Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano F. Cambrea
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/12/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/1976 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 79, part II, serie A anno 1976) e che dall'unione sono nati i figli (28/05/1977) e Per_1 Per_2
(31/05/1983) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge anche sul piano patrimoniale, rinunciando reciprocamente al mantenimento.
2. L'abitazione familiare, sita in LM alla via Taureana n. 74, resterà nella disponibilità di;
Parte_2
1
3. abiterà in altra e diversa abitazione sita in LM alla via Parte_1
Taureana n. 34 sc. 1 P. 2 dove ha già spostato la residenza a far data dal
27/09/2024.
4. I coniugi rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti e non dovendo provvedere al mantenimento dei figli che sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 18/08/1976 in LM
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 79, part II, serie
A anno 1976) e che dall'unione sono nati i figli (28/05/1977) e Per_1 Per_2
(31/05/1983) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge anche sul piano patrimoniale, rinunciando reciprocamente al mantenimento.
2 2. L'abitazione familiare, sita in LM alla via Taureana n. 74, resterà nella disponibilità di;
Parte_2
3. abiterà in altra e diversa abitazione sita in LM alla via Parte_1
Taureana n. 34 sc. 1 P. 2 dove ha già spostato la residenza a far data dal
27/09/2024.
4. I coniugi rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti e non dovendo provvedere al mantenimento dei figli che sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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