettivo per le opere realizzate.
Tornando al caso di specie, all'esito delle lavorazioni, emise fattura Parte_1
per Euro 332.305,83, a saldo del corrispettivo sia delle opere contrattuali sia di quelle extra-contratto (v. fattura n. 30 del 2 luglio 2019). non ha contestato, con un minimo di specificità, Controparte_1
tale fattura, tanto meno ha dimostrato di avere già saldato il prezzo dell'appalto (v. pag. 4 dell'atto di citazione del 16 dicembre 2019).
16 Il Tribunale di Venezia ha affermato che la convenuta era onerata della prova del proprio credito.
Tale statuizione non è condivisibile poiché non si era Parte_1
affermata creditrice e tantomeno aveva proposto una domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
Ne consegue che, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., era onere dell'attrice, che richiedeva una pronuncia di accertamento negativo, dimostrare che il debito non sussisteva.
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2015, n.9201).
Prima ancora della prova è mancata una precisa allegazione, non avendo CP_1
dedotto di avere già interamente corrisposto il prezzo
[...] Controparte_1
dell'appalto (per le opere contrattuali e quelle commissionate in corso di rapporto).
Dunque, può dirsi che il debito residuo di nei Controparte_1
confronti del ammonti ad Euro 137.305,83 (Euro Parte_1
332.305,83 meno Euro 195.000,00, quale costo per rimediare ai vizi).
Non può tenersi conto della penale da ritardo (originaria pretesa dell'attrice), poiché il Tribunale di Venezia non ha accertato un ritardo imputabile all'appaltatrice. né ha riproposto la domanda né ha proposto Controparte_1
appello incidentale.
6. In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 1252/2024 del Tribunale di
Venezia, deve respingersi la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto ed altresì la domanda di accertamento negativo del credito, poiché residua un credito capitale di Euro 137.305,83 a favore di
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
17 Nel resto l'appello viene rigettato.
Atteso l'esito complessivo del giudizio (che vede il rigetto della domanda, proposta dall'attrice, di accertamento di non essere debitrice del , ma nel contempo Parte_1
accerta il diritto dell'attrice stessa di scomputare dal saldo del corrispettivo dell'appalto l'importo di Euro 195.000), nonché l'equivoca posizione processuale assunta dal (il quale, pur richiamando la “fattura finale”, Parte_1
non ha mai inteso precisare l'ammontare del suo credito e, inspiegabilmente, non ha esercitato il diritto), le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate.
Per le stessa ragioni, il compenso del c.t.u., come liquidato dal Tribunale di Venezia, dev'essere posto a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1046/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione dal
(appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1252/2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto di appalto di cui è causa e rigetta la domanda di accertamento negativo del debito di
[...]
nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
4) pone il compenso del c.t.u., come liquidato dal Tribunale di Venezia, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.
Venezia, 21 novembre 2025.
18 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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